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Diritto Canonico Milani, Appunti di Diritto Canonico

Lezioni della prima settimana di diritto Canonico

Tipologia: Appunti

2016/2017

Caricato il 11/11/2017

veronica.de_piano
veronica.de_piano 🇮🇹

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27/09/2017
Prova intermedia il 3/11.
Introduzione allo studio dei diritti religiosi
Il diritto canonico non è altro che uno dei diritti religiosi che si trovano nella società.
Il diritto canonico è l'insieme delle norme che disciplinano la vita dei fedeli di una data
comunità (norme della Chiesa cattolica, del diritto islamico, del diritto ebraico, ecc.).
La secolarizzazione ha, da un lato, tolto rilevanza alle regole di diritto canonico ma,
dall'altro, vi è una corrispondenza tra regole religiose e regole della vita civile (es.
domenica come giorno di riposo settimanale) con conseguenti minori o nulli conflitti.
Rilevante è una recente sentenza della Cassazione penale (n. 24084/2017) in tema di
kirpan (pugnale rituale della religione sikh il quale non è un'arma atta ad offendere ma un
semplice oggetto rituale con il quale il fedele si schiera dalla parte dei deboli) con la quale
la Corte ha affermato che occorra individuare un nucleo comune di regole in una società
multietnica quale quella italiana di oggi e che sia necessario che lo straniero si conformi
alle leggi vigenti nel Paese nel quale ha liberamente scelto di vivere (nel caso di specie, la
legge del 1975 sul porto d'armi), senza che il rispetto delle leggi del Paese di provenienza
osti a tal fine.
L'art. 19 Cost., sancente la libertà religiosa, parla di "tutti" e pone il limite del "buon
costume", il quale rileva nella sua accezione di atti che non ledano la libertà, l'onore ed il
pudore sessuale.
Quindi, il diritto canonico si configura come conoscenza di un diritto religioso ossia di
un diritto non statale e che ha comunque grande importanza nel nostro Paese.
La particolare rilevanza del diritto canonico si fonda sull'art. 9 l. n. 121/1985, ossia la legge
modificativa del Concordato dei Patti Lateranensi, che afferma che "La Repubblica italiana,
riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del
cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad
assicurare, [...] l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non
universitarie di ogni ordine e grado."
28/09/2017
Il principio di cui all'art. 9 l. n. 121/1985 trova applicazione anche con riferimento alla
questione del crocifisso nelle aule scolastiche italiane.
La questione ha investito persino la CoEDU per ben due volte, nel 2009 a sezione
semplice (il crocifisso non può stare nelle aule) e nel 2015 a Grande Camera (il crocifisso
può stare nelle aule).
Il tutto nasce quando Soile Lautsi, donna profondamente atea, scopre che i propri figli
frequentano una scuola ad Abano Terme le cui aule presentano il crocifisso; la donna
chiede al consiglio di istituto di rimuoverlo il quale, però, non accoglie la richiesta.
La signora si rivolge quindi al TAR del Veneto, affermando - come farà davanti alla CoEDU
- che il crocifisso viola:
i principi di imparzialità e laicità dello Stato (la laicità non si ritrova esplicitamente in
norme costituzionali, essendo stata ricavata dalla giurisprudenza della Corte
costituzionale; intesa non come indifferenza alla religione ma come garanzia della
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Prova intermedia il 3/11.

Introduzione allo studio dei diritti religiosi

Il diritto canonico non è altro che uno dei diritti religiosi che si trovano nella società. Il diritto canonico è l' insieme delle norme che disciplinano la vita dei fedeli di una data comunità (norme della Chiesa cattolica, del diritto islamico, del diritto ebraico, ecc.). La secolarizzazione ha, da un lato, tolto rilevanza alle regole di diritto canonico ma, dall'altro, vi è una corrispondenza tra regole religiose e regole della vita civile (es. domenica come giorno di riposo settimanale) con conseguenti minori o nulli conflitti.

Rilevante è una recente sentenza della Cassazione penale (n. 24084/2017) in tema di kirpan (pugnale rituale della religione sikh il quale non è un'arma atta ad offendere ma un semplice oggetto rituale con il quale il fedele si schiera dalla parte dei deboli) con la quale la Corte ha affermato che occorra individuare un nucleo comune di regole in una società multietnica quale quella italiana di oggi e che sia necessario che lo straniero si conformi alle leggi vigenti nel Paese nel quale ha liberamente scelto di vivere (nel caso di specie, la legge del 1975 sul porto d'armi), senza che il rispetto delle leggi del Paese di provenienza osti a tal fine. L'art. 19 Cost., sancente la libertà religiosa, parla di "tutti" e pone il limite del "buon costume", il quale rileva nella sua accezione di atti che non ledano la libertà, l'onore ed il pudore sessuale.

Quindi, il diritto canonico si configura come conoscenza di un diritto religioso ossia di un diritto non statale e che ha comunque grande importanza nel nostro Paese.

La particolare rilevanza del diritto canonico si fonda sull' art. 9 l. n. 121/1985 , ossia la legge modificativa del Concordato dei Patti Lateranensi, che afferma che "La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, [...] l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado."

Il principio di cui all'art. 9 l. n. 121/1985 trova applicazione anche con riferimento alla questione del crocifisso nelle aule scolastiche italiane.

La questione ha investito persino la CoEDU per ben due volte, nel 2009 a sezione semplice (il crocifisso non può stare nelle aule) e nel 2015 a Grande Camera (il crocifisso può stare nelle aule).

Il tutto nasce quando Soile Lautsi , donna profondamente atea, scopre che i propri figli frequentano una scuola ad Abano Terme le cui aule presentano il crocifisso; la donna chiede al consiglio di istituto di rimuoverlo il quale, però, non accoglie la richiesta. La signora si rivolge quindi al TAR del Veneto, affermando - come farà davanti alla CoEDU

  • che il crocifisso viola:
    • i principi di imparzialità e laicità dello Stato (la laicità non si ritrova esplicitamente in norme costituzionali, essendo stata ricavata dalla giurisprudenza della Corte costituzionale; intesa non come indifferenza alla religione ma come garanzia della

religione in regime di pluralismo confessionale e culturale; non è intesa "alla francese" come assenza totale di religione negli spazi pubblici)

  • l' art. 3 Cost. (uguaglianza)
  • l' art. 19 Cost. (libertà di religione, inclusi ateismo ed agnosticismo, intesa come libertà di credere e di non credere )
  • l' art. 9 CEDU (libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo)

Si tratta di doglianze di prim'ordine.

Il TAR del Veneto prima emette un' ordinanza (2004), affermando che il simbolo del Cristianesimo, come quello di altre religioni, non pare conciliabile con le posizioni di equidistanza ed imparzialità dello Stato nei confronti delle confessioni religiose, poi solleva una questione di legittimità costituzionale per violazione del principio di laicità da parte dei regolamenti del 1924 e 1928 (che disciplinano il crocifisso nelle scuole). La Corte costituzionale , tuttavia, afferma che, stante la natura amministrativa dei regolamenti ed essendo quindi privi di forza di legge, non può esercitare il proprio sindacato di legittimità. A questo punto il TAR si pronuncia con una sentenza (2005): il crocifisso è simbolo di una particolare storia , cultura ed identità nazionale (affermazione immediatamente percepibile) ma anche espressione di alcuni principi laici della comunità (affermazione che richiedere uno sforzo interpretativo) e quindi può essere legittimamente posto nelle aule in quanto non solo non contrastante ma anche affermativo e confermativo del principio di laicità.

La signora Lautsi ricorre al Consiglio di Stato che, con una sentenza (2006), afferma che il crocifisso non è né una suppellettile né un oggetto di culto bensì un simbolo che esprime l'elevato fondamento dei valori civili dello Stato, i quali sono i valori che delineano la laicità dello Stato. Si tratta di un orientamento già presente in un parere del 1988 del Consiglio di Stato, reso quando quest'ultimo fu interrogato sulla permanenza del crocifisso nelle aule, nonostante la revisione del Concordato dei Patti Lateranensi facesse venire meno il cattolicesimo come religione di Stato.

La donna adisce la CoEDU per violazione dell' art. 2 Protocollo Addizionale CEDU del 1952 e dell' art. 9 CEDU. L'art. 2 Prot. Add. 1952 garantisce il diritto all'istruzione ed il diritto dei genitori di educare i figli conformemente alle proprie convinzioni (l'art. 9 CEDU è la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo). La CoEDU si esprime con sentenza (2009), accogliendo il ricorso per violazione dell'art. 2 Prot. Add.; il governo italiano , allora, ricorre alla Grande Camera la quale ribalta la decisione con sentenza (2011). Essa ha escluso che il crocifisso costituisca violazione del diritto dei genitori di educare i figli secondo le proprie concezioni religiose e filosofiche.

A conferma dell'importanza che riveste il bilanciamento tra diritti contrapposti è il caso dei corsi di nuoto in Svizzera ; nello Stato elvetico vige l'obbligo di insegnamento del nuoto fino ai 12 anni. Due genitori di origini islamiche decidono che loro figlie non possono frequentare il corso perché ciò violerebbe il loro credo e la loro libertà educativa. La doglianza non viene accolta dalle corti svizzere; la CoEDU afferma che non vi era alcun motivo per impedire alle due ragazze di frequentare i corsi di nuoto perché in tutti questi casi di potenziamento fisico ed integrazione il diritto all'istruzione prevale sulla libertà di educare dei genitori, mancando un rischio di potenziale indottrinamento.

ortodossa, una donna mussulmana non può sposare un uomo che non sia mussulmano; secondo un'interpretazione meno rigida, una donna mussulmana può sposare un uomo delle religioni del Corano.

Sia ebraismo sia islam consentono la conversione ma quella all'ebraismo è più complessa.

I diritti religiosi si rivolgono alla persona nel suo foro interno ossia il loro scopo è primariamente quello di garantire la salvezza dei loro membri.

I diritti religiosi sono diritti per loro stessa natura giusti e per questo motivo sono osservati, in quanto sanciscono ciò che è giusto. Non esiste distinzione tra diritto , politica , etica e religione in quanto vanno di pari passo, il che è importante perché evita quei conflitti che nascono dall'appartenenza religiosa e dall'appartenenza secolare (es. non potrà mai esistere una legge canonica che permetta l'aborto visto che l'aborto è vietato dalla Chiesa cattolica): ciò che è illecito moralmente , è illecito giuridicamente. Infatti, ciò che rileva non è tanto la procedura di formazione della norma quanto piuttosto il contenuto della medesima. Sono diritti giusnaturalisti e quindi le loro norme sono obbligatorie in quanto determinazioni di ciò che è giusto: morale e diritto vanno di pari passo.

Il fine dei diritti religiosi è un fine soprannaturale (es. è concesso mangiare il cibo X per ragioni di salvezza). Il fine soprannaturale del diritto canonico si trova al Canone 1752 "[...] la salvezza delle anime deve sempre essere nella Chiesa la legge suprema " che consente persino di derogare ad una legge - dettata in nome della salvezza delle anime - se il fine ultimo raggiunto dalla stessa non è quello della salvezza delle anime.

Per i rapporti tra diritti religiosi e diritti secolari , occorre osservare che si ha un conflitto tra "cittadinanze" quando l'appartenenza religiosa si scontra con l'appartenenza territoriale (a causa della pluralità delle appartenenze, cittadino - fedele).

Es. in tema di ripudio - proprio soprattutto dell'islam, grazie al quale l'uomo può sempre ripudiare la moglie, ella il marito solo a determinate condizioni - l'uomo pronuncia o demanda la pronuncia di una formula; può essere temporaneo [max 3 volte] oppure definitivo. Se esso fosse pronunciato in un Paese dove è idoneo a sciogliere il matrimonio, può essere riconosciuto in Italia? La Corte d'appello di Cagliari nel 2008 si è occupata della questione, nel caso di un uomo mussulmano che aveva ripudiato la moglie in Egitto e che chiedeva il riconoscimento civile in Italia del ripudio medesimo: la Corte ha sorprendentemente ritenuto che, siccome il divorzio interviene al termine di una procedura che tutela anche la moglie (la quale quindi ha avuto sufficienti garanzie in ordine al diritto di difesa ed al contraddittorio), un ripudio pronunciato in Egitto secondo le modalità previste in Egitto, sia idoneo ad essere riconosciuto nell'ordinamento italiano.

Es. le cose però - fortunatamente - non vanno sempre così, come testimoniato da un comunicato stampa del 14 settembre 2017 dell'avvocato generale della CDGEU circa un caso analogo a quello appena menzionato; due cittadini tedeschi (ma aventi doppia cittadinanza, tedesca e siriana) vengono a lite poiché il marito, tramite un terzo, pronuncia il ripudio verso la moglie e chiede il riconoscimento in Germania dello scioglimento del matrimonio pronunciato in Siria; la moglie non è d'accordo e contesta la richiesta del marito; il comunicato stampa presenta solo le conclusioni dell'avvocato generale perché la sentenza arriverà nel futuro ma secondo lui tale divorzio non può essere riconosciuto né in Germania né, in generale, negli Stati membri perché la pronuncia in questione sarebbe discriminante per motivi di genere e sarebbe irrilevante il fatto che la moglie avesse

rinunciato a far valere il suo diritto perché non si può rinunciare ad un valore condiviso dall'ordinamento giuridico di riferimento (quello della Germania ma soprattutto dell'Unione).

Occorre ricordare che le sentenze straniere , affinché possano essere riconosciute nel nostro ordinamento, devono rispettare i principi di quest'ultimo e, alla luce di questo, pare proprio che i temi del ripudio e della poligamia siano in aperto contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento italiano.

Oltre ai principi dell'ordinamento, le (possibili) strategie di soluzione dei conflitti tra diritti religiosi e diritti secolari sono di:

  • prevalenza del diritto secolare sul diritto religioso in caso di conflitto (es. trattamento sanitario è obbligatorio perché garantisce la sopravvivenza del paziente, allora lo si pratica perché ciò non produce conseguenze negative per l'ordinamento secolare)
  • conflitto (diritto penale): lo Stato vieta pratiche religiose illecite (es. mutilazioni genitali femminili, art. 583bis c.p., poligamia, ecc.; manca il corrispettivo maschile, es. circoncisione che non è penalmente vietata né per ragioni mediche né religiose)
  • accordo esplicito (es. concordato): lo Stato riconosce gli effetti civili del matrimonio canonico (fu ed è materia delicata perché in origine il matrimonio era di sola competenza della Chiesa; tuttavia, quando gli Stati hanno iniziato a celebrare, in alcuni che ammettevano la doppia celebrazione, si inserì persino il divieto di celebrare prima il matrimonio canonico di quello civile, es. Francia; siccome per la Chiesa era un tema sensibile, nasce un accordo con lo Stato [in Italia la l. 121/1985] per il quale la Chiesa continua a celebrare il matrimonio, celebrazione che avrà effetto anche per lo Stato, se trascritta. La legge prevede la possibilità di riconoscere efficacia civile non solo ai matrimoni canonici trascritti ma anche alle sentenze dei tribunali ecclesiastici che dichiarino la nullità di tali matrimoni (siccome, però, nell'ordinamento canonico, il tribunale ecclesiastico può pronunciare la nullità ex tunc del matrimonio sempre, mentre era magari spirato il termine per far valere le cause di nullità del matrimonio secondo le leggi statali), purché - come affermato dalla Cassazione a S.U. - non pronunciate dopo 3 anni di convivenza (analogia con il termine dell'adozione)
  • accordo implicito (es. prassi amministrativa): scuole religiose paritarie di fatto riservate ai soli membri della religione
  • reciproca ignoranza (rapporti di mero fatto): la dote nel matrimonio islamico.