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Diritto commerciale: impresa e mercato, Appunti di Diritto Commerciale

Segni distintivi: ditta, insegna e marchio Pubblicità Ausiliari dell'imprenditore Concorrenza

Tipologia: Appunti

2018/2019

Caricato il 27/11/2019

Marcoferrucci
Marcoferrucci 🇮🇹

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PARTE SECONDA
IMPRESA E MERCATO
I SEGNI DISTINTIVI: LA DITTA, L’INSEGNA E IL MARCHIO RAPPRESENTANO UN SEGNO
DISTINTIVO DELL’IMPRESA, FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE ED ALLA CONSERVAZIONE
DELLA CLIENTELA, POTENDO I CONSUMATORI, ATTRAVERSO TALI ELEMENTI,
DISTINGUERE I VARI IMPRENDITORI SUL MERCATO.
Laditta.
Il segno distintivo col quale l’imprenditore esercita la sua impresa, col quale compie gli atti, assume le
obbligazioni, acquista i diritti, e diventa punto soggettivo di riferimento dei rapporti giuridici relativi
all’impresa, costituisce la ditta, e propriamente quella che si suole qualificare la ditta soggettiva.
La ditta viene definita come nome commerciale dell’imprenditore, ha come scopo la distinzione
dell’impresa da quelle concorrenti. (DIVERSO DAL PATRONIMICO)
Nella creazione della ditta, l’imprenditore è tenuto ad osservare determinate regole, le quali sono
espressione di due principi fondamentali: il principio della verità e il principio della novità.
In omaggio al principio della verità la ditta deve corrispondere al nome dell’imprenditore: almeno il
cognome o la sigla dell’imprenditore deve essere CONTENUTO NELLA DITTA (2563 COMMA 2). Ma,
normalmente, l’imprenditore non si limita a questo contenuto minimo. Egli forma la sua ditta col suo nome
e cognome, e spesso include nella ditta l’indicazione della paternità.
Per il principio della novità, la ditta deve essere idonea a differenziare l’imprenditore che la usa da ogni altro
imprenditore. Si pensi alla GRAFIA delle lettere, ai COLORI utilizzati.
Nel caso di utilizzazione di ditta confondibile da parte di due imprenditori, è la priorità dell’uso che decide
circa l’acquisizione del diritto. Chi per primo ha usato la ditta può imporre all’altro la differenziazione. L’art.
2564 comma 2 a tal proposito dispone che l’obbligo di differenziazione incombe a chi ha registrato la propria
ditta in epoca posteriore.
Il trasferimento della ditta. Il codice civile vigente ammette in ogni caso la trasferibilità della ditta,
purché contemporaneamente al trasferimento dell’azienda. La differenza fra trasferimento dell’azienda
per atto tra vivi e trasferimento dell’azienda per causa di morte è tuttavia rilevante in quanto, per il
trasferimento della ditta nel primo caso è necessario il consenso dell’alienante, mentre nel secondo caso la
ditta si trasmette senz’altro al successore, salvo contraria disposizione testamentaria (2565).
Nel caso poi di usufrutto e di affitto dell’azienda, quando cioè l’impresa è esercitata da un soggetto diverso
dal titolare dell’azienda, la ditta viene trasferita necessariamente (l’usufruttuario, sancisce l’art. 2561, deve
esercitare l’azienda sotto la ditta che la contraddistingue). Il trasferimento della ditta deve essere iscritto nel
registro delle imprese (2566, 2196 comma 3), I TERZI SONO TUTELATI PERCHE’ GRAZIE A QUESTO
POSSONO CONOSCERE IL SOGGETTO CHE SI NASCONDE DIETRO LA DITTA.
L’insegna.
Diversamente dalla ditta, l’insegna non ha un contenuto o una forma. L’imprenditore è libero di scegliere e
formare, come meglio crede, l’insegna; ma è necessario che, in conformità alla sua funzione, abbia capacità
distintiva. All’imprenditore è solo precluso di scegliere e formare un’insegna che sia contraria alla legge,
all’ordine pubblico e al buon costume o che, uguale o simile a quella usata da altro imprenditore.
Il marchio e le sue funzioni.
Il marchio è un segno idoneo a distinguere determinati prodotti e servizi da prodotti e servizi dello stesso
genere. Il marchio può consistere, dunque, in una parola, in una lettera, nella forma del prodotto o della
confezione, persino in un suono.
In dottrina i marchi vengono distinti in:
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PARTE SECONDA

IMPRESA E MERCATO

I SEGNI DISTINTIVI: LA DITTA, L’INSEGNA E IL MARCHIO RAPPRESENTANO UN SEGNO

DISTINTIVO DELL’IMPRESA, FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE ED ALLA CONSERVAZIONE

DELLA CLIENTELA, POTENDO I CONSUMATORI, ATTRAVERSO TALI ELEMENTI,

DISTINGUERE I VARI IMPRENDITORI SUL MERCATO.

Laditta. Il segno distintivo col quale l’imprenditore esercita la sua impresa, col quale compie gli atti, assume le obbligazioni, acquista i diritti, e diventa punto soggettivo di riferimento dei rapporti giuridici relativi all’impresa, costituisce la ditta , e propriamente quella che si suole qualificare la ditta soggettiva.

La ditta viene definita come nome commerciale dell’imprenditore , ha come scopo la distinzione

dell’impresa da quelle concorrenti. (DIVERSO DAL PATRONIMICO)

Nella creazione della ditta, l’imprenditore è tenuto ad osservare determinate regole , le quali sono espressione di due principi fondamentali: il principio della verità e il principio della novità****.

In omaggio al principio della verità la ditta deve corrispondere al nome dell’imprenditore: almeno il cognome o la sigla dell’imprenditore deve essere CONTENUTO NELLA DITTA (2563 COMMA 2). Ma, normalmente, l’imprenditore non si limita a questo contenuto minimo. Egli forma la sua ditta col suo nome e cognome, e spesso include nella ditta l’indicazione della paternità.

Per il principio della novità, la ditta deve essere idonea a differenziare l’imprenditore che la usa da ogni altro imprenditore. Si pensi alla GRAFIA delle lettere, ai COLORI utilizzati.

Nel caso di utilizzazione di ditta confondibile da parte di due imprenditori, è la priorità dell’uso che decide circa l’acquisizione del diritto. Chi per primo ha usato la ditta può imporre all’altro la differenziazione. L’art. 2564 comma 2 a tal proposito dispone che l’obbligo di differenziazione incombe a chi ha registrato la propria ditta in epoca posteriore.

Il trasferimento della ditta. Il codice civile vigente ammette in ogni caso la trasferibilità della ditta , purché contemporaneamente al trasferimento dell’azienda. La differenza fra trasferimento dell’azienda per atto tra vivi e trasferimento dell’azienda per causa di morte è tuttavia rilevante in quanto, per il trasferimento della ditta nel primo caso è necessario il consenso dell’alienante, mentre nel secondo caso la ditta si trasmette senz’altro al successore, salvo contraria disposizione testamentaria (2565). Nel caso poi di usufrutto e di affitto dell’azienda, quando cioè l’impresa è esercitata da un soggetto diverso dal titolare dell’azienda, la ditta viene trasferita necessariamente (l’usufruttuario, sancisce l’art. 2561, deve esercitare l’azienda sotto la ditta che la contraddistingue). Il trasferimento della ditta deve essere iscritto nel registro delle imprese (2566, 2196 comma 3), I TERZI SONO TUTELATI PERCHE’ GRAZIE A QUESTO POSSONO CONOSCERE IL SOGGETTO CHE SI NASCONDE DIETRO LA DITTA.

L’insegna. Diversamente dalla ditta, l’insegna non ha un contenuto o una forma. L’i mprenditore è libero di scegliere e formare, come meglio crede, l’insegna; ma è necessario che, in conformità alla sua funzione, abbia capacità distintiva. All’imprenditore è solo precluso di scegliere e formare un’insegna che sia contraria alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume o che, uguale o simile a quella usata da altro imprenditore.

Il marchio e le sue funzioni.

Il marchio è un segno idoneo a distinguere determinati prodotti e servizi da prodotti e servizi dello stesso genere. Il marchio può consistere, dunque, in una parola, in una lettera, nella forma del prodotto o della confezione, persino in un suono.

In dottrina i marchi vengono distinti in:

a. Avendo riguardo alla forma adoperata per raggiungere l’effetto distintivo, in marchi denominativi (costituiti da parole), figurativi (costituiti da immagini o semplici combinazioni di colori) o misti (costituiti da parole e immagini); o in marchi bidimensionali o tridimensionali , a seconda che il marchio sia a due o a tre dimensioni;

b. Avendo riguardo all’ oggetto della funzione distintiva, in marchi in senso stretto , destinati a contraddistinguere le merci o gli altri beni oggetto di produzione o di scambio, e in marchi di servizio , destinati a contraddistinguere le imprese produttrici di servizi;

c. Avendo riguardo ai soggetti che li utilizzano, in marchi di fabbrica (se ad applicare il marchio è il produttore del bene) e in marchi di commercio (se ad applicare il marchio è il rivenditore).

Oltre alla funzione giuridicamente tutelata del marchio distinguere determinati prodotti e servizi da prodotti e servizi dello stesso genere, il marchio assolve ad una ulteriore funzione, quella pubblicitaria****. L’impiego del marchio a fine di pubblicità è del tutto conseguente alla sua funzione distintiva, anzi può essere visto nella prospettiva della migliore attuazione di questa funzione. Tuttavia, è stato anche rilevato che la pubblicità del marchio verte non tanto sui prodotti, quanto sul marchio stesso (cosiddetta pubblicità istituzionale), al fine di imporre il marchio nelle menti e nelle abitudini dei consumatori, inducendoli a preferire il prodotto che presenti quel marchio a quelli di altri produttori.

Il diritto sul marchio.

L’imprenditore può acquistare un diritto sul marchio che si proponga di utilizzare; il contenuto di tale diritto consiste nel fare uso esclusivo del marchio per contraddistinguere prodotti o servizi , oggetto della sua attività di produzione o di scambio (e tale facoltà si estende anche al suo uso per fini pubblicitari).

Perché l’acquisto sul marchio sia possibile, il segno prescelto come marchio deve essere i doneo ad attuare la funzione distintiva che la legge gli assegna: il marchio deve essere originale e nuovo , deve poi essere lecito , non deve cioè essere contrario alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume.

Chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un nuovo marchio idoneo a distinguere prodotti e servizi ha diritto di avvalersene in modo esclusivo.

Si parla di MARCHIO COLLETTIVO , il marchio che ha la funzione di CERTIFICAZIONE e GARANZIA, concesso a enti o associazioni di categorie al fine di garantire origine, natura e qualità di determinati prodotti. Possono per es. servire per indicare la provenienza di un prodotto.

L’acquisto del diritto sul marchio può aversi, a titolo originario , chiedendo la registrazione del marchio presso l’ Ufficio italiano brevetti e marchi , e ottenendo dallo stesso ufficio la registrazione ( marchio registrato ), o usando il marchio in modo da fargli acquistare notorietà su tutto o su parte del territorio nazionale ( marchio di fatto non registrato ).

Chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facoltà di continuare ad usarne, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne è valso.

Inoltre oggi la legge prevede espressamente che il titolare del marchio possa impedire l’uso successivo del segno distintivo da parte di altri anche per i prodotti o i servizi non affini. Si tratta dei marchi celebri , quali, per esempio, il marchio Coca-Cola o il marchio Cartier.

Il diritto all’uso del marchio registrato si estende a tutto il territorio nazionale. Il titolare del marchio registrato può ottenere anche forme di tutela estesa ai territori di altri stati, avvalendosi di convenzioni internazionale, alle quali abbia aderito anche l’Italia.

Il diritto attribuito dalla legge italiana alla registrazione del marchio presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi, ha la durata di 10 anni , ma su domanda del titolare, la registrazione può essere rinnovata di 10 anni in 10 anni. Non mancano tuttavia casi in cui il diritto sul marchio registrato si estingue malgrado non sia ancora venuto a scadenza. ll diritto si estingue per rinuncia del titolare (15 comma 5 c.p.i.) o per d ecadenza : la decadenza è prevista per non uso , quando cioè il segno non venga usato entro 5 anni dalla registrazione, o quando l’uso del segno

Art 2601 >> quando gli atti di concorrenza sleale pregiudicano gli interessi di una categoria

professionale , l’azione per la repressione della concorrenza sleale può essere promossa anche dalle

associazioni professionali e dagli enti che rappresentano le categorie.

LA PUBBLICITA’

Il registro delle imprese e la sua organizzazione. Iscrizione e mero deposito.

ART 2188 SS

Per fini di pubblicità, il legislatore ha istituito, presso la camera di commercio di ciascuna provincia, il registro delle imprese , al quale sono riconducibili l’ufficio del registro delle imprese , che cura il funzionamento degli strumenti pubblicitari e il protocollo e l’ archivio degli atti e dei documenti.

L’ ufficio del registro delle imprese è pubblico , ed è retto da un conservatore sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale.

Per dare pubblicità ai fatti e agli atti, l’imprenditore o gli altri soggetti in sua vece legittimati devono rivolgersi all’ufficio del registro competente per la domanda di iscrizione nel registro delle imprese. L’ufficio deve accertare l’autenticità della sottoscrizione e il concorso delle condizioni richieste dalla elgge.

Ma, se un’iscrizione obbligatoria non è stata richiesta, l’iscrizione può aversi di ufficio con d ecreto del giudice del registro, su segnalazione dell’ufficio. Se un’iscrizione è avvenuta senza le condizioni richieste dalla legge, il giudice del registro ne ordina con decreto la cancellazione.

L’iscrizione è la forma più ricorrente di pubblicità. Peraltro, per alcuni atti (per esempio il bilancio di esercizio di società per azioni; lo statuto aggiornato della società per azioni), la legge non prevede l’iscrizione nel registro delle imprese, ma, sempre su domanda , il deposito , che si realizza mediante l’archiviazione dell’atto , nonché la memorizzazione degli estremi dell’atto nel registro delle imprese, ai fini di mera ricognizione dell’avvenuto deposito (art. 14 regolamento).

Il protocollo , strumento anch’esso informatico, serve invece ad attribuire alle domande una numerazione progressiva secondo il loro ordine cronologico di presentazione o di arrivo (art. 6 regolamento); mentre l’ archivio consente, sempre secondo tecniche informatiche, l’archiviazione degli atti soggetti a mero deposito o a iscrizione (art. 8 regolamento).

Effetti della iscrizione e del mero deposito.

L’art. 2193 stabilisce che tocca alla legge individuare i “fatti” che vanno iscritti nel registro delle imprese, e quelli che vanno depositati.

L’iscrizione nel registro delle imprese ha efficacia immediata nel tempo: essa produce effetti dal momento in cui si è avuta (2193 comma 2).

L’iscrizione ha, innanzitutto, una efficacia positiva : i terzi non possono opporre l’ignoranza degli atti e fatti iscritti. Gli atti o i fatti iscritti sono quindi opponibili ai terzi, indipendentemente dalla conoscenza che essi ne abbiano. Ma l’iscrizione, oltre a una efficacia positiva, produce una efficacia negativa. L’efficacia negativa consiste in ciò che gli atti e i fatti, dei quali la legge prescrive l’iscrizione, se non sono stati iscritti non possono essere opposti ai terzi, a meno che il soggetto obbligato non provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza.

L’efficacia dell’iscrizione, in senso sia positivo che negativo, si esaurisce normalmente nel campo della opponibilità ; si tratta quindi di efficacia dichiarativa: l’iscrizione nulla aggiunge al fatto o all’atto iscritto, già idoneo a produrre i suoi effetti prima dell’iscrizione.

GLI AUSILIARI DELL’IMPRENDITORE

Art 2195: tra coloro soggetti a iscrizione nel registro delle imprese, rientrano gli imprenditori che esercitano attività AUSILIARIE.

Ausiliari AUTONOMI : figura principale >> AGENTE DI COMMERCIO (NON è il rappresentante): si interpone tra imprenditore e mercato; mette in contatto l’imprenditore col cliente, solo in alcuni casi l’imprenditore gli attribuisce la rappresentanza.

Ausiliari SUBORDINATI : muniti di poteri di rappresentanza dell’imprenditore: fanno sì che essi sono in grado di collaborare con l’imprenditore soprattutto nei suoi rapporti coi terzi. >> INSTITORE, PROCURATORE E COMMESSI.

L’institore. art 2203

È institore colui che è preposto dal titolare all’esercizio di una impresa. (è la figura più importante)

Egli dipende direttamente dall’imprenditore , senza che nessun altro soggetto possa interporsi fra i due; all’imprenditore egli deve direttamente rispondere del suo operato. È tenuto, insieme all’imprenditore, all’osservanza delle disposizioni riguardanti l’iscrizione nel registro delle imprese e la tenuta delle scritture contabili (2205), e, in caso di fallimento dell’imprenditore, estende all’institore le disposizioni in materia di bancarotta e di ricorso abusivo al credito, nonché le disposizioni che puniscono talune inosservanze del fallito (227 l. f.).

La legge riconosce all’institore ampi poteri rappresentativi. Egli può compiere tutti gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa cui è preposto; gli è unicamente preclusa la facoltà di alienare e di ipotecare i beni immobili del proponente (2204). La volontà del preponente può, mediante apposito negozio di procura, estendere i poteri abilitando l’institore anche all’alienazione e alla sottoposizione ad ipoteca di immobili.

Ma la legge attribuisce all’institore anche una rappresentanza di diritto processuale : l’institore può stare in giudizio in nome del preponente per le obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell’esercizio dell’impresa cui è preposto (2204 comma 2).

I poteri dell’institore possono essere, in un momento successivo alla preposizione, limitati; possono cessare del tutto se la preposizione viene meno. Limitazione e revoca devo essere sottoposte alla pubblicità mediante iscrizione nel registro delle imprese.

L’institore, deve, quando agisce per l’imprenditore, dichiararlo al terzo. Potrà dichiararlo espressamente, o invece la qualità di rappresentante potrà risultare da fatti indiscutibili e concomitanti all’azione dell’institore.

Il procuratore.

L’art. 2209 qualifica procuratori coloro “i quali, in base a un rapporto continuativo , abbiano il potere di compiere per l’imprenditore gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, pur non essendo preposti ad essa”; e dichiara applicabili ad essi le norme degli artt. 2206 e 2007 relative alla pubblicità ed alle modificazioni e alla revoca della procura institoria.

Si intende quell’impiegato, di grado inferiore all’institore, il quale sia munito di poteri rappresentativi. I poteri rappresentativi si accompagnano al rapporto di impiego continuativo che vincola l’imprenditore al procuratore, ma non si basano su di esso.

I poteri di questi procuratori debbono, a norma di legge, essere pubblicati con le stesse modalità della procura institoria: e se la pubblicità manca, la rappresentanza si reputa generale.

Di norma è il MANDATARIO : compie atti che gli dice l’imprenditore nella procura.

sleale sia stato compiuto con dolo o con colpa, il concorrente leso può esercitare in aggiunta l’ azione di risarcimento dei danni , e ottenere anche la pubblicazione della sentenza (2600).

Le restrizioni della libertà di concorrenza.

In concreto possono darsi delle restrizioni vere e proprie ai diritti di libertà di iniziativa economica. Queste possono consistere in preclusioni , a seconda che il diritto dei privati risulti subordinato al concorso di determinate condizioni, o invece addirittura escluso. Considerate poi in relazione alla fonte da cui discendono, le restrizioni possono essere legali o negoziali****.

Limitazioni legali discendono di frequente dal fatto che la legge subordina l’esercizio dell’attività economica al possesso di date autorizzazioni amministrative. Attraverso la predisposizione di questo istituto talora si intendono perseguire fini di sicurezza, di igiene, di tutela della fede pubblica, ecc,; talora invece ci si propone lo scopo di regolare l’afflusso degli operatori economici sul mercato, limitandone il numero. Nella sostanza, l’autorizzazione si risolve in un controllo sulla rispondenza dell’attività al pubblico interesse o sul possesso da parte dell’imprenditore di determinati requisiti, e rientra perciò tra i controlli di cui è in generale parola nell’art. 41 comma 3 Cost.

Per fini diversi, limitazioni sono anche imposte rispetto all’esercizio concreto dell’attività intrapresa; ma la limitazione si risolve pur sempre in un controllo, sia pure più intenso, perché relativo al modo di svolgimento dell’attività.

La disciplina pubblicistica a tutela della libertà di concorrenza. La disciplina comunitaria.

Per quanto riguarda l’Italia, la libertà di concorrenza è stata assicurata da una duplice disciplina. La prima, di diritto comunitario, è derivata dalla sua adesione al Trattato istitutivo della Comunità economica del carbone e dell’acciaio (Ceca, 1951, che dal 2002 ha cessato di avere efficacia), e al Trattato istitutivo della Comunità economica europea (Cee, 1957,Comunità europea, Ce, in base al Trattato di Maastricht, 1992; e ora Unione Europea, UE, in base al Trattato sull’Unione Europea, Lisbona 2007). Questa disciplina trova applicazione quando la libertà di concorrenza può essere (o è) pregiudicata all’interno del mercato comune, vale a dire all’interno del mercato costituito dai territori dei paesi che aderiscono al trattato UE. La seconda, di diritto nazionale, è essenzialmente rappresentata dalla l. 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, che detta appunto le norme per la tutela della concorrenza e del mercato, e si applica quando la libertà di concorrenza può essere (o è) pregiudicata all’interno del solo mercato italiano.

La disciplina nazionale.

La disciplina nazionale, introdotta dalla l. 10 ottobre 1990, n. 287 ( legge antitrust ), si applica alle “intese”, agli “ abusi di posizione dominante ” e alle “ concentrazioni di imprese ”, che non ricadono nell’ambito di applicazione della disciplina comunitaria, ma sono di rilievo nazionale (art. 1 comma 1).

La disciplina delle intese, degli abusi di posizione dominante e delle concentrazioni di imprese di rilievo è ricalcata, su quella comunitaria, e in particolare su quella prevista dal Trattato Fue e dal regolamento Ce n. 139/2004.

Infatti:

a. (^) Per gli artt. 2 commi 2 e 3 e art. 15 della l. n. 287, le intese , che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale (o di una sua parte rilevante), sono vietate, e, in quanto tali, nulle e punite.

b. Per gli artt. 3 e 15 della l. n. 287, è vietato e punito l’” abuso ” di una posizione dominante all’interno del mercato nazionale, o in una sua parte rilevante (con l’eccezione delle imprese che esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale o operano in regime di monopolio sul mercato);

c. Per gli artt. 5 e 16 della l. n. 287, le operazioni concentrazione , che per le loro caratteristiche quantitative siano da ritenere di dimensione nazionale, devono essere preventivamente comunicate all’Autorità. L’Autorità valuta se le operazioni comportino “la costituzione o il rafforzamento di una

posizione dominante sul mercato nazionale in modo da eliminare o ridurre in modo sostanziale la concorrenza”, e vieta quelle operazioni che determinano queste conseguenze.

MERCATO : luogo naturale o fisico dove si incontrano DOMANDA e OFFERTA >> scambio di beni e servizi che devono soddisfare i duplici interessi (imprenditore e consumatore). Come avviene lo scambio? Come si regolamenta?

Il regime del mercato è di vario tipo:

Concorrenza PERFETTA : domanda spontanea indotta solo dal BISOGNO del consumatore , con una molteplicità di offerta che nasce dalla libera volontà dell’imprenditore, fissando il prezzo. Non esistono elementi che influenzano né domanda né offerta, MA solo bisogni da un lato e produzione per soddisfare bisogni dall’altro. MA è un parametro teorico! Nella realtà c’è: Concorrenza IMPERFETTA : su questo regime interviene l’ordinamento.

Gli economisti evidenziano altri modelli senza regime di concorrenza: Regime di oligopolio : forma di mercato con pochi ma importanti venditori (offerenti), ognuno dei quali sa che ogni sua decisione avrà influsso sulle decisioni della concorrenza. Regime di monopolio : unica impresa che fornisce il prodotto e che determina il prezzo.

La maggior parte degli ordinamenti sceglie la CONCORRENZA. Il nostro ordinamento sancisce il principio di LIBERTA’ di concorrenza >> non ci devono essere condizionamenti. Ci sono settori di regolamentazione per avvicinare la concorrenza imperfetta a quella perfetta. La libertà serve per garantire l’assenza di limiti all’ingresso e all’uscita dal mercato; serve inoltre per la formazione e la circolazione di informazioni necessarie a garantire la libera scelta del consumatore.

ART 2595. LIMITI LEGALI della concorrenza: deve svolgersi in modo da non ledere gli interessi dell’economia nazionale e nei limiti stabiliti dalla legge.

Art 2596. LIMITI CONTRATTUALI della concorrenza: il patto che limita la concorrenza deve essere provato per iscritto. Non può eccedere la durata di 5 anni.

Art 2597. OBBLIGO di CONTRATTARE nel caso di monopolio: chi esercita un’impresa in mondizione di monopolio legale ha l’obbligo di contrattare con chiunque richieda prestazioni che formano oggetto dell’impresa.

La legislazione antitrust è il complesso delle norme che regolamentano e limitano la concentrazione del potere economico per salvaguardare la libera concorrenza delle imprese nel mercato >> obiettivo di tutela.

Art 2. INTESE ( contratti >> strumenti coi quali l’imprenditore esercita l’attività economica), RESTRITTIVE della libertà di circolazione: intervengono/ comprimono la libertà economica degli imprenditori. Es. determinazione del prezzo per rimanere sul mercato.

Art 3. ABUSO di posizione dominante >> ci possono essere imprenditori forti e deboli, o organizzazioni più efficienti. ABUSO: approfittare della posizione per incidere sulla libertà economica degli altri imprenditori costringendo l’imprenditore X ad agire in modo conseguenziale a ciò che fa l’altro imprenditore. Es. rapporti di subfornitura

Art. 5 OPERAZIONI di concentrazione >> rafforzare la struttura organizzativa. È uno strumento per mantenere l’impresa sul mercato e sopportare la concorrenza.