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Riassunto del terzo volume di Diritto commerciale Campobasso (titoli di credito e procedure concorsuali)
Tipologia: Sintesi del corso
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I titoli di credito sono particolari documenti destinati alla circolazione che attribuiscono il diritto ad una determinata prestazione. In base alla prestazione incorporata nel titolo che possiamo distinguere:
di denaro (esempi: cambiale, assegno, obbligazione di società);
depositate o viaggianti (esempi: fede di deposito, polizza di carico ecc.);
da essa scaturenti (esempi: azioni di società, quote di partecipazione a fondi comuni di investimento ecc.). Un’altra distinzione che possiamo fare è quella tra:
corrispondono ad una specifica operazione economica,
valore nominale di una unitaria operazione economica e che attribuiscono uguali diritti. Un’ulteriori differenziazione è quella tra
stesso, come le azioni e i titoli rappresentativi di merci
loro emissione può variamente atteggiarsi Quindi, date tutte queste classificazioni, possiamo concludere che i titoli di credito rispondono a varie operazioni economiche e diverso è perciò il contenuto del diritto da ciascuno attribuito. Molti di essi, già prima dell’emanazione del codice del ’42, sono stati disciplinati specificatamente da leggi speciali (pensiamo alle cambiali o gli assegni), ma il legislatore codicistico ha voluto ugualmente dettare una disciplina generale, compresa negli articoli dal 1992 al 2027, per lo più desumendola dalla disciplina dei tipi già regolati e dalla relativa elaborazione compiuta dalla dottrina. La disciplina è dunque valevole per tutti i titoli di credito di qualsivoglia tipo, la quale da un lato va a sanare le lacune della legislazione speciale, mentre dall’altro si arresta (e non si applica) proprio per la presenza di una normativa specifica (“le disposizioni generali si applicano... salvo che la disciplina speciale non disponga diversamente” dice l’art.2001)
à risponde anche allo scopo di fissare uno statuto generale direttamente applicabile a tutte le nuove figure di titoli di credito che la varia e mutevole realtà economica può creare (=titoli atipici). Dalla disciplina generale il discorso deve dunque partire, anche perché la legge non dà una nozione del titolo di credito e questo deve essere perciò ricavata dall’interprete. A tal fine è necessario individuale quale sia la funzione essenziale e costante dei titoli di credito e quali i principi giuridici cardine che tale funzione consentono di realizzare.
Il titolo di credito attribuisce perciò a chi lo acquista in sede di circolazione un diritto letterale e autonomo. Un diritto cioè il cui contenuto è determinato esclusivamente dalla lettera del titolo (art.1993,1): un diritto, inoltre, che è indipendente dalla posizione dei precedenti portatori, sia per quanto riguarda l’acquisto della titolarità del diritto, sia per quanto riguarda il contenuto del diritto acquistato. In estrema sintesi, si può dire che il titolo di credito è un documento necessario e sufficiente per la costituzione, la circolazione e l’esercizio del diritto letterale ed autonomo in nesso incorporato.
Controversa è invece la ricostruzione giuridica del ruolo che il titolo di credito assolve finquando rimane nelle mani del primo prenditore. Teoria unitaria Vi è chi ritiene che già per il primo prenditore il titolo di credito abbia valore costitutivo di un rapporto cartolare distinto dal rapporto fondamentale; di un’obbligazione e di un diritto cartolare che si aggiungono a quelli derivanti dal rapporto causale. Secondo questa teoria unitaria l’emittente si trova ad essere obbligato due volte nei confronti dell’immediato prenditore: in base al rapporto cartolare ed in base al rapporto fondamentale, che sopravvive all’emissione del titolo salvo che le parti non abbiano espressamente pattuito la novazione dello stesso. Naturalmente, non si contesta che il primo prenditore ha diritto ad essere pagato solo una volta e che non potrà in ogni caso ricevere più di quanto gli è dovuto in base al rapporto fondamentale. Teoria mista Vi è per contro chi ritiene che l’emissione del titolo di credito dia vita alla costituzione di un rapporto cartolare, distinto da quello fondamentale, solo quando ha circolato e perviene nelle mani di un terzo possessore. La pretesa azionabile dall’immediato prenditore è e resta invece quella derivante dal rapporto fondamentale e l’emissione del titolo di credito avrebbe per questi il più modesto ruolo di esonerarlo dall’onere di provare tale rapporto e di legittimarlo all’esercizio del diritto. Resta invece fuori contestazione che nei confronti del terzo acquirente l’emittente resta obbligato solo in base al rapporto cartolare in quanto il trasferimento del titolo non comporta di per sé cessione del credito derivante dal rapporto fondamentale.
qualificato, cioè se si tratta in contratto consensuale o reale. La prima soluzione è da preferire (CAMPOBASSO). à Anche in materia di titoli di credito può e deve trovare applicazione il principio consensualistico fissato in via generale dall’art.1376 per il trasferimento della proprietà di una cosa materiale. D’altro canto, argomenti decisivi in senso contrario non sono offerti dalla formulazione letterale delle norme che regolano la circolazione dei titoli di credito; norme che invece sono invocate da chi sostiene che contratti traslativi dei titoli di credito sono contratti reali o quantomeno esclude che il semplice consenso sia sufficiente a perfezionare il trasferimento della proprietà del titolo. Si deve perciò correttamente ritenere che nella circolazione regolare il solo consenso è sufficiente per il trasferimento della proprietà del titolo ed il conseguente acquisto della titolarità del diritto. L’investitura dell’acquirente nel possesso qualificato è per contro necessaria solo per l’attribuzione della legittimazione all’esercizio del diritto e solo sotto tale profilo rileva la distinzione fra titoli al portatore, all’ordine e nominativi. La circolazione irregolare si ha quando la circolazione del titolo non è sorretta da un valido negozio di trasferimento. Si pensi al caso classico in cui un titolo di credito è stato rubato. In tal caso il possessore del titolo (il ladro) non acquista la proprietà del titolo e la titolarità del diritto, che restano al derubato; ha però la possibilità di fatto di esercitare il diritto (legittimazione) e di far circolare ulteriormente il titolo. Si ha quindi una dissociazione fra (proprietà) titolarità e (possesso) legittimazione. Chi ha perso il possesso del titolo contro la sua volontà potrà esercitare azione di rivendicazione nei confronti dell’attuale possessore e riottenere così il documento necessario ai fini della legittimazione. Inoltre, se si tratta di titoli all’ordine o nominativi potrà anche avvalersi della procedura di ammortamento, che gli consente di ottenere un surrogato del titolo smarrito o distrutto. Tutto ciò però fin quando il titolo non pervenga nelle mani di un terzo di buona fede, ignaro cioè del difetto di titolarità dell’alienante. Scatta infatti a tutela di quest’ultimo il principio dell’autonomia (in sede di circolazione). Acquisto a non domino à Stabilisce infatti l’art.1994 che chi ha acquistato in buona fede il possesso di un titolo di credito, in conformità delle orme che ne disciplinano la circolazione, non è soggetto a rivendicazione; vale a dire, diventa anche proprietario del titolo e titolare del diritto cartolare. La sua posizione diventa inattaccabile e l’ex proprietario spogliato potrà esercitare solo azione di risarcimento danni nei confronti di colui che gli ha sottratto il titolo. Perché si perfezioni l’acquisto a non domino di un titolo di credito devono ricorrere tre presupposti:
A. Un negozio astrattamente idoneo a trasferire la proprietà del titolo; un negozio cioè in tutto valido ed efficace salvo che per il difetto di titolarità del dante causa; B. L’investitura dell’acquirente nel possesso del titolo, con l’osservanza delle formalità prescritte dalla relativa legge di circolazione (legittimazione); C. La buona fede dell’acquirente, cioè l’ignoranza del difetto di proprietà del documento nell’alienante. La buona fede si presume e basta che vi sia stata al momento dell’acquisto del titolo. Si tenga infine presente che i titoli di credito possono circolare anche secondo i meccanismi di diritto comune; cioè nella forma e con gli effetti della cessione. Il principio è espressamente enunciato per i titoli all’ordine (art.2015), ma ha portata generale. In tal caso però oggetto immediato del trasferimento è il diritto cartolare non la proprietà del titolo: l’acquirente, perciò, succede nella posizione del precedente creditore e resta esposto a tutte le eccezioni a questi opponibili.
nome di ogni girante corrisponda a quello del giratario della girate precedente, fino a risalire al primo prenditore. Il debitore è tenuto a controllare solo la regolarità formale delle girate. Non è invece tenuto a verificarne l’autenticità e la validità. Il principio è espressamente enunciato per la cambiale, ma ha portata generale. Di regola la girata non ha funzione di garanzia. Salvo diversa disposizione di legge (come per i titoli cambiari) o clausola contraria risultante dal titolo, il girante non assume alcuna obbligazione cartolare: non è responsabile verso i giratari successivi per l’inadempimento da parte dell’emittente. Il giratario acquista nei confronti dell’emittente un diritto letterale ed autonomo ed è di regola libero di trasferire ulteriormente il titolo. Il codice regola però due tipi di girata con effetti limitati:
Nella girata per procura, il giratario assume la veste di rappresentante per l’incasso del girante. Titolare del credito cartolare resta il girante ed il giratario non acquista alcun diritto autonomo. Perciò il debitore può opporre al giratario per procura tutte e soltanto le eccezioni personali opponibili al girante; non invece quelle personali al giratario. Inoltre, il giratario per procura non può ulteriormente girare il titolo se non per procura. La girata a titolo di pegno (detta anche girata in garanzia o valuta in garanzia) attribuisce al giratario un diritto di pegno sul titolo, a garanzia di un credito che il giratario stesso vanta nei confronti del girante. Il giratario acquista perciò un diritto autonomo, sia pure limitato. Come nella girata pura e semplice (e diversamente dalla girata per procura), al giratario non sono opponibili le eccezioni personali al girante. Il giratario in garanzia può inoltre esercitare tutti i diritti inerenti al titolo per il soddisfacimento del proprio credito verso il girante. Non può però trasferire ad altri il titolo in quanto non è proprietario dello stesso. Perciò la girata da lui fatta vale solo come girata per procura (art.2014,1).
Il possessore di un titolo nominativo è perciò legittimato all’esercizio dei relativi diritti per effetto della doppia intestazione a suo favore: sul titolo e nel registro dell’emittente (art.2021). Possono essere titoli nominativi le obbligazioni e le quote di partecipazione a fondi comuni di investimento. La nominatività è inoltre obbligatoria per le azioni diverse da quelle di risparmio e delle Sicav. Le azioni costituiscono la categoria più diffusa di titoli nominativi, anche se per esse è dettata una disciplina parzialmente diversa da quella generale. Complesse sono le procedure per il trasferimento della legittimazione nei titoli nominativi: è in ogni caso necessaria la cooperazione dell’emittente dovendosi procedere al mutamento dell’intestazione non solo sul titolo, ma anche sul registro da questi tenuto. Per l’annotazione doppia del nome dell’acquirente ci sono tuttavia due diverse procedure:
Danno luogo ad eccezioni reali: a) Le eccezioni di forma, vale a dire la mancata osservanza dei requisiti formali del titolo richiesti dalla legge a pena di nullità (ad esempio la mancanza nel titolo cambiario della denominazione cambiale) b) Le eccezioni fondate sul contesto letterale del titolo (principio della letteralità del diritto cartolare); c) La falsità della firma, da intendersi nel senso che la sottoscrizione non è giuridicamente riferibile a colui che figura dal titolo come debitore (vi rientra perciò il caso di firma apposta da un omonimo, non invece quello della contraffazione autorizzata di firma altrui); d) Il difetto di capacità o di rappresentanza al momento dell’emissione del titolo; al momento cioè in cui l’obbligazione cartolare diviene operativa con l’immissione del titolo in circolazione; e) La mancanza delle condizioni necessarie per l’esercizio dell’azione. Ad esempio, nella cambiale la mancata levata del protesto, necessario per l’esercizio dell’azione contro gli obbligati di regresso. Sono invece eccezioni personali tutte le eccezioni diverse da quelle reali. Rientrano in particolare fra le eccezioni personali: a) Le eccezioni derivanti dal rapporto fondamentale che ha dato luogo all’emissione del titolo (eccezioni ex causa), opponibili solo al primo prenditore; b) Le eccezioni fondate su altri rapporti personali con in precedenti possessori (ad esempio, concessione di una dilazione di pagamento), opponibili solo a colui che è stato parte del relativo apporto; c) L’eccezione di difetto di titolarità del diritto cartolare, opponibile al possessore del titolo che non ne ha acquistato la proprietà (mancanza di un valido negozio di emissione o trasmissione) o l’ha successivamente persa (vendita del titolo senza consegna all’acquirente). Le eccezioni di cui ai punti 1) e 2) si definiscono eccezioni personali fondate su rapporti personali; quelle di cui al punto 3) eccezioni personali in senso stretto in quanto non trovano fondamento in un rapporto fra debitore e portatore del titolo. Il legislatore per evitare che l’inopponibilità delle eccezioni personali possa dar luogo ad abusi, pone dei temperamenti a tale regola; ammette cioè che a determinate condizioni esse possano essere opposte anche ai portatori successivi. Queste condizioni sono però diverse per i due tipi di eccezioni personali. Per le eccezioni personali in senso stretto (difetto di titolarità) è applicabile la regola dettata dall’art.1994 per l’acquisto a non domino: il debitore contesta infatti il mancato acquisto o la perdita della proprietà del titolo. L’eccezione di difetto di titolarità è quindi opponibile nei confronti di tutti i successivi possessori in malafede o colpa grave; che cioè conoscevano o dovevano conoscere il difetto di titolarità di un precedente possessore.
Condizioni più rigorose sono invece richieste per l’opponibilità ai successivi possessori delle eccezioni personali fondate su rapporti personali. Ciò è possibile solo se l’attuale possessore nell’acquistare il titolo ha agito intenzionalmente a danno del debitore. E’ questa la cosiddetta exceptio doli, che richiede non solo la conoscenza (mala fede) o conoscibilità (colpa grave) dell’eccezione, ma una situazione più grave: il dolo. Vale a dire, un accordo fraudolento (collusione) fra chi trasmette e chi riceve il titolo o quanto meno lo specifico intento di quest’ultimo di danneggiare il debitore privandolo di eccezioni che questi avrebbe potuto opporre al precedente possessore.
I titoli impropri consentono il trasferimento del diritto senza l’osservanza delle forme proprie della cessione, ma con gli effetti di quest’ultima. E’ ad esempio titolo improprio la polizza di assicurazione all’ordine o al portatore. I titoli impropri agevolano la circolazione in quanto dispensano il cessionario dalla formalità della notifica al debitore. Non attribuiscono però un diritto letterale ed autonomo, dato che legittimano il possessore come cessionario del diritto documentato. Ai documenti di legittimazione ed i titoli impropri non è perciò applicabile la disciplina dei titoli di credito. E’ applicabile solo l’art.1992, dato che, per quanto riguarda la sola legittimazione, essi svolgono funzione analoga a quella dei titoli di credito. Se ne deduce perciò che: a) Il possessore di tali documenti è dispensato dal provare aliunde la titolarità originaria del diritto o la qualità di cessionario (legittimazione attiva); b) Il debitore che, senza dolo o colpa grave, adempie la prestazione nei confronti del possessore del documento, è liberato anche se questi non è titolare del diritto (legittimazione passiva) Resta ferma l’inapplicabilità degli artt.1993 e 1994.
B) Sono ammessi al sistema azioni ed altri strumenti finanziari di emittenti privati (obbligazioni, quote di fondi comuni di investimento, ecc.) individuati dal regolamento congiunto di Banca d’Italia e Consob; C) La gestione accentrata dei titoli di Stato (buoni del tesoro, certificati di credito, ecc.) è affidata sempre alla Monte Titoli ed è disciplinata dal Ministro dell’economia e delle finanze con proprio regolamento e trovano applicazione le norme che regolano il funzionamento del sistema di gestione accentrata degli altri strumenti finanziari; D) Le modalità di funzionamento del sistema di gestione accentrata sono diverse a seconda che gli strumenti finanziari immessi possono o meno essere rappresentati da titoli in base alla disciplina della dematerializzazione. La gestione accentrata degli strumenti finanziari non de materializzati si fonda sulla custodia accentrata dei titoli presso la società di gestione. L’adesione al sistema è inoltre facoltativa. Questo sistema consente di sostituire la circolazione documentale dei titoli volontariamente immessi nella gestione con una circolazione de materializzata fondata su scritture contabili poste in essere dalla società di gestione. Tali scritture producono gli effetti propri del trasferimento secondo la disciplina legislativa della circolazione dei titoli di credito. L’accredito contabile è cioè equiparato ex lege al trasferimento materiale del titolo e determina l’acquisto di un diritto cartolare autonomo da parte del beneficiario dell’ordine. Nel contempo, l’esercizio dei diritti cartolari è svincolato dall’esibizione dei titoli custoditi dalla società di gestione in quanto la relativa legittimazione è attribuita dal rilascio di apposite certificazioni attestanti la partecipazione al sistema e contenenti l’indicazione del diritto sociale esercitabile. E’ così ridotta al massimo la manipolazione e lo spostamento materiale dei titoli depositati. Questo sistema non comporta tuttavia la soppressione materiale dei titoli: gli stessi infatti vengono pur sempre creati e rilasciati dall’emittente e restano depositati presso la società di gestione. Una vera e propria dematerializzazione dei titoli di massa, con l’eliminazione del documento cartaceo e l’affidamento a sistemi elettronici di scritturazione delle funzioni giuridiche tradizionalmente assolte dal titolo di credito, è stata invece introdotta dal d.lgs. 213/1998 per alcune categorie di strumenti finanziari ammessi al sistema di gestione accentrata. In base a tale disciplina non possono più essere rappresentati da titoli e sono immessi nel sistema in regime di de materializzazione gli strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, ecc.) negoziati o destinati alla negoziazione nei mercati regolamentati italiani, nonché quelli (non negoziati in mercati regolamentati ma) diffusi fra il pubblico in misura rilevante, secondo i criteri individuati dalla Consob d’intesa con la banca d’Italia. E’ invece in facoltà degli emittenti assoggettare al regime di dematerializzazione gli strumenti finanziari che non presentano tali caratteristiche.
disponibilità di danari negoziando il titolo (ad esempio, scontandolo presso una banca). È questa la cosiddetta cambiale di favore, nella quale il rapporto causale è costituito dal relativo accordo fra emittente e primo prenditore (convenzione di favore). C) La cambiale è un titolo rigorosamente formale. Solo il titolo che presenta le indicazioni prescritte dalla legge vale come cambiale e solo le clausole previste dalla legge possono efficacemente apposte sulla cambiale. D) La cambiale è un titolo che può incorporare e di regola incorpora una pluralità di obbligazioni: quelle del traente, dell’accettante, dei giranti, dei loro avallanti e dell’accettante per intervento, nella cambiale tratta; quelle dell’emittente, dei giranti e dei loro avallanti, nel vaglia cambiario. Gli obbligati cambiari sono obbligati in solido verso il portatore del titolo, ma nel contempo sono disposti per gradi e distinti per legge in obbligati diretti (emittente, accettante e loro avvallanti) ed in obbligati di regresso (traente, giranti, loro avallanti ed accettante per intervento). E) La cambiale è un titolo esecutivo ed è assistita da particolari agevolazioni processuali in modo da consentire al portatore un pronto soddisfacimento in caso di mancato pagamento. E’ necessario però che siano state osservate le disposizioni tributarie in tema di imposta di bollo.