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DIRITTO COMMERCIALE
VOL. 2
LE SOCIETÀ
Le società sono organizzazioni di persone e di mezzi create dall'autonomia privata per l'esercizio in comune di un'attività produttiva. Sono le strutture tipiche ma non esclusive per l'esercizio in comune di attività d'impresa. Sono oggi costituibili anche con atto unilaterale. Otto tipologie di società: 3 società di persone
- SOCIETÀ SEMPLICE
- SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO
- SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE 3 società di capitali
- SOCIETÀ PER AZIONI
- SOCIETÀ IN ACCOMANDITA PER AZIONI
- SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA 2 società mutualistiche
- SOCIETÀ COOPERATIVE
- MUTUE ASSICURATRICI (+ 2 società europee: - società europea - società cooperativa europea)
Art. 2247 → “ con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio
in comune di attività economica allo scopo di dividerne gli utili ”. I contratti associativi sono diversi dai contratti di scambio. Nei contratti associativi l'avvenimento che soddisfa l'interesse di tutti i contraenti è unico.
- scopo comune
- contratto potenzialmente plurilaterale e aperto, il numero delle parti può liberamente variare
- è un contratto di organizzazione di una futura attività → il contratto non esaurisce la sua funzione con l'esecuzione delle prestazioni (conferimenti) ma fissa le basi organizzative della futura attività comune. Nascono quindi situazioni strumentali e non situazioni finali. TRE ELEMENTI FONDAMENTALI:
- I CONFERIMENTI DEI SOCI
- L'ESERCIZIO IN COMUNE DI UN'ATTIVITÀ ECONOMICA → SCOPO-MEZZO
- LO SCOPO DI DIVISIONE DEGLI UTILI → SCOPO-FINE
1) I CONFERIMENTI
I conferimenti sono le prestazioni cui le parti del contratto di società si obbligano. Costituiscono i contributi dei soci alla formazione del patrimonio iniziale della società. I conferimenti dotano la società del “capitale di rischio”. Quali i beni conferibili? L'art 2247 stabilisce che essi possono genericamente essere beni o servizi, ogni entità suscettibile di valutazione economica che le parti ritengono utile o necessaria per la comune attività d'impresa. Nelle spa non possono formare conferimenti le prestazioni d'opera o servizi. PATRIMONIO SOCIALE E CAPITALE SOCIALE
- PATRIMONIO SOCIALE → complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi che fanno capo alla società, è inizialmente costituito dai conferimenti dei soci (coincide inizialmente con il capitale sociale).
Nullità, annullabilità, risoluzione per
inadempimento o impossibilità
sopravvenuta che colpiscono il vincolo
di una delle parti non comportano
il coinvolgimento dell'intero contratto
vantaggio che non è comunque istituzionalmente destinato direttamente ai soci. Nello scopo consortile il vantaggio patrimoniale è invece verso le imprese consorziate.
SOCIETÀ – ASSOCIAZIONI
Le attività esercitabili per entrambe sono di diversa natura, e diverso è anche lo scopo-fine: la differenza risiede nell' autodestinazione degli utili ( per le società) e nell' eterodestinazione (per le associazioni). L'attività della società è produttiva e condotta con metodo lucrativo (o almeno economico), l'attività dell'associazione non è invece condotta con metodo economico. I beni/servizi vengono erogati gratuitamente o a prezzo politico. A volte si è comunque in presenza di metodo economico, vincolato tuttavia dall' istituzionale devoluzione a terzi degli utili. SOCIETÀ → - fine economico - autodestinazione degli utili ASSOCIAZIONI → - fine ideale/altruistico - eterodestinazione degli utili tuttavia, caso particolare è quello dell'impresa sociale L'IMPRESA SOCIALE L'impresa sociale deroga al principio di lucratività delle società. SONO IMPRESE SOCIALI TUTTE LE ORGANIZZAZIONI PRIVATE CHE ESERCITANO SENZA SCOPO DI LUCRO E IN VIA STABILE E PRINCIPALE ATTIVITÀ D'IMPRESA. I beni/servizi ricadono in settori tassativamente fissati dalla legge. Per tali tipologie di imprese può essere impiegato qualsiasi tipo societario. Se viene adottata una forma societario resta comunque fermo il divieto di distribuzione degli utili, anche indirettamente.
SOCIETÀ – COMUNIONE
SOCIETÀ
La società è un contratto avente ad oggetto l'esercizio di una comune attività economica. Beni → funzione servente per l'attività d'impresa (con vincolo di stabile destinazione all'impresa). In particolare, in tutte le società
- il singolo socio non può liberamente servirsi delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei allo svolgimento dell'attività di impresa programmata (2256)
- il socio non può provocare a sua discrezione lo scioglimento anticipato della società e la conseguente divisione del patrimonio sociale (2272-2484)
- i creditori personali dei soci non possono aggredire direttamente il patrimonio della società principi opposti valgono invece per la comunione, che non gode di autonomia patrimoniale. COMUNIONE Situazione giuridica che sorge quando la proprietà o altro diritto reale spetta in comune a più persone. Attività → funzione servente verso i beni, per assicurare la conservazione della cosa comune. In definitiva sono vietate le società di mero godimento , queste costituiscono abuso dell'istituto societario. È invece possibile che da un regime di comunione si passi alla società → affinchè tale passaggio avvenga è necessario e sufficiente che i comproprietari della comunione si servano dei beni relativi per l'esercizio di una comune attività d'impresa. → costituzione di un patrimonio autonomo.
■ SOCIETÀ DI CAPITALI
- legislativamente prevista un'organizzazione di tipo corporativo, basata cioè sulla necessaria presenza di una pluralità di organi
- il funzionamento di tali organi è dominato dal principio maggioritario , non per teste ma in base alla partecipazione di ciascun socio al capitali sociale (funzione vincolistica del capitali sociale)
- il singolo socio non ha alcun potere diretto di amministrazione e di controllo, ha solo il diritto di concorrere alla designazione degli organi amministrativi attraverso il diritto di voto (anch'esso calcolato sul capitale sociale) Responsabilità per le obbligazioni sociali:
- spa/srl/cooperative → solo la società
- società in accomandita per azioni → coesistenza soci a resp. limitata e illimitata ■ SOCIETÀ DI PERSONE (prive di personalità giuridica)
- non è prevista un'organizzazione di tipo corporativo
- ad ogni socio illimitatamente responsabile è riconosciuto il potere di amministrazione. È invece richiesto il consenso di tutti i soci per le modificazioni dell'atto costitutivo
- oltre al potere di amministrazione, il socio a responsabilità illimitata è anche investito del potere di rappresentanza NELLE SOCIETÀ DI PERSONE È RICONOSCIUTA PARTICOLARE IMPORTANZA ALLA PERSONE DEI SOCI E AL RELATIVO RAPPORTO FIDUCIARIO (intuitu personae) Pur non avendo personalità giuridica, nelle società di persone
- i creditori personali dei soci non possono aggredire il patrimonio sociale per soddisfarsi, salvo alcune azioni conservative sugli utili e sulla quota del debitore
- i creditori sociali non possono aggredire direttamente il patrimonio personale dei soci illimitatamente responsabili, è necessario che prima aggrediscano invano il patrimonio societario (salvo il caso in cui sia già stata esperita azione esecutiva azione esecutiva da precedente creditore), ad esclusione della società semplice. Patrimonio sociale e patrimonio societario sono quindi relativamente autonomi. Le società di persone, pur non avendo personalità giuridica, sono trattate come soggetti di diritto , lo si deduce dagli art. 2266 I comma e 2659, relativo alla trascrizione degli acquisti immobiliari, effettuata in nome della società. In quanto soggetti di diritto:
- anche nelle società di persone i beni sociali non sono beni in comproprietà speciale fra i soci, ma sono di proprietà della società
- le obbligazioni sociali sono della società, cui si aggiunge a titolo di garanzia la responsabilità di tutti/alcuni soci (la responsabilità dei soci non è quindi qualificabile come responsabilità per debito
proprio)
- imprenditore è quindi la società, non il gruppo dei soci Per le obbligazioni sociali sono responsabili sia la società sia i soci, ad eccezione della sas, che vede la presenza di due categorie di soci. AUTONOMIA PRIVATA NELLA SOCIETÀ attività non commerciale → l'autonomia privata può scegliere fra tutti i tipi di società previsti.
- regime residuale → società semplice attività commerciale → l'autonomia privata può scegliere fra tutti i tipi di società tranne la società semplice
- regime residuale → società in nome collettivo. La società in nome collettivo è soddisfatta infatti dai soli requisiti presenti al 2247. Per ogni altro tipo di società sono necessari requisiti ulteriori. Una volta scelto il tipo societario, le parti possono liberamente creare clausole contrattuali atipiche, disegnando un assetto organizzativo parzialmente diverso da quello previsto dalla tipologia societaria. Non sono comunque ammesse società atipiche. Diversi dalle clausole societarie atipiche sono i patti parasociali: I patti parasociali sono accordi stipulati fuori dall'atto costitutivo destinati a regolare il comportamento dei soci nella società o verso la società (es. non vendere la propria quota per un determinato periodo). Tali patti hanno efficacia meramente obbligatoria, vincolano cioè solo i soci che hanno stipulato il patto e non coinvolgono l'intero contratto sociale. PARTECIPAZIONE DI SOCIETÀ IN SOCIETÀ DI PERSONE: art 2361, II comma → tale norma legittima la partecipazione di società di capitali in società di persone, previa deliberazione dell'assemblea. Gli amministratori sono inoltre tenuti a dare specifiche informazioni circa tale partecipazione nella nota integrativa del bilancio. Nel caso tutti i soci illimitatamente responsabili di società di persone siano società di capitali, il bilancio della società di persone deve farsi secondo le regole del bilancio di società di capitali. Risposta analoga si da per la partecipazione di società di persone in società di persone (sia come soci illimitatamente responsabili sia come soci limitatamente responsabili), non esiste alcuna norma che la vieti.
- conferimenti
- prestazioni dei soci d'opera
- ripartizioni utili e perdite
- durata della società La snc può perfezionarsi anche per fatti concludenti, qualora l'attività esercitata sia commerciale. In tal caso si avrà SNC IRREGOLARE (società di fatto). In tal caso il fallimento della società provoca automaticamente il fallimento di tutti i soci, sia quelli noti al momento della dichiarazione di fallimento sia quelli occulti e successivamente scoperti.
- Società apparente? Se il giudice è convinto dell'esistenza di una società, il tribunale fallimentare invoca il principio dell'apparenza , facendo così nascere la figura della società apparente. In tal caso agli apparenti soci è preclusa ogni possibilità di eccepire l'inesistenza della società, che è inoltre soggetta a fallimento. Deve ritenersi esistente una società apparente qualora due o più persone operino in modo tale da generare nei terzi la ragionevole opinione che essi agiscano come soci → incolpevole affidamento dei terzi sull'esistenza della società.
■ Per tutte le società (SS/SNC)
INVALIDITÀ DELLA SOCIETÀ :
Valgono in materia le cause di nullità (1418) e di annullabilità (1425 ss) previste dalla disciplina generale dei contratti.
- Nullità
- contratto contrario a norme imperative
- oggetto impossibile/illecito
- motivo comune determinante illecito La sentenza che accerta la nullità ha effetto ex tunc, le parti hanno quindi diritto a riottenere i conferimenti eseguiti. Se la sentenza avviene tuttavia a società già iniziata, questa opera come causa di scioglimento, facendo quindi salvi gli atti già posti in essere.
- Annullabilità
- incapacità delle parti
- consenso viziato da errore/violenza/dolo. È comunque opportuno distinguere tra cause di invalidità della singola partecipazione sociale e causa di invalidità dell'intero contratto sociale.
L'ORDINAMENTO PATRIMONIALE
- OBBLIGO DI CONFERIMENTO → 2253, I comma I conferimenti si presumono in denaro e in parti uguali tra i soci. Tali presunzioni sono derogabili, nelle società di persone possono essere costituiti da qualunque entità suscettibile di valutazione economica (anche un facere/non facere). Per tutti i conferimenti diversi dal denaro vi è una specifica disciplina in proprietà → 2254, I comma in godimento → 2254, II comma
- PATRIMONIO SOCIALE E CAPITALE SOCIALE
- Disciplina classica (derogabile): i soci non possono servirsi delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a quelli societari. → violazione del divieto: risarcimento dei danni (ed eventuale esclusione dalla società).
- Nella società semplice : nessuna norma stabilisce che il patrimonio netto corrisponda almeno al capitale sociale. Non è nemmeno richiesta la valutazione iniziale dei conferimenti.
- Nella SNC : è necessario che nell'atto costitutivo siano indicati i conferimenti dei soci ed il valore ad essi attribuito. Ciò consente di determinare l'ammontare del capitale sociale. A tutela del capitale sociale e dell'integrità dello stesso vi sono due sole norme. Art. 2303 → vieta la ripartizione di utili non realmente eseguiti (utili fittizi). La stessa norma afferma inoltre che, in caso di perdite, non possono essere distribuiti utili fino al reintegro del capitale sociale. Art. 2306 → vieta agli amministratori di ridurre realmente il capitale sociale, restituendo conferimenti ai soci senza specifica deliberazione di riduzione del capitale sociale. In caso di deliberazione positiva è concessa la riduzione del capitale soltanto dopo 3 mesi dall'iscrizione nel registro delle imprese → diritto di opporsi entro 3 mesi concesso ai creditori sociali (il tribunale può comunque stabilire che la riduzione abbia luogo).
- PARTECIPAZIONE AGLI UTILI E ALLE PERDITE Tutti i soci hanno diritto a partecipare agli utili e allo stesso modo partecipano alle perdite della gestione sociale. Essi godono tuttavia della massima libertà nella determinazione della parte a ciascuno spettante. In mancanza di specifica clausola la maggioranza dei soci non può deliberare la non distribuzione degli utili accertati con conseguente reinvestimento degli stessi. Per tale operazione è necessaria la totalità. Unico divieto: Patto Leonino (2265) Il conferimento può essere costituito anche da prestazioni d'opera. cd socio d'opera
- no lavoratore subordinato
- no trattamento previdenziale
prima esperire azione esecutiva senza successo sul patrimonio sociale (eccezione per il caso in cui sia già stata esperita tale azione senza successo). Il socio che paga per l'intero ha diritto di regresso verso gli altri soci, secondo la misura di ciascuno nelle perdite. Dovrà però prima aggredire il patrimonio sociale. CREDITORI PERSONALI DEI SOCI: Il patrimonio sociale è insensibile alle obbligazioni personali dei soci. Questi possono compiere soltanto azioni conservative verso gli utili del socio debitore o verso la sua quota di partecipazione nella società. Se il creditore è nel contempo debitore della società, non è comunque consentita la compensazione. Quali tutele al creditore personale?
- può far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al socio debitore
- può compiere atti conservativi sulla quota spettante al debitore in sede di liquidazione
- nella ss (e snc irregolare), se il patrimonio personale del debitore è insufficiente, il creditore può chiedere la liquidazione della quota dello stesso. La quota va liquidata entro 3 mesi dalla domanda. Tale azione non è invece possibile nella snc regolare, in tale regime societario il creditore non può mai infatti chiedere la liquidazione finchè dura la società.
L'ATTIVITÀ SOCIALE
- Modello legale → ogni socio illimitatamente responsabile è investito del potere di amministrazione (disgiuntamente - 2257) e di rappresentanza della società (2266). Per le modificazioni dell'atto costitutivo è necessario il consenso di tutti i soci.
- AMMINISTRAZIONE (2257 ss) Il potere di amministrazione è il potere di compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. L'atto costitutivo può prevedere che solo alcuni soci siano amministratori. Quando l'amministrazione è esercitata da più soci congiuntiva disgiuntiva (più rapida ma presenta dei rischi)
- CONGIUNTIVA (2258): tale scelta deve essere espressamente prevista nell'atto costitutivo.
- Per le decisioni sociali è necessario il consenso di tutti i soci amministratori (unanimità nel silenzio delle parti, maggioranza solo se espressamente prevista).
- È comunque concesso agli amministratori di agire singolarmente “quando vi sia urgenza di evitare un danno alla società”.
- DISGIUNTIVA: è il regime previsto nel modello legale di amministrazione. Ciascun socio è autorizzato ad intraprendere da solo tutte le operazioni che rientrano nell'oggetto sociale, senza quindi essere tenuto al consenso da parte degli altri soci amministratori o ad informare gli stessi preventivamente. - Gli altri soci amministratori hanno comunque diritto di opposizione, esercitabile prima che l'operazione sia stata compiuta. In caso tale diritto venga utilizzato la situazione si paralizza. Il conflitto viene quindi risolto dalla maggioranza dei soci, calcolata per quote di interesse.
- RAPPRESENTANZA (2266 ss) Il potere di rappresentanza è cosa diversa dal potere di gestione. Il potere di gestione è il potere di decidere il compimento degli atti sociali, il potere di rappresentanza è invece il potere di agire nei confronti dei terzi in nome della società , facendo ricadere gli effetti giuridici su questa. Le limitazioni al potere di gestione e al potere di rappresentanza sono opponibili ai terzi solo se portate a loro conoscenza. Il modello legale di rappresentanza (derogabile da modelli statutari che possono, per esempio, dissociare i due poteri) prevede coincidenza tra rappresentanza e gestione, queste spettano a ciascun socio amministratore, salvo sia stabilito diversamente dalle parti. Tali poteri si estendono secondo il modello legale a tutti gli atti, siano essi di ordinaria o straordinaria amministrazione.
- I SOCI AMMINISTRATORI Il rapporto di amministrazione è rapporto distinto da quello del socio, spesso coesistono ma non vanno soprapposti. L'atto costitutivo può prevedere la nomina ad amministratori solo di alcuni soci illimitatamente responsabili. Può prevederla:
- nell' atto costitutivo → in tal caso la revoca, provocando una modifica dell'atto costitutivo, deve essere decisa all' unanimità. Deve sussistere inoltre giusta causa.
- in atto separato → in tal caso l'amministratore è revocabile secondo le norme che regolano il mandato. Differenza del rapporto di amministrazione dal mandato (anche se in parte regolato dal mandato stesso): dal potere di amministrazione restano esclusi soltanto gli atti che comportano modificazione del contratto
– MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO
Ss + snc → (2252) se non stabilito diversamente, le modificazioni dell'atto costitutivo possono avvenire soltanto con il consenso unanime dei soci. L'art 2252 consente inoltre la possibilità di convenire diversamente tra le parti. Ogni modifica dell'atto costitutivo deve essere inoltre iscritta nel registro delle imprese, ai fini dell'opponibilità ai terzi (la modifica resta comunque produttiva di effetti). Nelle società di persone, a causa dell' intuitu personae , ogni modifica della compagine sociale deve essere decisa all'unanimità. Quindi, quando si ha unanimità e quando maggioranza? principio comune: Unanimità quando la decisione tocca le basi organizzative della società. Maggioranza quando la decisione è relativa alla gestione dell'impresa comune. Vi sono comunque eccezioni a tale principio (es. trasformazione di società di persone in società di capitali).
SCIOGLIMENTO DEL SINGOLO RAPPORTO SOCIALE
Il singolo socio può cessare di far parte della società per
- MORTE
- RECESSO
- ESCLUSIONE Il venir meno di un socio non comporta comunque lo scioglimento del contratto sociale, salvo che venga meno la pluralità dei soci per più di sei mesi (tempo concesso per ricostituire tale pluralità ai sensi dell'art 2272, IV comma). In tutti i casi di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio, questi o i suoi eredi hanno diritto ad una somma di danaro che rappresenti il valore della quota. Tale valore è determinato sulla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si è verificato lo scioglimento del singolo rapporto.
- MORTE (art 2284 e 2289) Per i soci rimasti → 3 possibilità
- Scioglimento del rapporto con il defunto con il conseguente obbligo di liquidare la quota ai suoi eredi (nel termine di sei mesi) → (effetto ex lege).
- Scioglimento anticipato della società. Gli eredi devono attendere la conclusione delle operazioni di liquidazione per partecipare, insieme ai soci, ai residui dell'attivo patrimoniale.
- Continuazione della società con gli eredi. Necessario in tal caso:
- consenso degli eredi (anche per fatti concludenti) Scioglimento anticipato e continuazione con gli eredi possono essere decisi entro sei mesi. Gli eredi non dispongono di alcuno strumento giuridico per rimuovere lo stato di incertezza.
- RECESSO (art 2285) Il recesso è lo scioglimento del rapporto sociale per volontà del socio.
- se la società è a TEMPO INDETERMINATO (o esiste per tutta la durata della vita del socio) il socio può recedere liberamente con un preavviso di almeno tre mesi, se inoltre sussiste giusta causa il recesso ha effetto immediato.
- se la società è a TEMPO DETERMINATO il recesso è ammesso solo per giusta causa , cioè quando costituisce reazione ad un illegittimo comportamento degli altri soci (tale da incrinarne la fiducia). Tale recesso ha effetto immediato. Oltre a queste due ipotesi (imprescindibili) possono essere stabilite cause convenzionali di recesso.
- ESCLUSIONE (art 2286) L'esclusione può avvenire di diritto oppure può esser facoltativa
- Di diritto : per il socio dichiarato fallito (in altra società) e per il socio il cui debitore abbia ottenuto la liquidazione della sua quota.
- Facoltativa : i fatti che legittimano tale esclusione sono stabiliti dal 2286. Essi sono divisi in tre categorie, 1) gravi inadempienze degli obblighi legali o contrattuali, 2) condanna del socio ad interdizione/inabilitazione anche temporanea, 3) sopravvenuta impossibilità del conferimento per causa non imputabile agli amministratori.
SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ
L' art 2272 prevede le cause di scioglimento della società semplice, applicabili anche alla snc (+ integrazioni
- e alla sas (+ integrazioni 2308 + 2323).
- decorso del termine fissato nell'atto costitutivo (è comunque possibile la proroga)
- conseguimento dell'oggetto sociale/impossibilità di conseguimento dello stesso
- volontà di tutti i soci (a meno che non venga prevista la sola maggioranza)
- venir meno della pluralità dei soci
- altre cause previste dal contratto
I liquidatori devono inoltre depositare, presso le persone designate dalla maggioranza dei soci, le scritture contabili e i documenti che non spettano ai singoli soci (affinchè vengano conservati per dieci anni dalla cancellazione). Dalla cancellazione dal registro delle imprese la società si estingue, quand'anche non tutti i creditori siano stati soddisfatti. Tali creditori non sono però senza tutela → II comma art. 2312, essi possono agire nei confronti dei soci, che restano personalmente ed illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali insoddisfatte.
- FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ ESTINTA Dalla data di cancellazione dal registro delle imprese decorre il termine annuale per il fallimento in estensione. È comunque fatta salva la possibilità per i creditori o per il pm di dimostrare che la cessazione dell'attività dell'attività di impresa è avvenuta in data differente dalla cancellazione dell'impresa stessa, spostando quindi la data di decorrenza del termine annuale. Le società irregolari possono sempre essere dichiarate fallite. LA SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE
Artt 2313 – 2324
Si differenzia dalla snc per la presenza di due categorie di soci.
- SOCI ACCOMANDATARI : al pari che nella SNC rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali.
- SOCI ACCOMANDANTI : rispondono limitatamente alla quota conferita. Essi sono quindi obbligati solo ad eseguire i conferimenti promessi. I creditori sociali non hanno azione nei loro confronti , neppure nei limiti del conferimento promesso e non ancora eseguito. Non sono inoltre esposti a fallimento DIREZIONE: riservata ai soci accomandatari , sono invece esclusi gli accomandanti. La SAS risponde a due esigenze, quella di consentire l'aggregazione di soggetti che intendono gestire personalmente gli affari sociali, assumendo responsabilità illimitata, e quella di consentire ad altri soggetti di finanziare l'attività dei primi con rischio e poteri limitati, assumendo comunque la veste di soci. ATTO COSTITUTIVO: deve indicare i soci accomandatari e i soci accomandanti (2316). L'atto costitutivo deve essere iscritto nel registro delle imprese ai fini della regolarità. Per i conferimenti vale la disciplina della snc (nulla è specificato a riguardo).
RAGIONE SOCIALE
La ragione sociale deve essere costituita col nome di almeno uno dei soci accomandatari e con l'indicazione di “società in accomandita semplice”. Nella ragione sociale non devono comparire i nomi degli accomandanti, al fine di tutelare i terzi dalla confusione delle responsabilità delle due categorie di soci. L'accomandante che consente l'inserimento del proprio nome nella ragione sociale risponde di fronte ai terzi solidalmente ed illimitatamente delle obbligazioni sociali, esattamente come i soci accomandatari. Non diviene tuttavia un socio accomandatario, non avrà quindi diritto di partecipazione all'amministrazione della società. AMMINISTRAZIONE: per il rinvio operato dal 2318 i soci accomandatari hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei soci di SNC. Sono invece esclusi dall'amministrazione i soci accomandanti (2320, I comma). Nomina/revoca amministratore (concorrono sia accomandatari sia accomandanti).
- Nomina in atto separato → tutti i soci accomandatari + maggioranza di capitale soci accomandanti
- Nomina nell'atto costitutivo → tutti i soci. SOCI ACCOMANDANTI: Per i soci accomandanti, il generale divieto di ingerenza è temperato dal 2320, II e III comma. Hanno inoltre il diritto di concorrere all'approvazione del bilancio, senza che ciò violi il divieto di immistione. Possono non essere tenuti alla resa degli utili fittizi eventualmente riscossi, purchè in buona fede e risultanti da un bilancio regolarmente approvato. DIVIETO DI IMMISTIONE – 2320 I soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari. → chi viola tale divieto diviene automaticamente responsabile per tutte le obbligazioni della società, personalmente e solidalmente con gli altri soci accomandatari, non diviene tuttavia accomandatario, non può perciò partecipare all'amministrazione della società. Può essere inoltre escluso dalla società.
- Amministrazione interna
- L'accomandante deve ritenersi privo di ogni potere decisionale autonomo verso la condotta degli affari sociali.
- Amministrazione esterna
- L'accomandante può invece trattare o concludere affari in nome della società in forza di procura speciale****.