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Il Diritto alla Privacy: Un'analisi Storica e Giuridica, Appunti di Diritto Angloamericano

appunti dei primi capitoli Sao

Tipologia: Appunti

2016/2017

Caricato il 09/02/2017

GiusyP2
GiusyP2 🇮🇹

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PRIVACY: è un termine inglese che equivale alla riservatezza e alla privatezza; è il diritto della
riservatezza delle informazioni personali e della propria vita privata. La sua origine è connessa alla
rivoluzione industriale e alla diffusione dei mass-media. Dopo tali eventi in COMMON LAW
( diritto comune) si verifica la nascita di una nuova figura di TORT(REATO) : THE TORT OF
INVASION OF THE PRIVACY ( IL REATO DI VIOLAZIONE DELLA PRIVACY) per limitare i
mass-media e assicurare la privacy ad ogni singolo individuo. Il termine compare per la prima volta
nel 1890 con la pubblicazione dell’articolo “ THE RIGHT TO PRIVACY. THE IMPLICIT MADE
EXPLICIT” (IL DIRITTO ALLA PRIVACY. L’IMPLICITA ESPLICITATA) di WEARREN E
BRANDIES. IN INGHILTERRA NASCE con il caso del 1949 PRINCE (VESIS) STRANGE.
Dove un dipendente della casa reale aveva riprodotto abusivamente i quadretti che raffiguravano la
regina VITTORIA e il principe ALBERTO e quindi fu condannato per aver violato l’obbligo di
riserbo tra dipendente e datore di lavoro.
-----LORD SETTAM AVEVA AFFERMATO CHE LA CASA DI OGNUNO DI NOI è IL SUO
CASTELLO E NESSUNO LO PUO’ INVADERE NEANCHE IL RE-----
I due avvocati di Boston (Worren e Brandis) in seguito alla pubblicazione di un articolo sulla vita
matrimoniale della moglie di Worren e quindi privata, sollevarono questioni su quali informazioni
della vita privata di una persona potevano essere pubbliche o meno.
Tra le opinioni dei giudici intervenuti sull’argomento, è celebre la ( chincoring openion)
CONCURRING OPINION ossia (l’opinione concordante) del giudice HARLAN, il quale propose
un test per individuare nei vasi casi ciò che il quarto EMENDAMENTO AMAERICANO
DEFINISCE PRIVATO , e in base a tale test la CORTE POTEVA RITENERE ADEGUATA LA
TUTELA DELLA PRIVACY DI UN INDIVIDUO SOLO SE:
-IL SOGGETTO AVEVA MOSTRATO UN’ASPETTATIVA DI PRIVACY
- E SE QUELLA ASPETTATIVA POTEVA ESSERE RICONOSCIUTA COME RAGIONEVOLE.
WILLIAM PROSE E I PRIVACY TORTS
Prose nel 1990 pubblica un articolo “PRIVACY, A LEGAL ANALISY” “PRIVACY,UN’ANALISI
GIURIDICA” che subentra a WORREN e BRANDIES. PROSSER analizza più di 300 casi e
individua 4 tipi di violazione della privacy:
-INTRUSIONE NELLA SFERA PRIVATA ALTRUI
-APPROPIAZIONE DEL NOME O DELLE FATTEZZE DI UNA PERSONA
-DIVULGAZIONE PUBBLICA DI FATTI PRIVATI
-LA DIFFAMAZIONE
L’elemento che accomuna i 4 punti e quello rappresentato da tutti un interferenza con il diritto
dell’individuo.
Anche nel CIVIL LAW (DIRITTO CIVILE) si era diffuso il diritto alla riservatezza soprattutto con
GARIES, GIERKE E KOHLER.
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PRIVACY : è un termine inglese che equivale alla riservatezza e alla privatezza; è il diritto della riservatezza delle informazioni personali e della propria vita privata. La sua origine è connessa alla rivoluzione industriale e alla diffusione dei mass-media. Dopo tali eventi in COMMON LAW ( diritto comune) si verifica la nascita di una nuova figura di TORT(REATO) : THE TORT OF INVASION OF THE PRIVACY ( IL REATO DI VIOLAZIONE DELLA PRIVACY) per limitare i mass-media e assicurare la privacy ad ogni singolo individuo. Il termine compare per la prima volta nel 1890 con la pubblicazione dell’articolo “ THE RIGHT TO PRIVACY. THE IMPLICIT MADE EXPLICIT” (IL DIRITTO ALLA PRIVACY. L’IMPLICITA ESPLICITATA) di WEARREN E BRANDIES. IN INGHILTERRA NASCE con il caso del 1949 PRINCE (VESIS) STRANGE. Dove un dipendente della casa reale aveva riprodotto abusivamente i quadretti che raffiguravano la regina VITTORIA e il principe ALBERTO e quindi fu condannato per aver violato l’obbligo di riserbo tra dipendente e datore di lavoro.

-----LORD SETTAM AVEVA AFFERMATO CHE LA CASA DI OGNUNO DI NOI è IL SUO CASTELLO E NESSUNO LO PUO’ INVADERE NEANCHE IL RE-----

I due avvocati di Boston (Worren e Brandis) in seguito alla pubblicazione di un articolo sulla vita matrimoniale della moglie di Worren e quindi privata, sollevarono questioni su quali informazioni della vita privata di una persona potevano essere pubbliche o meno.

Tra le opinioni dei giudici intervenuti sull’argomento, è celebre la ( chincoring openion) CONCURRING OPINION ossia (l’opinione concordante) del giudice HARLAN, il quale propose un test per individuare nei vasi casi ciò che il quarto EMENDAMENTO AMAERICANO DEFINISCE PRIVATO , e in base a tale test la CORTE POTEVA RITENERE ADEGUATA LA TUTELA DELLA PRIVACY DI UN INDIVIDUO SOLO SE:

-IL SOGGETTO AVEVA MOSTRATO UN’ASPETTATIVA DI PRIVACY

  • E SE QUELLA ASPETTATIVA POTEVA ESSERE RICONOSCIUTA COME RAGIONEVOLE.

WILLIAM PROSE E I PRIVACY TORTS

Prose nel 1990 pubblica un articolo “PRIVACY, A LEGAL ANALISY” “PRIVACY,UN’ANALISI GIURIDICA” che subentra a WORREN e BRANDIES. PROSSER analizza più di 300 casi e individua 4 tipi di violazione della privacy:

-INTRUSIONE NELLA SFERA PRIVATA ALTRUI

-APPROPIAZIONE DEL NOME O DELLE FATTEZZE DI UNA PERSONA

-DIVULGAZIONE PUBBLICA DI FATTI PRIVATI

-LA DIFFAMAZIONE

L’elemento che accomuna i 4 punti e quello rappresentato da tutti un interferenza con il diritto dell’individuo.

Anche nel CIVIL LAW (DIRITTO CIVILE) si era diffuso il diritto alla riservatezza soprattutto con GARIES, GIERKE E KOHLER.

GARIES individua DIVERSI diritti della persona, mentre Gierke e KOHLER configurano un unico diritto della persona, per KOHLER un diritto e la SEGRETEZZA, il quale tutela ogni persona dalla pubblicazione non desiderata di fatti o rapporti privati.

Nel COMMON LAW la privacy nacque per tutelare i borghesi dall’invadenza dei mass-media; mentre nell’ordinamento italiano nacque come diritto dei lavoratori per evitare che i datori di lavoro facessero dei controlli sulla vita privata dei dipendenti. Nella prima metà degli anni ’60, con la diffusione dei computer, la privacy iniziò a mutare e divenne più semplice raccogliere le informazioni grazie alle banche dati nei computer relative all’individuo, i dati personali acquisiscono VALORE ECONOMICO poiché le imprese commerciali mirano ad acquisirle per fini commerciali. Nasce il DIRECT MARKETING, in base al quale le imprese utilizzando i dati personali per ricostruire i gusti e le preferenze degli individui con lo scopo di inviare comunicazioni pubblicitarie mirate. Per la circolazione dei dati personali è necessario il consenso dell’interessato, a tal riguardo gli STATI EUROPEI adottano due diversi modelli:

OPT-OUT: in base al quale i dati personali possono essere utilizzati solo se l’interessato viene informato che i suoi dati vengono utilizzati per fini commerciali. Altri stati come Germania e Italia adottano il modello dell’OPT-IN in base al quale i dati personali possono essere utilizzati solo se l’interessato ha dato consenso.

Gli ordinamenti europei stabiliscono che qualora un soggetto subisca un danno a causa di un trattamento illecito dei dati personali ha diritto al risarcimento del danno. Il titolare può essere esonerato solo se prova che il danno non è da lui imputabile.

GOOD FAITH NEL CONTRACT WORLD

LA BUONA FEDE CONTRATTUALE comporta LA CONVINZIONE GENUINA DEL SOGGETTO DI AGIRE IN MANIERA CORRETTA, nel rispetto delle REGOLE anche quelle non scritte e il rispetto degli altri soggetti.

La GOOD FAITH è l’obbligo contrattuale da rispettare. I CONTRATTI UBERRIMAE FIDEI ( contratto di assicurazione) costituiscono i casi in cui la dottrina contrattuale di common law, richiede lì osservanza dell’obbligo di GOOD FAITH. Appartengono a questa tipologia di contratti quelli che una parte è tenuta per legge d’obbligo di rivelazione,ossia a comunicare all’altra tutti i dati che possono influire sulla decisone di quest’ultima sul fatto di contrarre o no. In questa tipologia contrattuale qualsiasi tipo di reticenza( tacere su quello che in realtà si dovrebbe dire) o di non-disclosure ( non-rivelazione) costituisce ( misrepresentation by conduct,e concealment) false dichiarazioni dal comportamento , e occultamento. Il CONCEALMENT ( consilament) SIMPLE si riferisce ad un omissione involontaria che viene ugualmente sanzionata. Il CONCEALMENT ACTIVE riguarda l’omissione volontaria di un informazione riguardante un oggetto del contratto, tale da indurre alla conclusione del contratto.

Secondo la good faith la dottrina dell’esecuzione del contratto è arrivata in epoca recente nel common law( diritto comune). Mentre l’obbligo si eseguire un contratto in buona fede si diffonde dapprima come un principio generale della legge contrattuale, dopo l’opinione della CORTE D’APPELLO di NY espressa in KIRKE LA SHELLE. La maggioranza delle GIURISDIZIONI americane riconoscevano nell’obbligo di eseguire un contratto in buona fede un principio generale della legge contrattuale. Il principio afferma che:

RINUNCIATO, NON ADEMPIERA’ (NON COMPIMENTO) IL CONTRATTO E VIOLERA’ IL

PATTO IMPLICITO DI BUONA FEDE.

Per Burton in uno scambio si possono individuare 2 costi indipendenti: IL COSTO DELLA STIPULAZIONE E IL COSTO DELL’ESECUZIONE: se lo scambio avviene nel presente, i due costi sono sopportati insieme, se lo scambio avviene mediante una promessa viene proiettato nel futuro, il costo della stipulazione è sopportato nel presente mentre quello dell’esecuzione sarà sopportato in un momento successivo.

…affinchè si abbia una esecuzione del contratto contraria a good faith occorre valutare lo scopo per cui la parte ha esercitato tale discrezionalità.

Infatti se tale scopo rientra tra quelli contemplati dal contratto, il danno causato alla controparte rientra tra i rischi che la controparte aveva assunto stipulando, e quindi l’esecuzione non sarà contraria alla good faith. Se invece è il contrario lo scopo non rientra tra quelli contemplati dal contratto, perche tende a riappropriarsi di opportunità a cui aveva rinunciato, il danno va al di là dei rischi che la controparte aveva assunto, l’esecuzione sarà contraria a good faith.

Nell’esecuzione secondo good faith rileva anche lo standard della contemplazione, che offre due parametri per la valutazione della condotta di buona fede:

**- individuazione dello scopo dalla parte che agisce discrezionalmente.

  • la collocazione o meno di tale scopo all’interno della ragionevole contemplazioni delle parti**.