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Diritto Canonico: Fonti, Struttura e Principi - Appunti Completi, Appunti di Diritto Canonico

Appunti ben fatti

Tipologia: Appunti

2012/2013

Caricato il 25/06/2013

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fabio.desario.31 🇮🇹

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Il Diritto della Chiesa Cattolica è un diritto non statale.
Il Diritto concordatario, invece, è il matrimonio celebrato con le regole
canoniche a cui lo stato dà effetti civili.
Significato di Canone: il termine deriva dal greco, “regola”. Diritto
canonico perché il codice non è diviso in articoli ma in canoni.
Per Santa Sede deve intendersi sia il Pontefice, sia la curia romana.
La Chiesa (cattolica) è una comunità di fedeli: l’insieme dei Christi Fidelis,
credenti in Cristo che dal concilio vaticano II è definito “il popolo di Dio”.
Lo Stato di Città del Vaticano è governato dal Pontefice. Piccolo stato con
precedenti storici cioè creato nel 1929 con i patti Lateranensi (3 documenti
differenti, in particolare dal trattato che ha instituito lo stato di città del
vaticano).
Breccia di porta pia F 0 E 0conclusione del processo di unificazione
dell’Italia F 0 E 0conquista del Lazio e Roma F 0 E 0conquistata Roma nel 1870 il papa
si trova ad essere un suddito! Fino al 1929 il papa ha avuto pessimi rapporti
con il Regno d’Italia. Mussolini chiude la questione romana in modo
strabiliante F 0 E 0si crea a tavolino lo stato pontificio.
Sono fedeli tutti coloro che hanno ricevuto il battesimo e il diritto canonico
vincola tutti i fedeli (battezzati). Il battesimo è una sorta di cittadinanza
acquisita. C’è diritto canonico là dove c’è un battezzato: il diritto canonico è
un diritto sovranazionale che va oltre ai singoli diritti nazionali. Ogni
battezzato può trovarsi in conflitto. Quale norma applicare? Norma statale o
canonica?
LE LEGGI DELLA CHIESA
Le partizioni del diritto
Il diritto canonico è composto da due parti fondamentali:
Diritto divino che si divide a sua volta in:
Diritto divino rivelato: diritto che proviene direttamente da
Dio, attraverso i libri sacri (Vecchio testamento, Nuovo
testamento, lettere degli apostoli..); questa rivelazione
comporta che il diritto canonico diventi un diritto
necessitato, ossia un diritto che obbligatoriamente deve
conformarsi ai principi rivelati direttamente da Dio. In
questi libri sono quindi contenuti i principi fondamentali ai
quali si deve uniformare obbligatoriamente il diritto
canonico.
Diritto divino naturale: il diritto naturale per il diritto
romano era quel diritto comune a tutte le genti. Il diritto
canonico parte da un altro presupposto: se la creazione è
dovuta a Dio, Dio creando l’universo lo ha creato secondo
delle regole ben precise che sono regole del diritto naturale.
Un esempio di questo diritto è il matrimonio. Si tratta di
norme che il diritto canonico riconosce come obbliganti per
tutte le genti indipendentemente che siano cristiane o
cattoliche.
Diritto umano: norme fatte dall’uomo inspirate al diritto divino
rilevato. Un esempio può essere quello del divorzio.
Il pluralismo disciplinare si manifesta all’interno della Chiesa latina dove,
accanto a un diritto universale, valido dovunque, vigono diritti particolari,
obbligatori solo in certi luoghi.
Diritto canonico universale: regole del diritto canonico comuni a
tutti i battezzati della chiesa cattolica. Si tratta del diritto divino
naturale e diritto divino rivelato.
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Il Diritto della Chiesa Cattolica è un diritto non statale.

Il Diritto concordatario, invece, è il matrimonio celebrato con le regole canoniche a cui lo stato dà effetti civili.

Significato di Canone : il termine deriva dal greco, “regola”. Diritto canonico perché il codice non è diviso in articoli ma in canoni.

Per Santa Sede deve intendersi sia il Pontefice, sia la curia romana.

La Chiesa (cattolica) è una comunità di fedeli: l’insieme dei Christi Fidelis, credenti in Cristo che dal concilio vaticano II è definito “il popolo di Dio”.

Lo Stato di Città del Vaticano è governato dal Pontefice. Piccolo stato con precedenti storici cioè creato nel 1929 con i patti Lateranensi (3 documenti differenti, in particolare dal trattato che ha instituito lo stato di città del vaticano).

Breccia di porta pia F 0 E 0conclusione del processo di unificazione dell’Italia F 0 E 0conquista del Lazio e Roma F 0 E 0conquistata Roma nel 1870 il papa si trova ad essere un suddito! Fino al 1929 il papa ha avuto pessimi rapporti con il Regno d’Italia. Mussolini chiude la questione romana in modo strabiliante F 0 E 0si crea a tavolino lo stato pontificio.

Sono fedeli tutti coloro che hanno ricevuto il battesimo e il diritto canonico vincola tutti i fedeli (battezzati). Il battesimo è una sorta di cittadinanza acquisita. C’è diritto canonico là dove c’è un battezzato: il diritto canonico è un diritto sovranazionale che va oltre ai singoli diritti nazionali. Ogni battezzato può trovarsi in conflitto. Quale norma applicare? Norma statale o canonica?

LE LEGGI DELLA CHIESA

Le partizioni del diritto

Il diritto canonico è composto da due parti fondamentali:

  • (^) Diritto divino che si divide a sua volta in:
    • Diritto divino rivelato: diritto che proviene direttamente da Dio, attraverso i libri sacri (Vecchio testamento, Nuovo testamento, lettere degli apostoli..); questa rivelazione comporta che il diritto canonico diventi un diritto necessitato, ossia un diritto che obbligatoriamente deve conformarsi ai principi rivelati direttamente da Dio. In questi libri sono quindi contenuti i principi fondamentali ai quali si deve uniformare obbligatoriamente il diritto canonico.
  • Diritto divino naturale: il diritto naturale per il diritto romano era quel diritto comune a tutte le genti. Il diritto canonico parte da un altro presupposto: se la creazione è dovuta a Dio, Dio creando l’universo lo ha creato secondo delle regole ben precise che sono regole del diritto naturale. Un esempio di questo diritto è il matrimonio. Si tratta di norme che il diritto canonico riconosce come obbliganti per tutte le genti indipendentemente che siano cristiane o cattoliche.
  • Diritto umano : norme fatte dall’uomo inspirate al diritto divino rilevato. Un esempio può essere quello del divorzio.

Il pluralismo disciplinare si manifesta all’interno della Chiesa latina dove, accanto a un diritto universale, valido dovunque, vigono diritti particolari, obbligatori solo in certi luoghi.

  • Diritto canonico universale : regole del diritto canonico comuni a tutti i battezzati della chiesa cattolica. Si tratta del diritto divino naturale e diritto divino rivelato.
  • Diritto canonico particolare : diritto destinato a porzioni del popolo di Dio. Un esempio di questo diritto è quello prodotto dalla CEI (Conferenza episcopale italiana), conferenza dei vescovi italiani. In questo caso i vescovi possono creare delle norme destinate solo a quelle porzioni di popolo di Dio che sono sotto la giurisdizione della diocesi.

Si parla in questo caso, in modo generale, di conferenze episcopale nazionale: si usa il termine nazione e non stato perché le conferenze episcopali non necessariamente rispecchiano i confini dei territori degli stati (in determinate situazioni è possibile trovare conferenze episcopali che radunano un popolo con la stessa cultura e religione, divisa però geograficamente in più stati: esempio Belgio, Lussemburgo, Olanda).

Il diritto particolare è un diritto che deve sottostare alle regole del diritto universale e ha la funzione di adattare meglio il diritto canonico alle singole realtà culturali.

Il diritto particolare ha svolto e svolge un ruolo di singolare importanza nella vita della Chiesa: da un lato assicura una precisa ed efficace applicazione della legislazione universale, specificandola, completandola e adattandola in funzione delle esigenze concretamente poste dalle diverse circostanze, dall’altro è fattore talmente rilevante di sviluppo e di evoluzione di tutto l’ordinamento che non poche norme e istituti di carattere universale sono nati in sede locale, soprattutto ad opera dei concili particolari.

Non si può, quindi, contrapporre diritto particolare e diritto universale, esaltando il primo fino a mettere in crisi l’unità del sistema o dilatando il secondo in modo tale da togliere ogni effettivo spazio alla legislazione degli episcopati locali e dei singoli vescovi. Lo spirito e la struttura dell’ordinamento canonico esigono, invece, che questi due diritti vivano in un rapporto di continua simbiosi che

consenta un costruttivo interscambio e un’efficace comunicazione reciproca.

Peraltro l’equilibro tra l’unità del sistema giuridico e il pluralismo disciplinare non è determinato una volta per tutte da principi astratti e immutabili ma è condizionato dalla concreta situazione della comunità.

Se è vero che tutto il diritto divino rivelato e naturale appartiene alla categoria del diritto universale, è anche vero che esiste un diritto canonico umano che è un diritto universale. Il diritto canonico umano universale è quel diritto emanato da pontefice e da collegio episcopale.

Possiamo quindi riassumere in questo modo (elencazione segue la gerarchia):

  • Diritto divino rivelato : diritto universale;
  • Diritto divino naturale : diritto universale;
  • Diritto umano universale : leggi universali emanate dal pontefici e dal collegio episcopale di tutti i vescovi (concilio ecumenico);
  • Diritto umano particolare : in questo caso le fonti sono molto più varie e diversificate: - Leggi e disposizioni per un dato territorio dal pontefice, su iniziativa autonoma o sulla base di convenzioni o accordi con le autorità civili; - Decisioni delle conferenze episcopali nazionali; - Decreti dei concili particolari, che riuniscono i vescovi di una provincia ecclesiastica;

Origine del diritto canonico: è un diritto che vincola tutti coloro che sono stati battezzati oppure coloro che credono in Cristo. Il diritto canonico nasce alla morte di Gesù, 33 d.c.. C’è un periodo che viene identificato come ius vetus (diritto antico), che arriva fino al 1140/1150. Da questa data fino al Concilio di Trento (1545), definiamo diritto canonico come ius novum (diritto nuovo). Con il Concilio di Trento la chiesa risponde alla riforma protestante: questa controriforma viene chiamata nel diritto canonico riforma, perché il diritto canonico non ha mai ritenuto di dover rispondere alla riforma e quindi non c’è la necessità di definirla controriforma. Dal Concilio di Trento fino ad oggi si parla di ius novissimum.

a. Ius vetus (33-1140). Ricordiamo la Scuola di Bologna, la quale crea un metodo per riordinare tutto il sistema giuridico del tempo. È da questa scuola che viene fuori il diritto romano. Graziano, intorno al 1140 fa l’opera della concordanza dei canoni discordanti. Graziano era un religioso che insegnava all’università di Bologna. Questa opera si avvale di tutta l’esperienza della scuola dei glossatori che spiegavano il contenuto del testo e aggiungevano alle varie interpretazioni del testo l’opinione dei dottori: serviva a dare un’interpretazione univoca ad un determinato testo giuridico. Graziano riesce ad individuare le regole del diritto canonico eliminando le regole discordanti: quest’opera segue lo schema delle istituzioni del diritto romano.

b. Ius novum (1140-1545): la santa sede si rende conto della bontà dell’opera di Graziano, se ne appropria ed impedisce il ricorso a qualsiasi altra fonte che non sia l’opera di Graziano: sancisce l’esclusività del Decretum di Graziano. Con la volontà della santa sede di escludere il ricorso a fonti diverse dal decretum, abbiamo l’applicazione del decretum dovunque. Viene a crearsi un ordinamento giuridico. Il decreto di Graziano diventerà il primo documento di quello che poi sarà il Codex Iures Canonici che verrà utilizzato fino al 1917, quando la chiesa ritiene di doversi allineare alla struttura dei codici moderni.

c. Ius novissimum (dal Concilio di Trento): la chiesa ribadisce fortemente i principali dogmi della sua dottrina. Il Concilio di Trento porta ad una grande produzione normativa, in risposta alla riforma protestante, per cui si può datare da questo momento l’inizio di questo ius novissimum.

In questo percorso bisogna indicare una serie di episodi importanti per la chiesa cattolica:

a. i cristiani erano perseguitati fino all’editto di Milano (313).

b. Il 476 cade l’impero romano d’occidente.

c. Nel 1453 cade l’impero romano d’oriente.

d. 1545/1563: Concilio di Trento ed inizio dello ius novissimum.

e. Concilio Vaticano I: riunione di tutto l’episcopato mondiale (sono le massime autorità della chiesa cattolica in quanto derivano la loro autorità dall’istituto della successione apostolica). Avviene nel 1869/70 interrotto bruscamente dalla breccia di Porta Pia. Il Concilio Vaticano I è importante perché viene sancita l’infallibilità del Papa.

f. Concilio Vaticano II (1957/1965): la chiesa vuole adeguarsi ai cambiamenti dei tempi. Sono stati prodotti molti documenti normativi del diritto canonico. Si sono introdotte le lingue nazionali nella celebrazione della messa. Il sacerdote si rivolge ai fedeli (prima dava le spalle ai fedeli). Nuovo codice del 1983 che sostituisce il precedente.

g. Donazione di Costantino: nel 324 d.c. Costantino ha concesso a papa Silvestro I la sovranità su 5 patriarcati (Roma, Costantinopoli, Alessandria d’Egitto, Gerusalemme e l’intera Italia) perché Silvestro avrebbe dovuto guarire Costantino dalla lebbra. Questo documento è poi stato dichiarato falso. La chiesa ha rivendicato un potere

temporale che è arrivato fino alla debellatio: presa del Lazio da parte dei sardo-piemontesi (italiani)

h. 1990 Giovanni Paolo II riesce a dare un codice di diritto canonico alle chiese orientali: si chiude definitivamente la questione delle chiese orientali.

Ritorniamo al decreto di Graziano che è la base del corpus iuris canonici che viene adottato definitivamente nel 1580 da Gregorio XIII. Il corpus si apre con il decretum di Graziano. Graziano utilizza la tecnica della scuola di Bologna della glossa, tecnica che nasce dal sistema di logica ideato da Abelardo. Identificare i problemi, prospettarne le soluzioni in quelli che vengono chiamati dictact, che vengono suffragate da varie citazioni, dopo di che il procedimento si chiude scegliendo il dictum che meglio viene argomentato dalla giurisprudenza. Questo schema logico ci porta necessariamente a compiere la scelta fra le soluzioni meglio argomentate dalle varie autorità: i dictat non prescelti risultano immediatamente da eliminare nell’applicazione di un determinato canone. Il decretum viene utilizzato come manuale all’inizio all’università di Bologna e Gregorio si appropria del decretum di Graziano e aggiunge una propria legislazione che viene chiamata liber extra, libro oltre il decreto di graziano. Nel 1234 con la bolla pontificia si sancisce il carattere autentico del decreto e del libro extra e si vieta il ricorso ad altre fonti che non siano contenute. Bonifacio XII aggiunge il liber sexus e successivamente con l’opera clementine raccolte da Giovanni XXII. Il decreto viene definito autentico: il legislatore stesso (Santa sede) riconosce che quello è il vero e unico diritto canonico prodotto dalla chiesa.

La guerra delle investiture di vescovi F 0 E 0rivendicate dall’autorità pontificia e imperiale.

Concordato di “Warm”: Chiesa F 0 E 0competenza in investitura dei vescovi, riconosciuti dallo stato.

Nel 1582 avviene la pubblicazione ufficiale del Corpus Iuris Canonici, che comprende:

  • Decretum di Graziano
  • Liber Extra (Gregorio IX)
  • Liber Sextus (Bonifacio VIII)
  • Clementinae

In seguito incluse:

  • Extravagantes di Giovanni XII
  • Extravagantes Comunes

Fino al 1917 rimane in vigore, poi promulgato il Codex Iuris Canonici

LA LEGGE NEL DIRITTO CANONICO

La legge è lo strumento tipico del diritto umano; strumento normativo che orienta tutte le fonti.

Nel diritto canonico la legge non corrisponde alla volontà del popolo, è frutto del legislatore, è il nome che si dà alle norme prodotte dal legislatore umano. La legge non è volontà della volontà popolare.

Non c’è una definizione della legge. Il Canone 7 recita che “la legge è istituita quando è promulgata”.

San Tommaso d’Aquino e Suarez danno due definizioni della legge.

SAN TOMMASO : Offre una definizione della legge: “la Lex è una disposizione della ragione (2) diretta al bene comune e promulgata da chi ha la responsabilità della collettività (1)”

  • Bolle pontificie;
  • Brevia pontificie;
  • Atti votu proprio( iniziativa personale del Pontefice);
  • Chirografi.

Nomi che storicamente sono stati dati alle leggi del Pontefice.

Importanza riguardo al contenuto e non alla forza della legge:

  • Lettere apostoliche (documenti di maggior importanza)
  • Lettere encicliche (generalmente indirizzate ai vescovi)
  • Epistolae Apostoliche (per questioni di minor rilievo)
  • Costituzioni (norme in genere di carattere generale)

L’efficacia dipende dall’autorità che promulga l’atto normativo

Il canone 9 stabilisce un principio della legge ecclesiastica: “ le leggi riguardano solo le cose future a meno che non si disponga nominatamente delle cose passate ”. Dunque il canone 9 sancisce il principio di irretroattività della legge ecclesiastica: ecclesiastica, quindi, di diritto umano!).

Il diritto divino è retroattivo perché fisso, eterno e immutabile.

Estensione :

Il Canone 12 stabilisce che “le leggi universali obbligano tutte le persone ovunque queste persone si trovino. Le leggi che valgono per un solo territorio obbligano chiunque si trovi in quel territorio".

Il Canone 13, invece, stabilisce che i girovaghi sono obbligati dalle leggi sia universali sia particolari che sono in vigore nel luogo dovunque si trovino.

Tutte le leggi territoriali sono presupposte come particolari

Il Canone 11 parla del soggetto passivo della legge. In particolare è soggetto passivo.

  • la legge stabilita da Dio F 0 E 0obbliga tutti, tutte le persone del mondo: es. se due islamici si sposano, la Chiesa riconosce il matrimonio come istituto di diritto naturale.
  • legge stabilita dall’uomo F 0 E 0obbliga soltanto chi ha ricevuto il battesimo.
  • Non sono obbligati i fedeli privi dell’uso della ragione e inferiori a 7 anni (a quest’età si presume che il bambino abbia già gli strumenti per acquisire la consapevolezza del sacramento che riceve – ogni parroco può ritardare l’età – la maggiore età comunque si acquista a 18 anni)

Interpretare una norma significa applicarla al caso concreto, dare una soluzione normativa.

Il Canone 16 ci parla dell’ interpretazione della legge. Si parla di interpretazione autentica quando l’interpretazione è data dallo stesso soggetto che ha emanato la legge (può essere data con un’altra legge che deve essere promulgata). In questo caso la legge interpretativa non è retroattiva.

Se l’interpretazione autentica dichiara le parole di per sé chiare nella legge questa ha valore retroattiva.

Il Canone 17 presenta vari metodi di interpretazione della legge da utilizzare secondo l’ordine previsto dallo stesso canone 17:

  • Le leggi ecclesiastiche sono da intendersi secondo il significato proprio delle parole, nel testo e nel contesto – criterio letterale.
  • Se dovessero rimanere dei dubbi si deve ricorrere ai luoghi paralleli se ce ne sono – criterio analogico: fattispecie simili a quella su cui c’è il dubbio di interpretazione.
  • Qualora non ci fossero norme che regolano luoghi paralleli bisogna indagare sul fine della legge – trovare la ratio legis e interpretare conseguentemente la norma.
  • (^) Ricorso all’intendimento del legislatore, cioè ricercare la volontà del legislatore nei lavori preparatori. È da considerare come criterio ultimo perché si riferiscono a quel determinato momento, mentre la norma è considerata come possibilmente eterna.

Il Canone 18 parla di interpretazione delle leggi di diritto penale stabilendo che “le leggi di diritto penale, che restringono il libero esercizio dei diritti o contengono eccezioni alla legge devono essere sottoposte a interpretazione stretta”.

Il Libro I - Titolo II, è dedicato alla consuetudine , che occupa l’ultima posizione nelle fonti del diritto. La consuetudine è derivata da comportamenti ripetuti nel tempo recepiti come norme giuridiche. È all’ultimo posto perché si predilige una norma scritta. Per essere valida deve essere richiamata da una fonte scritta.

Vediamo da che cosa è composta la consuetudine:

  • elemento oggettivo: sono dei comportamenti ripetuti nel tempo da parte di una comunità. - elemento soggettivo: atteggiamento psicologico della comunità di voler introdurre quel comportamento fra le norme della loro comunità.

Limiti :

Non è ammessa una consuetudine contro il diritto divino, irragionevole (non conforme ai principi di diritto divino), e una consuetudine che è rifiutata espressamente da un’autorità.

La consuetudine è molto più importante nel diritto divino rispetto a quanto non lo sia nel nostro ordinamento poiché in quest’ultimo la consuetudine non può essere contro la legge.

Il diritto canonico differisce dal nostro ordinamento perché ammette una consuetudine secundum legem (è ottima interprete delle leggi) e praeter legem (dispone in assenza di una legge), ma la particolarità è quella che il diritto canonico ammette anche una consuetudine contram legem (contro una disposizione della legge ecclesiastica). Questo perché può introdurre una regola conforme al diritto divino e quel comportamento va a modificare la precedente legge umana, deve essere però espressione di un principio di diritto divino.

La ripetizione di un comportamento, per poter diventare consuetudine, deve verificarsi per una durata minima di 30 anni.

Canone XIX – diritto suppletorio

Si indicano i modi e i criteri per colmare una lacuna legislativa. Questa lacuna deve essere una materia che manca espressamente di una disposizione di diritto universale o particolare, divino o umano e che manchi pure di una regolamentazione consuetudinaria.

  • Ricorso all’analogia: colmare una lacuna attraverso l’utilizzo di norme date per casi simili

dell’infallibilità del pontefice (in materia di dogmi, costume e morale), solo quando in modo non equivoco fa intendere che si sta avvalendo del dogma dell’infallibilità. Egli dichiara in modo esplicito che sta interpretando un dogma della chiesa cattolica. Solo in questo caso siamo di fronte alla possibilità di avvalersi dell’infallibilità. Ad Esempio: Assunzione della Vergine (15 Agosto), Pio XII nel 1950 stabilì che un dogma della chiesa era l’assunzione della Vergine. È un dogma secondo cui la Vergine fu assunta in cielo in anima e corpo.

Un’altra novità introdotta è la celebrazione della messa nella lingua nazionale e non più in latino.

Il Concilio nasce con l’intento di mettere a contatto il vangelo con il mondo moderno.

Si produce una grossa quantità di documenti e il problema per i giuristi è che il concilio non ha mai formalizzato in canoni i principi espressi privilegiando il canale della pastoralità. Il lato positivo è che vengono messi in luce i principi guida e alla luce di questi principi si possono interpretare i canoni e le leggi ecclesiastiche successive al Concilio.

Citando alcune costituzioni:

  • Lumen Gentium (riguarda la vera eguaglianza di tutti i fedeli e dei laici)
  • Verbum (costituzione sulle fonti di diritto divino e in particolare sulla Sacra Scrittura)
  • Gaudium (si riferisce alle relazioni con la comunità politica e contiene principi sul matrimonio)

Il Concilio inoltre introduce l’importanza delle Conferenze Episcopali Nazionali (vengono poi sviluppate nel Codice del 1983).

Si prendono le mosse per modificare l’istituto del sostentamento del clero che nel codice del 1983 assume una disciplina propria dei singoli stati. L’ Per Mille è solo una delle fonti per sostenere il clero. La fonte primaria sono i beni stessi della Chiesa. Un istituto diocesano per il sostentamento del clero ha raccolto tutti i beni della chiesa in quella diocesi, e da lì tira fuori gli stipendi per coloro che sono al servizio di quella diocesi.

Prima c’erano beni delle parrocchie e beni vescovili. Questo sistema non era efficiente, perché c’erano parrocchie ricche e parrocchie povere.

Ogni stato decide come meglio crede su questo argomento.

Diciamo quindi che è una revisione al codice del 1917.

Viene istituita una commissione all’interno della quale ci sono anche i vescovi. Viene promulgato nel 1983 e si dice che la ratio di questo codice va cercata nei lavori del Concilio Vaticano II e viene istituita una commissione per la sua esatta interpretazione.

Il codice è diviso in 7 libri:

  • Norme generali
  • Popolo di Dio
  • (^) Funzione di insegnare nella Chiesa
  • Funzione della Chiesa di santificare
  • I beni temporali della Chiesa
  • Le sanzioni della Chiesa (viene mantenuto il diritto penale)
  • I processi

Nel 1990 Giovanni Paolo II promulga il Codice delle Chiese Orientali.

Il Concilio Vaticano II si è posto il problema del Codice delle Chiese Orientali su una possibile unificazione della Chiesa Orientale con quella Latina. Tutte e due sono comunque chiese cattoliche.

In quell’occasione si propose di introdurre nell’ordinamento della chiesa la Lex Ecclesiae Fondamentalis che voleva essere una sorta di costituzione della chiesa cattolica e quindi indicare i principi che in questo modo univano sia la chiesa latina sia le chiese orientali. Il progetto mirava a codificare quei principi di diritto divino comuni alle due chiese. Questa legge avrebbe introdotto e codificato una gerarchia delle fonti del diritto canonico più simile a quella dei diritti secolari, perché questa lex sarebbe stata il frutto di una commissione. Il progetto naufragò perché si sottolineò il fatto che l’ordinamento canonico aveva già una legge fondamentale costituita dal diritto divino naturale e dal diritto divino rivelato. Con l’emanazione di un’altra legge fondamentale dell’ordinamento canonico si sarebbe creato una sorta di irrigidimento del diritto divino.

Atti amministrativi singolari: sono disciplinati nel Tiolo IV dal Canone 35 in poi. La categoria di questi atti prevede una serie di atti amministrativi che fra di loro hanno poche cose in comune, e l’unica cosa che hanno in comune è il fatto che siano singolari, ovvero rivolti ad una singola fattispecie specifica. Sono fonti che possono modificare disposizioni di legge. Si chiamano atti amministrativi perché vengono emanati dall’autorità esecutiva ma anche in questo caso precisiamo che noi nel nostro ordinamento ci basiamo sulla divisione dei poteri. Nel diritto canonico invece non è mai penetrata la teoria della divisione dei poteri. La particolarità sta nel fatto che l’autorità ecclesiastica comprende in se tutti e tre i poteri; i vescovi e i pontefici sono governatori, giudici e legislatori.

Lo stesso legislatore indossa le vesti di governatore.

Questi atti mancano delle caratteristiche della legge, ovvero la generalità e l’astrattezza. Questi atti amministrativi singolari si applicano solo ai casi da essi previsti e sono sottoposti a interpretazione stretta.

All’interno di questi atti possiamo fare delle distinzioni:

  • Privilegi: accordano un privilegio, ossia una grazia in favore di persone fisiche o persone giuridiche. Una ulteriore possibilità a fronte del diritto comune alle persone che si trovano in determinate condizioni. Sono applicati solo su richiesta (è una risposta a una domanda).
  • Dispense: di fronte a una legge generale può capitare che la corretta applicazione di tale legge comporti degli inconvenienti per cui l’ordinamento canonico ritiene ragionevole una deroga a quella legge. Tale deroga viene concessa appunto tramite una dispensa, ovvero una persone è dispensata dall’obbligatorietà della legge. La dispensa deve provenire dall’autorità ecclesiastica e a seconda della materia viene concessa dal vescovo o dal pontefice. Sono applicati solo su richiesta (è una risposta a una domanda).
  • Decreti singolari: Canone 48, sono atti amministrativi mediante i quali viene data ad una situazione particolare. Al fianco dei decreti singolari, esistono i precetti singolari che impongono un determinato comportamento alle persone.

Codex Iuris Canonici (fino al 1917): nel 1869 si tiene il Concilio Vaticano I e viene interrotto nel 1870 dalla Breccia di Porta Pia. I Sardo-Piemontesi sono entrati a Roma e il pontefice si è ritirato nei suoi palazzi (Mura Leonine). Quello che si fa nel Concilio è quello di dire che forse era meglio dotare la chiesa di uno strumento moderno come quello del codice. Si disse che il corpus iuris canonici non rispondeva più alle nuove necessità e non era più un documento completa perché si erano affiancati tutti i provvedimenti legislativi nati dal Concilio di Trento. Al Concilio Vaticano I si presentano due correnti:

  • Una che sostiene che il corpus, con qualche modifica, potesse essere la prima fonte del diritto canonico
  • Munus Santificandi , si concretizza nell’amministrazione dei sacramenti che spetta a coloro che hanno ricevuto l’ordine sacro; per quanto riguarda il sacrificio eucaristico (la comunione), la confermazione (cresima) che spetta al vescovo e il sacerdote la può esercitare su delega del vescovo. A loro spetta anche la penitenza (confessione) e l’unzione degli infermi.
  • Munus Regendi , si specifica nella guida e nella direzione della comunità e quindi si articola nelle 3 tradizionali potestà di governo (legislativa, esecutiva, giurisdizionale).

I Cardinali , all’interno di questa struttura, sono dei vescovi che hanno un titolo. Nell’antichità si è voluto assegnare un particolare titolo a coloro che aiutavano il pontefice. Non è quindi un altro grado d’ordine nella chiesa. A questi veniva assegnata una delle chiese di Roma. Oggi il cardinale è a capo di uno dei dicasteri della curia romana. Sono gli elettori del pontefice.

  1. Potestà legislativa, in genere non è delegabile da parte del vescovo. L’unico che può delegarla è il pontefice. La regola che informa la regola della potestà è quella secondo cui il legislatore inferiore non può fare leggi contrarie a quelle emanate dall’autorità legislativa superiore.
  2. La potestà esecutiva è l’organizzazione amministrativa ecclesiastica e comporta il funziona di tale amministrazione. In genere tale tipo di attività viene disciplinata mediante decreti dell’autorità
  3. La potestà giudiziaria è autorità solo del pontefice e dei vescovi e viene esercitata in via vicaria dai giudici dei tribunali ecclesiastici e dai giudici dei tribunali d’appello o della Sacra Rota.

Primato Pontificio

L’ufficio di pontefice deriva direttamente da Cristo perché concesso singolarmente a Pietro e perciò continua nei successori di Pietro. Rappresenta l’unità della Chiesa guidata appunto dal primo fra i pari. Guidata da Pietro, primo degli apostoli in quanto scelto direttamente da Cristo. La potestà del pontefice è una potestà che il canone 331 definisce:

  • Suprema : la potestà pontificia è al di sopra di qualunque potere ecclesiastico e civile nell’ottica dell’ordinamento canonico per cui ne discende che il pontefice, secondo il canone 1404, può essere giudicato da nessuno. Contro le decisioni del pontefice non vi può essere ricorso e appello
  • Piena : riguarda la fede, la morale e la disciplina dei 3 poteri (legislativo, esecutivo e giudiziario)
  • Immediata : non occorre alcun intermediario per il pontefice al fine di esercitare la sua potestà. Il pontefice può immediatamente rivolgersi ai singoli fedeli come alle singole autorità.
  • Universale : si estende a tutta la chiesa concepita sia come chiesa universale sia come insieme di chiese particolari.
  • Ordinaria e Propria : deriva direttamente dal diritto divino e non può essere mai delegata.

Il pontefice è un sovrano assoluto. Ma è realmente assoluto? Non esattamente in quanto è vincolato dal diritto divino, unico limite. Non potrà emanare alcun atto normativo contrario al diritto divino. Se lo fa potrebbe verificarsi la disapplicazione per consuetudine.

Secondo il canone 331, il pontefice è capo del collegio dei vescovi.

Concilio di Firenze, 1439: si diede una prima definizione completa della potestà pontificia. Nel Concilio si definisce la Santa Sede Apostolica come la persona che ha il primato su tutto il mondo, capo di tutta la chiesa e al

quale è stato conferita la piena potestà di facere, regere e governare la chiesa cristiana.

Nel diritto canonico si è instaurata una teoria per spiegare l’esercizio del potere che avviene all’interno della chiesa.

Quando uno specifico incarico è stabilmente stabilito (deve essere svolto per sempre) in questo momento tale funzione diventa un ufficio ecclesiastico. Lo strumento giuridico con cui l’ordinamento canonico individua e distribuisce i poteri prende il nome di ufficio. Il conferimento ad una persona fisica dell’ufficio si chiama ‘provisio canonica’ e una volta che il soggetto viene incardinato in un determinato ufficio quel soggetto può esercitare le potestà che derivano da quell’ufficio. In particolar modo distinguiamo:

  • La potestà ordinaria; deriva direttamente dal diritto nel senso che è predeterminata dalla legge a un determinato ufficio.
  • La potestà delegata invece non deriva al soggetto dal fatto che sia titolare di un ufficio ma deriva dal mandato conferito ad una persona affinché quest’ultima eserciti funzioni di governo.

Possibilità di delega delle potestà. Per la potestà legislativa, può essere delegata unicamente la potestà legislativa da parte del pontefice (solo lui può delegare la sua potestà legislativa, gli altri organi non possono). In riferimento al potere esecutivo, questo potere è sempre delegabile. La potestà giurisdizionale è delegabile solo in ordine agli atti preparatori degli atti definitivi (stesura materiale della sentenza può essere delegata. L’opera di pronunciare una sentenza non è delegabile).

Si dice che nell’ordinamento canonico ogni potere di governo viene esercitato:

  • (^) per il Foro Esterno : esercizio dei poteri finalizzato all’organizzazione, alla tutela e alla conservazione della società

ecclesiastica, e al mantenimento dell’ordine giuridico e sociale per conseguire il bene comune.

  • per il Foro Interno : sono tutte quelle attività finalizzate ad ordinare le relazioni dei singoli con la divinità prendendo in considerazione il loro bene spirituale.

Nella figura del pontefice si sommano altri uffici, egli non ricopre solo l’ufficio di Papa, ma anche l’ufficio di Vescovo di Roma quindi è a capo anche di una chiesa particolare, cioè quella costituita dai fedeli della diocesi di Roma. Questa carica è una carica inscindibilmente connessa con l’ufficio pontificio. Questo deriva dal principio della successione apostolica, in quanto lo stesso Pietro diffonde la parola di Dio nella prima diocesi della chiesa latina che storicamente individuiamo con quella di Roma.

Altri uffici che ricopre: autorità supremo dello Stato di Città del Vaticano, e la sua potestà qui è di natura temporale (e non spirituale). È proprietario di tutti i beni materiali dello Stato di Città del Vaticano.

ELEZIONE DEL PONTEFICE:

Riservata ai cardinali (titolo nobiliare accordato ai presbiteri di Roma, e tale tradizione risale al 1059), attualmente i cardinali, che sono vescovi, sono titolari di una chiesa di Roma o di una diocesi suborbitaria, vicino a Roma. I cardinali collaborano in stretto contatto con il pontefice e quindi non hanno una reale potestà sulla chiesa o sulla diocesi a loro assegnata.

Il documento che disciplina l’elezione del pontefice viene introdotto da Giovanni Paolo II nel 1996 a sostituzione di quello precedente. Il documento è chiamato Universi Dominici Grecis. Sono ammessi all’elezione del pontefice, i cardinali con meno di 80 anni in un assemblea chiamata Conclave (chiusi a chiave nella Cappella Sistina).

L’Assegnatura Apostolica (è un tribunale d’appello) controlla l’attività svolta dai tribunali, si pronuncia sui ricorsi pronunciati dai dicasteri per la violazione della legge, giudica delle controversie amministrative tra i dicasteri (questioni di competenza) e per quanto riguarda l’attività giudiziaria è il tribunale supremo per l’ubicazione degli atti.

Rota Romana: si pronuncia come ultimo grado in ordine agli appelli contro le sentenze dei tribunali ecclesiastici in materia matrimoniale

Attività internazionali della Santa Sede: è rappresentata nel mondo attraverso i Nunzi Apostolici, svolgono carattere diplomatico. I Delegati Apostolici rappresentano la Santa Sede nelle Chiese particolari.

Il Concilio Vaticano II ha sottolineato l’importanza della potestà in capo al Collegio Episcopale ; nella costituzione Lumen Gentium, viene sottolineata l’importanza di questo Collegio. Si è fatta luce su una realtà di diritto divino. Il collegio è organo supremo della chiesa e viene inoltre inserito a pieno titolo nell’ultimo codice del 1983 (Canoni 336 e ss.)

Successione Apostolica:

Dal momento che il Concilio Vaticano II ha sottolineato l’importanza del Collegio Episcopale, dobbiamo distinguere una Successione Apostolica Personale (il pontefice è successore di Pietro e i singoli vescovi sono i successori degli apostoli) da una Successione Apostolica Organica (l’insieme dei successori degli apostoli che costituisce il Collegio Episcopale). Qualora il pontefice non fosse vescovo deve immediatamente essere proclamato vescovo della Città di Roma (questo perché Pietro era un apostolo); il Papa fa parte della successione organica poiché il papa è il successore di Pietro che era un apostolo. Questo sistema comprende la teoria secondo la quale il popolo di Dio è contemporaneamente parte della chiesa universale (somma delle chiese particolari) come di una chiesa particolare.

La disciplina del Concilio Vaticano II è stata recepita nell’attuale codice ed è stata descritta nel libro II dedicato al popolo di Dio, nella parte II dedicata alla cost gerarchica della chiesa. Se tale cost comincia con la suprema autorità della chiesa, prosegue nell’art. 2 in cui si disciplina il collegio dei

vescovi; tale collegio insieme con il suo capo e mai senza il suo capo ed è pure soggetto di piena e suprema potestà sulla chiesa universale.

Il Canone 337 dispone che il collegio dei vescovi esercita in modo solenne la propria potestà nel Concilio Ecumenico ; il collegio prende il nome di concilio in quanto è guidato dal pontefice (nel collegio invece il papa partecipa nelle vesti di vescovo e non di pontefice)

Il Canone 338 prevede che tutte le decisioni del Concilio Ecumenico debbano essere approvate, confermate e promulgate dal pontefice. Il problema è che alcuni sostengono che la potestà del concilio e del collegio venga sminuita in quanto deve essere autorizzata dal pontefice.

Il collegio rappresenta il pluralismo all’interno della chiesa. Qui l’obiettivo del pontefice (che partecipa come vescovo di Roma) è quello di conseguire l’interessa delle chiese particolari.

Nel concilio il pontefice partecipa come capo della chiesa per perseguire l’unità della chiesa.

Il concilio vaticano II ha evidenziato l’importanza della suprema potestà esercitata dal collegio episcopale. Collegio episcopale che detiene la suprema potestà e che esercita con il nome di concilio ecumenico. Il pontefice appartiene sia al collegio episcopale sia al concilio ecumenico ma ricopre funzioni diverse:

  • Nel collegio il pontefice è successore di Pietro in quanto apostolo;
  • Concilio: è successore di Pietro in quanto primo tra gli apostoli. Ha il potere di approvare le decisioni del concilio. Il pontefice rappresenta l’unità della chiesa e quindi ha il potere di indirizzare, autorizzare, promulgare o meno le decisioni del concilio ecumenico.

Al vescovo è assegnata una porzione del popolo di dio che il concilio vaticano II ha precisato che tale porzione non deve essere necessariamente

circoscritta in un determinato ambito territoriale: è possibile che ci siano vescovi assegnati alla stessa porzione di territorio ma assegnati a porzione di popolo di Dio diversi. Al vescovo sono attribuiti i poteri di insegnare santificare e governare. È affiancato da organismi diocesani, fra i quali troviamo:

  • il consiglio pastorale diocesano che è un organo consultivo del vescovo che aiuta il vescovo a tracciale le lineee fondamentali della pastorale diocesana.
  • Il consiglio presbiterale, che è composto dai presbiteri (sacerdoti o preti) che aiuta il vescovo negli aspetti più specifici dell’attività pastorale e cioè dell’attività delle varie parrocchie all’interno della diocesi.
  • Curia diocesana: ufficio che si occupa dell’organizzazione anche amministrativa della diocesi: il vescovo è titolare in forza della sua funzione di governare.

Il vescovo è a capo del tribunale ecclesiastico diocesano.

Capitolo cattedrale: Sacerdoti che si occupano della cattedrale.

La Caritas diocesana è l’ organismo della curia, della diocesi. Che si occupa di attività caritatevoli. La chiesa cattolica ha insistito in passato affinché si mettesse nel concordato norme in ordine al volontariato.

Vescovi si diventa solo con l’ordinazione da parte del pontefice. I vescovi si fanno aiutare da un consiglio presbiterale ossia da un consiglio di sacerdoti. Presbiteri sacerdoti e preti hanno ricevuto il secondo grado dell’ordine:

  • Presbiteri : diretti collaboratori del vescovo nella diocesi; ministri di culto della chiesa cattolica. Si diventa attraverso l’ordinazione presbiterale che è amministrata dai vescovi; sono i ministri della parola perché hanno un compito che si può articolare in tre funzioni principali: - Presiedono la liturgia: cristo sacerdote; - Guidano la comunità: cristo re; - Annunciano la parola: cristo profeta.

Le funzioni derivano dalle funzioni stesse esercitate da Cristo.

  • Sacerdoti : ministri esclusivi di tutti i sacramenti tranne del battesimo e del matrimonio. Non possono amministrare la cresima in quanto l’esclusivo amministrativo è il vescovo. Si diventa sacerdoti passando per il diaconato.

Il sacramento incancellabile. Negli ultimi anni c’è stato il crescente fenomeno dello sbattezzo: richiesta al parroco della parrocchia dove si è ricevuto il battesi, da inoltrare poi al vescovo della diocesi, di cancellare il battesimo.

Accesso delle donne al sacerdozio: possibilità di fare accedere le donne al secondo grado dell’ordine. Si tratta in questo caso di una regola di diritto divino: le donne non possono accedere al sacerdozio ed è stato ribadito dalla congregazione della dottrina per la fede in cui si dice che è contrario alla volontà di cristo in quanto nelle scritture si dice che cristo nella scelta degli apostoli pensò a lungo e fra essi non scelse neppure sua madre.

  • Diaconi : coloro che ricevono l’ordine di primo grado. È una fase della carriera per diventare sacerdoti: con la lumen gentium si è sottolineata la possibilità per i diaconi di dialogare con vescovi e presbiteri svolgendo quasi tutte le funzioni proprie dei sacerdoti.
  • impedimenti dirimenti - situazioni che portano alla nullità del matrimonio;
  • impedimenti impedienti - situazioni di fatto che rendevano il matrimonio valido ma illegittimo.

Nell’attuale codice sono disciplinati solo gli impedimenti dirimenti.

Gli impedimenti devono trovare la loro disciplina nel diritto perché il Canone 1058 stabilisce che la proibizione deve derivare dal diritto.

Gli impedimenti sono disciplinati a partire dal Canone 1083:

il primo impedimento è costituito dall’ età ; è proibito contrarre matrimonio prima del compimento del 16° anno per l’uomo e del 14° per la donna. La ragione sta nella considerazione di uno dei fini del matrimonio, ovvero il fine della procreazione (bonum prolis). Non è prescritta un’età massima.

Le conferenze episcopali sono libere di fissare un’età maggiore per la lecita celebrazione del matrimonio. Ora è possibile, grazie a una norma introdotta dalla conferenza episcopale, contrarre matrimonio avendo compiuto la maggiore età o avere compiuto 16 anni con l’autorizzazione del tribunale minorile. Il nostro ordinamento non fa più la differenza di età tra uomo e donna.

Contratto consensuale sacramentale formale F 0 E 0dopo il Concilio di Trento la forma diventa importantissima. Più forme.

Il matrimonio è un istituto di diritto divino e di diritto naturale. La Chiesa riconosce il matrimonio anche tra non battezzati.

Impedimenti rendono il matrimonio nullo o illecito.

Impedimenti dirimenti F 0 E 0matrimonio nullo.

Impedimenti impedienti F 0 E 0valido ma illecito.

3 Ratio del matrimonio :

Ratio Naturalis F 0 E 0istinto di conservazione della specie

Ratio Medicinalis F 0 E 0funzione del matrimonio di curare, rimediare alle necessità carnali senza cadere nel peccato

Ratio Sacramentalis F 0 E 0funzione del matrimonio a contribuire al raggiungimento della grazia.

+

5 Bona del matrimonio (4+1) , inseparabili dal vincolo (chi si sposa in chiesa non ha alcuna libertà contrattuale, accede ad un contratto il cui contenuto è predefinito dal diritto e immodificabile dalle parti):

  • (^) Bonum Prolis F 0 E 0fine della procreazione
  • Bonum Sacramenti F 0 E 0fine della sacramentalità del matrimonio che comporta l’indissolubilità del matrimonio
  • Bonum Fidei F 0 E 0della fedeltà, esclusività del rapporto coniugale
  • Bonum Coniugum F 0 E 0che comporta una sorta di collaborazione coniugale
  • Si aggiunge la sacramentalità del matrimonio F 0 E 0diverso dal Bonum Sacramenti

IMPEDIMENTI :

  • Età F 0 E 0è un impedimento di diritto umano. Quindi possibile dispensa da Vescovo o Pontefice. L’età è fissata in base alla pubertà in base alla possibilità della procreazione (anche per il diritto romano). Dispensabile se con la prova della raggiunta pubertà. Oggi la Chiesa richiede anche una maturità psichica.
  • Canone 1085 F 0 E 0invalido il matrimonio di chi sia legato ad un precedente vincolo matrimoniale F 0 E 0 qualsiasi tipo di vincolo matrimoniale valido. Impedimento di diritto naturale divino positivo e non è possibile ottenere dispensa. Vedremo che ci sono privilegi che consentono di aderire a un matrimonio cattolic pur in presenza di un altro vincolo. Il matrimonio precedente se sciolto o dichiarato nullo allora non influisce più. Si potrà contrarre nuovamente matrimonio.
  • Canone 1087 F 0 E 0impedimento che deriva dall’ordine sacro F 0 E 0 tutti coloro che siano stati ordinati diaconi, presbiteri o vescovi non possono contrarre matrimonio. L’impedimento è classficato tra gli impedimenti di diritto umano e pertanto è possibile ottenere la dispensa da parte della Santa Sede.
  • Canone 1088 F 0 E 0voto pubblico perpetuo di castità F 0 E 0 emesso in un istituto religioso.
  • Canone 1089 F 0 E 0Ratto F 0 E 0 rapimento F 0 E 0non si può sposare una donna rapita o trattenuta allo scopo di contrarre matrimonio con essa. Quando la donna viene separata dal rapitore e posta in un luogo sicuro e libero, l’impedimento viene meno.
  • Consanguineità F 0 E 0canone 1091 F 0 E 0 in linea retta è nullo il matrimonio tra tutti gli ascendenti e i discendenti legittimi o naturali. In linea collaterale fino al quarto grado. Provvedimento dispensabile dall’ordinario del luogo. Non può entro il secondo grado.
  • Affinità F 0 E 0 parenti in linea retta del coniuge F 0 E 0impedito solo in linea retta il matrimonio con un affine F 0 E 0impedimento di diritto umano e quindi dispensabile dall’ordinario del luogo.
  • Pubblica onestà F 0 E 0 Quando si intende sposare un parente in linea retta con cui vi sia stato pubblico e notorio concuibinato oppure un matrimonio dichiarato nullo. - Attenta al matrimonio colui che uccide il coniuge con cui intende celebrare matrimonio F 0 E 0 soltanto nel caso venga consumato l’omicidio. Il tentativo non comporta l’impedimento. - Impotenza 1084 F 0 E 0Invalido il matrimonio tra due persone di cui una sia presente impotenza Coeundi: - Impotenza Coeundi F 0 E 0 impossibilità al raggiungimento della copula perfetta F 0 E 0unione dei corpi.
  • Impotenza Generandi F 0 E 0 pur in potenza della copula perfetta vi sia l’impossibilità della procreazione.

Impotenza assoluta F 0 E 0in ogni caso non può porre in essere la copula perfetta.

Impotenza relativa F 0 E 0non può porre in essere la copula perfetta con una determinata persona.

Impotenza deve essere perpetua.

Nel rapporto sessuale la Chiesa distingue un Actio Umana e un Actio Naturae. L’actio naturae è un’azione voluta direttamente da Dio F 0 E 0Dio ha creato il mondo secondo delle leggi, le leggi naturali.

La Chiese ritiene valido il matrimonio in cui sia possibile l’Actio Umana.

Per gli impedimenti dispensabili è sempre competente l’ordinario del luogo, mentre sono riservati alla santa sede le dispense per l’impedimento proveniente dai sacri ordini o dal voto pubblico e perpetuo di castità emesso in un istituto pontificio e per l’impedimento di crimine.

Il matrimonio abbiamo detto che è visto dal diritto canonico come un contratto basato sul valido scambio del consenso ed elevato a sacramento.