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Diritto Canonico II: Matrimonio e Processo Canonico - Prof. Zuanazzi, Appunti di Diritto Canonico

Appunti diritto canonico II con professoressa zuanazzi Inerenti a matrimonio canonico

Tipologia: Appunti

2018/2019

Caricato il 08/06/2019

Paolabatti1
Paolabatti1 🇮🇹

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Diritto canonico II: matrimonio e processo
canonico
28 febbraio
Testo Vitali Berlingò: il matrimonio e processo canonico Giuffrè
28 marzo convegno sulla condizione delle donne nelle diverse religioni
2 maggio convegno su modelli familiari e nuove generazioni di immigrati (processi cittadinanza
attiva) e finanza
14-15 marzo no lezione
Fonti: testo delle norme canoniche sul matrimonio (codice di diritto canonico titolo 7 del libro 4
funzione di santificare dedicato a matrimonio sito della pontificia università gregoriana
www.iuscangreg.it)
Prova scritta dopo Pasqua
Rapporti tra matrimonio canonico e matrimonio civile
Il matrimonio
Effetto del matrimonio: è quello che si viene a costituire tra coniugi a seguito della celebrazione del
matrimonio (matrimonium in facto est). Unione tra uomo e donna materiale e spirituale nel senso
che coinvolge integrità delle loro persone e della loro esistenza. L’effetto è l’unione
Altro aspetto del matrimonio è il momento costitutivo del matrimonio. Su cosa si fonda questa
unione? Non troviamo una definizione poiché questo è un termine presupposto. Il codice civile ci
parla della promessa, della celebrazione senza dirci cos’è il matrimonio; lo possiamo ricavare
andando a vedere la celebrazione del matrimonio. È necessario per la celebrazione del matrimonio
il consenso matrimoniale che si esprime con le dichiarazioni che gli sposi fanno davanti all’ufficiale
di stato civile. Il consenso è bilaterale è l’incontro di volontà tra coniugi. Allora possiamo dire che
il matrimonio è un atto negoziale, fondato sul consenso tra coniugi. È un contratto? Un elemento
essenziale del contratto è la patrimonialità pertanto essendo il matrimonio unione anche materiale
possiamo mettere un punto interrogativo a questa domanda. In effetti il matrimonio oltre a questo
contenuto patrimoniale rientrerebbe dentro lo schema contrattuale. La struttura del matrimonio il
diritto civile la ricava dal diritto canonico che a sua volta lo ricava dal diritto romano. Nella
formazione storica c’è stata un’evoluzione progressiva che fa parte della realtà degli istituti
giuridici.
Il diritto canonico ha costruito la sua disciplina giuridica del matrimonio utilizzando gli istituti
giuridici esistenti e l’istituto giuridico esistenza era matrimonio romano che si fonda su consenso
dei coniugi, che siano legittimati ad esprimerlo e che sia personale per la costituzione di un
rapporto interpersonale che era proprio unione tra donna e uomo. Il diritto canonico ha ritrovato che
questo schema corrispondesse alla sua dottrina del matrimonio, l’interpretazione delle fonti sulla
base delle quali la dottrina cristiana elabora la dottrina matrimoniale.
La dottrina cristiana aggiunge la dimensione sacrale, per la chiesa il matrimonio è realtà umana e
sacra simbolo di amore divino. Il matrimonio viene elevato a dimensione soprannaturale con
conseguenze sull’ambito della disciplina. La chiesa afferma la propria competenza esclusiva a
regolare il matrimonio.
Nel corso del medioevo siamo nell’ambito della res pubblica cristiana e dell’alleanza trono-altare
sigillata nella notte di natale dell’800 con incoronazione di Carlo Magno come imperatore del sacro
romano impero. Un’unione che porta a costituire sistema unitario di diritto articolato in diritto
canonico (universale e competente per quanto riguarda la res spirituales cioè per tutto ciò da
collegarsi alle cose spirituali e per questo ambito si afferma competenza ESCLUSIVA
dell’ordinamento canonico che vale anche per il diritto civile) e diritto civile. La distinzione tra due
ordini di competenza: cose temporali affidate all’imperatore e cose spirituali affidate a Dio.
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Diritto canonico II: matrimonio e processo

canonico

28 febbraio

Testo Vitali Berlingò: il matrimonio e processo canonico Giuffrè 28 marzo convegno sulla condizione delle donne nelle diverse religioni 2 maggio convegno su modelli familiari e nuove generazioni di immigrati (processi cittadinanza attiva) e finanza 14-15 marzo no lezione Fonti: testo delle norme canoniche sul matrimonio (codice di diritto canonico titolo 7 del libro 4 funzione di santificare dedicato a matrimonio sito della pontificia università gregoriana www.iuscangreg.it) Prova scritta dopo Pasqua

Rapporti tra matrimonio canonico e matrimonio civile Il matrimonio Effetto del matrimonio : è quello che si viene a costituire tra coniugi a seguito della celebrazione del matrimonio (matrimonium in facto est). Unione tra uomo e donna materiale e spirituale nel senso che coinvolge integrità delle loro persone e della loro esistenza. L’effetto è l’unione Altro aspetto del matrimonio è il momento costitutivo del matrimonio. Su cosa si fonda questa unione? Non troviamo una definizione poiché questo è un termine presupposto. Il codice civile ci parla della promessa, della celebrazione senza dirci cos’è il matrimonio; lo possiamo ricavare andando a vedere la celebrazione del matrimonio. È necessario per la celebrazione del matrimonio il consenso matrimoniale che si esprime con le dichiarazioni che gli sposi fanno davanti all’ufficiale di stato civile. Il consenso è bilaterale è l’incontro di volontà tra coniugi. Allora possiamo dire che il matrimonio è un atto negoziale, fondato sul consenso tra coniugi. È un contratto? Un elemento essenziale del contratto è la patrimonialità pertanto essendo il matrimonio unione anche materiale possiamo mettere un punto interrogativo a questa domanda. In effetti il matrimonio oltre a questo contenuto patrimoniale rientrerebbe dentro lo schema contrattuale. La struttura del matrimonio il diritto civile la ricava dal diritto canonico che a sua volta lo ricava dal diritto romano. Nella formazione storica c’è stata un’evoluzione progressiva che fa parte della realtà degli istituti giuridici. Il diritto canonico ha costruito la sua disciplina giuridica del matrimonio utilizzando gli istituti giuridici esistenti e l’istituto giuridico esistenza era matrimonio romano che si fonda su consenso dei coniugi, che siano legittimati ad esprimerlo e che sia personale per la costituzione di un rapporto interpersonale che era proprio unione tra donna e uomo. Il diritto canonico ha ritrovato che questo schema corrispondesse alla sua dottrina del matrimonio, l’interpretazione delle fonti sulla base delle quali la dottrina cristiana elabora la dottrina matrimoniale. La dottrina cristiana aggiunge la dimensione sacrale, per la chiesa il matrimonio è realtà umana e sacra simbolo di amore divino. Il matrimonio viene elevato a dimensione soprannaturale con conseguenze sull’ambito della disciplina. La chiesa afferma la propria competenza esclusiva a regolare il matrimonio. Nel corso del medioevo siamo nell’ambito della res pubblica cristiana e dell’alleanza trono-altare sigillata nella notte di natale dell’800 con incoronazione di Carlo Magno come imperatore del sacro romano impero. Un’unione che porta a costituire sistema unitario di diritto articolato in diritto canonico (universale e competente per quanto riguarda la res spirituales cioè per tutto ciò da collegarsi alle cose spirituali e per questo ambito si afferma competenza ESCLUSIVA dell’ordinamento canonico che vale anche per il diritto civile) e diritto civile. La distinzione tra due ordini di competenza: cose temporali affidate all’imperatore e cose spirituali affidate a Dio.

Il matrimonio è riconosciuto come res spiritualis di competenza della chiesa, per lunghi secoli non c’è stato diritto civile sul matrimonio rinviando alla disciplina canonica sul matrimonio. Erano i tribunali ecclesiastici a giudicare della validità o invalidità del matrimonio ed ecco perché la disciplina si sviluppa in quest’ambito. In epoca moderna gli stati moderni iniziano ad affermare la propria competenza a disciplinare il matrimonio (necessità approvazione genitori per minorenni) fino a quando si arriva con codice napoleonico che introduce disciplina civile completa del matrimonio. Nel disciplinare il matrimonio altri stati promulgano codici civili contenenti la disciplina del matrimonio ma nel disciplinare il matrimonio si prende come base il diritto canonico. La disciplina civilistica del matrimonio nasce dal matrimonio canonico. La disciplina però non è uguale, sin dal codice napoleonico troviamo differenze che nascono da diversa impostazione. Ci aiuta a comprendere la differenza fondamentale tra diritto civile e canonico anche quando usano gli stessi istituti; la differenza è che per diritto canonico il matrimonio è un istituto che affonda le proprie radici nell’ambito del diritto divino, è struttura antropologica che si fonda sulla struttura della persona umana creata da dio, la persona umana si eleva a figlio di Dio elevando matrimonio a simbolo dell’alleanza di amore tra cristo e umanità. Creazione divina riguarda natura umana creata Redenzione divina matrimonio come sacramento di salvezza Quello che importa è che la struttura sostanziale del matrimonio tradotta in norme giuridiche affonda le radici nel diritto divino che riguarda creazione e redenzione. Il matrimonio è un istituto per la chiesa indisponibile perché indisponibile è la creatura umana creata da dio e piano provvidenziale di salvezza. Nell’evoluzione della disciplina canonica troviamo una continuità come una sorta di svelamento progressivo che non tradisce mai i principi fondamentali di diritto divino. Per la chiesa il matrimonio ha struttura indisponibile. L’ottica della disciplina civilistica è più realistica riflette l’influenza dei cambiamenti sociali e culturali rispecchia l’andamento dei costumi sociali. La disciplina del codice civile napoleonico introduce cambiamenti emersi dalla realtà sociale che porta ad introdurre divorzio. Per la chiesa il

divorzio è inammissibile. Nella realtà sociale il fallimento del matrimonio porta a riconoscere possibilità di sciogliere matrimonio. Anche le unioni omosessuali non sono ammissibili per la chiesa. La realtà del matrimonio canonico è indisponibile per coniugi e per la chiesa mentre lo stato è più attento ai cambiamenti della realtà sociale. Questa diversa impostazione è importante per comprendere il perché della disciplina canonica e della differenza con quella civile anche quando fanno riferimento agli stessi istituti (ad es. vizi). Altra differenza importante è quella della progressiva individualizzazione del matrimonio che porta ad un arretramento le norme di diritto pubblico che impongono obbligo di rispetto di alcuni principi mentre la chiesa è ancorata ad una visione pubblicistica del matrimonio (coniugi nel momento in cui si sposano assumono diritti e doveri inderogabili). Nel matrimonio civile sono pochi i doveri veramente inderogabili e se vengono violati portano a dichiarazione di colpa nella separazione e divorzio (si sente sempre meno la forza di questi obblighi). Il principio fondamentale è quello dell’accordo ad es. possono escludere di avere figli mentre per diritto canonico il matrimonio è ordinato alla procreazione (diritto e dovere di avere figli).

I rapporti tra matrimonio canonico e civile attualmente La disciplina civilistica si è venuta a sostituire alla disciplina del matrimonio canonico. Il matrimonio canonico è irrilevante? Certo che no, nel codice civile stesso troviamo il riconoscimento del matrimonio davanti ai ministri di culto. Il codice napoleonico prevedeva una doppia celebrazione del matrimonio così come quello francese che addirittura vietava di svolgere prima quello davanti ai ministri di culto. Con i patti lateranensi del ’29 si prende l’accordo (di diritto internazionale) tra stato e chiesa che prevedeva il cd matrimonio concordatario, il matrimonio celebrato secondo norme di diritto canonico al quale l’ordinamento civile riconosce

possono essere svelate progressivamente perché la conoscenza umana di questi principi può evolversi nel tempo. Pensiamo per es. ai diritti umani cioè esigenze fondamentali connesse a dignità persona umana. Altro elemento fondamentale del diritto divino naturale è il fatto che questi principi siano comuni a tutti gli uomini e validi per qualsiasi ordinamento giuridico (diritto della chiesa comunica con diritto degli stati). L’ordinamento dello stato viene detto secolare. Il matrimonio lo ritroviamo nella sua struttura nell’ambito del diritto divino naturale. Il piano della redenzione riguarda l’opera di salvezza che cristo porta in compimento in terra per aiutare la persona umana a compiere il suo cammino di salvezza ed essere elevato alla dignità di figlio di Dio (si inizia con creazione e con redenzione persona umana porta a termine). La redenzione riguarda coloro che aderiscono alla missione di salvezza di cristo, riguarda i cristiani. I principi che sono insiti riguardano i cristiani, coloro che sono stati battezzati e attraverso battesimo elevati alla dignità di figli di Dio. Anche questi principi di diritto divino POSITIVO perché attengono alla rivelazione (nuovo testamento) sono principi fondamentali per l’ordinamento. Il diritto divino positivo sono i principi rivelati dalla parola di Dio e riguarda missione di salvezza portata avanti da Cristo. Diritto divino naturale creazione La redenzione è il piano successivo del piano di salvezza.

Struttura essenziale (immutabile) del matrimonio Nell’ordine della Creazione Si può cogliere sui due piani della creazione e redenzione (diritto divino, quindi). La chiesa compie nel corso del tempo una riflessione per individuare i principi fondamentali e la struttura

fondamentale del matrimonio. Nel momento in cui si sposano i coniugi aderiscono a questo progetto fondamentale, immutabile ed essenziale. La persona umana è stata creata dall’opera provvidenziale di Dio ed in grado di realizzare l’opera di salvezza di dio (redenzione). Il piano di redenzione riguarda il matrimonio del soggetto battezzato. I principi propri del matrimonio che è realizzazione della vocazione naturale della persona. Il piano della creazione viene raccontato nel libro della Genesi (origine), che riporta due racconti della creazione di uomo e donna. Uno più antico in cui si dice non è bene che l’uomo sia solo gli voglio fare un aiuto che gli sia simile e plasmò dal suolo bestie selvatiche, uccelli del cielo, ecc. Nel brano ci sono alcune affermazioni significative. Non è bene che l’uomo sia solo: natura umana è relazionale che possiede valenza specifica nel momento in cui incontro si realizza con aiuto simile. Nel momento in cui relazione si instaura con aiuto simile diventa rapporto di completamento. Carne dalla mia carne che segnala pari dignità tra uomo e donna però segnala anche la diversità che nasce dall’essere sessuato (separazione). Questa diversità è ciò che li rende diversi e complementari e da questo deriva valenza specifica tra uomo e donna che porta a perfezionamento e completamento. Questo completamento lo ritroviamo nell’espressione una sola carne, l’incontro uomo-donna è diretto a creare un’unione che riguarda corpo e spirito. Questa unione non è una unità non annulla le personalità di uomo e donna che restano distinti. Questa unione è da intendere nel senso di completamento specifico riuscendo a costituire insieme una realtà nuova. Questa sola carne è una realtà di comunione che cambia l’identità stessa dell’uomo e della donna che si sono incontrati in questo modo perché non sono più persone umana ma coniugi uniti da vincolo (incontro di comunione finalizzato al loro completamento). Una prima sottolineata importante è che l’unione tra uomo-donna ha effetti costitutivi sulla propria identità (non sono più singoli), creano insieme una nuova realtà duale. Questa è la tipicità del matrimonio cambiare identità delle persone facendoli passare da vivere da soli a vivere insieme e per l’altro. L’altro racconto più recente ci consente di precisare altro principio fondamentale. Dio creò l’uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò; maschio e femmina li creò questo vuol dire che l’immagine di Dio è riflessa non tanto dalla persona umana singola ma molto più pienamente dall’incontro tra uomo e donna. La coppia umana riflette l’immagine di Dio. Questa immagine di Dio riflessa dall’unione ce la rivela Gesù cristo nella sua predicazione perché dice che Dio è fondamentalmente amore (amarci gli uni gli altri come Dio ci ha amati). La combinazione tra il

brano della Genesi e amare gli uni come Dio ci ha amati ci aiuta a definire due corollari. Quella che abbiamo visto come inclinazione umana all’incontro è una VOCAZIONE D’AMORE, non incontro qualsiasi ma amare l’altro come Dio ci ha amato. E l’altro corollario è proprio che unione sponsale è la realizzazione più piena della realizzazione dinamica dell’amore di dio, pertanto questa unione è donazione reciproca. Secondo il modello di amore di Dio nel matrimonio la dinamica fondamentale è una dinamica d’amore. Questa relazione sponsale si rivolge da persona a persona e coinvolge l’interezza del suo essere. Nell’amore viene coinvolta l’interezza della persona perché l’amore coinvolge tutta la persona coinvolgendo sia le dinamiche istintive affettiva razionali e spiriturali. L’amore coinvolge anche la volontà non è solo moto passionale. La dottrina distingue due tipi di amore: Amor concupiscientie (eros): amore passionale, si ricerca dell’altro come bene per sé; voler impadronirsi dell’altro. È un amore ascendente aspira a raggiungere l’altro Amor benevolentie (agape): amore discendente, si china verso l’altro e a cuore dell’altro, si prende cura dell’altro. È l’amore che si dedica all’altro fino al sacrificio di sé stesso. L’amore coniugale è passione però non può essere disgiunto dall’amore come donazione. Vediamo coinvolte le facoltà affettive, istintive, passionali e razionali proprio perché l’amore non è solo sentire sentimenti ma vedere nell’altro un bene, è una forma di conoscenza dell’altro ma questo bene devo rispettarlo devo volere il bene dell’altro. L’amore coniugale nasce dalla volontà di volere il bene dell’altro e impegnarsi nel progetto di vita matrimoniale per realizzare insieme al proprio bene il bene dell’altro. L’unione coniugale è donazione reciproca ispirata dalla deditio reciproca che per essere autentica e coerente dev’essere un’unione vicendevole e totale; deve essere una

donazione voluta da entrambi coniugi ed entrambi si donano l’uno all’altra e l’oggetto della donazione è la persona stessa del coniuge (non singoli aspetti e non in un tempo ristretto). La persona umana è un ente subsistem cioè indivisibile che non può essere diviso nei suoi aspetti fondamentali per cui la donazione deve avvenire nella interezza della persona senza riserve. È necessaria la donazione totale reciproca perché la persona umana è valore primario che non può essere subordinato. Per essere autentica la donazione è necessaria la totalità degli aspetti e dell’esistenza della persona. Da qui sono precisate poi:

  • Unità : mi posso donare solo ad una persona
  • Indissolubilità : per tutta la vita
  • Fecondità : deriva sempre dalla totalità della donazione; l’unione realizza la fecondità della vita delle persone. La fecondità può essere chiamata anche felicità perché fa del bene ai coniugi stessi (unione che consente di completarsi reciprocamente). Oltre al bene dei coniugi c’è anche la realizzazione del bene dei figli. L’amore è una forza espansiva. La fecondità sta nella realizzazione del bene della prole (nascita ed educazione figli). Nell’ordine della Redenzione Il matrimonio tra cristiani viene elevato alla dignità di sacramento in quanto diviene segno e rappresentazione dell’alleanza d’amore tra Cristo e Chiesa. I cristiani ricevendo battesimo diventano figli di Dio e il loro matrimonio non può non essere un sacramento, simbolo del rapporto d’amore che lega Cristo alla Chiesa. Il matrimonio cristiano tra due battezzati acquista un valore ulteriore in quanto diviene segno e rappresentazione vivente dell’alleanza vivente d’amore tra cristo e chiesa instaurata con l’opera di redenzione di cristo. In un passo della lettera di paolo agli efesini (Ef 5, 32): la riflessione ha ritenuto che il matrimonio in quanto rappresentazione dell’amore di cristo per la chiesa e mezzo di trasmissione della grazia di cristo sia uno dei sette sacramenti. Il sacramento è mezzo di trasmissione della grazia divina, è uno strumento sensibile e si usa strumento materiale per la celebrazione del sacramento (elemento visibile). Attraverso questo elemento visibile viene trasmessa alla persona la grazia divina, la grazia non si vede si vede il simbolo lo strumento attraverso il quale si produce la trasmissione. La grazia proviene direttamente da Dio non dipende da questo segno visibile. Dio è composto da padre (dio creatore), figlio (Gesù) e spirito santo. La grazia divina trasmessa viene trasmessa con spirito santo (amore che viene trasmesso alla persona). La peculiarità del matrimonio come sacramento la realtà visibile è il matrimonio stesso, non viene pronunciata nessuna formula per trasmettere grazia di dio (come

matrimonio. In realtà il termine greco (ornelia) era diverso da concubinato che significa venir meno della fedeltà coniugale. Nella storia della chiesa si affermano due tradizioni:

  • Chiesa latina: interpreta l’inciso come motivo di separazione dei coniugi ma non di scioglimento del matrimonio. Nel diritto civile la separazione è la possibilità di vivere separati ma il vincolo matrimoniale perdura, solo il divorzio comporta scioglimento del vincolo. Nella tradizione latina questo inciso riconduce alla possibilità della separazione in caso di adulterio.
  • Chiesa orientale: segue una diversa interpretazione e si ritiene che adulterio sia motivo di separazione e scioglimento del matrimonio con possibilità di celebrare nuove nozze valide. Questa interpretazione viene mantenuta da chiesa ortodossa (scissa nel 1855 dalla chiesa latina). Le chiese cattoliche riavvicinate alla chiesa latina non ammettono le seconde notte. Le chiese ortodosse sono più vicine all’atteggiamento di misericordia di Dio che viene incontro alle miserie umane (oecomia) e quindi nel caso di matrimonio che risulti gravoso è possibile lo scioglimento e la celebrazione di nuovo matrimonio che comunque non ha stesso valore del primo matrimonio. L’esortazione apostolica Amori Letiziae di Papa Francesco del 2016 cerca in qualche modo di individuare un cammino che possa aiutare i coniugi divorziati per rivalutare le scelte e vivere pienamente nell’ambito della chiesa ( si riferisce al credente divorziato che non può più compiere nessuna partecipazione nella chiesa).

Traduzione dei principi nella disciplina giuridica La disciplina giuridica del matrimonio si trova nel codice di diritto canonico libro IV titolo VII, de matrimonio.

7 marzo La dimensione giuridica del matrimonio Le norme di diritto canonico che regolano il matrimonio sono la traduzione giuridica della struttura ontologica che ha un’intrinseca dimensione di giustizia in sé perché il diritto canonico aderisce ad una posizione realistica del diritto. Il legislatore umano può emanare norme che modificano quelle precedenti ma sarebbe comunque una norma dichiarativa e non costitutiva. La concezione realistica vuol dire che il diritto è una traduzione di norme di giustizia insita nella realtà. La struttura ontologica del matrimonio è la norma di giustizia che ispira le norme di diritto canonico che si trovano nel codice a proposito di matrimonio. Questo aiuta a capire perché si tratta di struttura indisponibile per coniugi e Chiesa (i coniugi non possono decidere come realizzarla perché è indipendente dalla loro volontà, vincola coniugi senza possibilità di cambiare; è un’unione che attiene al loro modo di essere). Non è una relazione esistenziale ma mera realtà di fatto, unione che vincola gli sposi al rispetto della dimensione di giustizia reciproca che è insita nella sua natura. Gli sposi non sono più persone singole ma sono unite, cambia il loro stesso modo di essere e prescinde da eventuali circostanze successive alla loro vita. La struttura ontologica si traduce in identità specifica dei coniugi e diritti e doveri specifici dei coniugi (attuare matrimonio nella sua essenza). Questi principi si trovano nei primi canoni che aprono il titolo VII del libro IV del codice canonico. Canone 1055: definizione matrimonio che il codice tratta da un documento precedente del magistero concilio ecumenico vaticano II che sottolinea la svolta nella riflessione che intende valorizzare la dimensione personale (^) del matrimonio. In questa linea di evoluzione nell’interpretazione dei principi la dimensione istituzionale del matrimonio è stata integrata con una maggiore valorizzazione della dimensione interpersonale del matrimonio (istituto diretto al bene della famiglia). Questa definizione deriva la propria ispirazione da impostazione personalistica. Il patto matrimoniale con cui uomo e donna stabiliscono tra loro la comunità di tutta la vita, per sua natura ordinata al bene dei coniugi e alla generazione e educazione della prole, tra i battezzati è stato elevato da Cristo signore alla dignità di sacramento. Pertanto tra battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale, che non sia per ciò stesso sacramento.

  1. Distinzione tra piano di creazione e piano di redenzione
  2. Non esiste valido matrimonio tra battezzati che non sia sacramento matrimonio nell’ordine della redenzione
  3. Ambito realtà naturale
  4. Patto matrimoniale (matrimonio in fieri): il matrimonio sorge dal patto del matrimonio (momento costitutivo matrimoniale fedus: termine biblico che rappresenta simbologia sponsale per cui il matrimonio è segno di alleanza con dio del popolo eletto).
  5. Il termine contratto: se noi intendiamo contratto come accordo a contenuto patrimoniale non si adatta al matrimonio. Il matrimonio è accordo bilaterale ma l’oggetto si allarga alle persone dei coniugi coinvolgendoli per tutti gli aspetti per tutta la durata della loro esistenza. Si usa questo termine per sottolineare l’incontro di volontà dei coniugi. Gli effetti del matrimonio sono indisponibili dai coniugi, diversamente dal contratto in cui volontà dei contraenti potrebbe modificare effetti del contratto. I coniugi possono scegliere se sposarsi o non sposarsi ma gli effetti della decisione non dipendono dalla loro volontà. Tuttavia il termine contratto indica il momento costitutivo del matrimonio e bisogna interpretarlo come contratto sui generis, anomalo
  6. Comunità per tutta la vita (matrimonio in factum est): i coniugi costituiscono una comunità per tutta la vita. Ha due fini essenziali cioè il bene dei coniugi ed educazione della prole. Affiancamento bene prole e beni coniugi è una novità del Vaticano II che valorizza dimensione personale del matrimonio nella tradizione precedente impostazione istituzionale del matrimonio poneva al primo posto educazione della prole perché il bene del matrimonio era fine dell’unione tra coniugi e motivo di valorizzazione (elemento positivo dell’unione) e moralizzazione (rapporti sessuali solo all’interno del matrimonio e finalizzati a procreazione). Questo porta la dottrina a ritenere che il fine primario fossero i figli e per quanto riguarda i coniugi l’aiuto reciproco tra coniugi e rimedio alla concupiscenza era messo come fine secondario. La tradizione giuridica interpreta il fine del matrimonio e il vaticano II spinto dalla riflessione personalistica cambia il modo di pensare per cui si sottolinea che il dialogo avviene non solo a livello spirituale ma anche a livello fisico pertanto i rapporti sessuali devono esistere ed è positivo che esistano. Si elimina la gerarchia dei fini del fine primario e secondario e si parla di beni dei coniugi ed in questo bene si ritrovano tutti gli aspetti morali, psichici fisici ed anche allo stesso livello al bene dei figli. Can 1056: le proprietà essenziali del matrimonio sono l’unità e indissolubilità che nel matrimonio cristiano conseguono una peculiare stabilità in ragione del sacramento. L’unità stabilisce che il matrimonio è un rapporto esclusivo tra due persone di sesso diverso (non prevede rapporti multipli). Nell’unità comprendiamo esclusività e fedeltà all’esclusività. L’indissolubilità è richiesta da totalità della donazione coniugale, si resta legati dal rapporto esclusivo con la persona con cui si contrae il matrimonio. Il matrimonio si scioglie soltanto con la morta di uno dei due. L’indissolubilità nel matrimonio tra battezzati consegue peculiare stabilità perché il matrimonio richiede fermezza nel vivere i principi essenziali del matrimonio e il matrimonio si può sciogliere solo nell’ipotesi di matrimonio rato ma non consumato. Can 1057: l’atto che costituisce il matrimonio è il consenso delle parti manifestato legittimamente tra persona giuridicamente abili; esso non può essere supplito da nessuna potestà umana. Il consenso matrimoniale è l’atto della volontà con cui uomo e donna con patto irrevocabile danno e accettano reciprocamente se stessi per costituire il matrimonio. Il consenso personale delle parti è l’unica causa efficiente del matrimonio. Se manca il consenso matrimoniale per uno qualsiasi dei difetti del consenso (difetto forma, presenza impedimento o vizio del consenso) l’azione per far rilevare nullità del matrimonio può sempre essere esperita non ci sono termini di decadenza o prescrizione. È un’azione dichiarativa di nullità diretta ad accertare che quel matrimonio non è mai sorto e se non è mai sorto non può successivamente sorgere. Bisogna distinguere ciò che riguarda la sostanza (il matrimonio nullo è sempre nullo, il decorrere del tempo non sana nullità) con ciò che riguarda la prova (la dimostrazione della prova dopo che siano trascorsi tanti anni risulta difficile). Non è esatto parlare di annullamento, perché la causa di nullità è diversa da causa di annullamento la nullità riguarda vizi così gravi da compromettere il

celebrazioni pubbliche. Si tratta di prescrizioni che non incidono sugli elementi necessari per la valida celebrazione del matrimonio. La forma pubblica si viene a costituire intorno all’X e XI sec. coniugi sulla porta della chiesa in presenza di presbitero scambio consenso ed anelli dopodiché i coniugi entrano in chiesa e celebrano la messa che è un contorno. Per secoli la chiesa si ispira al principio del solo consenso ma accanto a questo si viene a consolidare una tradizione parallela che attribuisce maggior importanza alla consumazione del matrimonio. La tradizione delle popolazioni germaniche instaurate nell’impero romano d’occidente portano con sé la loro tradizione dei costumi secondo cui era importante la consegna della sposa al marito e l’entrata nella casa del marito che avveniva in due fasi: promessa e consegna della sposa. A seguito dell’influenza di questa tradizione nell’alto medioevo veniva ritenuto importante la consumazione del matrimonio e se questa non era avvenuta non era avvenuto matrimonio. Questa tradizione viene recepita nell’ambito della chiesa intorno al IX sec il vescovo Reims affermava la tesi secondo cui se non fosse avvenuta consumazione il matrimonio poteva essere sciolto fondandosi su due lettere del papa Gregorio Magno l’indissolubilità del matrimonio era effettiva solo dopo consumazione matrimonio. Questa teoria fece discutere la dottrina successiva:

  • Graziano, che è canonista, nel XII sec accoglie tesi della rilevanza della consumazione. Il simbolo sacramentale viene rappresentato con consumazione distinguendo tra matrimonio initiatum e matrimonium perfectum (a cui fa seguito consumazione)
  • I teologi non sono d’accordo e ritengono che matrimonio sacramento si costituisca pienamente con la sola coniunctio animorum (unione anima) e non è necessaria unione dei corpi.
  • Viene avanzata una tesi intermedia sostenuta da Ugo da San Vittore (per essere recepita da Augusto da Pisa). Il matrimonio è sacramento già con consenso ma simbologia sacramentale è completata se a consenso segue consumazione. È necessario sia la coniuncto animorum sia corporum. Questa tesi prevale e viene recepita da pontefici successivi: il matrimonio è indissolubile al momento del consenso ma se non segue consumazione in casi eccezionali (causa adeguata e proporzionata) il matrimonio si può sciogliere. Non ci sono motivi automatici di scioglimento del matrimonio ma è necessaria una dispensa al Romano Pontefice (provvedimento eccezionale).

I matrimoni clandestini La chiesa prevede che ci si possa sposare a 14 anni per la donna e 16 per l’uomo (anche contro approvazione genitori). Attenersi al principio del solo consenso poteva mettere in pericolo la certezza della celebrazione e quindi la tutela del sacramento del matrimonio nelle ipotesi di matrimoni clandestini. Nei matrimoni clandestini essendo difficili da dimostrare non impediscono le seconde nozze e questo problema si pone alla Chiesa che si interroga su come garantire pubblicità dei matrimoni. La chiesa attiva una serie di strategie per garantire pubblicità del matrimonio a. nel IV concilio lateranense si prevede obbligo sacerdote di dare pubblico annuncio e se sacerdote assiste senza aver dato pubblico annuncio incorre in sanzioni (sanzione che non incidono su volontà del matrimonio ma sulla buona fede dei coniugi). Se sposi non danno annuncio pubblico e successivamente matrimonio dichiarato invalido i figli sarebbero dichiarati invalidi matrimonio putativo. b. Istituto del matrimonio presunto: dopo la regolare promessa di matrimonio (sponsali) se gli sposi hanno rapporti sessuali si presume iuris et de iure che abbiano celebrato matrimonio

Il principio del solo consenso verrà integrato soltanto con concilio di Trento che con decreto Tametsi 1563 si introduce forma obbligatoria ad validitatem : celebrazione alla presenza dell’ordinario del luogo o del parroco e di due testimoni. È una disposizione di diritto umano (norme promulgate da legislatore canonico, in questo caso concilio ecumenico di Trento, per integrare norme fondamentali di diritto divino e per tutelare interessi che potrebbero essere messi in pericolo). Per la valida celebrazione è necessaria che sia rispettata questa forma giuridica. Il decreto aveva limiti di applicazione, la forma obbligatoria entrava in vigore solo dopo 30 giorni

dall’affissione all’albo parrocchiale ma a quell’epoca in cui l’Europa era divisa in stati cattolici e protestanti il decreto venne pubblicato negli stati cattolici ma non in quelli protestanti. Il decreto entra in vigore solamente negli stati in cui viene applicato. Il decreto prevede anche limite nell’applicazione della forma perché non prevede che il teste qualificato svolga un determinato ruolo ma è sufficiente che sia presente e questo consente matrimoni cd a sorpresa (sposi con due testimoni si mettono d’accordo e vanno dinnanzi al parroco esprimendo consenso matrimoniale alla sua presenza). I motivi di difetti di applicazione vengono superati da decreto successivo Ne Temere del 1907 della S. Congregazione del Concilio su mandato speciale di Pio X:

  • Forma obbligatoria per i battezzati cattolici in tutta la chiesa universale
  • Competenza territoriale dell’ordinario del luogo e del parroco non solo in loro presenza La disciplina del codice dell’83 corrisponde al favor matrimoni semplificando la forma riducendo cause di invalidità per difetto di forma che di fatto sono rarissime e poche.

8 marzo

La forma del matrimonio canonico La forma canonica viene introdotta con concilio di Trento e ha funzione strumentale al matrimonio deve garantire certezza della celebrazione. Nel codice si prevedono disposizioni che facilitano adempimento della forma per favorire celebrazione matrimonio valido. Il codice prevede disposizioni sulla forma nel titolo VII del libro IV del titolo V: sono validi i matrimoni che si contraggono alla presenza del Vescovo o Parroco (teste qualificato) che svolge funzione di assistere a celebrazione in forza dell’ufficio, accanto abbiamo i due testimoni cd

semplici che possono essere due persone qualsiasi purché abbiano capacità di rendersi conto di ciò che sta avvenendo. Queste sono le uniche disposizioni sulla forma; presenza di due sposi che si scambiano consenso alla presenza del teste qualificato e testimoni semplici. Essendo norma di diritto ecclesiastico è imposta solo ai battezzati cattolici. Unico principio di diritto divino è il consenso. Sono previste disposizioni che facilitano adempimento della forma, sono forme straordinarie di celebrazione quando non sia possibile adempiere alle condizioni della forma ordinaria (presenza coniugi, assistenza teste qualificato e testimoni semplici). La celebrazione del rito liturgico sottolinea il valore di sacramento del matrimonio. Il teste qualificato ha un ruolo attivo per evitare i matrimoni a sorpresa. Per facilitare adempimento sono previste alcune norme per la facilitazione del matrimonio:

  1. Riguardano delega , il teste qualificato è solo il parroco del luogo (chiesa che si trova nella circoscrizione di quella parrocchia). Se ad assistere è un altro sacerdote è necessaria delega che può essere generale (per tutti i matrimoni celebrati in quella chiesa) o specifica (per quel singolo matrimonio e può essere orale).
  2. Previsione della procura , il mandato che uno dei due sposi che non riesce ad essere presente alla celebrazione conferisce ad altra persona perché lo rappresenti. Dev’essere fatta con atto pubblico e deve essere specifica (data a persona determinata per matrimonio determinato).
  3. Impossibilità di accedere in tempi ragionevoli al teste qualificato ad es. urgente pericolo di morte di uno dei suoi sposi e che quindi non ha tempo di chiamare parroco o vescovo. Si prevede validità del matrimonio davanti ai soli testimoni (can 1116). Ovviamente dev’essere ancora capace di intendere e volere. Altra ipotesi è l’impossibilità di andare presso il teste qualificato quando lo stato di impossibilità durerà per un mese qualora risulti gravoso aspettare l’arrivo del parroco. Altra previsione riguarda possibilità che ad assistere alla celebrazione siano solo un presbitero, diacono o laico però per il laico sono previsti limiti rigorosi (can 1112) il vescovo diocesano previo voto conferenza episcopale (organismo composto da vescovi di una certa nazione; la conferenza episcopale italiana ha espresso voto negativo sulla facoltà di nominare laici) e facoltà della santa sede può delegare laici laddove manchino presbiteri o diaconi.
  4. Celebrazione matrimoni tra persone di diversa appartenenza religiosa. La forma canonica è norma di diritto umano pertanto non è necessaria ai fini della validità del matrimonio (si

solo alla parte che non vi abbia dato causa. Oltre ai coniugi è prevista l’azione in capo al PROMOTORE DI GIUSTIZIA che ha compito di intervenire a tutela del bene pubblico in tutte le cause in cui vi possa essere pregiudizio del bene pubblico ed in alcune cause può svolgere il ruolo d’attore questo avviene nelle cause penali e matrimoniali. Il promotore può presentare domanda di causa di nullità del matrimonio a determinate condizioni: nullità sia stata divulgata e non sia possibile/opportuno convalidare matrimonio. Modi per convalidare matrimonio: se il motivo non è pubblico ma occulto (ad es. vizio del consenso) si può esprimere un nuovo consenso in forma privata. se manca consenso valido il matrimonio dev’essere convalidato con nuova emissione di consenso. In alcuni casi il consenso non può essere convalido perché ad es. la causa è irreversibile (impedimenti non dispensabili o incapacità di intendere e volere).

Gli impedimenti La disciplina degli impedimenti si trova nel titolo VII libro IV dal can. 1073 al can. 1094 divisi in due capitoli:

  1. Impedimenti dirimenti in genere
  2. Impedimenti dirimenti in specie Principio fondamentale (can 1058) tutti possono contrarre matrimonio se non ne hanno proibizione dal diritto. La vocazione a contrarre matrimonio è naturale che sotto il profilo giuridico viene tradotto nel diritto fondamentale di sposarsi (presunto e affermato per tutti). Il canone però ci dice che in determinati casi vi sia proibizione dettata da norma specifica. Questa proibizione è una situazione eccezionale (eccezione a principio della capacità della persona a contrarre matrimonio). La proibizione è eccezionale e va interpretata in senso stretto restringe il diritto di una persona. Gli impedimenti sono delle circostanze o condizioni che rendono la persona INABILE A CONTRARRE MATRIMONIO o in assoluto con chiunque o in modo relativo con determinate

persone, sono situazioni oggettive che preesistono alla celebrazione del matrimonio differenziandosi dai vizi del consenso (situazioni per cui soggetto non è in grado di esprimere consenso valido che non necessariamente preesistono al matrimonio devono operare al momento della manifestazione del consenso). Si distingue tra:

  • impedimento assoluto (impedimento a contrarre matrimonio con chiunque)
  • relativo (con persona determinata). Il diritto canonico prevede altre classificazioni. Riguardo alla fonte del diritto da cui si ricava impedimento:
  • Impedimenti di diritto divino : discendono da principi che riguardano struttura essenziale del matrimonio e sono inabilità a contrarre matrimonio nella sua struttura essenziale. NON SONO DIPENSABILI. Ad es. precedente vincolo matrimoniale
  • Impedimenti di diritto umano : sono impedimenti che non attengono a struttura essenziale ma diretti a proteggere interessi esterni. Ad es disparità di culto, non impedisce realizzazione matrimonio nella struttura essenziale ma può costituire difficoltà per esercizio di vita di fede del coniuge cattolico. Attualmente unico impedimento è matrimonio con NON BATTEZZATO. È DISPENSABILE, l’ordinario del luogo può celebrare matrimonio.

Altra differenza è tra:

  • Impedimenti dirimenti : rendono invalido matrimonio (precedente vincolo matrimoniale)
  • Impedimenti impedienti : proibiscono matrimonio (matrimonio misto, c’è proibizione se non previa licenza). Questa categoria non si utilizza più, il codice dell’83 elimina questa categoria regolando solo impedimenti dirimenti. Il carattere degli impedimenti:
  • Impedimenti pubblici: risulta manifesto sul piano sociale (dimostrato in foro esterno)
  • Impedimento occulto: non dimostrabile in foro esterno Per quanto riguarda destinatari:
  • Impedimenti generali: riguardano generalità dei fedeli
  • Impedimenti speciali: riguardano persone determinate (si chiamano divieti e solo autorità suprema può aggiungere clausola nell’osservanza del divieto mentre l’ordinario del luogo può fare divieti solo a pena di illiceità) Ultima precisazione:
  • impedimenti diritto divino NON DIPSENSABILI
  • impedimenti diritto umano DISPENSABILI; la dispensa è riservata alla sede apostolica solo per impedimenti particolarmente gravi mentre per altri impedimenti ci si rivolge al vescovo. Gli impedimenti riservati derivano dall’ordine sacro, voto pubblico perpetuo di castità in istituto religioso, connubificio.

Il diritto canonico prevede elenco di impedimenti:

  1. impedimento di età: per potersi sposare la persona deve avere raggiunto grado minimo di maturità psicofisica. Si prevede età minima per donna 14 anni e per uomo 16 anni. Le conferenze episcopali nazionali possono innalzare questo limite per adattarli ai costumi ed ordinamenti giuridici. La conferenza episcopale italiana innalza l’età ai 18 ma questo innalzamenti è solo ai fini di liceità del matrimonio.
  2. Impotentia coeundi: a compiere atto coniugale di congiungimento sessuale. Si distingue dall’impotentia generandi che è la sterilità cioè incapacità ad avere figli. Non si può addossare ai coniugi una capacità che è ulteriore al momento costitutivo del matrimonio. L’impotentia coeundi motivo di invalidità del matrimonio come situazione OGGETTIVA (che i coniugi lo sappiano o non sappiano non ha rilevanza). L’impotenza dev’essere antecedente e perpetua (incurabile). Può essere sia assoluta o relativa.
  3. Precedente vincolo matrimoniale: impedimento di diritto divino
  4. Motivi di carattere religioso: I. disparità di culto II. ordine sacro: aver ricevuto sacramento dell’ordine nei tre gradi (diaconato, presbiterato o vescovato). Ci sono deroghe a questo impedimento ad es. chierico sposato come il diaconato permanente si sposano prima di aver ricevuto ordine sacro. Le chiese orientali prevedono possibilità per i chierici o presbiteri di sposarsi (matrimonio deve avvenire prima) III. voto pubblico perpetuo di castità di ordine pubblico religioso: riguarda i religiosi cioè particolare stato di vita consacrata. Si consacrano a vivere in uno stato in cui si vincolano ai tre principi evangelici (povertà, castità, obbedienza). L’aver emesso il voto di castità in forma pubblica o perpetua è impedimento al matrimonio. sono impedimenti di diritto umano in quanto non incide su struttura essenziale del matrimonio. Ordine sacro e voto religioso sono impedimenti di diritto ecclesiastico ma dispensa riservata a sede apostolica.
  5. Ratto: impedimento tra rapitore e rapito. L’impedimento ha una sua durata e si prevede un termine naturale dell’impedimento se la donna viene messa in luogo sicuro e una volta liberata si senta di sposarlo.
  6. Conniucicidio: uccisione del proprio coniuge o coniuge di altro. I. Chiunque allo scopo di sposare un altro uccide il proprio coniuge o il coniuge di quell’altro e l’impedimento è dato dalla finalità. II. Complicità dei due che uccidono il coniuge dell’altro e qui l’adempimento non nasce tanto dalla finalità ma dalla cooperazione fisica/morale.
  7. Rapporti di parentela, affinità o vicinanza familiare I. Consanguineità: discendenza comune e si prevede impedimento nel rapporto in linea retta all’infinità e collaterale fino al 4° grado. È indispensabile fino al secondo grado (fratelli-sorella), nel terzo (zio-nipote) e quarto (cugini) si può dispensare. UNICO PRINCIPIO DI DIRITTO DIVINO II. Affinità: rapporto tra coniuge e parenti dell’altro coniuge. Costituisce impedimento affinità in linea retta all’infinito. In questo caso non essendoci consanguineità può essere dispensata

canonico in epoca precedente prevedeva la legittimazione di chiunque abbia interesse dopo si sottolinea la dimensione personale del matrimonio che riguarda due persone specifiche non ammettendo l’ingerenza di nessun’altro; in casi eccezionali la legittimazione è del promotore di giustizia. Nel codice civile la nullità insanabile ha legittimazione ad impugnare assoluta (chiunque) mentre per le ipotesi di annullabilità alcune possono essere assolute (PM, genitori per minore, parentela o affinità autorizzabile, interdizione) altre sono relative e prevedono legittimazione solo dei coniugi oppure solo di uno (colui che non ha dato causa al vizio). La disciplina del codice civile è diversa dal diritto canonico. Per quanto riguarda l’età per il codice civile è richiesta la maggiore età (ma dai 16 anni è possibile autorizzazione da parte del tribunale dei minorenni) mentre per il codice canonico l’età è di 16 anni per l’uomo e 14 per la donna. Per il diritto civile consiste impedimento soltanto il precedente vincolo CIVILMENTE VALIDO con esclusione del matrimonio canonico (così anche per il diritto canonico). Non possono contrarre matrimonio fra loro:

  1. gli ascendenti e i discendenti in linea retti; 2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini; 3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote; 4) gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunziata la cessazione degli effetti civili; 5) gli affini in linea collaterale in secondo grado; 6) l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti; 7) i figli adottivi della stessa persona; 8) l'adottato e i figli dell'adottante; 9) l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato. Nella linea retta corrisponde al codice canonico mentre nella linea collaterale il codice civile è meno esteso. Nel codice civile l’adottato è uguale al consanguineo (il vincolo naturale è equiparabile al vincolo legale) mentre nel diritto canonico l’adozione può essere dispensata. In

diritto canonico solo l’affinità in linea retta costituisce impedimento nel codice civile l’affinità in linea collaterale fino al 2° grado costituisce impedimento. Per quanto riguarda il delitto il codice canonico prevede due ipotesi (uccisione di due complici del coniuge dell’uno o dell’altro per sposarsi o omicidio da parte di un coniuge dell’altro fine e complicità) mentre il codice civile prevede sia il tentavo che la consumazione e poi da parte di un coniuge da parte dell’altra, non rileva né il fine né la complicità. L’interdizione si trova solo nel codice civile e non nel codice canonico. Il codice civile distingue tra incapacità naturale (vizio del consenso) o giudiziale (che preesiste a celebrazione del matrimonio e rileva di per sé).

I vizi del consenso

Abbiamo già parlato della importanza del consenso matrimoniale che governa il matrimonio canonico essendo il momento costitutivo. In questo momento si valuta se il matrimonio è valido o non è valido. Nel canononi 1057 il consenso è lato costituisce matrimonio che non può essere supplito da nessuna ptoestà umana e che consiste in atto della volontà con cui uomo o donna con patto irrevocabile danno o accettano reciprocamente sé stessi per contrarre matrimonio donazione reciproca. Questo consenso consiste in un atto della volontà. Principi fondamentali alla base della disciplina

  1. centralità e insostituibilità del consenso personale: il consenso dev’essere valido, idoneo essendo causa costitutiva del matrimonio dev’essere adeguata
  • sotto il profilo soggettivo: coniugi capaci e disponibili ad utilizzare risorse psichiche in modo adeguato all’oggetto del consenso matrimoniale
  • sotto il profilo oggettivo: coniugi debbono aver accolto nella integralità contenuto essenziale del matrimonio
  1. proporzionalità del consenso al matrimonio: il consenso che esprimono coniugi sia sotto profilo soggettivo che sotto profilo oggettivo (oggetto/contenuto essenziale di quello che sono capaci ad accogliere) deve corrispondere a struttura essenziale del matrimonio che è indisponibile nella struttura essenziale
  2. presunzione di validità: se non c’è causa sufficientemente adeguata si determina una nullità che però è da dimostrare; la persona ha una sua vocazione naturale a sposarsi e nella normalità dei casi le persone celebrano un matrimonio validi perché si presume che loro lo

vogliano nella sua interezza si parte da una presunzione di validità del matrimonio ed ogni vizio dev’essere dimostrato

Vizi di incapacità psichica (can. 1095 CIC) Sono i vizi più ricorrenti. Dal canone 1095 in poi si trova la trattazione dei vizi del consenso matrimoniale. Il canone 1095 prevede tre fattispecie di vizi di incapacità psichica ; sono incapaci:

  1. coloro che mancano di sufficiente uso di ragione
  2. coloro che difettano di discrezione di giudizio circa i diritti e doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente
  3. coloro che per cause di natura psichica, non possono assumere obblighi essenziali del matrimonio Il consenso È un atto umano coinvolge una persona sia nella dimensione conoscitiva sia nella dimensione elettiva ma anche affettiva perché la persona è un tutt’uno e quando compie un atto tutte le dimensioni psichiche vengono coinvolte. La dimensione conoscitiva come la persona vede il mondo intorno a sé, programmazione di vita, obiettivi futuri. La dimensione elettiva è l’attuazione di questa visione quando la volontà assume la decisione di decidere di seguire questi obiettivi (decisioni che determinano il corso della mia vita facendomi seguire una strada piuttosto che un'altra). Queste due dimensioni sono condizionate dal substrato affettivo, non uso soltanto intelletto e volontà perché la razionalità è condizionata dai sentimenti e dagli umori che ho in un determinato momento. Le scelte che compio le compio perché nella realtà vedo un bene per me in quella situazione. La sfera affettiva è importante ma la persona non è determinata dalle proprie passioni c’è il libero arbitrio però questa libertà non è asettica al di fuori del contesto del vissuto della persona. Nel consenso matrimoniale affinché si possa valutare che sia espresso in modo corretto bisogna tenere conto delle dimensioni razionali (intellettiva e volitiva) e irrazionali (affettiva) che sono armonicamente coinvolte ed orientate al consenso del matrimonio. Le tre fattispecie di incapacità psichica individuano diverse ipotesi in cui le tre dimensioni non hanno funzionato correttamente nelle diverse fasi del consenso matrimoniale. Il consenso viene espresso nel momento di celebrazione ma in realtà la mia volontà è già decisa prima del giorno del matrimonio. La scelta matrimoniale si fonda per gradi, si matura secondo processo evolutivo di cui si possono individuare delle fasi. La prima fase è quella della MOTIVAZIONE. Alla base di ogni scelta c’è una motivazione (faccio X perché lo ritengo buono, bello, giusto). Anche nella scelta matrimoniale la prima fase è il motivo per cui scelgo quella persona e scelgo di sposare quella persona. La seconda fase è quella della DELIBERAZIONE. La deliberazione è la fase di ponderazione di questi motivi, ho capito i motivi che possono indurre a fare una scelta piuttosto che un’altra e ci sono due aspetti che tengo presenti sposarsi o non sposarsi. Trovandomi di fronte a diversi motivi devo ponderare questi motivi mettendoli a confronto vedendo quali sono le motivazioni più importanti.

La terza fase è la DECISIONE. Solo a seguito della valutazione possono prendere la decisione, la motivazione e deliberazione coinvolgono di più la funzione intellettiva mentre la decisione coinvolge la volontà. Sulla base della decisione decido di dare un determinato corso alla mia vita. La quarta fase è la REALIZZAZIONE O ESECUZIONE. Dopo aver preso una decisione devo restare coerente attuando la decisione e di essere davvero coniuge per quella persona.

Nella normalità dei casi le persone sono in grado di usare correttamente le proprie facoltà psichiche ma ci sono situazioni patologiche di situazioni di disfunzionamento delle capacità psichiche che possono rendere la persona incapace di esprimere correttamente il matrimonio perché non in grado di motivare, deliberare, decidere e realizzare. Sono fattispecie psicopatologiche che possono incidere sull’esercizio delle facoltà psichiche del matrimonio.

  • soggettivo (clinico o nosografico): gravità della condizione psicopatologica del soggetto; non tanto come gravità della qualificazione nosografica, quanto come gravità degli effetti prodotti sull’esercizio delle funzioni psichiche gravità degli effetti di questa condizione
  • oggettivo (normativo o funzionale): natura e importanza dei diritti-doveri matrimoniali che il soggetto non riesce a comprendere e a scegliere. Incapacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio Riguarda coloro che per una causa di natura psichica non possano assumere obblighi essenziali del matrimonio. Questa fattispecie si colloca in fase diversa del consenso matrimoniale rispetto alle precedenti riguarda la fase di realizzazione del consenso matrimoniale (momento di celebrazione matrimonio). La capacità dev’essere valutata al momento di espressione del consenso matrimoniale. Si parla di capacità di assumere gli obblighi matrimoniali. Nessuno può essere impegnato ad obbligarsi per un oggetto che gli è impossibile. Se sono incapace di instaurare con l’altra persona comunione autentica di comprensione e dedizione non sono capace di essere vero coniuge. L’incapacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per incapacità di adempierli nella vita matrimoniale indisponibilità dell’oggetto che rende invalido il consenso. La fattispecie nasce in rapporto ad alcune patologie che riguardano la sfera sessuale ed in particolare la ninfomania (la persona sente il bisogno di una gratificazione continua e compiuta più volte di relazioni sessuali con altre persone) che impedisce di essere fedele al coniuge. Qualsiasi causa psichica che porti a questa situazione è rilevante purché la situazione comporti la situazione di impossibilità di comportarsi diversamente.

22 marzo Elementi di valutazione Abbiamo visto come i vizi di incapacità psichica sono tre fattispecie. Ma come si fa a valutare nel concreto se si può riscontrare condizione di incapacità? Incapacità significa IMPOSSIBILITA’ di agire diversamente e di poter comprendere, autodeterminarsi ed assumere diritti e doveri essenziali del matrimonio. Il procedimento che dobbiamo fare è INDUTTIVO bisogna partire dai fatti, una semplice diagnosi di un disturbo non basta. Se una persona è tossicodipendente non posso dedurre che sia incapace di esprimere consenso ma devo vedere dai fatti portati in giudizio se il comportamento di quella persona, il modo di pensare evidenzia una condizione di incapacità. È importante un’analisi puntuale dei fatti che riguardano la vita della persona e il suo atteggiamento in ordine alla decisione del matrimonio. Si potrà chiedere una perizia per dire che effettivamente consiste una condizione psicopatologica e questa è una conferma. La lettura che emergono negli atti istruttori (le prove sono l’interrogatorio e le testimonianze) devono essere coerenti tra loro e io devo partire dall’analisi dei fatti. Elementi da valutare a. ricostruzione dei fatti che riguardano comportamento del soggetto di cui si dice che può sussistere motivo di invalidità del matrimonio; in particolare bisogna vedere il suo atteggiamento in rapporto alla decisione del matrimonio. Come si sviluppa il fidanzamento, se ci sono state difficoltà o rotture per comportamenti anomali, se si riscontrano difficoltà per i comportamenti in ambiti importanti (famiglia, lavoro, scuola), se ha amici e che tipo di amici, che cosa dice in merito all’impegno matrimoniale e quali ragionamenti esprime in ordine al matrimonio, se fa un autocritica su se stesso oppure no, se usa sostanze che possono provocare dipendenza o sono sintomo di disordine soggettivo (droghe/alcol), quanto è stato coinvolto nella preparazione del matrimonio, come ha affrontato cerimonia nuziale e poi anche valutare gli eventi successivi al matrimonio (i sintomi possono emergere solo dopo ma la causa deve sussistere al momento della celebrazione), come si comporta nell’ambito della relazione coniugale, se riesce ad instaurare comunione autentica, se c’è dialogo, comunicazione, empatia, se si dimostra un buon padre/madre nei confronti dei figli. Sono elementi da valutare per comprendere la condotta del soggetto. b. Accertamento della storia clinica del soggetto sotto il profilo psicopatologico (diagnosi, terapie, ricoveri): presenza pregressa di eventuali disturbi, diagnosi, epoca di insorgenza (già prima del matrimonio sono emersi i disturbi?), terapie ed esiti

c. Valutazione delle condizioni psichiche passate e attuali del soggetto: dal colloquio clinico emerge la condizione attuale ma il perito dovrà tener conto della storia clinica del soggetto, del momento in cui possa essere insorta la condizione psicopatologica. È importante valutare le condizioni psichiche del soggetto nell’ambito della sua storia, si chiede al perito se sulla base del colloquio e sulla base dei fatti si possa ricostruire la sua condizione al momento del matrimonio ci sono gli elementi per valutare la sua condizione al momento del matrimonio? Perizia L’accertamento della condizione di incapacità parte dai fatti riportati in giudizio e devono essere conformati e corroborati dalla diagnosi peritale. La diagnosi è importante e necessaria perché il giudice può comprendere ed esaminare i fatti ma ha bisogno dell’interpretazione di questi fatti alla luce della scienza psicologica o psichiatrica. Nel rapporto tra giudice-perito è importante tenere conto di alcuni principi :

  • La perizia è una consulenza tecnica che consente al giudice di integrare competenze che non ha. Il perito è la persona competente al quale si deve credere e il giudice si rifà alla competenza di questo chiedendo se si può ricontrare la causa del disturbo, quando è insorto il disturbo, la gravità degli effetti del disturbo sul consenso.
  • Il giudice è il perito dei periti in quanto la perizia è una consulenza tecnica fondamentale per fornire al giudice delle competenze che non ha ma alla fine è il giudice che deve decidere ( iudex peritus peritorum ). Il giudice valuta le conclusioni della perizia cioè il procedimento tecnico seguito (fondamento metodologico-argomentativo), l’aderenza della conclusione della perizia agli atti e ai fatti in essi dimostrati (fondamento fattico), la correttezza antropologica del ragionamento (fondamento antropologico).
  • La perizia è solo un elemento di valutazione di incapacità non va considerata avulsa dalle altre risultanze probatorie ma dal complesso delle risultanze probatorie possiamo comprendere se sussiste e non sussiste un disturbo e la gravità dello stesso.

Caso pratico Individuare gli elementi essenziali per sussumere questo caso nell’ambito di fattispecie giuridica di invalidità. L’attore dovrà presentare la domanda al giudice proponendo il capo di nullità “io chiedo al tribunale che sia dichiarata la nullità per…”. Se l’attore/giudice non indicano il capo di nullità il giudice non ne può tenere conto e la sentenza non potrà dichiarare l’invalidità. Il convenuto che viene convocato può anche sollevare a sua volta dei capi di nullità. Individuare poi quali siano le argomentazioni giuridiche tratte dal racconto che possono essere sottolineate per sostenere la propria posizione processuale, attore individua argomenti che stanno a sostengo della domanda di nullità. Se viene invocato grave difetto di discrezione di giudizio dovrà indicare gli elementi per cui la persona non era consapevole di cosa significasse il matrimonio, dei diritti/doveri e dopo la celebrazione non è stato in grado di realizzare questi diritti e doveri. Un buon avvocato deve tenere presente gli elementi a favore ma anche quelli contrari perché nella discussione dovrà controbattere e dare interpretazione che alla fine possano condurre a superare le obiezioni. Il difensore del vincolo dovrà sottolineare gli elementi contrari alla nullità cercando di interpretare i fatti in modo da far emergere elementi contrari alla nullità.

Elementi essenziali che ci consentono di individuare una fattispecie di nullità piuttosto che un'altra.

  • Giulia si trova in una condizione che le provoca vergogna nei rapporti sociali e rapporti affettivi con le persone dell’altro sesso perché prova disagio della propria condizione
  • La condizione influisce sulla condizione matrimoniale? La motivazione che la porta a scegliere Giorgio è di compensazione perché con Giorgio non prova vergogna. Giulia non ha dato il giusto peso alle motivazioni che la portavano a sposarsi o non sposarsi, per lei era fondamentale vivere come le altre donne e l’unica strada era sposare Giorgio. Giulia non ama Giorgio e non è attratta sessualmente da lui ma non tiene conto di questi elementi contrari. NON TIENE CONTO DELLE MOTIVAZIONI CONTRARIE.
  • Dopo la celebrazione del matrimonio non c’è comunione reciproca.