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Come le giunte e le commissioni funzionano all'interno delle camere italiane. Della differenza tra le due istituzioni, del numero e delle competenze delle commissioni permanenti, della nomina dei loro componenti, del ruolo del presidente della camera e della scomparsa dell'autorizzazione a procedere. Inoltre, il documento tratta dei poteri del governo in parlamento e dell'iniziativa legislativa.
Tipologia: Appunti
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La politica e i suoi limiti: diritto parlamentare e diritto costituzionale Con il termine ‘diritto parlamentare’ si fa tradizionalmente riferimento al complesso di norme che disciplinano l’organizzazione interna delle camere, l’esercizio delle loro funzioni ed i rapporti con gli altri organi e con i soggetti terzi. La definizione risalente al 1910 di vincenzo miceli può ritenersi tuttora valida, la medesima dizione vale anche ad identificare la disciplina nata con fini pratici ma consolidatasi in italia anche in ambio accademico nel 1990. Procedura parlamentare = procedimenti attraverso i quali le camere esercitano le proprie finzioni le norme procedurali sono le più rilevanti nella nostra disciplina. Nell’ordinamento italiano la nozione di dp può a buon titolo essere usata per riferirsi alle regole che si applicano alle due camere in cui si articola di diritto repubblicano. Il nomen parlamento non ha un valore puramente lessicale ma possiede anche una valenza qualificativa connotando con l’organo la posizione esclusiva che esso occupa nell’organizzazione costituzionale; perché solo il parlamento è sede della rappresentanza politica nazionale che imprime le sue funzioni una caratterizzazione tipica di infungibile. Cap 2 il diritto parlamentare come avanguardia del diritto costituzionale Il legame tra d parlamentare e d cost ci si pone in chiave storica. In assenza delle assemblee rappresentative le cost ottocentesche sarebbero inidonee a raggiumgere i loro principali oboiettivi. È attraverso tali assemblee che si pongono copncretament in essere quei principi della democrazia rappresentaiva che le dottrine politiche avevano autorizzato come l0unica forma di democrazia compatibile con dimensione dello stato moderno. Questo legame e merge ancor di più se guardiamo i caratteri contenutistici propri del coistituzionalismo e dello stato di diritto. Evidenziamo infatti che per l’esistenza di una costituzione occurrono la garanzia di diritti e la separazione dei poteri (dichiarazione dei diritti dell’uomo), i parlamentari concorrono a entrambe. FONTI DEL DIRITTO PARLAMENTARE Il diritto parlamentare incontra come fonte primaria la costituzione, distinta in una parte primaria che riguarda i principi fondamentali e i diritti e i doveri del cittadino ed una parte seconda, relativa all’ordinamento della repubblica. Il titolo primo della parte seconda della Cost. è a sua volta ripartito in due sezioni: una, rubricata ‘Le Camere’ (art. 55 - 69 ), nella quale è disciplinato l’aspetto strutturale (articolazione bicamerale e status del parlamentare) e l’altra, rubricata ‘La Formazione delle Leggi’, che riguarda il profilo funzionale ed in particolar modo la funzione legislativa. Ma la disciplina costituzionale dedicata al parlamento non si esaurisce nei due titoli appena richiamati, in quanto per le ampie funzioni esercitate dall’organo in esame (nomina del Presidente della Repubblica, definizione con legge dei principi fondamentali entro i quali le regioni esercitano la potestà legislativa in materia di legislazione concorrente, nomina di 1 /3 dei componenti della Corte Cost. e del CSM, formazione di commissioni d’inchiesta, ecc), vengono in considerazione
anche il titolo ll (relativo al Presidente della Repubblica), il titolo lll (che rigu arda il governo), il titolo V (relativo all’ordinamento regionale) ed il titolo Vl (che attiene alle garanzie costituzionali). Tutto ciò ha portato la dottrina a parlare di centralità del Parlamento, proprio per sottolineare il suo aspetto di organo centrale dell’ordinamento, intorno al quale ruota tutto il sistema. Il ruolo di centralità del Parlamento è stato importante soprattutto nei periodi di ‘democrazia bloccata’, quando cioè il partito comunista, pur godendo di un ampio favore nel paese, non poteva andare al governo per effetto della ‘conventio ad escludendum’, quell’accordo internazionale che impedendo ai partiti di ispirazione comunista di salire al governo del paese, di fatto permetteva la conservazione del potere in mano ai partiti di centro. Questa situazione aveva favorito, da un lato lo sviluppo di un sistema di voto segreto che permetteva alle forze di sinistra di appoggiare, nel segreto dell’urna, le scelte concordate con il governo di centro e dall’altro lato, la vigenza di un sistema elettorale proporzionale puro, che garantiva la rappresentanza di tutte le forze politiche, favoriva la frammentazione politica e comportava una scelta puramente ideologica da parte dei cittadini, nel senso che sia i programmi sia i candidati venivano scelti solo successivamente al voto elettorale. La nascita di governi precari, a cui tale situazione aveva dato luogo, e la conseguente necessità di raforzare la stabilità dei governi, portò ad una stagione di riforme (per es. nell’ 88 si passa dal sistema del voto segreto a quello del voto palese per le votazioni in parlamento); nel contempo, a partire dagli anni ’ 90 , si riduce il ruolo di centralità del parlamento, si assiste cioè ad un ridimensionamento, un appiattimento del Parlamento (cd. effetto sogliola), an che per la devoluzione di numerose competenze ad organizzazioni internazionali. Ciò nonostante, il ruolo di centralità del Parlamento non è mutato, ed anzi è stato ribadito anche di recente dalla Corte Cost., con la SENTENZA N. 106 / 2002 , relativa al ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal governo contro una delibera approvata dal Consiglio regionale della Liguria, la quale prevedeva che in tutti gli atti dell’assemblea regionale, alla dizione costituzionalmente prevista ‘Consiglio regionale della Liguria’, si afiancasse quella di ‘Parlamento della Liguria’ e ciò in ragione della marcata assimilazione funzionale tra assemblea legislativa statale e assemblea legislativa regionale, alla quale hanno condotto anche le più recenti riforme. Al contrario, secondo l’Avvocatura dello Stato, può denominarsi ‘Parlamento’ soltanto un organo partecipe della sovranità, mentre la denominazione ‘Consiglio regionale’ sarebbe quella corretta per organi rappresentativi di soggetti autonomi, ma non sovrani. Dal canto suo, la Corte Cost. ha annullato la delibera della regione
concezione sostenuta da Santi Romano, secondo cui i regolamenti sarebbero soltanto norme interne a ciascuna camera, espressione della supremazia speciale di tale organo ed aventi validità e vigenza solo nell’ordinamento interno di ciascuna camera. Oggi invece, la dottrina è pressoché unanime nel riconoscere natura di norme giuridiche in senso proprio ai regolamenti parlamentari, possedendo anch’essi le caratteristiche tipiche che tradizionalmente si riconoscono alle fonti del diritto, e cioè quelle della generalità-astrattezza, della capacità di incidere sui caratteri della forma di governo e quindi sugli equilibri che caratterizzano i rapporti tra i diversi organ i costituzionali e dell’eficacia erga-omnes e quindi anche della loro pubblicazione obbligatoria. Con riguardo poi al rango, i regolamenti parlamentari sono da qualificarsi come fonti primarie, equiparati alla legge ed
agli atti aventi forza di legge ed abilitati dalla Costituzione a sostituirsi, nella disciplina di determinate materie, alla stessa legge formale. In particolare, l’art. 7 2 Cost. rimanda ai regolamenti per la disciplina dell’organizzazione interna e delle articolazioni di ciascuna camera, dei diritti e dei doveri dei parlamentari, delle funzioni delle camere ed ancora della disciplina di alcuni aspetti del procedimento legislativo. Ne consegue che i regolamenti sono fonti primarie a competenza riservata, nel senso che si trovano con le leggi in un rapporto di competenza che non escl ude che la legge possa regolare materie riservate al regolamento, ma che impone però armonia tra le due fonti, in quanto, in caso di conflitto sarà la legge a prevalere sul regolamento. Le diferenze più significative tra leggi e regolamenti riguardano le modalità di approvazione (mentre i regolamenti sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti la camera, le leggi richiedono la maggioranza solo relativa), la natura stessa delle due fonti (mentre i regolamenti sono atti monocamerali, le leggi sono atti bicamerali) e soprattutto il sindacato di legittimità costituzionale, al quale sono soggette le leggi, ma non anche i regolamenti parlamentari. Nel silenzio della Costituzione, è stata la Corte Cost. ad intervenire su quest’ultimo profilo:
sentenza capostipite a questo proposito è la SENTENZA N. 1150 / 1988 , con la quale la Corte si è riservata un penetrante controllo sul cattivo uso dei poteri parlamentari, afermando per la prima volta la competenza del giudice costituzionale a valutare, attraverso lo strumento del conflitto di attribuzioni, le deliberazioni parlamentari in tema di insindacabilità ed aprendo in questo modo la strada ad una serie di sentenze della Corte, dirette ad annullare quelle deliberazioni camerali che afermavano la sussistenza dei presupposti per afermare l’irresponsabilità giuridica dei pr opri membri in relazione a quanto da essi dichiarato in violazione dei diritti altrui.
camera; infatti, mentre l’art. 16 7 rS si limita a stabilire l’obbligo di un previo esame in giunta tanto delle proposte di modifica del regolamento quanto degli emendamenti ad esse riferiti, l’art. 16 rC prevede che rispetto al testo proposto dalla giunta all’assemblea, i singoli deputati non possono presentare veri e propri emendamenti, ma soltanto ‘principi e criteri direttivi’, che, se approvati, obbligano la giunta a redigere un nuovo testo; solo nel caso in cui un presidente di gruppo o venti deputati dissentano sul modo in cui la giunta, in questo nuovo testo, ha recepito i principi ed i criteri direttivi e presentino perciò un testo interamente sostitutivo di quello della giunta, sarà il primo ad essere posto in votazione in alternativa a quello della giunta, a mò di emendamento.
comunista, la cui linea di politica internazionale era ancorata a quella dell’URSS, venivano considerati al di fuori dell’area utilizzabile per il sostegno parlamentare al governo. Si tratta della cd.’conventio ad escludendum’, che caratterizzò il funzionamento della forma di governo e del sistema politico in Italia praticamente fino alla vigilia della caduta del muro di Berlino, assumendo il carattere di una vera e propria regola del gioco vincolante tutti gli operatori costituzionali e rendendo possibili tutt’al più forme di appoggio esterno. Infine, dalle consuetudini costituzionali vanno distinte sia le regole di correttezza costituzionale, sia i cd. precedenti parlamentari. Le prime, prive di vincolatività giuridica, costituiscono un a categoria ampia che comprende sia le regole di cerimoniale e del cd. Galateo parlamentare (basta pensare a quelle che impongono ai parlamentari di vestirsi in un certo modo o di parlare in piedi
nei discorsi all’aula) sia alcune regole di notevole rilievo istituzionale, suscettibili talvolta di essere qualificate come convenzioni o addirittura come consuetudini costituzionali ( ne sono un esempio quelle che richiedono l’alternanza delle due camere nella presentazione del programma di governo o nella trasmissione in prima lettura dei disegni di legge finanziaria e di bilancio. Si fa invece riferimento ai precedenti parlamentari quando si richiamano dei comportamenti tenuti in precedenza, senza porsi il problema del loro rapporto con la norma scritta, e cio è quando ci si rifà alla soluzione data in precedenza ad una fattispecie concreta , con l’intento di applicarla anche alla situazione attuale; tra gli esempi più emblematici possiamo ricordare l’uso della questione di fiducia sui maxi- emendamenti o ancora l’approvazione di riforme costituzionali ed elettorali a fine legislatura e con i soli voti della maggioranza. IL SISTEMA ELETTORALE Da nessuna norma costituzionale si evincono indicazioni specifiche circa la di sciplina dei sistemi elettorali, e ciò costituisce un’anomalia perché la legge elettorale, incidendo sulla forma di governo e sul sistema partitico, ha una valenza politica altissima. La scelta del sistema elettorale è quindi rimessa al legislatore ordinario, con la sola garanzia di escludere questa materia da quelle esaminabili con il procedimento semplificato e meno garantistico delle cd. Commissioni in sede legislativa o deliberante. La materia non è invece ricompresa tra quelle per le quali l’art. 7 5 Cost. esclude il referendum abrogativo; ed infatti, all’inizio degli anni ’ 90 , la legislazione elettorale che adottava per entrambe le camere sistemi proporzionali fu oggetto di due referendum abrogativi, nel 199 1 e nel 1993 : il primo comportò il passaggio alla camera dalla preferenza multipla alla preferenza unica (con l’indicazione obbligatoria del nome); il secondo invece incise profondamente sul sistema elettorale del senato, trasformandolo in un sistema maggioritario di collegio con un recupero proporzionale. La spinta del referendum portò nello stesso anno ad una revisione delle leggi elettorali di entrambi i rami del Parlamento, con conseguente passaggio da un sistema proporzionale puro ad un sistema maggioritario ed allo scioglimento anticipato delle camere. Più in particolare, il sistema proporzionale, attribuendo a ciascuna formazione politica un numero di seggi in numero direttamente proporzionale alla percentuale di voti ottenuti, favorisce la frammentazione politica, costituisce un incentivo allo sviluppo delle correnti all’interno dei partiti che sono incentivate a presentarsi in via autonoma e di conseguenza riproduce nelle assemblee dell’organo politico tutte le articolazioni politiche. Questo sistema favorisce inoltre una forma di governo ‘mediata’ dai partiti, perché è dopo le elezioni che si formano le coalizioni tra partiti e ciò impedisce ai cittadini di conoscere preventivamente sia la composizione della coalizione di governo, sia il programma: in sostanza i cittadini sono chiamati ad esprimere un a scelta puramente ideologica. Il sistema maggioritario consente invece di assegnare il seggio al candidato più votato. A riguardo, esistono due varianti:
garantisce quindi una forma di governo ‘immediata’. Tale sistema induce in sostanza al bipolarismo, cioè allo schieramento dei partiti attraverso due coalizioni opposte e generalmente anche alla loro alternanza al governo del paese. D’altro canto però, queste coalizioni, proprio perché formate da partiti, talvolta molto distanti tra loro, tendono a sgretolarsi poco dopo i l voto elettorale, creando instabilità politica e legislature brevi. Proprio per il fatto che entrambi i sistemi presentano degli svantaggi, sono stati introdotti dei correttivi;tipiche del sistema proporzionale sono le clausole di sbarramento, che impedendo di attribuire seggi a quelle liste che hanno ottenuto un numero di voti inferiore ad una certa soglia, tendono a ridurre la frammentazione politica, e il premio di maggioranza, formula mediante la quale, per garantire una maggioranza stabile alla formazione (o coalizione) vincitrice di una consultazione elettorale, viene attribuito con modalità varie un numero di seggi superiore a quello effettivamente ottenuto mediante il conteggio ordinario. Nel caso invece del sistema maggioritario, l’esigenza di evitare la concentrazione di troppo potere nelle mani della coalizione vincente porta ad una correzione dei risultati netti ottenuti attraverso una distribuzione proporzionale dei seggi. I sistemi elettorali di Camera e Senato previsti dalle leggi n. 277 / 1993 e 276 / 1993 (Sistema maggioritario con correzione proporzionale) Il sistema elettorale previsto per l’elezione della Camera stabiliva la possibilità di espressione di due voti, su due schede separate: il primo valido per l’assegnazione del 75 % dei seggi in collegi uninominali, con una formula maggioritaria relativa (o formula plurality, in virtù della quale il candidato che ottiene la maggioranza relativa dei voti viene eletto); il secondo, per il restante 25 % dei seggi, ripartito proporzionalmente tra le liste che avessero conseguito almeno il 4 % dei voti a livello nazionale. Un collegamento tra le due schede era tuttavia assicurato dal cd.’scorporo’: al riparto dei seggi proporzionali infatti, le liste concorrevano non con tutti i voti ottenuti, ma scorporando appunto, cioè sottraendo da questi una parte dei voti ottenuti nei collegi uninominali dai candidati vincenti collegati alle liste medesime (e più esattamente i voti necessari per aggiudicarsi il collegio, ossia quelli del candidato risultato secondo più uno). Il sistema elettorale del Senato prevedeva invece l’espressione di un solo voto, che serviva sia ai fini dell’assegnazione del 75 % dei seggi in collegi uninominali con il sistema plurality, sia per l’attribuzione del restante 25 % dei seggi: quest’ultima avveniva infatti proporzionalmente ai gruppi di candidati uninominali perdenti a livello regionale, utilizzando il metodo D’Hondt (Metodo d'Hondt: si dividono i totali di voti delle liste per 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... fino al numero di seggi da assegnare nel collegio, e si assegnano i seggi in base ai risultati in ordine decrescente fino ad esaurimento dei seggi disponibili). Anche in questo caso, i voti ottenuti dai candidati eletti nei collegi non concorrevano a determinare il riparto del 25 % dei seggi proporzionali: al Senato, il cd. Scorporo era totale (sottraendosi cioè ai fini dell’attribuzione dei seggi proporzionali tutti i voti ottenuti dai candidati vincitori nei collegi), mentre alla Camera era parziale. Riassumendo, le diferenze tra i due sistemi elettorali erano:
ravvisare una prima anomalia:infatti, nonostante la Costituzione non richieda maggioranze rinforzate, limitandosi a prevedere una riserva di assemblea (art. 72 ), molti ritengono che la legge elettorale, proprio perché incidente sul sistema partitico e sulla forma di governo, sia una legge costituzionale, alla cui approvazione dovrebbe concorrere anche l’opposizione. In ogni caso, da un sistema misto, maggioritario con recupero proporzionale, si passa ad un sistema anch’esso misto, ma diametralmente opposto, ossia ad un sistema proporzionale con premio di maggioranza. Più in particolare, la distribuzione dei seggi della Camera avviene tra liste di candidati concorrenti nelle circoscrizioni elettorali in cui è diviso il territorio nazionale, circoscrizioni che sono ancora oggi le stesse 2 6 ( più la Valle D’Aosta che costituisce un collegio uninominale chiamato ad
eleggere un solo deputato), individuate quando era in vigore il precedente sistema prevalentemente maggioritario. Si tratta di circoscrizioni molto ampie, che coincidono in linea di massima con le regioni (salvo la Lombardia che ha tre circoscrizioni e il Piemonte, la Sicilia, la Campania, il Veneto ed il Lazio che hanno due circoscrizioni, le altre regioni ne hanno una sola) e chiamate ad eleggere un numero consistente di Deputati (il massimo si ha con la Puglia che elegge 45 deputati ed il minimo con la Valle D’Aosta che ne elegge uno sono). La ripartizione dei seggi tra le regioni avviene in base alla popolazione. A ciò si aggiunga che l’elettore è chiamato ad esprimere esclusivamente un voto per scegliere una delle liste il cui contrassegno appare sulla scheda elettorale. In tale scheda infatti, non compaiono i nomi dei candid ati della lista, anche se l’ordine con il quale vengono presentati, in assenza della possibilità per gli elettori di attribuire un voto di preferenza (cd. Liste bloccate), risulta decisivo al momento di procedere all’individuazione dei soggetti cui spettano i seggi assegnati alla lista. Va al riguardo aggiunto anche che, non essendovi limiti alla possibilità di candidarsi nelle varie circoscrizioni, i candidati che risultino eletti in più circoscrizioni dovranno esercitare l’opzione per una circoscrizione entro 8 giorni dalla data dell’ultima proclamazione. La legge del 2005 prevede inoltre che ciascuna forza politica, all’atto di presentare il suo contrassegno, debba depositare un programma elettorale ed indicare formalmente il capo della forza politica, così come si consente alle liste, attraverso reciproche dichiarazioni dei loro responsabili, di collegarsi tra loro in coalizione: in tal caso, la coalizione è tenuta a depositare un solo programma elettorale e ad indicare il capo della coalizione. La ripartizione dei seggi tra le liste che da sole o coalizzate concorrono nelle 26 circoscrizioni è effettuata a livello centralizzato utilizzando il metodo proporzionale del quoziente elettorale e dei più alti resti con eventuale attribuzione di un premio di maggioranza alla lista o alla coalizione di liste più votata, laddove né l’una né l’altra siano riuscite a conseguire almeno 340 seggi e tenendo conto degli sbarramenti previsti dalla legge. Alla ripartizione dei seggi possono concorrere esclusivamente:
nazionale ha ottenuto la maggiore cifra elettorale cifra elettorale tra quelle che non hanno raggiunto il 2 %. Al Senato invece, in ossequio all’art. 5 3 Cost., ad ogni regione corri sponde una circoscrizione ed i seggi vengono attribuiti a ciascuna regione in base alla popolazione residente; unica eccezione riguarda il Trentino Alto Adige, che ha 6 collegi uninominali. La ripartizione dei seggi tra le liste che da sole o coalizzate concorrono nelle circoscrizioni regionali è effettuata utilizzando il metodo proporzionale del quoziente elettorale e dei più alti resti (per la Valle D’Aosta, che ha un solo seggio e per il Trentino Alto Adige si applica il sistema maggioritario) con eventuale attribuzione, a diferenza di quanto avviene alla Camera, non di un premio di maggioranza nazionale, ma di tanti premi regionali alla lista o alla coalizione di liste più votata, laddove né l’una né l’altra siano riuscite ad ottenere almeno il 55 % dei seggi in palio in quella regione e tenendo conto degli sbarramenti previsti dalla legge. Alla ripartizione dei seggi possono concorrere esclusivamente:
l’art. 4 8 Cost. (con la l. cost. n. 1 / 2000 ) è stata istituita la circoscrizione estero per con sentire la rappresentanza parlamentare dei cittadini italiani residenti all’estero, si è conseguentemente previsto (con l. cost. n. 1 / 2001 ) l’elezione nell’ambito di tale circoscrizione di 12 deputati e 6 senatori. Tale legge in particolare distingue nell’ambito della circoscrizione estero 4 diverse ripartizioni territoriali: - Europa; - America meridionale; - America settentrionale e centrale; - Oceania, Antartide, Africa e Asia. Per ciascuna di queste circoscrizioni si provvede a compilare e aggiornare l’elenco degli italiani ivi residenti, così da consentire loro di votare per corrispondenza (modalità assai criticata soprattutto sotto il profilo della segretezza del voto), e fatta salva la possibilità di esercitare tale diritto in Italia. La legge del 2001 prevede inoltre che in ciascuna delle 4 circoscrizioni debba essere eletto un Deputato e un Senatore, mentre gli altri seggi sono distribuiti tra quegli ambiti territoriali in base al numero di cittadini italiani che risiedono negli stati