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Fallimento Imprese Commerciali in Italia: Presupposti, Dichiarazione ed Effetti, Sintesi del corso di Diritto Commerciale

Le procedure del fallimento per imprese commerciali in Italia, inclusi i presupposti, la dichiarazione e gli effetti sui creditori. Il fallimento è una procedura legale per liquidare l'attivo di un'impresa insolvente e distribuire i fondi tra i creditori. Il documento copre i presupposti soggettivi e oggettivi per la dichiarazione di fallimento, il processo di dichiarazione e la revoca del fallimento. Inoltre, vengono descritti i ruoli e le funzioni del tribunale, del giudice delegato, del curatore e del comitato dei creditori.

Tipologia: Sintesi del corso

2019/2020

Caricato il 09/01/2020

Irene123m
Irene123m 🇮🇹

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CAPITOLO 43: LA CRISI DELL’IMPRESA COMMERCIALE
Crisi dell’impresa e procedure concorsuali
All’interno della vita di un’impresa è possibile che si verifichino degli eventi tali da sconvolgere la situazione
economica e patrimoniale dell’imprenditore, provocando un dissesto patrimoniale. Questa situazione
oltre che a determinare la crisi dell’impresa, coinvolge anche i creditori di essa. Questi, che nella maggior
parte dei casi sono anch’essi imprenditori (fornitori o alle banche), rischiano una propria crisi a causa
(rischio sistemico) del mancato recupero, totale o parziale, del credito concesso; inoltre coinvolge
anche tutte quelle persone coinvolte nella vita dell’impresa, come i lavoratori dipendenti che rischiano
di perdere il proprio posto di lavoro. A tutela di questa situazione, i mezzi di tutela individuali dei
creditori (es. l’azione esecutiva individuale sui beni del debitore) sono mezzi inadeguati e insufficienti.
Il legislatore del ‘42, riguardo la crisi dell’impresa , fece una distinzione. Per il dissesto degli imprenditori
commerciali non piccoli furono previste delle apposite procedure, denominate procedure
concorsuali. Mentre la sistemazione del dissesto degli imprenditori agricoli e dei piccoli
imprenditori commerciali, era affidata agli strumenti di diritto comune ed in particolare alla
procedura esecutiva individuale. Nel 2012 invece sono state introdotte specifiche procedure concorsuali
utilizzabili dai debitori diversi dall’imprenditore commerciale non piccolo (piccoli imprenditori,
imprenditore agricolo, professionisti e consumatori). Le legge regola 6 procedure concorsuali per
gli imprenditori non piccoli e 3 riservate agli altri debitori. Per quanto riguarda quelle dell’imprenditore non
piccolo quattro sono previste dalla legge fallimentare e sono il fallimento, il concordato
preventivo, l’accordo di ristrutturazione dei debiti, e la liquidazione coatta amministrativa; le altre due
sono state previste da due decreti legislativi e sono l’amministrazione straordinaria delle grandi
imprese in stato di insolvenza, e l’amministrazione straordinaria accelerata per le imprese di
maggiori dimensioni. (Con la riforma del diritto fallimentare, l’amministrazione controllata è stata
soppressa) Le procedure concorsuali riservate ai debitori diversi dall’imprenditore commerciale non
piccolo sono la procedura di liquidazione, l’accordo di composizione della crisi ed il piano del consumatore.
Pur essendo significativamente diverse, esse hanno dei caratteri comuni come la generalità e la collettività.
Sono procedure generali in quanto esse coinvolgono tutto il patrimonio dell’imprenditore e non solo i
singoli beni; sono procedure collettive perché coinvolgono tutti i creditori dell’ imprenditore e
mirano ad assicurare la parità di trattamento degli stessi (par condicio creditorum).
CAPITOLO 44: IL FALLIMENTO
I presupposti del fallimento
I presupposti per la dichiarazione di fallimento sono:
a) la qualità di imprenditore commerciale del debitore;
b) lo stato di insolvenza dello stesso;
c) il superamento dei limiti dimensionali;
d) la presenza di inadempimenti complessivamente superiori all’importo fissato dalla legge.
Nell’art 1 della legge fallimentare si palesa il presupposto soggettivo ; “Sono soggette al fallimento e
concordato preventivo le imprese commerciali esclusi gli enti pubblici” Non sono soggette al fallimento e al
concordato preventivo le imprese che rispecchiano dei criteri quantitativi previsti al secondo comma.
L’ambito di applicazione del fallimento subisce alcune limitazioni: è sostituito dalla liquidazione coatta
amministrativa per alcune categorie di imprenditori commerciali individuate da leggi speciali
(imprese bancarie o assicurative)oppure è sostituito dall’amministrazione straordinaria delle grandi
imprese in stato d’insolvenza quando ricorrono i presupposti per applicare questa procedura.
Primo presupposto oggettivo del fallimento è lo stato d’insolvenza dell’imprenditore. Quest’ultimo si trova
in stato d’insolvenza quando non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. (Art 5
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CAPITOLO 43: LA CRISI DELL’IMPRESA COMMERCIALE

Crisi dell’impresa e procedure concorsuali All’interno della vita di un’impresa è possibile che si verifichino degli eventi tali da sconvolgere la situazione economica e patrimoniale dell’imprenditore, provocando un dissesto patrimoniale. Questa situazione oltre che a determinare la crisi dell’impresa, coinvolge anche i creditori di essa. Questi, che nella maggior parte dei casi sono anch’essi imprenditori (fornitori o alle banche), rischiano una propria crisi a causa (rischio sistemico) del mancato recupero, totale o parziale, del credito concesso; inoltre coinvolge anche tutte quelle persone coinvolte nella vita dell’impresa, come i lavoratori dipendenti che rischiano di perdere il proprio posto di lavoro. A tutela di questa situazione, i mezzi di tutela individuali dei creditori (es. l’azione esecutiva individuale sui beni del debitore) sono mezzi inadeguati e insufficienti. Il legislatore del ‘42, riguardo la crisi dell’impresa , fece una distinzione. Per il dissesto degli imprenditori commerciali non piccoli furono previste delle apposite procedure, denominate procedure concorsuali. Mentre la sistemazione del dissesto degli imprenditori agricoli e dei piccoli imprenditori commerciali, era affidata agli strumenti di diritto comune ed in particolare alla procedura esecutiva individuale. Nel 2012 invece sono state introdotte specifiche procedure concorsuali utilizzabili dai debitori diversi dall’imprenditore commerciale non piccolo (piccoli imprenditori, imprenditore agricolo, professionisti e consumatori). Le legge regola 6 procedure concorsuali per gli imprenditori non piccoli e 3 riservate agli altri debitori. Per quanto riguarda quelle dell’imprenditore non piccolo quattro sono previste dalla legge fallimentare e sono il fallimento, il concordato preventivo, l’accordo di ristrutturazione dei debiti, e la liquidazione coatta amministrativa; le altre due sono state previste da due decreti legislativi e sono l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, e l’amministrazione straordinaria accelerata per le imprese di maggiori dimensioni. (Con la riforma del diritto fallimentare, l’amministrazione controllata è stata soppressa) Le procedure concorsuali riservate ai debitori diversi dall’imprenditore commerciale non piccolo sono la procedura di liquidazione , l’accordo di composizione della crisi ed il piano del consumatore. Pur essendo significativamente diverse, esse hanno dei caratteri comuni come la generalità e la collettività. Sono procedure generali in quanto esse coinvolgono tutto il patrimonio dell’imprenditore e non solo i singoli beni; sono procedure collettive perché coinvolgono tutti i creditori dell’ imprenditore e mirano ad assicurare la parità di trattamento degli stessi ( par condicio creditorum ). CAPITOLO 44: IL FALLIMENTO I presupposti del fallimento I presupposti per la dichiarazione di fallimento sono: a) la qualità di imprenditore commerciale del debitore; b) lo stato di insolvenza dello stesso; c) il superamento dei limiti dimensionali; d) la presenza di inadempimenti complessivamente superiori all’importo fissato dalla legge. Nell’art 1 della legge fallimentare si palesa il presupposto soggettivo ; “Sono soggette al fallimento e concordato preventivo le imprese commerciali esclusi gli enti pubblici” Non sono soggette al fallimento e al concordato preventivo le imprese che rispecchiano dei criteri quantitativi previsti al secondo comma. L’ambito di applicazione del fallimento subisce alcune limitazioni: è sostituito dalla liquidazione coatta amministrativa per alcune categorie di imprenditori commerciali individuate da leggi speciali (imprese bancarie o assicurative)oppure è sostituito dall’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d’insolvenza quando ricorrono i presupposti per applicare questa procedura. Primo presupposto oggettivo del fallimento è lo stato d’insolvenza dell’imprenditore. Quest’ultimo si trova in stato d’insolvenza quando non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. (Art 5

l.f.). L’insolvenza si manifesta di regola con l’inadempimento dell’obbligazione ma può anche manifestarsi anche indipendentemente dagli inadempimenti attraverso la fuga o latitanza dell’imprenditore, pagamento con mezzi anomali, trafugamento dell’attivo (art 7 l.f) Pertanto bisogna distinguere lo stato d’insolvenza dall’inadempimento. Lo stato di insolvenza è una situazione del patrimonio del debitore. (un imprenditore può aver soddisfatto tutti i suoi debiti ed essere comunque in stato d’insolvenza se lo ha fatto con mezzi anomali). Viceversa, l’imprenditore può essere inadempiente senza essere insolvente. ( per esempio, se ha mezzi patrimoniali e non paga perché ritiene di non dover pagare). Per far sì che si apra il fallimento, è necessario che si verifichi sia lo stato d’insolvenza sia una situazione d’inadempimento. Si ha fallimento se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati sia complessivamente superiore a 30. euro. Inoltre, sempre per dargli luogo, basta che il debitore superi (non rispetti) almeno uno dei seguenti limiti patrimoniali, reddituali e d’indebitamento: a) aver avuto nei tre esercizi antecedenti un attivo patrimoniale complessivo annuo non superiore a 300.000 euro; b) aver realizzato nei tre esercizi precedenti ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200. c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a 500.000 euro La cessazione dell’attività d’impresa oppure la morte dell’imprenditore non impediscono la dichiarazione di fallimento, che però può essere dichiarato entro un anno dalla cancellazione dell’imprenditore dal registro delle imprese. In caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, è fatta salva la facoltà per il creditore o per il pubblico ministero di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell’attività ( che può essere diverso dalla cancellazione per posticipare l’inizio del termine annuale). È inoltre necessario che lo stato d’insolvenza si sia manifestato prima della morte o cessazione dell’attività dell’imprenditore o massimo entro l’anno successivo. Il fallimento del defunto può essere chiesto anche dall’erede, a patto che l’eredità non si sia già confusa col suo patrimonio ( quindi accettata con beneficio d’inventario) La dichiarazione di fallimento Il fallimento può essere dichiarato:

  1. su ricorso di uno o più creditori;
  2. su richiesta dello stesso debitore;
  3. su istanza del pubblico ministero Prima poteva essere dichiarato anche d’ufficio dal tribunale, adesso non più. L’iniziativa di uno o più creditori è quella più frequente, e non è necessario che il credito vantato riguardi l’attività d’impresa del debitore e né che il ricorso provenga da più creditori. L’iniziativa del debitore è in genere facoltativa; l’imprenditore può avere interesse a provocare il proprio fallimento per sottrarsi ad una serie di azioni esecutive individuali in atto. La richiesta del proprio fallimento diventa però un obbligo, penalmente sanzionato, quando l’evolversi della situazione provoca l’aggravamento del dissesto. L’imprenditore che chiede il fallimento deve depositare presso la cancelleria del tribunale alcuni documenti: le scritture contabili e fiscali obbligatorie dei tre esercizi precedenti, l’indicazione dei ricavi , l’elenco nominativo dei creditori e dei rispettivi crediti, e anche di coloro vantano diritti reali o personali su cose in suo possesso.

Gli organi del fallimento La procedura fallimentare è attuata da 4 organi ciascuno dei quali è investito di specifiche funzioni: il tribunale fallimentare, il giudice delegato, il curatore ed il comitato dei creditori.

  1. Il tribunale fallimentare (art 23) è colui che dichiara il fallimento. In particolare, esso:
  • nomina il giudice delegato e il curatore, ne sorveglia l’operato e può sostituirli;
  • sostituisce i componenti del comitato dei creditori su loro richiesta;
  • decide le controversie che non siano di competenza del giudice delegato
  • può chiedere chiarimenti e informazioni al curatore, al fallito e al comitato dei creditori Questi provvedimenti sono adottati dal tribunale con decreto.
  1. Il giudice delegato (art 25) vigila sulle operazioni del fallimento e controlla la regolarità della procedura:
  • nomina e revoca i componenti del comitato dei creditori
  • forma lo stato passivo del fallimento e lo rende esecutivo con proprio decreto;
  • autorizza il curatore a stare in giudizio;
  • decide sui reclami proposti contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori;
  • emette o provoca dalle competenti autorità i provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio. Anche i provvedimenti del giudice delegato sono adottati con decreto motivato, il quale può essere impugnato con reclamo dinanzi al tribunale fallimentare.
  1. Il curatore (art 27) è l’organo che si occupa dell’amministrazione del patrimonio fallimentare. È nominato dal tribunale con la sentenza dichiarativa di fallimento e può essere revocato d’ufficio dallo stesso. Inoltre, può essere sostituito su richiesta dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi indicando al tribunale le ragioni della richiesta e un nuovo nominativo. Funzione principale è quella di amministrare il patrimonio fallimentare sotto la vigilanza (non più sotto la direzione) del giudice delegato e del comitato dei creditori. Altri compiti prevedono che entro 60 giorni dalla dichiarazione di fallimento, il curatore deve presentare al giudice una relazione sulle cause del dissesto e sulle eventuali responsabilità del fallito, indicando gli atti dello stesso che intende impugnare.
  2. Il comitato dei creditori (art 40) è composto da tre o cinque membri scelti fra i creditori. L’insieme di essi, quindi l’organo, è nominato dal giudice delegato entro 30 giorni dalla sentenza di fallimento. Come accade per il curatore, anche qui i creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi, conclusa l’adunanza per l’esame dello stato passivo e prima della dichiarazione di esecutività dello stesso, possono far richiesta di revoca al tribunale proponendo nuove designazioni. Compito del comitato dei creditori è quello di vigilare sull’operato del curatore, ne autorizza gli atti ed esprimere pareri su richiesta del tribunale o giudice delegato. Il parere del comitato non è vincolante. Il comitato autorizza il curatore a compiere atti di straordinaria amministrazione; il subentro del curatore nei rapporti contrattuali pendenti; approva il programma di liquidazione predisposto dal curatore. Il comitato può ispezionare le scritture contabili e i documenti, e può chiedere notizie e chiarimenti al curatore e al fallito. Inoltre, il comitato dei creditori può presentare istanza al tribunale per la revoca del curatore, e può esercitare l’azione di responsabilità contro il curatore revocato. I suoi componenti sono a loro volta soggetti a responsabilità secondo le regole previste per i sindaci di spa.

Gli effetti patrimoniali Con la sentenza dichiarativa il fallito perde l’amministrazione e la disponibilità (ma non la proprietà) dei suoi beni, i quali passeranno al curatore, ovvero l’amministratore del patrimonio fallimentare. (art 42) Lo spossessamento colpisce tutti i beni ed i diritti esistenti nel patrimonio del fallito alla data della dichiarazione di fallimento tranne: a) i beni e i diritti di natura strettamente personale; b) gli assegni alimentari, stipendi, pensioni, salari e ciò che il fallito guadagnava con la propria attività, nei limiti del mantenimento suo e della sua famiglia; c) i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli ed i beni costituiti in fondo patrimoniale con i loro frutti; d) le cose che non possono essere pignorate (vestiti, strumenti di lavoro ) Lo spossessamento si estende ai beni sopravvenuti al fallito a titolo gratuito o oneroso (eredità, donazioni), dai quali vanno dedotte le passività affrontate per l’acquisto e la conservazione. Perciò il curatore può decidere di non acquistare i beni se il loro valore sia inferiore alle passività. Il curatore può decidere di non acquistare un bene del patrimonio del fallito, se la liquidazione di esso appaia manifestamente antieconomica (derelizione). Con la sentenza dichiarativa il fallito però non perde la capacità di agire , né perde la proprietà dei beni oggetto dello spossessamento fin quando essi non siano trasferiti a terzi. Non perdendo la capacità di agire tutti gli atti del fallito dopo il fallimento sono validi e vincolano lo stesso, ma se gli atti posti in essere dal fallito hanno per oggetto beni e diritti ricompresi nello spossessamento saranno però inefficaci. Il fallimento comporta infine che il fallito non può stare in giudizio, né come convenuto né come attore, nelle cause relative a rapporti patrimoniali compresi nel fallimento. In suo luogo starà in giudizio il curatore. Effetti personali e penali Personali: Il fallimento produce anche effetti che colpiscono la persona del fallito e possiamo distinguerli in: a) Limitazioni delle libertà b) Incapacità civili e politiche a)Limitazioni delle libertà: Con la dichiarazione di fallimento, il fallito vede limitati alcuni dritti garantiti dalla Costituzione: Il diritto al segreto epistolare. Infatti, relativamente alla corrispondenza indirizzata al fallito:

  • se quest’ultimo non è persona fisica viene consegnata direttamente al Curatore
  • se invece è persona fisica può aver diritto a ricevere la corrispondenza ma è obbligato a consegnare al Curatore la corrispondenza riguardante il fallimento Il diritto alla libertà di movimento. Il fallito è tenuto a comunicare al Curatore ogni mutamento della residenza o del domicilio e deve presentarsi agli organi della procedura fallimentare ogni qualvolta viene chiamato per fornire informazioni e chiarimenti. b) Incapacità civili e politiche: Il fallito non può essere amministratore, sindaco, revisore, o liquidatore di società e non può essere iscritto all’albo degli avvocati, commercialisti né svolgere la funzione di tutore,