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DIRITTO ECCLESIASTICO – BARBERINI/CANONICO
Capitolo I - Il diritto ecclesiastico e le sue fonti
1. Il diritto ecclesiastico
Uno dei fenomeni socialmente rilevante è il fenomeno religioso. La libertà della sua espressione è costituzionalmente garantita, e le regole fissate dallo stato per la libertà del fenomeno religioso costituiscono quello che tradizionalmente viene chiamato come diritto ecclesiastico. Il diritto ecclesiastico è quel ramo del diritto interno di uno stato nel quale si raccolgono le norme che riguardano il regolamento del fenomeno sociale religioso; in pratica è il diritto che riguarda il fenomeno religioso personale, quello che riguarda le Chiese e le confessioni religiose, o comunque i gruppi religiosi. L'aggettivo ecclesiastico , non deve trarre in inganno, poiché potrebbe far pensare al diritto della chiesa cattolica. Infatti, per evitare ciò, la dottrina, nel corso del tempo, propose altre denominazioni (es. diritto religioso , diritto delle confessioni religiose , diritto e religioni ) Nell’epoca contemporanea il diritto ecclesiastico studia anche le norme contenute in accordi o convenzioni internazionali conclusi fra lo stato e gli ordinamenti confessionali. Tali accordi, hanno vigore all'interno del nostro stato:
- per volontà unilaterale dello Stato (vedi, esempio, art. 8.3 cost)
- in virtù dell'ordine di esecuzione a seguito di accordi stipulati con le procedure del diritto internazionale. In epoca contemporanea, il diritto ecclesiastico studia anche quelle norme che sono contenute all'interno di accordi e convenzioni internazionali , con riguardo particolare a quelle concernenti il diritto di libertà religiosa. Il diritto ecclesiastico, nell’ambito dell’ordinamento giuridico dello stato, denota delle particolarità:
- sono molti gli elementi non giuridici (storici, filosofici, sociali, politici) che sono collegati con gli elementi giuridici che costituiscono il sistema di diritto ecclesiastico, molto più che in altre branche del diritto positivo;
- considerazione di interessi fondamentali che riguardano la persona nella sua sfera più intima;
- le regole del diritto ecclesiastico sono poste in più fonti, dalla Costituzione, al codice civile, al codice penale;
- molte regole sono il frutto di accordi con altri ordinamenti (es. quelli confessionali), con i quali l'ordinamento entra in rapporto. Al diritto ecclesiastico viene riconosciuto un carattere pubblicistico dato che si tratta di norme emanate dallo stato per finalità di interesse generale. Negli ordinamenti di molti altri stati viene ricompresa la legislazione dedicata al diritto ecclesiastico. Il diritto ecclesiastico non va confuso con il diritto canonico che è l’antichissimo diritto della Chiesa cattolica fondato sul diritto divino che è il complesso di norme che non sono state poste dalla Chiesa come società visibile, ma da essa sono fatte valere perché contenute nel diritto naturale, nella rivelazione divina, in particolare nella bibbia, nel vecchio e nuovo testamento. Il diritto canonico quindi si fonda su principi teologici e religiosi ed è costituito soprattutto dalle norme giuridiche poste dagli organi legislativi della Chiesa. Tali norme:
- creano e regolano i rapporti giuridici fra i membri del corpo sociale della chiesa.
- Disciplina l'attività degli organi di governo della Chiesa. Lo studioso del diritto ecclesiastico non può non considerare e conoscere, l'ordinamento giuridico canonico (che
è sovrano, complesso, e governa l'istituzione religiosa confessionale, guidato da un Pontefice al quale sono riconosciute prerogative nel diritto italiano e internazionale). Lo studioso del diritto canonico, però, non può non tener conto dei caratteri del diritto ecclesiastico ora vigente, molto diverso da quello del secolo scorso (improntato sul confessionismo di stato ). Oggi, il diritto ecclesiastico è fondato sui principi di libertà e uguaglianza, e in tale diritto – così come sancito ex art. 7 e 8 cost – non v'è spazio per alcuna forma di supremazia confessionale. Nel diritto ecclesiastico del nostro stato, c'è stata una progressiva espansione di contenuti: si è passati da un complesso di norme giuridiche riguardanti il solo rapporto con la Chiesa cattolica, a una normazione organica riguardante 11 confessioni religiose che hanno stipulato le Intese con lo stato ai sensi dell'art. 8. Cost. Vanno fatte a riguardo due considerazioni:
- applicazione del principio di bilateralità, secondo cui il contenuto del rapporto non viene determinato unilateralmente da parte dello stato;
- lo Stato, in attuazione dei principi costituzionali, riconosce rilevanza a nuovi fattori nella vita sociale, per l'esercizio del diritto di libertà religiosa. Il diritto ecclesiastico deve essere considerato come il diritto posto dallo Stato per tutelare il valore assoluto che è la libertà di coscienza di tutti, in tutte le sue manifestazioni, che non si riducono soltanto alle pratiche di culto, ma anche alla libertà del sentimento religioso (tutela anche del patrimonio di idee che sono la concezione di vita di ogni persona, e riguardano l'adesione a una fede religiosa o all'ateismo)
2. Le fonti
Le fonti vengono intese come atti e fatti mediante i quali vengono prodotte le norme giuridiche; possono essere considerate fonti del diritto, quegli atti o fatti capaci di fornire criteri idonei per l’organizzazione della società. La questione dell’individuazione delle fonti nel diritto ecclesiastico è resa complessa da alcuni fattori tra cui:
- l’esistenza della Santa sede che è l’organo centrale di governo della Chiesa cattolica di cui lo stato ha riconosciuto l’indipendenza e sovranità, e che stipula accordi con lo stato secondo il diritto internazionale;
- l’esistenza di altre confessioni religiose, (che possono non essere soggetti di diritto interno);
- diversa considerazione della chiesa cattolica e delle altre confessioni (art. 7 - 8);
- esigenza di una pluralità di centri di potere normativo (stato, regioni, comuni);
- l’esigenza di tutelare il valore fondamentale che è quello della libertà di coscienza. Abbiamo una gerarchia delle fonti: A) costituzione. La costituzione formale (che coincide con la costituzione scritta) indica un corpo di norme che sono consacrate in un documento; la costituzione materiale invece è data dall’insieme di valori condivisi.
- in relazione al concetto di costituzione, vanno ricordati i principi fondamentali (che riguardano la persona) , e i principi supremi (che riguardano l'ordinamento, es. laicità dello stato ) , che sono principi immodificabili e pertanto non derogabili.
- inoltre, nell’ordinamento ci sono norme costituzionali che direttamente (es. articolo 7, o articolo 8) o indirettamente (es. 17,18,21) che riguardano il fenomeno religioso. B) norme comunitarie. Secondo la giurisprudenza della corte costituzionale le leggi di esecuzione dei trattati comunitari sono leggi ordinarie allo stesso livello delle leggi che danno esecuzione a tutti i trattati e accordi internazionali.
accordi non di natura internazionale, bensì di diritto pubblico interno, poiché il culto acattolico rappresenta una confessione che non ha personalità internazionale come quella cattolica > per diventare vincolanti, necessitano di essere recepite in un provvedimento legislativo, che non sarà però una legge di ratifica ed esecuzione (mancando la qualifica internazionalistica dell'accordo sottostante), bensì, una legge che recepisce il contenuto dell'intesa. Si tratta comunque di una legge ordinaria che, tuttavia, presenta una particolare resistenza passiva. Tale fonte, non è suscettibile di modifica ad opera di altre leggi ordinarie che non siano basate su analoghi accordi con la confessione interessata, dovendosi in difetto ricorrere alla modifica previo revisione costituzionale. Al momento, ci sono circa undici leggi dello stato che regolano i rapporti con altrettante confessioni religiose:
- 1984, con la tavola valdese
- 1988, con l'unione italiana delle chiese cristiane avventiste
- 1988, assemblee di Dio in Italia
- 1989, unione comunità ebraiche
- 1995, unione cristiana evangelica battista d'italia
- 1995, chiesa evangelica luterana
- 2012, chiesa buddista, induista, etc. D) Leggi che contengono l’ordine di esecuzione delle convenzioni internazionali. Molte di queste convenzioni sono state ratificate e rese esecutive dall’Italia (con la procedura prevista ex art. 80 e 10 comma 1) e sono entrate nell’ordinamento italiano con un procedimento speciale, ossia, l'organo preposto alla funzione normativa si è limitato ad ordinare l'osservanza delle norme contenute nelle convenzioni internazionali, attuando una sorta di rinvio, e rendendole giuridicamente vincolanti. Tali leggi di esecuzione, sono leggi ordinarie e possono essere abrogate da altre leggi ordinarie. Gli atti e le convenzioni internazionali, tuttavia, incontrano il limite dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale (fra l'altro, ricordiamo che le leggi di esecuzione delle norme convenzionali potranno essere sottoposte a controllo di legittimità costituzionale). Fra tutte va ricordata la legge 848/1955 con la quale è stata ratificata la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (richiamata anche dal TUE). E) Leggi emanate in modo unilaterale dallo Stato. In primis, va detto che le norme emanate dallo stato non sono poste in un corpo unico, ma in più corpi: leggi speciali, TULPS, Cod. beni culturali) Tra queste la l.1159/1929 che detta norme sui culti ammessi emanata dopo i patti lateranensi ma rimasta in vigore solo per le confessioni religiose che non abbiano stipulato intese con lo Stato. A seguito della stipulazione del Concordato lateranense, fu emanata la legge matrimoniale (847/1929) che contiene delle disposizioni per l’applicazione della disciplina concordata in materia matrimoniale, tutt'ora non ancora abrogata (va detto che, il nuovo accordo del 1984, le intese con altre confessioni religiose, le pronunce della Corte → rendono a oggi difficoltosa l'applicazione della legge in questione). Ci sono leggi in tema di assistenza e previdenza sociale per il clero cattolico e i ministri di culto, leggi sugli insegnanti di religione nelle scuole pubbliche, sullo scioglimento del matrimonio e la cessazione di effetti civili (legge 898/1970). F) Atti aventi forza di legge. Disciplinano questioni che devono essere regolate da organi delle parti
contraenti, grazie a una previsione del concordato; per quanto riguarda la Chiesa Cattolica, con i decreti del Presidente della Repubblica sono state rese esecutive le intese stipulate fra i ministri e la conferenza episcopale italiana in tema di insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica. G) Norme regionali che possono essere emanate nell’esercizio di competenze proprie delle regioni, o, sulla base di funzioni attribuite o che potranno essere attribuite dallo Stato. Le regioni possono emanare norme interessanti le confessioni religiose anche per dare attuazione a previsioni di cui al punto f), ma le disposizioni risultano vincolate a dette previsioni. H) Norme dell’ordinamento canonico e di altri ordinamenti confessionali, alle quali il diritto italiano opera un rinvio recettizio o formale , diretto o indiretto. Le norme rimangono nell’ordinamento canonico ma acquistano rilevanza giuridica nell’ordinamento statuale nella misura in cui alcuni effetti sono conosciuti dallo Stato. Capitolo II - La libertà religiosa
1. La lotta per la libertà religiosa Per molti secoli l'Europa ha registrato il problema dell' intolleranza ecclesiastica, ossia, si è affermato gradualmente un sistema nel quale ogni forma di dissidenza veniva considerata come se fosse reato, con le relative implicazioni: guerre di religione, torture, rogo, pena capitale. Sono fatti non imputabili a una sola chiesa, ma dei cattolici, protestanti e ortodossi. Anche quando le conferenze, convenzioni e altri accordi internazionali prevedevano il riconoscimento della libertà religiosa per popoli e minoranze, su un piano pratico, l'efficacia di tale diritto era praticamente assente – stante il riconoscimento finalizzato a un solo interesse di carattere politico. L’idea e la pratica della libertà religiosa come oggi è concepita e garantita erano assenti nei secoli scorsi: ▪ l'intolleranza ha avuto molti nomi, così come gli ostacoli posti alla libertà d'esercizio. La storia ha visto i credenti essere intolleranti e i miscredenti tolleranti (es. epoca medioevo), ma anche i miscredenti essere intolleranti e i credenti essere tolleranti (per esempio, epoca della Rivoluzione francese); ▪ è stata grande la difficoltà della teologia protestante ad accettare la libertà religiosa. I riformatori protestanti tennero condotte più volte ispirate alla repressione e all'intolleranza; ▪ per la teologia cattolica, molta difficoltà ad accettare sia la libertà di coscienza sia la libertà religiosa, specie perché la Chiesa Cattolica si fondava su verità immutabili e rivelate, che richiedevano un'adesione totale. Importante svolta, c'è stata col concilio vaticano II, che ha sancito il principio della libertà personale dinanzi alla verità rivelata → è evidente che i fenomeni dell'intolleranza e della libertà di religione hanno condizionato e caratterizzato le relazioni fra lo stato e le chiese: 1. un passo importantissimo sono state le Dichiarazioni dei diritti dell'uomo e del cittadino nel XVIII sec., che proclamarono come intangibile ed imprescrittibile il diritto della libertà religiosa, e gli altri diritti non fecero che aggiungersi man mano nell'elencazione sempre più ricca di tali libertà. In altre parole, la libertà di coscienza religiosa aprì la strada al riconoscimento di altri diritti e di altre varie forme di libertà. La rivendicazione del rispetto dei diritti umani e della libertà religiosa rappresenta ormai da molti anni un elemento dirompente anche nelle relazioni internazionali; 2. l'uomo europeo contemporaneo, sembra avvertire che la riflessione sul fondamento dei diritti
Il fenomeno protestante più rilevante fu costituito dal socinianesimo che prese il nome da Lelio Socini che
rifiutava la dottrina trinitaria ( antitrinitarismo ) e negava la divinità di Cristo.
Aldilà di tale fenomeno, quello verso la libertà religiosa, fu un percorso complicato e difficile, frazionato e vario, anche a causa di un contesto socio-geografico figlio di un'Italia ancora frammentata; come ricordava Ruffini, però, l'Italia fu protagonista di un elemento paradossale: nel percorso verso la tolleranza religiosa, furono pionieri anche cattolici, vescovi e religiosi di vario grado di grande livello culturale (a differenza degli altri paesi nel quale, invece, furono pionieri molti filosofi e intellettuali svincolati da ambienti religiosi). Ci sono varie costituzioni che interessarono i territori italiani nel 700 e alcune di queste, sanciscono timidamente le prime libertà religiose
- Costituzione della Repubblica Cispadana: proclama la religione cattolica consentendo solo agli ebrei l’esercizio del culto, nel 1797 ;
- Costituzione della Repubblica Cisalpina: proclama la libertà di culto e il controllo sui ministri del culto, nel 1797 ;
- Costituzione repubblica ligure, nel quale si proclama la religione cattolica e nulla è previsto per le libertà degli altri culti (1797 e 1802);
- Costituzione della Repubblica del Bonaparte: riconosce il libero esercizio di altri culti, nel 1802
- Costituzione di Napoli e Sicilia: proclama la religione cattolica come religione dello stato ma nulla prevede sulla libertà degli altri culti. Per quanto concerne il ducato di Savoia, e poi il Regno di Sardegna, si ebbero via via provvedimenti sempre più liberali sino alla legge della Consulta del Piemonte del 21 ottobre 1800, nella quale si proclamava che l'esercizio dei diritti civili era fondato sui principi di libertà e uguaglianza. Negli anni successivi ci fu una grande influenza francese e la sua ideologia costituì uno degli elementi principali per l’emanazione dello Statuto Albertino rimasto in vigore fino alla costituzione della Repubblica. Lo Statuto Albertino confermava il ruolo dominante della religione cattolica infatti l’art. 1 la definiva come la sola religione di Stato; gli altri culti erano comunque tollerati, purché in conformità alle leggi. Infatti, ciò non impedì al Regno di Sardegna di emanare provvedimenti di tolleranza che riconoscevano esistenza legale e libertà alle comunità ebraiche e valdesi. La legislazione degli stati italiani si dovette occupare di dissidenti tra cui:
- le comunità ebraiche erano diffuse in tutti gli stati italiani, soggette a espulsioni e riammissioni nel corso dei secoli e infine tollerate con il godimento di alcuni diritti ma non quelli politici;
- i valdesi furono tollerati nel Regno di Sardegna nel XVII sec., dopo lunghe e contrastate vicende di persecuzione:
- i protestanti erano soprattutto stranieri come gli studenti tedeschi che frequentavano l’Università di Padova e da mercanti della Repubblica di Venezia;
- i Greci presenti soprattutto a Venezia e nel Regno delle due Sicilie. Nella repubblica veneta il rito degli armeni era ben tollerato;
- i Musulmani e i Saraceni, in numero limitato, poco tollerati e nella maggior parte dei casi regolarmente vessati. 4. Lotta per la libertà religiosa negli Stati Europei.
Dopo la pace di Westfalia, Guerra dei trent'anni è paci non osservate, l'Europa visse un panorama molto diversificato, con situazioni molto conflittuali. Molto, inoltre, fu rimesso allo jus reformandi, ossia, il diritto riconosciuto ai sovrani di imporre riforme alla Chiesa. Il Cristianesimo cattolico e quello protestante ebbero un ruolo rilevante per la definizione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa (ricordiamo inoltre che la libertà di coscienza e la libertà religiosa fu la prima libertà riconosciuta, risultando la base di tutte le altre libertà poi garantite dal sistema liberale). Pace di Augusta - Il principio cuius regio eius religio sancito nella Pace di Augusta significava che la religione di un paese doveva essere quella di chi la governava e aveva come obiettivo la pace religiosa. La permanenza di gruppi confessionali diversi doveva essere tollerata a condizione che essi vivessero separati. Venne riconosciuta ai dissidenti anche la libertà di emigrare verso altri paesi ma era inevitabile che tutto ciò portava all’instaurazione di forme di controllo dello Stato sulla Chiesa → era chiaro che il percorso verso la laicizzazione era segnato, con lo stato che sempre meno avrebbe interferito sulle questioni religiose. La storia dell'Europa dal '500 in poi fu un intreccio continuo di persecuzioni, tolleranze, repressioni, richieste di asilo, esili, strumentalizzazioni: emblematici furono soprattutto due casi: a) Carlo V → cattolico, si proponeva con una guerra santa di lottar contro eretici, protestanti e infedeli, fino a quando fu costretto a cedere nei confronti dei principi luterani nel 1555 con la pace di Augusta; b) influenza decisiva della scuola del diritto naturale, dell'Illuminismo, del razionalismo, della Rivoluzione francese. I paesi tradizionalmente e in maggioranza cattolici erano: o Italia : qui non si è avuta una grande conflittualità religiosa negli stati italiani pre-unitari, inoltre, non si registravano movimenti ideologici che lottavano per la libertà di religione (Ruffini parlava di proverbiale indefferenza degli italiani per le cose della fede ). Furono soprattutto 3 le comunità vessate: gli israeliti che subirono espulsioni da varie regioni, i valdesi che furono limitati nell’esercizio del culto dai duchi di Savoia, e i Greci per i quali si alternarono periodi di tolleranza a periodi di intolleranza. Il papato, in Italia, comprensivo di tutta la sua organizzazione territoriale delocalizzata, rappresentò un importantissimo presidio contro ogni dissidenza in materia religiosa, e contro ogni influenza derivante soprattutto da Francia e Austria. o Francia : ricordiamo soprattutto tre momenti: a) l’editto del 1562 fu il primo Editto di tolleranza; b) la strage della notte di S. Bartolomeo che colpì gli Ugonotti; c) l’Editto di Nantes con il quale si riconosceva che la religione cattolica sarebbe stata dominante e i protestanti non avrebbero subito persecuzioni. Successivamente però:
- il re Luigi XIV (che ebbe al vertice Richelieu e Mazzarino) revocò l’Editto di Nantes;
- periodo turbolento di lotte fino alla rivoluzione che dette vita all’intolleranza da parte dei rivoluzionari;
- ad aggravare il già rigido rapporto intervennero la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (del 1789, che riconosce libertà di culto ), e la Costituzione del 1795 + la nazionalizzazione degli edifici di culto che sottrasse alla Chiesa un enorme patrimonio sottoponendola al completo dominio statale. o Spagna : (qui, non si registrò una vera e propria lotta come in altri paesi europei). Qui si ebbe la
del protestantesimo, in particolare fra la confessione luterana e la confessione calvinista della riformata, che si presentò come la più intollerante. Vanno ricordati tre insigni pensatori che costituirono punti di riferimento: a. Erasmo da Rotterdam → precursore dello spirito di tolleranza e del liberalismo moderno; b. Ugo Grozio → fondatore del diritto internazionale, il suo spirito liberale e aperto lo portò alla condanna; c. Baruch Spinoza → grande filosofo razionalista, anch'egli subì pesanti persecuzioni.
- Svizzera : qui la libertà religiosa ha visto contrasti nei cantoni tedeschi e in quelli Francesi, in quelli a maggioranza cattolica e in quelli a maggioranza protestante; tutti i cantoni consentirono l’intervento delle Potenze europee cattoliche e protestanti e furono necessarie 4 paci territoriali perché si potesse mettere fine alle guerre di religione. → Nella Svizzera francese aveva trionfato la teocrazia ad opera di Calvino che aveva dato vita ad una riforma non solo religiosa ma anche politica, caratterizzata da fanatismo e intransigenza, e da numerose repressioni di ogni libertà di pensiero. Le vicende religiose della Svizzera furono particolarmente condizionate dai pensieri di Rosseau (ginevrino) e di Voltaire.
- Stati scandinavi : il trionfo della riforma nei paesi scandinavi fu il frutto non di una sollevazione popolare, ma di un'operazione di carattere politico, con l'uso anche di mezzi violenti, a opera dei sovrani (es. quelli danesi → imposero il luteranesimo come religione ufficiale). Qui ci furono molte vessazioni nei confronti dei cattolici e molti provvedimenti vietarono l’esercizio di un’altra religione (ci fu molta intolleranza quando divenne cattolica la regina Cristina di Svezia, che però si rese benemerita accogliendo gli ugonotti cacciati dalla francia). Solo nel 700 venne sancito il principio della libertà religiosa per gli stranieri, ma questa non venne proclamata per gli svedesi dato che le cariche dello stato erano riservate ai luterani ed erano previste sanzioni nel caso di abbandono della fede luterana. Ad oggi, nelle costituzioni di Norvegia, Svezia e Danimarca, si ha ancora la previsione esplicita dell'appartenenza del re alla religione luterana. Paesi con vicende confessionali particolari erano: o Germania : qui ci furono lotte e contraddizioni ma non raggiunsero mai l’intolleranza che si registro in altri stati:
- la rivoluzione religiosa di Lutero trovò in Germania un ambiente favorevole, dando il via a uno degli stravolgimenti religiosi più rilevanti nella storia dell’Europa e della Germania, anche perché Lutero contribuì molto alla nascita del sentimento nazionale tedesco;
- nel 600 la Germania (ad eccezione della Baviera che rimase sempre cattolica) era divisa in due campi ostili dal punto di vista politico e religioso;
- le lotte religiose nate dalla riforma posero in crisi la stessa autorità imperiale, rafforzando il territorio dei principi uniti contro il Papato e contro la chiesa cattolica;
- la roccaforte del protestantesimo è sempre stata la Prussia, contrapposta alla cattolica Baviera. il cammino verso l’unificazione fu lungo e complesso;
- in Germania, ebbe rilevanza la scuola del diritto naturale che favorì l’attuazione della pratica della tolleranza e la libertà di religione e che, inoltre, trasmise l'idea di un sistema territoriale. Tale scuola, insegnava che lo stato e la chiesa erano due collettività di uomini che delegano il potere di governo al sovrano territoriale dato che la chiesa, era posta all'interno dello
Stato e quindi a lui soggetta;
- su tale base dottrinale, il '700 vide la progressiva e pacifica affermazione della tolleranza religiosa, fino a giungere a Federico il grande, che si adoperò efficacemente perché cattolici, luterani, calvinisti, ebrei e appartenenti ad altre sette, potessero vivere in pace e in libertà. Quindi, si sancì una parificazione delle tre grandi confessioni: cattolica, luterana, riformata;
- il contesto territoriale giocò la sua parte (la Germania era suddivisa in 300 stati; il processo di unificazione avvenne a partire dall'epoca rivoluzionaria nel quale si costituì come una confederazione, fondamentale premessa per la successiva unificazione). o Inghilterra e Scozia : l'Inghilterra ha visto la chiesa ufficiale costantemente persecutrice, sia quando essa non era né cattolica né riformata, ma soltanto scismatica ad opera di Enrico VIII (che si era visto dichiarare nullo il suo matrimonio), sia quando passò al protestantesimo luterano misto calvinismo con Edoardo VI, sia quando diventò cattolica con Maria Tudor “la sanguinaria”, sia infine quando adottò la fede anglicana che accoglieva elementi dottrinali della Riforma e del calvinismo moderato (queste vicende provocarono un'unione molto stretta fra religione e politica, fra potere ecclesiastico e potere politico). In sostanza, tutti gli aderenti alle confessioni religiose si trovarono ad essere perseguitati nelle diverse fasi storiche: → forte influenza puritanesimo (esponente di spicco fu Oliver Cromwell); → l’atteggiamento di tolleranza fu legato a: rivolgimenti sociali del 1600, e soprattutto all'influenza di Jonh Locke, che grazie ai suoi scritti, sosteneva un'ideale di cristianesimo razionale, che combatteva il proselitismo violento e si apriva a un atteggiamento di tolleranza. o Slovacchia e repubblica ceca : queste sono nate dalla divisione della Cecoslovacchia. Slovacchia: le radici cattoliche del popolo slovacco, sopravvissute nonostante le restrizioni del regime comunista, si manifestano ora nella Slovacchia che ha una popolazione in maggior parte cattolica; nel 2003 ha stipulato un accordo con la santa sede. Nella costituzione c'è un richiamo all'eredità spirituale dei santi Cirillo e Metodio – e nonostante tal riconoscimento religioso, c'è comunque libertà religiosa. Repubblica Ceca: il sentimento religioso è poco diffuso infatti ci sono tanti atei rispetto ai credenti (in maggioranza cattolici). La costituzione proclama il dovere di laicità dello Stato. o Romania : dopo la Seconda guerra mondiale è diventato uno stato comunista > nel 1948 viene abolita la monarchia e viene introdotta la Costituzione della Repubblica Romena > dal 1965 fino al 1989 ci fu la dittatura e poi un regime democratico. La popolazione professa in maggioranza la religione cristiana ortodossa. La costituzione che è stata adottata nel 2003 garantisce la libertà religiosa senza distinzione fra i vari culti, salva la limitazione relativa al matrimonio che può essere contratto in forma religiosa soltanto dopo la celebrazione di quello civile. o Bulgaria : nel 1946 viene proclamata Repubblica comunista e nel 1991 viene emanata la Costituzione. La maggioranza della popolazione professa la fede cristiana ortodossa, e il sentimento religioso si è protratto ed è sopravvissuto nonostante le restrizioni del regime comunista. La costituzione, pur prevedendo il cristianesimo ortodosso come religione tradizionale del paese: a) garantisce la libertà religiosa individuale e collettiva; b) vieta le discriminazioni basate sul fattore religioso; c) impone la separazione fra istituzioni religiose e stato.
sui fatti esterni; questa libertà non riguarda esclusivamente la pratica religiosa ma si identifica con la libertà di pensiero. Si tratta della libertà di avere e seguire i dettami della propria coscienza. È prerogativa di ogni persona che creda in valori spirituali o in principi filosofici o che abbia una concezione atea (non può essere un concetto giuridico, dato che la persona umana in quanto tale non può non essere libera nella sua coscienza e non avrebbe bisogno di alcun intervento di riconoscimento da parte dello stato che le garantisca questa prerogativa). B. libertà religiosa : conseguenza della libertà di coscienza, è la libertà di credere in una religione e di manifestare con la parola e con lo scritto o con altri mezzi la propria fede religiosa, ma anche di propagandarla e al tempo stesso di praticarla individualmente o collettivamente, ma anche di mutare fede e di diventare atei. La libertà religiosa deve essere intesa come concetto giuridico nel senso che esiste un obbligo dello Stato di predisporre le condizioni giuridiche perché ogni cittadino possa essere libero di esercitare tale diritto. La libertà religiosa è un diritto pubblico soggettivo proprio di ogni persona e che è pubblico in quanto può essere azionato anche nei confronti dello Stato; inoltre è indisponibile e inderogabile. Di regola non avrebbe senso che le costituzioni democratiche garantissero la libertà di coscienza, se intesa nell'accezione che abbiamo illustrato, e se si danno norme costituzionali con detta formulazione, ciò è dovuto a ragioni storiche proprie del paese. Diverso era il caso del marxismo-leninismo, che usavano il riferimento della libertà di coscienza: lo stato avrebbe rispettato l'attitudine del cittadino nei confronti della religione, che però doveva essere considerato un affare privato , senza rilevanza o influenza sociale. Lo stato, in tal caso, era ideologicamente interessato alla realizzazione di una società emancipata dai pregiudizi religiosi
7. I fondamenti della libertà religiosa nell’ordinamento italiano La dignità della persona è la sua condizione che, per le sue qualità intrinseche, è meritevole del massimo rispetto da parte degli altri soggetti; la persona vanta di una dignità propria che non può essere annullata o violata e da essa derivano i diritti inviolabili della persona (che costituiscono quindi prerogative di ogni essere umano). La costituzione sancisce il rispetto dei diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità (art. 2): tale dichiarazione è ispirata al principio personalista, secondo cui sussiste il primato della persona nei confronti dello Stato. Tali diritti sono preesistenti allo Stato, inteso come struttura al servizio della persona (principio giusnaturalistico della preesistenza degli stessi allo Stato). I diritti inviolabili non possono venir meno nemmeno ricorrendo al procedimento di revisione costituzionale in quanto formano il nucleo intangibile. Il carattere inviolabile fa si che questi diritti sono da considerare: - imprescrittibili (il mancato esercizio da parte del titolare non comporta la perdita); - indisponibili (irrinunciabili con atti di diritto privato); - assoluti (cioè esercitabili nei confronti di tutti). La nostra costituzione non prevede alcuna situazione che autorizzi la sospensione dei diritti costituzionalmente garantiti. Però, tali diritti, necessitano della mediazione di norme positive al fine di assicurare il corretto esercizio. Le norme di diritto positivo possono al tempo stesso prevedere anche limiti funzionali finalizzati all'interesse generale. La costituzione sancisce anche il principio di uguaglianza (art. 3) stabilendo che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, razza ecc.
Quindi la situazione giuridica dei cittadini cattolici, protestanti, ebrei, ortodossi, musulmani o professanti qualsiasi fede religiosa, è identica. Il legislatore è intervenuto con apposite norme: la l.122/93, che detta misure in tema di discriminazione razziale, etnica, religiosa, mirate alla prevenzione e alla repressione di reati di tal genere. Art. 3 Cost. - prevede l'uguaglianza sostanziale, ossia, l'intervento del legislatore per rimuovere gli ostacoli che limitano, impediscono lo sviluppo della persona. Esempio: tutti hanno diritto a studiare all'università ( uguaglianza formale ), chi è più povero, ha diritto a un accesso gratuito tramite borsa di studio ( uguaglianza sostanziale ), ergo, rimozione degli ostacoli da parte del legislatore. Il legislatore può prevedere regimi giuridici diversificati + tali limiti si può derogare (ciò è stato sostenuto anche da varie pronunce della Consulta, purché tale deroga non sia irragionevole). A giudizio della Corte, gli impegni assunti con la chiesa cattolica, e quelli assunti con le altre confessioni tramite le c.d. Intese , possono derogare al rispetto del principio formale di uguaglianza, purché siano rispettati i principi supremi dell'ordinamento → ciò spiega perché lo stato, invece di utilizzare un testo unico per l'accordo con le varie religioni, ha utilizzato testi differenti (ergo, Intese differenziate). Capitolo III – La libertà religiosa nell’ordinamento giuridico
1. L'art. 19 della Costituzione L’art. 19 Cost. disciplina il diritto di libertà religiosa stabilendo che tutti hanno il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purchè non si tratti di riti contrari al buon costume. I contenuti della norma, possono essere così sintetizzati o precisati: - la norma fa riferimento a tutti i cittadini stranieri o apolidi; - la garanzia è posta a tutela della libertà di aderire o meno ad una fede e di mutare la fede religiosa; - la professione della fede, sia in forma individuale che associata è libera; - è prevista poi la possibilità di fare propaganda della fede con l’insegnamento, con gli scritti, in tutte le forme che non siano proibite dalla legge; - è garantita la libertà di praticare il culto cioè compiere atti o riti in luoghi di culto, purché nel rispetto dell'articolo 17 Costituzione. Le libertà che sono riconosciute nel titolo I della Costituzione, (art. 13 Cost. s.s.) vanno considerate come strettamente coordinate fra loro con un vincolo di solidarietà che le unisce, così che l'arbitraria restrizione di una di esse si ripercuote sulle altre. Quando si garantisce la libertà religiosa, si intende garantire che si possono rivendicare anche: - libertà personale (art. 13); - l’inviolabilità del domicilio (art. 14); - libertà di movimento (art. 16); - di riunione (art. 17); - di associazione (art. 18). A tale previsione ne vanno poi aggiunte due, successivamente: - ex art. 30 cost comma 1 → dovere-diritto dei genitori di istruire ed educare i figli; - ex art. 33 cost comma 3 → diritto a enti e privati di fondare scuole e istituti di educazione.
rappresentato una svolta nei rapporti con lo stato (esempio, abbandono dell'attitudine di egemonia della Chiesa sulla società). Rimangono soltanto la posizione costituzionalmente protetta (vaticano = soggetto di diritto internazionale), e la peculiarità del rapporto con lo Stato italiano;
- lo stato ha cominciato a dare attuazione all’art. 8 Cost. stipulando accordi con le confessioni diverse da quella cattolica dopo aver sancito la loro autonomia.
- tra le confessioni che hanno acquisito diritto di esistere e di operare liberamente in Italia vi è l’ Islam, che da piccoli gruppi, è passato a una presenza numerosa, valutabile in centinaia di migliaia di fedeli (grazie all'immigrazione); fedeli, che sono organizzati anche con luoghi di culto. La libertà di religione per gli islamici non è in alcun modo messa in discussione; ciò che – però – è oggetto di dibattito, sono le peculiarità di tale religione, che si pongono in netto contrasto con la cultura occidentale europea → e ciò, a volte, fa sorgere diversi interrogativi;
- un fenomeno consistente è costituito dai nuovi movimenti religiosi (o nuove religioni, o movimenti magici o profetici) che vengono denominati anche sette (termine comunque equivoco). In Italia sembra che siano circa 400 - sono aggregazioni di tipo recente, ispirate alla predicazione di un capo spirituale o a dottrine di tipo iniziatico. Sono movimenti spesso lontani dalle caratteristiche delle religioni tradizionali, e spesso tali forme spirituali vengono messe in pratica con forme di fanatismo, molto spesso in contrasto con l'ordinamento giuridico. Ovviamente, vanno considerati due aspetti: a) non può non applicarsi, nei confronti di tali gruppi, il principio ex art.19 cost e le regole che sono fondate sul principio di uguaglianza religiosa; b) alcune condotte di tali soggetti destano “allarme sociale”, per cui → si rende necessario l'intervento dello stato. Alcuni stati hanno già adottato provvedimenti o sentenze di condanna. Parliamo molto spesso di condotte (che costituiscono illecito penale), quali: sequestro di minori, situazione di gravo soggezione psichica, riti illeciti immorali quali le cd messe nere. Gli organismi europei si sono già mossi in tal senso → due risoluzioni del Parlamento europeo (anni 1984 e il 1996), e il Consiglio d’Europa (1992, con una raccomandazione con la quale si auspica un percorso di sensibilizzazione), e un rapporto del 1999 (sempre Consiglio d’Europa) con la quale si chiede l'adozione di opportune misure di prevenzione e l'istituzione di centri d'informazione. 3. Manifestazioni della libertà religiosa La persona può tenere anche dei comportamenti collegati alle decisioni assunte nella propria coscienza e che vanno intesi come manifestazioni della libertà religiosa. Tali comportamenti: - non rilevano per l'ordinamento giuridico se sono strettamente personali; - se superano la sfera personale e sono determinanti nei rapporti della persona con le altre persone o con la collettività nel suo complesso o con lo stato, sono socialmente rilevanti. L'ordinamento giuridico, in sostanza, non impone alcuna condotta religiosa ai consociati, dall'altra opera per far si che la persona non sia messa nelle condizioni di agire contro le sue più strette convinzioni:
- lo stato, in attuazione di norme costituzionali, può emanare norme a tutela della libertà religiosa;
- essendo quello della libertà religiosa un diritto pubblico soggettivo → il singolo, il gruppo, il collettivo, possono farlo valere nei confronti dello Stato e degli enti a esso collegati come pure nei rapporti di natura privatistica. I comportamenti che hanno rilievo come manifestazione della libertà religiosa sono: - Libertà matrimoniale : libertà di ogni persona di scegliere la forma di celebrazione in
corrispondenza delle proprie convinzioni: lo stato ha rinunciato a imporre un'unica forma di celebrazione (quella del matrimonio civile); per tale ragione, il matrimonio con rito religioso, rispettoso delle procedure previste, produce e sortisce effetti di carattere civile.
- Libertà religiosa nell’ambito della famiglia : può essere considerata tra i coniugi, fra i quali vige il principio della piena libertà di seguire le proprie convinzioni personali e di praticar la propria fede religiosa; la legge poi prevede l’obbligo per i genitori di educare i figli (147 c.c), a tale obbligo, corrisponde la loro libertà di impartire l'educazione secondo le proprie convinzioni, pur col dovere di tenere conto delle inclinazioni dei figli. - L’insegnamento religioso nella scuola : libertà di scegliere se avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, come disposto nel concordato del 1984. - La fruizione dei servizi di assistenza religiosa nelle istituzioni pubbliche: secondo le norme vigenti, tali servizi, sono organizzati nell'ambito delle forze armate, della polizia di stato, degli ospedali, e case di cura o assistenza per consentire la pratica del culto. - La disponibilità dei luoghi di culto: sono legittime le iniziative, rispettose delle norme legislative e regolamentari, finalizzate a edificare luoghi di culto. - L’obiezione di coscienza all’aborto: la questione è molto delicata; la legge 194/1978, prevede il diritto all'aborto per la prima volta in Italia. Il legislatore (articolo 9 della legge) ha stabilito che il personale sanitario non è tenuto a prendere parte alle procedure per l’interruzione della gravidanza quando sollevi obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione → così tutelando il credo religioso dei sanitari. - Obiezione di coscienza alla vivisezione: (legge 413/1993), prevede che – per convinzione religiosa – studenti, ricercatori, personale sanitario e vario, possono non prendere parte a attività che prevedono sperimentazione animale o attività di vivisezione. La dichiarazione degli studenti deve essere data al momento dell'inizio dell'attività, e può essere revocata in ogni momento. - La libertà religiosa nei rapporti di lavoro: la legge tutela le convinzioni personali del dipendente, la sua appartenenza confessionale rendendo vietato il licenziamento per motivi di carattere confessionale (ciò produce anche una tutela reale, in quanto comporta che in caso di licenziamento discriminatorio, il datore di lavoro ha l'obbligo di reintegrazione nel posto di lavoro). - Quota all’otto per mille: i cittadini hanno diritto di destinare la quota ad una confessione religiosa per scopi di carattere religioso, al momento della dichiarazione dei redditi. Viene prevista la possibilità, per i cittadini, di destinare contributi , per sostenere finanziariamente la confessione di propria scelta (ovviamente, possono essere elargiti contributi anche a favore di una confessione che non sia la propria). La regolamentazione di tale contributo è prevista nelle leggi che hanno approvato le Intese. Per la chiesa cattolica nella legge 222/1985. È da intendersi come manifestazione della libertà religiosa anche l'erogazione di contributi da parte di fedeli alla propria confessione in occasione di questue e collette organizzate all'interno di chiese e di edifici di culto. Ci sono poi delle situazioni nelle quali l’appartenenza confessionale ha rilevanza:
- Utilizzazione dei mezzi di comunicazione di massa : sono strumenti tradizionali come la
evitare situazioni di vulnerabilità fisica.
- l'altra questione riguarda invece aderenti alla fede ebraica o musulmana, che si trovino in istituti di prevenzione e di pena, o in ospedali o case di cura: - l. 101/1989 → per gli ebrei, prevede il diritto di osservare le prescrizioni ebraiche in tema alimentare. - sono stati emanati molti altri atti (dalla normativa comunitaria a quella ministeriale), per quanto concerne le esigenze dei riti religiosi ebraici e musulmani.
- Riposo settimanale e festività religiose : nei paesi europei il riposo domenicale ha avuto un iniziale significato religioso al quale poi si è aggiunto un significato civile; il carattere multietnico e multiculturale, ha imposto l'esigenza di prendere in considerazione le esigenze confessionali di alcune confessioni, al fine di adeguarle al riposo settimanale: - con la Chiesa cattolica: sono state riconosciuti come giorni festivi tutte le domeniche e le altre festività religiose determinate d'intesa fra le parti (art. 6 accordo del 1984). Le parti hanno definito le altre festività in conformità con la tradizione italiana. - con l’Unione italiana delle Chiesa cristiane avventiste del 7°giorno: l'Intesa prevede che è riconosciuto il diritto ad osservare il riposo sabbatico biblico, cioè il sabato, come riposo settimanale (si considerano anche giustificate le assenze degli studenti nel giorno di sabato). Eventualmente, dovranno essere previsti accorgimenti in caso di esami, ove qualche aderente a tale religione ne faccia espressa richiesta: - con l'unione delle comunità ebraiche italiane: nell'Intesa stipulata sono state previste disposizioni analoghe a quelle degli avventisti circa il riposo sabbatico. Inoltre, lo stato ha consentito di applicare, ad altre sette festività indicate nell'Intesa, le disposizioni relative al riposo sabbatico. - con la chiesa ortodossa, unione buddhista, unione induista: nelle rispettive Intese è previsto il rispetto delle specifiche festività religiose.
- Sepolture e cimiteri : nelle intese con le comunità ebraiche, l’Unione Buddhista e quella induista sono contenute delle norme per assicurare il rispetto delle modalità di sepoltura previste dalle relative confessioni, nonché prevedere la possibile destinazione di specifiche aree cimiteriali.
- Attività di volontariato : i cittadini sono legittimati ad operare all’interno di organizzazioni senza scopo di lucro, come volontari, al fine di perseguire obiettivi socialmente utili. Tale solidarietà, può avere anche un fondamento di carattere religioso (precetti posti dalla propria confessione religiosa). Infine, va comunque detto che dottrina e giurisprudenza sono state chiamate in causa a discutere su alcuni temi, particolarmente delicati, inerenti all'esercizio della libertà religiosa: per esempio alcuni trattamenti sanitari (si pensi alle trasfusioni di sangue per gli aderenti alla religione ebraica), questione dell'interesse del minore, piuttosto che la questione dell'abbigliamento. 4. La protezione della libertà religiosa nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali La CEDU, Convenzione europea dei diritti dell'uomo, è una convenzione del 1950, che sancisce i diritti fondamentali della persona. In Italia è stata resa esecutiva con la legge 848/1955. Tutti gli Stati europei sono ora parte della Convenzione che è divenuta il documento fondamentale che
sancisce il rispetto dei diritti e delle libertà della persona; con la Convenzione è stata istituita la Corte che ha sede a Strasburgo. In proposito, è opportuno fare alcune precisazioni:
- la corte – ex art.34 – può essere adita da un soggetto, da un gruppo di soggetti privati, da un'organizzazione non governativa, che pretenda di essere stata vittima di una violazione dei diritti della convenzione da parte dello stato;
- meccanismo residuale → la corte può essere adita soltanto dopo l'esaurimento di tutti i mezzi di ricorso interni di uno stato (articolo 35.1);
- decisioni della Corte → sono decisioni che hanno carattere declaratorio (ossia, dichiarano l'avvenuta violazione di una norma convenzionale da parte di uno stato), salvo il caso in cui una sentenza preveda il risarcimento del danno, dove lo stato ottempera + non hanno efficacia erga omnes , bensì vincolano soltanto il ricorrente. Il carattere declaratorio comporta che lo Stato avrà l'onere di adeguarsi alla pronuncia e conseguentemente eliminare l'eventuale violazione. Per gli Stati dell’UE la Convenzione ha una particolare rilevanza politica e giuridica; infatti l’art. 6 del TUE dispone che l’Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Quindi, i diritti previsti nella CEDU, fanno parte del patrimonio giuridico dell'Unione Europea, e sono vincolanti, quindi, per le istituzioni comunitarie. Fra l'altro, la CEDU, assume un diverso rilievo a seconda del paese di riferimento, poiché:
- in alcuni paesi la Convenzione è considerata fonte di diritto interno direttamente applicabile (Austria, Danimarca, Finlandia e Paesi Bassi);
- altrove, ha acquisito rilevanza costituzionale (in Spagna);
- in Svezia e malta le norme non devono contrastare con la Cedu;
- in alcuni paesi, si prevede la prevalenza gerarchica delle norme della Cedu sulle normative interne in caso di contrasto (Bulgaria, Croazia, paesi bassi). Cosa sancisce la CEDU in relazione alla libertà religiosa? L’art. 9 della Convenzione sancisce la libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la pubblica sicurezza, la protezione dell’ordine, della salute o della morale pubblica, o per la protezione dei diritti e della libertà altrui. Per quanto concerne il contenuto della norma, possiamo ritenere la disposizione della nostra costituzione (art.19), conforme all'art. 9 comma 1 CEDU. Questo diritto comporta la libertà di cambiare religione, e la libertà di manifestarla con il culto, l’insegnamento, le pratiche e il compimento di riti. Anche la Convenzione contiene una norma contro i fenomeni di discriminazione infatti: sancisce che il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione. L’art. 2 del protocollo addizionale della CEDU disciplina il diritto all’istruzione. Nessuno può vedersi rifiutare il diritto all'istruzione. Lo stato, nell'esercizio delle funzioni che assumerà nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, rispetterà il diritto dei genitori di assicurare quest'educazione e questo insegnamento in conformità alle loro convinzioni religiose e filosofiche. Giurisprudenza della Corte:
- La libertà di pensiero, di coscienza religiosa → rappresenta un elemento cardine della società