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diritto comune valerio gigliotti, Dispense di Diritto Comune

dispensa utile a sostenere l'esame di diritto comune con il prof gigliotti

Tipologia: Dispense

2025/2026

Caricato il 29/06/2026

Nicolhaze
Nicolhaze 🇮🇹

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Domande Diritto Comune
1) Perché nel diritto comune si fa una divisione utilizzando i formanti : formante etico
e formante storico; all’interno dello storico ci sono: - germanistico, - romano, - canonico.
Bidimensionalità della norma diritto naturale – etica / diritto positivo / storico.
2) Passaggio dalla scuola della glossa alla scuola del commento : Tutto nasce dal divieto
di Papa Onorio III relativo all’insegnamento del diritto romano a Parigi per far sì che il
re di Francia non abusasse del diritto e si appoggiasse sempre di più all’impero piuttosto
che al papato. A questo punto il re decise di fare insegnare il diritto romano ad Orleans
dove Jacques de Revigny e Pierre de Belleperche riprendono il metodo della glossa e la
evolvono in una nuova struttura di interpretazione giuridica. Deve emergere il principo
di coerenza fra la realtà e la norma, le glosse non bastano più. Bartolo da Sassoferrato fu
allievo Cino da Pistoia che introdusse il commento in Italia e dice “la consuetudine
risuona nel diritto, l’uso nel fatto”. I generi letterari furono Tractatus, Commentaria e
Consilia.
3) Dove si ritrova il metodo della scolastica in ciò che abbiamo studiato : scomporre un
probelma nelle sue questioni principali e ricomporlo dandone la sua interpretazione.
4) Il formante germanistico : V-VIII sec. Popolazioni barbare che si instaurano nel
centro-nord dell’Europa, fra loro vige un diritto orale, volgare, consuetudinario e
diversificato da popolazione a popolazione. È ovviamente un diritto senza giuristi in cui
prevale l’uso della forza ed in cui spicca la personalità del diritto. Questo diritto ha avuto
dei lasciti in ambito pubblico sociale (importaznza dell’appartenenza di sengue che
fornisce un’identità), privato familiare (dote, compensazione, mundio) e penale
processuale (ordalie).
5) Il paradigma moderno : Machiavelli, Hobbes, Kant, Kelsen, Lutero, Cartesio. Dura lex
sed lex. Il diritto positivo è slegato dal sostrato etico. Razionalità misurante, metodo
scientifico, l’imperativo assolute e categorico di Kant, lo Stato che impone la sua legge
per far rimanere l’uomo nel giusto e “bastonarlo”… Vigeva il cirterio di validità della
norma, se questa era imposta da un legislatore allora era valida.
6) L'esperienza classica : - Grecia --> polis, giustizia, comunità, diritto senza giuristi. –
Roma --> stoicismo, ius civile / ius gentium, ius ars boni et aequi, Corpus Iuris Civilis. –
Medioevo --> consuetudini, diversificazione del diritto nei vari luoghi, diritto comune,
ripresa dei classici.
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Domande Diritto Comune

  1. Perché nel diritto comune si fa una divisione utilizzando i formanti : formante etico e formante storico; all’interno dello storico ci sono: - germanistico, - romano, - canonico. Bidimensionalità della norma diritto naturale – etica / diritto positivo / storico.
  2. Passaggio dalla scuola della glossa alla scuola del commento : Tutto nasce dal divieto di Papa Onorio III relativo all’insegnamento del diritto romano a Parigi per far sì che il re di Francia non abusasse del diritto e si appoggiasse sempre di più all’impero piuttosto che al papato. A questo punto il re decise di fare insegnare il diritto romano ad Orleans dove Jacques de Revigny e Pierre de Belleperche riprendono il metodo della glossa e la evolvono in una nuova struttura di interpretazione giuridica. Deve emergere il principo di coerenza fra la realtà e la norma, le glosse non bastano più. Bartolo da Sassoferrato fu allievo Cino da Pistoia che introdusse il commento in Italia e dice “la consuetudine risuona nel diritto, l’uso nel fatto”. I generi letterari furono Tractatus, Commentaria e Consilia.
  3. Dove si ritrova il metodo della scolastica in ciò che abbiamo studiato : scomporre un probelma nelle sue questioni principali e ricomporlo dandone la sua interpretazione.
  4. Il formante germanistico : V-VIII sec. Popolazioni barbare che si instaurano nel centro-nord dell’Europa, fra loro vige un diritto orale, volgare, consuetudinario e diversificato da popolazione a popolazione. È ovviamente un diritto senza giuristi in cui prevale l’uso della forza ed in cui spicca la personalità del diritto. Questo diritto ha avuto dei lasciti in ambito pubblico sociale (importaznza dell’appartenenza di sengue che fornisce un’identità), privato familiare (dote, compensazione, mundio) e penale processuale (ordalie).
  5. Il paradigma moderno : Machiavelli, Hobbes, Kant, Kelsen, Lutero, Cartesio. Dura lex sed lex. Il diritto positivo è slegato dal sostrato etico. Razionalità misurante, metodo scientifico, l’imperativo assolute e categorico di Kant, lo Stato che impone la sua legge per far rimanere l’uomo nel giusto e “bastonarlo”… Vigeva il cirterio di validità della norma, se questa era imposta da un legislatore allora era valida.
  6. L'esperienza classica : - Grecia --> polis, giustizia, comunità, diritto senza giuristi. – Roma --> stoicismo, ius civile / ius gentium, ius ars boni et aequi, Corpus Iuris Civilis. – Medioevo --> consuetudini, diversificazione del diritto nei vari luoghi, diritto comune, ripresa dei classici.
  1. Paradigma postmoderno : ottimismo del post dopo guerra si introducono le costituzioni, ci si stacca dal totalitarismo. Bidimensionalità della norma legge / costituzioni. Recuperarono il pluralismo e i parlamenti, abbandono del partito unico. I tratti tipici sono perseità ed interazione perché si utilizzano strumenti propri e nuovi come le costituzioni e si mettono in continuità campi diversi del diritto. Ritorna il criterio di effettività della norma tipico dell’età classica.
  2. Paradigma transmoderno : Si perde la dimensione di pluralità e si arriva all’individualità. Si assiste alla mitologia della globalizzazione, questa modifica profondamente due tratti fondamentali del diritto: spazio e tempo. Le conseguenze sono: dematerializzazione --> la nostra vita ora è “onlife”, liquefazione, estetizzazione, autopoiesi --> il sistema si auto definisce al suo interno, crea norma per arginare la propria deviazione. Il periodo è caratterizzato anche dalla vicarietà della norma e dall’iper normatività.
  3. Kelsen : per Kelsen l’unico possibile oggetto di scienza è il diritto positivo, tutto il resto è impossibile da conoscere e studiare perché non esistente di per sé. Rifiuta anche le norme formali che secondo Kant avrebbero in ogni caso dovuto informare l’azione dell’uomo.
  4. Carnelutti : carnelutti parte da Kelsen e la sua idea di fare solo scienza del diritto positivo ma poi si accorge che è necessario osservare ciò che è trascendente nel diritto positivo quindi bisogna tenere in considerazione la giustizia.
  5. Marion : nichilismo.
  6. Fatti normativi fondamentali : Paolo Grossi ha individuato degli elementi che rappresentano i fatti normativi fondamentali, comuni a tutte le esperienze giuridiche. Questi sono : terra, sangue e tempo. La prima è intesa come stazionamento, la seconda come guerra o appartenenza ad una stirpe mentre la terza istituisce ed istituisce rapporti giuridici e costituisce la consuetudine.
  7. La figura del princeps nel primo medioevo : capo dei feudatari, giudice ma non legislatore.
  8. Isidoro da Siviglia : Isidoro da Siviglia è un teologo spagnolo medievale che nella sua riflessione sulla divinità riconosce anche l’importanza del diritto si concentra soprattutto sul diritto canonico sarà infatti a partire dalle sue opere che Graziano potrà produrre il

l’Antica e Nuova Legge; le seconde sono umane come la Tradizione della Chiesa, le normative dei concili, lettere decreta dei papi e le interpretazioni della Sacra Scrittura.

  1. Strutture perimetrali del diritto : La struttura perimetrale è ciò che identifica il periodo, il fondamento epistemologico è ciò che fonda la validità della struttura perimetrale che si fonda a sua volta su: comunità il cui fondamento è la considivisibilità ; ordine il cui fondamento è la misura; consuetudine il cui fondamento è l’osservanza.
  2. Cosa succede quando il cristianesimo si "incultura" nel diritto romano : Nel IV secolo il cristianesimo smette di essere una religione perseguitata e diventa la religione ufficiale dell’Impero romano. Le strutture amministrative e giuridiche vengono progressivamente modellate secondo i valori cristiani di carità, fratellanza ed uguaglianza. In quei secoli l’Impero affrontava una crisi economica e sociale e trovò nel cristianesimo un elemento unificante per rafforzare la coesione interna. Le leggi romane dunque riflettevano sempre di più i valori cristiani e non si basavano più solamente su principi razionali ed equitativi. Il Corpus Iuris Civilis rappresenta una sintesi fra tradizione romana e i principi cristiani ed ha costituito un lascito fondamentale per il processo di formazione del diritto comune europeo.
  3. San Tommaso d'Aquino, definiziaone di legge e di giustizia : La legge è una regola dell’agire, in quanto lex deriva da ligare ovvero obbligare. La legge è un comando della ragione ordinato al bene comune, promulgato da chi è incaricato di una collettività. La giustizia è la volontà costante e perpetua di riconoscere a ciascuno ciò che gli spetta e questo deve essere un habitus. L’opera più importante di San Tommaso e la “Summa teologica”, che è divisa in tre tractatus: de lege , de iure , de iustitia. Lo ius è il fattore di mediazione fra la giustizia e la legge.
  4. Sant’Agostino : vede la legge come una “ Lex intima ”, poiché risiede nella coscienza di ogni uomo. Agostino parla di tre tipi di leggi: legge mosaica (Antico Testamento), legge di natura, legge di verità (Cristo, comandamento dell’amore). Riguardo alle leggi prodotte dagli uomini Agostino afferma che queste debbano essere subordinate alla legge divina e che debbano essere giuste, in caso contrario non potrebbero essere leggi.
  5. Diritto giustinianeo : Digesto (parte più complessa che raccoglie la giurisprudenza), istitutiones (testo per i ragazzi che studiano diritto), Novelle (costizioni imperiali di Giustiniano), Codex (le altre costituzioni imperiali precedenti a quelle giustinianee).
  6. Prima Scolastica (1000 – 1300) : Disputa sugli universali; ci sono 4 possibilità – realismo ante rem, - realismo in re, - nominalismo in intellecto o - non esiste proprio.

Seconda Scolastica (500 – 700) : Viene definito l’essere secondo le declinazioni di abalietà, perseità, aseità e peralietà.

  1. Teoria del dominio diviso : la proprietà è divisa fra concedente (dominiun eminens) e il (dominium utile) concessionario.
  2. Aequitas canonica : L’ aequitas canonica e più del regolo di Lesbo, è quella misura di equità che permette di osservare o non osservare o cambiare una norma a seconda della circostanza particolare che la situazione stessa richiede. Questo avviene poiché la finalità del diritto canonico è la salus animorum.
  3. Parlare del libro di Ratzinger : secondo Ratzinger è diventato complesso trovare un punto di accordo riguardo cosa sia il giusto e in quale modo il diritto debba evolvere.
  4. Riforma Gregoriana : siamo nel 1070 e Papa Gregorio VII durante la lotta per le investiture emana questa riforma secondo la quale le investiture dovevano essere determinate dalla chiesa e i suoi funzionari e non dall’imperatore.
  5. Caratteristiche del diritto medievale e fattualità del diritto : il loro diritto, a differenza del nostro che è “generale e astratto”, era specifico e attinente ai fatti che si presentavano al giudice. Domande Dante
  6. Teatro degli universali : Carlo Ossola ha definito la Divina Commedia un “poema degli Universali” ma potremmo anche definirla un “teatro degli Universali”. Questo perché Dante convoca, nel tempo nell’eternità, i personaggi del mito e della storia, le “ auctoritates ” ed i saperi propri di ogni uomo colto del suo tempo, tra cui il diritto inteso come “ recte agere ”. L’esperienza di Dante è eterna, attraverso la narrazione il poeta porta il lettore a conoscere la storia e i personaggi di ogni tempo grazie all’uso degli exempla. Αθανατίζειν = eternarsi.
  7. Dante è un giurista? (I tre concetti del diritto in Dante ed un esempio per ognuno di essi) : No. I concetti sono : - diritto naturale; diritto legale (civile e comune); diritto delle genti. 3) Caratteri fondamentali della Commedia : Tutta la Commedia è una peregrinatio iustitiae , dallo smarrimento della “dritta via” (la rectitudo ) al ristabilimento del senso. 4) Canti III, V, VI e XXVI Inferno : Canto III --> nel canto terzo entriamo nelle porte dell’inferno e leggiamo la scritta