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diritto canonico ecclesiastico, Appunti di Diritto Canonico

riassunto santa sede diritto canonico

Tipologia: Appunti

2017/2018

Caricato il 01/10/2018

luca-framcesco
luca-framcesco 🇮🇹

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LA SANTA SEDE.
La santa sede è l’ufficio del pontefice F 0
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cioè il complesso degli organi di governo della chiesa
universale, è soggetto di diritto internazionale.
In quanto tale, gode della personalità giuridica di tipo pubblicistico e internazionale, ed è
disciplinata, sotto questo punto di vista, dalle norme del diritto canonico, del d. internazionale dal
trattato del Laterano.
La santa sede opera anche nel’ordinamento italiano come ente ecclesiastico, non è soggetta agli
obblighi degli altri enti ecclesiastici, come l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche ecc..
Le relazioni tra santa sede e ordinamento italiano presentano delle peculiarità:
le attività puramente privatistiche, (gestione istituti scolastici ecc.) sono soggette alla
legislazione italiana relativa alle specifiche attività.
Art 17 trattato F 0
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le retribuzioni di qualsiasi natura alla santa sede, dagli altri enti centrali
della chiesa cattolica e dagli enti gestiti direttamente dalla santa sede, a dignitari, impiegati
e salariati, saranno nel territorio italiano esenti, dal 1 gennaio 1929, da qualsiasi tributo
sia verso lo stato che verso ogni altro ente.
Tale privilegio è finalizzato a garantire la santa sede stessa, la sua autonomia e riservatezza al
bilancio.
Bisogna anche tener conto, che la maggior parte dei dipendenti della santa sede sono cittadini
italiani, e che se lo stato italiano percepisse imposte sulle retribuzioni di questi funzionari, in realtà
farebbe un prelievo sulle risorse della santa sede.
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lo scopo sta nel garantire che le risorse della santa sede impiegate nell’assolvimento della sua
missione siano considerate intangibili per lo stato italiano, anche quando sono erogate dai
cittadini. F 0
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le retribuzioni dei dipendenti della santa sede e degli enti da essa gestiti, sono da
considerare agli occhi del fisco italiano come inesistenti.
Altro problema riguarda l’immunità giurisdizionale che spetterebbe alla santa sede e agli
enti da essa gestiti, nei confronti dei rapporti di lavoro dei propri dipendenti. Tale materia,
è stata disciplinata in via unica dalla cassazione, che ha tenuto a sottolineare la distinzione
tra:
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territorio dello SCV, sotto giurisdizione unica della santa sede
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enti siti in zone extraterritoriale, x i quali valgono le regole del diritto consuetudinario
internazionale, che si applicano alle sedi diplomatiche degli stati esteri.
Quindi è riconosciuta, l’immunità giurisdizionale solo per quelle attività poste in essere dalla santa
sede nell’esercizio delle loro finalità primarie e strettamente istituzionali.
LE ONLUS .
La legge Crispi del 1890, per oltre 1 secolo ha disciplinato le materie di assistenza e beneficenza.
erano materie di competenza dello stato, le strutture confessionali vengono trasformate in
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza. (IPAB)
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si afferma cosi il monopolio dell’assistenza da parte dello stato, restando ai privati la possibilità
di istituire comitati di soccorso o di beneficenza.
La situazione resta invariata fino alla sentenza della corte cost. del 1988, la quale, partendo
dall’art 38 della cost. x la quale l’assistenza privata è libera, dichiara finito il monopolio statale.
Prima della riforma dell’assistenza, il diritto comune aveva provveduto a riconoscere e favorire
attività e organizzazioni non lucrative; il decreto pone delle condizioni x la loro configurabilità di
enti non commerciali, e x la fruibilità delle agevolazioni previste :
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LA SANTA SEDE.

La santa sede è l’ufficio del pontefice F 0E 0 cioè il complesso degli organi di governo della chiesa universale, è soggetto di diritto internazionale. In quanto tale, gode della personalità giuridica di tipo pubblicistico e internazionale, ed è disciplinata, sotto questo punto di vista, dalle norme del diritto canonico, del d. internazionale dal trattato del Laterano.

La santa sede opera anche nel’ordinamento italiano come ente ecclesiastico, non è soggetta agli obblighi degli altri enti ecclesiastici, come l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche ecc..

Le relazioni tra santa sede e ordinamento italiano presentano delle peculiarità:

  • le attività puramente privatistiche, (gestione istituti scolastici ecc.) sono soggette alla legislazione italiana relativa alle specifiche attività.
  • Art 17 trattato F 0E 0 le retribuzioni di qualsiasi natura alla santa sede, dagli altri enti centrali della chiesa cattolica e dagli enti gestiti direttamente dalla santa sede, a dignitari, impiegati e salariati, saranno nel territorio italiano esenti, dal 1 gennaio 1929, da qualsiasi tributo sia verso lo stato che verso ogni altro ente. Tale privilegio è finalizzato a garantire la santa sede stessa, la sua autonomia e riservatezza al bilancio. Bisogna anche tener conto, che la maggior parte dei dipendenti della santa sede sono cittadini italiani, e che se lo stato italiano percepisse imposte sulle retribuzioni di questi funzionari, in realtà farebbe un prelievo sulle risorse della santa sede. F 0 E 0 lo scopo sta nel garantire che le risorse della santa sede impiegate nell’assolvimento della sua missione siano considerate intangibili per lo stato italiano, anche quando sono erogate dai cittadini. F 0E 0 le retribuzioni dei dipendenti della santa sede e degli enti da essa gestiti, sono da considerare agli occhi del fisco italiano come inesistenti.
  • Altro problema riguarda l’immunità giurisdizionale che spetterebbe alla santa sede e agli enti da essa gestiti, nei confronti dei rapporti di lavoro dei propri dipendenti. Tale materia, è stata disciplinata in via unica dalla cassazione, che ha tenuto a sottolineare la distinzione tra: F 0 E 0 territorio dello SCV, sotto giurisdizione unica della santa sede F 0 E 0 enti siti in zone extraterritoriale, x i quali valgono le regole del diritto consuetudinario internazionale, che si applicano alle sedi diplomatiche degli stati esteri.

Quindi è riconosciuta, l’immunità giurisdizionale solo per quelle attività poste in essere dalla santa sede nell’esercizio delle loro finalità primarie e strettamente istituzionali.

LE ONLUS.

La legge Crispi del 1890, per oltre 1 secolo ha disciplinato le materie di assistenza e beneficenza. erano materie di competenza dello stato, le strutture confessionali vengono trasformate in istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza. (IPAB)

F 0 E 0 si afferma cosi il monopolio dell’assistenza da parte dello stato, restando ai privati la possibilità di istituire comitati di soccorso o di beneficenza. La situazione resta invariata fino alla sentenza della corte cost. del 1988, la quale, partendo dall’art 38 della cost. x la quale l’assistenza privata è libera, dichiara finito il monopolio statale.

Prima della riforma dell’assistenza, il diritto comune aveva provveduto a riconoscere e favorire attività e organizzazioni non lucrative; il decreto pone delle condizioni x la loro configurabilità di enti non commerciali, e x la fruibilità delle agevolazioni previste :

  • strutturazione democratica degli enti (i partecipanti devono avere maggiore età, diritto di voto ecc)
  • la gestione deve essere condotta su basi di trasparenza, con l’obbligo di redazione e approvazione annuale di un rendiconto economico e finanziario, e di contabilità separata x le attività commerciali. Le organizzazioni in parola hanno l’obbligo d’inserire nella rispettiva denominazione la locuzione ONLUS.

Anche gli enti ecclesiastici delle conf. Religiose con le quali lo stato ha stipulato accordi possano essere considerate ONLUS, ma limitatamente all’esercizio delle attività previste dal decreto stesso. Gli enti ecclesiastici però, non hanno l’obbligo di inserire nella propria denom. Il termine onlus, xk cosi facendo andrebbero a snaturare se stessi, dal momento che devono perseguire primariamente e prevalentemente finalità di religione o di culto.

ATTIVITA’ DI’ ISTRUZIONE.

Complesso in Italia e in Francia è il rapporto tra scuola privata e scuola pubblica.

La chiesa cattolica chiede da tempo parità tra scuola pubblica e privata, anche sotto il profilo del sostegno finanziario. F 0E 0 ciò è limitato da una disposizione cost. art 33, secondo la quale “gli enti privati possono realizzare istituti d’istruzione, ma senza comportare alcun obbligo per lo stato.

Di recente è stato modificato l’impianto interpretativo dell’art 33cost F 0E 0 è compito della repubblica, l’istituzione delle scuole di ogni ordine e grado, intendendo come repubblica sia lo stato soggetto che lo stato comunità.

Distinzione tra scuola pubblica e privata ne nostro ordinamento :

pubbliche F 0E 0 perseguono un diritto sociale costituzionalmente garantito private F 0E 0 sono espressione di particolari tendenze culturali e religiose, e non svolgono una funzione per tutti.

Quindi le risorse finanziare pubbliche devono essere destinate al sistema pubblico nel quale tutti possono riconoscersi.

Vi fu la prima normativa sul rapporto tra scuola pubblica e privata. La legge 66\2000. Questa legge stabilisce le condizioni x riconoscere le scuole paritarie, cioè abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale. Le scuole paritarie devono avere:

  • un progetto educativo in armonia con i principi della cost.
  • iscrizione x tutti i genitori che ne fanno richiesta
  • applicazione delle norme vigenti sull’inserimento di soggetti con handicap
  • organica costituzione di corsi completi.

Le legge prevede poi l’assegnazione di borse di studio alle famiglie, documentate x l’istruzione.

ATTIVITA’ ISTITUZIONALI DEL CLERO, E RAPP. FINANIARI TRA STATO E CONF.

Le attività a carattere pastorale di tutte le conf. E in particolare l’attività di cura d’anime del clero cattolico, sono irrilevanti per l’ordinamento civile.

Soggetti obbligati F 0E 0 sono gli istituti diocesani per il sost. Del clero, che provvedono all’erogazione della remunerazione o ad una integrazione x tutti quei sacerdoti che non raggiungano, con i propri redditi la misura stabilita dalla CEI.

Alla CEI è lasciata ampia autonomia nel definire la misura della remunerazione, con il limite che questa sia congrua e dignitosa.

Per quanto riguarda i destinatari F 0E 0 hanno diritto ad una congrua e dignitosa remunerazione, tutti i sacerdoti che prestano servizio a favore delle diocesi, qualunque sia l’incarico avuto dai rispettivi vescovi, senza che nessuna categoria clericale ne sia esclusa. Inoltre F 0E 0 viene considerato servizio ministeriale in favore della diocesi solo quello svolto a tempo pieno, nel senso che il ministero esercitato deve occupare la gran parte del tempo del sacerdote.

La cittadinanza non è requisito per avere la remunerazione. Misura della remunerazione? F 0E 0 intera remunerazione prevista dalla CEI, per quei sacerdoti che non hanno altrui reddito. I soggetti che invece percepiscono un reddito ricevono solo un integrazione, ottenuta dalla differenza tra la misura della CEI, e quanto ricevono da altra fonte. Soggetti erogatori sono appunto IDSC….

Quando il sacerdote cessa di prestare servizio a favore della diocesi, da quel momento viene – il diritto soggettivo della remunerazione. La conferenza episcopale ha poi precisato che nel caso in cui il sacerdote, dopo l’abbandono della vita ecclesiastica, non sia riuscito a trovare un occupazione, debba percepire dall’IDSC c ome sovvenzione una annualità della remunerazione iniziale, e che possa farne seguito un'altra, di 6 mesi, nel quale la sovvenzione è ridotta a metà.

MATRIMONIO. Gran parte degli ordinamenti occidentali, riconosce validità civile ai matrimoni celebrati in forma religiosa F 0E 0 questo perché il cristianesimo ha donato al matrimonio un valore etico che supera il semplice carattere contrattuale, e aumenta la sua rilevanza sociale.

Principio generale è che F 0E 0 ciascuno è libero di celebrare il matrimonio in qualsiasi forma religiosa, senza chiedere x esso, il riconoscimento degli effetti civili. In linea di massima, le conf. non consentono la celebrazione di matrimonio che non sia destinato a ottenere effetti civili.

Lo stato non chiede, l’appartenenza degli sposi alla conf. nel cui ambito sarà celebrato il matrimonio; sarà il ministro di culto ad accertare la presenza di tale requisito x almeno 1 delle 2 parti.

TRASCRIZIONE.

Il matrimonio religioso ottiene effetti civili con la trascrizione nel registro dello stato civile:

  • atto di richiesta di pubblicazione F 0E 0 le parti comunicano all’ufficiale di stato civile la volontà di celebrare il matrimonio in forma religiosa, indicando la conf, il cui ministro presiederà alla celebrazione.

-per il culto pentecostale F 0E 0 deve essere indicato il nominativo del ministro di culto certificato x tali funzioni dal presidente delle ADI.

  • tranne che per la tavola valdese, le altre intese e il concordato del 1984, prescrivono che il ministro di culto abbia cittadinanza italiana.

Questa fase è per accertare che non vi siano impedimenti alla celebrazione del matrimonio, e si conclude con il rilascio del nulla osta con il quale si certifica l’inesistenza di ostacoli alla celebrazione.

  • per l’ordinamento cattolico non devono esistere impedimenti inderogabili: in caso di impedimenti derogabili,si potrà ugualmente procedere alla trascr.
  • (^) per i riti non cattolici non deve esistere nessun impedimento(derogabile o inderogabile) ai fini della trascrivibilità

il rilascio del nulla osta è un importante garanzia x le parti, xk sono certe che il matrimonio verrà trascritto, anche se in seguito dovessero sorgere opposizioni, o si avesse notizia di impedimenti prima non considerati F 0E 0 se accade, l’ufficiale di stato civile ne informerà il procuratore generale per gli adempimenti di competenza.

CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO

  • Per il culto cattolico e ebraico, saranno il parroco o il rabbino che durante la celebrazione spiegheranno diritti e i doveri, leggendo i vari art del c.c …
  • (^) Per le altre conf. tale adempimento spetta al’ufficiale di stato civile

Importante è il momento in cui le parti dichiarano di voler contrarre matrimonio. F 0E 0 tale dichiarazione deve essere certificata nell’atto di matrimonio, che il ministro di culto dovrà inviare all’ufficiale di stato civile. Non sarebbero ammissibili quei matrimoni, x i rischi a danno delle parti, nei quali tutto è fatto dal celebrante.

TRASCRIZIONE Dopo la celebrazione, si parla di trascrizione. Il ministro di culto deve redigere in 2 originali l’atto di matrimonio, ed inviarne uno entro 5 giorni all’ufficiale di stato civile insieme al nulla osta che l’ufficiale aveva rilasciato dopo le pubblicazioni.

In caso di inadempienza da parte del ministro di culto, i coniugi oltre che all’autorità conf. superiore, possono rivolgersi al tribunale per far intimare con ordinanza l’esibizione o la trasmissione degli atti relativi alla celebrazione del matrimonio.

La trascrizione è effettuata entro le 24 ore successive al ricevimento dell’atto di matrimonio, e di essa deve esser data notizia al ministro di culto F 0E 0 ha effetto retroattivo e la sua efficacia decorre dal momento della celebrazione F 0E 0 i soggetti sono garantiti in modo assoluto x quanto riguarda eventuali ritardi e dimenticanze dovute ad altri soggetti dopo la celebrazione del matrimonio.

Ciò significa che, qualunque evento si verifichi tra celebrazione e trascrizione del matrimonio, tipo scomparsa di 1 dei 2 coniugi o di tutti e 2, la trascrizione avrà luogo ugualmente. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l’ufficiale dello stato civile x qualsiasi ragione abbia eseguito la trascrizione oltre i termini stabiliti.

La dottrina ha discusso a lungo sulla qualificazione dei ministri di culto che celebrano matrimoni destinati ad avere effetti civili; è stato sostenuto che il ministro deve considerarsi pubblico ufficiale, ovvero come delegato dell’ufficiale di stato civile.

L’iter per le confessioni a cattoliche senza intesa non si differenzia molto di quello per i culti cattolici, se non per 2 aspetti:

  • il ministro di culto che celebra il matrimonio, deve aver ottenuto l’approvazione governativa, a ciò, pena nullità del matrimonio.

F 0 E 0 è fondamentale che i contraenti abbiano quindi conservato lo stato libero.

La trascrizione tardiva, ha effetti retroattivi ma solo x i rapporti fra i coniugi, mentre non subiscono pregiudizio i diritti legittimamente acquisiti dai terzi. Es. i beni acquistati da 1 dei 2 coniugi, cadono retroattivamente in comunione se acquistati dopo la celebrazione del matrimonio, ma tale regime non può essere opposto a terzi(il creditore).

in questa forma di trascrizione non basta un mero ritardo nell’invio dell’atto di matrimonio x provocare il ricorso alla trascrizione tardiva; si fa ricorso alla legislazione tardiva solo se la richiesta perviene all’ufficiale di stato civile dopo 180 gg, entro il termine cioè di validità delle pubblicazioni, perché in questo caso si è esaurito l’intero arco di tempo necessario per celebrare validamente il matrimonio.

NULLITA’ DEL MATRIMONIO.

il nuovo concordato ha conservato il privilegio ottenuto dalla chiesa con i patti lateranensi del 29, con il riconoscimento della giurisdizione ecclesiastica sulle nullità di matrimoni canonici.

L’art 8 del concordato prevede che le sentenze ecclesiastiche di nullità munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo (supremo tribunale della segnatura apostolica), su domanda delle parti o di 1 di esse, sono soggette al giudizio di delibazione da parte della corte d’appello, la quale deve accertare (x dichiararle efficaci nel territorio della rep) :

  • il matrimonio dichiarato nullo dalla sentenza ecclesiastica è stato celebrato in conformità alle norme di derivazione concordataria
  • nel procedimento di fronte al tribunale ecclesiastico,è stato assicurato alle parti di diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell’ordinamento italiano
  • che ricorrano le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana x la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere.

Nel protocollo aggiuntivo, si sottolinea la particolarità dell’ordinamento canonico, e si ricorda che in ogni caso non si procederà al riesame nel merito.

Con questa complessa disciplina si esclude che l’inoltro della sentenza di nullità da parte del tribunale della segnatura determini l’avvio del giudizio civile F 0E 0 solo l’iniziativa di parte può consentire l’inizio del giudizio di delibazione.

E da qui che sorge il dubbio se con la nuova disciplina concordataria, venga meno la riserva di giurisdizione, sancita dall’art 34 del concordato del 1929. a favore dei tribunali ecclesiastici, e quindi se le parti possano rivolgersi anche ai tribunali civili, ai fini della dichiarazione di nullità del matrimonio celebrato nella forma religiosa cattolica.

La questione ha rilevanza + teoria che pratica, dal momento che i termini previsti dal c.c. x chiedere la nullità del matrimonio sono assai ristretti (entro 1 anno da quando si è a conoscenza della causa di nullità), mentre x l’ordinamento canonico il giudizio di nullità può essere proposto in ogni tempo, in virtù del carattere sacramentale del matrimonio.

Alcuni autori si sono pronunciati a fare del mantenimento della riserva di giurisdizione ecclesiastica F 0E 0 se il vincolo matrimoniale nasce nell’ordinamento canonico e da questo è regolato, esso non può essere valutato, sotto il profilo della validità se non dai giudici e dai tribunali ecclesiastici.

A questo indirizzo dottrinale, si ribatte affermando F 0E 0 nel momento in cui il matrimonio canonico viene trascritto nei registri dello stato civile, esso finisce con l’avere una duplice origine, canonica e civile!!!

Una volta consolidata la competenza di entrambe le giurisdizioni, parte della dottrina ha sostenuto che il giudice italiano deve applicare nello specifico giudizio le norme sostanziali di diritto canonico, anziché quelle desumibili dal codice italiano. F 0E 0 il giudice deve accertare la nullità del matrimonio concordatario alla stregua del diritto canonico.

Ma in realtà ciò è assolutamente vietato dal protocollo addizionale, che pone appunto il divieto di riesaminare nel merito la causa F 0E 0 tale divieto, nel processo di delibazione della sentenza ecclesiastica sta a significare che la giurisdizione statuale non può in nessun modo essere coinvolta nella prospettiva confessionale del matrimonio.

GIUDIZIO DI’ DELIBAZIONE. … è la procedura giudiziaria che serve a far riconoscere, in un determinato paese, un provvedimento giudiziario emesso dall’autorità giudiziaria di un altro paese.

In Italia, il procedimento si svolge dinanzi alla corte d’appello territorialmente competente, e deve accertare che il procedimento straniero si sia svolto

  • con le regole del contradditorio
  • (^) che la sentenza in oggetto sia passata in giudicato
  • che questa stessa sentenza non sia contraria ad un'altra pronunciata in Italia e che non contenga delle disposizioni che siano contrarie all’ordinamento italiano.

Un caso molto frequente di delibazione si ha in presenza di procedimenti civili per scioglimento di matrimonio, in quanto si deve conferire efficacia alle sentenze ecclesiastiche di nullità, in modo tale che sia permesso un nuovo matrimonio religioso.

Facendo riferimento al giudizio di delibazione è da notare che nelle cause di nullità,la differenza tra simulazione assoluta, prevista dal c.c. e simulazione parziale, prevista dall’ordinamento canonico in ordine all’esclusione di uno degli elementi essenziali del matrimonio :

  • bonum prolis
  • bonum fidei
  • bonum sacramenti non è ritenuta ostativa per l’esecutività delle sentenze ecclesiastiche.

Bonum prolis F 0E 0 la procreazione. In quanto anche lo stato configura il matrimonio come elemento essenziale per la costituzione della famiglia.

Bonum sacramenti F 0E 0 nonostante la legge sul divorzio, la cassazione ha stabilito che il legislatore italiano ha voluto conservare il principio dell’indissolubilità consensuale del matrimonio, e ha voluto escludere ogni possibilità per gli sposi di predeterminare la durata o di sciogliere il vincolo con il loro mutuo consenso.

Bonum fidei F 0E 0 annullamento del matrimonio per mancata fedeltà, dato che è lo stesso ordinamento civile che prevede l’obbligo alla reciproca fedeltà dei coniugi.

  1. La cassazione ha bloccato l’esecutorietà della sentenza ecclesiastica in caso di riserva mentale da parte di 1 dei 2 coniugi, senza che l’altro ne fosse stato messo al corrente.