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Diritto Commerciale: Società e Gruppi di Società - Prof. Casella, Dispense di Diritto Commerciale

Dispensa completa di tutto il programma: società semlice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, spa (le azioni, partecipazioni rilevanti, i gruppi di società, amministrazione e funzionamento dell'assemblea, sindaci, sistema dualistico e monistico, controlli esterni, i libri sociali ed il bilancio, lo statuto, le obbligaizoni, lo scioglimento della spa), società in accomandita per azioni, srl, società cooperative, europee, trasformazioni, scissioni, fusioni.

Tipologia: Dispense

2019/2020

In vendita dal 17/04/2020

claudia_campo
claudia_campo 🇮🇹

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CAPITOLO PRIMO:
Le società.
Vi sono 8 modelli di organizzazione dell'attività di impresa in forma societaria fra i
quali le parti possono liberamente scegliere.
I tipi di società previsti sono:
società semplice;
società in nome collettivo;
società in accomandita semplice;
società per azioni;
società in accomandita per azioni;
società a responsabilità limitata;
società cooperativa;
mutue assicuratrici.
La società semplice, quelle in nome collettivo e quelle in accomandita semplice sono
tradizionalmente definite come società di persone.
La società per azioni, in accomandita per azioni e quelle a responsabilità limitata sono
invece definite società di capitali.
1. Nozione di società:
“Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o sevizi per l'esercizio
in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili”.
Le società sono quindi enti associativi a base contrattuale.
Esse nascono dall'accordo di due o più parti per costituire e regolare fra loro un
rapporto giuridico a contenuto patrimoniale.
Il contratto associativo è un contratto potenzialmente plurilaterale ed aperto.
2. I conferimenti:
Le società sono enti associativi che si caratterizzano per la contemporanea presenza di
tre elementi:
i conferimenti dei soci;
l'esercizio in comune di un'attività economica (c.d. scopo mezzo);
lo scopo di divisione degli utili (c.d. scopo fine).
I conferimenti sono le prestazioni cui le parti del contratto di società si obbligano.
Essi costituiscono i contributi dei soci alla formazione del patrimonio iniziale della
società.
Col conferimento ciascun socio destina stabilmente parte della propria ricchezza
personale all'attività comune e si espone al rischio di impresa: corre il rischio di non
ricevere alcuna remunerazione per l'apporto se la società se non consegue utili.
Quanto all'oggetto dei conferimenti l'art. 2247 stabilisce genericamente che essi
possono essere costituiti da beni e da servizi: denaro, beni in natura (mobili e
immobili, materiali o immateriali); prestazioni di attività lavorativa sia manuale che
intellettuale e così via.
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CAPITOLO PRIMO:

Le società.

Vi sono 8 modelli di organizzazione dell'attività di impresa in forma societaria fra i quali le parti possono liberamente scegliere. I tipi di società previsti sono:

  • società semplice;
  • società in nome collettivo;
  • società in accomandita semplice;
  • società per azioni;
  • società in accomandita per azioni;
  • società a responsabilità limitata;
  • società cooperativa;
  • mutue assicuratrici. La società semplice, quelle in nome collettivo e quelle in accomandita semplice sono tradizionalmente definite come società di persone. La società per azioni, in accomandita per azioni e quelle a responsabilità limitata sono invece definite società di capitali. 1. Nozione di società: “Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o sevizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili”. Le società sono quindi enti associativi a base contrattuale. Esse nascono dall'accordo di due o più parti per costituire e regolare fra loro un rapporto giuridico a contenuto patrimoniale. Il contratto associativo è un contratto potenzialmente plurilaterale ed aperto. 2. I conferimenti: Le società sono enti associativi che si caratterizzano per la contemporanea presenza di tre elementi:
  • i conferimenti dei soci;
  • l'esercizio in comune di un'attività economica (c.d. scopo – mezzo);
  • lo scopo di divisione degli utili (c.d. scopo – fine). I conferimenti sono le prestazioni cui le parti del contratto di società si obbligano. Essi costituiscono i contributi dei soci alla formazione del patrimonio iniziale della società. Col conferimento ciascun socio destina stabilmente parte della propria ricchezza personale all'attività comune e si espone al rischio di impresa: corre il rischio di non ricevere alcuna remunerazione per l'apporto se la società se non consegue utili. Quanto all'oggetto dei conferimenti l'art. 2247 stabilisce genericamente che essi possono essere costituiti da beni e da servizi: denaro, beni in natura (mobili e immobili, materiali o immateriali); prestazioni di attività lavorativa sia manuale che intellettuale e così via.

Art. 2247 : Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne i profitti.

3. Patrimonio sociale e capitale sociale: Il patrimonio sociale è il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi che fanno capo alla società. Esso è inizialmente costituito dai conferimenti eseguiti o promessi dai soci; successivamente subisce continue variazioni qualitative e quantitative in relazione alle vicende economiche della società. Diversa dalla nozione di patrimonio sociale è la nozione di capitale sociale ( capitale sociale manuale ): una cifra che esprime il valore in denaro dei conferimenti quale risulta dalla valutazione compiuta nell' atto costitutivo della società. Il capitale sociale nominale rimane immutato nel corso della vita della società finquando, con modifica dell'atto costitutivo, non se ne decide l'aumento. Il capitale sociale nominale assolve poi anche una funzione organizzativa. In tutte le società è termine di riferimento per accertare periodicamente se la società ha conseguito utili o ha subito perdite. Vi è infatti un utile se dal bilancio risulta che le attività superano le passività aumentate del capitale sociale nominale. Vi è invece una perdita se le attività sono inferiori alle passività più il capitale sociale. 4. L'esercizio in comune di attività economica: Questo è il secondo degli elementi caratterizzanti fissati dalla nozione di società. E' questo il cosiddetto scopo – mezzo del contratto ed oggetto sociale si definisce la specifica attività economica che i soci si propongono di svolgere. Tale attività deve essere predeterminata nell'atto costitutivo della società ed è modificabile nel corso della vita della stessa solo con l'osservanza delle norme che regolano le modificazioni dell'atto costitutivo. In tutte le società l'oggetto sociale deve consistere nello svolgimento di un'attività economica. Essenziale per aversi società è inoltre che l'attività produttiva sia esercitata in comune. Perché un'attività economica possa definirsi comune a più soggetti, è certamente necessario che essa sia preordinata alla realizzazione di un risultato unitario e comune. Titolare dell'impresa è e resta solo l'associante ed i terzi acquistano diritti ed assumono obbligazioni solo verso lo stesso; la gestione dell'impresa è riservata all'associante, sebbene anche l'associato partecipi al relativo rischio economico. E' infatti esposto alla perdita del suo apporto.

Nella comunione:

  • ciascun comproprietario può liberamente servirsi della cosa comune;
  • ciascun comproprietario può chiedere lo scioglimento della comunione;
  • i creditori personali dei comproprietari possono aggredire la cosa comune per soddisfare il proprio credito (la comunione non gode di autonomia patrimoniale) Sono vietate le società di mero godimento : esse costituiscono un abuso dell'istituto societario ed un abuso a danno dei creditori personali dei comproprietari. Vietate sono le società di mero godimento, ma non vi è incompatibilità tra godimento dei beni ed attività produttiva: la stessa attività può costituire nel contempo godimento di beni preesistenti e attività produttiva di nuovi beni o servizi. E' possibile che dalla comunione si passi alla società: necessario e sufficiente perché una comunione si trasformi in società di fatto è che i comproprietari si servano dei beni relativi per l'esercizio di una comune attività d'impresa. Impresa coniugale: formano oggetto della comunione legale fra coniugi anche le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.

B. TIPI DI SOCIETÀ:

Per quanto riguarda i rapporti interni , è necessario definire le regole procedimentali di formazione della volontà di gruppo, sia per quanto riguarda la gestione d'impresa comune, sia per quanto riguarda la possibili modifiche delle stesse basi organizzative della società. È necessario definire anche le modalità di partecipazione del singolo socio alla formazione della volontà sociale, nonché ai risultati dell'attività comune. Mentre, per i rapporti esterni , si stabilisce chi e secondo quali modalità è abilitato ad agire con i terzi, dando legittimamente luogo all'acquisto di diritti di gruppo ed all'assunzione di obbligazioni di gruppo. Le società formano un sistema composto da una pluralità di tipi. Gli otto tipi di società previsti dal legislatore nazionale possono essere tuttavia aggregati in base allo scopo istituzionale perseguibile. Sotto tale profilo la cooperative e le mutualistiche si contrappongono a tutti gli altri tipi di società, definite come lucrative. Un'ulteriore distinzione è basata sulla natura dell'attività esercitabile. La società semplice è utilizzabile solo per l'esercizio di attività non commerciale; solo di recente ne è stata prevista la pubblicità. Tutte le altre società lucrative possono esercitare sia attività commerciale che non commerciale e sono sempre state soggette e pubblicità legale. Altra distinzione è quella fra società dotate di personalità giuridica e società prive di personalità giuridica. Hanno personalità giuridica le società di capitali (spa, società in accomandita per azioni, srl) e le società cooperative. Ne sono prive le società di persone (società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice). Nelle società per capitali:

  • è legislativamente prevista ed è inderogabile un'organizzazione di tipo corporativo: basata sulla necessaria presenza di una pluralità di organi;
  • il funzionamento degli organi sociali è dominato dal principio maggioritario: l'assemblea delibera a maggiorana anche modifiche dell'atto costitutivo;
  • il singolo socio non ha poteri di amministrazione o controllo: ha solo quello di concorrere alla designazione dei membri dell'organo amministrativo. Il peso di ogni voto dipende dal capitale sociale sottoscritto;

Sul piano giuridico – formale esiste il fenomeno dell'unificazione soggettiva: la società acquista diritti e assume obblighi per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza e sta in giudizio nella persona dei medesimi. E' quindi la società (gruppo unificato dei soci) che diventa titolare dei diritti e delle obbligazioni relative , al pari di qualsiasi altro soggetto di diritto. Anche le società di persone e di beni sociali non sono beni in comproprietà speciale fra i soci, bensì beni in proprietà della società ; le obbligazioni sociali non sono obbligazioni personali dei soci ma obbligazioni di società, cui si aggiunge a titolo di garanzia la responsabilità di tutti o di alcuni dei soci; la responsabilità personale dei cosi non è qualificabile come responsabilità per debito proprio; imprenditore è la società non il gruppo dei soci anche se il fallimento della società determina automaticamente il fallimento dei soci illimitatamente responsabili.

8. Tipi di società ed autonomia privata: Quanti costituiscono una società possono liberamente scegliere fra tutti i tipi di società previsti se l'attività da esercitare non è commerciale; fra tutti i tipi tranne la società semplice se l'attività non è commerciale. La scelta di un determinato tipo non è tuttavia condizione essenziale per la valida costituzione di una società. Se l'attività non è commerciale la scelta del tipo è necessaria solo se le parti vogliono sottrarsi al regime della società semplice. Anche quando l'attività è commerciale un'esplicita scelta del tipo non è tuttavia necessaria: il silenzio delle parti in merito può o deve essere interpretato come implicita opzione per il regime della società in nome collettivo. Una società con oggetto non commerciale è una società semplice ed una società con oggetto commerciale è una società in nome collettivo, se le parti non hanno manifestato una diverse scelta. Scelto un determinato tipo di società, le parti possono, con apposite clausole contrattuali , disegnare un assetto organizzativo della loro società parzialmente diverso da quello risultante dalla disciplina legale (clausole che non possono essere incompatibili con la disciplina del tipo di società prescelto). Accertato comunque che una determinata clausola è incompatibile col tipo di società prescelto, la sanzione sarà di regola la nullità della clausola; la nullità della clausola atipica comporterà l'autentica applicazione della corrispondente disciplina legale invalidamente derogata. E' invece da ritenersi inammissibile la creazione di un tipo di società del tutto inconsueto e stravagante: non sono ammissibili società atipiche, lo scopo di questo divieto è la tutela dei terzi. 7 Al momento della costituzione della società, i soci stipulano al di fuori dell'atto

costitutivo accordi destinati a regolare il loro comportamento nella società o verso la società. Ad esempio, si impegnano ad effettuare futuri apporti di danaro a titolo di conferimento o di prestito, o a concordare preventivamente il modo in cui voteranno nelle assemblee della società ( sindacati di voto ), o ancora e talvolta congiuntamente a non vendere a terzi le loro quote di partecipazione ( sindacati di blocco ) in modo da mantenere omogenea la compagine sociale. Tali accordi si definiscono patti parasociali , appunto perché non risultano consacrati nell'atto costitutivo della società e da questo restano formalmente distinti. I patti parasociali hanno perciò di regola efficacia meramente obbligatoria: vincolano cioè solo gli attuali soci contraenti e non anche i soci futuri; la loro eventuale invalidità non incide sulla validità della società e degli atti societari su cui sono destinati a riflettersi.

9. Contratto di società: Esso da luogo a situazioni finalizzate all'esercizio della comune attività programmata ed alla partecipazione ai risultati economici della stessa. Le parti acquistano la qualità di soci e diventano titolari di una serie articolata di situazioni soggettive sia attive che passive: - situazioni di natura amministrativa: la partecipazione individuale all'attività comune (diritto di voto); - situazioni di natura patrimoniale: partecipazione individuale ai risultati dell'attività comune (diritto agli utili). L'inserimento del singolo in un gruppo organizzato giustifica perciò la subordinazione degli interessi individuali al comune interesse di gruppo, nei punti in cui l'ordinamento rimette alla maggioranza dei soci la definizione delle scelte relative all'attuazione del contratto sociale. La subordinazione del singolo alla decisioni del gruppo non è però senza limiti. Il sacrificio delle posizioni individuali deve pur sempre trovare fondamento e giustificazione nell'esigenza di una migliore realizzazione del risultato finale di comune interesse. Il problema del contrasto tra tutela del singolo di fronte ai possibili abusi della maggioranza trova soluzione applicando i due principi cardine: - il principio dell'esecuzione del contratto secondo correttezza e buona fede; - quello ulteriore del rispetto della parità di trattamento tra i soci.

Solo ai fini della registrazione e della regolarità della società, l'atto costitutivo di quella in nome collettivo deve essere redatto per atto pubblico e deve contenere:

  • cognome e nome, luogo di nascita e data, domicilio, cittadinanza dei soci;
  • ragione sociale costituita dal nome di uno o più soci con l'indicazione del rapporto sociale;
  • soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza della società;
  • sede della società e eventuali sedi secondarie;
  • oggetto sociale;
  • conferimenti di ogni socio, valore ad essi attribuito e modo di valutazione;
  • prestazioni a cui sono obbligati i soci d'opera;
  • norme secondo cui gli utili devono essere ripartiti e quota in ogni socio negli utili e nelle perdite;
  • durata della società. 3. Società di fatto. Società occulta. Società apparente: Per la costituzione di una società di persone non è necessario l'atto scritto. Il contratto di società si può perfezionare anche per fatti concludenti e si parla in tal caso di società di fatto. La società di fatto è regolata dalle norme della società semplice se l'attività esercitata non è commerciale; è esposta al fallimento al pari di ogni imprenditore commerciale. Il fallimento della società determina automaticamente il fallimento di ogni socio. Il fatto di aver nascosto ai terzi la propria qualità di socio, non li esonera dalla responsabilità per le obbligazioni sociali e dal fallimento. Dalla società con soci occulti va distinta la società occulta. E' occulta la società costituita con l'espressa e concorde volontà dei soci di non rivelarne l'esistenza all'esterno. La società esiste nei rapporti interni fra i soci, ma non viene esteriorizzata. Lo scopo che le parti di propongano di realizzare col patto di non esteriorizzazione della società è quello di limitare la responsabilità nei confronti dei terzi al patrimonio del solo gestore; di evitare cioè che la società e gli altri soci rispondano delle obbligazioni di impresa e siano esposti al fallimento. La mancata esteriorizzazione non impedisce ai terzi di invocare la responsabilità anche della società occulta e degli altri soci, ove l'esistenza della stessa venga successivamente scoperta. Necessario è che i terzi provino a posteriori l'esistenza del contratto di società. Perciò, dichiarato il fallimento di un imprenditore individuale, il fallimento viene esteso alla società e agli altri soci occulti, una volta acquisita la prova che esiste una società fra il fallito e gli altri soggetti interessati alla sua attività d'impresa. Nel caso di socio occulto di società palese l'impresa è svolta in nome della società. Nel caso di società occulta l'attività d'impresa non è svolta in nome della società; chi opera nei confronti dei terzi agisce in nome proprio, agisce cioè come mandatario senza rappresentanza della società occulta.

Per la società apparente, la giurisprudenza afferma che una società deve tuttavia considerarsi esistente all'esterno quando due o più persone operino in modo da ingenerare nei terzi la ragionevole opinione che essi agiscono come soci e quindi da determinare in essi l'incolpevole affidamento circa l'esistenza effettiva della società. E' così preclusa la possibilità degli apparenti soci di eccepire l'inesistenza della società e la società apparente è assoggettata a fallimento.

4. La partecipazione degli incapaci: La partecipazione ad uno società di persone richiede la capacità di agire ed è atto eccedente l'ordinaria amministrazione. La partecipazione degli incapaci è inoltre legge equiparata all'esercizio individuale di un'impresa commerciale. Il minore, l'interdetto e l'inabilitato non possono partecipare ex novo ad una società in nome collettivo. Con l'autorizzazione del tribunale possono solo conservare la partecipazione che ad essi provenga per donazione o per successone. In caso di interdizione o di inabilitazione sopravvenuta, il tribunale può autorizzare la continuazione della partecipazione, sempreché gli altri soci non deliberino l'esclusione del socio interdetto o inabilitato. Il minore emancipato può anche partecipare alla costituzione di una collettiva o aderirvi successivamente (sempre con l'autorizzazione del tribunale). Il beneficiari dell'amministrazione di sostegno può partecipare alla costituzione di una società in nome collettivo o aderirvi successivamente senza autorizzazione, salvo che sia diversamente disposto nel decreto di nomina dell'amministratore di sostegno o con successivo decreto del giudice tutelare. 5. Partecipazione di società in società di persone: Una società di capitali, può partecipare ma con cautele: l'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata deve essere deliberata dall'assemblea: una società di capitali non può partecipare ad una società di fatto per comportamento concludente posto in essere dagli amministratori; gli amministratori devono dare specifiche informazioni nella nota integrativa del bilancio su tali partecipazioni; se tutti i soci illimitatamente responsabili di una società in nome collettivo oppure di una società in accomandita semplice sono società di capitali, il bilancio della società di persone deve essere redatto secondo la norme della spa e deve redigersi anche il bilancio consolidato. Non esiste alcuna norma che vieti la partecipazione di società di persone: possono partecipare sia come socio a responsabilità illimitata, sia come socio a responsabilità limitata. Cambia solo il regime di responsabilità dei soci della società partecipata: i creditori di questi potranno aggredire il patrimonio personale dei soci della società partecipante solo dopo aver inutilmente escusso sia il patrimonio della società partecipata sia il patrimonio della società partecipante.

B. L'ORDINAMENTO PATRIMONIALE:

7. I Conferimenti: L'obbligo di conferimento è essenziale per l'acquisto della qualità di socio. Nel contratto di presume che tutti i fenomeni devono essere eseguiti in danaro; se i conferimenti non sono determinati si presume che i soci siano obbligati a conferire, in parti uguali tra loro, quanto è necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale. Nelle società di persone può essere perciò conferita ogni entità (bene o servizio) suscettibile di valutazione economica ed utile per il conseguimento dell'oggetto sociale. Si ammette inoltre che il conferimento può essere costituito anche dalla semplice responsabilità personale illimitata per la obbligazioni sociali: il che significa negare l'essenzialità stessa del conferimento. Vi possono essere anche conferimenti di beni in natura, conferimenti di crediti e conferimenti d'opera. Il socio è perciò tenuta alla garanzia per evizione e per vizi. Sul socio grava inoltre il rischio del perimento per caso fortuito della cosa conferita finquando la proprietà non sia passata alla società. Il perimento della cosa promessa, prima che la proprietà sia acquistata dalla società, comporta che il socio può essere escluso dalla società. Per le cose conferite in godimento, il rischio resta a carico del socio che le ha conferite. Questo potrà perciò essere escluso dalla società qualora la cosa perisca o il godimento diventi impossibile per causa non imputabile agli amministratori. La garanzia per il godimento è poi regolata con rinvio alle norme sulla locazione. 8. Il socio d'opera: Nelle società di persone il conferimento può essere costituito anche dall'obbligo del socio di prestare la propria attività lavorativa (manuale o intellettuale) a favore della società. Il socio d'opera non è un lavoratore subordinato. Il compenso per il suo lavoro è rappresentato dalla partecipazione ai guadagni della società. In sede di liquidazione della società, il socio d'opera parteciperà solo alla ripartizione dell'eventuale attivo che residua dopo il rimborso del valore nominale dal conferimento ai soci che hanno apportata capitali. Non ha invece diritto al rimborso del valore dal suo apporto. Naturalmente nulla vieta che anche ai soci d'opera sia pattiziamente riconosciuto il diritto alla restituzione del valore dell'apporto. In mancanza però, questi concorrerà solo nel riparto dell'eventuale eccedenza secondo la quota di partecipazione agli utili; in mancanza di pattuizione la parte del socio d'opera è determinata dal giudice secondo equità.

9. Patrimonio sociale e capitale sociale: I conferimenti dei soci formano il patrimonio iniziale. I soci non possono servirsi delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a quello della società. Il divieto è però derogabile col consenso di tutti gli altri soci. La nozione di capitale sociale è del tutto assente nella disciplina della società semplice. Non è neppure richiesta la valutazione iniziale dei conferimenti. Il che probabilmente si spiega col fatto che la società semplice, in quanto destinata esclusivamente all'esercizio di attività non commerciale, non è obbligata alla tenuta delle scritture contabili ed alla redazione annuale del bilancio. L'atto costitutivo indica anche il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione; non è però dettata alcune disciplina per la valutazione dei conferimenti diversi dal danaro. L'art. 2303 vieta la ripartizione fra i soci di utili non realmente conseguiti, di somme cioè che non corrispondono ad un'eccedenza del patrimonio netto rispetto al capitale sociale nominale. Se si verifica una perdita del capitale sociale non può farsi luogo alla ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente. La riduzione del capitale sociale per perdite consiste nell'adeguare la cifra del capitale sociale nominale alla consistenza attuale del patrimonio netto ed è sempre facoltativa nella società in modo collettivo. L'art. 2306 vieta agli amministratori di rimborsare ai soci i conferimenti eseguiti o di liberarli dall'obbligo di ulteriori versamenti in assenza di una specifica deliberazione di riduzione del capitalo sociale. L'operazione comporta una riduzione reale del patrimonio netto e può perciò pregiudicare i creditori sociali. La delibera di riduzione può essere eseguita solo dopo che siano decorsi tre mesi dall'iscrizione nel registro delle imprese e a condizione che entro tale termine nessuno dei creditori sociali anteriori all'iscrizione abbia fatto opposizione. 10. La partecipazione dei soci agli utili e alle perdite: Tutti i soci hanno diritto di partecipare agli utili e partecipano alle perdite. Il solo limite è rappresentato dal divieto di patto leonino : l'art 2265 stabilisce che è nullo il patto con cui uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite. Sono altresì nulle le convenzioni fra soci non risultanti dall'atto costitutivo (patti parasociali) che violano il contenuto dell'art.2265. Nullo è in via di principio solo il patto leonino, con la conseguenza che troveranno applicazione i criteri legali di ripartizione degli utili e delle perdite.

11. La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali: Nella società semplice e in nome collettivo risponde la società col proprio patrimonio; per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e illimitatamente anche i singoli soci: in tale società per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente e solidamente i soci che hanno agito in nome e per conto della società e gli altri soci. Per essi la responsabilità personale può quindi essere esclusa o limitata da apposito patto sociale. Nella società in nome collettivo la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci è inderogabile. In entrambe le società la responsabilità per le obbligazioni sociali è estesa anche ai nuovi soci. Lo scioglimento parziale del rapporto sociale per morte, recesso od esclusione non fa venir meno la responsabilità personale del socio per le obbligazioni sociali anteriori al verificarsi di tali eventi. Il socio uscente non è responsabile per le obbligazioni sorte successivamente allo scioglimento del rapporto sociale. È necessario però che le stesso sia stato portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, altrimenti lo scioglimento non è opponibile ai terzi che lo hanno senza colpa ignorato. 12. Responsabilità della società e responsabilità dei soci: Responsabilità della società e dei soci non sono sullo stesso piano. I soci sono responsabili in solido fra loro ma sono responsabili in via sussidiaria rispetto alla società in quanto godono del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale. I creditori sociali solo tenuti a tentare di soddisfarsi sul patrimonio della società prima di poter aggredire il patrimonio personale dei soci. Nella società semplice il creditore sociale può rivolgersi direttamente al singolo socio illimitatamente responsabile e sarà questi a dover invocare la preventiva escussione del patrimonio sociale indicando i beni sui quali il creditore può rifarsi. Il socio sarà tenuto a pagare ove non provi che nel patrimonio sociale esistono beni non solo sufficienti ma agevolmente aggredibili dal creditore istante. Questa disciplina è ispirata dal fatto che nella società semplice manca un bilancio di esercizio: ciò spiega perché essa si applichi anche nelle società in nome collettivo. Nelle snc il beneficio di escussione opera autonomamente; i creditori sociali non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l'escussione dal patrimonio sociale. Il creditore sociale potrà chiedere a ciascuno di essi il pagamento integrale del proprio credito. Il socio che ha pagato potrà rifarsi con azione di regresso. È frequente nella pratica che i creditori sociali più forti si facciano rilasciare dai soci specifiche garanzie personali.

13. I creditori personali del socio: Il patrimonio della società è insensibile alle obbligazioni personali dei soci. Il creditore se è nel contempo debitore della società NON può compensare tale suo debito con il credito che vanta nei confronti del socio. Il creditore personale del socio non è però del tutto sprovvisto di tutela, egli può: - far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al socio suo debitore; - compiere atti conservativi sulla quota allo stessa spettante nella liquidazione della società ( 2270 ). Nella società semplice e snc irregolare, il creditore particolare del socio può inoltre chiedere anche la liquidazione della quota del debitore. La società è tenuta a versargli una somma di danaro corrispondente al valore della quota al momento della domanda. Una diversa disciplina è invece dettata per l'snc regolare: il creditore particolare del socio, finché dura la società, non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore, neppure se prova che gli altri beni dello stesso siano insufficienti a soddisfarlo. Tale regola vale tuttavia fino alla scadenza della società fissata nell'atto costitutivo. A tale riguardo l'art. 2307 distingue due ipotesi: - se la proroga è espressa ed è iscritta nel registro delle imprese, il creditore particolare può opporsi giudizialmente alla proroga entro tre mesi dall'iscrizione della delibera. Se l'opposizione è accolta, la società deve liquidare a suo favore la quota del socio debitore, entro 3 mesi. - Se la proroga è tacita, si applica la disciplina dettata dal 2270 per la società semplice: il creditore personale potrà chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota dimostrando l'insufficienza degli altri beni del socio suo debitore.

16. Amministrazione e rappresentanza: Fra le funzioni di cui gli amministratori sono per legge investiti vi è anche quella di rappresentanza della società. Il potere di rappresentanza è il potere di agire nei confronti dei terzi in nome della società. Secondo il modello legale vi è puntuale coincidenza tra potere gestorio e di rappresentanza: in mancanza di diversa disposizione, la rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore, disgiuntamente o congiuntamente a seconda che in un modo o nell'altro sia stata conformata l'amministrazione. Sia il potere di gestione sia il potere di rappresentanza si estendono a tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. L'atto costitutivo può tuttavia prevedere una diversa regolamentazione del potere di gestione e del potere di rappresentanza; può ad es riservare la rappresentanza legale ad una dissociazione soggettiva fra potere di gestione e rappresentanza. L'atto costitutivo può infine limitare l'estensione del potere di rappresentanza del singolo amministratore. La previsione di limitazioni convenzionali al potere di rappresentanza degli amministratori solleva il problema della loro opponibilità ai terzi che entrano in contatto con gli stessi. Le limitazioni del potere di rappresentanza degli amministratori non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro delle imprese o se non si provi che i terzi ne hanno avuto effettiva conoscenza. 17. I soci non amministratori: Quando l'amministrazione della società è riservata soltanto ad alcuni soci, il legislatore riconosce ai soci esclusi dall'amministrazione ampi e penetranti poteri di informazione e di controllo. Ogni socio non amministratore ha: - il diritto di avere dagli amministratori notizie dello svolgimento degli affari sociali; - il diritto di consultare i documenti relativi all'amministrazione e quindi tutte le scritture contabili della società; - il diritto di ottenere il rendiconto degli affari sociali quando gli affari per cui fu costituita la società sono stati compiuti, ovvero, se la società dura oltre un anno, al termine di ogni anno, salvo che il contratto stabilisca un termine diverso.

18. I soci amministratori: L'atto costitutivo può riservare l'amministrazione solo ad alcuni soci, dando così luogo alla distinzione fra soci amministratori e soci non amministratori. I soci investiti dell'amministrazione possono essere nominati direttamente nell'atto costitutivo: si può anche stabilire che gli amministratori saranno nominati dai soci con atto separato. La revoca dell'amministratore deve essere perciò decisa dagli altri soci all'unanimità. E inoltre espressamente stabilito che la revoca non ha effetto se non ricorre una giusta causa. L'amministratore nominato per atto separato, invece, è revocabile secondo le norme del mandato. È revocabile anche se non ricorre una giusta causa, salvo il diritto al risarcimento dei danni; è infine stabilito che la revoca per giusta causa può in ogni caso essere chiesta giudizialmente da ciascun socio. L'amministratore è investito per legge del potere di compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale (potere di rappresentanza e di gestione). Numerosi ed articolati sono poi i doveri specifici che incombono sugli amministratori. Essi sono poi solidamente responsabili verso la società, con conseguente obbligo di risarcire i danni alla stessa arrecati. Tuttavia la responsabilità non si estende a quegli amministratori che dimostrino di essere esenti da colpa. I soci amministratori avranno il diritto al compenso per il loro ufficio, sia se nominati nell'atto costitutivo sia se nominati da atto separato. La presunzione di onerosità è però destinata a cadere quando tutti i soci siano amministratori, o quando risulti che della specifica attività amministrativa di alcuni soci si è già tenuto conto nell'atto costitutivo, con il riconoscimento di una più elevata partecipazione agli utili. 19. Il problema dell'amministratore estraneo: Per le snc è ammissibile la figura dell'amministratore estraneo. La posizione dei terzi creditori della società non è in alcun modo compromessa dalla clausola statuaria che riservi l'amministrazione della società ad un terzo; ne esiste un principio che obblighi i soci ad amministrare direttamente. Il terzo amministratore gestisce pur sempre l'impresa sociale nell'interesse esclusivo dei soci: è revocabile ad nutum anche se designato nell'atto costitutivo ed è tenuto a rispettare le direttive che provengono dei soci. La posizione del terzo amministratore può essere assimilata a quella di un mandatario generale o di un institore. La nomina di un amministratore estraneo non priva i soci del potere di direzione dell'impresa comune: è solo un modo di esercitare tale potere di direzione che può e deve ritenersi perfettamente legittimo in quando non altera il principio di responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali.