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DIRITTO COMMERCIALE CAMPOBASSO LIBRO 3, Sintesi del corso di Diritto Commerciale

Riassunto del terzo volume di Diritto commerciale Campobasso (titoli di credito e procedure concorsuali)

Tipologia: Sintesi del corso

2022/2023

In vendita dal 16/05/2024

Juliettecatapano
Juliettecatapano 🇮🇹

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DIRITTO COMMERCIALE CAMPOBASSO LIBRO 3
CAP. 19 - TITOLI DI CREDITO IN GENERALE
1. PREMESSA
I titoli di credito sono particolari documenti destinati alla circolazione che attribuiscono il
diritto ad una determinata prestazione. In base alla prestazione incorporata nel titolo che
possiamo distinguere:
- titoli di credito in senso stretto: la prestazione consiste nel pagamento di una somma
di denaro (esempi: cambiale, assegno, obbligazione di società);
- titoli di credito rappresentativi di merci: incorporano il diritto alla riconsegna di merci
depositate o viaggianti (esempi: fede di deposito, polizza di carico ecc.);
- titoli di partecipazione: rappresentano una situazione giuridica complessa ed i diritti
da essa scaturenti (esempi: azioni di società, quote di partecipazione a fondi comuni
di investimento ecc.).
Un’altra distinzione che possiamo fare è quella tra:
- titoli individuali (come le cambiali o gli assegni) che, seppur emessi in serie,
corrispondono ad una specifica operazione economica,
- titoli di massa (come le azioni e le obbligazioni), che rappresentano frazioni di ugual
valore nominale di una unitaria operazione economica e che attribuiscono uguali
diritti.
Un’ulteriori differenziazione è quella tra
- titoli causali, emessi in base ad un determinato rapporto e mai in assenza dello
stesso, come le azioni e i titoli rappresentativi di merci
- titoli astratti, come le cambiali e gli assegni, il cui rapporto giuridico che dà luogo alla
loro emissione può variamente atteggiarsi
Quindi, date tutte queste classificazioni, possiamo concludere che i titoli di credito
rispondono a varie operazioni economiche e diverso è perciò il contenuto del diritto da
ciascuno attribuito.
Molti di essi, già prima dell’emanazione del codice del ’42, sono stati disciplinati
specificatamente da leggi speciali (pensiamo alle cambiali o gli assegni), ma il legislatore
codicistico ha voluto ugualmente dettare una disciplina generale, compresa negli articoli dal
1992 al 2027, per lo più desumendola dalla disciplina dei tipi già regolati e dalla relativa
elaborazione compiuta dalla dottrina.
La disciplina è dunque valevole per tutti i titoli di credito di qualsivoglia tipo, la quale da un
lato va a sanare le lacune della legislazione speciale, mentre dall’altro si arresta (e non si
applica) proprio per la presenza di una normativa specifica (“le disposizioni generali si
applicano... salvo che la disciplina speciale non disponga diversamente” dice l’art.2001)
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DIRITTO COMMERCIALE CAMPOBASSO LIBRO 3

CAP. 19 - TITOLI DI CREDITO IN GENERALE

1. PREMESSA

I titoli di credito sono particolari documenti destinati alla circolazione che attribuiscono il diritto ad una determinata prestazione. In base alla prestazione incorporata nel titolo che possiamo distinguere:

- titoli di credito in senso stretto: la prestazione consiste nel pagamento di una somma

di denaro (esempi: cambiale, assegno, obbligazione di società);

- titoli di credito rappresentativi di merci: incorporano il diritto alla riconsegna di merci

depositate o viaggianti (esempi: fede di deposito, polizza di carico ecc.);

- titoli di partecipazione: rappresentano una situazione giuridica complessa ed i diritti

da essa scaturenti (esempi: azioni di società, quote di partecipazione a fondi comuni di investimento ecc.). Un’altra distinzione che possiamo fare è quella tra:

- titoli individuali (come le cambiali o gli assegni) che, seppur emessi in serie,

corrispondono ad una specifica operazione economica,

- titoli di massa (come le azioni e le obbligazioni), che rappresentano frazioni di ugual

valore nominale di una unitaria operazione economica e che attribuiscono uguali diritti. Un’ulteriori differenziazione è quella tra

- titoli causali, emessi in base ad un determinato rapporto e mai in assenza dello

stesso, come le azioni e i titoli rappresentativi di merci

- titoli astratti, come le cambiali e gli assegni, il cui rapporto giuridico che dà luogo alla

loro emissione può variamente atteggiarsi Quindi, date tutte queste classificazioni, possiamo concludere che i titoli di credito rispondono a varie operazioni economiche e diverso è perciò il contenuto del diritto da ciascuno attribuito. Molti di essi, già prima dell’emanazione del codice del ’42, sono stati disciplinati specificatamente da leggi speciali (pensiamo alle cambiali o gli assegni), ma il legislatore codicistico ha voluto ugualmente dettare una disciplina generale, compresa negli articoli dal 1992 al 2027, per lo più desumendola dalla disciplina dei tipi già regolati e dalla relativa elaborazione compiuta dalla dottrina. La disciplina è dunque valevole per tutti i titoli di credito di qualsivoglia tipo, la quale da un lato va a sanare le lacune della legislazione speciale, mentre dall’altro si arresta (e non si applica) proprio per la presenza di una normativa specifica (“le disposizioni generali si applicano... salvo che la disciplina speciale non disponga diversamente” dice l’art.2001)

à risponde anche allo scopo di fissare uno statuto generale direttamente applicabile a tutte le nuove figure di titoli di credito che la varia e mutevole realtà economica può creare (=titoli atipici). Dalla disciplina generale il discorso deve dunque partire, anche perché la legge non dà una nozione del titolo di credito e questo deve essere perciò ricavata dall’interprete. A tal fine è necessario individuale quale sia la funzione essenziale e costante dei titoli di credito e quali i principi giuridici cardine che tale funzione consentono di realizzare.

  1. FUNZIONE E CARATTERI ESSENZIALI DEI TITOLI DI CREDITO. La funzione tipica dei titoli di credito è quella di garantire una più rapida, semplice e sicura circolazione dei diritti di credito e della ricchezza, senza incontrare gli ostacoli e gli inconvenienti propri della disciplina della cessione del credito, di cui agli artt.1260 e ss. Questa funzione dei titoli di credito sono in grado di assolvere per la particolare disciplina giuridica cui essi sono assoggettati e che si fonda su un’idea ispiratrice molto semplice. Le regole di circolazione più semplici e sicure sono certamente quelle previste per i beni mobili. Allora se il problema è quello di rendere più semplice e sicura la circolazione della ricchezza immateriale, la soluzione è a portata di mano. È quella di creare un modello alternativo di circolazione del credito; un modello che consenta cioè di far circolare i crediti secondo regole analoghe a quelle che governano la circolazione dei beni mobili. Da questa semplice idea la disciplina dei titoli di credito muove e questa idea realizza con un complesso di regole che, sia pure sulla base di una finzione giuridica, elevano il documento ad equivalente materiale del diritto. La finzione giuridica consiste nel ritenere che oggetto di circolazione sia il documento (cosa mobile) anziché il diritto in esso menzionato, mentre in realtà è l’opposto (chi acquista un titolo di credito vuole acquistare il diritto in esso menzionato non il pezzo di carta). Si tratta però di una finzione che consente di stabilire un collegamento giuridico del tutto particolare fra documento (bene mobile) e diritto in esso menzionato (entità immateriale) e di superare così alla radice tutti gli inconvenienti propri della cessione del credito. Tale collegamento si esprime sinteticamente affermando che nel titolo di credito il diritto è incorporato nel documento e si concretizza in 4 principi cardine fissati dalla disciplina generale dei titoli di credito:
  • AUTONOMIA DEL DIRITTO: chi acquista la proprietà del documento diventa, automaticamente, titolare del diritto in esso menzionato/incorporato, anche in caso di acquisto a non domino, ossia da chi non era realmente titolare dello stesso, purché l’acquirente sia in buona fede ed entri in possesso del titolo, dato che per legge l’acquisto

Il titolo di credito attribuisce perciò a chi lo acquista in sede di circolazione un diritto letterale e autonomo. Un diritto cioè il cui contenuto è determinato esclusivamente dalla lettera del titolo (art.1993,1): un diritto, inoltre, che è indipendente dalla posizione dei precedenti portatori, sia per quanto riguarda l’acquisto della titolarità del diritto, sia per quanto riguarda il contenuto del diritto acquistato. In estrema sintesi, si può dire che il titolo di credito è un documento necessario e sufficiente per la costituzione, la circolazione e l’esercizio del diritto letterale ed autonomo in nesso incorporato.

  1. LA CREAZIONE DEL TITOLO DI CREDITO: RAPPORTO CARTOLARE E RAPPORTO FONDAMENTALE. Rapporto fondamentale à La creazione ed il conseguente rilascio di un titolo di credito derivano sempre da un rapporto esistente tra l’emittente il titolo ed il “primo prenditore”(= rapporto fondamentale o causale) e in un accordo tra essi con cui si conviene di fissare nel titolo di credito la prestazione dovuta dal primo al secondo in base a tale rapporto(=convenzione di rilascio o esecutiva). Rapporto cartolare à Il titolo di credito, emesso in attuazione della convenzione di rilascio, riproduce in forma semplificata e schematizzata (ex lege) l’obbligazione derivante dal rapporto fondamentale. La dichiarazione risultante dal titolo di credito prende il nome di rapporto cartolare, mentre il diritto incorporato è chiamato diritto cartolare destinato a circolare. Fissata la distinzione fra rapporto causale e rapporto cartolare, è necessario tener presente che l’emissione di un titolo di credito produce effetti diversi a seconda che si consideri l’immediato prenditore del titolo (parte del rapporto causale) o il terzo portatore. A seconda cioè se il titolo abbia o meno circolato. Se l’adempimento viene richiesto dal primo prenditore, ovviamente il debitore può opporgli tutte le eccezioni inerenti dal rapporto “causale”, ossia le eccezioni a lui personali. Se, invece, il titolo ha circolato e l’adempimento è richiesto dal terzo portatore, a cui il primo prenditore ha trasferito il titolo la situazione cambia radicalmente. Scattano infatti a favore del terzo possessore i principi della letteralità e dell’autonomia (in sede di esercizio) del diritto cartolare. Al terzo portatore non sono opponibili le eccezione derivanti dal rapporto fondamentale intercorso con il primo prenditore (eccezioni ex causa). Questo dualismo di effetti è fuori contestazione e trova giustificazione nel fatto che la letteralità e autonomia del diritto cartolare sono principi posti a tutela della circolazione del credito e perciò operano solo se ed in quanto il titolo abbia circolato.

Controversa è invece la ricostruzione giuridica del ruolo che il titolo di credito assolve finquando rimane nelle mani del primo prenditore. Teoria unitaria Vi è chi ritiene che già per il primo prenditore il titolo di credito abbia valore costitutivo di un rapporto cartolare distinto dal rapporto fondamentale; di un’obbligazione e di un diritto cartolare che si aggiungono a quelli derivanti dal rapporto causale. Secondo questa teoria unitaria l’emittente si trova ad essere obbligato due volte nei confronti dell’immediato prenditore: in base al rapporto cartolare ed in base al rapporto fondamentale, che sopravvive all’emissione del titolo salvo che le parti non abbiano espressamente pattuito la novazione dello stesso. Naturalmente, non si contesta che il primo prenditore ha diritto ad essere pagato solo una volta e che non potrà in ogni caso ricevere più di quanto gli è dovuto in base al rapporto fondamentale. Teoria mista Vi è per contro chi ritiene che l’emissione del titolo di credito dia vita alla costituzione di un rapporto cartolare, distinto da quello fondamentale, solo quando ha circolato e perviene nelle mani di un terzo possessore. La pretesa azionabile dall’immediato prenditore è e resta invece quella derivante dal rapporto fondamentale e l’emissione del titolo di credito avrebbe per questi il più modesto ruolo di esonerarlo dall’onere di provare tale rapporto e di legittimarlo all’esercizio del diritto. Resta invece fuori contestazione che nei confronti del terzo acquirente l’emittente resta obbligato solo in base al rapporto cartolare in quanto il trasferimento del titolo non comporta di per sé cessione del credito derivante dal rapporto fondamentale.

  1. TITOLI DI CREDITO ASTRATTI E CAUSALI. (si ha sempre l’esistenza di un determinato rapporto fondamentale fra emittente e primo prenditore) La connessione che si instaura fra rapporto fondamentale e rapporto cartolare non è però identica per tutti i titoli di credito. Al riguardo i titoli di credito possono distinguersi in due grandi categorie: titoli astratti e titoli causali. Sono titoli di credito astratti quelli che possono essere emessi in base ad un qualsiasi rapporto fondamentale e che inoltre non contengono alcuna menzione del rapporto che in concreto ha dato luogo alla loro emissione. Esempio classico di titolo astratto è la cambiale: chi emette una cambiale lo può fare per vari motivi, ma la cambiale non contiene e non può contenere per legge alcun riferimento al rapporto causale. Lo stesso vale per l’assegno bancario e l’assegno circolare. Sono invece titoli causali quelli che possono essere emessi solo in base ad un determinato tipo dirapporto fondamentale, predeterminato per legge. Sono titoli di credito causali: le

qualificato, cioè se si tratta in contratto consensuale o reale. La prima soluzione è da preferire (CAMPOBASSO). à Anche in materia di titoli di credito può e deve trovare applicazione il principio consensualistico fissato in via generale dall’art.1376 per il trasferimento della proprietà di una cosa materiale. D’altro canto, argomenti decisivi in senso contrario non sono offerti dalla formulazione letterale delle norme che regolano la circolazione dei titoli di credito; norme che invece sono invocate da chi sostiene che contratti traslativi dei titoli di credito sono contratti reali o quantomeno esclude che il semplice consenso sia sufficiente a perfezionare il trasferimento della proprietà del titolo. Si deve perciò correttamente ritenere che nella circolazione regolare il solo consenso è sufficiente per il trasferimento della proprietà del titolo ed il conseguente acquisto della titolarità del diritto. L’investitura dell’acquirente nel possesso qualificato è per contro necessaria solo per l’attribuzione della legittimazione all’esercizio del diritto e solo sotto tale profilo rileva la distinzione fra titoli al portatore, all’ordine e nominativi. La circolazione irregolare si ha quando la circolazione del titolo non è sorretta da un valido negozio di trasferimento. Si pensi al caso classico in cui un titolo di credito è stato rubato. In tal caso il possessore del titolo (il ladro) non acquista la proprietà del titolo e la titolarità del diritto, che restano al derubato; ha però la possibilità di fatto di esercitare il diritto (legittimazione) e di far circolare ulteriormente il titolo. Si ha quindi una dissociazione fra (proprietà) titolarità e (possesso) legittimazione. Chi ha perso il possesso del titolo contro la sua volontà potrà esercitare azione di rivendicazione nei confronti dell’attuale possessore e riottenere così il documento necessario ai fini della legittimazione. Inoltre, se si tratta di titoli all’ordine o nominativi potrà anche avvalersi della procedura di ammortamento, che gli consente di ottenere un surrogato del titolo smarrito o distrutto. Tutto ciò però fin quando il titolo non pervenga nelle mani di un terzo di buona fede, ignaro cioè del difetto di titolarità dell’alienante. Scatta infatti a tutela di quest’ultimo il principio dell’autonomia (in sede di circolazione). Acquisto a non domino à Stabilisce infatti l’art.1994 che chi ha acquistato in buona fede il possesso di un titolo di credito, in conformità delle orme che ne disciplinano la circolazione, non è soggetto a rivendicazione; vale a dire, diventa anche proprietario del titolo e titolare del diritto cartolare. La sua posizione diventa inattaccabile e l’ex proprietario spogliato potrà esercitare solo azione di risarcimento danni nei confronti di colui che gli ha sottratto il titolo. Perché si perfezioni l’acquisto a non domino di un titolo di credito devono ricorrere tre presupposti:

A. Un negozio astrattamente idoneo a trasferire la proprietà del titolo; un negozio cioè in tutto valido ed efficace salvo che per il difetto di titolarità del dante causa; B. L’investitura dell’acquirente nel possesso del titolo, con l’osservanza delle formalità prescritte dalla relativa legge di circolazione (legittimazione); C. La buona fede dell’acquirente, cioè l’ignoranza del difetto di proprietà del documento nell’alienante. La buona fede si presume e basta che vi sia stata al momento dell’acquisto del titolo. Si tenga infine presente che i titoli di credito possono circolare anche secondo i meccanismi di diritto comune; cioè nella forma e con gli effetti della cessione. Il principio è espressamente enunciato per i titoli all’ordine (art.2015), ma ha portata generale. In tal caso però oggetto immediato del trasferimento è il diritto cartolare non la proprietà del titolo: l’acquirente, perciò, succede nella posizione del precedente creditore e resta esposto a tutte le eccezioni a questi opponibili.

  1. LA LEGGE DI CIRCOLAZIONE. I TITOLI AL PORTATORE. In base alla legge di circolazione i titoli di credito si distinguono in titoli al portatore (artt.2003- 2007), all’ordine (artt.2008-2020) e nominativi (artt.2021-2027). La tripartizione riguarda le forme da osservare per l’attribuzione della legittimazione cartolare; forme via via più complesse per le 3 categorie. In tutte e tre la legittimazione cartolare presuppone il possesso del titolo; nei titoli all’ordine e nominativi il possesso deve essere però integrato da indicazioni nominative risultanti dal titolo. I titoli al portatore sono perciò definiti titoli a legittimazione reale. I titoli all’ordine e nominativi sono invece titoli a legittimazione nominale. Sono al portatore i titoli di credito che recano la clausola al portatore, anche se contrassegnati da un nome. I titoli al portatore circolano mediante la semplice consegna del titolo. Il possessore è legittimato all’esercizio del diritto in essi menzionato in base alla sola presentazione del titolo al debitore (art.2003). L’emissione di titoli di credito al portatore contenenti l’obbligo di pagare una somma di danaro è ammessa solo nei casi stabiliti dalla legge, dato che la semplicità di circolazione li rende idonei a fungere da surrogato della moneta legale. Possono essere al portatore: gli assegni bancari, i libretti di deposito, le azioni di risparmio, le obbligazioni di società, le azioni di Sicav, le quote di partecipazione a fondi comuni, i titoli del debito pubblico. Per prevenire l’utilizzazione di titoli al portatore in operazioni di riciclaggio del denaro proveniente da reati, il trasferimento (di denaro e) di titoli al portatore di importo superiore a

nome di ogni girante corrisponda a quello del giratario della girate precedente, fino a risalire al primo prenditore. Il debitore è tenuto a controllare solo la regolarità formale delle girate. Non è invece tenuto a verificarne l’autenticità e la validità. Il principio è espressamente enunciato per la cambiale, ma ha portata generale. Di regola la girata non ha funzione di garanzia. Salvo diversa disposizione di legge (come per i titoli cambiari) o clausola contraria risultante dal titolo, il girante non assume alcuna obbligazione cartolare: non è responsabile verso i giratari successivi per l’inadempimento da parte dell’emittente. Il giratario acquista nei confronti dell’emittente un diritto letterale ed autonomo ed è di regola libero di trasferire ulteriormente il titolo. Il codice regola però due tipi di girata con effetti limitati:

- la girata per l’incasso o per procura (art.2013)

- la girata a titolo di pegno (art.2014).

Nella girata per procura, il giratario assume la veste di rappresentante per l’incasso del girante. Titolare del credito cartolare resta il girante ed il giratario non acquista alcun diritto autonomo. Perciò il debitore può opporre al giratario per procura tutte e soltanto le eccezioni personali opponibili al girante; non invece quelle personali al giratario. Inoltre, il giratario per procura non può ulteriormente girare il titolo se non per procura. La girata a titolo di pegno (detta anche girata in garanzia o valuta in garanzia) attribuisce al giratario un diritto di pegno sul titolo, a garanzia di un credito che il giratario stesso vanta nei confronti del girante. Il giratario acquista perciò un diritto autonomo, sia pure limitato. Come nella girata pura e semplice (e diversamente dalla girata per procura), al giratario non sono opponibili le eccezioni personali al girante. Il giratario in garanzia può inoltre esercitare tutti i diritti inerenti al titolo per il soddisfacimento del proprio credito verso il girante. Non può però trasferire ad altri il titolo in quanto non è proprietario dello stesso. Perciò la girata da lui fatta vale solo come girata per procura (art.2014,1).

  1. I TITOLI NOMINATIVI I titoli nominativi sono titoli intestati ad una persona determinata. Essi si caratterizzano per il fatto che l’intestazione deve risultare non solo dal titolo, ma anche da un apposito registro tenuto dall’emittente (doppia intestazione).

Il possessore di un titolo nominativo è perciò legittimato all’esercizio dei relativi diritti per effetto della doppia intestazione a suo favore: sul titolo e nel registro dell’emittente (art.2021). Possono essere titoli nominativi le obbligazioni e le quote di partecipazione a fondi comuni di investimento. La nominatività è inoltre obbligatoria per le azioni diverse da quelle di risparmio e delle Sicav. Le azioni costituiscono la categoria più diffusa di titoli nominativi, anche se per esse è dettata una disciplina parzialmente diversa da quella generale. Complesse sono le procedure per il trasferimento della legittimazione nei titoli nominativi: è in ogni caso necessaria la cooperazione dell’emittente dovendosi procedere al mutamento dell’intestazione non solo sul titolo, ma anche sul registro da questi tenuto. Per l’annotazione doppia del nome dell’acquirente ci sono tuttavia due diverse procedure:

  1. Il transfert, che prevede il cambiamento contestuale delle due intestazioni (o il rilascio di un nuovo titolo), a cura e sotto la responsabilità dell’emittente. Il transfert può essere richiesto sia dall’alienante sia acquirente. L’alienante deve esibire il titolo e deve provare la propria identità e la propria capacità di disporre (cioè la capacità di agire), mediante certificazione di un notaio o di un agente di cambio. L’acquirente che richiede il transfert deve invece esibire il titolo e deve inoltre dimostrare il suo diritto (cioè l’acquisto del titolo), mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un agente di cambio.
  2. Trasferimento mediante girata, procedura più snella e più diffusa. Nel trasferimento per girata la doppia annotazione è eseguita da soggetti diversi ed in tempi diversi: l’annotazione sul titolo (girata) è fatta dall’alienante; quella nel registro dell’emittente ad opera di quest’ultimo e si rende necessaria solo quando l’acquirente voglie esercitare i relativi diritti. Nel frattempo, l’acquirente può trasferire ad altri il titolo, mediante ulteriore girata, dato che dal documento già risulta l’intestazione a suo favore. La girata dei titoli normativi è assoggettata a particolari regole di forma e produce effetti diversi dalla girata dei titoli all’ordine. La girata deve essere datata, deve contenere l’indicazione del giratario (non può essere perciò in bianco) e deve essere sottoscritta anche da quest’ultimo se il titolo non è interamente liberato. La girata deve inoltre essere autenticata da un notaio o da un agente di cambio o per le azioni anche da un funzionario di banca o da una Sim. Nettamente diversi sono poi gli effetti della girata dei titoli nominativi rispetto a quella dei titoli all’ordine. La girata di un titolo nominativo attribuisce infatti al possessore solo la legittimazione ad ottenere la legittimazione, cioè ad ottenere l’annotazione del trasferimento nel registro dell’emittente. Solo in seguito a quest’ultima il giratario consegue la

Danno luogo ad eccezioni reali: a) Le eccezioni di forma, vale a dire la mancata osservanza dei requisiti formali del titolo richiesti dalla legge a pena di nullità (ad esempio la mancanza nel titolo cambiario della denominazione cambiale) b) Le eccezioni fondate sul contesto letterale del titolo (principio della letteralità del diritto cartolare); c) La falsità della firma, da intendersi nel senso che la sottoscrizione non è giuridicamente riferibile a colui che figura dal titolo come debitore (vi rientra perciò il caso di firma apposta da un omonimo, non invece quello della contraffazione autorizzata di firma altrui); d) Il difetto di capacità o di rappresentanza al momento dell’emissione del titolo; al momento cioè in cui l’obbligazione cartolare diviene operativa con l’immissione del titolo in circolazione; e) La mancanza delle condizioni necessarie per l’esercizio dell’azione. Ad esempio, nella cambiale la mancata levata del protesto, necessario per l’esercizio dell’azione contro gli obbligati di regresso. Sono invece eccezioni personali tutte le eccezioni diverse da quelle reali. Rientrano in particolare fra le eccezioni personali: a) Le eccezioni derivanti dal rapporto fondamentale che ha dato luogo all’emissione del titolo (eccezioni ex causa), opponibili solo al primo prenditore; b) Le eccezioni fondate su altri rapporti personali con in precedenti possessori (ad esempio, concessione di una dilazione di pagamento), opponibili solo a colui che è stato parte del relativo apporto; c) L’eccezione di difetto di titolarità del diritto cartolare, opponibile al possessore del titolo che non ne ha acquistato la proprietà (mancanza di un valido negozio di emissione o trasmissione) o l’ha successivamente persa (vendita del titolo senza consegna all’acquirente). Le eccezioni di cui ai punti 1) e 2) si definiscono eccezioni personali fondate su rapporti personali; quelle di cui al punto 3) eccezioni personali in senso stretto in quanto non trovano fondamento in un rapporto fra debitore e portatore del titolo. Il legislatore per evitare che l’inopponibilità delle eccezioni personali possa dar luogo ad abusi, pone dei temperamenti a tale regola; ammette cioè che a determinate condizioni esse possano essere opposte anche ai portatori successivi. Queste condizioni sono però diverse per i due tipi di eccezioni personali. Per le eccezioni personali in senso stretto (difetto di titolarità) è applicabile la regola dettata dall’art.1994 per l’acquisto a non domino: il debitore contesta infatti il mancato acquisto o la perdita della proprietà del titolo. L’eccezione di difetto di titolarità è quindi opponibile nei confronti di tutti i successivi possessori in malafede o colpa grave; che cioè conoscevano o dovevano conoscere il difetto di titolarità di un precedente possessore.

Condizioni più rigorose sono invece richieste per l’opponibilità ai successivi possessori delle eccezioni personali fondate su rapporti personali. Ciò è possibile solo se l’attuale possessore nell’acquistare il titolo ha agito intenzionalmente a danno del debitore. E’ questa la cosiddetta exceptio doli, che richiede non solo la conoscenza (mala fede) o conoscibilità (colpa grave) dell’eccezione, ma una situazione più grave: il dolo. Vale a dire, un accordo fraudolento (collusione) fra chi trasmette e chi riceve il titolo o quanto meno lo specifico intento di quest’ultimo di danneggiare il debitore privandolo di eccezioni che questi avrebbe potuto opporre al precedente possessore.

  1. L’AMMORTAMENTO Portato alle estreme conseguenze, il principio dell’incorporazione dovrebbe comportare che l’esercizio del diritto cartolare è precluso anche in caso di perdita involontaria del titolo (smarrimento, sottrazione o distruzione). A queste estreme conseguenze la legge tuttavia non giunge. A favore di colui che ha perso il possesso del titolo e la legittimazione sono infatti apprestati rimedi che consentono di svincolare l’esercizio del diritto dal possesso del titolo. Questi rimedi sono diversi per i titoli all’ordine o nominativi e per i titoli al portatore. Per i titoli all’ordine e nominativi è previsto l’istituto dell’ammortamento (artt.2016-2020 e 2027). E’ questo uno speciale procedimento diretto ad ottenere la dichiarazione giudiziale che il titolo originario non è più strumento di legittimazione (decreto di ammortamento). Chi ha ottenuto l’ammortamento può infatti esigere il pagamento su presentazione del relativo decreto e, se il titolo non è scaduto, può ottenere dall’emittente un duplicato del titolo perduto. La procedura di ammortamento è ammessa solo in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo (perdita involontaria del possesso) e si articola in due fasi: la prima essenziale, la seconda eventuale. La procedura di ammortamento inizia con la denunzia al debitore della perdita del titolo e con il contestuale ricorso dell’ex possessore al presidente del tribunale del luogo in cui il titolo è pagabile; ricorso con il quale si richiede appunto l’ammortamento del titolo. Il ricorrente deve menzionare i requisiti essenziali del titolo e, se si tratta di titoli in bianco, quelli sufficienti ad identificarlo. Il presidente del tribunale, dopo gli opportuni accertamenti sommari sulla verità dei fatti e sul diritto de denunziante, pronuncia con decreto l’ammortamento. Il decreto deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e deve essere notificato al debitore, a cura del ricorrente. Solo con la notifica del decreto il debitore non è liberato se paga al detentore del titolo. Il titolo perde cioè a partire da tale momento la sua funzione di legittimazione.

I titoli impropri consentono il trasferimento del diritto senza l’osservanza delle forme proprie della cessione, ma con gli effetti di quest’ultima. E’ ad esempio titolo improprio la polizza di assicurazione all’ordine o al portatore. I titoli impropri agevolano la circolazione in quanto dispensano il cessionario dalla formalità della notifica al debitore. Non attribuiscono però un diritto letterale ed autonomo, dato che legittimano il possessore come cessionario del diritto documentato. Ai documenti di legittimazione ed i titoli impropri non è perciò applicabile la disciplina dei titoli di credito. E’ applicabile solo l’art.1992, dato che, per quanto riguarda la sola legittimazione, essi svolgono funzione analoga a quella dei titoli di credito. Se ne deduce perciò che: a) Il possessore di tali documenti è dispensato dal provare aliunde la titolarità originaria del diritto o la qualità di cessionario (legittimazione attiva); b) Il debitore che, senza dolo o colpa grave, adempie la prestazione nei confronti del possessore del documento, è liberato anche se questi non è titolare del diritto (legittimazione passiva) Resta ferma l’inapplicabilità degli artt.1993 e 1994.

  1. DEMATERIALIZZAZIONE E GESTIONE ACCENTRATA DEI TITOLI DI MASSA. RINVIO. La circolazione dei titoli di credito si fonda sul trasferimento materiale del documento ed anche l’esercizio del diritto cartolare comporta la presentazione del titolo al debitore. La circolazione documentale non è però senza pericoli dato il rischio di smarrimento o di furto dei titoli; pericoli che diventano particolarmente accentuati quando si tratta di titoli di credito di massa ampiamente diffusi fra il pubblico e che formano oggetto di continua ed intensa negoziazione come avviene per le azioni e le obbligazioni di società quotate in borsa nonché per i titoli del debito pubblico. Da qui nasce l’esigenza di adottare meccanismi che consentano di ridurre il movimento materiale dei titoli ed i pericoli che la connessione fra documento e diritto determina nella circolazione dei titoli di massa e nell’esercizio dei relativi diritti. A tale finalità risponde nel nostro ordinamento il sistema di gestione accentrata di strumenti finanziari rappresentati da titoli. In base all’attuale disciplina (artt.80-90 tuf): A) L’attività di gestione accentrata di strumenti finanziari di emittenti privati è esercitata da apposite società per azioni a statuto speciale (le società di gestione accentrata) che operano sotto la vigilanza della Consob e della Banca d’Italia, anche se allo stato l’unico sistema operante è quello gestito dalla società Monte Titoli;

B) Sono ammessi al sistema azioni ed altri strumenti finanziari di emittenti privati (obbligazioni, quote di fondi comuni di investimento, ecc.) individuati dal regolamento congiunto di Banca d’Italia e Consob; C) La gestione accentrata dei titoli di Stato (buoni del tesoro, certificati di credito, ecc.) è affidata sempre alla Monte Titoli ed è disciplinata dal Ministro dell’economia e delle finanze con proprio regolamento e trovano applicazione le norme che regolano il funzionamento del sistema di gestione accentrata degli altri strumenti finanziari; D) Le modalità di funzionamento del sistema di gestione accentrata sono diverse a seconda che gli strumenti finanziari immessi possono o meno essere rappresentati da titoli in base alla disciplina della dematerializzazione. La gestione accentrata degli strumenti finanziari non de materializzati si fonda sulla custodia accentrata dei titoli presso la società di gestione. L’adesione al sistema è inoltre facoltativa. Questo sistema consente di sostituire la circolazione documentale dei titoli volontariamente immessi nella gestione con una circolazione de materializzata fondata su scritture contabili poste in essere dalla società di gestione. Tali scritture producono gli effetti propri del trasferimento secondo la disciplina legislativa della circolazione dei titoli di credito. L’accredito contabile è cioè equiparato ex lege al trasferimento materiale del titolo e determina l’acquisto di un diritto cartolare autonomo da parte del beneficiario dell’ordine. Nel contempo, l’esercizio dei diritti cartolari è svincolato dall’esibizione dei titoli custoditi dalla società di gestione in quanto la relativa legittimazione è attribuita dal rilascio di apposite certificazioni attestanti la partecipazione al sistema e contenenti l’indicazione del diritto sociale esercitabile. E’ così ridotta al massimo la manipolazione e lo spostamento materiale dei titoli depositati. Questo sistema non comporta tuttavia la soppressione materiale dei titoli: gli stessi infatti vengono pur sempre creati e rilasciati dall’emittente e restano depositati presso la società di gestione. Una vera e propria dematerializzazione dei titoli di massa, con l’eliminazione del documento cartaceo e l’affidamento a sistemi elettronici di scritturazione delle funzioni giuridiche tradizionalmente assolte dal titolo di credito, è stata invece introdotta dal d.lgs. 213/1998 per alcune categorie di strumenti finanziari ammessi al sistema di gestione accentrata. In base a tale disciplina non possono più essere rappresentati da titoli e sono immessi nel sistema in regime di de materializzazione gli strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, ecc.) negoziati o destinati alla negoziazione nei mercati regolamentati italiani, nonché quelli (non negoziati in mercati regolamentati ma) diffusi fra il pubblico in misura rilevante, secondo i criteri individuati dalla Consob d’intesa con la banca d’Italia. E’ invece in facoltà degli emittenti assoggettare al regime di dematerializzazione gli strumenti finanziari che non presentano tali caratteristiche.

disponibilità di danari negoziando il titolo (ad esempio, scontandolo presso una banca). È questa la cosiddetta cambiale di favore, nella quale il rapporto causale è costituito dal relativo accordo fra emittente e primo prenditore (convenzione di favore). C) La cambiale è un titolo rigorosamente formale. Solo il titolo che presenta le indicazioni prescritte dalla legge vale come cambiale e solo le clausole previste dalla legge possono efficacemente apposte sulla cambiale. D) La cambiale è un titolo che può incorporare e di regola incorpora una pluralità di obbligazioni: quelle del traente, dell’accettante, dei giranti, dei loro avallanti e dell’accettante per intervento, nella cambiale tratta; quelle dell’emittente, dei giranti e dei loro avallanti, nel vaglia cambiario. Gli obbligati cambiari sono obbligati in solido verso il portatore del titolo, ma nel contempo sono disposti per gradi e distinti per legge in obbligati diretti (emittente, accettante e loro avvallanti) ed in obbligati di regresso (traente, giranti, loro avallanti ed accettante per intervento). E) La cambiale è un titolo esecutivo ed è assistita da particolari agevolazioni processuali in modo da consentire al portatore un pronto soddisfacimento in caso di mancato pagamento. E’ necessario però che siano state osservate le disposizioni tributarie in tema di imposta di bollo.

  1. I REQUISITI FORMALI DELLA CAMBIALE La cambiale è di consueto redatta su appositi moduli prestampati, predisposti dall’amministrazione finanziaria, con i quali viene assolta l’imposta di bollo sulle cambiali. Il modulo bollato (o qualsiasi altro pezzo di carta) è qualificabile come cambiale solo se contiene determinate indicazioni, fissate dagli artt. 1(cambiale tratta) e 100 (vaglia cambiario) della legge cambiaria, che rispondono allo scopo di dare un contenuto standardizzato alla cambiale rendendola facilmente riconoscibile. Sono questi i requisiti formali della cambiale, la cui mancanza comporta che il titolo non vale come cambiale (artt. 2 e 101). Tuttavia, mentre lacune di tali indicazioni sono indispensabili (requisiti essenziali), altre possono anche mancare in quanto, se nulla risulta dal titolo, la lacuna e colmata dalla legge con norme suppletive (requisiti naturali). Sono requisiti formali essenziali della cambiale:
  2. La denominazione di cambiale inserita nel contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui il titolo è redatto. Per il vaglia cambiario possono essere utilizzate in alternativa le denominazioni vaglia cambiario o pagherò cambiario.
  1. L’ordine incondizionato nella cambiale tratta (pagherete a ...) o la promessa incondizionata nel vaglia cambiario (pagherò a ...) di pagare una somma determinata. Tale somma è di regola espressa sia in lettere sia in cifre. In caso di discordanza, prevale la somma scritta in lettere. Se la somma è scritta più volte, in lettere o in cifre, in caso di discordanza la cambiale vale per la somma minore.
  2. L’indicazione nella cambiale tratta del nome di chi è designato a pagare (trattario), nonché il luogo e data di nascita oppure il codice fiscale dello stesso. Trattario può essere anche lo stesso traente.
  3. L’indicazione nel vaglia cambiario del luogo e della data di nascita oppure del codice fiscale dell’emittente.
  4. Il nome del primo prenditore. Nella cambiale tratta questi può essere lo stesso traente.
  5. La data di emissione della cambiale, ossia l’indicazione del giorno in cui il titolo è messo in circolazione.
  6. La sottoscrizione del traente o dell’emittente. A differenza di tutti gli altri requisiti, la sottoscrizione deve essere autografa, cioè apposta manualmente dal traente o dall’emittente. Inoltre, deve contenere il nome ed il cognome o almeno la ditta di colui che si obbliga. E’ valida tuttavia la sottoscrizione nella quale il nome sia abbreviato o indicato con la sola iniziale. Sono requisiti formali naturali della cambiale:
  7. L’indicazione della scadenza. Questa infatti può essere omessa ed in tal caso la cambiale si considera pagabile a vista. Se indicata, la scadenza deve rientrare, a pena di nullità, in uno dei 4 tipi previsti dalla legge: a vista, a certo tempo vista, a certo tempo data, a giorno fisso (art.38). La cambiale a vista è immediatamente esigibile e deve essere presentata al pagamento entro un anno dalla sua data, dopo di che comincia a decorrere la prescrizione. La cambiale a certo tempo vista scade decorso un determinato periodo di tempo dalla data dell’accettazione o del protesto per mancata accettazione o dalla data del visto apposto dall’emittente. La cambiale a certo tempo data è pagabile decorsi un determinato numero di giorni o mesi dalla data di emissione.
  8. L’indicazione del luogo dove la cambiale è emessa. In mancanza, la cambiale si considera sottoscritta nel luogo indicato accanto al nome del traente o dell’emittente. Mancando anche quest’ultima indicazione, la cambiale è nulla.
  9. L’indicazione del luogo di pagamento. In mancanza, la cambiale tratta è pagabile nel luogo indicato accanto al nome del trattario; il vaglia cambiario, nel luogo di emissione del titolo. È possibile indicare come luogo di pagamento anche il domicilio di un terzo (ad esempio di una banca) ed in tal caso la cambiale si dice domiciliata.