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Riassunto e schema di alcune domande tipiche dell'esame di diritto commerciale.
Tipologia: Dispense
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Il codice civile distingue i diversi tipi di impresa e di imprenditori in base a 3 criteri: ● L’oggetto dell’impresa > distinzione tra imprenditore agricolo e imprenditore commerciale. ● La dimensione dell’impresa > distinzione tra piccolo imprenditore e l’imprenditore medio-grande ● La natura del soggetto che esercita l’impresa > distinzione tra impresa individuale, società e impresa pubblica Tutti gli imprenditori sono assoggettati a una disciplina base comune > statuto generale dell’imprenditore che comprende la disciplina dell’ azienda, dei segni distintivi, della concorrenza e dei consorzi. Chi è imprenditore commerciale non piccolo è poi assoggettato anche allo statuto tipico dell’imprenditore commerciale : iscrizione nel registro delle imprese (con effetti di pubblicità legale ), la disciplina della rappresentanza commerciale , le scritture contabili, la liquidazione giudiziale e le altre procedura concorsuali. Non si può essere imprenditori commerciali se non si è imprenditori > se l’attività svolta non risponde ai requisiti fissati nella nozione generale di imprenditore. Art.2082 cc : “E’ imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi” Requisiti minimi fissati dall’articolo: L’attività produttiva L’impresa è attività (serie di atti) finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o servizi > è, in breve, attività produttiva di nuova ricchezza. Irrilevante è invece la natura dei beni o servizi prodotti o scambiati ed il tipo di bisogno che essi sono destinati a soddisfare. E’ irrilevante inoltre che l’attività produttiva costituisca anche godimento dei beni preesistenti > non è impresa l’attività di mero godimento , ma un’attività che costituisce allo stesso tempo godimento di beni preesistenti e produzione di nuovi beni o servizi da acquistare la qualità di imprenditore. La qualità di imprenditore deve essere riconosciuta anche quando l’attività produttiva svolta è illecita > contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume. Tuttavia, chi svolge attività d’impresa violando la legge non potrà avvalersi delle norme che tutelano l’imprenditore nei confronti dei terzi. L’organizzazione L’attività d’impresa deve comprendere l’impiego coordinato di fattori produttivi: cioè l’impiego di capitale e lavoro proprio/altrui. E’ tipico che l’imprenditore crei un complesso produttivo , formato da persone e da beni strumentali (macchinari, locali, merci) > attività organizzata.
E’ imprenditore anche chi opera senza utilizzare altrui prestazioni lavorative autonome o subordinate > l’organizzazione imprenditoriale può essere anche organizzazione di soli capitali e del proprio lavoro intellettuale e/o manuale. Non è necessario inoltre che l’attività organizzata dell’imprenditore si concretizzi nella creazione di un apparato aziendale composto di beni mobili e immobili > non vi può essere impresa senza impiego e organizzazione di mezzi materiali, ma questi possono ridursi al solo impiego di mezzi finanziari propri o altrui. Tuttavia la semplice organizzazione a fini produttivi del proprio lavoro non può essere considerata organizzazione di tipo imprenditoriale in mancanza di un minimo di “eteroorganizzazione” > si avrebbe semplice lavoro autonomo non imprenditoriale. Economicità e scopo di lucro L’impresa è “attività economica” > è essenziale che l’attività produttiva sia condotta con metodo economico : con modalità che consentono quanto meno la copertura del costi con i ricavi ed assicurino l’autosufficienza economica. Altrimenti si ha consumo e non produzione di ricchezza. Perché l’attività possa dirsi economica non è però essenziale che essa sia caratterizzata anche dall’intento dell’imprenditore di conseguire un guadagno o profitto personale > scopo di lucro no requisito essenziale dell’attività d’impresa. La nozione di imprenditore è infatti nozione unitaria, e ciò implica che requisito essenziale può essere considerato solo ciò che è comune a tutte le imprese e a tutti gli imprenditori > l’impresa pubblica, l’impresa cooperativa e l’impresa sociale dimostrano che requisito minimo essenziale dell’attività d’impresa è l’economicità della gestione e non lo scopo di lucro. La professionalità Professionalità > esercizio abituale e non occasionale di una data attività produttiva. Non è imprenditore chi per esempio compie un’isolata operazione di acquisto e di successiva rivendita di merci. La professionalità non richiede che l’attività imprenditoriale sia svolta in modo continuato e senza interruzioni > per le attività stagionali è sufficiente il costante ripetersi di atti di impresa secondo le cadenze proprie di quel dato tipo di attività. La professionalità non richiede neppure che quella d’impresa sia l’attività unica e principale > è quindi possibile anche il contemporaneo esercizio di più attività d’impresa. Si può avere impresa anche quando si opera per il compimento di un “unico affare”, se questo comporta il compimento di operazioni molteplici e l’utilizzo di un apparato produttivo complesso. Impresa e professioni intellettuali I liberi professionisti non sono mai in quanto tali imprenditori > art.2238 c.c. stabilisce che le disposizioni in tema d'impresa si applicano alle professioni intellettuali solo se “l’esercizio della professione costituisce elemento di una attività organizzata in forma d'impresa". Il professionista intellettuale che si limita a svolgere la propria attività non diventa mai imprenditore > anche quando si avvale di una vasta schiera di collaboratori e di un apparato di mezzi materiali.
Ne consegue che si possono far rientrare nella nozione di coltivazione del fondo l’orticoltura, le coltivazioni in serre o in vivai e la floricoltura. Allevamento di animali: si deve intendere non solo l’allevamento diretto ad ottenere prodotti tipicamente agricoli, potendosi oggi far rientrare anche l’allevamento di cavalli da corsa o di animali da pelliccia e l’attività cinotecnica. Le attività agricole per connessione Testo originario:
_- “Attività bancaria o assicurativa”
La qualità d’imprenditore si acquista con l’ effettivo inizio dell’esercizio dell’attività d’impresa. Non è invece sufficiente l’intenzione di dare inizio all’attività > la stessa iscrizione nel registro delle imprese non è condizione né necessaria né sufficiente per l’attribuzione della qualità d’imprenditore commerciale. (per le persone fisiche). Invece, le società acquisterebbero la qualità di imprenditori fin dal momento della loro costituzione e, quindi, prima ed indipendentemente dall’effettivo inizio dell’attività produttiva. > tuttavia, la costituzione di una società vale come manifestazione dell’intenzione di dar vita ad attività d’impresa. Il principio di effettività quindi deve trovare applicazione anche per le società. L’effettivo inizio dell’attività d’impresa è spesso preceduto da una fase preliminare di organizzazione (affitto di locali, acquisto di macchinari ecc..) > l’attività di organizzazione di una data impresa è attività indirizzata ad un fine produttivo, fa perciò acquistare la qualità d’imprenditore quando manifesta in modo non equivoco tale scopo. Un singolo atto di organizzazione non sarà di regola sufficiente, ed anche più atti potrebbero non bastare, se inespressivi o non coordinati funzionalmente. Per le società, invece, anche un solo atto di organizzazione imprenditoriale, soprattutto se particolarmente qualificato, potrà essere sufficiente per affermare che l’attività di impresa è iniziata. La fine dell’impresa Vecchio Art.10 legge fall. : l’imprenditore commerciale può essere dichiarato fallito “entro un anno dalla cessazione dell’impresa”. Imprenditore individuale > la giurisprudenza affermava che la fine dell’impresa era dominata dal principio di effettività: la qualità di imprenditore si perde solo con l’effettiva cessazione dell’attività > gli avvisi al pubblico, la cancellazione da albi o registri e, per gli imprenditori commerciali, la stessa iscrizione della cessazione nel registro delle imprese, non determina di per sé la perdita della qualità d’imprenditore. La fine dell’impresa è di regola preceduta da una fase di liquidazione > costituisce ancora esercizio d’impresa e perciò la qualità d’imprenditore si perde solo con la chiusura della liquidazione. La fase liquidativa può ritenersi chiusa solo con la definitiva disgregazione del complesso aziendale , che rende definitiva ed irrevocabile la cessazione. Tuttavia, non era necessaria la completa definizione dei rapporti sorti durante l’esercizio d’impresa > non era necessario che fossero stati riscossi tutti i crediti e pagata tutti i debiti relativi. Per le società, la giurisprudenza affermava che non rilevasse il momento di effettiva cessazione dell’attività d’impresa, ma era necessaria la cancellazione dal registro delle imprese ed anche la completa definizione dei rapporti pendenti > anche se cancellata dal registro delle imprese, doveva ritenersi ancora esistente ed esposta al fallimento fin quando non fosse stato pagato l’ultimo debito > disparità tra società e imprenditore individuale. La Consulta dapprima dichiarò incostituzionale l’art.10 legge fall., perchè non prevedeva che il termine annuale decorresse per le società dal momento della cancellazione del registro; successivamente la Corte manifestò l’orientamento che analogo principio dovesse valere anche per l’imprenditore individuale. Nuovo art.10 legge fall. : “gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese , se l’insolvenza si è
Sono di regola spontaneamente tenute da qualsiasi imprenditore > contribuiscono a rendere razionale ed efficiente l’organizzazione e la gestione dell’impresa. Obbligo di tenuta > imprenditori che esercitano attività commerciale (esclusi i piccoli imprenditori), le società commerciali (tutte tranne la società semplice) anche se non esercitano attività commerciale. Le scritture contabili che devono essere obbligatoriamente tenute sono le scritture necessarie per un’ordinata contabilità > variano a seconda del tipo di attività. della dimensione e dell’articolazione territoriale dell’impresa. Art.2214 : principio generale > l’imprenditore deve tenere tutte le scritture contabili “che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa”. Stabilisce inoltre che in ogni caso devono essere tenuti determinati libri contabili: il libro giornale e il libro degli inventari. Infine devono essere conservati, per ciascun affare, gli originali della corrispondenza commerciale (lettere, fatture ecc..). Libro giornale > è un registro cronologico-analitico , in esso devono essere indicate “giorno per giorno le operazioni relative all’esercizio dell’impresa” ( art.2216 ). Libro degli inventari > è un registro periodico-sistematico, deve essere redatto all’inizio dell’esercizio dell’impresa e successivamente ogni anno. L’inventario ha la funzione di fornire il quadro della situazione patrimoniale dell’imprenditore > contiene l’indicazione e la valutazione delle attività e delle passività dell’imprenditore, anche estranee all’impresa ( art.2217 ). L’inventario si chiude col bilancio comprensivo dello stato patrimoniale e del conto economico. Altre scritture contabili > libro cassa, libro mastro, libro magazzino. L’imprenditore dovrà anche tenere i libri e le scritture contabili previsti dalla legislazione tributaria e lavoristica. Per garantire la veridicità delle scritture contabili ed in particolare per impedire che le stesse siano successivamente alterate, è imposta l’osservanza di determinate regole formali e sostanziali nella loro tenuta. Il libro giornale e il libro degli inventari devono essere numerati progressivamente pagina per pagina prima di essere messi in uso. Tutte le scritture contabili poi devono essere tenute “secondo le norme di un'ordinata contabilità” ( art.2219 ) > senza spazi in bianco, senza interlinee, senza abrasioni ed in modo che le parole cancellate restino leggibili. Le scritture contabili e la corrispondenza commerciale devono essere conservate per 10 anni ( art.2220 ). L’inosservanza di tali regole rende le scritture irregolari e quindi giuridicamente irrilevanti > l’imprenditore non può utilizzarle come mezzo di prova a suo favore; è inoltre assoggettato alle sanzioni penali per i reati di bancarotta in caso di fallimento. Le scritture contabili, siano o meno regolarmente tenute , possono sempre essere utilizzate dai terzi come mezzo processuale di prova contro l’imprenditore che le tiene. L’imprenditore, invece, potrà utilizzare le proprie scritture contabili come mezzo processuale di prova contro i terzi solo se:
delle imprese. Lo stesso vale per la revoca della procura, o se comunque l’imprenditore prova la loro effettiva conoscenza (ai terzi). Come ogni rappresentante, l’institore deve rendere palese al terzo con cui contratta tale sua veste > l’institore è personalmente obbligato se omette di far conoscere al terzo che egli tratta per il preponente, tuttavia personalmente obbligato è anche il preponente , quando gli atti compiuti dall’institore “siano pertinenti all’esercizio dell’impresa a cui è preposto”. I procuratori Sono coloro che “in base ad un rapporto continuativo, abbiano il potere di compiere per l’imprenditore gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, pur non essendo preposti ad esso” ( art.2209 ). I procuratori sono quindi degli ausiliari subordinati di grado inferiore rispetto all’institore in quanto a differenza di questo:
La nozione di azienda. Organizzazione e avviamento. Art. 2555 > “L’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”. L’azienda costituisce quindi l’apparato strumentale (locali, macchinari, attrezzature, materie prime ecc..) di cui l’imprenditore si avvale per lo svolgimento e nello svolgimento della propria attività. Per qualificare un dato bene come bene aziendale rilevante è perciò solo la destinazione impressagli dall’imprenditore > irrilevante è invece il titolo giuridico. Non possono essere perciò considerati beni aziendali i beni di proprietà dell’imprenditore che non siano da questi effettivamente destinati nello svolgimento dell’attività d’impresa > tuttavia, la qualifica di bene aziendale compete anche ai beni di proprietà di terzi di cui l’imprenditore può disporre in base ad un valido titolo giuridico, purchè attualmente impiegati nell’attività d’impresa. L’azienda è un insieme di beni eterogenei (mobili e immobili, materiali e immateriali, fungibili e infungibili), non necessariamente di proprietà dell’imprenditore, che subisce modificazioni qualitative e quantitative, anche radicali, nel corso dell’attività > complesso caratterizzato da unità funzionale (unitaria destinazione ad uno specifico fine produttivo). Rilievo economico > i beni organizzati ad azienda consentono la produzione di utilità nuove, diverse e maggiori di quelle ricavabili dai singoli beni isolatamente considerati. Il complesso unitario acquista di regola un valore di scambio maggiore della somma dei valori dei singoli beni che in un dato momento lo costituiscono > tale maggiore valore si definisce avviamento. L’avviamento di un’azienda è in sostanza rappresentato dalla sua attitudine a consentire la realizzazione di un profitto. Avviamento oggettivo > quello ricollegabile a fattori che permangono anche se muta il titolare d’azienda in quanto insiti nel coordinamento esistente fra i diversi beni Avviamento soggettivo > quello dovuto all’abilità operativa dell’imprenditore sul mercato ed in particolare alla sua abilità nel formare, conservare e accrescere la clientela. La circolazione dell’azienda (Art. 2556) L’azienda può formare oggetto di atti di disposizione di diversa natura > può essere venduta, conferita in società, donata, e sulla stessa possono essere altresì costituiti diritti reali (usufrutto) o personali (affitto) di godimento a favore dei terzi. E’ importante perciò stabilire in concreto se un determinato atto di disposizione dell’imprenditore sia da qualificare come trasferimento d’azienda o come trasferimento di singoli beni aziendali, dato che solo nel primo caso potrà trovare applicazione la disciplina dettata per la circolazione di un complesso aziendale. Per aversi trasferimento d’azienda, non è necessario che l’atto di disposizione comprenda l’intero complesso aziendale > la disciplina del trasferimento d’azienda è applicabile anche quando l’imprenditore trasferisce un ramo particolare della sua azienda, purchè dotato di organicità operativa. Infatti, necessario e sufficiente è che sia trasferito un insieme di beni potenzialmente idoneo ad essere utilizzato per l’esercizio di una determinata attività d’impresa > e ciò anche
contratto è stipulato con un imprenditore e ha per oggetto prestazioni inerenti all’esercizio dell’impresa > l’effetto successorio si produce ex lege con il trasferimento d’azienda. Il terzo contraente non resta però senza tutela > può recedere dal contratto entro 3 mesi dalla notizia del trasferimento, ma solo se sussiste una giusta causa e spetterà quindi al terzo contraente provare che l’acquirente dell’azienda si trova in una situazione tale da non fare affidamento sulla regolare esecuzione del contratto. Inoltre, il recesso non determina il ritorno del contratto in testa all’alienante, bensì la definitiva estinzione dello stesso > resta al terzo contraente solo la possibilità di chiedere il risarcimento dei danni all’alienante dando la prova (non facile) che questi non ha osservato la normale cautela nella scelta dell’acquirente dell’azienda. Contratti di carattere personale > per il trasferimento di tali contratti saranno necessari sia un’espressa pattuizione contrattuale fra alienante ed acquirente dell’azienda, sia il consenso del contraente ceduto > si ritorna alla disciplina di diritto comune della cessione del contratto. I crediti e i debiti aziendali Se l’imprenditore ha già adempiuto le obbligazioni a suo carico, residuerà un credito a suo favore nei confronti del terzo. Viceversa, residuerà un debito dell’imprenditore qualora il terzo contraente abbia integralmente eseguito le proprie prestazioni. Crediti (art.2559) La notifica al debitore ceduto o l’accettazione da parte di questi è sostituita da una sorta di notifica collettiva: l’iscrizione del trasferimento dell’azienda nel registro delle imprese. Da tale momento la cessione dei crediti relativi all’azienda ceduta ha effetto nei confronti dei terzi. Questa disciplina è circoscritta alle imprese soggette a registrazione con effetti di pubblicità legale, negli altri casi trova applicazione la disciplina generale della cessione dei crediti Debiti (art.2560) E’ mantenuto fermo il principio generale per cui non è ammesso il mutamento del debitore senza il consenso del creditore > l’alienante non è liberato da tali debiti se non risulta che i creditori vi hanno acconsentito. E’ invece derogato, per le sole aziende commerciali, il principio secondo cui ciascuno risponde solo delle obbligazioni da lui assunte. È Infatti previsto che “nel trasferimento d’azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l’acquirente dell’azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori” > l’acquirente di un’azienda commerciale risponde in solido con l’alienante nei confronti dei creditori che non abbiano acconsentito alla liberazione di quest’ultimo. La responsabilità ex lege dell’acquirente sussiste però solo per i debiti aziendali che risultano dai libri contabili obbligatori. Debiti di lavoro > di questi l’acquirente dell’azienda risponde, in solido con l’alienante, anche se non risultano dalle scritture contabili. Usufrutto e affitto dell’azienda Usufrutto > la costituzione in usufrutto di un complesso di beni destinati allo svolgimento di attività d’impresa comporta il riconoscimento in testa all’usufruttuario di particolari doveri- poteri. (art.2561).
L’usufruttuario deve infatti esercitare l’azienda sotto la ditta che la contraddistingue. Inoltre, deve condurre l’azienda senza modificare la destinazione ed in modo da conservare l’efficienza dell’organizzazione e degli impianti. La violazione di tali obblighi o la cessazione arbitraria della gestione dell’azienda determinano la cessazione dell’usufrutto per l’abuso dell’usufruttuario. Il potere-dovere di gestione dell’usufruttuario comporta che lo stesso non solo può godere dei beni aziendali, ma anche il potere di disporne nei limiti segnati dalle esigenze della gestione. Potrà acquistare e immettere nell’azienda nuovi beni > beni che diventano di proprietà del nudo proprietario e sui quali l’usufruttuario avrà diritto di godimento e potere di disposizione. E’ pertanto previsto che venga redatto un inventario all’inizio e alla fine dell’usufrutto e che la differenza fra le due consistenze venga regolata in denaro. Affitto > la disciplina prevista per l’usufrutto si applica anche all’affitto dell’azienda. Usufrutto ed affitto di azienda sono poi parzialmente regolati dalle norme precedentemente esaminate in tema di vendita > divieto di concorrenza e la disciplina della successione nei contratti aziendali. Si applica invece solo all’usufrutto la disciplina dei crediti aziendali, quella dei debiti nè all’usufrutto nè all’affitto > risponde solo il nudo proprietario o il locatore. I SEGNI DISTINTIVI Il sistema dei segni distintivi Ciascun imprenditore utilizza di regola uno o più segni distintivi che consentono di individuarlo sul mercato e distinguerlo dagli altri imprenditori concorrenti. Funzione dei segni distintivi > favoriscono la formazione ed il mantenimento della clientela in quanto consentono al pubblico ed ai consumatori di distinguere fra i vari operatori economici. Vi è poi l'interesse di quanti con essi entrano in contatto (fornitori, finanziatori e consumatori) a non essere tratti in inganno sull’identità dell’imprenditore o sulla provenienza dei prodotti immessi sul mercato e l’interesse che la competizione concorrenziale avvenga in modo leale e ordinato. Principi comuni :
Marchio di servizio > il marchio può essere utilizzato anche da imprese che producono servizi. La forma tipica di uso di tali marchi è quella pubblicitaria. Marchio generale e marchi speciali > l’imprenditore può utilizzare un solo marchio per tutti i propri prodotti ( marchio generale ), ma può anche servirsi di più marchi quando vuole differenziare i diversi prodotti della propria impresa o anche tipi diversi dello stesso prodotto per sottolineare ai consumatori le relative diversità qualitative ( marchi speciali ). La fantasia dell’imprenditore può liberamente esplicarsi nella composizione del marchio. Marchio denominativo > può essere costituito solo da parole e può coincidere con la stessa ditta o con il nome civile dell’imprenditore. Marchio figurativo > può essere costituito anche da figure, lettere, cifre, disegni o colori ed anche da suoni (da un breve motivo musicale). Marchio di forma o tridimensionale > può essere costituito anche dalla forma del prodotto o dalla confezione dello stesso, tuttavia, non possono essere registrate come marchi le forme imposte dalla natura stessa del prodotto. Marchio collettivo > titolare del marchio è un soggetto (un consorzio fra imprenditori o un’associazione) che svolge la “funzione di garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi” > questi marchi (es. Prosciutto di Parma) sono di regola utilizzati in aggiunta a quelli individuali ed assolvono ad una funzione di garanzia della qualità o della provenienza del prodotto. I requisiti di validità del marchio Per essere tutelato giuridicamente, il marchio deve rispondere a determinati requisiti di validità: liceità, verità, originalità e novità. Liceità > il marchio non deve contenere segni contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume, stemmi o altri segni protetti da convenzioni internazionali. E’ altresì fatto divieto di utilizzare come marchio l’altrui ritratto senza il consenso dell’interessato; o il nome o lo pseudonimo di persona che ha acquistato notorietà. Verità > il principio di verità vieta di inserire nel marchio “segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi”. Originalità > il marchio deve essere originale, non possono essere perciò utilizzati come marchi, in quanto privi di capacità distintiva:
- le denominazioni generiche del prodotto o del servizio o la loro figura generica - le indicazioni descrittive dei caratteri essenziali e (salvo che per i marchi collettivi) della provenienza geografica del prodotto
Novità > se il marchio registrato è diventato un marchio celebre è non nuovo anche il marchio confondibile da altri successivamente utilizzato anche per prodotti o servizi non affini , se chi lo usa “trarrebbe indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi”. Il difetto dei requisiti fin qui esposti comporta la nullità del marchio. Il marchio registrato Il contenuto del diritto sul marchio e la relativa tutela sono sensibilmente diversi a seconda che il marchio sia stato o meno registrato presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi. La registrazione attribuisce al titolare del marchio il diritto all’uso esclusivo dello stesso su tutto il territorio nazionale. Il diritto di esclusiva sul marchio registrato copre poi non solo i prodotti identici, ma anche quelli affini qualora possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico > per tutti i prodotti in fatto destinati alla stessa clientela o al soddisfacimento di bisogni identici o complementari. La tutela del marchio registrato non impedisce però che altro imprenditore registri o usi lo stesso marchio per prodotti del tutto diversi. Quando però si tratti di marchi celebri , dotati di forte capacità attrattiva e suggestiva, l’uso di tali marchi da parte di altri imprenditori, anche per merci del tutto diverse, oltre a costituire “usurpazione” dell’altrui fama, può facilmente determinare equivoci sulla reale fonte di produzione > per questo motivo la tutela dei marchi celebri impedisce l’uso degli stessi anche per prodotti non affini. Il diritto di esclusiva sul marchio registrato decorre dalla data di presentazione della relativa domanda all’Ufficio brevetti > il titolare di un marchio è perciò tutelato ancora prima che inizi ad utilizzarlo. La registrazione dura 10 anni , ma è rinnovabile per un numero illimitato di volte > la registrazione assicura perciò una tutela pressoché perpetua, salvo che non si sia dichiarata successivamente la nullità del marchio, per difetto di uno dei requisiti o per mancato utilizzo del marchio per 5 anni. Costituisce causa di decadenza la volgarizzazione del marchio > quando lo stesso è divenuto nel commercio denominazione generica di quel dato prodotto. (es. “Biro”, “Nylon”). Il marchio registrato è tutelato civilmente e penalmente. Il marchio non registrato L’ordinamento tutela anche chi usi un marchio senza registrarlo > art.2571: “chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facoltà di continuare ad usarne, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne è avvalso ”. Il titolare di un marchio registrato con notorietà locale non potrà impedire che l'altro imprenditore usi di fatto lo stesso marchio per gli stessi prodotti in altra zona del territorio nazionale. Il trasferimento del marchio Il marchio è trasferibile e può essere trasferito sia a titolo definitivo sia a titolo temporaneo (c.d. licenza di marchio ) > è così consentito al titolare del marchio di monetizzare il valore commerciale dello stesso determinato dalla capacità attrattiva della clientela.