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Dispense per la seconda parte dell'esame di Diritto commerciale , basato sul corso e sullo studio autonomo del libro consigliato da Prof. Gimigliano Gabriella: Manuale di Diritto commerciale, G. F. CAMPOBASSO. Università degli Studi di Siena - Unisi, facoltà di Economia Richard Goodwin.
Tipologia: Dispense
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Le società sono organizzazioni di persone e di mezzi creati dall’autonomia privata per l’esercizio in comune di un’attività produttiva. Sono le strutture organizzative tipiche (anche se non esclusive) previste dall’ordinamento per l’esercizio in forma associata dell’attività d’impresa (impresa collettiva). Il legislatore nazionale pone a disposizione dell’autonomia privata otto tipi di società fra le quali le parti possono (sia pure con alcune limitazioni) liberamente scegliere. Nel dettaglio, I tipi di società previsti sono: ● la società semplice, la società in nome collettivo e la società in accomandita semplice che tradizionalmente sono definite come società di persone ; ● la società per azioni, la società in accomandita per azioni e la società a responsabilità limitata che tradizionalmente sono definite società di capitali ; ● la società cooperativa e le mutue assicuratrici. A queste si sono affiancate altri due tipi di società regolati dal diritto comunitario: la società europea (2001) e la società cooperativa europea (2003). Se diversi sono i tipi di società, unica è la nozione legislativa (del contratto) di società, fissata dall’art. 2247 c.c.
A. LA NOZIONE DI SOCIETÀ
Il contratto di società “ Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili ” (art. 2247 c.c.). È questa la nozione legislativa del contratto di società. Anzi, fino al 1993 era la nozione stessa di società, dato che il codice del 1942 non consentiva la costituzione di società da parte di una sola persona e quindi con atto non contrattuale. Oggi questa possibilità è stata eccezionalmente prevista dapprima per le società responsabilità limitata e più di recente per le società per azioni, che pertanto possono essere costituite anche con atto unilaterale. Sia pure con tali eccezioni, le società sono enti associativi a base contrattuale che si caratterizzano per la presenza di tre elementi:
I conferimenti I conferimenti sono le prestazioni cui le parti del contratto di società si obbligano. Essi costituiscono i contributi dei soci alla formazione del patrimonio iniziale della società. La loro funzione è quella di dotare la società del capitale di rischio iniziale per lo svolgimento dell’attività d’impresa. Infatti, col conferimento ciascun socio destina stabilmente (per la durata della società) parte della propria ricchezza personale all’attività comune e si espone al rischio di impresa : ossia al rischio di non ricevere alcuna remunerazione (se la società non consegue utili) o addirittura al rischio di perdere in tutto o in parte il valore del conferimento (se la società subisce perdite). È essenziale che tutti i soci eseguono, o quantomeno si obbligano ad eseguire, un apporto a titolo di conferimento. Quanto all’ oggetto dei conferimenti , l’art. 2247 stabilisce genericamente che essi possono essere costituiti da beni e servizi (denaro, beni trasferiti in proprietà o concessi in godimento, prestazioni di
attività lavorativa, ecc…). In breve, può costituire oggetto di conferimento ogni entità suscettibile di valutazione economica che le parti ritengono utile o necessaria per lo svolgimento dell’attività d’impresa. Il principio desumibile dall’art. 2247 trova piena applicazione solo nelle società di persone e, dopo la riforma del 2003, nella società responsabilità limitata. Nelle altre società di capitali e nelle società cooperative è espressamente stabilito che non possono formare oggetto di conferimento “ le prestazioni d’opera o di servizi ”.
Patrimonio sociale e capitale sociale Il patrimonio sociale è l’insieme dei rapporti giuridici attivi e passivi che fanno capo alla società. Esso è inizialmente costituito dai conferimenti eseguiti o promessi dai soci. Successivamente subisce continue variazioni in relazione alle vicende economiche della società. La consistenza del patrimonio sociale è accertata attraverso la relazione annuale del bilancio d’esercizio: si definisce patrimonio netto la differenza positiva tra attività e passività. L’attivo patrimoniale costituisce: ❖ garanzia principale se per le obbligazioni sociali rispondono anche i soci col proprio patrimonio; ❖ garanzia esclusiva se si tratta di un tipo di società nel quale per le obbligazioni sociali risponde solo la società col proprio patrimonio. Diversa dalla nozione di patrimonio sociale è il capitale sociale nominale , che esprime il valore in denaro dei conferimenti risultanti dall’atto costitutivo della società. Il capitale sociale nominale rimane immutato nel corso della vita della società fin quando, con modifica dell’atto costitutivo, non se ne decide l’aumento (es: per nuovi conferimenti) o la riduzione (es: per perdite subite). Il capitale sociale è quindi un valore storico, che ha due funzioni fondamentali:
L’esercizio in comune di attività economica L’esercizio in comune di un’attività economica è il secondo elemento caratterizzante la nozione di società. È questo il cosiddetto scopo-mezzo del contratto di società. L’ oggetto sociale definisce la specifica attività economica che i soci si propongono di svolgere. Tale attività deve essere predeterminata dall’atto costitutivo della società ed è modificabile solo con l’osservanza delle norme che regolano le modificazioni dell’atto costitutivo. In tutte le società l’ oggetto sociale deve consistere nello svolgimento di un’attività condotta con metodo economico e finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o servizi. In sintesi di un’ attività d’impresa. Le società non possono essere costituite al solo scopo di consentire il godimento di beni conferiti dai soci. In tal caso si applica la disciplina della comunione , la quale prevede la possibilità per i creditori personali
“capitalisti” assumano il sopravvento è stabilito che il numero e la partecipazione al capitale di questi ultimi non deve essere “ tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci ”. Se viene meno questa condizione, la prevalenza dei soci professionisti deve essere ristabilita entro sei mesi, altrimenti la società si scioglie e deve essere cancellata d’ufficio dall’albo dei professionisti in cui è iscritta. L’atto costitutivo della società tra professionisti deve prevedere l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci. Può trattarsi anche di più attività professionali, se i soci svolgono professioni diverse ( società multiprofessionali ). La partecipazione della società è incompatibile con la partecipazione ad altre società tra professionisti ( principio di esclusività della partecipazione ). Il socio professionista è tenuto all’osservanza del codice deontologico del proprio ordine e può opporre ad altri soci il segreto professionale sull’attività a lui affidata. La cancellazione del socio professionista dall’albo comporta anche l’esclusione della società. A tutela dell’utente, l’atto costitutivo deve prevedere criteri e modalità affinché l’esecuzione dell’incarico professionale conferito sia eseguito solo da soci in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione professionale richiesta. L’utente ha diritto di chiedere che la prestazione sia realizzata da un particolare socio professionista di sua fiducia. In mancanza la designazione viene effettuata dalla società ed il nominativo prescelto deve essere comunicato per iscritto al cliente. La società tra professionisti, in aggiunta all’iscrizione richiesta dalla disciplina del tipo societario prescelto, deve iscriversi in un’apposita sezione speciale del registro delle imprese, avente funzione di pubblicità notizia. Regole speciali valgono per l’esercizio in forma societaria della professione di avvocato. In base alla legge del 2017, la società tra avvocati può essere costituita in forma di società di persone, di capitali o cooperative. Possono diventare soci anche iscritti negli albi di altre professioni o soggetti privi di requisiti professionali (soci capitalisti): i soci professionisti (avvocati e non) devono però essere titolari di almeno due terzi del capitale e dei diritti di voto, pena lo scioglimento della società. La società tra avvocati è iscritta in una sezione speciale dell’albo degli avvocati e alla stessa si applicano le norme che disciplinano la professione di avvocato. La sospensione, cancellazione o radiazione del socio professionista dall’albo costituisce causa di esclusione della società. La ragione o denominazione sociale può essere formata liberamente, ma deve contenere l’indicazione società tra avvocati (s.t.a.) o società tra professionisti. L’incarico professionale può essere eseguito solo da soci professionisti in possesso di requisiti necessari per lo svolgimento della prestazione professionale richiesta. Inoltre, la responsabilità della società per l’inadempimento all’incarico professionale non esclude la responsabilità del professionista che ha eseguito la specifica prestazione. La società tra avvocati non è soggetto a fallimento (in quanto non svolge attività di impresa).
Lo scopo-fine della società L’ultimo elemento caratterizzante la società è costituito dallo scopo perseguito dalle parti (cd. scopo-fine del contratto di società). Una società può essere costituita per svolgere attività d’impresa con terzi allo scopo di conseguire utili ( lucro oggettivo ), destinati ad essere successivamente divisi tra i soci ( lucro soggettivo ). È questo lo scopo tipico che legislatore assegna alle società di persone e alle società di capitali (che perciò vengono definite società lucrative ). Società sono però anche le società cooperative che perseguono per legge uno scopo mutualistico : lo scopo di fornire (direttamente ai soci) beni, servizi od occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle che i soci stessi otterrebbero sul mercato. Anche la società cooperativa è una società che opera con metodo economico e per realizzazione di uno scopo economico dei soci. Non è però una società preordinata per la realizzazione di uno scopo di lucro in senso proprio, anche se non le è precluso di svolgere attività con i terzi e di conseguire utili da tale attività.
È infine da tener presente che tutti i tipi di società, tranne la società semplice, possono essere utilizzati anche per realizzazione di uno scopo consortile: una società consortile è una società che opera con un metodo economico per la realizzazione di uno scopo economico dei soci, consistente in un particolare vantaggio patrimoniale degli imprenditori consorziati (es: minor costi o maggiori guadagni alle rispettive imprese). In definitiva, sotto il profilo dello scopo perseguibile, le società possono essere distinte in tre grandi categorie: società lucrative , società mutualistiche e società consortili. Tutte queste società sono enti associativi che operano con metodo economico e per la realizzazione di un risultato economico a favore esclusivo dei soci. Si tenga tuttavia presente che nella legislazione speciale rinvengono anche casi di società istituzionalmente senza scopo di lucro. Numerose erano infatti le società per azioni a partecipazione prevalentemente o esclusivamente pubblica che per legge dovevano perseguire scopi palesemente incompatibili con la causa lucrativa o economica. Se questo fenomeno si è oggi ridimensionato, non mancano casi di società per azioni che per legge non devono perseguire o possono non perseguire uno scopo di lucro (es: imprese sociali). Queste previsioni legislative rappresentano norme eccezionali ed in quanto tali non è consentito desumere che sia legittimata la costituzione di società senza scopo di lucro, al di fuori dei casi previsti dalla legge. Oggi la legge consente alle società che intendono agire in modo socialmente responsabile di segnalarlo all’esterno aggiungendo alla propria ragione o denominazione sociale l’espressione “ società benefit ”. Una società benefit è una società che, oltre allo scopo lucrativo o mutualistico, persegue anche una o più finalità di beneficio comune nei confronti della comunità. Tali finalità devono essere specificate nell’oggetto sociale e possono consistere in effetti positivi o in una riduzione degli effetti negativi derivanti dall’attività della società (es: impiego di procedimenti produttivi meno inquinanti).
B. I TIPI DI SOCIETÀ
Nozione. Classificazioni I tipi di società previsti dal legislatore possono essere aggregati in categorie omogenee sulla base di alcuni fondamentali criteri di classificazione. Una prima distinzione è quella basata sullo scopo istituzionale perseguibile. Sotto tale profilo le società cooperative e le mutue assicuratrici ( società mutualistiche ) si contrappongono agli altri tipi di società, definiti come società lucrative. Una seconda distinzione è quella basata sulla natura dell’attività esercitabile. La società semplice è utilizzabile solo per l’esercizio dell’attività non commerciale. Tutte le altre società lucrative possono esercitare sia attività commerciale che attività non commerciale e sono sempre soggette ad iscrizione nel registro delle imprese con effetti di pubblicità legale. Per quest’ultima caratteristica si definiscono società di tipo commerciale. Altra distinzione è quella fra società dotate di personalità giuridica e società prive di personalità giuridica. Hanno personalità giuridica le società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata) e le società cooperative. Ne sono invece prive le società di persone (società semplice, società in nome collettivo e società in accomandita semplice). Nelle società di capitali in quanto società con personalità giuridica: ★ è legislativamente prevista ed è inderogabile un’ organizzazione di tipo corporativo : un’organizzazione basata sulla necessaria presenza di una pluralità di organi (assemblea, organo di gestione e organo di controllo) ciascun investito di proprie funzioni e competenze; ★ il funzionamento e gli organi sociali è dominato dal principio maggioritario : l’assemblea, composta dai soci, delibera a maggioranza anche le modifiche dell’atto costitutivo; ★ il singolo socio non alcun potere diretto di amministrazione di controllo (salvo che nella S.r.l), ha solo il diritto di concorrere, con il suo voto in assemblea, alla designazione dei membri dell’organo amministrativo e/o di controllo. Il peso di ciascun socio in assemblea è proporzionale al capitale
È inoltre sempre più diffuso che anche le società di persone, seppur prive di personalità giuridica, costituiscono soggetti di diritto distinti dalle persone dei soci. Ne consegue che anche nelle società di persone: ➔ i beni sociali non sono beni in comproprietà fra i soci, bensì beni in proprietà della società ; ➔ le obbligazioni sociali non sono obbligazioni personali dei soci, ma obbligazioni della società ; ➔ imprenditore è la società , non il gruppo di soci (anche se il fallimento della società determina automaticamente il fallimento dei soci illimitatamente responsabili).
Tipi di società ed autonomia privata Quanti costituiscono una società possono liberamente scegliere fra tutti i tipi previsti dalla legge se l’attività da esercitare non è commerciale e fra tutti i tipi, tranne la società semplice, se l’attività è commerciale. Ulteriori limitazioni sono stabilite da leggi speciali per particolari categorie di imprese commerciali (es: imprese bancarie, imprese assicurative, società sportive). La scelta di un determinato tipo non è condizione essenziale per la costituzione di una società. Il codice stabilisce infatti che in tal caso si applica la disciplina della società semplice (per le società non commerciali) e della società in nome collettivo (per le società commerciali). Scelto il tipo di società, le parti possono designare un assetto organizzativo della loro società parzialmente diverso da quello previsto dal legislatore. I modelli organizzativi fissati dalla legge non sono infatti del tutto rigidi e consentono un parziale adattamento. È necessario però che le clausole introdotte nell’atto costitutivo (cd. clausole atipiche ) non siano incompatibili con la disciplina del tipo di società prescelto. È infine ammissibile la creazione di un tipo di società che non corrisponde a nessuno dei modelli legislativi previsti. I tipi di società costituiscono infatti un numero chiuso e non sono ammissibili società atipiche , dato che il contratto di società è destinato a produrre effetti non solo fra le parti ma anche di fronte ai terzi.
La società semplice, la società in nome collettivo e la società in accomandita semplice formano la categoria delle società di persone. La società semplice è un tipo di società che può esercitare solo attività non commerciale e la disciplina per essa dettata trova applicazione ove non risulti che le parti hanno voluto costituire la società secondo uno degli altri tipi. La società in nome collettivo è un tipo di società che può essere utilizzato sia per l’esercizio di attività commerciale, sia per l’esercizio di attività non commerciale. Essa è in ogni caso soggetta all’iscrizione nel registro delle imprese con effetti di pubblicità legale. Nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali e non è ammesso patto contrario. La società in accomandita semplice si caratterizza per la presenza di due grandi categorie di soci:
LA COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ Il contratto di società semplice “ non è soggetto a forme speciali, salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti ”. Inoltre, non sono dettate disposizioni specifiche per quanto riguarda il contenuto dell’atto costitutivo. Tuttavia anche per le società semplici è oggi prevista l’iscrizione nel registro delle imprese. L’iscrizione avviene nella sezione speciale ed ha efficacia di pubblicità legale per le società semplici esercenti attività agricola. Il contratto di costituzione della società semplice può essere concluso anche verbalmente o può risultare da comportamenti concludenti (società di fatto). L’eventuale silenzio delle parti è colmato dal legislatore con norme suppletive. Regole analoghe valgono per la nascita della società in nome collettivo, sebbene sono dettate regole di forma e di contenuto ai fini dell’iscrizione della società nel registro delle imprese. Iscrizione che è condizione di regolarità della società, ma non condizione di esistenza della stessa. Infatti, l’omessa registrazione comporta che i rapporti fra società e terzi siano regolati, sotto alcuni aspetti, dalla disciplina della società semplice (meno favorevole per i soci). Da qui la distinzione fra: ★ società in nome collettivo regolare : società iscritta nel registro delle imprese. Essa è integralmente disciplinata dalle norme della società in nome collettivo; ★ società in nome collettivo irregolare : società non iscritta, perché le parti non hanno provveduto a redigere l’atto costitutivo (società di fatto) o perché non hanno provveduto alla registrazione dello stesso (società irregolare in senso proprio). In entrambi i casi la disciplina applicabile è quella della collettiva irregolare. Perciò, solo ai fini della registrazione e della regolarità della società, l’ atto costitutivo della società in nome collettivo deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. Deve inoltre contenere le seguenti indicazioni:
Per il conferimento di beni in proprietà , il socio è tenuto alla garanzia per evizione e per vizi. Sul socio grava inoltre il rischio del perimento per caso fortuito della cosa conferita fin quando la proprietà non sia passata alla società, il che si verifica: ➢ con la stipulazione del contratto di società se si tratta di una cosa determinata (in applicazione del principio consensualistico); ➢ in seguito alla loro specificazione se si tratta di cose individuate solo nel genere Per le cose conferite in godimento , il rischio resta a carico del socio che le ha conferite. Questi potrà essere escluso dalla società qualora la cosa perisca o il godimento diventi impossibile per causa non imputabile agli amministratori. Il rischio del caso fortuito incombe dunque sul conferente. Il bene conferito in godimento resta di proprietà del socio: la società ne può godere, ma non ne può disporre. Il socio ha diritto alla restituzione del bene al termine della società nello stato in cui si trovava. Il socio che conferisce crediti risponde nei confronti della società dell’insolvenza del debitore nei limiti del valore assegnato al suo conferimento. Sarà inoltre tenuto a rimborsare le spese ed a corrispondere gli interessi. Se non versa tale valore può essere escluso dalla società. Nelle società di persone il conferimento può essere infine costituito anche dall’obbligo del socio di prestare la propria attività lavorativa (manuale o intellettuale) a favore della società. È questo il cosiddetto socio d’opera o d’industria, che non va confuso col socio che ha stipulato un contratto di lavoro subordinato con la società: il socio d’opera non è un lavoratore subordinato e non ha diritto al trattamento salariale previdenziale ed il compenso per il suo lavoro è rappresentato dalla partecipazione ai guadagni della società. Infine, sul socio d’opera grava il rischio dell’impossibilità di svolgimento della prestazione, anche per causa lui non imputabile. Infatti, gli altri soci possono escluderlo per la sopravvenuta inidoneità a svolgere l’opera conferita.
PATRIMONIO SOCIALE E CAPITALE SOCIALE I conferimenti dei soci formano il patrimonio iniziale della società. Questa diventa proprietaria dei beni conferiti a tal titolo dai soci, i quali non possono servirsi delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a quello della società. La violazione del divieto espone al risarcimento dei danni e all’esclusione dalla società. Il divieto è però derogabile col consenso di tutti gli altri soci. Una disciplina del capitale sociale (valore in denaro dei conferimenti) è assente nella società semplice. Anzi, non viene pure richiesta la valutazione iniziale dei conferimenti, dato che la società semplice (in quanto destinata esclusivamente all’esercizio dell'attività non commerciale) non è obbligata alla tenuta delle scritture contabili e alla redazione annuale del bilancio. Una frammentaria disciplina del capitale sociale è invece dettata per le società in nome collettivo: l’atto costitutivo deve indicare i conferimenti dei soci, il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione. Diversamente da quanto previsto per le società di capitali, non è dettata alcuna disciplina per la determinazione del valore dei conferimenti diversi dal denaro. L’art. 2303 vieta la ripartizione fra i soci di utili non realmente conseguiti ( utili fittizi ). Si tratta di somme che non corrispondono ad un’eccedenza del patrimonio netto rispetto al capitale sociale nominale. La stessa norma stabilisce che, se si verifica una perdita del capitale sociale, non può aversi la ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente. L’art. 2306 vieta agli amministratori di rimborsare ai soci i conferimenti eseguiti o di liberarli dall’obbligo di ulteriori versamenti in assenza di una specifica deliberazione di riduzione del capitale sociale, adottata secondo le norme che regolano le modifiche dell’atto costitutivo e soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese. L’operazione comporta una riduzione reale del patrimonio netto e può perciò pregiudicare i creditori. A questi è riconosciuto il diritto di opporsi. Nonostante l’opposizione, il tribunale può disporre che la riduzione abbia luogo, previa prestazione (a parte la società) di un’idonea garanzia a favore dei creditori opponenti.
Tutti i soci hanno diritto di partecipare agli utili e partecipano alle perdite della gestione sociale. Essi godono della massima libertà nella determinazione della parte a ciascuno spettante e non è necessario che la ripartizione sia proporzionale ai conferimenti. Il solo limite posto dall’autonomia privata (è valido per tutte le società lucrative) è rappresentato dal divieto di patto leonino. Infatti, “ è nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite ”. Se il contratto nulla dispone, le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti. Se neppure il valore dei conferimenti è stato determinato, le parti si presumono uguali. Se è determinata soltanto la parte di ciascuno nei guadagni, si presume che nella stessa misura debba determinarsi la partecipazione alle perdite (e viceversa). Infine, la parte spettante al socio d’opera, se non è determinata dal contratto, è fissata dal giudice secondo equità. Nella società semplice il diritto del socio di percepire la sua parte di utili nasce con l’approvazione del rendiconto , che, se il compimento degli affari sociali è pluriennale, deve essere predisposto dei soci amministratori al termine di ogni anno (salvo che il contratto stabilisca diversamente). Nella società in nome collettivo il documento destinato all’accertamento degli utili e le perdite è il bilancio d’esercizio , redatto con l’osservanza dei criteri stabiliti per il bilancio delle società per azioni. Il bilancio deve essere predisposto dai soci amministratori ed è da ritenersi approvato se ottiene la maggioranza di tutti i soci. L’approvazione del rendiconto o del bilancio è condizione sufficiente perché ciascun socio possa pretendere l’assegnazione della sua parte di utili. Nelle società di persone e in mancanza di specifica clausola dell’atto costitutivo, la maggioranza dei soci non può legittimamente deliberare la non distribuzione degli utili accertati ed il conseguente loro reinvestimento nella società (autofinanziamento). A tal fine sarà necessario il consenso di tutti i soci. Le perdite incidono direttamente sul valore della singola partecipazione sociale riducendolo proporzionalmente, con la conseguenza che, in sede di liquidazione della società, il socio si vedrà rimborsare una somma inferiore al capitale conferito. Solo all’atto dello scioglimento la società i liquidatori possono richiedere ai soci limitatamente responsabili le somme necessarie per il pagamento ai debiti sociali, in proporzione della parte di ciascuno nelle perdite. Prima dello scioglimento della società, le perdite accertate hanno quindi un rilievo solo indiretto: impediscono la distribuzione degli utili successivamente conseguiti, fin quando il capitale non sia stato reintegrato o ridotto in misura corrispondente.
LA RESPONSABILITÀ DEI SOCI PER LE OBBLIGAZIONI SOCIALI Nella società semplice e nella società in nome collettivo delle obbligazioni sociali risponde, innanzitutto, la società col suo patrimonio che costituisce perciò la garanzia primaria di quanti concedono credito alla società. Garanzia primaria ma non esclusiva, dato che per le obbligazioni sociali rispondono personalmente ed illimitatamente anche i singoli soci. Nella società semplice , la responsabilità personale di tutti i soci non è principio inderogabile. La responsabilità dei soci non investiti del potere di rappresentanza della società può essere infatti esclusa o limitata da un apposito patto sociale. Patto che è opponibile ai terzi solo se portato a loro conoscenza con mezzi idonei. In nessun caso comunque può essere esclusa la responsabilità di tutti soci. Nella società in nome collettivo , invece, la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci è inderogabile e l’eventuale patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi. In entrambe le società la responsabilità per le obbligazioni sociali precedentemente contratti è estesa anche ai nuovi soci. Lo scioglimento del rapporto sociale per morte, recesso o esclusione, non fa venir meno la responsabilità personale del socio per le obbligazioni sociali anteriori al verificarsi di tali eventi, che devono tuttavia
L’amministrazione della società è l’attività di gestione dell’impresa sociale. Il potere di amministrare è il potere di compiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale. Per legge ogni socio illimitatamente responsabile (e quindi, nella società in nome collettivo ogni socio) è amministratore della società. L’atto costitutivo può tuttavia prevedere che l’amministrazione sia riservata solo ad alcuni soci, dando così luogo alla contrapposizione tra soci amministratori e soci non amministratori. Quando l’amministrazione della società spetta a più soci, e il contratto sociale nulla dispone in merito alle modalità di amministrazione, trova applicazione il modello legale dell’ amministrazione disgiunta : ciascun socio amministratore può intraprendere da solo tutte le operazioni che rientrano nell’oggetto sociale, senza essere tenuto a richiedere il consenso degli altri soci amministratori. L’ampio potere di iniziativa individuale è temperato dal diritto di opposizione riconosciuto a ciascun socio amministratore. L’opposizione deve essere esercitata prima che l’operazione sia stata compiuta e, se tempestiva, blocca il potere decisorio del singolo amministratore in ordine all’operazione contestata. Sull’opposizione decide la maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili (maggioranza per quote di interesse e non per teste). L’atto costitutivo può tuttavia prevedere che la risoluzione dei contrasti in ordine alle decisioni da adottare nella gestione della società venga rinviata ad uno o più terzi ( clausola di arbitraggio ). L’ amministrazione congiunta deve essere espressamente convenuta nell’atto costitutivo o con modificazioni dello stesso. Con l’amministrazione congiunta è necessario il consenso di tutti soci amministratori per il compimento di operazioni sociali. L’amministrazione congiunta può atteggiarsi sia come amministrazione all’unanimità sia come amministrazione a maggioranza (o all’unanimità per determinati atti e a maggioranza per altri). La maggior rigidità dell’amministrazione congiunta è temperata dal riconoscimento ai singoli amministratori del potere di agire individualmente quando vi sia urgenza di evitare un danno alla società. Si tenga infine presente che l’amministrazione disgiunta e l'amministrazione congiunta possono essere fra loro combinate.
AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA Fra le funzioni di cui gli amministratori sono per legge investiti vi è anche quella di rappresentanza della società (cd. potere di firma ). Il potere di rappresentanza è il potere di agire nei confronti dei terzi in nome della società, dando luogo all’acquisto di diritti e all’assunzione di obbligazioni da parte della stessa. Il potere di rappresentanza si distingue dal potere di gestione, che è il potere di decidere il compimento degli atti sociali: il potere di gestione riguarda l’attività amministrativa interna , mentre il potere di rappresentanza riguarda l’attività amministrativa esterna. In mancanza di diversa disposizione, la rappresentanza della società spetta a ciascun socio amministratore disgiuntamente o congiuntamente (a seconda del modo in cui sia conformata l’amministrazione). Nel caso di amministrazione disgiunta, ogni amministratore può da solo decidere e stipulare atti in nome della società ( firma disgiunta ) nell’amministrazione congiunta, invece, tutti i soci amministratori devono partecipare alla stipulazione dell’atto ( firma congiunta ). Sia il potere di gestione sia il potere di rappresentanza si estendono a tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale, senza distinzione fra ordinaria e straordinaria amministrazione. La rappresentanza inoltre è sostanziale e processuale : la società può agire o può essere convenuta in giudizio in persona dei soci amministratori che ne hanno la rappresentanza. L’atto costitutivo può tuttavia prevedere una diversa regolamentazione del potere di gestione e del potere di rappresentanza: ad esempio può essere stabilita la firma congiunta per determinati atti anche se l’amministrazione è disgiunta, oppure si può prevedere la firma disgiunta per gli atti che non superano un dato importo o per quelli di ordinaria amministrazione e la firma congiunta per quelli di ammontare superiore o eccedenti la normale gestione.
Per quanto concerne l’ opponibilità ai terzi : ➔ nella società in nome collettivo regolare le limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro delle imprese o se non si prova che i terzi ne hanno avuto effettiva conoscenza; ➔ nella società in nome collettivo irregolare i patti modificativi del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi, a meno che non si provi che questi ne erano a conoscenza; ➔ nella società semplice le limitazioni originarie sono sempre opponibile ai terzi (su costoro grava quindi l’onere di accertare se il socio che agisce in nome della società ha effettivamente il potere di rappresentanza), mentre, le limitazioni successive devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei ed in mancanza sono loro opponibili solo se la società prova che le conoscevano.
I SOCI AMMINISTRATORI I soci investiti dell’amministrazione possono essere nominati direttamente dall’atto costitutivo o con atto separato. Il legislatore ha tuttavia omesso di specificare se la nomina per atto separato debba essere decisa all’unanimità o se sia sufficiente l’accordo della maggioranza dei soci (calcolata in base alla partecipazione agli utili). La distinzione fra amministratori nominati nell’atto costitutivo e amministratori nominati con atto separato acquista rilievo ai fini della revoca della facoltà di amministrare: ★ la revoca di amministratore nominato nel contratto sociale comporta una modifica di quest’ultimo. Deve essere perciò decisa dagli altri soci all’unanimità. Inoltre la revoca non ha effetto se non ricorre giusta causa ; ★ l’amministratore nominato per atto separato è revocabile secondo le norme del mandato. Quindi è certamente revocabile anche se non ricorre una giusta causa, salvo il diritto al risarcimento dei danni. Invece è controverso se la revoca deve essere decisa dagli altri soci all’unanimità o se sia sufficiente la maggioranza. In ogni caso la revoca per giusta causa può essere disposta dal tribunale su ricorso anche di un solo socio. Per quanto riguarda i diritti e gli obblighi degli amministratori questi sono regolati dalle norme sul mandato, sebbene i poteri e doveri degli amministratori sono diversi e più ampi di quelli di un mandato mandatario generale. Nel dettaglio: ➢ l’amministratore è investito per legge del potere di compiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale. Per esso non opera perciò il limite degli atti di ordinaria amministrazione posto per il mandatario generale. Dai poteri degli amministratori restano esclusi solo gli atti che comportano modificazione del contratto (es: gli amministratori non possono cambiare il tipo di attività previsto dall’atto costitutivo); ➢ nella società in nome collettivo gli amministratori devono tenere le scritture contabili e redigere il bilancio di esercizio. Devono inoltre provvedere agli adempimenti pubblicitari connessi all’iscrizione nel registro delle imprese. Specifiche sanzioni penali sono previste in caso di fallimento della società. Gli amministratori sono poi solidalmente responsabili verso la società, con conseguente obbligo di risarcire i danni alla stessa arrecati. Tuttavia la responsabilità non si estende a quegli amministratori che dimostrino di essere esenti da colpa. In applicazione della disciplina del mandato, i soci amministratori avranno diritto al compenso per il loro ufficio, compenso che può essere costituito anche da una più elevata partecipazione agli utili.
I SOCI NON AMMINISTRATORI. IL DIVIETO DI CONCORRENZA Ai soci esclusi dall’amministrazione sono riconosciuti ampi poteri di informazione e di controllo. Ogni socio non amministratore ha: ● il diritto di ottenere dagli amministratori notizie circa lo svolgimento degli affari sociali; ● il diritto di consultare i documenti relativi all’amministrazione (quindi tutte le scritture contabili della società); ● il diritto di ottenere il rendiconto al termine di ogni anno, oppure alla conclusione degli affari sociali se ciò avviene prima dell’anno.
➔ se la società è a tempo determinato , il recesso è ammesso per legge solo se sussiste una giusta causa. Anche la volontà di recedere per giusta causa deve essere portata a conoscenza degli altri soci, ma in tal caso il recesso ha effetto immediato. Il contratto può prevedere altre ipotesi di recesso oltre a quelle stabilite dalla legge, ma non può privare il socio della facoltà di recedere nelle ipotesi previste dalla legge. L’ultima delle cause di scioglimento parziale del rapporto sociale è l’ esclusione del socio dalla società. Essa in alcuni casi ha luogo di diritto, in altri è facoltativa (è rimessa la decisione degli altri soci). È escluso di diritto : ★ il socio che si è dichiarato fallito, salvo ovviamente che non si tratti di fallimento conseguente al fallimento la società. In tal caso, l’esclusione opera dal giorno stesso della dichiarazione di fallimento; ★ il socio il cui creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota. In tal caso, il socio cessa di far parte della società solo quando la liquidazione della quota sia effettivamente avvenuta. I fatti che legittimano la società a deliberare l’esclusione di un socio ( esclusione facoltativa ) sono stabiliti dal codice civile e possono essere raggruppati in tre categorie:
LA LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA In tutti i casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente ad un socio, questi o i suoi eredi hanno diritto soltanto ad una somma di denaro che rappresenti il valore della quota. Il che significa che il socio non può pretendere la restituzione dei beni conferiti in proprietà e neppure la restituzione dei beni conferiti in godimento fin quando dura la società (salvo patto contrario). Il valore della quota è determinato in base alla situazione patrimoniale determinata attribuendo ai beni il loro valore effettivo (non quello prudenziale risultante dal bilancio esercizio) e tenendo conto dell’avviamento dell’azienda sociale e degli utili e delle perdite sulle operazioni in corso. Il pagamento della quota spettante al socio deve essere effettuato entro sei mesi dal giorno in cui si è verificato lo scioglimento del rapporto e nell’ipotesi di scioglimento su richiesta del creditore particolare, entro tre mesi dalla richiesta. Infine, il socio uscente o gli eredi del socio defunto continuano a rispondere personalmente nei confronti dei terzi per le obbligazioni sociali sorte fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento.
Le cause di scioglimento della società semplice, valide anche per la società collettiva sono:
IL PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE. L’ESTINZIONE DELLA SOCIETÀ Il procedimento di liquidazione inizia con la nomina di uno o più liquidatori, che richiede il consenso di tutti soci (se nell’atto costitutivo non è diversamente previsto). In caso di disaccordo fra i soci, i liquidatori sono nominati dal presidente del tribunale. I liquidatori possono essere revocati per volontà di tutti soci ed in ogni caso dal tribunale per giusta causa, su domanda di uno o più soci. Con l’accettazione della nomina i liquidatori prendono il posto degli amministratori. Questi devono consegnare ai liquidatori i beni e i documenti sociali e presentare loro il rendiconto della gestione relativo al periodo successivo all’ultimo bilancio. Gli amministratori e in liquidatori devono poi redigere insieme l’ inventario (cd. bilancio di apertura della liquidazione), dal quale risulta lo stato attivo e passivo del patrimonio sociale. Entrano così in funzione liquidatori, il cui compito è quello di definire i rapporti che si ricollegano all’attività sociale : conversione in denaro dei beni, pagamento dei creditori e ripartizione fra i soci dell’eventuale residuo attivo. I liquidatori possono compiere tutti gli atti necessari per la liquidazione e possono vendere anche in blocco i beni aziendali. Ad essi compete inoltre la rappresentanza legale della società, anche in giudizio. I liquidatori, per procedere al pagamento dei creditori sociali, possono chiedere ai soci i versamenti ancora dovuti, ma solo se i fondi disponibili risultano insufficienti. Se occorre, possono richiedere ai soci stessi le somme necessarie nei limiti della rispettiva responsabilità ed in proporzione della parte di ciascuno nelle perdite. Sui liquidatori incombe un duplice divieto :
La società in accomandita semplice è una società di persone che si differenzia dalla società in nome collettivo per la presenza di due categorie di soci:
COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ. LA RAGIONE SOCIALE L’atto costitutivo della società in accomandita semplice deve indicare quali sono i soci accomandatari e quali gli accomandanti. Inoltre, è soggetto ad iscrizione nel registro delle imprese e l’omessa registrazione comporta (solo) l’irregolarità della società. Nella società in accomandita semplice la ragione sociale deve essere formata con il nome di almeno uno dei soci accomandatari e con l’indicazione del tipo sociale. Non può essere inserito nella ragione sociale il nome dei soci accomandanti, al fine di evitare che chi entra in contatto con la società possa fare affidamento anche sulla responsabilità personale di tali soci. L’accomandante, il quale consente che il suo nome sia compreso nella ragione sociale, risponde di fronte ai terzi illimitatamente e solidalmente ( con i soci accomandatari) per tutte le obbligazioni sociali e nei confronti di qualsiasi creditore sociale. Non diventa però un socio accomandatario e quindi non acquista il diritto di partecipare all’amministrazione della società.
I SOCI ACCOMANDANTI E L’AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ L’amministrazione della società può essere conferita soltanto ai soci accomandatari, che hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei soci della collettiva. All’accomandante, invece, è preclusa sia la partecipazione all’amministrazione interna della società, sia la possibilità di agire per la società nei rapporti esterni (cd. divieto di immistione ). Più esattamente: ● per quanto riguarda l’ amministrazione interna , l’accomandante non può decidere da solo alcun atto di impresa e non può partecipare alle decisioni degli amministratori o condizionarne l’operato; ● per quanto riguarda l’ attività esterna , l’accomandante può trattare e concludere affari in nome della società in forza di procura speciale per singoli affari. È dunque necessario predeterminare gli affari per i quali l’accomandante è investito del potere di rappresentanza della società. All’accomandante è invece in ogni caso preclusa la possibilità di agire di fronte ai terzi come procuratore generale o institore. L’accomandante che viola il divieto di immissione risponde di fronte ai terzi illimitatamente e solidalmente per tutte le obbligazioni sociali (presenti, passate e future) imputabili alla società. Con l’ulteriore conseguenza che, in caso di fallimento della società, anche egli sarà automaticamente dichiarato fallito al pari degli accomandatari.
All’accomandante sono tuttavia riconosciuti alcuni diritti e poteri di carattere amministrativo. Nello specifico, i soci accomandanti: ❖ hanno diritto di concorrere con gli accomandatari alla nomina e la revoca degli amministratori , quando l’atto costitutivo prevede la designazione degli stessi con atto separato; ❖ possono trattare o concludere affari in nome della società, sia pure solo in forza di una procura speciale per singoli affari ; ❖ possono prestare la loro opera , manuale o intellettuale, all’interno della società sotto la direzione degli amministratori (mai in posizione autonoma e indipendente!); ❖ possono dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni e compiere atti di ispezione e controllo ; ❖ hanno diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e di controllarne l’esattezza ed è opinione prevalente che gli accomandanti hanno anche il diritto di concorrere all’ approvazione del bilancio. Infine gli accomandanti, in quanto esclusi dall’amministrazione della società, non sono tenuti a restituire gli utili fittizi eventualmente discorsi, purché essi siano in buona fede e gli utili risultino da un bilancio regolarmente approvato.
IL TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE Se l’atto costitutivo non dispone diversamente, il trasferimento per atto fra vivi della quota degli accomandatari può venire solo con il consenso di tutti gli altri soci (accomandatari e accomandanti). E per la trasmissione a causa di morte sarà necessario anche il consenso degli eredi. Diversa è la disciplina dettata per il trasferimento della quota degli accomandanti. La loro quota è liberamente trasferibile per causa di morte, senza che sia necessario il consenso dei soci superstiti. Per il trasferimento per atto fra vivi è necessario il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale , salvo che l’atto costitutivo non disponga diversamente.
LO SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ La duplice categoria di soci deve permanere per tutta la vita della società. Infatti, tale società si scioglie, oltre che per le cause previste per la società in nome collettivo, quando rimangono soltanto soci accomandatari o soci accomandanti, sempreché nel termine di sei mesi non sia stato sostituito il socio che è venuto meno. Inoltre, se sono venuti meno i soci accomandatari, gli accomandanti devono nominare un amministratore provvisorio (che può essere anche un accomandante), i cui poteri sono per legge limitati al compimento degli atti di ordinaria amministrazione. L’amministratore provvisorio non diventa socio accomandatario e non risponde perciò illimitatamente per le obbligazioni sociali. Con la cancellazione della società dal registro delle imprese, i creditori insoddisfatti potranno far valere i loro crediti nei confronti dei soci accomandanti solo nei limiti di quanto dagli stessi ricevuto a titolo di quota di liquidazione, dato che essi non erano soci a responsabilità illimitata.
LA SOCIETÀ IN ACCOMANDITA IRREGOLARE È irregolare la società in accomandita semplice il cui atto costitutivo non è stato iscritto nel registro delle imprese. Come per la società in nome collettivo, l’omessa registrazione non impedisce la nascita della società. Inoltre, resta ferma la distinzione fra soci accomandatari e soci accomandanti. Infatti, anche nell’accomandita irregolare i soci accomandanti rispondono limitatamente alla loro quota, salvo che abbiano partecipato alle operazioni sociali. Per il resto vale la stessa disciplina della collettiva irregolare.