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Diritto Canonico: Fonti, Norme e Peculiarità - Prof. Milani, Appunti di Diritto Canonico

Appunti delle lezioni di Diritto Canonico della Professoressa Milani - UNIMI

Tipologia: Appunti

2015/2016

In vendita dal 29/05/2016

Carlotta1298
Carlotta1298 🇮🇹

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DIRITTO CANONICO
13 APRILE UNA PROVA INTERMEDIA = QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA (VOTO MEDIA CON ESAME FINALE)
PRE-APPELLO DAL 30/5-01/06
LEZIONE N° 1
[02 MARZO 2016 09 MARZO 2016]
Scopo: introdurre alla conoscenza del diritto canonico = introdurre alla conoscenza di un diritto religioso, non
statale, che però assume importanza all’interno del paese.
Rilevanza storico-culturale
Si può partire dalla norma dell’art. 9 c. 1 della legge n° 121/1985 = legge con cui l’ordinamento giuridico italiano
ha dato l’esecuzione al proprio interno dell’efficacia della revisione dell’accordo del Patto Lateranense (obiettivo
di accorto Stato e Chiesa nelle materie di comun interesse es. matrimonio, insegnamento scolastico religioso).
Lo Stato si impegna a mantenere continuità con l’insegnamento religioso in quanto facente parte della cultura
italiana (secondo tale articolo non vi è presente riferimento alla volontà di imporre la religione, quanto più di
continuità storica). Tale principio ha trovato applicazione nell’esposizione del crocifisso all’interno delle aule
scolastiche (croce no simbolo religioso; ma culturale).
Ricorso di Soile Lautsi al TAR del Veneto:
Due figli frequentanti l’istituto
Richiesta al consiglio d’istituto di rimuovere il crocifisso dalle aule
La sig. ra Lautsi sostiene:
Fissione violi i principi di imparzialità e di laicità dello Stato
(laicità sentenza Corte Costituzionale 103/1989 dalla quale si desume la laicità come principio
supremo dello Stato: sentenza in oggetto sull’obbligo della frequentazione dell’ora di religione Laicità
no laicismo = non contrapposizione Stato con le religioni, ma libertà di religione in regime di pluralismo
confessionale e culturale; quindi non si hanno privilegi di una religione sull’altra)
Violazione art. 3 Cost.
(garante dell’uguaglianza tra cittadini norma divieto di discriminazioni anche su base religiosa)
Violazione art. 19 Cost.
(piena libertà di religione, includendo anche ateismo e agnosticismo tali non-religioni erano in un
primo momento viste come libertà di pensiero art. 21 Cost.)
Violazione art. 9 CEDU
(libertà di manifestare propria religione/proprio credo)
PRIMA PRONUNCIA: Sez. I TAR Veneto ord. n° 56/2004: “L’esposizione di un simbolo venerato dal cristianesimo
nelle aule scolastiche, (così come del simbolo di altre fedi) non pare conciliabile con la posizione di equidistanza
e imparzialità tra le diverse confessioni che lo Stato deve mantenere, a maggior ragione negli spazi destinati
all’istruzione pubblica particolare rilevanza poiché possibile influenza da parte dell’ente educativo
Illegittimità costituzionale per principio di laicità
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DIRITTO CANONICO

13 APRILE UNA PROVA INTERMEDIA = QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA (VOTO MEDIA CON ESAME FINALE)

PRE-APPELLO DAL 30/5-01/

LEZIONE N° 1

[02 MARZO 2016 – 09 MARZO 2016]

Scopo: introdurre alla conoscenza del diritto canonico = introdurre alla conoscenza di un diritto religioso , non statale, che però assume importanza all’interno del paese. Rilevanza storico-culturale Si può partire dalla norma dell’ art. 9 c. 1 della legge n° 121/1985 = legge con cui l’ordinamento giuridico italiano ha dato l’esecuzione al proprio interno dell’efficacia della revisione dell’accordo del Patto Lateranense (obiettivo di accorto Stato e Chiesa nelle materie di comun interesse – es. matrimonio, insegnamento scolastico religioso). Lo Stato si impegna a mantenere continuità con l’insegnamento religioso in quanto facente parte della cultura italiana (secondo tale articolo non vi è presente riferimento alla volontà di imporre la religione, quanto più di continuità storica). Tale principio ha trovato applicazione nell’ esposizione del crocifisso all’interno delle aule scolastiche (croce no simbolo religioso; ma culturale). Ricorso di Soile Lautsi al TAR del Veneto:  Due figli frequentanti l’istituto  Richiesta al consiglio d’istituto di rimuovere il crocifisso dalle aule La sig. ra Lautsi sostiene:  Fissione violi i principi di imparzialità e di laicità dello Stato (laicità sentenza Corte Costituzionale n° 103/1989 dalla quale si desume la laicità come principio supremo dello Stato: sentenza in oggetto sull’obbligo della frequentazione dell’ora di religione  Laicità no laicismo = non contrapposizione Stato con le religioni, ma libertà di religione in regime di pluralismo confessionale e culturale; quindi non si hanno privilegi di una religione sull’altra)  Violazione art. 3 Cost. (garante dell’uguaglianza tra cittadini  norma divieto di discriminazioni anche su base religiosa)  Violazione art. 19 Cost. (piena libertà di religione, includendo anche ateismo e agnosticismo  tali non-religioni erano in un primo momento viste come libertà di pensiero art. 21 Cost.)  Violazione art. 9 CEDU (libertà di manifestare propria religione/proprio credo) PRIMA PRONUNCIA: Sez. I TAR Veneto ord. n° 56/2004 : “L’esposizione di un simbolo venerato dal cristianesimo nelle aule scolastiche, (così come del simbolo di altre fedi) non pare conciliabile con la posizione di equidistanza e imparzialità tra le diverse confessioni che lo Stato deve mantenere, a maggior ragione negli spazi destinati all’ istruzione pubblica ”  particolare rilevanza poiché possibile influenza da parte dell’ente educativo  Illegittimità costituzionale per principio di laicità

SEGUE: Corte Cost. ord. n° 389/2004 : non si esprime in quanto l’esposizione del crocifisso è regolamentata dai regolamenti del ’24 e del ’28  non è preposta in quanto tali regolamenti sono privi di forza legge, quindi non si può invocare un sindacato di legittimità costituzionale  rimanda al TAR del VENETO SECONDA PRONUNCIA: TAR del Veneto Sez. III sent. n° 1110/2005 :  Art. 9 legge 121/1985 : simbolo particolare di storia, cultura ed identità nazionale  Espressione di laicità della comunità (richiede un ragionevole sforzo interpretativo)  Dunque può essere legittimamente collocato nelle aule della scuola pubblica in quanto non solo non contrastante ma affermativo/confermativo del principio della laicità dello Stato repubblicano Istanza rigettata. TAR si appoggia anche ad un parere precedente del 1988, dopo il venir meno del principio di religione cattolica come religione Statale (con revisioni Patti Lateranensi). NONOSTANTE CIÓ: Sig. ra Lautsi va al Consiglio di Stato, sent. n° 556/2006 : si pensi al crocifisso come simbolo (non religioso, e non più simbolo solo culturale) idoneo a rappresentare l’elevato fondamento dei valori civili su cui si fonda l’attuale ordinamento incluso il principio di laicità. PROCEDE: alla Corte di Strasburgo :  Violazione art. 2 Protocollo addizionale (1952) CEDU: diritto all’istruzione non può essere rifiutato a nessuno. […] Lo Stato deve rispettare il diritto dei genitori di assicurare educazione e insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche  Diritto all’istruzione  Violazione art. 9 Convenzione (1950) CEDU: libertà di pensiero, di coscienza e di religione Due pronunce:  PRIMA ISTANZA: Sez. semplice nel 2009, sent. n° 30814/2006 : ammette violazione artt. 2 del Protocollo addizionale congiuntamente all’art. 9 della Convenzione Richiesta di riesame richiesto dallo Stato italiano  RIESAME: Sez. Grande Chambre nel 2011, sent. n° 30814/2006 : dove la Corte esclude che l’esposizione del crocifisso a scuola costituisca una violazione del diritto dei genitori di educare ed istruire i figli secondo le proprie convinzioni religiose e filosofiche (quindi non violazione art. 2 Protocollo addizionale)  crocifisso come simbolo passivo (non ha azione di persuasione e condizionamento tipico di un simbolo attivo; es. velo – secondo orientamento giurisprudenza prevalente: infatti divieto di velo per gli insegnanti)

Foro interno: diritti che riguardano l’aspetto spirituale, ancor prima che la fisicità stretta  l’osservanza delle norme è importante per il fedele in quanto strumento di salvezza (dell’anima/dello spirito) all’interno della comunità CONTENUTI :  Diritti etici: diritto e morale profondamente legati tra loro  diritti religiosi, di norma, non distinguono diritti, politica e morale: non si concepisce all’interno di un diritto religioso in cui si possa permettere per un profilo, e vietare sotto un altro profilo, in quanto saldamente legati.  Effetti di obbligatorietà, perché per il fedele l’obbligazione è giusta  perché illeceità morale = illeceità giuridica (tutti i delitti sono anche peccati, ma non è detto che i peccati siano delitti  occorre sanzione giuridica per considerarli tali) FINE :  Soprannaturale: non tempo dell’uomo, ma di Dio inteso come salvezza. All’interno dell’ ordinamento Canonico (codice 1983) canone 1752 : “salvezza delle anime […] deve sempre essere nella Chiesa la legge suprema” (principio ordinatore = norme devono sempre conseguire e applicare tale fine nel caso concreto) C. Rapporto diritto religioso e diritto secolare Può accadere che un individuo appartenga sia ad uno Stato che ad una comunità religiosa, per questo motivo possono esserci conflitti sul rispetto delle leggi. ES. Divieto trasfusioni (TdG): adulto può opporsi alla trasfusione evidenziata dal personale sanitario, il bambino non può, se non per intervento di terzi (i genitori)  quando sono intervenuti i giudici hanno tutelato il diritto alla vita sopra al diritto di educazione ES. Ripudio e poligamia (soprattutto Islam): un uomo musulmano che ha ripudiato la moglie ( Corte d’appello di Cagliari sent. n° 198/2008 ) ha ritenuto che tale ripudio (dopo l’analisi della procedura) fosse effettivo anche in Italia  seppur la procedura unilaterale (solo da parte dell’uomo) in questo caso dal Tribunale è stato appurato come la donna fosse a conoscenza di ciò che succedeva Strategie per risolvere i conflitti di realtà:

  1. La prevalenza dell’uno sull’altro: una scelta che rende il conflitto immanente (scelta fatta in Francia per un modello assimilazionista, religione legittima in quanto vissuta nello spazio privato; non può entrare nello spazio pubblico)
  2. Il conflitto aperto: lo Stato vieta una pratica considerata illegittima (mediante il diritto penale) [es. divieto della mutilazione dei genitali femminili “ C.P. art. 583 – bis. ”  tale norma prevede la pena anche qualora commessa all’estero da un cittadino italiano o di straniero residente in Italia]
  3. L’accordo esplicito: lo Stato e la comunità religiosa decidono di risolvere il conflitto a monte mediante un accordo (garantito in Italia dall ’art. 7 e 8 Cost.  effetto di trascrizioni matrimoniali/divorzi…)
  4. L’accordo implicito: risoluzione in via amministrativa, negoziando a livello amministrativo per la soluzione del problema (es. Francia scuole ebraiche formalmente aperte a tutti, implicitamente solo ad ebrei)
  1. La reciproca ignoranza: esistenza di un problema che si ignora (es. dote del marito islamico per la famiglia della moglie) Sistema nel quale il diritto degli Stati rivela la sua debolezza; poiché si assiste a fenomeni in cui lo Stato cede la sua sovranità a terzi, e quindi non si riconosce il diritto dello Stato nazionale (dove anche il confine di liceità sfuma).  Tentativo di risoluzione dell’Arcivescovo di Canterbury con la decisione che la Chiesa regoli determinati argomenti all’interno dei suoi tribunali; e lo Stato ne segue altri [7. Febbraio 2008] PROBLEMA del PLURALISMO GIURIDICO : approccio teorico che tiene conto della coesistenza nel medesimo spazio-tempo di norme prodotte da più attori (es. Stato e Chiesa), più o meno organizzati, i cui rapporti possono variare nel tempo;  Modello assimilazionista francese: per ora adottato solo dalla Francia  concezione formale dell’uguaglianza, quando nella realtà ci sono delle disuguaglianze (es. l’impossibilità di indossare il burqa) S.A.S. vs Francia Corte di Strasburgo sentenza n° 43835/2011 : Ha dato ragione alla Francia in quanto il burqa non permette il “ vivre ensemble ”, il vivere insieme francese. Modello non ha raggiunto gli obiettivi per cui è stato introdotto.  Modello multiculturalista britannico: basato sull’esperienza del Commonwealth , questo principio contempla oltre alla tutela delle pari opportunità anche la tutela della diversità religiosa (ciò laddove essa sia meritevole di tutela – concezione sostanziale dell’uguaglianza ) D. Perché studiare i diritti religiosi? Si possono trarre diversi vantaggi dallo studio dei diritti religiosi:  Evitare gli stereotipi : conoscere non serve necessariamente al solo fine di accettare , ma e soprattutto ad operare con oggettività su ciò che conoscendo si può comprendere  Gestire i conflitti lealtà/identitàCostruire una società inclusiva: è una scelta di tipo politico, operata dagli Stati e dall’Unione Europea

Can. 1251 : Si osservi l'astinenza dalle carni o da altro cibo, secondo le disposizioni della Conferenza Episcopale, in tutti e singoli i venerdì dell'anno, eccetto che coincidano con un giorno annoverato tra le solennità; l'astinenza e il digiuno, invece, il mercoledì delle Ceneri e il venerdì della Passione e Morte del Signore Nostro Gesù Cristo Can. 1252 : Alla legge dell'astinenza sono tenuti coloro che hanno compiuto il 14esimo anno di età; alla legge del digiuno, invece, tutti i maggiorenni fino al 60esimo anno iniziato. Tuttavia i pastori d'anime e i genitori si adoperino perché anche coloro che non sono tenuti alla legge del digiuno e dell'astinenza a motivo della minore età, siano formati al genuino senso della penitenza Can. 1245 : dispensa  Atto amministrativo singolare che può disapplicare una norma quando non consegue il fine per cui è posta. CEI (Conferenza Episcopale Italiana): organo che riunisce tutti i vescovi del nostro paese, delibera quando la Chiesa universale gli dà mandato per integrare rispettosamente il diritto universale. Provvedimento 1994  Senso Cristiano del digiuno e dell’astinenza EBRAISMO All’interno dell’ Ebraismo invece, si può operare una distinzione tra due macro insiemi (sono leciti e illeciti, poiché norme religiose):  Kosher (lecito)  Trefà (illecito) Kasherut è l’insieme delle norme che disciplinano la dieta degli ebrei, distinguendo gli alimenti puri/leciti, o impuri/non idonei ad essere consumati. Allo stesso modo sono descritte le norme per la preparazione degli alimenti [molto più minuziosa dell’Islam]  si fonda sulla Bibbia, e ciò che in essa è prescritto e dalle interpretazioni passate. STATO di NECESSITÁ : sono permesse delle deroghe (es. donne in stato di gravidanza) Distinzione di tipo concettuale:  Divieti alimentari:  Norme assolute : vietano in termini perentori il consumo di certi alimenti  Divieto di cibarsi del sangue: divieto riguardante molte religioni discendenti dalla Bibbia (Ebrei, ma ad esempio TdG)  Non possono essere consumati animali terrestri che non abbiano l’unghia fessa (unghia intera  quindi commestibili solo quelli con l’unghia divisa) e non siano ruminanti (es. La mucca sì, il maiale no)  Sono leciti gli uccelli, purché non siano animali notturni o rapaci  Impossibile cibarsi pesci e molluschi, che abbiano contemporaneamente pinne e squame rimovibili  Illeciti roditori, insetti (api, ma non miele – spesso nella Kasherut se è vietato un animale è vietato anche il suo prodotto), anfibi e rettili, struzzo e animali che si nutrono di altri animali (che siano vivi o già carogne) Anche quando un animale è permesso non è tuttavia scontato che esso possa essere mangiato integralmente (es. dei bovini si consuma solo il quarto posteriore – Memoria dell’episodio biblico di Giacobbe [per il divieto del nervo sciatico]).

Norme relative : quando sono teoricamente possibili, ma non in certi periodi/situazioni  Preparazione e conservazione degli alimenti:  La separazione fra carne e latte:  Sono leciti i prodotti derivati dal latte e il latte di un animale lecito (caglio deve essere altrettanto lecito); pane e vino kosher (es. pane senza strutto - non contaminazione con arnesi contaminati )  divieto di consumare insieme carne e latte (precetto capretto nel latte della madre) - così come un lasso di tempo deve intercorrere tra il consumo dei due alimenti. Pesce, frutta e verdura (alimenti parve = neutri) possono essere mescolati con carne e latte, perché neutri, ma una volta mescolati diventano o di “carne” o di “latte”:  Verdura pulita; per evitare insetti  Frutta; non deve essere consumato il primo frutto dell’albero (cacciata dal Paradiso terrestre)  Uova; purché senza contaminazione del sangue  La macellazione rituale o shejità degli animali permessi:  La macellazione rituale deve essere eseguita con un taglio rapido e profondo alla gola dell’animale eseguito con un coltello molto affilato privo di imperfezioni alla lama. Dopo la macellazione l’animale deve essere sottoposto ad un accurato controllo per verificare l’assenza di difetti (se si trovano difetti, l’animale non può essere consumato)  Prima di essere consumata la carne deve essere privata di ogni traccia di sangue (poiché è vietata la consumazione di sangue) attraverso un processo di salatura ISLAM Per quanto riguarda l’ Islam abbiamo (anche qui si hanno deroghe in casi estremi):  Halal (lecito): cibo/bevande quando sono atti al consumo da parte dei musulmani  Haram (illecito): definisce tutto ciò che è proibito Questi non si limitano tuttavia ai prodotti alimentari, ma sono aggettivi utilizzati ad esempio nella finanza.  Divieti assoluti:  Sangue  Carcasse di animali, morti o infermi  Animali macellati in modo non rituale  Maiale  Animali con zampe/denti canini  Frutti di mare, e pesci non dotati di squame (e non estratto ancora vivo)  Insetti (ci sono eccezioni in base ai luoghi es. Locuste)  Uccelli con gli artigli  Sostanze inebrianti  Qualsiasi ingrediente proveniente da animali proibiti (o non sacrificati in forma halal )  Divieti relativi: teoricamente permesso, ma non in determinate situazioni/periodi RAMADAN (= nono mese del calendario dei musulmani, per la rivelazione di Allah a Maometto - astensione dal cibo e non solo - dall’alba al tramonto)  problema negli ospedali per ingestione anche dei farmaci (deroga per stato di necessità); percorso di purificazione che porta il fedele a rafforzare la sua fede (sia nello spirito che nel corpo)

Legge 181/ 1989 tra lo Stato italiano e la comunità ebraica (allora Comunità Israelitica) che prevede, la possibilità per gli ebrei di seguire il culto anche nell’alimentazione; esempio ne è l’art. 7: “1. L'appartenenza alle forze armate, alla polizia o ad altri servizi assimilati, la degenza in ospedali, case di cura o di assistenza pubbliche, la permanenza negli istituti di prevenzione e pena non possono dar luogo ad alcun impedimento nell'esercizio della libertà religiosa e nell'adempimento delle pratiche di culto.

  1. È riconosciuto agli ebrei che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 il diritto di osservare, a loro richiesta e con l'assistenza della Comunità competente, le prescrizioni ebraiche in materia alimentare senza oneri per le istituzioni nelle quali essi si trovano.”

LEZIONE 3

[16. MARZO 2016]

Il diritto canonico è il diritto della Chiesa cattolica ; un complesso di regole e precetti (che lo rendono ordinamento) finalizzati a regolare la vita della Chiesa come istituzione/comunità religiosa.  Il diritto canonico deriva da Kànon; misura = norma/regola  Canon = canoni  articoli dell’ordinamento canonico  Chierici = diaconi, vescovi, preti Finalità:  Analisi della Chiesa come ordinamento giuridico; presupposti e caratteri PRESUPPOSTI Si dà per scontato che le comunità religiose possano avere dei diritti dati dalla loro stessa comunità religiosa; il dibattito sull’opportunità/necessità di un sistema di norme è aperto:  Antigiuridismo ; dove non si evidenzia la necessità di un sistema di norme  Approvazione : Esistenza di un diritto canonico come complesso di regole, opportuno e giusto Contrarietà (antigiuridismo) al diritto canonico è pregressa nella storia: Agnosticismo Spiritualismo Luteranesimo Sohm (giurista tedesco); che nella sua ricostruzione dottrinale sostiene l’inopportunità di tal diritto Il Concilio (riunioni del collegio episcopale = riunione tutti i vescovi del mondo) Vaticano II (1962-1965), prova a raggiungere una via di mezzo (tra antigiuridismo e approvazione); sceglie di sottolineare elemento di pastoralità e di rimandare ad un codice successivo ( Codice di Diritto Canonico 1983 ) l’ordinamento dei canoni. Ultimamente si è ritornati a richiamare il ruolo pastorale della Chiesa, contro un rigorismo eccessivo che non permette la comunicazione con i fedeli. La sintesi dei due estremi è possibile grazie alla funzione del diritto canonico (= che si basa sulla salvezza anime), in tal modo si ritrovano i presupposti per la pastoralità al contrario di un eccessivo rigorismo (funzione pastorale si può adattare ad una funzione giuridica). I canoni servono: Regolare l’esistenza delle singole comunità religiose, risolvendo anche i problemi concreti  Definendo diritti e doveri degli appartenenti alla comunità cattolica mediante i poteri spettanti a coloro che hanno una posizione di superiorità Preservare complesso di regole e credenze fissate dal fondatore (seppur adattando il diritto al periodo storico in corso) Le dimensioni spirituale e giuridica della Chiesa non possono essere inconciliabiliLumen Gentium n. 8 è il documento costituzionale della Chiesa Cattolica; attraverso il quale i padri hanno trasfuso il significato della Chiesa come comunità, prendendo posizione tra la sfera divina/spirituale e temporale. Secondo quanto deciso, la dimensione temporale e quella spirituale della Chiesa sono aspetti di una realtà complessa che si evince dalla natura divina ed umana della Chiesa stessa, il compito del diritto è di mediare tra le due dimensioni, regolando

PENE MEDICINALI O CENSURE

Scopo primario  redimere l’autore di una condotta che la Chiesa considera come antigiuridica; essendo medicinali, quindi curative, non possiedono una durata specifica, ma perdurano fino alla contumacia (= reiterazione del delitto sanzionato) del reo: Can. 1347 : «1. Non si può infliggere validamente una censura, se il reo non fu prima ammonito almeno una volta di recedere dalla contumacia, assegnandogli un congruo spazio di tempo per ravvedersi.

  1. Si deve ritenere che abbia receduto dalla contumacia il reo che si sia veramente pentito del delitto e che abbia inoltre dato congrua riparazione ai danni e allo scandalo o almeno abbia seriamente promesso di farlo».  SOLO l’autorità che commina la sanzione può rimuoverla La contumacia risulta virtuale; quando l’ordinamento canonico prevede che per i casi più gravi alla commissione del delitto si prevede automaticamente la sanzione, senza che un’autorità specifica la commini. Se il soggetto commette uno dei delitti per il quale è prevista una poenae latae sententiae , la pena verrà subito comminata (purchè esista il dolo). Nel caso della contumacia virtuale (e quindi delle poenae latae sententiae) si prevede la remissione (tramite strumento di tipo sacramentale = confessione  il sacerdote assolverà il soggetto dal peccato, che per la remissione della pena dovrà rivolgersi all’autorità competente – vescovo o Santa Sede – entro un mese); Can. 1357 : «1. (…) il confessore può rimettere in foro interno sacramentale la censura latae sententiae di scomunica o d'interdetto, non dichiarata, se al penitente sia gravoso rimanere in stato di peccato grave per il tempo necessario a che il Superiore competente provveda.
  2. Il confessore nel concedere la remissione imponga al penitente l'onere di ricorrere entro un mese sotto pena di ricadere nella censura al Superiore competente o a un sacerdote provvisto della facoltà, e di attenersi alle sue decisioni; intanto imponga una congrua penitenza e la riparazione, nella misura in cui ci sia urgenza, dello scandalo e del danno. Il ricorso poi può essere fatto anche tramite il confessore, senza fare menzione del nominativo del penitente»  Le poenae latae sententiae possono essere dichiarate (automaticamente) e ciò potrà comportare ulteriori effetti (esempio di condanna verso alcuni comportamenti sia chierici che dei rei)

Quali sono le pene medicinali:

  1. SCOMUNICA ( can. 1331 ): sanzione più grave all’interno dell’ordinamento canonico  allontanamento dalla società Latae sententiae scatta immediatamente e quando dichiarata può essere correlata di ulteriori pene; prevede per i chierici anche di celebrare (allontanamento divino e temporale):  Aborto can. 1398  Profanare specie consacrate (eucarestia ad esempio) can. 1367
  2. INTERDETTO ( can. 1332 ): si negano ai fedeli taluni beni sacri senza privarli però della comunione con la Chiesa  Può esercitare ruoli d’ufficio o l’incarico rivestito  Non può:  Prendere parte, in qualsiasi modo, come ministro alla celebrazione del sacrificio eucaristico o di qualsiasi altra cerimonia di culto liturgico  Celebrare sacramenti e sacramentali come ricevere i sacramenti (non sacramentali)
  3. SOSPENSIONE ( can. 1333 ): può colpire solo i chierici Vieta, in tutto o in parte: gli atti della potestà di ordine gli atti della potestà di governo l’esercizio di diritti o funzioni inerenti l’ufficio può vietare di percepire i frutti, lo stipendio, le pensioni o altro. In questo caso comporta anche l’obbligo di restituire quanto sia stato percepito illegittimamente, seppure in buona fede Es. l’aborto:  Secondo il can. 1398 “Chi procura l'aborto ottenendo l'effetto incorre nella scomunica latae sententiae”.  Non solo, ma anche:  Chi l’ha reso possibile: ginecologo, infermiere…  Chi ha influenzato la decisione  La donna in ogni caso viene punita se:  Donna maggiorenne  Volontà di abortire (quindi non per l’aborto spontaneo)  Riuscita dell’aborto (non si condanna il tentato aborto) Una volta posta in essere la condizione della commissione del delitto, la scomunica è immediata ( latae sententiae ), e potrà solo essere revocata dalla diocesi previa confessione (dalla confessione presso il parroco deve intercorrere massimo un mese per l’ottenimento della revoca) y

LEZIONE 4

[17. MARZO 2016 – 31. MARZO 2016]

Anche l’ordinamento della Chiesa Cattolica deve fare i conti con le fonti del diritto. Obiettivo:  Illustrare le fonti di produzione (atti e fatti idonei a produrre norme giuridiche) di diritto canonico Due fonti di produzione:  Norme di diritto divino (diritto oggetto di rivelazione)  Norme di diritto umano (diritto che si interpreta dopo la rivelazione) DIRITTO DIVINO Si distingue in:  Diritto divino naturale  Diritto divino positivo (o rivelato) Diritto divino naturale insieme di principi non scritti che sono stati impressi da Dio nella coscienza dell’uomo all’atto della creazione; il diritto divino naturale è un’invenzione straordinaria che ha permesso alla Chiesa di distinguere la sfera temporale (permettendo alla stessa di intervenire) e la sfera divina (di sua competenza).  Inizia ad essere elaborata da Graziano (monaco cabaldolese del 1100 d.C.) che avvia il corpus iuris canonici (formalizzato nel 1500 d.C.)  opera di sistematizzazione del diritto canonico, attraverso il metodo della compilazione (nella pluralità di fonti sceglie, motivando, quale fonte è superiore) [che rimane fino al 1917]  San Tommaso successivamente qualifica il diritto divino naturale come ordine costituito dalla ragione (ordine non empirico)  La Chiesa cattolica matura l’evoluzione dei filosofi, tramite lo sviluppo crescente dei loro principi filosofici Caratteri:  Conoscibilità: attraverso la religione (essendo costituito dalla ragione – uso dell’intelletto; ragione = mente/essere pensante  proprio per questo è conoscibile da tutti, interpretabile dalla Chiesa)  Validità universale: vincola tutti gli uomini indipendentemente dalla circostanza che abbiano ricevuto il battesimo (diritto riguarda tutti gli uomini, non si limita ai battezzati)  Meta-positività: sussiste prima e a prescindere dall’intervento di qualsiasi legislatore positivo (il diritto è un ordine precostituito che non dipende dall’intervento dell’uomo)  Intrinseca validità: vige indipendentemente da tutto  Superiore obbligatorietà: in funzione della sua origine divina (la sua origine divina ne rende necessaria l’osservanza  osservanza esercitata in merito a ciò che è giusto = determinazione di ci che è giusto, no distinzione: politica, etica, diritto e religione)

Esempio: Il diritto ad essere immuni da qualsiasi costrizione nella scelta dello stato di vita:  Can. 219 - «Tutti i fedeli hanno il diritto di essere immuni da qualsiasi costrizione nella scelta dello stato di vita» Il diritto di contrarre matrimonio o “ius connubii” [persone di sesso diverso, per attitudine naturale alla procreazione]:  Can. 1058 - «Tutti possono contrarre il matrimonio, se non ne hanno la proibizione dal diritto»  Diritto divino naturale coincide con i diritti umani = diritti riconosciuti ad ogni uomo in ragione della sua dignità di persona (dignità acquisita in quanto uomo creato ad immagine e somiglianza di Dio). Nel diritto divino naturale (fonte esclusiva del diritto canonico Cristiano) trovano fondamento tutte le norme relative all’etica/alla morale; in forza del fatto che queste norme siano qui contenute. La Chiesa pur non interessandosi alla linea temporale, può, ogniqualvolta che la legge tocca tale materia (si intende la materia etico/morale espressa nelle norme), intervenire con l’intento di richiamare all’osservanza dei principi espressi. Le leggi degli Stati che violano i principi non negoziabili [poiché valgono per tutti] (legittimando ad es. contraccezione, aborto, unioni di fatto, matrimonio omosessuale, fecondazione eterologa, maternità surrogata…) sono illegittime [poiché contro i principi della Chiesa Cattolica] perché ledono i diritti fondamentali della persona sanciti dal diritto naturale. Tutto ciò porta la Chiesa a dare indicazioni precise ai Parlamentari su tal leggi (cioè non sostenerle/orientarsi per raggiungere il male minore = abbassare livello di legittimità della legge). Principi non negoziabili:  Complementarietà uomo donna: perché per sua natura unione aperta alla procreazione  Impossibilità di separare l’atto sessuale dalla procreazione (problema su fecondazione in vitro  omologa sì, eterologa no)  Illegittimità dell’attività sessuale esterna al matrimonio (poiché matrimonio = remedium concupiscentiae ) [in merito sinodo sulla famiglia – straordinario ed ordinario] Diritto divino naturale è solo della religione cattolica, di nessun’altra religione. Diritto Islamico ed Ebraico:  Complesso di regole volte a disciplinare ogni aspetto della vita dei fedeli Diritto canonico distingue fra:

  • Regole: destinate ad ordinare la vita religiosa dei fedeli per condurli alla vita eterna
  • Principi (di diritto naturale): da porre a fondamento dell’organizzazione (secolare) della società

La contrapposizione tra potere spirituale e temporale:  Inizia la sua chiusura il 20 Settembre del 1870 con la Breccia di Porta Pia  Pio IX scomunica tutti i protagonisti del risorgimento e pronuncia il non expedit (i cittadini non potevano partecipare alla vita politica)  1871 : Leggi delle Guarentigie ; garanzie (unilaterali) con beneficiario il Papa (per risolvere il conflitto aperto); concedevano al Papa il godimento e i palazzi rimessi all’autorità del Pontefice (che non accetta, anche se di fatto ne usufruisce)  1929 : termine del conflitto con i Patti Lateranensi (il Papa ha un potere temporale all’interno dello Stato Vaticano solo con il fine di esercitare il potere spirituale). Can. 331 «Il Vescovo della Chiesa di Roma, in cui permane l'ufficio concesso dal Signore singolarmente a Pietro, primo degli Apostoli, e che deve essere trasmesso ai suoi successori, è capo del Collegio dei Vescovi, Vicario di Cristo e Pastore qui in terra della Chiesa universale; egli perciò, in forza del suo ufficio, ha potestà ordinaria suprema, piena, immediata e universale sulla Chiesa, potestà che può sempre esercitare liberamente»  Collegialità episcopale (= riunione vescovi di tutto il mondo  Concilii ecumenici che producono leggi di validità universale): FONTE: Mt 28, 18- 20 : 18 E Gesù, avvicinatosi, disse loro: “Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. 19 Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo, 20 insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo”. [Vescovi sono investiti in base al fatto che sono ricollegati agli apostoli] Principio di sinodalità = principio di governo insieme  le principali questioni anche di natura dottrinale, siano state affrontate dal collegio episcopale [sinodo = adunanza dei vescovi e dei sacerdoti  ogni decisione presa durante un sinodo ha valenza superiore ed universale] Il peggior nemico del collegio episcopale è il Papa  un esempio né il dictatus Papae  raccolta di ventisette proposizioni che enunciano ognuna uno specifico potere del Vescovo di Roma (assiomi del potere Papale) Il diritto divino naturale concerne solo la religione cattolica; diritto come un insieme di principi iscritti nell’animo di ogni uomo e che ogni individuo attraverso l’uso corretto della ragione è in grado di individuare. Il diritto ebraico (pur non avendo un diritto divino naturale) si avvale dei precetti noachidi (sanciti all’interno del diritto positivo  rivelazione; “noachidi” = rivelati a Noè), che sono applicabili ad ogni uomo (i precetti sono sette “7” in quanto numero importante  in quanto ricorda i giorni della creazione):

  1. Divieto di idolatria
  2. Divieto di bestemmia o blasfemia (diffamazione)
  1. Divieto di omicidio
  2. Divieto di incesto e di adulterio
  3. Divieto di furto e rapina
  4. L’obbligo di istituire tribunali per assicurare l’ordine, la giustizia e il rispetto di questi precetti
  5. Il divieto di mangiare un arto tratto da un animale vivo DIRITTO UMANO A scopo riassuntivo: Le fonti di produzione del diritto canonico si articolano in norme di diritto divino e norme di diritto umano. Il diritto umano è quella parte del diritto canonico che assolve la funzione di interpretazione del diritto rivelato, solo all’interno dell’ordinamento canonico esiste una struttura verticistica tale da sapere con certezza chi esercita il potere legislativo (con leggi altrettanto certe). Il diritto umano all’interno del diritto canonico è diviso in due fonti:  Il diritto derivante da fatti o comportamenti riconosciuti idonei a produrre norme: CONSUETUDINE  Il diritto legittimamente emanato dall’autorità dotata di potere legislativo: LEGGE  Consuetudini Il diritto delle origini era un diritto consuetudinario , solo successivamente si passa alla legge ecclesiastica vera e propria. La consuetudine permette al popolo di Dio di essere attivo a livello della vita nella Chiesa cattolica; poiché avendo uno spazio universale, ha bisogno di mantenere alcune caratteristiche, indipendentemente dal luogo in cui ci si trovi (unità e varietà del popolo di Dio: unità grazie alla consuetudine) [permette di integrare la Chiesa particolare a quella Universale]. Il codice di diritto canonico ne disciplina:
  1. Presupposti: Can. 25 «Nessuna consuetudine ottiene forza di legge, se non sarà stata (1) osservata da una (3) comunità capace almeno di ricevere una legge, con (2) l'intenzione di introdurre un diritto» Non basta una condotta reiterata (elemento materiale), serve che questa reiterazione sia fatta con l’intenzione (elemento psicologico) di produrre diritto, e tale condotta deve essere tenuta da comunità capace di ricevere tale diritto (elemento soggettivo)
  2. Limiti: Can. 24 «§1. Nessuna consuetudine, che sia contraria al diritto divino, può ottenere forza di legge. §2. Né può ottenere forza di legge la consuetudine contro o fuori del diritto canonico, che non sia razionale; ora la consuetudine che è espressamente riprovata nel diritto, non è razionale» Ammesse consuetudini: secondo la legge ( secundum legem ), che integrano il dettato della legge ( praeter legem ), ma anche contrarie alla legge ( contra legem ). Vi sono condizioni per l’inter e il contra legem però:  Consuetudine non deve essere contraria al diritto divino (diritto umano deve uniformarsi al diritto divino  Consuetudine deve essere razionale: è irrazionale quando espressamente riprovata dal diritto (= eterogenea rispetto all’ordinamento canonico)
  3. Approvazione: Can. 26 «(1) A meno che non sia stata approvata in modo speciale dal legislatore competente, (2) una consuetudine contraria al diritto canonico vigente o che è al di fuori della legge canonica, ottiene forza di legge soltanto, se sarà stata osservata legittimamente per trenta anni continui e completi; (3) ma