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Riassunto di alcuni capitoli del trattato di diritto di civile di Galgano, con integrazione di appunti di lezione e dispense della prof.ssa Memmo
Tipologia: Appunti
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Cap. 1: L’obbligazione
Il codice civile contiene una serie di norme sulle obbligazioni in generale , che sono destinate ad essere applicate ad ogni tipo di obbligazione (sul modello del BGB tedesco). Tuttavia, molte di queste norme sono state pensate in relazione alle obbligazioni contrattuali e risultano, prevalentemente, se non esclusivamente, applicabili a quest’ultime. Riprendendo la definizione romana:
Obbligazione è un rapporto , che lega un soggetto attivo, creditore , e un soggetto passivo, debitore , per l’ esecuzione di una data prestazione
I soggetti del rapporto obbligatorio devono essere determinati o quanto meno determinabili (ad es. promessa al pubblico).
Le fonti delle obbligazioni sono gli atti o i fatti da cui l’obbligazione trae origine. Esse sono indicate all’art. 1173 c.c.:
L’oggetto dell’obbligazione deve avere carattere patrimoniale, ovvero essere suscettibile di valutazione economica (art. 1174 c.c.). L’oggetto deve ulteriormente corrispondere ad un interesse del creditore, tuttavia questo può essere patrimoniale o non (ad es. andare al cinema). La presenza o meno di un interesse del creditore va tuttavia ad inficiare sulla fonte generatrice dell’obbligazione (generalmente contrattuale), non sulla validità della costituzione dell’obbligazione.
Proprio per il suo carattere patrimoniale, i diritti di obbligazione si distinguono dai diritti della personalità o dai diritti dei rapporti di famiglia. Il requisito della patrimonialità va quindi a delimitare il campo di applicazione delle norme sulle obbligazioni.
La prestazione, che forma l’oggetto dell’obbligazione, può essere, secondo uno schema di derivazione romana:
Obbligazione di mezzi: la prestazione consiste in un’attività idonea a realizzare il risultato, ma non nella realizzazione del risultato stesso. Il debitore è adempiente se ha svolto la prestazione con il dovuto grado di diligenza; tuttavia, il mancato raggiungimento del risultato può essere una circostanza che fa presumere la negligente esecuzione. Tale presunzione può essere del giudice (ad es. errore in operazione di routine), contrattuale (ad es. minimi di rendimento), legale
Obbligazione di risultato: il debitore è obbligato anche a realizzare il risultato. La mancata realizzazione del risultato rende il debitore automaticamente inadempiente, salvo che la prestazione sia divenuta impossibile per causa a lui non imputabile
Con riguardo al fenomeno delle obbligazioni solidali si può avere (art. 1292 c.c.):
La solidarietà può originare in diversi modi: medesima fonte di obbligazione (ad es. più persone comprano un bene); diverse fonti di obbligazioni, ma omogenee (ad es. fideiussione); diverse e disomogenee fonti di obbligazioni. Ex art. 1298 c.c., l’obbligazione solidale si divide:
Le parti si presumono uguali. Tuttavia, con riguardo al fatto illecito e all’inadempimento contrattuale, è stabilito che chi ha risarcito il danno ha azione di regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dell’entità delle conseguenze derivate.
I fatti estintivi dell’obbligazione possono essere opposti da ciascun condebitore o al condebitore che abbia pagato (purché siano antecedenti al pagamento).
Per quanto riguarda le vicende diverse dall’adempimento, la regola generale è che si propagano ai condebitori/concreditori le conseguenze favorevoli , non si propagano le conseguenze sfavorevoli. Eccezione a questa regola è l’interruzione della prescrizione , che ha effetto nei confronti dei condebitori/ concreditori (art. 1310 c.c.).
Altra regola generale è l’ inopponibilità delle eccezioni personali degli altri condebitori/concreditori (art. 1297 c.c.).
Quando più siano i debitori, la solidarietà è la regola (art. 1294 c.c.).
Si possono avere casi di (art. 1314 c.c.):
Il creditore che riceve l’adempimento del terzo può surrogare questo nei diritti che ha verso il debitore (art. 1201).
L’adempimento è un comportamento dovuto, dunque non occorre la capacità di intendere e di volere per adempiere (art. 1991, salvo che la prestazione non consista nella conclusione di un atto giuridico)
Ex art. 1182 c.c., si ha che la prestazione deve essere eseguita:
■ consegnare una cosa determinata luogo dove si trovava la cosa al momento della nascita dell’obbligazione ■ pagare una somma di denaro domicilio del creditore ■ altra prestazione domicilio del debitore
Ex art. 1183 c.c. la prestazione deve essere eseguita dal debitore a richiesta del creditore o , se è fissato un termine, alla scadenza del termine. Qualora un termine non sia fissato, ma si ritenga necessario secondo la natura della prestazione o gli usi, viene fissato dal giudice (generalmente il giudice valuta ex post se il creditore esigette la prestazione in un tempo congruo). Il termine si presume a favore del debitore (art. 1184 c.c.), di conseguenza il creditore può esigere l’adempimento anticipato solo se il termine era fissato esclusivamente a suo favore (art. 1185 c.c.)
Ex art. 1188 c.c., la prestazione deve essere eseguita nei confronti del creditore, del suo legale rappresentante, di altra persona indicata dal creditore, autorizzata dalla legge o dal giudice. Vi sono casi peculiari:
Sono obbligazioni pecuniarie o debiti di valuta quelle che hanno per oggetto la consegna di una data quantità di denaro. Esse si adempiono con moneta avente corso legale nello stato al momento del pagamento (art. 1277) o, in virtù di un intervento legislativo, con la comunicazione al creditore dell’accettazione dell’incarico da parte di un intermediario abilitato. Secondo il principio nominalistico, la moneta è considerata per il suo valore nominale, non per il suo potere di acquisto (art. 1277, anche se varie clausole contrattuali prevengono il rischio della svalutazione monetaria).
Il denaro è un bene produttivo, produce dei frutti civili chiamati interessi (ex art. 820). In ogni obbligazione pecuniaria, si distinguono:
È inadempiente il debitore che non esegue la prestazione dovuta o non la esegue esattamente. Ex art. 1218 c.c., al prodursi del fatto oggettivo dell’inadempimento consegue la responsabilità del debitore. Perché il debitore non sia considerato responsabile per l’inadempimento, egli deve provare che l’inadempimento deriva da:
impossibilità della prestazione L’impossibilità deve essere oggettiva, non soggettiva; la prestazione deve quindi essere ineseguibile da parte di qualsiasi debitore. Inoltre, l’impossibilità va intesa in senso economico , ovvero nel rapporto fra mezzi e fini, relativamente alla specie di obbligazione e alla natura del debitore
Impossibilità derivante da causa a lui non
sua disponibilità materiale né giuridica). La tutela dell’acquirente consiste:
■ in primo luogo, nella richiesta di risarcimento del danno da inadempimento del venditore, ex art. 1218. Il venditore non potrà addurre l’impossibilità a lui non imputabile, dato che l’indisponibilità giuridica del bene dipende da un suo atto di volontà ■ in secondo luogo, nella richiesta di risarcimento del danno ingiusto dalla lesione del diritto di credito dell’acquirente da parte del terzo, ex art. 2043. Va tuttavia dimostrato il dolo o la colpa del terzo, ovvero se era consapevole dell’esistenza del contratto preliminare. Per quanto riguarda i beni mobili, è molto difficile provare questa consapevolezza. Per quanto riguarda i beni immobili, l’art. 2645 bis c.c. ha introdotto la trascrizione del contratto preliminare (obbligatoria solo in caso di atto pubblico o scrittura privata autenticata, facoltativa negli altri casi), potendolo quindi opporre ai terzi. Il concetto di consapevolezza è cambiato nella giurisprudenza; prima si richiedeva un progetto criminoso, oggi è sufficiente la mera consapevolezza, ovvero che il bene che si sta acquistando è oggetto di un contratto preliminare Fuori dal caso del fatto del terzo, ex art. 2932 c.c., il giudice, in sede di accertamento dell’inadempimento, su richiesta del creditore e se ciò è possibile (quindi per esempio è escluso il caso in cui il debitore abbia alienato a terzo il bene) e non escluso dal titolo, può pronunciare una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso (quindi, nel caso, del contratto di vendita). La sentenza quindi trasferirà la proprietà ■ Fatto del creditore ■ Fatto della pubblica autorità, c.d. factum principis ad es. divieto di commercializzazione di un certo prodotto, divieto che rende impossibile una prestazione di dare. È in ogni caso un fatto sopravvenuto, che non poteva essere previsto al momento della nascita dell’obbligazione; secondo la cassazione, rende impossibile la prestazione a prescindere dal comportamento dell’obbligato
Ad ogni modo, sia il caso fortuito, sia la forza maggiore devono possedere i caratteri dell’ imprevedibilità ed inevitabilità , con riferimento alla prestazione dedotta nella specifica obbligazione.
Con riferimento ai diversi tipi di prestazione:
L’onere della prova è quindi così ripartito, sia che il che creditore agisca per la risoluzione, per il risarcimento del danno, per l’esatto adempimento (Cass. S.U. n. 13533/2001):
Dare Fare Contrattare Non fare Mezzi Risultato Debitore Prova dell’adempimento o prova ex art. 1218
Prova dell’adempimento (tenuta di un comportamento diligente) o prova ex art. 1218 (salva vicinanza del creditore alle prove)
Prova dell’adempimento o prova ex art. 1218
Prova dell’adempimento o prova ex art. 1218
Creditore Fonte dell’obbligazione ed eventuale termine
Fonte dell’obbligazione ed eventuale termine
Fonte dell’obbligazione ed eventuale termine
Fonte dell’obbligazione ed eventuale termine
Fonte dell’obbligazione ed eventuale termine e il fatto positivo L’onere della prova sarà invertito se il convenuto opporrà eccezioni di inadempimento ex art. 1460 c.c.
Responsabilità per fatto degli ausiliari Ex art. 1228 c.c., salvo patto contrario , il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi , risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro. Di conseguenza, il debitore non può addurre il dolo o la colpa dell’ausiliario per sottrarsi alla responsabilità da inadempimento. È quindi questa una forma di responsabilità oggettiva.
L’unica possibilità è che l’inadempimento sia dovuto ad impossibilità oggettiva non imputabile. Il patto contrario può addossare la responsabilità unicamente sul debitore ed è in ogni caso sottoposto all’art. 1229.
Clausole di esonero Tramite le c.d. clausole di esonero o di limitazione della responsabilità è possibile trasferire, rispettivamente, in tutto o in parte rischi dell’inadempimento, che la legge addossa al debitore. Ex art. 1229 c.c., queste clausole incontrano un duplice limite:
La mora del debitore è il ritardo nell’adempiere la prestazione dovuta. Il ritardo è considerato oggettivamente. Perché il debitore sia in mora vi sono due casi possibili (art. 1219 c.c.):
ritardo
Ex art. 1218 c.c., il debitore inadempiente è tenuto al risarcimento del danno cagionato al creditore in virtù dell’inadempimento o del ritardo. È questa la c.d. responsabilità contrattuale , nonostante sia riferibile all’inadempimento di qualsiasi obbligazione.
Il debitore inadempiente deve al creditore una somma di denaro che sia l’equivalente dei danni cagionati dall’inadempimento o dal ritardo. Il danno patrimoniale da risarcire è formato da due componenti (art. 1223):
Danno emergente La perdita subita
Lucro cessante Il mancato guadagno, che può anche eccedere il valore di scambio dell’oggetto del l’obbligazione, dovendo considerare il suo valore d’uso La cassazione ritiene risarcibile anche il danno non patrimoniale derivante dall’inadempimento. Qualora il danno non possa essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa (art. 1226). Tale valutazione è basata principalmente sul valore di mercato dei beni.
In caso di inadempimento di obbligazioni pecuniarie, dal momento in cui il debitore è in mora, egli dovrà anche gli interessi moratori , secondo il tasso legale del 3% o secondo il maggior tasso stabilito per gli interessi corrispettivi. Il creditore è ammesso a provare di aver subito un maggior danno rispetto a quello risarcitogli in virtù del tasso di interesse legale (ad es. danno da inflazione), il maggior danno non è ammesso qualora fosse stabilito il tasso di interesse. Secondo un recente orientamento giurisprudenziale tuttavia, ciascun creditore ha diritto ad una somma pari alla differenza tra il tasso medio annuo di rendimento dei titoli di stato e il saggio degli interessi legali, salva la prova del minor danno, da parte del debitore, o del maggior danno, da parte del creditore.
Fra inadempimento e danno deve sussistere uno specifico rapporto di causalità ; è risarcibile solo il danno che sia conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento (art. 1223). Il concetto giuridico di causalità si basa sul criterio della c.d. regolarità causale: un dato fattore è giuridicamente causa di un dato evento se questo ne costituisce l’ ordinaria conseguenza ; questo permette di innestare un rapporto di causalità fra inadempimento e danno qualora si interponga un evento intermedio, se è regolare che al verificarsi dell’inadempimento si produca l’evento intermedio, che produce il danno. L’onere della prova del rapporto di causalità è generalmente in capo al danneggiato, costituendo elemento costitutivo delle sue protese (ex art. 2697). Può tuttavia intervenire, in tale ambito, il criterio della c.d. vicinanza alle fonti di prova.
Ex art. 1225, bisogna poi distinguere tra:
Qualora il danno sia causato dallo stesso fatto del creditore, il debitore è esonerato da responsabilità; qualora il debitore abbia comunque concorso a determinare il danno, l’ammontare del risarcimento è diminuito (art. 1227).
Il ritardo nell’adempimento può dipendere anche da un comportamento del creditore. Ex art. 1206 si ha mora del creditore quando questo, senza motivo legittimo, non riceve il pagamento […] o non compie quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere l'obbligazione. Quest’ultimo è il c.d. onere di cooperazione del creditore all’adempimento del debitore (il comportamento che il creditore deve tenere se non vuole essere esposto alle conseguenze della mora). La costituzione in mora del creditore si effettua mediante offerta della prestazione al creditore :
Si ha compensazione quando due persone sono obbligate reciprocamente in forza di distinte obbligazioni , in forza delle quali la prima sia debitrice della seconda e viceversa. I due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti (art. 1241).
La compensazione può essere:
Cap. 4: Circolazione e altre vicende del rapporto
obbligatorio
La cessione è efficace , nei confronti del debitore ceduto , solo dal momento in cui gli è stata notificata o è stata da questo accettata. Altrimenti, salvo che non si provi che ne era comunque a conoscenza, il debitore si libera adempiendo nei confronti del cedente (art. 1264).
Qualora vi siano più cessioni dello stesso credito da parte del medesimo cedente, prevale quella che per prima viene notificata al debitore ceduto (art. 1265).
Con la cessione si trasferiscono anche gli accessori al credito ceduto (privilegi, garanzie personali e reali; art. 1263). La cessione fa acquisire il credito a titolo derivativo, sono quindi opponibili tutte le eccezioni che il debitore avrebbe potuto opporre al cedente. L’acquisto a titolo originario è possibile solo per i crediti rappresentati da titoli di credito.
In caso di cessione di credito inesistente si applicano le norme sull’evizione (cessione a titolo oneroso cedente deve garantire l’esistenza del credito; cessione a titolo gratuito garanzia dovuta solo se espressamente pattuita). In generale, il cedente non garantisce la solvenza del debitore ceduto (cessione pro soluto ), ma tale garanzia può essere prevista con apposita clausola (cessione pro solvendo ).
La cessione di credito non è un contratto a sé stante, quanto piuttosto l’oggetto di un contratto traslativo di diritti (che può essere vendita, permuta, donazione). In quanto cessione di un diritto, ex art. 1376, il trasferimento avviene per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato. Può formare oggetto del contratto anche un credito futuro (il trasferimento si perfezionerà quando lo stesso verrà ad esistenza), non determinato o non esigibile. Sono esclusi dalla cessione i crediti di carattere strettamente personale (art. 1260). Per questi crediti non si può dire indifferente che il debitore adempia ad un soggetto o ad un altro. In altri casi la cessione è vietata in assoluto (ad es. professionisti legali non possono acquisire crediti oggetto di contestazione giudiziaria; crediti inerenti ai rapporti di famiglia). L’incedibilità può essere pattuita fra debitore e creditore, ma non è opponibile al cessionario, salvo che se ne provi la conoscenza. Il cessionario del credito, quando agisca nei confronti del debitore ceduto, deve provare l’avvenuta cessione in forza di un atto idoneo. Qualora lo stesso atto venga dichiarato invalido, la bontà del pagamento o meno del debitore dipende dalla ricorrenza o meno degli estremi per il pagamento al creditore apparente ex art. 1189 (circostanze univoche, buona fede del debitore, colpa del cedente).
L’obiettivo di delegazione, espromissione e accollo e costituire un rapporto tra debitore e creditore.
Delegazione La delegazione si presenta in due forme:
valuta
Rapporto di provvista