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Enti locali, Contratti pubblici, Reati contro la Pubblica Amministrazione, Codice della Privacy
Tipologia: Appunti
Caricato il 12/03/2023
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(5)5 documenti
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Appunti Corso Istruttore Amministrativo Ordinamento Enti Locali Il TUEL comincia con il definire che s’intendono Enti Locali i: Comuni, le Province, le Città Metropolitane, le Comunità Montane, le Comunità isolane e le Unioni di Comuni. Le comunità locali, divise in comuni e province, sono fornite di una propria autonomia. Da qui si evince che il Comune è l’Ente locale che rappresenta la sua comunità curando gli interessi e promuovendo lo sviluppo, mentre la Provincia è l’Ente intermedio tra Comune e Regione rappresenta la sua comunità curando gli interessi e promuovendo lo sviluppo. Entrambi hanno una propria autonomia statutaria, normativa, organizzativa, amministrativa, impositiva e finanziaria com’è previsto dalle leggi della Finanza Pubblica. Si deduce che i Comuni e le Province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite dallo Stato tramite il Principio di Sussidiarietà, (in cui si definisce che l’Ente è capace di svolgere bene un compito e l’Ente superiore non interviene ma ne sostiene l’azione) e nell’esercizio delle loro funzioni rientrano le attività esercitate dall’iniziativa dei cittadini. I Comuni e le Province hanno uno Statuto che è l’espressione primaria di potestà normativa redigendo una vera e propria Carta Costituzionale, atto normativo che ha per oggetto l’organizzazione dell’Ente definendo le linee di sviluppo dell’attività. L’art. 6 del Tuel definisce che lo Statuto deve contenere le norme fondamentali, attribuzione degli organi, le forme di partecipazione e garanzie delle minoranze, rappresentanza legale, organizzazione e forme di collaborazione tra Comuni e Province, gli istituti di partecipazione popolare, le forme di decentramento, le modalità di accesso dei cittadini alle informazioni, i segni distintivi dell’ente e le pari opportunità. Lo statuto prevede un contenuto facoltativo che riguarda le materie che può regolare senza un’imposizione di legge come per es. le forme di referendum si basa su un procedimento di approvazione aggravato e deve essere deliberato dai consiglio e approvato con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri, nel caso in cui non si raggiunge la maggioranza la votazione viene ripetuta in successive sedute nell’arco di tempo di 30 gg e s’intende approvato se ottiene per 2 volte il voto favorevole della maggioranza assoluta. Dopo di che è pubblicato sul bollettino ufficiale della regione, pubblicato nell’albo pretorio per 30 gg consecutivi, inviato al Ministero dell’Interno ed entra in vigore dopo 30 gg dalla pubblicazione. Una volta emanato lo Statuto, l’Ente ha potestà regolamentare attraverso la quale emana norme vincolanti per i cittadini definendo così il regolamento che è adottato attraverso la delibera di Consiglio in cui si definiscono le materie di competenza in merito all’organizzazione e funzionamento delle istituzioni, funzionamento degli organi e l’esercizio delle sue funzioni. Il Comune ha Funzioni proprie, Statali delegate e Funzioni Statali e Regionali Conferite. L’art. 13 del Tuel definisce che le Funzioni proprie del Comune sono quelle atte ad amministrare i servizi alla persona e alla comunità, assetto e utilizzo del territorio, sviluppo economico. Le Funzioni Statali Delegate sono quelle che lo Stato pur avendo la titolarità delega al comune, lo stesso principio vale per le Funzioni Statali o Regionali conferite. La Legge 7/2014 n.56, nota come Legge Delrio, ridefinisce organi e competenze dell’amministrazione locale soprattutto per quanto riguarda le province sulla struttura, depoliticizzazione ed elezione indiretta degli organi, infatti, quest’ultima prevede 2 organi di governo Presidente e Consiglio Provinciale affiancati dall’assemblea dei sindaci per cui l’ente non è più espressione diretta da parte della comunità. Il Comune nell’esercizio delle sue funzioni separa gli organi in base alle loro attività. •ORGANI POLITICI •Consiglio – Giunta – Sindaco •ORGANI BUROCRATICI •Dirigenti Il D. Lgs 165/2001 va a disciplinare gli organi dell’Ente distinguendoli in organi d’indirizzo politico dagli organi di gestione. Gli organi d’indirizzo politico – amministrativo definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare, adottano atti facenti parte dello svolgimento delle loro funzioni e svolgono verifiche i risultati dell’attività amministrativa. Ai Dirigenti compete l’adozione di atti e provvedimenti amministrativi, gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, sono titolari di autonomi poteri di spesa e organizzazione, sono direttamente responsabili in via esclusiva. •Organi di Governo: Consiglio – Giunta – Sindaco. Il Consiglio è eletto dai cittadini e il mandato è di 5 anni uguale al Sindaco, la Giunta è nominata dal Sindaco e dura 5 anni;•Organi di Gestione: Segretario – Direttore – Dirigenza. Il consiglio, organo politico, è composto dal Sindaco e da un numero variabile di consiglieri, dura in carica 5 anni e la sua competenza esclusiva è limitata agli atti fondamentali, gli altri organi comunali non possono deliberare nelle materie di competenza del Consiglio fatta eccezione per le variazioni di bilancio che nei casi d’urgenza possono essere adottate dalla Giunta e ratificate dal Consiglio entro 60 gg pena decadenza. Il Consiglio Comunale è un organo collegiale il cui numero dei componenti è legato alla popolazione residente, il suo funzionamento è disciplinato dal regolamento approvato con maggioranza assoluta e il consiglio è dotato di autonomia funzionale e organizzativa. Il Presidente del Consiglio: negli enti con popolazione superiore a 15000 abitanti è eletto tra i Consiglieri in prima seduta, al di sotto è il Sindaco. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto d’iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio, il diritto di chiedere la convocazione del consiglio e di presentare
interrogazioni e mozioni. Diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato e sono tenuti al segreto. Il sindaco o il presidente della provincia o gli assessori da essi delegati rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni e a ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Lo statuto stabilisce i casi di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative. Giunta Comunale: lo Statuto definisce le competenze della Giunta e dei Dirigenti. Quindi la Giunta ha funzione attuativa degli indirizzi del Consiglio esprimendo scelte politiche attraverso l’adozione di atti programmatori essenziali per la vita dell’ente e funzione propositiva e d’impulso nei confronti del Consiglio. La Giunta propone la maggioranza degli atti fondamentali. E' nominata dal Sindaco, ha durata pari al mandato del Sindaco. È composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori, non superiore a un terzo e comunque non superiore a 12 unità, nei comuni superiori a 15.000 abitanti assessori non componenti del Consiglio, se nominati assessori decadono da carica di consigliere, nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti il Sindaco può nominare Assessori cittadini anche al di fuori del Consiglio. E' legata da un rapporto di fiducia e collabora con il Sindaco nel governo del comune, ha competenza residuale, collabora con il Sindaco, riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso, adotta i regolamenti in materia di organizzazione, approva il PEG, autorizza l’utilizzazione del fondo di riserva, predispone e presenta al Consiglio lo schema del bilancio di previsione e il Documento Unico di Programmazione Sindaco: è l’organo basilare del Comune, riconosciuto dalla Legge, ha la responsabilità della direzione politica dell’ente, esercita le proprie funzioni attraverso molte attività come nomina e delega Assessori, il Segretario e rappresentanti esterni del Comune, i dirigenti, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, ed è Capo dell’amministrazione comunale Ufficiale di governo ed è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto quale Ufficiale di Governo: Emana atti in materia di ordine e sicurezza pubblica; Sovrintende alle funzioni attribuitegli in materia di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria; Vigila su sicurezza e ordine pubblico; Tenuta registri di stato civile e di popolazione; Adempimenti in materia elettorale, leva militare e statistica. Rimane in carica per 5 anni. Chi ha ricoperto la carica per 2 mandati consecutivi non è immediatamente rieleggibile allo scadere del 2° mandato. E’ consentito un terzo mandato, ma solo se uno dei due precedenti ha avuto durata inferiore a 2 anni 6 mesi e 1 gg. La cessazione dalla carica del Sindaco comporta automaticamente lo scioglimento del Consiglio e viceversa. Con il Sindaco decade sempre la Giunta. Organi di governo della Provincia (Legge Delrio) •Consiglio: Eletto da Sindaci e Consiglieri Comunali - Dura in carica 2 anni •Presidente: Eletto da Sindaci e Consiglieri Comunali - Durata mandato 4 anni •Assemblea dei Sindaci •Tutti incarichi a titolo gratuito. Il Presidente della Provincia: ha la rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio Provinciale e l'Assemblea dei Sindaci e sovrintende al funzionamento degli uffici. Possono essere eletti Presidente della Provincia, i Sindaci della provincia il cui mandato scada non prima di 18 mesi dalla data delle elezioni. Il presidente, che resta in carica per 4 anni, decade automaticamente in caso di cessazione dalla carica di Sindaco. Può nominare un Vicepresidente scelto fra i Consiglieri. Il Consiglio Provinciale è composto dal Presidente della Provincia e da un numero variabile di consiglieri, in funzione del numero degli abitanti. Svolge funzioni d’indirizzo e controllo, approva regolamenti, piani, programmi, propongono lo Statuto e ha poteri decisionali in merito al bilancio. Dura in carica 2 anni e è eletto con voto ponderato, dai Sindaci e dai Consiglieri dei Comuni della provincia. Possono essere eletti consiglieri provinciale solo i Sindaci e i consiglieri comunali ed è prevista la decadenza in caso di cessazione dalla carica di consigliere comunale. L’Assemblea dei Sindaci, composta dai Sindaci dei Comuni appartenenti alla provincia, adotta lo Statuto della Provincia ha potere consultivo nell’iter di approvazione dei bilanci e ha poteri propositivi, consultivi e di controllo secondo quanto disposto dallo statuto. I dirigenti sono gli organi burocratici del Comune e a loro sono attribuite le competenze gestionali attinenti, l’attività amministrativa dell’ente. La “funzione dirigenziale” comporta: la responsabilità gestionale, il potere di adottare atti a rilevanza esterna, la gestione del personale. I requisiti della funzione dirigenziale sono: Autonomia e Responsabilità. L’attribuzione della responsabilità dirigenziale spetta al Sindaco con incarico a tempo determinato pari a quella del mandato. Gli incarichi sono conferiti con atto motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale in base all’art. 109 del Tuel. L’art. 107 ribadisce la separazione dei compiti d’indirizzo politico da quelli di gestione assegnati ai dirigenti, ai quali spetta la direzione degli uffici e dei servizi secondo quanto previsto dallo Statuto e dai regolamenti e ai dirigenti sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi stabiliti dagli organi politici di governo.
ordinari non possono avere effetti di durata indefinita, ma limitarsi al termine adeguato e la motivazione deve contenere tutti gli elementi necessari per evidenziare la contingibilità, l’urgenza e l’interesse pubblico connesso. Procedimento Amministrativo e accesso agli atti Il Procedimento Amministrativo nasce da un processo decisionale, che dopo aver seguito un iter, emana l’atto amministrativo a seguito di una serie di atti e operazioni. Il procedimento si articola nelle seguenti fasi: iniziativa, istruttoria, costitutiva o decisoria, integrativa dell’efficacia. Il procedimento ha inizio attraverso un’Istanza di Parte avviata da un privato e D’Ufficio avviata dall’Ente. Una volta avviata l’Istanza ( L.241/90) deve prevedere il termine di conclusione, l’individuazione del Responsabile del Procedimento e la comunicazione di avvio procedimento agli interessati. L’Istruttoria è quella fase in cui si acquisiscono e si elaborano i dati che permettono alla PA di verificare che le circostanze di fatto siano d’interesse rilevante per l’adozione dell’atto. In questa fase si acquisiscono anche pareri da altri organi, i soggetti interessati possono presentare memorie scritte e documenti che la PA valuta sulla base del principio della libera valutazione, se ne occupa il Responsabile del procedimento e che deve sempre motivare. A tutto ciò si può tenere in considerazione pareri e valutazioni tecniche, partecipazione esterna, accordi integrativi e preavviso di diniego. La fase Costitutiva o Decisoria, manifestazione di volontà dell’ente che avviene attraverso un organo competente, determinando il contenuto, formazione ed emanazione dell’atto finale, quest’ultimo può essere di competenza di un organo collegiale (deliberazione) o di un organo individuale (decreto o determinazione). Al termine l’atto è perfetto ma non ancora efficace. L’atto deve sempre contenere le motivazioni di fatto e le ragioni giuridiche sulle quali si è basato. Le altre forme di conclusione del procedimento possono essere: il provvedimento, la conferenza di servizi decisoria, l’accordo sostitutivo, silenzio significativo ossia silenzio assenso e silenzio di diniego e la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA). Con la Fase Integrativa dell’Efficacia si fa riferimento alle condizioni necessarie per rendere efficace il provvedimento e si completa con atti e operazioni necessarie per l’emanazione e per produrre gli effetti. Il provvedimento per produrre i suoi effetti prima deve superare i controlli, che con esito positivo diventa efficace con l’adozione, dal decorso del termine di pubblicazione e con l’effettuazione della comunicazione, se l’atto è recettizio, la comunicazione è obbligatoria, se ciò non jjjavviene, si permette agli interessati di impugnare. La L. 241/1990 afferma che il procedimento amministrativo si applica alle PA, Enti Pubblici Nazionali, alle Società con capitale pubblico, quindi le Regioni e gli Enti Locali devono rispettare le garanzie costituzionali e la tutela del cittadino e per fare ciò si basa: responsabile del procedimento, partecipazione al procedimento, semplificazione, efficacia ed invalidità del procedimento, revoca e recesso, accesso ai documenti amministrativi e disposizioni finali. L’attività amministrativa si basa sui criteri di economicità, di efficacia, d’imparzialità, di pubblicità e di trasparenza e nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente. I principi sono così descritti Economicità : realizzare il miglior risultato possibile in relazione alle risorse a disposizione; Efficacia :raffronto fra programmazione e risultati raggiunti; Imparzialità: equidistanza rispetto agli interessi coinvolti; Pubblicità : rendere accessibili agli interessati informazioni e documenti della P.A., Trasparenza: controllabilità dell’azione della P.A., Divieto di aggravio del procedimento: La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria. I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede. La P.A. ha l’obbligo di concludere il procedimento amministrativo con un provvedimento espresso, Il termine generale per la conclusione del provvedimento è fissato in 30 giorni, è possibile fissare termini non superiori ai 90 gg, fino ad un massimo di 180 gg. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, e di responsabilità disciplinare, amministrativo-contabile del dirigente o funzionario inadempiente. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito internet istituzionale i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte. I termini possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l’acquisizione d’informazioni o di certificazioni riguardanti fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. La PA individua il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso d’inerzia. Per ciascun procedimento è pubblicata l’indicazione del soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo e cui l’interessato può rivolgersi decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento e comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell’avvio del procedimento disciplinare. Le PA sono obbligate al risarcimento del danno ingiusto causato dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento a istanza di parte.
L'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo. In caso di silenzio da parte della PA si ricorre al Giudice amministrativo entro un anno. Ogni provvedimento amministrativo deve essere MOTIVATO e deve contenere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione. Se le ragioni provengono da un altro atto la PA insieme alla comunicazione di quest’ultima deve essere indicato e reso disponibile anche l’atto cui essa si richiama. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere. La PA per raggiungere una maggiore efficienza agisce attraverso strumenti informatici. Il Responsabile del Procedimento è colui che si occupa dell’istruttoria attraverso la raccolta e valutazione dei fatti e degli elementi ed è a lui che ci si rivolge per qualsiasi richiesta. In virtù di ciò le P.A. sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza: l’Unità Organizzativa responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del provvedimento finale. Le disposizioni adottate sono rese pubbliche. Il dirigente di ciascuna Unità Organizzativa assegna a se o ad un dipendente la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché dell’adozione del provvedimento finale. Il responsabile del procedimento valuta le condizioni di ammissibilità che sono importanti per l’emanazione del provvedimento, accerta lo svolgimento dell’istruttoria può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali, propone l’indizione delle conferenze di servizi, cura le comunicazioni, adotta e trasmette gli atti all’organo competente che per l’adozione del provvedimento finale non può discostarsi dal lavoro svolto dal responsabile. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto d’interessi, segnalando ogni situazione di conflitto. La legge 241/1990 mira a favorire la collaborazione tra PA e cittadini, al fine generale di migliorare i rapporti, l’efficienza dell’azione amministrativa e di garantirne la trasparenza, in particolare gli art. 7 e 8 affermano che la PA deve comunicare l’avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti e lo fa mediante la comunicazione personale indicando: l’amministrazione competente, l’oggetto, l’ufficio, il domicilio digitale dell’amministrazione e la persona responsabile del procedimento, La data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi, la data di presentazione della relativa istanza nei procedimenti ad iniziativa di parte, le modalità con le quali è possibile prendere visione degli atti e l’ufficio preposto. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l’amministrazione provvede a rendere noti gli elementi mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall’amministrazione medesima e l’omissione può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista. L’art.9 della Legge 241/1990 afferma che Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati hanno facoltà di intervenire nel procedimento. Mentre l’art. 10 afferma che i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, che per legge debbono intervenire al procedimento, individuati o facilmente individuabili, portatori di interessi pubblici o privati hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento, di presentare memorie scritte e documenti, che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile comunica agli istanti i motivi che ostacolano l’accoglimento della domanda ed entro 10 gg dal ricevimento della comunicazione gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni. La comunicazione sospende i termini di conclusione dei procedimenti, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine. In caso mancato accoglimento il responsabile deve motivare il provvedimento finale di diniego indicandone i motivi. Quest’ultime non si applica alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale e non possono essere presentati tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione. La PA quando accoglie osservazioni e proposte dai partecipanti, può, per il perseguimento del pubblico interesse accordi con gli interessati, costituire o integrare il contenuto del provvedimento finale: accordo procedimentale (integrativo), Sostituire il provvedimento: accordo provvedi mentale (sostitutivo) e tutti gli accordi devono essere stipulati per iscritto, pena la nullità. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. Le PA sono obbligate a pubblicare gli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati e la pubblicazione riguarda gli importi superiori a €
Per "pubblica amministrazione", s’intende tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario. L’interesse può essere: Diretto ossia personale, Concreto quando è tangibile, Attuale ossia riferito alla richiesta di accesso ai documenti. Tutti i documenti amministrativi formati o detenuti dalla P.A. e sono esclusi quelli indicati nell'art.24 che riguarda quei documenti coperti da Segreto di stato, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione, nei procedimenti tributari, nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, nei procedimenti selettivi. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni. Il diritto di accesso si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento. L’atto che dispone il differimento dell’accesso ne indica la durata. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi. Richiesta motivata all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente, Accesso informale (se non vi sono controinteressati), Accesso formale (in caso di dubbi o presenza di controinteressati). Avviso agli eventuali controinteressati (entro 10 giorni dal ricevimento opposizione motivata). La PA deve rispondere entro 30 gg se decorsi inutilmente si ha il rigetto. Controinteressati: tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili che dall'esercizio dell'accesso vedrebbe compromesso il loro diritto alla riservatezza, nasce procedimento in contraddittorio, comunicazione agli stessi mediante raccomandata A/R o per via telematica ed entro 10 gg. Controinteressati possono presentare motivata opposizione. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso delle spese di riproduzione su richiesta dell'interessato. Il procedimento di accesso deve concludersi entro 30 gg. Se trascorsi inutilmente s’intende rifiutata. In caso di diniego dell'accesso l'interessato può presentare ricorso, nel termine di 30 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, oppure chiedere al difensore civico competente per territorio che sia riesaminata la determinazione del Comune sulla richiesta. La PA ha l’obbligo di pubblicare i dati nella Sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell’ente. Il D.Lgs.97/2016 introduce una nuova forma di accesso civico ai dati e ai documenti pubblici (F.O.I.A), che: garantisce l’accessibilità di chiunque lo richieda, anche per via telematica, a qualsiasi documento o dato in possesso delle PA, salvo i casi in cui la legge lo escluda espressamente. Da qui si deve distinguere 3 tipi di accesso che sono: Accesso civico “semplice” riguarda tutti i documenti obbligatori della PA, Accesso generalizzato il diritto di chiunque di chiedere ulteriori dati e documenti detenuti dalla P.A con lo scopo favorire forme diffuse di controllo perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione. Accesso documentale - Accesso agli atti Accesso civico “semplice ” riguarda solo agli atti ed informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione, diritto di chiunque di richiederli nel caso in cui sia stata omessa la loro pubblicazione, rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge alla PA per ottenere che l’atto o l’informazione siano pubblicati. In caso di mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione, la richiesta riguarda solo i dati soggetti a pubblicità obbligatoria. La P.A. ottempera con la pubblicazione nel proprio sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto entro 30 gg con comunicazione al medesimo dell’avvenuta pubblicazione. Accesso civico generalizzato riguarda tutti i dati e documenti in possesso della P.A. ulteriori rispetto a quelli per cui è obbligatoria la pubblicazione, diritto a titolarità diffusa è attivato da chiunque e non sottoposto ad alcuna limitazione, non necessaria la motivazione, a titolo gratuito, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo su perseguimento funzioni istituzionali, utilizzo risorse pubbliche, promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. Gli accessi civico semplice e generalizzato non sono sottoposti a limiti di legittimazione e non richiedono motivazione da parte dell’istante. Chiunque senza motivazione può richiederlo; l’istanza di accesso civico può essere trasmessa per via telematica, il rilascio dei dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato; il procedimento di gestione dell’accesso civico semplice è svolto dal RPCT e non richiede valutazioni discrezionali. Il procedimento di accesso civico generalizzato è svolto dall’ufficio competente individuato dal regolamento, e richiede valutazione sulla sussistenza di dati/documenti, sulla esistenza di limitazioni assolute all’accesso, sul diritto alla privacy, sulla presenza di controinteressati. •TUEL all’art. 43 D.Lgs.267/2000 I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge. In pratica: •accesso a tutti gli atti utili per espletamento mandato; •le richieste non devono essere motivate; •accesso a dati sensibili consentito se indispensabile per consentire svolgimento mandato elettivo.
Ordinamento Contabile del Comune TUEL d.lgs 267/2000 art. 42 stabilisce che l’approvazione e la modifica dei regolamenti delle entrate è di competenza del Consiglio Comunale , nei termini di deliberazione del Bilancio di Previsione, tale termine è valido anche per l’approvazione di aliquote e tariffe, che in ogni caso si applicheranno con decorrenza dal 1 gennaio dell’anno di riferimento del bilancio. Oggi le ENTRATE rappresentano il tetto massimo di SPESA che possono sostenere i Comuni. Le Entrate Tributarie sono: IMPOSTA: è un prelievo coatto di ricchezza operato dalla PA destinato a soddisfare i bisogni indivisibili della collettività, possono essere proporzionali con aliquote costanti o progressive con aliquote che aumentano con l’aumentare della base imponibile, TASSA: è una controprestazione obbligatoria resa alla PA da chi usufruisce di determinati servizi, possono essere amministrative quando si riferiscono ai servizi della PA, giudiziarie quando si riferiscono a servizi erogati dallo Stato, industriali quando si riferiscono ad attività industriali rese dallo Stato su domanda degli interessati, CONTRIBUTO: corrispettivo richiesto a categorie di utenti a fronte di particolari servizi resi dalla PA alla collettività. I Tributi locali sono: IMU - Imposta Municipale Propria è pagata da chi è possessore di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli iscritti o iscrivibili al catasto con rendita. L’abitazione principale è soggetta a tributo, ad eccezione delle abitazioni ritenute di lusso o ville, L’abitazione principale concessa in comodato a parenti in linea retta di 1° grado l’IMU viene ridotta del 50%. Non sono più previste agevolazioni per la prima casa di proprietà di italiani residenti all’estero iscritti all’AIRE. I soggetti passivi sono PROPRIETARIO, CONCESSIONARIO di aree demaniali, LOCATARIO in caso di leasing. In caso di comproprietari si tiene conto delle singole quote di possesso anche per agevolazioni o esenzioni. Il gettito è ripartito tra Stato e Comune. L’attività di accertamento e riscossione è interamente a capo dei comuni anche per la parte statale e spettano ai comuni le riscossioni coattive e recupero evasione come interessi e sanzioni. La base imponibile si calcola per i fabbricati rendita catastale + 5% a cui si applicano dei moltiplicatori in base alle categorie catastali o la riduzione del 50% se fabbricati di interesse storico/artistico o dichiarati inagibili/inabitabili. Le aliquote sono stabilite da ogni singolo comune dai limiti fissati dal MEF la detrazione per abitazione principale può essere elevata fino alla concorrenza dell’imposta o prevedere ulteriori detrazioni per categorie particolari. L’IMU non si applica: Case appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa dei soci. Case familiari assegnate al genitore affidatario di figli minorenni a seguito di separazione, annullamento, cessazione matrimonio, Immobili posseduti dallo Stato. I versamenti sono effettuati con Acconto a giugno sulla base dell’aliquota e detrazioni anno precedente e a Saldo a dicembre su calcolo effettivo. Nel bilancio comunale il gettito IMU in entrata va iscritto al netto della quota di competenza dello Stato. La quota destinata allo Stato è destinata ad alimentare il Fondo di Solidarietà che verrà ripartito annualmente tra i vari comuni d’Italia. Dichiarazione IMU: va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo all’inizio del possesso dell’immobile. La TARI (tassa sui rifiuti) si calcola la tariffa sull’anno solare, i criteri di tale tariffa sono stabiliti da ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente). I comuni devono inoltre tenere conto nelle tariffe domestiche di riduzioni previste per la raccolta differenziata. Nell’ambito della propria potestà regolamentare i comuni possono prevedere esenzioni o riduzioni della TARI che devono essere integralmente coperte con altre fiscalità in entrate e non devono ricadere sul carico tariffario di chi paga la Tari. I comuni possono considerare la superficie all’80% di quella dichiarata catastalmente per le abitazioni, mentre per le attività produttive deve tenere conto solo delle superfici che producano rifiuti assimilabili a quelli urbani, le altre aree produttrici di rifiuti speciali possono essere escluse dal conteggio se il titolare prova di effettuare smaltimenti speciali secondo la normativa vigente. L’Imposta Comunale sulla Pubblicità viene pagato da coloro che diffondono messaggi pubblicitari con comunicazione visiva o acustica nell’esercizio di attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi ed è a carico di colui che detiene il mezzo attraverso cui avviene il messaggio diffuso, con obbligazione in solido anche del soggetto che produce beni e servizi oggetto della pubblicità. Il comune attraverso un apposito regolamento definisce le modalità che deve deliberare entro il 31/3 indicando tariffe differenziate per zone o periodi. Con il D.Lgs 507/1993 sono previste riduzioni ed esenzioni del 50% per soggetti non che operano non a scopo di lucro, manifestazioni politiche, culturali, filantropiche, sindacali, religiose, spettacoli viaggianti e di beneficenza. Esenzioni per: pubblicità nelle vetrine o all’interno dei locali relative ad attività stesse dei locali, nei pressi delle edicole, nei treni, aerei e mezzi di trasporto, nei cinema. il Comune deve nominare un Funzionario responsabile con funzioni e poteri di organizzare e gestire l’imposta di pubblicità e il diritto di affissione, oltre che firmarne i relativi atti, il cui nominativo deve essere trasmesso alla Direzione centrale per la finanza locale presso il MEF entro 60 gg. Dalla nomina. Il diritto sulle PUBBLICHE AFFISSIONI E’ il servizio obbligatorio per i comuni sopra 3.000 abitanti, al fine di garantire in appositi spazi le affissioni contenenti comunicazioni con finalità istituzionali e sociali prive di rilevanza economica. Il regolamento Comunale disciplina gli impianti ed i metri previsti. Viene pagato in solido da chi lo richiede e da colui che nell’interesse del quale ha richiesto il servizio. Sono esenti le affissioni comunali, autorità militari, Stato, Regione, Province, manifesti per referendum ed elezioni, corsi scolastici e professionali. L’ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF è un’imposta sul reddito delle persone fisiche istituita dal D.lgs n. 360/1998 in cui il comune ha la facoltà, non l’obbligo, e che utilizza sulla base imponibile dell’IRPEF a scaglioni di reddito. La TOSAP (Tassa occupazione suolo ed aree pubbliche) viene pagata da tutti coloro che occupano spazi pubblici e aree appartenenti al demanio. Le tipologie
Il TUEL stabilisce inoltre: Autonomia finanziaria dell’ente fondata su certezza di risorse proprie e trasferite, autonomia impositiva dell’ente nei limiti e modalità riconosciuti dalla legge, trasferimenti erariali che integrano le entrate proprie, contributi specifici per eventi eccezionali e un fondo nazionale per gli investimenti. IL NUOVO ORDINAMENTO CONTABILE ARMONIZZATO D.Lgs.n. 118/2011 ha lo scopo di definire i principi fondamentali, la perequazione (adeguamento) tra gli enti, garantire l’autonomia finanziaria delle PA, armonizzare i sistemi contabili e gli strumenti programmatori e i bilanci degli enti locali vengono armonizzati con gli altri bilanci delle PA. Il bilancio si struttura in Entrate, Spese, ai principi contabili generali viene conferita forza di legge , vengono stabiliti gli schemi contabili che devono utilizzare gli enti locali, viene istituito il DUP (Documento unico di programmazione) , viene data rilevanza agli stanziamenti che assumono il carattere autorizzatorio della spesa, viene data flessibilità al bilancio di previsione, Gli accertamenti e gli impegni devono essere imputati in bilancio in ciascun esercizio finanziario in ragione della loro esigibilità , per poter garantire il pareggio di bilancio viene introdotto il Fondo Pluriennale Vincolato FPV, viene introdotto sia per il bilancio i previsione che per il risultato contabile di amministrazione, il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità FCDE, possibilità di applicare l’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente al bilancio di previsione finanziario dell’esercizio in corso, viene disciplinato il bilancio Consolidato del Comune. Il D.Lgs 118/2011 definisce per legge i Principi contabili, generali ed applicati che sono:
Il servizio economico-finanziario è preposto alla veridicità e correttezza delle previsioni di entrata e spesa, effettua verifiche periodiche sugli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa, e verifica la salvaguardia degli equilibri di bilancio e le sue competenze sono: Formulazione del parere contabile su ogni delibera di Giunta e Consiglio Comunale, Attestazione della copertura finanziaria sulle determinazioni dirigenziali , La direzione ed il coordinamento del controllo degli equilibri finanziari con le modalità operative previste dal regolamento di contabilità, effettua le segnalazioni obbligatorie al Sindaco, Consiglio Comunale, Corte dei Conti del costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio (entro 7 gg dalla conoscenza dei fatti). Il Bilancio di Previsione Finanziario è il documento che attesta contabilmente le previsioni finanziarie di ogni esercizio definito dal DUP (almeno 3 anni) e definisce la distribuzione delle risorse finanziarie tra le attività che l’amministrazione intende realizzare. Le previsioni del primo esercizio costituiscono il BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO ANNUALE. Il bilancio di previsione s’inserisce in un sistema di documenti tra loro integrati e coordinati in grado di influenzarsi a vicenda, dando vita ad un sistema di bilancio che è composto da: Linee programmatiche, Relazione di inizio mandato, DUP (documento unico di programmazione), Bilancio annuale di previsione finanziario, PEG (Piano esecutivo di gestione), Variazioni di bilancio, Assestamento generale di bilancio, Deliberazione consiliare sullo stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri, Rendiconto di gestione, Bilancio consolidato, Relazione di fine mandato. Il principio contabile della programmazione disciplina l’integrazione tra programmazione del Comune e processi operativi, c onsente di organizzare in uno spazio temporale le attività e le risorse necessarie per realizzare le politiche e il governo del territorio e della comunità, coinvolgendo portatori di interesse, permette agli EL il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti a livello nazionale, permette ai portatori di interessi di conoscere i risultati che l’ente si propone di conseguire e verificarne l’effettiva realizzazione, attraverso i suoi documenti, garantisce l’attendibilità, congruità, coerenza e credibilità dell’ ente, esplicitando con chiarezza i contenuti dei programmi, le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili, le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo, consente la verifica del recepimento in ambito di governo locale delle direttive nazionali e comunitarie in merito alla finanza pubblica e la verifica del loro perseguimento. •Le scadenze delle approvazioni relative alla programmazione sono: •Al 30/04 Rendiconto di Gestione •Al 31/07 Documento unico di programmazione + Stato di Attuazione •Al 15/11 Nota Aggiornamento al Documento unico di programmazione + Schema di Bilancio Previsione •Al 30/11 Termine ultimo per le Variazioni di Bilancio •Al 31/12 Approvazione di Bilancio di Previsione ed entro 20 gg approvazione Piano esecutivo di gestione. ART. 151 267/2000 Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati. Documento unico di programmazione è composto dalla Sezione strategica, della durata pari a quelle del mandato amministrativo, e dalla Sezione operativa di durata pari a quello del bilancio di previsione finanziario.
Il fondo pluriennale vincolato–FPV è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate, destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata, il fondo garantisce la copertura finanziaria di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, garantendo la copertura finanziaria delle spese imputate a esercizi successivi. Le entrate nell’FPV possono essere sia di parte corrente, che destinante a finanziamento di investimenti e si basa su 4 elementi che sono: Entrate già accertate, Entrate vincolate, ovvero destinate al finanziamento di investimenti, Spese già impegnate e finanziate da entrate già accertate, Spese esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata che finanzia la spesa. In merito all’Attestazione di copertura finanziaria la responsabilità spetta ai Funzionari anche in merito alle variazioni delle dotazioni finanziarie assegnate. Spetta al Dirigente del servizio economico-finanziario la verifica delle disponibilità e la conseguente attestazione di copertura finanziari a, su tutti i provvedimenti che comportino impegni di spesa o abbiano riflesso finanziari sul bilancio dell’Ente, tale attestazione rende l’atto esecutivo. La spesa si divide in 4 fasi che sono: IMPEGNO, LIQUIDAZIONE, ORDINAZIONE (mandato) e PAGAMENTO. L’impegno di spesa nasce da un’obbligazione giuridicamente perfezionata in cui è determinata la somma da pagare, il soggetto, la ragione, la scadenza vincolando le previsioni di bilancio sulla disponibilità finanziaria. Nell’approvazione del BDPF e senza la necessità di ulteriori atti vanno inseriti: Stipendi e oneri del personale, Rate di ammortamento ed interessi dei mutui e i Contratti in essere di somministrazione continuativa. Le scritture contabili vanno registrate nell’esercizio in cui avviene la scadenza da qui l’impegno di spesa, non determina movimento di cassa effettivo nel momento della registrazione, ma «vincola» l’importo impegnato ad una obbligazione specifica e quell’importo non può più essere utilizzato per altre obbligazioni. Non possono essere assunti impegni per esercizi successivi ad eccezione dei contratti pluriennali. La liquidazione segue l’impegno e si predispone in conformità a titoli, atti e fatture che attestano la regolare esecuzione dei lavori o delle forniture atti a comprovare il diritto del creditore. La liquidazione è sottoscritta dal funzionario del servizio proponente corredata di tutti i documenti giustificativi. Con l’ordinazione il Comune ordina al Tesoriere di pagare la spesa liquidata ciò avviene attraverso dei mandati che sono firmati dal responsabile del servizio economico-finanziario o suo delegato, i mandati sono di formato elettronico secondo il tracciato standard dell’ AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) transitando sulla piattaforma Siope. Per tutti gli importi superiori a € 5000,00 deve essere verificato che il beneficiario non abbia obblighi sospesi nei confronti dell’Ente come cartelle esattoriali, nel caso il pagamento va sospeso. Per quanto riguarda le scadenze esse sono di 60 gg tra le PA e di 30 gg nei confronti dei privati. Il pagamento è l’ultima fase attraverso il quale si ha l’invio del denaro da parte del Tesoriere, sulla base dei mandati ricevuti, per quanto riguarda gli obblighi tributari, deleghe di pagamento, somme iscritte a ruolo, il Tesoriere può pagare in assenza di mandato ed entro i 30 gg successivi il Comune deve provvedere all’emissione e all’invio del relativo mandato. Al 31/12 per la parificazione tra mandati ricevuti e mandati lavorati il tesoriere sui mandati non ancora pagati emette assegni bancari o postali in modo che tutti i mandati inviati dall’ente siano «uguali» ai mandati lavorati dal Tesoriere/cassiere. L’ente che ha una gestione ordinata e sul rispetto della legge, evitando debiti fuori bilancio, inoltre, la spesa può essere effettuata solo se esiste l’impegno nel BDPF e la relativa copertura finanziaria, Il responsabile del procedimento deve comunicare le informazioni dell’impegno al soggetto che fornirà la prestazione/oggetto della spesa ed indicherà le stesse nell’emissione della fattura elettronica, il fornitore che non riceve i dati relativi all’impegno può rifiutarsi di seguire la prestazione contrattuale, per i lavori di somma urgenza cagionati da eventi eccezionali, la Giunta entro 20 gg dall’ordinazione fatta, deve procedere al riconoscimento del debito con le stesse procedure dei debiti fuori bilancio , gli enti sono tenuti a registrare le fatture entro 10 gg dal loro ricevimento nel registro unico delle fatture, non possono essere presi impegni di spesa negli esercizi successivi a meno che non siano legate a contratti convenzioni pluriennali e infine tutti gli impegni sono previsti per Legge. La TESORERIA comunale si occupa di tutte le riscossioni, i pagamenti, i titoli e la gestione dei cc postali dell’ente. Il conto è intestato all’ente, l’affidamento del servizio è con evidenza pubblica (salvo per i comuni sotto 5000 abitanti) e rende il conto di gestione entro 30 gg. dalla chiusura dell’esercizio finanziario ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti. Al fine di superare temporanee deficienze di cassa, il Tesoriere, su richiesta del Comune corredata da Deliberazione di Giunta, concedono all’ente anticipazione di tesoreria entro il limite massimo di 3/12 delle entrate accertate del bilancio del penultimo anno precedente. La Giunta provvede con deliberazione semestrale a determinarle in: somme destinate alle retribuzioni del personale e relativi oneri, rate di mutui e prestiti, importi necessari per espletamento dei servizi locali indispensabili, gettito da addizionali IRPEF comunali/ provinciali. Anche gli Enti Pubblici sono soggetti a Iva ed è per questo motivo che è stato istituito lo «split payment» scissione dei pagamenti il fornitore emette fattura compresa di Iva nei confronti dell’ente, l’iva viene versata direttamente dal Comune all’Erario per conto del fornitore. È stato istituito anche il «reverse charge» in questo caso il fornitore emette fattura SENZA IVA e spetta all’Ente il suo calcolo e pagando all’Erario la quota spettante. In entrambi i casi l’Ente paga al fornitore solo l’imponibile.
I DEBITI FUORI BILANCIO si creano fuori dalle normali procedure di assunzione degli impegni di spesa, sono da considerare una patologia della gestione finanziaria dovuta a cattiva organizzazione dell’ente. Il Tuel DLgs 267/2000 – art. 191 dispone un iter rigido e specifico per il riconoscimento di tali debiti e prevede un’apposita deliberazione del Consiglio Comunale e riguarda i seguenti casi: Sentenze esecutive sfavorevoli all’ente, Copertura disavanzi di consorzi, di aziende speciali, nei limiti e negli obblighi previsti da statuto, da convenzioni , purchè avvenga nel rispetto del pareggio di bilancio, Ricapitalizzazione di società partecipate per servizi pubblici locali nei limiti previsti dal codice civile e da norme speciali di settore, Esproprio o occupazioni di urgenza per opere di pubblica utilità. La delibera viene trasmessa obbligatoriamente al Giudice della Corte dei Conti che valuterà la trasmissione dell’atto al procuratore della Corte stessa al fine di valutare eventuali responsabilità in capo a soggetti specifici ed il danno erariale recato all’ente. La mancata copertura dei debiti fuori bilancio equivale alla mancata approvazione del bilancio di previsione finanziaria con conseguente scioglimento del Consiglio Comunale e l’impossibilità di utilizzare l’avanzo di amministrazione ad assumere nuovi impegni di spesa. Le fasi dell’ENTRATA sono: Accertamento, Riscossione e Versamento. L’Accertamento è la fase mediante la quale, con apposita documentazione, viene verificata la ragione del credito, sussistenza del titolo giuridico che ne individua debitore, somma e ne fissa la scadenza. Le entrate derivanti da accensione di prestiti sono accertate nei limiti del rispettivo stanziamento previsto in bilancio. I tempi e i modi di trasmissione degli accertamenti al responsabile economico-finanziario sono previste dal regolamento di contabilità di ogni singolo ente. L’accertamento viene assunto quando l’obbligazione è perfezionata ed imputato all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza. E’ vietato l’accertamento nell’esercizio attuale di entrate future. L’accertamento non determina movimento di cassa effettivo. La RISCOSSIONE è la fase del materiale introito da parte del tesoriere o di altri agenti incaricati alla riscossione, delle somme dovute all’ente, viene disposta attraverso l’ordinativo di incasso (reversale) sottoscritta dal responsabile economico-finanziario o suo delegato. Il tesoriere accetta qualunque somma arrivi a favore dell’ente senza la preventiva emissione della reversale. Che deve essere emessa entro i 60 gg successivi. Alla fine dell’anno il tesoriere rende all’ente le reversali non riscosse per l’emissione su residui l’anno successivo. Il VERSAMENTO è l’ultima fase dell’entrata e consiste nel Trasferimento delle somme riscosse nella cassa dell’ente. Quando la riscossione avviene direttamente presso la Tesoreria le fasi di riscossione e versamento si sovrappongono. Gli EQUILIBRI di BILANCI il D. Lgs 118/2011 si evince che come la corretta gestione economica-finanziaria dell’ente derivi da una costante garantita verifica della permanenza degli equilibri di bilancio che si attua non solo dall’applicazione della ragioneria come scienza economica, ma come indicato nel TUEL attraverso la verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e degli impegni di spesa, della contabilità economica-patrimoniale e della salvaguardia degli equilibri di bilancio, dal rispetto durante la gestione e nelle variazioni di bilancio del pareggio finanziario nella copertura delle spese correnti e di investimento, che almeno una volta all’anno entro il 31 luglio (salvaguardia degli equilibri di bilancio) il Consiglio Comunale delibera la permanenza o meno degli equilibri di bilancio, e nel caso adotta le misure necessarie a ripristinare l’equilibrio , entro la stessa scadenza deve essere effettuato il controllo generale di TUTTE le voci di entrata e di spesa dell’ente, compreso il Fondo di riserva, il fondo di cassa, tale verifica prende il nome di assestamento generale e viene anch’esso deliberato con apposito atto dal Consiglio Comunale, il responsabile economico-finanziario deve mantenere un controllo assiduo, costante e continuativo della situazione gestionale, non limitandosi solamente alle scadenze fissate per legge. Il Dlgs 118/2011 riporta anche gli schemi ufficiali ed i prospetti da adottare ai fini delle verifiche sugli equilibri di bilancio di previsione che del rendiconto, tali schemi vengono periodicamente aggiornati dal MEF. Ai sensi dell’art. del DLgs 267/2000: il bilancio di previsione è deliberato in pareggio di bilancio complessivo per competenza , con il vincolo che, la somma di spese correnti + trasferimenti in c/capitale + saldo negativo delle rate di ammortamento finanziamenti e mutui non può superare la somma delle previsioni dei primi 3 Titoli delle Entrate. Le variazioni di bilancio essendo il bilancio di previsione uno strumento autorizzatorio, ma previsionale, durante la gestione contabile dell’esercizio le variazioni di bilancio sono assai numerose, appositamente per ratificare destinazione di risorse tra i vari capitoli e per mantenere assestato l’equilibrio finanziario in conseguenza di minori/maggiori entrate o maggiori/minori spese che si manifestano durante l’esercizio finanziario, rispetto a quanto previsto nel Bilancio di previsione. Il fondo di riserva di competenza istituito con il DLgs 267/2000 e obbliga l’Ente a iscrivere a bilancio un fondo di riserva con precisi limiti sia minimi che massimi, da utilizzare nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti. L’importo del fondo di riserva deve essere compreso tra lo 0,30% e il 2% delle spese correnti inizialmente previste. Il fondo crediti di dubbia esigibilità. FCDE è nato con lo scopo accantonare quelle somme non riscosse a scadenza e che siano di dubbia e difficile esazione nel futuro e si calcola sulla media delle riscossioni effettive degli ultimi 5 anni. I servizi per conto terzi e le partite di giro costituiscono un debito/credito per l’ente che può effettuarle in presenza di: Depositi cauzionali dell’ente c/o terzi, Depositi cauzionali di terzi presso l’ente Cassa enconomale, Trattenute IVA in split payment.
patrimoniale per cui le registrazioni in contabilità finanziaria avvengono registrate anche in partita doppia nella contabilità economico- patrimoniale. Lo Stato Patrimoniale rappresenta i risultati della gestione patrimoniale e la consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio. Come per il conto economico le registrazioni derivano da quelle finanziarie tramite la matrice del piano dei conti finanziario-economico- patrimoniale con integrazione di alcune scritture come le registrazione dei ratei e risconti. Il rendiconto consolidato – art. 11 del DLgs. 118/2011 e' costituito dal conto del bilancio, dai relativi riepiloghi, dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, dallo stato patrimoniale e dal conto economico, ed e' elaborato aggiungendo alle risultanze riguardanti la gestione dell'ente, quelle dei suoi organismi strumentali ed eliminando le risultanze relative ai trasferimenti interni. Non è obbligatorio per i Comuni con meno di 5.000 abitanti. Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio predisposta con il Rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. Gli Enti strutturalmente deficitari sono soggetti al controllo centrale delle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della “Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali”. Enti Locali che non riescono a garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili dichiarano lo stato di “Dissesto finanziario” e sono soggetti, per la durata del risanamento, ai controlli sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale, sono tenuti alla presentazione della certificazione attestante l’avvenuta copertura del costo dei citati servizi e sono tenuti, per quelli a domanda individuale, al rispetto, per il medesimo periodo, del livello minimo di copertura dei costi di gestione pari al 36%. Gli Agenti contabili sono il tesoriere, l’economo e ogni altro agente che abbia il maneggio di pubblico denaro o che sia incaricato della gestione dei beni e coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti e sono sottoposti alla verifica giurisdizionale della Corte dei Conti attraverso il giudizio a seguito della resa del conto sulla base di modelli appositamente definiti, da rendere entro il 31.01.anno successivo. Tutti i modelli devono essere verificati dal responsabile economico-finanziario dell’ente e trasmesso alla Corte dei Conti entro 60gg dall’approvazione del rendiconto, attraverso il sistema SIRECO. L’economo comunale gestisce la cassa delle spese degli Uffici comunali di non rilevante ammontare, che non potrebbero seguire il normale iter. Per l'effettuazione delle spese economati è prevista un'anticipazione di importo annuo complessivo determinato con l'atto di approvazione del Bilancio di previsione. Il fondo di dotazione per le spese economati è stabilito da ciascuna Amministrazione in funzione dei compiti e delle incombenze assegnati all'Economo ed alla relativa cassa economati ed è riscontrato per la regolarità dal Dirigente del Servizio Finanziario. L'Economo comunale, prima di eseguire ogni singolo rimborso di spesa, deve assicurarsi che lo stesso trovi capienza nella disponibilità risultante nel competente impegno di spesa. Giustificativi contabili ammessi a rimborso: scontrino fiscale, ricevuta fiscale, altra modalità semplificata di certificazione specificatamente prevista. L’Economo è personalmente responsabile dei valori ricevuti in custodia, delle somme riscosse o ricevute in anticipazione ed è sottoposto a verifica trimestrale dall’Organo di revisione. La Corte dei Conti attraverso i propri revisori nominati effettua i controlli trimestrali sull’economato, su tutti gli agenti contabili interni al Comune e sulla Tesoreria, con lo scopo di conciliare il fondo di cassa al termine del trimestre, risultante dalle scritture contabili del tesoriere/agente contabile con quelle dell’ente locale. Il Comune come soggetto passivo d’imposta è obbligato a pagare le imposte e tra queste ci sono: IVA - le norme comunitarie prevedono che le PA non siano soggetti IVA quando percepiscono compensi, fatto salvo i casi in cui la loro attività sia di tipo commerciale, IRAP – nei Comuni l’IRAP è una spesa piuttosto rilevante del bilancio e viene calcolata all’ 8,5% sulle retribuzioni erogate e su tutte le spese relative al personale, IRES – I Comuni non sono soggetti a tali tributi. Il Comune come sostituto d’imposta soggetto che è obbligato al pagamento di tributi in luogo e per conto di altri soggetti, anche a titolo di acconto come per es. Ritenute fiscali dei dipendenti, Ritenute fiscali dei professionisti, Ritenute fiscali sui contributi alle associazioni, Ritenute fiscali sulle indennità di esproprio. Da pagare con F24 al 16 di ogni mese. La banca dati delle amministrazioni pubbliche – BDAP il suo scopo è di assicurare e monitorare gli andamenti della finanza pubblica. Certificazione di Bilancio è richiesto per particolari dati finanziari il Ministero può comunque inviare richieste e certificazioni ai Comuni, queste saranno firmate dal responsabile economico finanziario. Anticorruzione Con la Legge 190/2012 introduce l’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di lavorare sulla prevenzione della corruzione e definisce i compiti dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e degli altri organi competenti a coordinare le misure di prevenzione e contrasto dell’illegalità e della corruzione in Italia. Introducendo un sistema integrato di prevenzione della corruzione basato su: Trasparenza e accessibilità delle informazioni, Introduzione di nuovi illeciti legati al fenomeno corruttivo e di uno specifico regime sanzionatorio, Gestione preventiva dei conflitti d’interesse, Coinvolgimento di diversi di soggetti e Formazione specifica dei dipendenti delle P.A.
Alla Legge 190/2012 sono stati aggiunti dei provvedimenti di completamento che sono: D.Lgs. n.33 del 2013 (Obblighi di pubblicità e trasparenza) consente l’accesso del cittadino alle informazioni sull'organizzazione e l'attività delle P.A. D.Lgs. n.39 del 2013 (Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni) – per evitare interferenze tra politica e amministrazione e situazioni di conflitto di interesse. D.Lgs. n.235 del 2012 in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi. D.p.r. n.62 del 2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici) definisce le regole cui i dipendenti delle P.A. devono conformarsi al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità. Spetta all’Anac la redazione del Piano nazionale anticorruzione (PNA) che definisce gli obiettivi principali delle politiche per la Prevenzione della Corruzione previsti dal Piano Nazionale che sono tre: ridurre le opportunità di casi di corruzione, aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione e creare un contesto sfavorevole alla corruzione. Le singole amministrazioni approvano i piani triennali di prevenzione della corruzione e Trasparenza (PTCPT) che fa riferimento al Piano Nazionale Anticorruzione in cui l’Anac fornisce le linee guida per programmare le attività di prevenzione e lotta alla corruzione nelle Pubbliche Amministrazioni. Entro il 31/01 di ogni anno le PA devono aggiornare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza che prevede: l’individuazione delle aree a rischio e delle attività a maggior rischio di corruzione, la definizione delle misure di prevenzione, le modalità di monitoraggio e controllo dell’applicazione delle stesse e gli interventi di formazione utili a prevenire il fenomeno corruttivo. Il Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e Trasparenza deve essere adottato dalla Giunta Comunale entro il 31 gennaio di ogni anno, ha natura programmatica ed organizzativa e persegue i seguenti obiettivi: Individuare le attività dell’ente in cui è più alto il rischio di corruzione e definire misure di prevenzione e mitigazione del rischio, prevedere meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione e obblighi di informazione nei confronti del RPCT, Monitorare il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti, Monitorare i rapporti tra l’amministrazione e i soggetti che con cui stipula contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere anche verificando relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e dirigenti/dipendenti dell’amministrazione e Individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti dalle disposizioni di legge. Il sistema di controllo si fonda sulla presenza di un Responsabile che ha una funzione di controllo coordinando tutte le attività mirate a prevenire il fenomeno corruttivo e risponde in prima persona nel caso in cui all’interno dell’amministrazione vi sia una condanna per un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato. Il Responsabile predispone il PTPCT, predispone la Relazione annuale del PTPC, predispone il Codice di comportamento specifico dei dipendenti, è responsabile della gestione dell’accesso civico semplice ed è responsabile del «riesame» relativo all’accesso civico generalizzato. Il Responsabile deve essere un soggetto qualificato e competente, negli Enti Locali è individuato, di norma, nel Segretario comunale o in un dirigente apicale, non può essere in conflitto d’interessi e non può coincidere con i responsabili di attività nei settori più a rischio corruttivo e non deve essere stato destinatario di provvedimenti giudiziari di condanna o di provvedimenti disciplinari. I dipendenti e i Dirigenti hanno dei doveri da osservare e devono rispettare e applicare le norme previste nel Piano per la Prevenzione della corruzione e la loro violazione costituisce illecito disciplinare e sono tenuti a segnalare eventuali comportamenti che non sono in linea con il Piano. In virtù di ciò nasce la figura del whistleblower ( fischiatore) in cui il dipendente che denuncia le situazioni di illegalità e di cui la legge tutela la riservatezza ed eventuali discriminazioni legate alla sua denuncia che viene presentata alla Magistratura, al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione di ogni ente (RPCT) o direttamente all’ANAC. Trasparenza Amministrativa La trasparenza prevede degli obblighi che si assolvono mediante la predisposizione della Sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell’ente basandosi sulla struttura fornita da ANAC con la Delib. 1310/2016 e non deve essere modificata. Per trasparenza s’intende l’accessibilità totale dei dati in possesso della PA allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. L’Art. 2 D.Lgs 33/2013 dispone che ci sia la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti e nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti e ciò avviene con l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione. Nella PA per pubblicazione s’intende la diffusione nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il
sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri e tale trattamento deve: essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l’essenza del diritto alla protezione dei dati prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato. Il GDPR individua i diritti dell’interessato, che sono di diretta rilevanza anche per le PA e sono collegati al principio di trasparenza in cui le informazioni destinate al pubblico o all’interessato siano concise, facilmente accessibili e di facile comprensione e che sia usato un linguaggio semplice e chiaro. Tali informazioni potrebbero essere fornite in formato elettronico. L’informativa all’interessato è uno degli adempimenti principali della PA in capo al titolare del trattamento, sia per i soggetti privati sia per i soggetti pubblici. In base alla finalità del trattamento, il titolare deve fornire agli interessati, prima del trattamento, le informazioni richieste dalle norme, tramite l'informativa che può anche essere orale, ma è preferibile sia data in forma scritta per provarne l'esistenza e per consentire alle autorità di vigilanza di verificarne la completezza e correttezza. I contenuti dell’informativa sono: finalità e modalità del trattamento, per quanto tempo sono conservati i dati; natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; indicazione precisa dei soggetti ai quali possono essere comunicati i dati e l’ambito diffusione dei dati medesimi; i diritti dell’interessato di chiedere la presenza dei propri dati personali, diritto di prenderne visione e di chiederne la modifica, diritto di reclamo presso l’autorità di controllo, dati identificativi (nome, denominazione, domicilio o sede del titolare del trattamento, nome del responsabile per la protezione dei dati (DPO), un recapito al quale gli interessati potranno rivolgersi per esercitare i propri diritti. I Diritti dell’interessato sono: Diritto di accesso, Diritto di rettifica, Diritto di cancellazione,Diritto di limitazione al trattamento. Il titolare del trattamento è una figura analoga a quella prevista dal previgente Codice privacy italiano, è responsabile direttamente e personalmente dei trattamenti effettuati nell’ente. Nel caso il trattamento sia effettuato nell'ambito di una pubblica amministrazione, il titolare del trattamento è l'entità nel suo complesso non le persone fisiche che operano nella struttura. La figura del responsabile è diversa dal passato poiché per il responsabile sono richieste specifiche garanzie ed è una figura esterna all’ente, infatti, l'art. 28 del GDPR prevede che “qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato”. Il titolare deve dare istruzioni al responsabile in merito ai trattamenti, è responsabile della gestione effettuata dai responsabili, dovendo garantire che le loro decisioni siano conformi alle leggi e deve sempre poter controllare le decisioni dei responsabili. In passato per incaricati del trattamento s’intendevano “le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile” ossia coloro che effettuano materialmente le operazioni di trattamento sui dati personali. Ora il GDPR non li prevede espressamente, ma non ne esclude la nomina, introducendo la figura del terzo ossia, “le persone autorizzate al trattamento dei dati sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile. Ne deriva, quindi, il titolare o il responsabile abbiano specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità. Secondo l’ Art. 37 del GDPR : il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento designano un responsabile della protezione dei dati ogniqualvolta che il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali per cui la figura del DPO è obbligatoria per le Pubbliche amministrazioni. Tutti i titolari e i responsabili di trattamento devono tenere un registro delle operazioni di trattamento ed è uno strumento fondamentale ai fini dell’eventuale supervisione da parte del Garante e allo scopo di disporre di un quadro aggiornato dei trattamenti in essere all’interno di un soggetto pubblico – indispensabile per ogni valutazione e analisi del rischio. Il registro deve avere forma scritta, anche elettronica, e deve essere esibito su richiesta al Garante. L’Art. 32 del GDPR disciplina la sicurezza del trattamento e prevede che tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Il GDPR prevede l’obbligo per i titolari di notifica delle “violazioni” ciò accade. Ogni volta che si verifica una violazione di dati personali il Titolare deve notificare alla autorità competente l’accadimento entro 72 ore dal momento nel quale l’evento si è verificato o è stato rilevato. Per violazione dei dati personali s’intende la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito, la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati. Il GDPR è stato introdotto il principio di responsabilità, ossia: rispetto dei principi generali del trattamento dei dati personali e capacità del titolare del trattamento di dimostrare di averli osservati. Ne deriva quindi la “responsabilizzazione” dei titolari e responsabili con l’adozione di comportamenti proattivi e tali da dimostrare la concreta adozione di misure finalizzate ad assicurare l’applicazione del regolamento. Privacy by design e privacy by default sono due principi fondamentali del GDPR e sono legati alla responsabilizzazione del titolare che deve fare tutto il possibile per proteggere le persone anche mediante l’ Organizzazione del trattamento dei dati, che significa
adottare procedure operative, apparecchi e applicazioni rispettosi della disciplina della privacy. È importante definire il principio della privacy by design che consiste nella protezione dei dati e deve essere integrata nell’intero ciclo di vita della tecnologia, dalla fase di progettazione, alla distribuzione, all’utilizzo e all’eliminazione come atto finale e impone di applicare soluzioni e misure di protezione in grado di garantire adeguati livelli di tutela ai dati trattati come per esempio: oscuramento di una parte di dati, pseudonimizzazione (utilizzo di informazioni aggiuntive al dato, di solito impiego di chiavi crittografiche) e altre misure di protezione. Con il principio della privacy by default le impostazioni di tutela della vita privata relative a servizi e prodotti devono rispettare i principi generali della protezione dei dati (es. minimizzazione dei dati e limitazione delle finalità) •Il Testo Unico sulla documentazione amministrativa – T.U.D.A. ha le finalità di disciplinare: •la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte degli organi della Pubblica Amministrazione; •la produzione di atti e documenti agli organi della Pubblica Amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l’utenza con l’obiettivo di contemperare: le esigenze di certezza pubblica e quelle di semplificazione dell’attività amministrativa e quindi dare certezza di fatti, stati o qualità personali. Il Certificato è quel documento rilasciato dalla PA avente funzione di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici che siano accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche come per es. certificati medici e che permettono la circolazione di informazioni diverse da tutte le altre e dotate di quella particolare qualità e ne costituisce certezza. Bisogna distinguere due tipi di certificazioni e sono: le certificazioni proprie corrispondono al contenuto di altri atti preesistenti trascritti in registri pubblici, albi o elenchi e certificazioni improprie sono dichiarazioni di scienza provenienti da soggetti pubblici contenenti “l’attestazione del giudizio conclusivo cui è pervenuto il certificante nell’esame di una determinata situazione” (es. cert. medico). Le certificazioni proprie possono essere sostituite dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, mentre le certificazioni improprie non sono sostituibili da dichiarazioni. I certificati rilasciati dalle PA hanno validità illimitata mentre le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore. Ai fini della semplificazione dell’azione amministrativa introdotta la decertificazione nei rapporti fra P.A. e cittadini. Dal 1 gennaio 2012 le amministrazioni pubbliche e i gestori di servizi pubblici non possono richiedere o accettare atti o certificati contenenti informazioni già in possesso di un’altra amministrazione , le PA possono acquisire senza oneri le informazioni necessarie per effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni e per l'acquisizione d'ufficio, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza quindi possono acquisire d’ufficio i dati e informazioni necessari oppure accettare autocertificazioni. Le certificazioni rilasciate dalle Pa sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della PA e i gestori di pubblici servizi, tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà. Dal 1° gennaio 2012 le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non possono più accettarli né richiederli: la richiesta e l'accettazione dei certificati costituiscono violazione dei doveri d'ufficio. I certificati devono riportare, a pena di nullità, la frase: "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi". Vi è una differenza tra autocertificazioni e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Con l’autocertificazione il cittadino dichiara, sotto la propria personale responsabilità: stati, fatti e qualità documentabili e certificabili dalla pubblica amministrazione e sostituisce in tutto e per tutto i certificati. Con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà possono essere attestate numerose altre situazioni e fatti a conoscenza dell’interessato. Non possono essere sostituiti da dichiarazione i certificati medici, sanitari, veterinari, di conformità CE, di marchi, di brevetti. Da qui si evince che il CERTIFICATO è Il documento rilasciato da un’amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione e partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche, la DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE è Il documento, sottoscritto dall’interessato, prodotto in sostituzione dei certificati e la DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ è il documento, sottoscritto dall’interessato, concernenti stati, qualità personali e fatti, che siano a diretta conoscenza di questi, resa nelle forme previste dal testo unico e non esistono limiti di contenuto legati a particolari elencazioni o ad altro. Si può ricorrere a questa attestazione per riferirsi a qualsiasi fatto, stato o qualità personale. Deve sempre essere resa nell’interesse proprio e riguardare circostanze che siano a diretta conoscenza del dichiarante. E’ possibile attestare fatti riguardanti terze persone di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza può avere ad oggetto sempre e solo “la conoscenza” di un qualche fatto e non può essere relativa a dichiarazioni aventi contenuto negoziale o dispositivo, di impegno, di accettazione o rinuncia. Con il D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 è stato introdotto il Codice dell'Amministrazione Digitale e fa riferimento all'uso delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione da parte delle P.A e alla disciplina di fondamentali principi giuridici applicabili al documento informatico e alla firma digitale. Nasce così la “Carta della cittadinanza digitale” ossia le disposizioni che attribuiscono a cittadini e imprese il diritto a: un’identità e a un domicilio digitale; fruizione di