



















Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Prepara i tuoi esami
Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Prepara i tuoi esami con i documenti condivisi da studenti come te su Docsity
Trova i documenti specifici per gli esami della tua università
Preparati con lezioni e prove svolte basate sui programmi universitari!
Rispondi a reali domande d’esame e scopri la tua preparazione
Riassumi i tuoi documenti, fagli domande, convertili in quiz e mappe concettuali
Studia con prove svolte, tesine e consigli utili
Togliti ogni dubbio leggendo le risposte alle domande fatte da altri studenti come te
Esplora i documenti più scaricati per gli argomenti di studio più popolari
Ottieni i punti per scaricare
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Appunti ben fatti
Tipologia: Appunti
1 / 27
Questa pagina non è visibile nell’anteprima
Non perderti parti importanti!




















Il Diritto della Chiesa Cattolica è un diritto non statale.
Il Diritto concordatario, invece, è il matrimonio celebrato con le regole canoniche a cui lo stato dà effetti civili.
Significato di Canone : il termine deriva dal greco, “regola”. Diritto canonico perché il codice non è diviso in articoli ma in canoni.
Per Santa Sede deve intendersi sia il Pontefice, sia la curia romana.
La Chiesa (cattolica) è una comunità di fedeli: l’insieme dei Christi Fidelis, credenti in Cristo che dal concilio vaticano II è definito “il popolo di Dio”.
Lo Stato di Città del Vaticano è governato dal Pontefice. Piccolo stato con precedenti storici cioè creato nel 1929 con i patti Lateranensi (3 documenti differenti, in particolare dal trattato che ha instituito lo stato di città del vaticano).
Breccia di porta pia F 0 E 0conclusione del processo di unificazione dell’Italia F 0 E 0conquista del Lazio e Roma F 0 E 0conquistata Roma nel 1870 il papa si trova ad essere un suddito! Fino al 1929 il papa ha avuto pessimi rapporti con il Regno d’Italia. Mussolini chiude la questione romana in modo strabiliante F 0 E 0si crea a tavolino lo stato pontificio.
Sono fedeli tutti coloro che hanno ricevuto il battesimo e il diritto canonico vincola tutti i fedeli (battezzati). Il battesimo è una sorta di cittadinanza acquisita. C’è diritto canonico là dove c’è un battezzato: il diritto canonico è un diritto sovranazionale che va oltre ai singoli diritti nazionali. Ogni battezzato può trovarsi in conflitto. Quale norma applicare? Norma statale o canonica?
LE LEGGI DELLA CHIESA
Le partizioni del diritto
Il diritto canonico è composto da due parti fondamentali:
Il pluralismo disciplinare si manifesta all’interno della Chiesa latina dove, accanto a un diritto universale, valido dovunque, vigono diritti particolari, obbligatori solo in certi luoghi.
Si parla in questo caso, in modo generale, di conferenze episcopale nazionale: si usa il termine nazione e non stato perché le conferenze episcopali non necessariamente rispecchiano i confini dei territori degli stati (in determinate situazioni è possibile trovare conferenze episcopali che radunano un popolo con la stessa cultura e religione, divisa però geograficamente in più stati: esempio Belgio, Lussemburgo, Olanda).
Il diritto particolare è un diritto che deve sottostare alle regole del diritto universale e ha la funzione di adattare meglio il diritto canonico alle singole realtà culturali.
Il diritto particolare ha svolto e svolge un ruolo di singolare importanza nella vita della Chiesa: da un lato assicura una precisa ed efficace applicazione della legislazione universale, specificandola, completandola e adattandola in funzione delle esigenze concretamente poste dalle diverse circostanze, dall’altro è fattore talmente rilevante di sviluppo e di evoluzione di tutto l’ordinamento che non poche norme e istituti di carattere universale sono nati in sede locale, soprattutto ad opera dei concili particolari.
Non si può, quindi, contrapporre diritto particolare e diritto universale, esaltando il primo fino a mettere in crisi l’unità del sistema o dilatando il secondo in modo tale da togliere ogni effettivo spazio alla legislazione degli episcopati locali e dei singoli vescovi. Lo spirito e la struttura dell’ordinamento canonico esigono, invece, che questi due diritti vivano in un rapporto di continua simbiosi che
consenta un costruttivo interscambio e un’efficace comunicazione reciproca.
Peraltro l’equilibro tra l’unità del sistema giuridico e il pluralismo disciplinare non è determinato una volta per tutte da principi astratti e immutabili ma è condizionato dalla concreta situazione della comunità.
Se è vero che tutto il diritto divino rivelato e naturale appartiene alla categoria del diritto universale, è anche vero che esiste un diritto canonico umano che è un diritto universale. Il diritto canonico umano universale è quel diritto emanato da pontefice e da collegio episcopale.
Possiamo quindi riassumere in questo modo (elencazione segue la gerarchia):
Origine del diritto canonico: è un diritto che vincola tutti coloro che sono stati battezzati oppure coloro che credono in Cristo. Il diritto canonico nasce alla morte di Gesù, 33 d.c.. C’è un periodo che viene identificato come ius vetus (diritto antico), che arriva fino al 1140/1150. Da questa data fino al Concilio di Trento (1545), definiamo diritto canonico come ius novum (diritto nuovo). Con il Concilio di Trento la chiesa risponde alla riforma protestante: questa controriforma viene chiamata nel diritto canonico riforma, perché il diritto canonico non ha mai ritenuto di dover rispondere alla riforma e quindi non c’è la necessità di definirla controriforma. Dal Concilio di Trento fino ad oggi si parla di ius novissimum.
a. Ius vetus (33-1140). Ricordiamo la Scuola di Bologna, la quale crea un metodo per riordinare tutto il sistema giuridico del tempo. È da questa scuola che viene fuori il diritto romano. Graziano, intorno al 1140 fa l’opera della concordanza dei canoni discordanti. Graziano era un religioso che insegnava all’università di Bologna. Questa opera si avvale di tutta l’esperienza della scuola dei glossatori che spiegavano il contenuto del testo e aggiungevano alle varie interpretazioni del testo l’opinione dei dottori: serviva a dare un’interpretazione univoca ad un determinato testo giuridico. Graziano riesce ad individuare le regole del diritto canonico eliminando le regole discordanti: quest’opera segue lo schema delle istituzioni del diritto romano.
b. Ius novum (1140-1545): la santa sede si rende conto della bontà dell’opera di Graziano, se ne appropria ed impedisce il ricorso a qualsiasi altra fonte che non sia l’opera di Graziano: sancisce l’esclusività del Decretum di Graziano. Con la volontà della santa sede di escludere il ricorso a fonti diverse dal decretum, abbiamo l’applicazione del decretum dovunque. Viene a crearsi un ordinamento giuridico. Il decreto di Graziano diventerà il primo documento di quello che poi sarà il Codex Iures Canonici che verrà utilizzato fino al 1917, quando la chiesa ritiene di doversi allineare alla struttura dei codici moderni.
c. Ius novissimum (dal Concilio di Trento): la chiesa ribadisce fortemente i principali dogmi della sua dottrina. Il Concilio di Trento porta ad una grande produzione normativa, in risposta alla riforma protestante, per cui si può datare da questo momento l’inizio di questo ius novissimum.
In questo percorso bisogna indicare una serie di episodi importanti per la chiesa cattolica:
a. i cristiani erano perseguitati fino all’editto di Milano (313).
b. Il 476 cade l’impero romano d’occidente.
c. Nel 1453 cade l’impero romano d’oriente.
d. 1545/1563: Concilio di Trento ed inizio dello ius novissimum.
e. Concilio Vaticano I: riunione di tutto l’episcopato mondiale (sono le massime autorità della chiesa cattolica in quanto derivano la loro autorità dall’istituto della successione apostolica). Avviene nel 1869/70 interrotto bruscamente dalla breccia di Porta Pia. Il Concilio Vaticano I è importante perché viene sancita l’infallibilità del Papa.
f. Concilio Vaticano II (1957/1965): la chiesa vuole adeguarsi ai cambiamenti dei tempi. Sono stati prodotti molti documenti normativi del diritto canonico. Si sono introdotte le lingue nazionali nella celebrazione della messa. Il sacerdote si rivolge ai fedeli (prima dava le spalle ai fedeli). Nuovo codice del 1983 che sostituisce il precedente.
g. Donazione di Costantino: nel 324 d.c. Costantino ha concesso a papa Silvestro I la sovranità su 5 patriarcati (Roma, Costantinopoli, Alessandria d’Egitto, Gerusalemme e l’intera Italia) perché Silvestro avrebbe dovuto guarire Costantino dalla lebbra. Questo documento è poi stato dichiarato falso. La chiesa ha rivendicato un potere
temporale che è arrivato fino alla debellatio: presa del Lazio da parte dei sardo-piemontesi (italiani)
h. 1990 Giovanni Paolo II riesce a dare un codice di diritto canonico alle chiese orientali: si chiude definitivamente la questione delle chiese orientali.
Ritorniamo al decreto di Graziano che è la base del corpus iuris canonici che viene adottato definitivamente nel 1580 da Gregorio XIII. Il corpus si apre con il decretum di Graziano. Graziano utilizza la tecnica della scuola di Bologna della glossa, tecnica che nasce dal sistema di logica ideato da Abelardo. Identificare i problemi, prospettarne le soluzioni in quelli che vengono chiamati dictact, che vengono suffragate da varie citazioni, dopo di che il procedimento si chiude scegliendo il dictum che meglio viene argomentato dalla giurisprudenza. Questo schema logico ci porta necessariamente a compiere la scelta fra le soluzioni meglio argomentate dalle varie autorità: i dictat non prescelti risultano immediatamente da eliminare nell’applicazione di un determinato canone. Il decretum viene utilizzato come manuale all’inizio all’università di Bologna e Gregorio si appropria del decretum di Graziano e aggiunge una propria legislazione che viene chiamata liber extra, libro oltre il decreto di graziano. Nel 1234 con la bolla pontificia si sancisce il carattere autentico del decreto e del libro extra e si vieta il ricorso ad altre fonti che non siano contenute. Bonifacio XII aggiunge il liber sexus e successivamente con l’opera clementine raccolte da Giovanni XXII. Il decreto viene definito autentico: il legislatore stesso (Santa sede) riconosce che quello è il vero e unico diritto canonico prodotto dalla chiesa.
La guerra delle investiture di vescovi F 0 E 0rivendicate dall’autorità pontificia e imperiale.
Concordato di “Warm”: Chiesa F 0 E 0competenza in investitura dei vescovi, riconosciuti dallo stato.
Nel 1582 avviene la pubblicazione ufficiale del Corpus Iuris Canonici, che comprende:
In seguito incluse:
Fino al 1917 rimane in vigore, poi promulgato il Codex Iuris Canonici
LA LEGGE NEL DIRITTO CANONICO
La legge è lo strumento tipico del diritto umano; strumento normativo che orienta tutte le fonti.
Nel diritto canonico la legge non corrisponde alla volontà del popolo, è frutto del legislatore, è il nome che si dà alle norme prodotte dal legislatore umano. La legge non è volontà della volontà popolare.
Non c’è una definizione della legge. Il Canone 7 recita che “la legge è istituita quando è promulgata”.
San Tommaso d’Aquino e Suarez danno due definizioni della legge.
SAN TOMMASO : Offre una definizione della legge: “la Lex è una disposizione della ragione (2) diretta al bene comune e promulgata da chi ha la responsabilità della collettività (1)”
Nomi che storicamente sono stati dati alle leggi del Pontefice.
Importanza riguardo al contenuto e non alla forza della legge:
L’efficacia dipende dall’autorità che promulga l’atto normativo
Il canone 9 stabilisce un principio della legge ecclesiastica: “ le leggi riguardano solo le cose future a meno che non si disponga nominatamente delle cose passate ”. Dunque il canone 9 sancisce il principio di irretroattività della legge ecclesiastica: ecclesiastica, quindi, di diritto umano!).
Il diritto divino è retroattivo perché fisso, eterno e immutabile.
Estensione :
Il Canone 12 stabilisce che “le leggi universali obbligano tutte le persone ovunque queste persone si trovino. Le leggi che valgono per un solo territorio obbligano chiunque si trovi in quel territorio".
Il Canone 13, invece, stabilisce che i girovaghi sono obbligati dalle leggi sia universali sia particolari che sono in vigore nel luogo dovunque si trovino.
Tutte le leggi territoriali sono presupposte come particolari
Il Canone 11 parla del soggetto passivo della legge. In particolare è soggetto passivo.
Interpretare una norma significa applicarla al caso concreto, dare una soluzione normativa.
Il Canone 16 ci parla dell’ interpretazione della legge. Si parla di interpretazione autentica quando l’interpretazione è data dallo stesso soggetto che ha emanato la legge (può essere data con un’altra legge che deve essere promulgata). In questo caso la legge interpretativa non è retroattiva.
Se l’interpretazione autentica dichiara le parole di per sé chiare nella legge questa ha valore retroattiva.
Il Canone 17 presenta vari metodi di interpretazione della legge da utilizzare secondo l’ordine previsto dallo stesso canone 17:
Il Canone 18 parla di interpretazione delle leggi di diritto penale stabilendo che “le leggi di diritto penale, che restringono il libero esercizio dei diritti o contengono eccezioni alla legge devono essere sottoposte a interpretazione stretta”.
Il Libro I - Titolo II, è dedicato alla consuetudine , che occupa l’ultima posizione nelle fonti del diritto. La consuetudine è derivata da comportamenti ripetuti nel tempo recepiti come norme giuridiche. È all’ultimo posto perché si predilige una norma scritta. Per essere valida deve essere richiamata da una fonte scritta.
Vediamo da che cosa è composta la consuetudine:
Limiti :
Non è ammessa una consuetudine contro il diritto divino, irragionevole (non conforme ai principi di diritto divino), e una consuetudine che è rifiutata espressamente da un’autorità.
La consuetudine è molto più importante nel diritto divino rispetto a quanto non lo sia nel nostro ordinamento poiché in quest’ultimo la consuetudine non può essere contro la legge.
Il diritto canonico differisce dal nostro ordinamento perché ammette una consuetudine secundum legem (è ottima interprete delle leggi) e praeter legem (dispone in assenza di una legge), ma la particolarità è quella che il diritto canonico ammette anche una consuetudine contram legem (contro una disposizione della legge ecclesiastica). Questo perché può introdurre una regola conforme al diritto divino e quel comportamento va a modificare la precedente legge umana, deve essere però espressione di un principio di diritto divino.
La ripetizione di un comportamento, per poter diventare consuetudine, deve verificarsi per una durata minima di 30 anni.
Canone XIX – diritto suppletorio
Si indicano i modi e i criteri per colmare una lacuna legislativa. Questa lacuna deve essere una materia che manca espressamente di una disposizione di diritto universale o particolare, divino o umano e che manchi pure di una regolamentazione consuetudinaria.
dell’infallibilità del pontefice (in materia di dogmi, costume e morale), solo quando in modo non equivoco fa intendere che si sta avvalendo del dogma dell’infallibilità. Egli dichiara in modo esplicito che sta interpretando un dogma della chiesa cattolica. Solo in questo caso siamo di fronte alla possibilità di avvalersi dell’infallibilità. Ad Esempio: Assunzione della Vergine (15 Agosto), Pio XII nel 1950 stabilì che un dogma della chiesa era l’assunzione della Vergine. È un dogma secondo cui la Vergine fu assunta in cielo in anima e corpo.
Un’altra novità introdotta è la celebrazione della messa nella lingua nazionale e non più in latino.
Il Concilio nasce con l’intento di mettere a contatto il vangelo con il mondo moderno.
Si produce una grossa quantità di documenti e il problema per i giuristi è che il concilio non ha mai formalizzato in canoni i principi espressi privilegiando il canale della pastoralità. Il lato positivo è che vengono messi in luce i principi guida e alla luce di questi principi si possono interpretare i canoni e le leggi ecclesiastiche successive al Concilio.
Citando alcune costituzioni:
Il Concilio inoltre introduce l’importanza delle Conferenze Episcopali Nazionali (vengono poi sviluppate nel Codice del 1983).
Si prendono le mosse per modificare l’istituto del sostentamento del clero che nel codice del 1983 assume una disciplina propria dei singoli stati. L’ Per Mille è solo una delle fonti per sostenere il clero. La fonte primaria sono i beni stessi della Chiesa. Un istituto diocesano per il sostentamento del clero ha raccolto tutti i beni della chiesa in quella diocesi, e da lì tira fuori gli stipendi per coloro che sono al servizio di quella diocesi.
Prima c’erano beni delle parrocchie e beni vescovili. Questo sistema non era efficiente, perché c’erano parrocchie ricche e parrocchie povere.
Ogni stato decide come meglio crede su questo argomento.
Diciamo quindi che è una revisione al codice del 1917.
Viene istituita una commissione all’interno della quale ci sono anche i vescovi. Viene promulgato nel 1983 e si dice che la ratio di questo codice va cercata nei lavori del Concilio Vaticano II e viene istituita una commissione per la sua esatta interpretazione.
Il codice è diviso in 7 libri:
Nel 1990 Giovanni Paolo II promulga il Codice delle Chiese Orientali.
Il Concilio Vaticano II si è posto il problema del Codice delle Chiese Orientali su una possibile unificazione della Chiesa Orientale con quella Latina. Tutte e due sono comunque chiese cattoliche.
In quell’occasione si propose di introdurre nell’ordinamento della chiesa la Lex Ecclesiae Fondamentalis che voleva essere una sorta di costituzione della chiesa cattolica e quindi indicare i principi che in questo modo univano sia la chiesa latina sia le chiese orientali. Il progetto mirava a codificare quei principi di diritto divino comuni alle due chiese. Questa legge avrebbe introdotto e codificato una gerarchia delle fonti del diritto canonico più simile a quella dei diritti secolari, perché questa lex sarebbe stata il frutto di una commissione. Il progetto naufragò perché si sottolineò il fatto che l’ordinamento canonico aveva già una legge fondamentale costituita dal diritto divino naturale e dal diritto divino rivelato. Con l’emanazione di un’altra legge fondamentale dell’ordinamento canonico si sarebbe creato una sorta di irrigidimento del diritto divino.
Atti amministrativi singolari: sono disciplinati nel Tiolo IV dal Canone 35 in poi. La categoria di questi atti prevede una serie di atti amministrativi che fra di loro hanno poche cose in comune, e l’unica cosa che hanno in comune è il fatto che siano singolari, ovvero rivolti ad una singola fattispecie specifica. Sono fonti che possono modificare disposizioni di legge. Si chiamano atti amministrativi perché vengono emanati dall’autorità esecutiva ma anche in questo caso precisiamo che noi nel nostro ordinamento ci basiamo sulla divisione dei poteri. Nel diritto canonico invece non è mai penetrata la teoria della divisione dei poteri. La particolarità sta nel fatto che l’autorità ecclesiastica comprende in se tutti e tre i poteri; i vescovi e i pontefici sono governatori, giudici e legislatori.
Lo stesso legislatore indossa le vesti di governatore.
Questi atti mancano delle caratteristiche della legge, ovvero la generalità e l’astrattezza. Questi atti amministrativi singolari si applicano solo ai casi da essi previsti e sono sottoposti a interpretazione stretta.
All’interno di questi atti possiamo fare delle distinzioni:
Codex Iuris Canonici (fino al 1917): nel 1869 si tiene il Concilio Vaticano I e viene interrotto nel 1870 dalla Breccia di Porta Pia. I Sardo-Piemontesi sono entrati a Roma e il pontefice si è ritirato nei suoi palazzi (Mura Leonine). Quello che si fa nel Concilio è quello di dire che forse era meglio dotare la chiesa di uno strumento moderno come quello del codice. Si disse che il corpus iuris canonici non rispondeva più alle nuove necessità e non era più un documento completa perché si erano affiancati tutti i provvedimenti legislativi nati dal Concilio di Trento. Al Concilio Vaticano I si presentano due correnti:
I Cardinali , all’interno di questa struttura, sono dei vescovi che hanno un titolo. Nell’antichità si è voluto assegnare un particolare titolo a coloro che aiutavano il pontefice. Non è quindi un altro grado d’ordine nella chiesa. A questi veniva assegnata una delle chiese di Roma. Oggi il cardinale è a capo di uno dei dicasteri della curia romana. Sono gli elettori del pontefice.
Primato Pontificio
L’ufficio di pontefice deriva direttamente da Cristo perché concesso singolarmente a Pietro e perciò continua nei successori di Pietro. Rappresenta l’unità della Chiesa guidata appunto dal primo fra i pari. Guidata da Pietro, primo degli apostoli in quanto scelto direttamente da Cristo. La potestà del pontefice è una potestà che il canone 331 definisce:
Il pontefice è un sovrano assoluto. Ma è realmente assoluto? Non esattamente in quanto è vincolato dal diritto divino, unico limite. Non potrà emanare alcun atto normativo contrario al diritto divino. Se lo fa potrebbe verificarsi la disapplicazione per consuetudine.
Secondo il canone 331, il pontefice è capo del collegio dei vescovi.
Concilio di Firenze, 1439: si diede una prima definizione completa della potestà pontificia. Nel Concilio si definisce la Santa Sede Apostolica come la persona che ha il primato su tutto il mondo, capo di tutta la chiesa e al
quale è stato conferita la piena potestà di facere, regere e governare la chiesa cristiana.
Nel diritto canonico si è instaurata una teoria per spiegare l’esercizio del potere che avviene all’interno della chiesa.
Quando uno specifico incarico è stabilmente stabilito (deve essere svolto per sempre) in questo momento tale funzione diventa un ufficio ecclesiastico. Lo strumento giuridico con cui l’ordinamento canonico individua e distribuisce i poteri prende il nome di ufficio. Il conferimento ad una persona fisica dell’ufficio si chiama ‘provisio canonica’ e una volta che il soggetto viene incardinato in un determinato ufficio quel soggetto può esercitare le potestà che derivano da quell’ufficio. In particolar modo distinguiamo:
Possibilità di delega delle potestà. Per la potestà legislativa, può essere delegata unicamente la potestà legislativa da parte del pontefice (solo lui può delegare la sua potestà legislativa, gli altri organi non possono). In riferimento al potere esecutivo, questo potere è sempre delegabile. La potestà giurisdizionale è delegabile solo in ordine agli atti preparatori degli atti definitivi (stesura materiale della sentenza può essere delegata. L’opera di pronunciare una sentenza non è delegabile).
Si dice che nell’ordinamento canonico ogni potere di governo viene esercitato:
ecclesiastica, e al mantenimento dell’ordine giuridico e sociale per conseguire il bene comune.
Nella figura del pontefice si sommano altri uffici, egli non ricopre solo l’ufficio di Papa, ma anche l’ufficio di Vescovo di Roma quindi è a capo anche di una chiesa particolare, cioè quella costituita dai fedeli della diocesi di Roma. Questa carica è una carica inscindibilmente connessa con l’ufficio pontificio. Questo deriva dal principio della successione apostolica, in quanto lo stesso Pietro diffonde la parola di Dio nella prima diocesi della chiesa latina che storicamente individuiamo con quella di Roma.
Altri uffici che ricopre: autorità supremo dello Stato di Città del Vaticano, e la sua potestà qui è di natura temporale (e non spirituale). È proprietario di tutti i beni materiali dello Stato di Città del Vaticano.
ELEZIONE DEL PONTEFICE:
Riservata ai cardinali (titolo nobiliare accordato ai presbiteri di Roma, e tale tradizione risale al 1059), attualmente i cardinali, che sono vescovi, sono titolari di una chiesa di Roma o di una diocesi suborbitaria, vicino a Roma. I cardinali collaborano in stretto contatto con il pontefice e quindi non hanno una reale potestà sulla chiesa o sulla diocesi a loro assegnata.
Il documento che disciplina l’elezione del pontefice viene introdotto da Giovanni Paolo II nel 1996 a sostituzione di quello precedente. Il documento è chiamato Universi Dominici Grecis. Sono ammessi all’elezione del pontefice, i cardinali con meno di 80 anni in un assemblea chiamata Conclave (chiusi a chiave nella Cappella Sistina).
L’Assegnatura Apostolica (è un tribunale d’appello) controlla l’attività svolta dai tribunali, si pronuncia sui ricorsi pronunciati dai dicasteri per la violazione della legge, giudica delle controversie amministrative tra i dicasteri (questioni di competenza) e per quanto riguarda l’attività giudiziaria è il tribunale supremo per l’ubicazione degli atti.
Rota Romana: si pronuncia come ultimo grado in ordine agli appelli contro le sentenze dei tribunali ecclesiastici in materia matrimoniale
Attività internazionali della Santa Sede: è rappresentata nel mondo attraverso i Nunzi Apostolici, svolgono carattere diplomatico. I Delegati Apostolici rappresentano la Santa Sede nelle Chiese particolari.
Il Concilio Vaticano II ha sottolineato l’importanza della potestà in capo al Collegio Episcopale ; nella costituzione Lumen Gentium, viene sottolineata l’importanza di questo Collegio. Si è fatta luce su una realtà di diritto divino. Il collegio è organo supremo della chiesa e viene inoltre inserito a pieno titolo nell’ultimo codice del 1983 (Canoni 336 e ss.)
Successione Apostolica:
Dal momento che il Concilio Vaticano II ha sottolineato l’importanza del Collegio Episcopale, dobbiamo distinguere una Successione Apostolica Personale (il pontefice è successore di Pietro e i singoli vescovi sono i successori degli apostoli) da una Successione Apostolica Organica (l’insieme dei successori degli apostoli che costituisce il Collegio Episcopale). Qualora il pontefice non fosse vescovo deve immediatamente essere proclamato vescovo della Città di Roma (questo perché Pietro era un apostolo); il Papa fa parte della successione organica poiché il papa è il successore di Pietro che era un apostolo. Questo sistema comprende la teoria secondo la quale il popolo di Dio è contemporaneamente parte della chiesa universale (somma delle chiese particolari) come di una chiesa particolare.
La disciplina del Concilio Vaticano II è stata recepita nell’attuale codice ed è stata descritta nel libro II dedicato al popolo di Dio, nella parte II dedicata alla cost gerarchica della chiesa. Se tale cost comincia con la suprema autorità della chiesa, prosegue nell’art. 2 in cui si disciplina il collegio dei
vescovi; tale collegio insieme con il suo capo e mai senza il suo capo ed è pure soggetto di piena e suprema potestà sulla chiesa universale.
Il Canone 337 dispone che il collegio dei vescovi esercita in modo solenne la propria potestà nel Concilio Ecumenico ; il collegio prende il nome di concilio in quanto è guidato dal pontefice (nel collegio invece il papa partecipa nelle vesti di vescovo e non di pontefice)
Il Canone 338 prevede che tutte le decisioni del Concilio Ecumenico debbano essere approvate, confermate e promulgate dal pontefice. Il problema è che alcuni sostengono che la potestà del concilio e del collegio venga sminuita in quanto deve essere autorizzata dal pontefice.
Il collegio rappresenta il pluralismo all’interno della chiesa. Qui l’obiettivo del pontefice (che partecipa come vescovo di Roma) è quello di conseguire l’interessa delle chiese particolari.
Nel concilio il pontefice partecipa come capo della chiesa per perseguire l’unità della chiesa.
Il concilio vaticano II ha evidenziato l’importanza della suprema potestà esercitata dal collegio episcopale. Collegio episcopale che detiene la suprema potestà e che esercita con il nome di concilio ecumenico. Il pontefice appartiene sia al collegio episcopale sia al concilio ecumenico ma ricopre funzioni diverse:
Al vescovo è assegnata una porzione del popolo di dio che il concilio vaticano II ha precisato che tale porzione non deve essere necessariamente
circoscritta in un determinato ambito territoriale: è possibile che ci siano vescovi assegnati alla stessa porzione di territorio ma assegnati a porzione di popolo di Dio diversi. Al vescovo sono attribuiti i poteri di insegnare santificare e governare. È affiancato da organismi diocesani, fra i quali troviamo:
Il vescovo è a capo del tribunale ecclesiastico diocesano.
Capitolo cattedrale: Sacerdoti che si occupano della cattedrale.
La Caritas diocesana è l’ organismo della curia, della diocesi. Che si occupa di attività caritatevoli. La chiesa cattolica ha insistito in passato affinché si mettesse nel concordato norme in ordine al volontariato.
Vescovi si diventa solo con l’ordinazione da parte del pontefice. I vescovi si fanno aiutare da un consiglio presbiterale ossia da un consiglio di sacerdoti. Presbiteri sacerdoti e preti hanno ricevuto il secondo grado dell’ordine:
Le funzioni derivano dalle funzioni stesse esercitate da Cristo.
Il sacramento incancellabile. Negli ultimi anni c’è stato il crescente fenomeno dello sbattezzo: richiesta al parroco della parrocchia dove si è ricevuto il battesi, da inoltrare poi al vescovo della diocesi, di cancellare il battesimo.
Accesso delle donne al sacerdozio: possibilità di fare accedere le donne al secondo grado dell’ordine. Si tratta in questo caso di una regola di diritto divino: le donne non possono accedere al sacerdozio ed è stato ribadito dalla congregazione della dottrina per la fede in cui si dice che è contrario alla volontà di cristo in quanto nelle scritture si dice che cristo nella scelta degli apostoli pensò a lungo e fra essi non scelse neppure sua madre.
Nell’attuale codice sono disciplinati solo gli impedimenti dirimenti.
Gli impedimenti devono trovare la loro disciplina nel diritto perché il Canone 1058 stabilisce che la proibizione deve derivare dal diritto.
Gli impedimenti sono disciplinati a partire dal Canone 1083:
il primo impedimento è costituito dall’ età ; è proibito contrarre matrimonio prima del compimento del 16° anno per l’uomo e del 14° per la donna. La ragione sta nella considerazione di uno dei fini del matrimonio, ovvero il fine della procreazione (bonum prolis). Non è prescritta un’età massima.
Le conferenze episcopali sono libere di fissare un’età maggiore per la lecita celebrazione del matrimonio. Ora è possibile, grazie a una norma introdotta dalla conferenza episcopale, contrarre matrimonio avendo compiuto la maggiore età o avere compiuto 16 anni con l’autorizzazione del tribunale minorile. Il nostro ordinamento non fa più la differenza di età tra uomo e donna.
Contratto consensuale sacramentale formale F 0 E 0dopo il Concilio di Trento la forma diventa importantissima. Più forme.
Il matrimonio è un istituto di diritto divino e di diritto naturale. La Chiesa riconosce il matrimonio anche tra non battezzati.
Impedimenti rendono il matrimonio nullo o illecito.
Impedimenti dirimenti F 0 E 0matrimonio nullo.
Impedimenti impedienti F 0 E 0valido ma illecito.
3 Ratio del matrimonio :
Ratio Naturalis F 0 E 0istinto di conservazione della specie
Ratio Medicinalis F 0 E 0funzione del matrimonio di curare, rimediare alle necessità carnali senza cadere nel peccato
Ratio Sacramentalis F 0 E 0funzione del matrimonio a contribuire al raggiungimento della grazia.
+
5 Bona del matrimonio (4+1) , inseparabili dal vincolo (chi si sposa in chiesa non ha alcuna libertà contrattuale, accede ad un contratto il cui contenuto è predefinito dal diritto e immodificabile dalle parti):
Impotenza assoluta F 0 E 0in ogni caso non può porre in essere la copula perfetta.
Impotenza relativa F 0 E 0non può porre in essere la copula perfetta con una determinata persona.
Impotenza deve essere perpetua.
Nel rapporto sessuale la Chiesa distingue un Actio Umana e un Actio Naturae. L’actio naturae è un’azione voluta direttamente da Dio F 0 E 0Dio ha creato il mondo secondo delle leggi, le leggi naturali.
La Chiese ritiene valido il matrimonio in cui sia possibile l’Actio Umana.
Per gli impedimenti dispensabili è sempre competente l’ordinario del luogo, mentre sono riservati alla santa sede le dispense per l’impedimento proveniente dai sacri ordini o dal voto pubblico e perpetuo di castità emesso in un istituto pontificio e per l’impedimento di crimine.
Il matrimonio abbiamo detto che è visto dal diritto canonico come un contratto basato sul valido scambio del consenso ed elevato a sacramento.