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Regolamento comunale: trasporto salme e gestione cimiteri, Sintesi del corso di Diritto Comune

Le norme comunali riguardanti la polizia mortuaria e i servizi cimiteriali, inclusi i regolamenti per il trasporto di salme, la costruzione, la gestione e la custodia dei cimiteri, e le concessioni di aree e manufatti destinati a sepoltura privata. Il documento specifica le caratteristiche del feretro, il trasporto gratuito per le famiglie povere, i trasporti funebri e i trasporti all'estero o dall'estero. Inoltre, il documento regola la durata delle concessioni, il modo di concessione, la rinuncia a concessione e la revoca o estinzione delle concessioni.

Tipologia: Sintesi del corso

2019/2020

Caricato il 05/12/2021

matteo07
matteo07 🇮🇹

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REGOLAMENTO CIMITERIALE
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Oggetto
Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico
delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ha per oggetto
il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in
ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria e ai servizi cimiteriali, intendendosi per tali quelli
sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione,
gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a
sepoltura privata nonché‚ sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione,
e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle
salme.
Art. 2
Competenze
Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco,
quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione
individuate dagli articoli 31, 112, 113 e 114 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con
la natura delle funzioni da svolgere, nonché‚ a mezzo del servizio individuato dalla competente
Azienda U.S.L.
Art. 3
Responsabilità
Il Comune cura che all’interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e
alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo
servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme
dal consentito.
Art. 4
Servizi gratuiti e a pagamento
Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati
gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
Tra i servizi gratuiti sono compresi:
a) la visita necroscopica;
b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art.
18/1;
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Scarica Regolamento comunale: trasporto salme e gestione cimiteri e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Comune solo su Docsity!

REGOLAMENTO CIMITERIALE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria e ai servizi cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché‚ sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2

Competenze

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31, 112, 113 e 114 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché‚ a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda U.S.L.

Art. 3

Responsabilità

Il Comune cura che all’interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Art. 4

Servizi gratuiti e a pagamento

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento. Tra i servizi gratuiti sono compresi: a) la visita necroscopica; b) il servizio di osservazione dei cadaveri; c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art. 18/1;

d) il trasporto funebre nell’ambito del Comune, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali, individuati dal successivo art. 14; e) l’inumazione in campo comune; f) la cremazione; g) la deposizione delle ossa in ossario comune; h) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10. i) la dispersione delle ceneri in cinerario comune; Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite nelle tabelle allegato A) al presente regolamento, di cui formano parte integrante e sostanziale. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell’art. 42, 2 comma, lettera f) del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché‚ venga quantificato l’onere per l’Amministrazione Comunale.

Art. 5

Atti a disposizione del pubblico

Sono tenuti ben visibili al pubblico nell’ufficio comunale e nel cimitero: a) l’orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero); b) copia del presente regolamento; c) l’elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell’anno; d) l’elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell’anno. e) l’elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione; f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO II - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED

OBITORI

Art. 6

Depositi di osservazione ed obitori

Il Comune provvede al deposito di osservazione e all’obitorio in locali idonei, distinti tra di loro (1), nell’ambito del Cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge. Quale deposito di osservazione può funzionare la camera mortuaria, di cui il cimitero deve essere dotato, ai sensi dell’art. 64 del D.P.R. n. 285/1990. L’ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l’intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall’Autorità Giudiziaria. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospettate tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l’accesso alle persone non autorizzate. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell’Azienda

CAPO III - FERETRI

Art. 7

Deposizione della salma nel feretro

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell’elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente del Servizi di Igiene Pubblica della Azienda U.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 8

Verifica e chiusura feretri

La chiusura del feretro è fatta, sotto la vigilanza del personale incaricato. Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della Azienda U.S.L. o personale tecnico all’uopo incaricato, vigila e controlla l’applicazione della norma di cui all’art. 9. Per tale servizio è dovuto il corrispettivo eventualmente richiesto dall’ A.U.S.L. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché‚ l’identificazione del cadavere. Le funzioni di cui al presente articolo possono essere delegate dall’Azienda USL alle imprese di pompe funebri a mezzo apposita convenzione.

Art. 9

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti (1)

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè: a) per inumazione:

  • il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
  • le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
  • la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all’art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
  • i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 66, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate; b) per tumulazione:
  • la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l’una di legno, l’altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all’estero o dall’estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
  • si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché‚ agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 e del DPCM 26 maggio 2000, tab. A) (2) se il trasporto è per o dall’estero; d) per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:
  • è sufficiente la sola cassa di legno nei casi previsti dall’art. 30, punto 13, e con le caratteristiche di cui all’art. 30 punto 5 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; e) per cremazione:
  • la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
  • la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
  • la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell’Azienda U.S.L., o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco e non inferiore a 01,5 mm, se di piombo. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un’idonea apertura al fine di consentire il processo di ineralizzazione. Nella inumazione l’impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.

Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso,ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l’indicazione della ditta costruttrice. È consentita l’applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 10

Fornitura gratuita di feretri

Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all’art. 9 lettera a) e lettera e) sub 1 per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, qualora non siano fissati procedure e requisiti specifici in altri regolamenti comunali.

Art. 11

Piastrina di riconoscimento

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

relazione alla destinazione. L’incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l’altra al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all’art. 19 deve restare in consegna al vettore. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Art. 16

Riti religiosi

I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all’art. 8 della Costituzione, intervenuti all’accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali. La salma può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

Art. 17

Trasferimento di salme senza funerale

Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all’obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli art. 19 e 20 del D.P.R. 285/90; il mezzo deve essere chiuso anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista dall’esterno. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l’inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell’ora fissata. Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell’Azienda U.S.L., può anche autorizzare il trasporto all’interno dell’abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc.., sono eseguiti con l’impiego del mezzo di cui al primo comma.

Art. 18

Morti per malattie infettive - diffusive o portatori di radioattività

Nel caso di morte per malattie infettive - diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell’Azienda U. S. L. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all’art. 6, anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell’autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della

malattia che ha causato la morte. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell’Azienda U.S.L. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 19

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con decreto a seguito di domanda degli interessati. La domanda deve essere corredata dall’autorizzazione al seppellimento rilasciata dall’ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l’indicazione dei dati anagrafici del defunto. Al decreto è successivamente allegata la certificazione del Dirigente del Servizio di Igiene pubblica dell’Azienda U.S.L. o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all’art. 8. Dell’autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché‚ ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all’interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell’art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano. Per i morti di malattie infettive - diffusive l’autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all’art. 25 del D.P.R. 285/90. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

Art. 20

Trasporti in luogo diverso dal cimitero

Il trasporto di salme nell’ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

Art. 21

Trasporti all’estero o dall’estero

Il trasporto di salme per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l’Italia, alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all’art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I - CIMITERI

Art. 24

Elenco cimiteri

Ai sensi dell’art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri: I) comunali a) via Cappuccini, …..

Art. 25

Disposizioni generali Vigilanza

È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. L’ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che li espleta mediante il personale comunale. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 31, 112, 113 e 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli art. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell’Azienda U.S.L. controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 26

Reparti speciali nel cimitero

Nell’interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura, rispetto a quella comune, compresa l’assegnazione dell’area a tempo determinato, secondo le tariffe vigenti sono a carico delle comunità richiedenti. Gli arti anatomici di norma, vengono cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall’interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Art. 27

Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

Nei cimiteri comunali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione: a) le salme di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza; b) le salme di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza; c) le salme delle persone non residenti in vita nel Comune, ma nate in esso; d) le salme delle persone che abbiano il coniuge o parenti entro il 3° grado sepolti in uno dei cimiteri del Comune; e) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia; f) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all’art. 7 del D.P.R. n. 295/90; g) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell’art. 27, salvo che non avessero manifestato l’intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi, con le modalità di cui all’art. 47 del T.U. 445/2000. Al di fuori dei casi sopra elencati, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può eccezionalmente autorizzare la sepoltura di una salma su richiesta motivata di un parente del defunto. Nel cimitero privato consorziale sono accolte, compatibilmente con la ricettività dello stesso, le salme delle persone socie del consorzio nel rispetto delle norme di cui al presente regolamento e del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e sotto la vigilanza dell’autorità comunale.

j) locali per il personale di custodia; k) obitorio; l) area appositamente destinata alla dispersione delle ceneri. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all’art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione. Ogni cinque anni, o quando siano creati nuovi cimiteri, o soppressi quelli vecchi, o quando a quelli esistenti siano apportate modifiche o ampliamenti, il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto. Presso gli Uffici comunali è depositata una planimetria, in scala 1:500, dei cimiteri esistenti nel Comune, estesa anche alle zone circostanti e comprendente anche le zone di rispetto cimiteriale_._

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 30

Inumazione

Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idonei in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, e proprietà meccaniche, fisiche e al livello della falda freatica. Tali campi saranno divisi in riquadri e l’utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità. Le sepolture per inumazione avvengono nei campi di inumazione comune, per la durata di 10 anni dal giorno del seppellimento e sono assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata. Sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a 10 anni effettuate in aree di concessione. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell’atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 31

Cippo

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l’indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l’installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide in pietra o marmo le cui dimensioni e caratteristiche strutturali saranno decise dall’Amministrazione Comunale nell’intento di uniformare tutte le lapidi dei campi comunali. Le scritte da apporre sulle anzidette lapidi devono essere limitate al nome, cognome, età, delle persone defunte, all’anno, mese e giorno della morte ed eventualmente al nome di chi fa apporre il ricordo e ad una breve epigrafe. L’installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli art. 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Art. 32

Tumulazione

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l’intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento. Ogni nuova sepoltura deve avere dimensioni interne adeguate alla colloca del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 34

Esumazioni ordinarie

Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall’art. 82 del D.P.R. 285/ e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell’anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo luglio e agosto_._ Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con proprio provvedimento. Nel caso che la salma esumata si presenti completamente scheletrificata si applica quanto disposto nel successivo articolo 39. Nel caso di non completa scheletrizzazione della salma esumata il resto mortale potrà: a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione; b) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile; c) essere avviato previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile. Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate nella circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10. Il personale che esegue l’esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

Art. 35

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

È compito del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici. Annualmente il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria curerà la stesura di elenchi e/o tabulati, distinti per cimitero, con l’indicazione delle salme per le quali è attivabile l’esumazione ordinaria. L’inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con comunicazione da affiggere all’albo cimiteriale con congruo anticipo.

Art. 36

Esumazione straordinaria

L’esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell’Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l’autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall’art. 84 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall’autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell’elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva - diffusiva,

l’esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell’Azienda U.S.L. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute. Le esumazioni straordinarie per ordine dell’Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di igiene pubblica della Azienda U.S.L. o di personale tecnico da lui delegato.

Art. 37

Estumulazioni

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato fissato in 60 anni. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

  • a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni;
  • su ordine dell’Autorità giudiziaria. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria cura la stesura dello scadenzario delle concessioni temporanee dell’anno successivo. Tale elenco sarà esposto all’albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l’anno successivo. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall’art. 38 che segue, sono, se completamente mineralizzati e su parere del coordinatore sanitario dell’AUSL, raccoglibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali o non è stato provveduto al versamento della tariffa, questi ultimi saranno collocati in ossario comune. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l’inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato con provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria. A richiesta degli interessati, all’atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare la successiva ritumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con proprio provvedimento. Alle estumulazioni vengono comunque applicate le procedure e le modalità indicate nella circolare n. 10 del 31 luglio 1998 del Ministero della Sanità. (1)

Art. 38

Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché‚ le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall’autorità giudiziaria, si applica l’art. 106 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive modificazioni.

CAPO V - CREMAZIONE

Art. 42

Crematorio

Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell’impianto funzionante più vicino o di quello eventualmente convenzionato.

Art. 43

Modalità per il rilascio dell’autorizzazione alla cremazione

L’autorizzazione alla cremazione di cui all’art. 79, 1 comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è rilasciata dall’Ufficiale di Stato Civile a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti: a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall’associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione dove essere convalidata dal presidente dell’associazione (1); b) in mancanza di disposizione testamentaria, occorre un atto scritto, redatto ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge e dei parenti più prossimi, individuati secondo l’art. 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all’ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza_._ Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all’ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all’ufficiale dello stato civile del Comune di ultima residenza del defunto. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti. c) certificato, in carta libera, del Medico curante o del Medico necroscopo, con firma autenticata del Coordinatore Sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato; d) in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell’Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato e) eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri.

Art. 44

Urne cinerarie e dispersione delle ceneri

Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L’urna deve essere di materiale resistente. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all’esterno l’indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte. A richiesta degli interessati e in base a concessione l’urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell’autorità sanitaria. Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene con le modalità ed ad opera dei soggetti di cui all’art. 3 lett. C) e lett. D) della legge 30/3/2001, n. 130. La dispersione in area cimiteriale avviene mediante interramento.

Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune. La consegna dell’urna cineraria agli effetti dell’articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l’urna e il terzo deve essere trasmesso all’ufficio di Stato Civile. Il secondo esemplare del verbale deve essere consegnato all’incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.