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Diritto Canonico: Evoluzione, Fonti e Principi Fondamentali - Prof. Zuanazzi, Appunti di Diritto Canonico

Appunti del corso di Diritto Canonico Prof.ssa Zuanazzi

Tipologia: Appunti

2011/2012

Caricato il 08/06/2012

nik710
nik710 🇮🇹

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Diritto Canonico - Prof.ssa Zuanazzi
L'ordine giuridico della Chiesa è comprensibile nel quadro del piano di redenzione divina.
Quest'economia salvifica è il sapiente disegno di salvezza di Dio, che si dispiega
progressivamente nel corso della storia, via via che gli uomini riescono a comprendere e
ad accogliere il mistero.
L'uomo è protagonista e collaboratore di questo progetto: è chiamato a realizzare la
comunione con Dio già nella sua esistenza terrena e in vista del fine escatologico (disegno
divino oltre la morte). Il processo di salvezza avviene pertanto secondo una dinamica che
coinvolge e valorizza la libertà e la capacità razionali dell'uomo di compenetrare il
messaggio nell'esistenza e di realizzarlo attraverso parametri e fasi confacenti alla natura
dell'uomo e alla sua condizione storica.
La Chiesa è stata istituita da Cristo sulla terra, nella comunità dei discepoli, come
strumento di mediazione tra Dio e gli uomini, per portare a compimento il disegno
universale di salvezza di Dio.
La volontà di Dio, infatti, è di stabilire l'epifania del Verbo incarnato in forme tangibili,
situate nel tempo e nello spazio, affidate alle forze umane. Si veda il mandato di Cristo agli
Apostoli, sotto la guida di Pietro, contenuto nei passi evangelici (Mt 16, 18-19; Gv, 21,
15-17).
Sta qui il “mistero” della Chiesa, sacramento universale di salvezza: nel rapporto tra
tensione trascendente e radicamento secolare: simbolo reale di grazia che sopravvanza le
forze umane e trova sorgente originaria nell'iniziativa divina. Si evidenzia così la duplice
natura della Chiesa, naturale e soprannaturale, temporale e spirituale, che formano la
complessa sostanza dell'organismo salvifico.
La struttura esterna dell'assetto temporale serve all'ordine spirituale a guisa di strumento
vivo e dinamico, diretto a tradurre il piano di salvezza in forme gradualmente più compiute
e adeguate. È questa la Plantatio Ecclesiaenella storia e nelle forme della socialità
umana: una interazione costante tra l'azione divina e la collaborazione umana.
Alla fondazione terrena dell'istituzione salvifica secondo le categorie dell'esistenza umana
appartiene la dimensione giuridica, un principio di ordine della realtà comunitaria e della
vita dei singoli. Il diritto è considerato un corollario inevitabile della socialità umana, uno
strumento indispensabile della missione ecclesiale di incarnazione nel mondo del mistero
di salvezza.
La Chiesa aderisce a una nozione realistica di diritto, quale principio intrinseco di ordine in
vista della meta suprema. Il diritto è considerato una struttura fondamentale dell'esistenza
umana. Il “dover essere” è il paradigma connaturato al modo di agire e farsi della persona,
soggetto razionale e difettivo, essere intermedio tra l'animale e Dio (non determinato
dall'istinto, ma assolutamente non autonomo). La libertà dell'uomo è una libertà
condizionata, che soffre la tensione tra la caduta della corporeità e la vocazione superiore
a sublimarsi in una più autentica realizzazione di se stesso. Il dovere deriva
sostanzialmente dall'essere, in quanto dirige la persona verso beni coerenti con le
potenzialità della sua natura.
La categoria della giuridicità trova fondamento nella natura relazionale della persona, per
la necessità di contemperare le esigenze vitali di una pluralità di individui in un insieme
armonico che tuteli gli interessi di ciascuno e della comunità nel suo insieme. Il diritto è la
forma costitutiva della coesistenza umana, l'ordine oggettivo delle relazioni sociali che ha
una funzione di garanzia e si basa sul principio di giustizia.
Il principio di giustizia afferma il riconoscimento reciproco e simmetrico di ciò che è proprio
e quindi dovuto alla dignità della persona in se stessa e nelle concrete relazioni in cui si
trova. Per la visione cristiana, il principio di giustizia, oltre ad avere fondamento prossimo
nella natura della persona, rimanda all'ideale di perfezione e di armonia trasfuso nel creato
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Diritto Canonico - Prof.ssa Zuanazzi

L'ordine giuridico della Chiesa è comprensibile nel quadro del piano di redenzione divina. Quest'economia salvifica è il sapiente disegno di salvezza di Dio, che si dispiega progressivamente nel corso della storia, via via che gli uomini riescono a comprendere e ad accogliere il mistero. L'uomo è protagonista e collaboratore di questo progetto: è chiamato a realizzare la comunione con Dio già nella sua esistenza terrena e in vista del fine escatologico (disegno divino oltre la morte). Il processo di salvezza avviene pertanto secondo una dinamica che coinvolge e valorizza la libertà e la capacità razionali dell'uomo di compenetrare il messaggio nell'esistenza e di realizzarlo attraverso parametri e fasi confacenti alla natura dell'uomo e alla sua condizione storica. La Chiesa è stata istituita da Cristo sulla terra, nella comunità dei discepoli, come strumento di mediazione tra Dio e gli uomini, per portare a compimento il disegno universale di salvezza di Dio. La volontà di Dio, infatti, è di stabilire l'epifania del Verbo incarnato in forme tangibili, situate nel tempo e nello spazio, affidate alle forze umane. Si veda il mandato di Cristo agli Apostoli, sotto la guida di Pietro, contenuto nei passi evangelici (Mt 16, 18-19; Gv, 21, 15-17). Sta qui il “mistero” della Chiesa, sacramento universale di salvezza: nel rapporto tra tensione trascendente e radicamento secolare: simbolo reale di grazia che sopravvanza le forze umane e trova sorgente originaria nell'iniziativa divina. Si evidenzia così la duplice natura della Chiesa, naturale e soprannaturale, temporale e spirituale, che formano la complessa sostanza dell'organismo salvifico. La struttura esterna dell'assetto temporale serve all'ordine spirituale a guisa di strumento vivo e dinamico, diretto a tradurre il piano di salvezza in forme gradualmente più compiute e adeguate. È questa la “ Plantatio Ecclesiae ” nella storia e nelle forme della socialità umana: una interazione costante tra l'azione divina e la collaborazione umana. Alla fondazione terrena dell'istituzione salvifica secondo le categorie dell'esistenza umana appartiene la dimensione giuridica, un principio di ordine della realtà comunitaria e della vita dei singoli. Il diritto è considerato un corollario inevitabile della socialità umana, uno strumento indispensabile della missione ecclesiale di incarnazione nel mondo del mistero di salvezza. La Chiesa aderisce a una nozione realistica di diritto, quale principio intrinseco di ordine in vista della meta suprema. Il diritto è considerato una struttura fondamentale dell'esistenza umana. Il “dover essere” è il paradigma connaturato al modo di agire e farsi della persona, soggetto razionale e difettivo, essere intermedio tra l'animale e Dio (non determinato dall'istinto, ma assolutamente non autonomo). La libertà dell'uomo è una libertà condizionata, che soffre la tensione tra la caduta della corporeità e la vocazione superiore a sublimarsi in una più autentica realizzazione di se stesso. Il dovere deriva sostanzialmente dall'essere, in quanto dirige la persona verso beni coerenti con le potenzialità della sua natura. La categoria della giuridicità trova fondamento nella natura relazionale della persona, per la necessità di contemperare le esigenze vitali di una pluralità di individui in un insieme armonico che tuteli gli interessi di ciascuno e della comunità nel suo insieme. Il diritto è la forma costitutiva della coesistenza umana, l'ordine oggettivo delle relazioni sociali che ha una funzione di garanzia e si basa sul principio di giustizia. Il principio di giustizia afferma il riconoscimento reciproco e simmetrico di ciò che è proprio e quindi dovuto alla dignità della persona in se stessa e nelle concrete relazioni in cui si trova. Per la visione cristiana, il principio di giustizia, oltre ad avere fondamento prossimo nella natura della persona, rimanda all'ideale di perfezione e di armonia trasfuso nel creato

dalla sapienza di Dio. Un ideale iscritto nel cuore degli uomini (e quindi da loro conoscibile) ma mai pienamente realizzabile nella forma più perfetta dalla natura difettiva dell'uomo. La ragione umana può solo tendere a svelarne gradualmente contenuti parziali e cercare di darne un'attuazione progressivamente migliore, senza però raggiungere una sua conoscenza e trasposizione definitiva. Nel sistema canonico il principio di ordine trova una giustificazione metafisica ulteriore al piano della creazione divina (che condivide con i regimi secolari), in quanto trova fondamento nel piano di redenzione divina, iniziato nella storia dall'incarnazione di Cristo e che mira a portare gli uomini alla salvezza dell'anima. Il diritto, al pari delle altre strutture temporali della Chiesa, ha pertanto una funzione sacramentale: segno visibile e meccanismo promotore della diffusione della vita soprannaturale. I beni diffusivi della grazia (parola di Dio e sacramenti) sono doni gratuiti di Dio e non della Chiesa: nella prospettiva dell'istituzione terrena, quindi, l'amministrazione dei mezzi partecipativi della grazia deve corrispondere al principio di giustizia, come atti intrinsecamente doverosi nei confronti delle persone che si trovano nelle condizioni per poterli ricevere. Il riferimento al piano della redenzione, inoltre, chiede il perfezionamento del principio di giustizia con il precetto evangelico della carità (Gv 15, 12). La carità compendia ed estende in pienezza il paradigma di doverosità. Per carità non si deve intendere il mero sentimento di benevolenza, ma una vera norma normans che regola il comportamento del credente e plasma tutto l'ordinamento della Chiesa. Dare a ciascuno il suo (principio di giustizia) è il primo gradino, il minimum, la carità è la perfezione, il superamento dei limiti della natura razionale, a imitazione tendenziale della misericordia di Dio: dare a ciascuno secondo le sue esigenze, oltre i limiti del dovuto, con sollecitudine verso le debolezze e le imperfezioni, per condurre tutti alla comunione con Dio. La giustizia nell'assetto ecclesiale mira pertanto a conformarsi alla ratio divinae sapientiae, nella sostanza di verità e nella logica di misericordia. La coerenza con il piano divino di salvezza è lo statuto assiologico che legittima l'esistenza del diritto nella Chiesa e riassume il dover essere fondamentale cui devono adeguarsi tutte le espressioni giuridiche particolari, le quali sono lo sviluppo in regole concrete delle potenzialità insite nel precetto salvifico. La natura strumentale al fine salvifico non modifica però il paradigma di giuridicità della norma canonica. Analogamente alla norma degli ordinamenti statali, è un comando di doverosità, formulato in forme razionali, che interpella la responsabilità personale. La norma canonica possiede però modalità specifiche. La funzione sacramentale del diritto, infatti, fa sì che la disciplina canonica sia tendenzialmente aperta, alla ricerca di una tendenziale corrispondenza tra l'essere del disposto regolativo e il dover essere del principio di rettitudine insito nella realtà regolata; tra il dover essere oggettivo del comando e il dover essere soggettivo che sorge dall'adesione intima al contenuto del precetto da parte del destinatario. Il primo di questi aspetti evidenzia come la norma non abbia la funzione positivistica di garantire la certezza formale del sistema, ma debba trovare fondamento nella giustizia sostanziale. Il valore vincolante del precetto non deriva dall'imposizione formale, ma dalla doverosità intrinseca per la congruenza con lo iustum in sé. Da ciò derivano alcune conseguenze importanti nell'applicazione del diritto. Risulta inammissibile, anzitutto, qualsiasi finzione giuridica che tenda a sovrapporre l'evidenza legale all'ordine reale: ad esempio, una sentenza ingiusta sullo stato personale potrà sempre essere rivista, non vi è mai la preclusione del passaggio formale in giudicato. Si impone sempre la costante ricerca di perfezionamento dei termini di giustizia e di certezza, che tendono a trascendere i risultati positivi per modellarsi sempre più autenticamente all'ontologia della realtà.

continuamente vigenti. Le norme quindi sono le medesime dalle origini: può cambiare il modo di enunciarle, ma il principio è sempre lo stesso. Lʼattuale codice di diritto canonico del 1983 dice nel can. 6 che è necessario fare riferimento alle fonti storiche del diritto canonico, nella loro centenaria evoluzione. Il nostro studio sarà sintetico, perchè sennò ci vorrebbe un intero corso data la loro vastità. Lʼordinamento si evolve e affina le tecniche di produzione del diritto fino ad arrivare allʼattuale metodologia. La storia delle fonti si divide in 4 periodi, che hanno una lunghezza temporale molto diversa tra loro, in quanto nellʼepoca moderna lo sviluppo delle fonti è molto più rapido rispetto allʼepoca passata:

  1. Dalle origini fino al XII sec .: un periodo di 1000 anni circa;
  2. Epoca classica del diritto canonico : periodo aureo nel quale nasce la scienza del diritto canonico e si consolida un corpus centrale che sarà centrale. Vede la formazione del Corpus Juris Canonici, che va dal XII sec. fino agli inizi del XVI sec.;
  3. Periodo successivo alla formazione del Corpus Juris Canonici e va dal XVI sec. Fino al XX sec.;
  4. Il XX/XXI sec.: è il nostro periodo, periodo della codificazione del diritto canonico: nel 1917 cʼè il primo codice di diritto canonico, mentre nel 1983 il secondo; PRIMO PERIODO: Dalle origini al XII sec.. È il periodo della prima organizzazione della Chiesa cattolica. Si basa sullʼannuncio fatto ai discepoli da Gesù di Nazaret. Nel nuovo testamento vi è il mandato di Cristo agli apostoli di continuare la sua missione. Con la diffusione del messaggio evangelico da parte dellʼautorità degli apostoli, si tramanda solo oralmente il messaggio del Cristo. Non ci sono ad oggi documenti scritti circa lʼorganizzazione delle prime comunità cristiane. Negli atti degli apostoli e nelle lettere cʼè una parte, qualcosa, ma non unʼorganizzazione organica che ci faccia capire la struttura delle prime comunità. Lʼautorità degli Apostoli promana dal fatto che questi hanno vissuto personalmente con Gesù, traendo lʼinterpretazione della volontà di Cristo. Ecco perchè per il diritto della Chiesa la “ tradizione apostolica ” (regole e disposizioni organizzative e disciplinari) è una fonte di diritto divino. Questa consiste nellʼinsieme di precetti, regole, sulla base delle quali erano organizzate le prime comunità cristiane. Erano gli usi delle prime comunità cristiane, che sono stati dettati dagli apostoli in persona e che hanno valore di rivelazione della volontà divina perchè gli apostoli sono stati testimoni diretti della volontà di Cristo. Noi non abbiamo delle fonti autentiche che ce le riportino, ma ci sono delle fonti che sono state redatte non dagli apostoli ma in epoca successiva, e che probabilmente si basano su parziali documenti scritti ma maggiormente sulla tradizione orale. Questi documenti non autentici, più precisamente raccolte, sono stati redatti principalmente nella Chiesa orientale. Lʼunica redatta in occidente è anche lʼunica di cui si sappia con certezza lʼautore: è la “ Traditio Apostolica ” di SantʼIppolito, redatta a Roma nel 1218. Le altre sono state redatte nelle parti orientali: la Didachè (I/II sec. D.C.) - “dottrina” in grego - era la volontà di tramandare lʼinsegnamento: sono raccolti diversi tipi di precetti, cʼè un poʼ una commistione di precetti cui si rifacevano le comunità cristiane della zona della Persia; altra opera è la Didascalia (o Dottrina) dei 12 apostoli (Siria, Palestina, II sec.): anche questa opera raccoglie diverse tipologie di precetti; tra la Didachè e la Didascalia cʼè già unʼevoluzione; altra opera sono le Costituzioni Apostoliche (III/IV sec., Siria). Vediamo come il diritto delle prime comunità cristiane faccia riferimento allʼautorità degli apostoli: questi documenti sono detti “Collezioni Pseudo-apostoliche”, e talvolta riportano anche degli errori. Sono comunque documenti importanti perchè hanno avuto il ruolo di diffondere le nozioni di ordinamento cristiano nelle comunità. In occidente ci sono meno di questi documenti perchè a queste fonti si sovrappone lʼautorità del Romano pontefice.

Nella chiesa vi è una pluralità di tradizioni, e una partizione che si crea a seguito del diverso destino delle parti dellʼimpero romano viene anche a separare le chiese orientali dalla chiesa occidentale (ossia quella consolidatasi a Roma dopo la fine dellʼimpero). Le chiese orientali rimangono sempre una pluralità (Costantinopoli è la maggiore Chiesa), mentre in occidente la Chiesa è unica (man mano che la forza del pontefice cresce). I Canoni dei concili e lʼ autorità del pontefici sono altre due tipologie di fonti che pian piano emergono. Lʼautorità del pontefice si manifesta abbastanza presto, anche se non da subito ha quella forza di imposizione a tutta la Chiesa che avrà in epoca successiva. Al successore di Pietro, il Vescovo di Roma, viene da subito riconosciuta una funzione di guida: a questi vengono sottoposte questioni di giustizia, attraverso “ lettere decretali ”, soluzioni di casi concreti che per lʼautorità riconosciuta al romano pontefice vengono trasmesse con valore erga omnes. La risposta ad un caso concreto diviene quindi principio di ordine generale: si trae il principio generale che viene esteso erga omnes. Le Decretali acquistano forza principalmente nella Chiesa dʼoccidente mentre nelle chiese orientali cʼè una forte resistenza al romano pontefice. Altra fonte sono i Canoni dei concili: i vescovi, per risolvere i problemi comuni, si riuniscono, deliberando su qualche problema di tipo dottrinale o disciplinare (quindi problemi di ordine generale). Queste riunioni si chiamano concili, e servono per trovare insieme una soluzione comune ad un problema comune. I concili possono essere concili territoriali circoscritti oppure concili che riuniscono tutti i vescovi, detti universali. I concili circoscritti a determinati territori sono detti “ concili particolari ”, gli altri sono “ concili ecumenici ”. Il primo concilio ecumenico è quello celebrato dagli apostoli a Gerusalemme nel 50 d.C.: si affronta il problema se estendere ai gentili (convertiti provenienti da religioni diverse) i precetti validi per gli ebrei: la decisione sarà di non estendere anche a loro precetti validi nella religione ebraica. È lʼinizio della presa delle distanze della tradizione cristiana dalla religione ebraica. Altri concili saranno quelli di Nicea del 325 d.C. (indetto dallʼimperatore Costantino nel IV sec.), e altri. I canoni di questi concili ecumenici hanno un valore molto importate perchè creano il diritto comune a tutte le comunità cristiane: nei primi secoli di vita delle Comunità cristiane si assiste alla formazione di un diritto comune cristiano. Anche i concili particolari hanno avuto grande importanza perchè anche se erano settoriali alla fine anche le regioni vicine potevano riconoscersi nelle decisioni prese, e quindi si aveva unʼestensione delle decisioni prese in un ambito vicino. Il fatto di avere un patrimonio comune e la comunicazione tra le chiese ha fatto si che in questi primi secoli le comunità cristiane vivessero secondo un diritto comune chiamato “Jus Antiquum”, comune ancora oggi tra la chiesa di occidente e le chiese orientali. Per la chiesa occidentale, che riconosce questo diritto, si è venuto poi a costruire un diritto molto più ampio. In seguito si manifesta lʼesigenza di raccogliere questo diritto comune, che è disperso in diverse forme: è necessario procedere ad una raccolta organica, per poterlo conoscere e in seguito applicare. Il primo grande movimento di riforma della Chiesa occidentale, che fa capo al pontefice Genasio I, comporta una compilazione del diritto (ogni volta che la Chiesa si riforma lo fa anche attraverso delle compilazioni) ossia una raccolta di tutto il diritto vigente prodotto. Genasio e i successori sentono il bisogno di raccogliere il diritto della Chiesa per poter dettare delle regole conoscibili e applicabili da tutti. Si avvia quindi in questo periodo (dalla fine del V sec. fino ai primi anni del VI sec.) unʼattività di raccolta di diritto antico. La principale di queste compilazioni è la Collezione Dionisiana , dal nome del suo autore Dionigi “Il Piccolo” (è un atto di umiltà e modestia di questa persona, che era un monaco molto erudito): Dionigi è riuscito a ricostruire lʼanno di nascita di Gesù con unʼapprossimazione di soli 6 anni (è la fine del V sec.). La Collezione Dionisiana è una compilazione di documenti, non un codice: il codice è unʼunica fonte del diritto, un testo unitario, che tratta le materie in modo organico e sistematico, mentre una compilazione è

culminerà nella creazione del Sacro Romano Impero e lʼincoronazione di Carlo Magno ad opera del Papa. Così come in Spagna anche in Francia si avvia una riforma della Chiesa francese, con alla base unʼattività compilatoria facilitata però da Papa Adriano I, che nel 774 d.C. invia a Carlo Magno il “codice delle leggi canoniche” (principalmente la Compilazione Dionisiana con alcune aggiunte), che è denominata Collezione Dionisio/Adriana. La nuova compilazione francese ha alla base la Collezione Hispana e la Collezione Dionisio- Adriana. I cd “ penitenziari britannici ” sono una tipologia davvero singolare di fonti che viene a consolidarsi tra Irlanda e Inghilterra: queste terre erano abitate dai Celti, ma successivamente anche da stirpi anglo-sassoni. Con la conversione al cristianesimo si viene a creare una situazione di commistione tra cristianesimo e cultura locale. Rispetto al continente, cʼè una minore comunicazione e lʼorganizzazione si costruisce di più sulla base dei costumi propri di queste popolazioni. La particolarità è che il fulcro di vita delle comunità cristiane non sono le diocesi bensì le Abbazie, i monasteri. Lʼautorità è quella dellʼAbate, che ha autorità vescovile ma con stile monastico, che inevitabilmente si ripercuote sulle regole dettate per le comunità cristiane. Lʼindole monastica comporta un carattere “penitenziale”, con regole di diritto mischiate con regole di morale, ossia la previsione di una serie di peccati con una penitenza appropriata. Questi canoni penitenziali vengono raccolti in varie collezioni private che ovviamente vengono chiamate “Penitenziali”. Queste raccolte non avranno importanza solo per le isole britanniche ma anche in altre regioni perchè dalle isole britanniche parte un movimento missionario che porta i missionari sul continente, inserendo nellʼopera di evangelizzazione anche i penitenziali, favorendo quindi la circolazione del modello monastico. Il diritto penale della chiesa si basa proprio sui penitenziali, ma anche la stessa nozione di colpa e di sanzione del modello civile è radicata proprio sui penitenziali. Nel IX sec la situazione è abbastanza diversa dai primordi del II sec.. Lʼelaborazione sta cominciando ad affermarsi, con carattere frammentario e territoriale. Si sente il bisogno di disposizioni nuove che rispondano a problemi che si vengono a creare con lʼevoluzione sociale e politica. Ciò che principalmente ispira lʼevoluzione del diritto della Chiesa è il rapporto con il potere secolare: frequenti sono i contrasti tra potere secolare e potere spirituale, perchè spesso i regnanti vogliono ingerirsi delle questioni spirituali, con conseguente resistenza del papato. Cʼè poi da ricordare che spesso i vescovi sono anche vassalli dellʼimperatore, con conseguente commistione e subordinazione tra poteri, che va a creare non pochi contrasti. Allora alla metà del IX sec si verifica un fenomeno abbastanza singolare: avvengono delle falsificazioni del diritto, poichè non cʼè unʼautorità sufficientemente forte da dettare delle norme. Gli studiosi si inventano delle norme che poi spacciano per autentiche, ricomprese tra le norme che regolano il diritto della Chiesa: la loro natura spuria verrà riconosciuta solo in epoche successive. Questi falsificatori operano non inventando di sana pianta le norme: uno dei metodi è prendere la norma antica e modificarla a necessità, rispettandone lo stile; oppure presentano come testi giuridici delle fonti che non hanno valore giuridico (precetti tratti dai primi scrittori cristiani); o ancora, la composizione integrale di un testo falso presentandolo come un testo antico di cui si era persa la conoscenza (si sapeva dellʼesistenza ma si riteneva perduta): la Donazione di Costantino è proprio un esempio di questo terzo metodo, utilizzata per legittimare lʼautorità del romano pontefice nei confronti dellʼimperatore e giustificando la presenza dei territori pontifici. Questo documento si trova nella Collezione delle “Decretali Pseudo Isidoriane” (metà II sec.): la redazione proviene probabilmente da una medesima “officina”, con conoscenza di tecniche stilistiche e normative. Non si sa con certezza chi siano stati gli autori nè dove si trovassero.

La situazione cambia con il movimento di riforma della Chiesa che ha avvio con la metà del XI sec., introdotto dai pontefici e che trova la sua massima espressione con Papa Gregorio VII. Il movimento di riforma si poneva lʼobiettivo, da una parte, del ripristino della disciplina ecclesiastica allʼinterno della Chiesa contro gli abusi che si erano venuti a verificare (violazioni di precetti di vita cristiana, ecc.), con la necessità dellʼaffermazione dellʼautorità indiscussa del romano pontefice. Si stabilisce una gerarchia allʼinterno della Chiesa, in cui i vescovi sono sottoposti allʼautorità del romano pontefice. Dallʼaltra parte, altro obiettivo era quello di limitare lʼingerenza dellʼimperatore, evitando la lotta per le investiture: solo il pontefice può nominare i vescovi. Con la riforma Gregoriana la Chiesa afferma la propria indipendenza dal potere secolare. Questo movimento di riforma è accompagnato da una compilazione, con cui si afferma lʼautorità papale. Il papa promuove unʼattività di raccolta delle fonti che possono essere utili a sostenere la riforma (diritto antico + decretali): ci sono varie compilazioni prodotte a Roma dai più stretti collaboratori del papa. Il Dictatus Papae risale al 1075 ed è privo sia di intestazione che di firma (si pensava che fosse redatto personalmente da Gregorio): è unʼelencazione condensata dei principi della riforma gregoriana (sembra uno schema sintetico di attuazione della riforma). Queste collezioni sono portatrici di un diritto utile alla riforma, un diritto che prevede lʼaccentramento dei poteri nelle mani del romano pontefice (e questo non faceva certo piacere ai vescovi): ecco perchè la riforma non è stata accolta con grande favore. I successori di Gregorio non applicano in modo così preciso i dettami della riforma, declinandola in attuazioni più mitigate. Proprio di questa “riforma mitigata” ci sono delle compilazioni che omettono alcune decretali di Gregorio. Ivo di Chatres, a cavallo tra XII e XIII, era il consulente giuridico di molte famiglie aristocratiche: ha compiuto almeno 3 collezioni che si pongono nellʼimpostazione della riforma gregoriana mitigata. Una è la cd “ Tripartita ”, unʼaltra il “ Decretum ” e unʼaltra ancora il “ Panormia ”. Questʼultima soprattutto segnala un progresso nel metodo delle compilazioni: infatti finʼora le compilazioni erano ordinate in senso cronologico, rendendo la consultazione abbastanza difficile; nella Panormia invece le fonti sono ripartite per materie, al cui interno segue lʼordine cronologico. Ancora, la Panormia contiene un prologo che precede gli 8 libri, in cui sono elencate le regole di interpretazione e di conciliazione dei testi giuridici. Questo elenco è molto importante perchè allʼepoca uno dei problemi principali era quello di avere a che fare con una moltitudine di norme applicabili paradossalmente tutte insieme in modo contrastante. Ivo di Chatres detta le regole (non da lui inventate ma comuni allʼepoca) che guidano per lʼappunto lʼinterpretazione dei testi giuridici e la via di soluzione tra norme contrastanti. Il passo successivo fu quello di redigere delle compilazioni in cui le tecniche di Ivo fossero effettivamente applicate, in cui il diritto non contenesse contraddizioni tra norme. Fu poi Graziano ad elaborare questa metodologia. PERIODO del CORPUS JURIS CANONICI È lʼepoca aurea del diritto canonico, perchè ci sono dei perfezionamenti rispetto alle epoche precedenti e le grandi novità sono costituite da due fenomeni: la nascita della scienza canonistica, ossia una scienza capace di interpretare il diritto, capace di risolvere le questioni di contrasto tra diverse norme. Quello dellʼinterpretazione e del contrasto tra norme è il problema fondamentale di questʼepoca. La scienza giuridica individua le tecniche di composizione delle norme e le applica al diritto di nuova formazione. Queste regole erano già state indicate da Ivo di Chartres, e sono applicate da Graziano nella sua opera. La nascita della scienza giuridica canonistica è stata favorita dalla riscoperta degli studi del diritto romano, che avviene nellʼ XI sec a Bologna (viene riscoperto il corpus juris di giustiniano) e con Irnerio rifioriscono gli studi giuridici imperniati sul diritto romano.

Alla fine non bastarono neanche più le appendici e si arrivò a nuove compilazioni, che raccoglievano il diritto secondo le fonti successive od omesse da Graziano. Le principali di queste compilazioni sono 5 compilazioni antiche composte 3 da privati e 2 da romani pontefici: è la prima volta che i rimani pontefici assumono su di se lʼiniziativa di una compilazione che poi viene promulgata con autorità legislativa. Inizia Innocenzo III nel 1209 e poi Onorio III nel 1226. Le altre 3 sono compilazioni private, ma tra queste rileva quella di Bernardo Vescovo di Pavia: questi studiò ed insegnò diritto canonico a Bologna. La sua opera è nota come Breviarium Extravagantium , ossia compilazione delle fonti esterne al decreto di Graziano. Ricordiamo questʼopera perchè si inaugura un nuovo sistema di ripartizione delle fonti. Egli divide la compilazione in 5 libri suddivisi per materia, secondo una classificazione che resterà anche in epoca successiva. È la seguente: Judex, Judicium, Clerus, Connubia e Crimen. Tutte le fonti esterne al Decreto sono divise per materia. Judex è il giudice, ma in realtà si intende lʼautore del diritto (nozione estensiva per indicare la produzione del diritto della Chiesa). Judicium parla dei processi, Clerus dei clerici, Connubia dei matrimoni e Crimen del diritto penale. Questa ripartizione viene seguita da tutte e 5 le compilazioni antiche. Si è venuto a rompere lʼunitarietà delle fonti che aveva reso così pregevole lʼopera di Graziano. Interviene il papa che si fa carico di questa situazione e promuove una raccolta di fonti che sostituisca le 5 compilazioni antiche. Non si vuole sostituire il Decretum, ma si vuole raccogliere tutto il diritto al di fuori del decretum. È Gregorio IX (pontefice tra il 1227 e il 1241) che promuove questa compilazione, raccogliendo prevalentemente decretali pontificie. Lʼopera, ordinata nel 1230 allo spagnolo Raimondo di Pegnafort, ha il nome di Liber decretalium Extravagantium (anche liber Extra) e viene promulgata con la Bolla Rex Pacificus del 1234: con la bolla si trasmette lʼopera allʼuniversità di Bologna e forse ad altre università. Emergono già delle novità importanti: la compilazione non è unʼopera di un privato, perchè viene ordinata dal romano pontefice e viene promulgata con un atto legislativo. È in tutto e per tutto una legge quindi. Mentre nel decretum le norme mantengono il loro potere normativo essendo unicamente una raccolta di fonti, nellʼopera di Gregorio IX le fonti assumono valore di norma pontificia. Seconda differenza importante è il metodo della compilazione, metodo che segna un sensibile miglioramento, sia per lʼordine sistematico sia per la coesione interna delle norme: si segue lʼorganizzazione di Bernardo da Pavia, e il Liber Extra risulta diviso in 5 libri. Cʼè anche una coesione interna tra le norme, perchè Raimondo di Pegnafort opera anche sul testo delle norme, abrogandole e modificandole. Lʼobiettivo di comporre le norme tra di loro è migliore rispetto allʼopera di Graziano. Il nome di questʼopera, solitamente nota come Liber Extra, sarebbe quello di “Compilatio”. È anche interessante che la promulgazione avvenga attraverso la trasmissione dellʼopera allʼuniversità, con il preciso scopo di diffondere il diritto della Chiesa e permetterne lʼapplicazione. Ci sono a questo punto 2 fonti del diritto distinte: il decretum di Graziano e i Liber Extra. Poi però succede che vengono emanate nuove decretali e si rende necessario integrare queste due fonti. Queste integrazioni vengono dapprima inserite come integrazioni ai Liber Extra e poi come nuove compilazioni. Sotto Bonifacio VIII si decide di intraprendere una nuova forma compilativa. Bonifacio VIII (1294 - 1304) incarica 3 esperti di diritto canonico di redigere una raccolta delle nuove decretali che andassero a sostituire tutte le altre collezioni successive ai Liber Extra. Nel 1298 Bonifacio promulga la nuova raccolta con una bolla e la trasmette alle università di Bologna e Parigi. Anche questa volta tutte le fonti acquistano valore di atto legislativo.

Anche questa compilazione viene divisa in 5 libri, con la sistematica di Bernardo da Pavia, aggiungendo però unʼappendice con 88 regole juris che sono state raccolte non da un canonista ma da un civilista, Dino da Mugello. Il fatto che Bonifacio VIII le abbia inserite nella compilazione ha fatto si che queste regole juris abbiano assunto valore di legge. Anche lʼopera di Bonifacio VIII viene realizzata secondo il metodo seguito da Raimondo di Pegnafort, manipolando i testi normativi al fine di ridurre i contrasti normativi. Il titolo di questʼopera è Liber Sextus , perchè vuole essere lʼideale continuazione dei 5 libri del Liber Extra. Lʼepoca successiva a Bonifacio è unʼepoca di decadenza per la Chiesa perchè il papa non ha più la forza di opporsi allʼautorità secolare, incarnata dagli imperatori. I successori di Bonifacio VIII vivono un periodo di prigionia sotto lʼinfluenza del sovrano di Francia, con conseguente trasferimento della sede pontificia ad Avignone (1303 - 1336). Clemente V, successore Bonifacio VIII (è colui che trasferisce la sede pontificia ad Avignone), si fa proposito di raccogliere le decretales successive al Liber Sextus. Lʼopera viene promulgata dal suo successore, Giovanni XXII, nel 1217. Clemente avrebbe voluto chiamare questa compilazione Liber Septimus ma Giovanni XXII la chiama Constituziones Clementi V , o semplicemente Clementinae. A questo punto lʼopera di compilazione ad opera dei romani pontefici termina. Il corpo legislativo è ormai definito e non si sente più la necessità di farsi promotori di nuove opere compilatorie. Accanto alla decadenza del potere pontificio cʼè anche la decadenza delle scuole del diritto canonico, che non apportano più valori aggiunti. Si aggiungeranno altre due compilazioni composte da un privato: si tratta di due raccolte di Giovanni Chappuis che ha curato unʼedizione del Corpus di Diritto Canonico del 1500 e al quale ha aggiunto due raccolte di decretali successive alle Clementinae (“ delle Extravagantes di Giovanni XXII” e “Extravagantes Communes ”). Ricordiamo queste due raccolte perchè nella successiva riedizione del 1582 della sede pontificia vengono ricomprese anche queste due raccolte private. Agli inizi del XVI sec si è consolidato un Corpus organico di norme che nella prassi prende il nome di Corpus Juris Canonici. Questo Corpus è un nome che si afferma nella prassi per indicare queste compilazioni e poi viene concepito dal papa nellʼedizione ufficiale del 1582 di Gregorio XVI. Questa edizione ufficiale non ha lo stesso valore che aveva avuto la promulgazione del Liber Extra e del Liber Sextus, perchè questa edizione è solamente unʼedizione critica, a seguito di una commissione di studio che valutasse lʼautenticità dei testi precedenti. Ma non si cambia la natura giuridica delle fonti, che restano quelle dellʼinizio. Ecco quindi che le fonti alla base del Corpus Juris hanno un valore diverso: fonti pregresse, fonti legislative e collezioni private. Il corpus juris canonici ha unʼimportanza fondamentale per la vita della Chiesa. TERZO PERIODO È un periodo critico per la chiesa, per i contrasti con lʼautorità secolare e per le epoche giurisdizionaliste, in cui solo lo Stato è lʼautore del diritto. Viene quindi meno la collaborazione tra il diritto civile e il diritto della chiesa, e questʼultima si trova a dover combattere contro le ingerenze del potere secolare. Altro motivo di crisi è anche il venir meno dellʼunità del cristianesimo, con lʼaffermarsi del movimento di riforma protestante e più in generale con la nascita di nuove chiese cristiane che non si riconoscono nellʼautorità della Chiesa. Tutto questo contribuisce ad indebolire il potere della Chiesa. Alla riforma protestante la Chiesa risponde con la Controriforma, ripensando se stessa e il modo di organizzarsi per rispondere meglio alle esigenze del tempo. Si elabora quindi una

Actiones. A questi 3 libri centrali si aggiunge un libro introduttivo (“norme generali” ) ove ci sono le nozioni generali di diritto e un ultimo libro con le sanzioni di diritto penale. I 5 libri sono quindi:

  1. Nozioni generali;
  2. Le persone;
  3. Le cose,
  4. Il processo;
  5. Le sanzioni e le pene ; Allʼinterno di questa sistematica ci sono delle forzature, perchè per esempio nelle “cose“ vengono ripartiti sia i beni materiali della chiesa che quelli spirituali (i sacramenti). È una stortura che non rende chiarezza. I beni materiali sono i beni di cui si serve la Chiesa come strumento mentre i beni spirituali sono la forza viva della Chiesa. In nome della logica giuridica si è voluto restringere tutto sotto questa ripartizione. Rispetto alla tradizione, a parte il seguire schemi logici più adeguati, sotto il profilo sostanziale i canoni ci riportano alla tradizione, non la stravolgono, non introducono novità rilevanti. Recepiscono e armonizzano la tradizione canonica del Corpus, assieme alle norme del Concilio di Trento (accentralizzazione romana della Chiesa, poteri nella sede apostolica). Con la promulgazione del codice viene ad essere abrogato il Corpus Juris Canonici. Altro elemento importante per capire il codice è il fatto che successivamente alla promulgazione del codice il pontefice ha istituito una commissione pontificia con il compito di fornire lʼinterpretazione autentica dei canoni del codice (nomofiliachia). In caso di dubbio la dottrina non può decidere quale sia lʼinterpretazione migliore ma si deve rivolgere alla commissione pontificia. Anche lʼapplicazione quindi viene strettamente controllata, non viene lasciato nulla alla libertà della dottrina e della giurisprudenza. Però il codice ha un effetto positivo sulla dottrina, che fino ad allora aveva un poʼ vivacchiato stancamente: infatti con la promulgazione del codice gli studi di diritto canonico riacquistano forza e vita, e si iniziano nuovi studi di approfondimento del codice stesso. Il codice sostanzialmente recepisce la tradizione canonica, e quindi nel momento in cui viene promulgato è vecchio, poichè la situazione culturale e politica è molto cambiata. La realtà richiede nuove risposte, nuove soluzioni da parte del diritto della chiesa. Quindi si presenta ben presto lʼurgenza di rinnovare la disciplina della Chiesa. Giovanni XXIII annuncia nel 1959 la sua volontà di convocare un Concilio Ecumenico per la Chiesa universale per adeguare la Chiesa ai tempi (“rispondere ai segni del tempo”) e promuovere una nuova stesura del Codice di Diritto Canonico. Di seguito viene quindi celebrato il Concilio Ecumenico Vaticano II e nel 1963 viene costituita una commissione per la revisione del Codice di Diritto Canonico: questa commissione decide di attendere la conclusione del Concilio Ecumenico Vaticano II, poichè si rende conto delle novità che stavano emergendo. Viene quindi sospesa lʼattività di revisione e viene creato un rapporto organico con la segreteria del concilio: il Concilio è celebrato tra il 1962 e il 1965. Nel frattempo è Paolo VI a promulgare di volta in volta i documenti del Concilio: questi documenti hanno una grande importanza per la revisione del Codice, perchè esso sarà la traduzione giuridica di tali atti. La Costituzione Dogmatica “Numen Gentium” sarà la base delle strutturazione giuridica della Chiesa (Chiesa sacramento, Chiesa istituzione gerarchica e Chiesa Comunità). Altra costituzione è la Costituzione Pastorale “Gaudium e Spes” che riflette sui rapporti tra chiesa e mondo. Nellʼambito di questa riflessione cʼè una discussione sul matrimonio, e proprio questa costituzione formerà la disciplina giuridica del “connubium“ ecclesiastico.

Con la fine del Concilio nel 1965 partono i lavori di revisione del Codice: il primo momento è la stesura di un catalogo dei principi direttivi che devono guidare le sottocommissioni che lavorano sul codice. Il primo principio direttivo è quello di adattare la legislazione della Chiesa ai principi sanciti nel Concilio Vaticano II (e non più alla tradizione canonistica derivante dal Corpus). Altra importante novità è la collegialità nel modo di rivedere il codice: non è solo la commissione che lavora direttamente ma cʼè una connessione stretta con gli episcopati nazionali (man mano che ci sono delle bozze definitive delle parti del codice, queste vengono inoltrate agli episcopati nazionali per sentirne il parere). Altra importante novità è quella di dare una nuova ripartizione al diritto della Chiesa: non si segue più la ripartizione del Codice del 1917 ritenuta inadeguata, ma si ritiene migliore una ripartizione che rispetti la tipicità delle questioni di cui si occupa la chiesa. La stessa ripartizione dei gruppi di lavoro viene riformulata non più secondo la ripartizione del codice del 1917 ma secondo la nuova ripartizione che si sta pensando di applicare. Il codice del 1983 è ripartito in 7 libri, che riflettono la specificità del diritto della Chiesa:

  1. Norme generali: ci sono le diverse fonti del diritto, le nozioni e definizioni di base delle norme essenziali, ecc.;
  2. Popolo di Dio: a differenza del Codice del 1917 che si occupava nel 2° libro della Chiesa e della condizione dei chierici, il nuovo codice parte dal concetto di Popolo di Dio che è stato coniato nella Costituzione Numen Gentium che sottolinea la dimensione comunionale della Chiesa (comunità di coloro che seguono Cristo). Tra gli appartenenti alla Chiesa si parte dalla consapevolezza di una condizione comune dei fedeli della chiesa, tenuti tutti a portare avanti il messaggio della chiesa: non sono quindi solo i chierici a portare avanti la missione della Chiesa, bensì tutti i fedeli. Nella seconda parte si parla della costituzione gerarchica della chiesa, mentre nella terza parte dei religiosi;
  3. Funzione di insegnare della Chiesa: riprende un concetto elaborato dalla Numen Gentium, la quale ha sottolineato come nella missione di salvezza della Chiesa si possono distinguere 3 funzioni: insegnare, santificare e governare. Il codice segue questa ripartizione. Si parla nel 3° libro della funzione di insegnare, quindi di trasmettere la parola di Dio. Questa funzione coinvolge tutti i fedeli, con competenze e modi diversi.
  4. Funzione di santificare della Chiesa: amministrazione dei sacramenti e del culto di Dio. É nellʼambito dei sacramenti che si parla del matrimonio;
  5. Beni temporali della Chiesa: sono quei beni materiali, patrimonio economico della Chiesa, che sono necessità della Chiesa per poter sopravvivere. Non è la finalità principale della Chiesa, ma solo uno strumento necessario.
  6. Sanzioni della Chiesa: è il codice penale della Chiesa; 7. Processi; Della funzione di governare si parla nel libro 1° e 2°, non è stato ritenuto necessario attribuire un libro proprio a tale funzione. Lʼopera di revisione del codice da parte dei diversi gruppi di studio è durata parecchi anni, perchè dal 1963 si arriva al 1983: 20 anni di revisione. Nel frattempo è morto anche papa Paolo VI. Si susseguono Giovanni Paolo I e Giovanni Paolo II. È proprio questʼultimo a dare una spinta propulsiva al codice, che verrà promulgato il 25/01/1983 con la Costituzione Apostolica Sacrae Disciplinae Legis. Si prevede un periodo di vacatio legis, e lʼentrata in vigore avverrà il 27/11/1983. Abbiamo già visto come il collegamento con il Concilio Vaticano II faccia sì che la normativa sia innovativa: non stravolge la tradizione precedente, ma la adatta. Non è

riconoscimento dellʼautonomia normativa. Il codice del 1983 è un codice universale per tutta la Chiesa, diffusa in tutto il mondo, e in regioni molto diverse tra loro. Diverse non solo per conformità del territorio, ma soprattutto per cultura, costumi, ecc.. Se il diritto della Chiesa deve essere valido per tutte queste comunità, esso allora deve riconoscere unʼautonomia normativa ai vescovi, riuniti in organizzazioni collettive, Sinodi o Conferenze episcopali che siano. Al codice del 1983 si deve aggiungere una legislazione successiva che è venuta a regolare aspetti della vita della Chiesa che non trovano normazione nel codice. Lʼorganizzazione della Curia romana per esempio non si ritrova nel codice ma è demandata da una legge speciale quale la Costituzione Apostolica “Pastor Bonus” del

Per quanto riguarda lʼinterpretazione del codice, il codice del 1983 prevede un “Pontificio Consiglio per lʼinterpretazione dei testi legislativi”. Ma va detto che si prevede una valorizzazione dellʼattività scientifica delle scuole nellʼinterpretazione del Codice e della giurisprudenza. Quindi giurisprudenza e dottrina sono riconosciute quali fonti integrative nella interpretazione del diritto canonico. Tra le varie fonti suppletive del codice, il can. 19 richiama “la giurisprudenza, la prassi della curia romana e il modo di sentire comune e costante dei giuristi”. Esiste un secondo codice, ossia il Codice dei canoni per le Chiese orientali. È lʼultimo prodotto dellʼattività di codificazione. La realtà della chiesa è una realtà plurale: non esiste solo la Chiesa cattolica latina, perchè il cristianesimo si è diffuso anche in comunità qualificatesi in Chiesa che mantengono però la propria autonomia. La realtà della Chiese orientali è una realtà varia e complessa: quando si parla di codice delle chiese orientali non ci si riferisce a tutte le Chiese orientali, ma solo a quelle orientali cattoliche. Vi è stata una divisione tra le Chiese Cattoliche e le Chiese Ortodosse, a seguito dello scisma del 1054. Prima di tale scisma vi era una situazione di comunione, non solo dottrinale ma anche disciplinare. Esisteva un diritto antico comune, partecipato e condiviso tra tutte le Chiese (pur nella propria autonomia). I canoni comuni sono quello dettati dai primissimi concili. Il primo concilio di Nicea del 325 d.C., ricorda come nelle Chiese si sia consolidata una prassi comune (“antiqua consuetudo” o anche “Ecclesiastica Regula”), riscontrabile nei canoni dei concili fino ad allora celebratisi, ma anche nei canoni apostolici (collezioni che si rifanno allʼautorità degli apostoli) e negli scritti dei primi padri della chiesa. Di questa normativa comune è importante ricordare lʼispirazione, perchè nel concetto di ecclesiastica regula si trova sottesa una particolare modalità di concepire il patrimonio comune: le norme sono ispirate dallʼautorità dello Spirito Santo, e come tali sono norme che hanno tra di loro una omogeneità, che deriva dalla medesima ispirazione. Al concilio di Nicea seguono altri concili ecumenici e il patrimonio comune si trova alla fine raccolto nel secondo Concilio di Nicea del 787 (7° concilio in assoluto), che definisce il patrimonio di canoni condivisi. Viene definito un codice di canoni, definendolo come “codice dei canoni comuni a tutte le Chiese cristiane”. Questo codice dei canoni resta il codice fondamentale di diritto delle chiese ortodosse. Dopo lo scisma, le chiese ortodosse restano fedeli a questo codice dei canoni, che a tuttʼora è il codice di canoni fondamentali vigente. Nella Chiesa latina questo codice viene relegato a fonte storica del diritto vigente: ciò ha reso difficile la fedeltà alla tradizione delle Chiese orientali cattoliche. Queste sono quelle Chiese che o non si sono mai separate da Roma (es.: Chiesa Maronita - Libano) oppure si sono riavvicinate nel periodo attorno al Concilio di Trento. Queste Chiese però avevano il problema di avere una tradizione giuridica e disciplinare in parte diversa dalla Chiesa latina, perchè si rifacevano al codice dei canoni orientali ed alla propria tradizione. Quindi nel momento in cui si sono riavvicinate a Roma avevano il problema di restare fedeli al

proprio patrimonio oppure seguire le norme della Chiesa latina. Per molto tempo si sono sentite sottomesse alla prevalenza del diritto della chiesa latina rispetto alle proprie norme tradizionali. Questo principio della prevalenza del rito latino si riscontra fino alla fine del 1800: con la lettera Orientalium Dignitas del 1894 papa Leone X ha parole di elogio sui riti orientali, sottolineando la ricchezza che la varietà dei riti orientali può portare alla Chiesa tutta. Invita le Chiese orientali a recuperare il proprio patrimonio giuridico così da valorizzarlo nella vita della Chiesa. Da questo momento quindi la chiese orientali cercano di recuperare il loro patrimonio giuridico e di vivere secondo il loro diritto e non secondo il diritto della Chiesa latina. Ma per molti secoli il proprio diritto era stato oscurato e si poneva il problema di recuperare le fonti del proprio diritto (che era frammentato, quasi dimenticato o rielaborato). Si inizia quindi unʼopera di raccolta dei diritti delle Chiese orientali più o meno contemporaneamente allʼopera di codificazione del codice del 1917. Anzi, ci si chiede se si voglia costituire un codice unico per tutta la chiesa oppure si opti per due codici distinti. Prevalse la volontà di separare i due codici. Lʼiter della codificazione orientale è un iter difficile, proprio per la difficoltà di riscoprire le fonti dei diritti delle chiese orientali. La raccolta non terminerà mai in un codice perchè delle risultanze di questa codificazione verranno pubblicate solo “puntate”. Motu Prorio Pio XII promulgherà alcuni risultati della commissione per la stesura del codice per le chiese orientali: tra il 1949 e il 1957 vengono promulgati 4 “motu proprio” su diverse tematiche. Unʼopera parziale quindi, e la pubblicazione cessa con la morte di Pio XII. Con lʼavvio del processo di revisione del codice del 1917 si ripone il processo. Si vuole fare un codice più fedele alla peculiarità del diritto orientale, in quanto una critica alla precedente opera parziale era sulla troppa fedeltà al codice latino. Era necessaria unʼopera di codificazione che rispecchiasse la peculiare sensibilità della tradizione orientale. Nella commissione istituita nel 1972 sono presenti particolarmente vescovi e studiosi del diritto orientale. Lʼopera non è facile, e alla fine si arriva al 1990 con la promulgazione del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, con entrata in vigore nel 1991. Di questo nuovo codice si sottolinea lo stesso titolo: sempre al plurale, perchè le Chiese orientali sono 21 Chiese autonome ripartite in 5 tradizioni: costantinapolitana, alessandrina, antiochena, caldea e armena. Ogni Chiesa ha una propria tradizione, un patrimonio rituale e spirituale, oltrechè disciplinare, dato dalla storia di queste Chiese, dalla loro cultura, dagli usi. Questo ci rappresenta la difficoltà di comporre un codice che dia delle regole comuni. Questo codice non è diviso in libri, perchè si è voluta rispettare la tradizione delle collezioni orientali: esse non sono ripartite in libri, ma in titoli, capitoli e articoli. Altra differenza è lʼordine logico di trattazione delle diverse materie: non cʼè logica, perchè la mentalità orientale non è così sistematica come quella latina che risente del diritto romano. Lʼordine è quello di importanza degli argomenti: il primo titolo è dedicato ai fedeli della Chiesa. Il codice è stato identificato come il secondo polmone della Chiesa. DIRITTO DIVINO e DIRITTO UMANO: Come sappiamo le fonti possono dividersi tra fonti di produzione, di cognizione e fonti storiche. Tra le fonti di produzione una posizione di assoluta preminenza è rivestita dalle Leggi: le leggi ecclesiastiche possono suddividersi per autore (pontificie, conciliari, sinodali, episcopali capitolari) o per tipologia (universali e particolari, generali e speciali, territoriali e personali). Alla legge va inevitabilmente aggiunta la consuetudine , che riveste il ruolo di diritto oggettivo non scritto, assunta a fonte per il riconoscimento di essa da parte della società come norma giuridica vincolante necessaria.

capacità qualificata, non solo sotto il profilo fisico, ma anche sotto il profilo della maturazione intellettuale psichica e affettiva. Questa precisazione è stata ulteriormente specificata con lo sviluppo delle scienze umane che attengono la psiche nel XX sec., quando si è capito meglio il funzionamento della mente umana e le dinamiche tra facoltà razionali e substrato affettivo. Tutto questo ha fatto si che la giurisprudenza canonica abbia evidenziato nuove fattispecie di nullità del matrimonio per incapacità psichica. La giurisprudenza rotale ha quindi elaborato nuove fattispecie di nullità radicate su vizi del consenso matrimoniale inerenti il consenso insufficiente ed inadeguato (canone 1095). Il diritto divino positivo è il diritto divino rivelato, ossia quei precetti che non sono scoperti dalla ragione umana ma che sono rivelati direttamente da Dio. È la parola di Dio che si esprime direttamente comunicando con lʼuomo. Esprime un disegno di salvezza, che si colloca su un piano ulteriore rispetto alla creazione: è il piano della rivelazione divina, promotrice dalla salvezza portata avanti da Cristo con la sua incarnazione sulla terra e la conseguente trasmissione agli apostoli del proprio messaggio di salvezza. A volte il confine tra diritto divino positivo e naturale non è così netto: a volte si verifica la commistione tra i due, che però semplicemente si rafforzano maggiormente. Questa distinzione è importante sotto il profilo dellʼefficacia delle norme di diritto divino positivo. Mentre le norme di diritto divino naturale riguardano tutti gli uomini perchè si formano sulla creazione, le norme di diritto divino positivo se riguardano la missione della Chiesa non riguardano tutti gli uomini ma solo coloro che si riconoscono nella Chiesa, quindi i fedeli. Si distingue quindi sulla base della validità erga omnes oppure esclusiva ai fedeli. Le norme di diritto divino positivo si trovano in alcune fonti di cognizione, a differenza del diritto naturale che si trova racchiuso nel cuore dellʼuomo. Fonti del diritto divino positivo sono innanzitutto le sacre scritture (Bibbia: nuovo e vecchio testamento); altra fonte è la tradizione apostolica , ossia quella tradizione formata nella Chiesa sulla base della predicazione degli apostoli e che si ritrova nelle collezioni cd pseudo-apostoliche. Gli apostoli erano i testimoni diretti dellʼinsegnamento di Cristo, e questo insegnamento lo si ritrova solo in parte nei vangeli e negli altri scritti del nuovo testamento: gran parte non è riportato espressamente eppure è stato insegnato dagli apostoli alle prime comunità cristiane. Le regole di vita delle prime comunità cristiane rispettano lʼinsegnamento degli apostoli testimoni diretti di Cristo e quindi sono manifestazioni indirette e imperfette di diritto divino positivo. Queste fonti peraltro non sono delle fonti fisse, definite nei loro contenuti, perchè sebbene in misura minore, anche per il diritto divino positivo si deve fare la stessa considerazione circa il diritto naturale: esse richiedono sempre una continua interpretazione e perfezionamento della conoscenza. La rivelazione divina, pur ritenuta compiuta con lʼavvento di Cristo, non è ancora definitivamente ed interamente esplicitata e compresa dallʼuomo. Il diritto divino è un diritto immediatamente vigente ed immutabile per la Chiesa. In realtà nella storia della chiesa ad un certo punto si è posto il problema di come si possa giustificare come la chiesa sia un ordinamento giuridico primario autonomo e come al contrario si affermi la subordinazione di questo ordinamento al diritto divino. Intanto bisogna partire dalla considerazione del contesto culturale nel quale queste considerazioni sono nate: una corrente si esprimeva attraverso il positivismo giuridico, facendo discendere il diritto dalle autorità dellʼordinamento destinate alla formulazione del diritto. Come prima risposta alla propria esistenza la Chiesa ha elaborato la teoria dellʼordinamento giuridico primario, sostenendo la propria sovranità non subordinata agli ordinamenti degli stati: è un soggetto di diritto al pari degli stati.

Nella prima metà del ʻ900 uno studioso, Vincenzo Del Giudice, ha elaborato la teoria della Canonizzazione del Diritto Divino : il diritto divino è norma suprema dellʼordinamento del diritto canonico perchè è il lʼordinamento stesso che ha recepito il diritto divino con un atto di canonizzazione, ossia il recepimento del legislatore canonico come norma del proprio ordinamento. Ma questa teoria ha una falla: non è molto coerente con il principio di superiorità del diritto divino al legislatore umano, in quanto questi potrebbe interpolarlo, ossia se il diritto divino deve essere scoperto e tradotto in norma dallʼuomo allora si apre unʼampia prospettiva di errore. Tutto questo ha portato a superare la teoria del Del Giudice, superando anche le teorie positivistiche. Il diritto divino è il diritto costitutivo della Chiesa, è vigente senza bisogno di alcun atto del legislatore umano. La dottrina parla di positivizzazione del diritto divino, ossia di unʼopera di stesura che renda conosciuta la norma. Alla consapevolezza della norma di diritto divino può seguire la formalizzazione in regola giuridica ad opera del legislatore umano. Ma questa traduzione non è il momento di vigenza della norma, perchè il precetto esisteva già anche prima ma non era era conosciuto e quindi non applicato. Esempio di diritto divino positivo: norme che riguardano lʼorganizzazione della Chiesa, nella sua struttura gerarchica. La Chiesa si fonda sul mandato dato da Cristo agli apostoli, mandato dato sì collettivamente ma soprattutto a Pietro. Questo principio si trova nei vangeli. Sulle parole del vangelo si costituisce tutta lʼorganizzazione gerarchica della Chiesa, perchè i successori degli apostoli sono i vescovi. Il successore del primo degli apostoli, Pietro, (vescovo di Roma) è il papa. Al vertice della Chiesa non cʼè solo il papa ma anche il collegio dei vescovi. Questi principi sono formalizzati anche nel codice, ma sono immutabili, indisponibili, perchè attengono al diritto divino positivo. Il primo canone che apre la seconda parte del libro secondo del codice e regola proprio la struttura gerarchica della Chiesa è il Canone

Altro esempio è quello dei diritti e doveri dei fedeli: è un principio che è stato formalizzato solamente nel 1983, pur essendo un principio da sempre esistente. Qual è il rapporto tra diritto divino e diritto umano? È un rapporto strumentale, perchè il nucleo del diritto canonico è dato dal diritto divino. Il diritto umano deve essere conforme al diritto divino. Una norma di diritto umano contraria al diritto divino è una norma senza valore. Il diritto umano ha come primo obiettivo quello di esplicitare il diritto divino, di chiarirlo, di renderlo accessibile a tutti. Ma è anche integrazione del diritto divino, perchè anche se questʼultimo è il nucleo fondamentale è comunque necessario adattare questo diritto alle diverse esigenze della comunità; esigenze che variano a seconda dei tempi, dei costumi e degli influssi culturali. Esempio 1: la struttura del matrimonio è di diritto divino naturale, ma nel corso della storia la Chiesa ha dato delle disposizioni rituali ritenute essenziali per confermare il matrimonio. La forma canonica di celebrazione del matrimonio sostiene che basta il consenso degli sposi. Ma ci possono essere delle esigenze di certezza per salvaguardare lo stesso bene del matrimonio. Quindi il diritto umano detta la forma pubblica per la celebrazione del matrimonio: il consenso deve essere manifestato pubblicamente davanti alla comunità. Ecco quindi che il diritto umano non va contro il diritto divino, ma semplicemente lo integra. Esempio 2 : organizzazione gerarchica della Chiesa. Il diritto divino positivo detta lʼorganizzazione gerarchica della chiesa, strutturandola dal vertice alla base. Ma nel corso della storia sono state create commissioni e uffici di governo della curia romana, secondo norme di diritto umano. Non si va ad intaccare lʼorganizzazione dettata dal diritto divino positivo, ma si va ad integrare la struttura per permetterne un più agevole lavoro.