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Diritto Canonico: Chiesa, Matrimonio e Governo, Sintesi del corso di Diritto Canonico

Riassunto delle Lezioni di diritto canonico di Berlingò. Contenuti: Il diritto divino ed i diritti umani (riconoscimento dei diritti umani fondamentali fin dall’origine, connaturati con il diritto divino rivelato e con il diritto ecclesiastico umano vi è solo il formale riconoscimento)La Chiesa e "la scelta per il diritto" (formazione del diritto canonico, Sohm, costituzione dogmatica Lumen Gentium, carità, immobilità del diritto divino ma elasticità di quello umano)La dimensione giuri

Tipologia: Sintesi del corso

2011/2012

Caricato il 30/04/2012

nemba
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Il diritto divino ed i diritti umani (riconoscimento dei diritti umani fondamentali n
dall’origine, connaturati con il diritto divino rivelato e con il diritto ecclesiastico umano vi è solo
il formale riconoscimento)
La Chiesa e "la scelta per il diritto" (formazione del diritto canonico, Sohm, costituzione
dogmatica Lumen Gentium, carità, immobilità del diritto divino ma elasticità di quello umano)
La dimensione giuridica del fenomeno religioso (note tipiche dell’ordinamento canonico,
cittadinanza canonica)
Chiesa e Concilio Vaticano II (Giovanni XXIII, 1962-1965, riforma del codice del 1917,
documenti: Costituzioni, Decreti e Dichiarazioni con carattere ecclesiologico-pastorale)
La formazione del Codex Iuris Canonici (1917: Concilio Vaticano I, Gasparri, 5 libri 2414
canoni, Ponticia commissione per l’interpretazione autentica, escluso il diritto della chiesa
verso gli altri stati. 1983: riforma dal concilio Vaticano II, nuova sistematica, 7 libri, 1752
canoni)
Il diritto di associazione "nella" Chiesa: la socialità umana (principio dell’economia
dispensa, libertà degli individui)
Associationes delium, molteplicità e complementarietà. (associazioni di fedeli:
pubbliche e private, terzi ordini secolari, fabbricerie, confraternite e pie unioni, istituti di vita
consacrata. Principio di eguaglianza, varietà, sussidiarietà)
Il governo della Chiesa (Governo episcopale con a capo il Papa. Pontece, Curia, Concilio
ecumenico, Collegio episcopale, Sinodo dei vescovi, conferenze episcopali, vescovi, diocesi,
curia diocesana, provincia e regione ecclesiastica, parroco, rettore, cappellano. Il concilio
ecumenico è una riunione solenne di tutti i vescovi della cristianità per denire argomenti
controversi di fede o indicare orientamenti generali di morale. Invece il Per Collegio
episcopale nella Chiesa cattolica s'intende l'insieme di tutti i vescovi con a capo il Romano
Pontece.)
I Cardinali e l’elezione del Papa (can. 332, collegio dei cardinali riuniti in conclave, elezione
e consacrazione episcopale. Cardinali nominati dal Papa. Funzione di eleggere e assistere il
Papa. )
L’elezione del Romano Pontece. Elettori, Conclave e la forma di elezione
(Attualmente l'elezione del papa viene decisa dai cardinali riuniti in conclave tramite votazione
segreta che richiede la maggioranza dei due terzi. Il conclave si riunisce non prima di quindici
giorni e non oltre i ventidue dalla morte del precedente pontece. I cardinali durante tutta la
durata del conclave non possono avere alcun contatto con l'esterno. Per gli scrutini si tengono
quattro votazioni al giorno e il loro esito è segnalato ai fedeli all'esterno con una fumata, nera
se negativo, bianca se positivo. Qualsiasi maschio battezzato celibe può essere eletto papa
(sebbene l'elezione di un non vescovo sia avvenuta raramente) e se non ha ancora ricevuto gli
ordini sacri gli vengono subito conferiti e viene consacrato vescovo. Alla presentazione del
nuovo pontece, eseguita attraverso il tradizionale annuncio dell'Habemus Papam, segue,
solitamente dopo pochi giorni la solenne cerimonia di incoronazione papale nella basilica di
San Pietro in Vaticano)
La Curia Romana (Segreteria di Stato, Congregazione, Tribunali: penitenzieria apostolica,
segnatura apostolica, Rota Romana. Struttura accentrata. Altri organi: concilio ecumenico,
sinodo dei vescovi, conferenze episcopali.)
Il matrimonio canonico: principi generali (Il matrimonio canonico è il matrimonio celebrato
nelle forme, liturgiche e sostanziali, previste dal codice di diritto canonico e dalle altre norme
della Chiesa cattolica tra un uomo e una donna. È un negozio che la Chiesa considera di diritto
naturale, è elevato a sacramento dallo stesso codice. Il matrimonio canonico di per sé produce
eetti solo all'interno dell'ordinamento canonico, e va tenuto distinto dal matrimonio
concordatario, di cui invece potrebbe far parte, dal quale la legge degli stati secolari legittima
ed in certi casi disciplina, il sorgere di eetti civili propri del matrimonio civile. I requisiti per
contrarre matrimonio nel diritto canonico sono tre: 1Consenso 2Capacità giuridica 3Forma
stabilita I ni del matrimonio sono il rispetto e il sostegno del coniuge nei confronti dell'altro.
Nella condizione di coniugati si realizza il mistero della creazione e della redenzione: procreare
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Il diritto divino ed i diritti umani (riconoscimento dei diritti umani fondamentali fin dall’origine, connaturati con il diritto divino rivelato e con il diritto ecclesiastico umano vi è solo il formale riconoscimento)

La Chiesa e "la scelta per il diritto" (formazione del diritto canonico, Sohm, costituzione dogmatica Lumen Gentium, carità, immobilità del diritto divino ma elasticità di quello umano)

La dimensione giuridica del fenomeno religioso (note tipiche dell’ordinamento canonico, cittadinanza canonica)

Chiesa e Concilio Vaticano II (Giovanni XXIII, 1962-1965, riforma del codice del 1917, documenti: Costituzioni, Decreti e Dichiarazioni con carattere ecclesiologico-pastorale)

La formazione del Codex Iuris Canonici (1917: Concilio Vaticano I, Gasparri, 5 libri 2414 canoni, Pontificia commissione per l’interpretazione autentica, escluso il diritto della chiesa verso gli altri stati. 1983: riforma dal concilio Vaticano II, nuova sistematica, 7 libri, 1752 canoni)

Il diritto di associazione "nella" Chiesa: la socialità umana (principio dell’economia dispensa, libertà degli individui)

Associationes fidelium, molteplicità e complementarietà. (associazioni di fedeli: pubbliche e private, terzi ordini secolari, fabbricerie, confraternite e pie unioni, istituti di vita consacrata. Principio di eguaglianza, varietà, sussidiarietà)

Il governo della Chiesa (Governo episcopale con a capo il Papa. Pontefice, Curia, Concilio ecumenico, Collegio episcopale, Sinodo dei vescovi, conferenze episcopali, vescovi, diocesi, curia diocesana, provincia e regione ecclesiastica, parroco, rettore, cappellano. Il concilio ecumenico è una riunione solenne di tutti i vescovi della cristianità per definire argomenti controversi di fede o indicare orientamenti generali di morale. Invece il Per Collegio episcopale nella Chiesa cattolica s'intende l'insieme di tutti i vescovi con a capo il Romano Pontefice.)

I Cardinali e l’elezione del Papa (can. 332, collegio dei cardinali riuniti in conclave, elezione e consacrazione episcopale. Cardinali nominati dal Papa. Funzione di eleggere e assistere il Papa. )

L’elezione del Romano Pontefice. Elettori, Conclave e la forma di elezione (Attualmente l'elezione del papa viene decisa dai cardinali riuniti in conclave tramite votazione segreta che richiede la maggioranza dei due terzi. Il conclave si riunisce non prima di quindici giorni e non oltre i ventidue dalla morte del precedente pontefice. I cardinali durante tutta la durata del conclave non possono avere alcun contatto con l'esterno. Per gli scrutini si tengono quattro votazioni al giorno e il loro esito è segnalato ai fedeli all'esterno con una fumata, nera se negativo, bianca se positivo. Qualsiasi maschio battezzato celibe può essere eletto papa (sebbene l'elezione di un non vescovo sia avvenuta raramente) e se non ha ancora ricevuto gli ordini sacri gli vengono subito conferiti e viene consacrato vescovo. Alla presentazione del nuovo pontefice, eseguita attraverso il tradizionale annuncio dell'Habemus Papam, segue, solitamente dopo pochi giorni la solenne cerimonia di incoronazione papale nella basilica di San Pietro in Vaticano)

La Curia Romana (Segreteria di Stato, Congregazione, Tribunali: penitenzieria apostolica, segnatura apostolica, Rota Romana. Struttura accentrata. Altri organi: concilio ecumenico, sinodo dei vescovi, conferenze episcopali.)

Il matrimonio canonico: principi generali (Il matrimonio canonico è il matrimonio celebrato nelle forme, liturgiche e sostanziali, previste dal codice di diritto canonico e dalle altre norme della Chiesa cattolica tra un uomo e una donna. È un negozio che la Chiesa considera di diritto naturale, è elevato a sacramento dallo stesso codice. Il matrimonio canonico di per sé produce effetti solo all'interno dell'ordinamento canonico, e va tenuto distinto dal matrimonio concordatario, di cui invece potrebbe far parte, dal quale la legge degli stati secolari legittima ed in certi casi disciplina, il sorgere di effetti civili propri del matrimonio civile. I requisiti per contrarre matrimonio nel diritto canonico sono tre: 1Consenso 2Capacità giuridica 3Forma stabilita I fini del matrimonio sono il rispetto e il sostegno del coniuge nei confronti dell'altro. Nella condizione di coniugati si realizza il mistero della creazione e della redenzione: procreare

e educare la prole. Impedimenti matrimoniali: età, impotenza, precedente vincolo, disparità di culto, ordine sacro, voto pubblico di castità, ratto, crimine, consanguineità, adozione, affinità. Fondamentale è il consenso. Difetti: incapacità di intendere e di volere, violenza, errore ostativo cioè falsa rappresentazione interiore, simulazione).

Il processo matrimoniale canonico e le cause di nullità. (Possono dare impulso ad un tale tipo di procedimento solamente i “coniugi” o il c.d. “promotore di giustizia” (parte pubblica istituzionale del processoIl coniuge che intenda impugnare il proprio matrimonio, (“attore” processuale), si rivolgerà pertanto ad un esperto di diritto canonico che lo consiglierà sull’opportunità di intraprendere la causa, ed eventualmente verrà rappresentato avanti al collegio giudicante da un c.d. “avvocato rotale”. L’altro coniuge, una volta citato in giudizio, potrà costituirsi come“convenuto” opponendosi agli assunti dell’attore. L’atto introduttivo di un processo canonico è denominato libello, e si compone di poche pagine. In questo atto è riassunto per sommi capi il motivo, o i motivi in fatto e diritto, per cui l’attore intende far annullare il proprio matrimonio. Fasi: 1dichiarazioni processuali delle parti, 2 Interrogatorio delle parti. 3. Confessione delle parti. 4. Il giuramento. 5. La prova documentale 6. La prova testimoniale. 7. La prova periziale. 8. La conclusione della causa