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Regolamento interno delle Camere: Giunte e Commissioni, Appunti di Storia Delle Istituzioni Politiche E Parlamentari

Come le giunte e le commissioni funzionano all'interno delle camere italiane. Della differenza tra le due istituzioni, del numero e delle competenze delle commissioni permanenti, della nomina dei loro componenti, del ruolo del presidente della camera e della scomparsa dell'autorizzazione a procedere. Inoltre, il documento tratta dei poteri del governo in parlamento e dell'iniziativa legislativa.

Tipologia: Appunti

2012/2013

Caricato il 15/11/2013

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La politica e i suoi limiti: diritto parlamentare e diritto costituzionale
Con il termine ‘diritto parlamentare’ si fa tradizionalmente riferimento al
complesso di norme che disciplinano l’organizzazione interna delle camere,
l’esercizio delle loro funzioni ed i rapporti con gli altri organi e con i soggetti
terzi.
La definizione risalente al 1910 di vincenzo miceli può ritenersi tuttora valida,
la medesima dizione vale anche ad identificare la disciplina nata con fini pratici
ma consolidatasi in italia anche in ambio accademico nel 1990.
Procedura parlamentare = procedimenti attraverso i quali le camere esercitano
le proprie finzioni le norme procedurali sono le più rilevanti nella nostra
disciplina. Nell’ordinamento italiano la nozione di dp può a buon titolo essere
usata per riferirsi alle regole che si applicano alle due camere in cui si articola
di diritto repubblicano. Il nomen parlamento non ha un valore puramente
lessicale ma possiede anche una valenza qualificativa connotando con l’organo
la posizione esclusiva che esso occupa nell’organizzazione costituzionale;
perché solo il parlamento è sede della rappresentanza politica nazionale che
imprime le sue funzioni una caratterizzazione tipica di infungibile.
Cap 2 il diritto parlamentare come avanguardia del diritto
costituzionale
Il legame tra d parlamentare e d cost ci si pone in chiave storica. In assenza
delle assemblee rappresentative le cost ottocentesche sarebbero inidonee a
raggiumgere i loro principali oboiettivi. È attraverso tali assemblee che si
pongono copncretament in essere quei principi della democrazia
rappresentaiva che le dottrine politiche avevano autorizzato come l0unica
forma di democrazia compatibile con dimensione dello stato moderno. Questo
legame e merge ancor di più se guardiamo i caratteri contenutistici propri del
coistituzionalismo e dello stato di diritto. Evidenziamo infatti che per
l’esistenza di una costituzione occurrono la garanzia di diritti e la separazione
dei poteri (dichiarazione dei diritti dell’uomo), i parlamentari concorrono a
entrambe.
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titolo primo della parte seconda della Cost. è a sua volta ripartito in due
sezioni: una, rubricata ‘Le Camere’ (art.55-69), nella quale è disciplinato
l’aspetto strutturale (articolazione bicamerale e status del parlamentare) e
l’altra, rubricata ‘La Formazione delle Leggi’, che riguarda il profilo funzionale
ed in particolar modo la funzione legislativa. Ma la disciplina costituzionale
dedicata al parlamento non si esaurisce nei due titoli appena richiamati, in
quanto per le ampie funzioni esercitate dall’organo in esame (nomina del
Presidente della Repubblica, definizione con legge dei principi fondamentali
entro i quali le regioni esercitano la potestà legislativa in materia di
legislazione concorrente, nomina di 1/3 dei componenti della
Corte Cost. e del CSM, formazione di commissioni d’inchiesta, ecc), vengono in
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La politica e i suoi limiti: diritto parlamentare e diritto costituzionale Con il termine ‘diritto parlamentare’ si fa tradizionalmente riferimento al complesso di norme che disciplinano l’organizzazione interna delle camere, l’esercizio delle loro funzioni ed i rapporti con gli altri organi e con i soggetti terzi. La definizione risalente al 1910 di vincenzo miceli può ritenersi tuttora valida, la medesima dizione vale anche ad identificare la disciplina nata con fini pratici ma consolidatasi in italia anche in ambio accademico nel 1990. Procedura parlamentare = procedimenti attraverso i quali le camere esercitano le proprie finzioni le norme procedurali sono le più rilevanti nella nostra disciplina. Nell’ordinamento italiano la nozione di dp può a buon titolo essere usata per riferirsi alle regole che si applicano alle due camere in cui si articola di diritto repubblicano. Il nomen parlamento non ha un valore puramente lessicale ma possiede anche una valenza qualificativa connotando con l’organo la posizione esclusiva che esso occupa nell’organizzazione costituzionale; perché solo il parlamento è sede della rappresentanza politica nazionale che imprime le sue funzioni una caratterizzazione tipica di infungibile. Cap 2 il diritto parlamentare come avanguardia del diritto costituzionale Il legame tra d parlamentare e d cost ci si pone in chiave storica. In assenza delle assemblee rappresentative le cost ottocentesche sarebbero inidonee a raggiumgere i loro principali oboiettivi. È attraverso tali assemblee che si pongono copncretament in essere quei principi della democrazia rappresentaiva che le dottrine politiche avevano autorizzato come l0unica forma di democrazia compatibile con dimensione dello stato moderno. Questo legame e merge ancor di più se guardiamo i caratteri contenutistici propri del coistituzionalismo e dello stato di diritto. Evidenziamo infatti che per l’esistenza di una costituzione occurrono la garanzia di diritti e la separazione dei poteri (dichiarazione dei diritti dell’uomo), i parlamentari concorrono a entrambe. FONTI DEL DIRITTO PARLAMENTARE Il diritto parlamentare incontra come fonte primaria la costituzione, distinta in una parte primaria che riguarda i principi fondamentali e i diritti e i doveri del cittadino ed una parte seconda, relativa all’ordinamento della repubblica. Il titolo primo della parte seconda della Cost. è a sua volta ripartito in due sezioni: una, rubricata ‘Le Camere’ (art. 55 - 69 ), nella quale è disciplinato l’aspetto strutturale (articolazione bicamerale e status del parlamentare) e l’altra, rubricata ‘La Formazione delle Leggi’, che riguarda il profilo funzionale ed in particolar modo la funzione legislativa. Ma la disciplina costituzionale dedicata al parlamento non si esaurisce nei due titoli appena richiamati, in quanto per le ampie funzioni esercitate dall’organo in esame (nomina del Presidente della Repubblica, definizione con legge dei principi fondamentali entro i quali le regioni esercitano la potestà legislativa in materia di legislazione concorrente, nomina di 1 /3 dei componenti della Corte Cost. e del CSM, formazione di commissioni d’inchiesta, ecc), vengono in considerazione

anche il titolo ll (relativo al Presidente della Repubblica), il titolo lll (che rigu arda il governo), il titolo V (relativo all’ordinamento regionale) ed il titolo Vl (che attiene alle garanzie costituzionali). Tutto ciò ha portato la dottrina a parlare di centralità del Parlamento, proprio per sottolineare il suo aspetto di organo centrale dell’ordinamento, intorno al quale ruota tutto il sistema. Il ruolo di centralità del Parlamento è stato importante soprattutto nei periodi di ‘democrazia bloccata’, quando cioè il partito comunista, pur godendo di un ampio favore nel paese, non poteva andare al governo per effetto della ‘conventio ad escludendum’, quell’accordo internazionale che impedendo ai partiti di ispirazione comunista di salire al governo del paese, di fatto permetteva la conservazione del potere in mano ai partiti di centro. Questa situazione aveva favorito, da un lato lo sviluppo di un sistema di voto segreto che permetteva alle forze di sinistra di appoggiare, nel segreto dell’urna, le scelte concordate con il governo di centro e dall’altro lato, la vigenza di un sistema elettorale proporzionale puro, che garantiva la rappresentanza di tutte le forze politiche, favoriva la frammentazione politica e comportava una scelta puramente ideologica da parte dei cittadini, nel senso che sia i programmi sia i candidati venivano scelti solo successivamente al voto elettorale. La nascita di governi precari, a cui tale situazione aveva dato luogo, e la conseguente necessità di raforzare la stabilità dei governi, portò ad una stagione di riforme (per es. nell’ 88 si passa dal sistema del voto segreto a quello del voto palese per le votazioni in parlamento); nel contempo, a partire dagli anni ’ 90 , si riduce il ruolo di centralità del parlamento, si assiste cioè ad un ridimensionamento, un appiattimento del Parlamento (cd. effetto sogliola), an che per la devoluzione di numerose competenze ad organizzazioni internazionali. Ciò nonostante, il ruolo di centralità del Parlamento non è mutato, ed anzi è stato ribadito anche di recente dalla Corte Cost., con la SENTENZA N. 106 / 2002 , relativa al ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal governo contro una delibera approvata dal Consiglio regionale della Liguria, la quale prevedeva che in tutti gli atti dell’assemblea regionale, alla dizione costituzionalmente prevista ‘Consiglio regionale della Liguria’, si afiancasse quella di ‘Parlamento della Liguria’ e ciò in ragione della marcata assimilazione funzionale tra assemblea legislativa statale e assemblea legislativa regionale, alla quale hanno condotto anche le più recenti riforme. Al contrario, secondo l’Avvocatura dello Stato, può denominarsi ‘Parlamento’ soltanto un organo partecipe della sovranità, mentre la denominazione ‘Consiglio regionale’ sarebbe quella corretta per organi rappresentativi di soggetti autonomi, ma non sovrani. Dal canto suo, la Corte Cost. ha annullato la delibera della regione

concezione sostenuta da Santi Romano, secondo cui i regolamenti sarebbero soltanto norme interne a ciascuna camera, espressione della supremazia speciale di tale organo ed aventi validità e vigenza solo nell’ordinamento interno di ciascuna camera. Oggi invece, la dottrina è pressoché unanime nel riconoscere natura di norme giuridiche in senso proprio ai regolamenti parlamentari, possedendo anch’essi le caratteristiche tipiche che tradizionalmente si riconoscono alle fonti del diritto, e cioè quelle della generalità-astrattezza, della capacità di incidere sui caratteri della forma di governo e quindi sugli equilibri che caratterizzano i rapporti tra i diversi organ i costituzionali e dell’eficacia erga-omnes e quindi anche della loro pubblicazione obbligatoria. Con riguardo poi al rango, i regolamenti parlamentari sono da qualificarsi come fonti primarie, equiparati alla legge ed

agli atti aventi forza di legge ed abilitati dalla Costituzione a sostituirsi, nella disciplina di determinate materie, alla stessa legge formale. In particolare, l’art. 7 2 Cost. rimanda ai regolamenti per la disciplina dell’organizzazione interna e delle articolazioni di ciascuna camera, dei diritti e dei doveri dei parlamentari, delle funzioni delle camere ed ancora della disciplina di alcuni aspetti del procedimento legislativo. Ne consegue che i regolamenti sono fonti primarie a competenza riservata, nel senso che si trovano con le leggi in un rapporto di competenza che non escl ude che la legge possa regolare materie riservate al regolamento, ma che impone però armonia tra le due fonti, in quanto, in caso di conflitto sarà la legge a prevalere sul regolamento. Le diferenze più significative tra leggi e regolamenti riguardano le modalità di approvazione (mentre i regolamenti sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti la camera, le leggi richiedono la maggioranza solo relativa), la natura stessa delle due fonti (mentre i regolamenti sono atti monocamerali, le leggi sono atti bicamerali) e soprattutto il sindacato di legittimità costituzionale, al quale sono soggette le leggi, ma non anche i regolamenti parlamentari. Nel silenzio della Costituzione, è stata la Corte Cost. ad intervenire su quest’ultimo profilo:

  • con la SENTENZA N. 9 / 1959 , la Corte Cost. ha escluso che i regolamenti parlamentari possano operare come parametro del giudizio di legittimità costituzionale delle leggi. La Corte in particolare, si è dichiarata competente a sindacare esclusivamente la violazione del le norme costituzionali sul procedimento legislativo, ma non anche il mancato rispetto delle disposizioni contenute nei regolamenti parlamentari. In questo modo la Corte, se da un lato ha superato il dogma ottocentesco dei cd. interna corporis acta (ai sensi del quale le attività ed i procedimenti che si svolgono all’interno delle camere non sono sindacabili da soggetti esterni all’assemblea, dall’altro, ha finito per rimettere a ciascuna camera l’interpretazione e la garanzia dell’osservanza delle previsioni contenute nei regolamenti parlamentari, anche laddove a quest’ultimi il testo costituzionale espressamente rinvii;
  • la SENTENZA N. 154 / 198 5 è stata la sentenza che ha afrontato direttamente e in termini negativi il problema della possibilità di configurare i regolamenti parlamentari come oggetto del giudizio di legittimità costituzionale. Con questa sentenza la Corte Cost. viene chiamata a pronunciarsi sulla legittimità degli art. 12 , primo comma del regolamento del senato e 12 , terzo comma del regolamento della camera nella parte in cui prevedono la cd. giustizia domestica o autodichia per le controversie relative al rapporto di lavoro dei loro dipendenti per contrasto con gli art. 24 , 113 , 10 1 e 10 8 Cost. tutto nasce quando alcuni dipendenti dei due rami del Parlamentano ricorrono dinnanzi a giudici ordinari per la tutela di propri diritti nell’ambito del rapporto di lavoro. Camera e senato eccepiscono però il difetto di giurisdizione dei giudici aditi dai ricorrenti, allegando a loro difesa la normativa attributiva alle camere della autodichia sulle controversie di impiego dei propri dipendenti. Le S.U. della Corte di Cassazione sollevano allora questione di legittimità costituzionale, sostenendo che le norme regolamentari attributive della autodichia finiscono per violare le disposizioni costituzionali che sanciscono i principi di effettività della tutela giurisdizionale, di indipendenza- terzietà-imparzialità del giudice ed il principio del contraddittorio. La Corte però, pur riconoscendo tali principi come indefettibili in qualsiasi controversia, esclude la possibilità di sindacare la legittimità costituzionale dei regolamenti parlamentari, e ciò sia sulla base dell’art. 13 4 Cost., che individua espressamente nelle leggi e negli atti aventi for za di legge, e quindi non anche nei regolamenti parlamentari, l’oggetto del sindacato di legittimità

sentenza capostipite a questo proposito è la SENTENZA N. 1150 / 1988 , con la quale la Corte si è riservata un penetrante controllo sul cattivo uso dei poteri parlamentari, afermando per la prima volta la competenza del giudice costituzionale a valutare, attraverso lo strumento del conflitto di attribuzioni, le deliberazioni parlamentari in tema di insindacabilità ed aprendo in questo modo la strada ad una serie di sentenze della Corte, dirette ad annullare quelle deliberazioni camerali che afermavano la sussistenza dei presupposti per afermare l’irresponsabilità giuridica dei pr opri membri in relazione a quanto da essi dichiarato in violazione dei diritti altrui.

  • ma le sentenze della Corte hanno riguardato anche questioni prettamente di procedura parlamentare, quali le modalità di votazione; emblematica al riguardo è stata la S ENTENZA N. 379 / 1996 , relativa al caso dei cd. Pianisti, cioè quei parlamentari che votavano anche in sostituzione dei colleghi assenti. Pur non esistendo alcuna disposizione costituzionale che preveda espressamente la personalità del voto, il riferimento dell’art. 6 4 Cost. ai parlamentari ‘presenti’, esclude la delega del voto. L’accertamento della violazione di questo divieto spetta tuttavia al Presidente e non è censurabile dalla Corte Cost., né tanto meno dall’autorità giudiziaria. Così la Corte ha dunque risolto il conflitto di attribuzioni che si era creato tra la camera dei deputati e la procura di Roma, ammonendo tuttavia il Parlamento circa la necessaria presenza di congrue procedure di controllo e di adeguate sanzioni regolamentari, nonché di una loro pronta applicazione nei casi più gravi di violazione del diritto parlamentare. Al procedimento di formazione dei regolamenti parlamentari, l’art. 6 4 Cost. dedica una specifica attenzione, richiedendo che essi siano approvati da ciascuna camera a maggioranza assoluta dei componenti (la maggioranza assoluta è attualmente richiesta, sia alla camera che al senato, solo per l’approvazione finale di un complesso organico di modifiche al regolamento, e non anche per ciascuna). Se la camera non approva il regolamento, si intende approvato quello già in vigore. A partire dal 1993 (anno di entrata in vigore del sistema elettorale maggioritario, il cd. ‘mattarellum’, che favorisce la nascita del sistema bipolare e che permette ai cittadini di conoscere prima del voto sia il leader che andrà a capo del governo, sia il programma che la coalizione vincente si impegna ad attuare)la previsione costituzionale è stata spesso criticata, in quantum il quorum da essa richiesto non sarebbe suficiente ad assicurare un’efettiva garanzia alle opposizioni, in un Parlamento eletto con meccanismi maggioritari. Nel procedimento di revisione dei regolamenti parlamentari, un ruolo incisivo è svolto dalla giunta per il regolamento. Ciò che distingue la giunta per il regolamento, e più in generale le giunte, dalle commissioni, sta nel fatto che mentre i componenti di quest’ultime sono nominati dagli stessi gruppi parlamentari, in proporzione alla forza di cui ciascuno di essi gode nel Parlamento, , nel caso invece delle giunte, è il presiden te della camera, in quanto organo tecnico-giuridico’, a nominare i componenti, non appena costituiti i gruppi parlamentari, e quindi in modo da rispettare anche i criteri di proporzionalità tra i gruppi. La giunta per il regolamento, in particolare, composta da 10 o, qualora il presidente lo ritenga necessario, più membri, ha il compito di promuovere ed esaminare le proposte di modifica del regolamento e di svolgere anche funzioni consultive, in quanto il presidente può consultare la giunta su ogni questione concernente l’interpretazione del regolamento. Il peso incisivo esercitato dalla giunta per il regolamento è confermato soprattutto dal regolamento della

camera; infatti, mentre l’art. 16 7 rS si limita a stabilire l’obbligo di un previo esame in giunta tanto delle proposte di modifica del regolamento quanto degli emendamenti ad esse riferiti, l’art. 16 rC prevede che rispetto al testo proposto dalla giunta all’assemblea, i singoli deputati non possono presentare veri e propri emendamenti, ma soltanto ‘principi e criteri direttivi’, che, se approvati, obbligano la giunta a redigere un nuovo testo; solo nel caso in cui un presidente di gruppo o venti deputati dissentano sul modo in cui la giunta, in questo nuovo testo, ha recepito i principi ed i criteri direttivi e presentino perciò un testo interamente sostitutivo di quello della giunta, sarà il primo ad essere posto in votazione in alternativa a quello della giunta, a mò di emendamento.

comunista, la cui linea di politica internazionale era ancorata a quella dell’URSS, venivano considerati al di fuori dell’area utilizzabile per il sostegno parlamentare al governo. Si tratta della cd.’conventio ad escludendum’, che caratterizzò il funzionamento della forma di governo e del sistema politico in Italia praticamente fino alla vigilia della caduta del muro di Berlino, assumendo il carattere di una vera e propria regola del gioco vincolante tutti gli operatori costituzionali e rendendo possibili tutt’al più forme di appoggio esterno. Infine, dalle consuetudini costituzionali vanno distinte sia le regole di correttezza costituzionale, sia i cd. precedenti parlamentari. Le prime, prive di vincolatività giuridica, costituiscono un a categoria ampia che comprende sia le regole di cerimoniale e del cd. Galateo parlamentare (basta pensare a quelle che impongono ai parlamentari di vestirsi in un certo modo o di parlare in piedi

nei discorsi all’aula) sia alcune regole di notevole rilievo istituzionale, suscettibili talvolta di essere qualificate come convenzioni o addirittura come consuetudini costituzionali ( ne sono un esempio quelle che richiedono l’alternanza delle due camere nella presentazione del programma di governo o nella trasmissione in prima lettura dei disegni di legge finanziaria e di bilancio. Si fa invece riferimento ai precedenti parlamentari quando si richiamano dei comportamenti tenuti in precedenza, senza porsi il problema del loro rapporto con la norma scritta, e cio è quando ci si rifà alla soluzione data in precedenza ad una fattispecie concreta , con l’intento di applicarla anche alla situazione attuale; tra gli esempi più emblematici possiamo ricordare l’uso della questione di fiducia sui maxi- emendamenti o ancora l’approvazione di riforme costituzionali ed elettorali a fine legislatura e con i soli voti della maggioranza. IL SISTEMA ELETTORALE Da nessuna norma costituzionale si evincono indicazioni specifiche circa la di sciplina dei sistemi elettorali, e ciò costituisce un’anomalia perché la legge elettorale, incidendo sulla forma di governo e sul sistema partitico, ha una valenza politica altissima. La scelta del sistema elettorale è quindi rimessa al legislatore ordinario, con la sola garanzia di escludere questa materia da quelle esaminabili con il procedimento semplificato e meno garantistico delle cd. Commissioni in sede legislativa o deliberante. La materia non è invece ricompresa tra quelle per le quali l’art. 7 5 Cost. esclude il referendum abrogativo; ed infatti, all’inizio degli anni ’ 90 , la legislazione elettorale che adottava per entrambe le camere sistemi proporzionali fu oggetto di due referendum abrogativi, nel 199 1 e nel 1993 : il primo comportò il passaggio alla camera dalla preferenza multipla alla preferenza unica (con l’indicazione obbligatoria del nome); il secondo invece incise profondamente sul sistema elettorale del senato, trasformandolo in un sistema maggioritario di collegio con un recupero proporzionale. La spinta del referendum portò nello stesso anno ad una revisione delle leggi elettorali di entrambi i rami del Parlamento, con conseguente passaggio da un sistema proporzionale puro ad un sistema maggioritario ed allo scioglimento anticipato delle camere. Più in particolare, il sistema proporzionale, attribuendo a ciascuna formazione politica un numero di seggi in numero direttamente proporzionale alla percentuale di voti ottenuti, favorisce la frammentazione politica, costituisce un incentivo allo sviluppo delle correnti all’interno dei partiti che sono incentivate a presentarsi in via autonoma e di conseguenza riproduce nelle assemblee dell’organo politico tutte le articolazioni politiche. Questo sistema favorisce inoltre una forma di governo ‘mediata’ dai partiti, perché è dopo le elezioni che si formano le coalizioni tra partiti e ciò impedisce ai cittadini di conoscere preventivamente sia la composizione della coalizione di governo, sia il programma: in sostanza i cittadini sono chiamati ad esprimere un a scelta puramente ideologica. Il sistema maggioritario consente invece di assegnare il seggio al candidato più votato. A riguardo, esistono due varianti:

garantisce quindi una forma di governo ‘immediata’. Tale sistema induce in sostanza al bipolarismo, cioè allo schieramento dei partiti attraverso due coalizioni opposte e generalmente anche alla loro alternanza al governo del paese. D’altro canto però, queste coalizioni, proprio perché formate da partiti, talvolta molto distanti tra loro, tendono a sgretolarsi poco dopo i l voto elettorale, creando instabilità politica e legislature brevi. Proprio per il fatto che entrambi i sistemi presentano degli svantaggi, sono stati introdotti dei correttivi;tipiche del sistema proporzionale sono le clausole di sbarramento, che impedendo di attribuire seggi a quelle liste che hanno ottenuto un numero di voti inferiore ad una certa soglia, tendono a ridurre la frammentazione politica, e il premio di maggioranza, formula mediante la quale, per garantire una maggioranza stabile alla formazione (o coalizione) vincitrice di una consultazione elettorale, viene attribuito con modalità varie un numero di seggi superiore a quello effettivamente ottenuto mediante il conteggio ordinario. Nel caso invece del sistema maggioritario, l’esigenza di evitare la concentrazione di troppo potere nelle mani della coalizione vincente porta ad una correzione dei risultati netti ottenuti attraverso una distribuzione proporzionale dei seggi. I sistemi elettorali di Camera e Senato previsti dalle leggi n. 277 / 1993 e 276 / 1993 (Sistema maggioritario con correzione proporzionale) Il sistema elettorale previsto per l’elezione della Camera stabiliva la possibilità di espressione di due voti, su due schede separate: il primo valido per l’assegnazione del 75 % dei seggi in collegi uninominali, con una formula maggioritaria relativa (o formula plurality, in virtù della quale il candidato che ottiene la maggioranza relativa dei voti viene eletto); il secondo, per il restante 25 % dei seggi, ripartito proporzionalmente tra le liste che avessero conseguito almeno il 4 % dei voti a livello nazionale. Un collegamento tra le due schede era tuttavia assicurato dal cd.’scorporo’: al riparto dei seggi proporzionali infatti, le liste concorrevano non con tutti i voti ottenuti, ma scorporando appunto, cioè sottraendo da questi una parte dei voti ottenuti nei collegi uninominali dai candidati vincenti collegati alle liste medesime (e più esattamente i voti necessari per aggiudicarsi il collegio, ossia quelli del candidato risultato secondo più uno). Il sistema elettorale del Senato prevedeva invece l’espressione di un solo voto, che serviva sia ai fini dell’assegnazione del 75 % dei seggi in collegi uninominali con il sistema plurality, sia per l’attribuzione del restante 25 % dei seggi: quest’ultima avveniva infatti proporzionalmente ai gruppi di candidati uninominali perdenti a livello regionale, utilizzando il metodo D’Hondt (Metodo d'Hondt: si dividono i totali di voti delle liste per 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... fino al numero di seggi da assegnare nel collegio, e si assegnano i seggi in base ai risultati in ordine decrescente fino ad esaurimento dei seggi disponibili). Anche in questo caso, i voti ottenuti dai candidati eletti nei collegi non concorrevano a determinare il riparto del 25 % dei seggi proporzionali: al Senato, il cd. Scorporo era totale (sottraendosi cioè ai fini dell’attribuzione dei seggi proporzionali tutti i voti ottenuti dai candidati vincitori nei collegi), mentre alla Camera era parziale. Riassumendo, le diferenze tra i due sistemi elettorali erano:

  • la diversa struttura della scheda elettorale: per il Senato c’era infatti una sola scheda elettorale, nella quale venivano riportati i nomi dei candidati, e più specificamente un solo candidato per partito nel collegio uninominale; per la Camera c’erano invece due schede: una per scegliere il candidato nei collegi uninominali e un’altra per scegliere il candidato con il sistema proporzionale;
  • lo scorporo: questa operazione, che serviva ad evitare che i voti conteggiati per il collegio uninominale fossero riutilizzati per la distribuzione proporzionale dei seggi e quindi i sostanza fossero conteggiati due volte, mirava ad evitare di avvantaggiare i partiti più forti. Si trattava inoltre di un’operazione che, pur essendo presente per entrambe le camere, operava però in modo diverso: infatti, mentre al Senato si sottraeva dalla cifra elettorale il numero dei voti

ravvisare una prima anomalia:infatti, nonostante la Costituzione non richieda maggioranze rinforzate, limitandosi a prevedere una riserva di assemblea (art. 72 ), molti ritengono che la legge elettorale, proprio perché incidente sul sistema partitico e sulla forma di governo, sia una legge costituzionale, alla cui approvazione dovrebbe concorrere anche l’opposizione. In ogni caso, da un sistema misto, maggioritario con recupero proporzionale, si passa ad un sistema anch’esso misto, ma diametralmente opposto, ossia ad un sistema proporzionale con premio di maggioranza. Più in particolare, la distribuzione dei seggi della Camera avviene tra liste di candidati concorrenti nelle circoscrizioni elettorali in cui è diviso il territorio nazionale, circoscrizioni che sono ancora oggi le stesse 2 6 ( più la Valle D’Aosta che costituisce un collegio uninominale chiamato ad

eleggere un solo deputato), individuate quando era in vigore il precedente sistema prevalentemente maggioritario. Si tratta di circoscrizioni molto ampie, che coincidono in linea di massima con le regioni (salvo la Lombardia che ha tre circoscrizioni e il Piemonte, la Sicilia, la Campania, il Veneto ed il Lazio che hanno due circoscrizioni, le altre regioni ne hanno una sola) e chiamate ad eleggere un numero consistente di Deputati (il massimo si ha con la Puglia che elegge 45 deputati ed il minimo con la Valle D’Aosta che ne elegge uno sono). La ripartizione dei seggi tra le regioni avviene in base alla popolazione. A ciò si aggiunga che l’elettore è chiamato ad esprimere esclusivamente un voto per scegliere una delle liste il cui contrassegno appare sulla scheda elettorale. In tale scheda infatti, non compaiono i nomi dei candid ati della lista, anche se l’ordine con il quale vengono presentati, in assenza della possibilità per gli elettori di attribuire un voto di preferenza (cd. Liste bloccate), risulta decisivo al momento di procedere all’individuazione dei soggetti cui spettano i seggi assegnati alla lista. Va al riguardo aggiunto anche che, non essendovi limiti alla possibilità di candidarsi nelle varie circoscrizioni, i candidati che risultino eletti in più circoscrizioni dovranno esercitare l’opzione per una circoscrizione entro 8 giorni dalla data dell’ultima proclamazione. La legge del 2005 prevede inoltre che ciascuna forza politica, all’atto di presentare il suo contrassegno, debba depositare un programma elettorale ed indicare formalmente il capo della forza politica, così come si consente alle liste, attraverso reciproche dichiarazioni dei loro responsabili, di collegarsi tra loro in coalizione: in tal caso, la coalizione è tenuta a depositare un solo programma elettorale e ad indicare il capo della coalizione. La ripartizione dei seggi tra le liste che da sole o coalizzate concorrono nelle 26 circoscrizioni è effettuata a livello centralizzato utilizzando il metodo proporzionale del quoziente elettorale e dei più alti resti con eventuale attribuzione di un premio di maggioranza alla lista o alla coalizione di liste più votata, laddove né l’una né l’altra siano riuscite a conseguire almeno 340 seggi e tenendo conto degli sbarramenti previsti dalla legge. Alla ripartizione dei seggi possono concorrere esclusivamente:

  • le coalizioni che abbiano ottenuto almeno il 10 % dei voti validi a livello nazionale e che contengano una lista che abbia raggiunto almeno il 2 % dei voti validi a livello nazionale;
  • le liste singole che abbiano ottenuto almeno il 4 % dei voti validi a livello nazionale;
  • le liste delle minoranze linguistiche riconosciute coalizzate o non che abbiano ottenuto almeno il 20 % dei voti validi nella circoscrizione in cui concorrono. Una volta individuate le liste che abbiano superato le descritte soglie di sbarramento, l’uficio centrale elettorale procede a ripartire tra queste i seggi, dopo aver ricavato il quoziente elettorale nazionale (che si ottiene dividendo la cifra elettorale complessiva delle liste ammesse per il numero di seggi da attribuire, che senza i 12 assegnati alla circoscrizione e stero e previsti per i rappresentanti degli italiani residenti all’estero, eletti questi ultimi con metodo proporzionale tra liste concorrenti e con voto di preferenza e quello riservato alla Valle D’Aosta, sono 617 ) e aver diviso i voti nazionali di ciascuna lista o coalizione per tale quoziente: il risultato di tali divisioni determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista o coalizione; i seggi non assegnati per la presenza di decimali vengono attribuiti sino al loro esaurimento a quelle liste o coalizioni che abbiano riportato i maggiori resti. Dopodiché, se al termine di questa operazione l’uficio centrale verifica che la lista o la coalizione più

nazionale ha ottenuto la maggiore cifra elettorale cifra elettorale tra quelle che non hanno raggiunto il 2 %. Al Senato invece, in ossequio all’art. 5 3 Cost., ad ogni regione corri sponde una circoscrizione ed i seggi vengono attribuiti a ciascuna regione in base alla popolazione residente; unica eccezione riguarda il Trentino Alto Adige, che ha 6 collegi uninominali. La ripartizione dei seggi tra le liste che da sole o coalizzate concorrono nelle circoscrizioni regionali è effettuata utilizzando il metodo proporzionale del quoziente elettorale e dei più alti resti (per la Valle D’Aosta, che ha un solo seggio e per il Trentino Alto Adige si applica il sistema maggioritario) con eventuale attribuzione, a diferenza di quanto avviene alla Camera, non di un premio di maggioranza nazionale, ma di tanti premi regionali alla lista o alla coalizione di liste più votata, laddove né l’una né l’altra siano riuscite ad ottenere almeno il 55 % dei seggi in palio in quella regione e tenendo conto degli sbarramenti previsti dalla legge. Alla ripartizione dei seggi possono concorrere esclusivamente:

  • le coalizioni che abbiano ottenuto almeno il 20 % dei voti validi a livello nazionale e che contengano una lista che abbia raggiunto almeno il 3 % dei voti validi a livello nazionale;
  • le liste singole che abbiano ottenuto almeno il 8 % dei voti validi a livello nazionale;
  • le liste delle minoranze linguistiche riconosciute coalizzate o non che abbiano ottenuto almeno il 20 % dei voti validi nella circoscrizione in cui concorrono. La somma dei voti riportati dalle une e dalle altre viene poi divisa per il numero dei seggi assegnati alla regione, così da ottenere il quoziente elettorale circoscrizionale, in modo che la cifra elettorale di ciascuna lista o coalizione possa poi essere divisa per tale quoziente. Il risultato di queste ulteriori divisioni, che potranno produrre resti, fissa il numero dei seggi spettanti alle liste o alle coalizioni suddette, mentre i seggi residui che non si riesce ad assegnare con questa operazione sono attribuiti a quelle liste che abbiano riportato i maggiori resti. I seggi assegnati alla coalizione vengono in seguito distribuiti tra le liste interne che abbiano raggiunto il 3 % sulla base del quoziente elettorale di coalizione, che si ottiene dividendo la cifra elettorale complessiva per i seggi spettanti alla coalizione. Al termine di queste operazioni, se l’uficio elettorale verifica che nessuna lista o coalizione ha ottenuto almeno il 55 % dei seggi assegnati alla regione, provvede direttamente ad un’ulteriore aggiunta di seggi in favore della lista o coalizione che abbia riportato il maggior numero di voti, così da consentire il raggiungimento almeno di quella soglia; si ripartiranno infine, da un lato i seggi restanti tra le altre liste ammesse e dal l’altro quelli da distribuire all’interno di ciascuna coalizione una volta individuato il nuovo quoziente elettorale di coalizione che tenga conto dei seggi assegnati a seguito dell’attribuzione del premio di maggioranza. Nei limiti dei seggi spettanti a ciascuna lista verranno proclamati senatori i candidati della medesima lista secondo l’ordine di presentazione che, analogamente a quanto avviene per la Camera non può essere modificato dagli elettori chiamati a tracciare sulla scheda elettorale un solo segno sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Ultimo cenno va infine riservato alla cd. Circoscrizione estero; infatti, dopo che, modificando

l’art. 4 8 Cost. (con la l. cost. n. 1 / 2000 ) è stata istituita la circoscrizione estero per con sentire la rappresentanza parlamentare dei cittadini italiani residenti all’estero, si è conseguentemente previsto (con l. cost. n. 1 / 2001 ) l’elezione nell’ambito di tale circoscrizione di 12 deputati e 6 senatori. Tale legge in particolare distingue nell’ambito della circoscrizione estero 4 diverse ripartizioni territoriali: - Europa; - America meridionale; - America settentrionale e centrale; - Oceania, Antartide, Africa e Asia. Per ciascuna di queste circoscrizioni si provvede a compilare e aggiornare l’elenco degli italiani ivi residenti, così da consentire loro di votare per corrispondenza (modalità assai criticata soprattutto sotto il profilo della segretezza del voto), e fatta salva la possibilità di esercitare tale diritto in Italia. La legge del 2001 prevede inoltre che in ciascuna delle 4 circoscrizioni debba essere eletto un Deputato e un Senatore, mentre gli altri seggi sono distribuiti tra quegli ambiti territoriali in base al numero di cittadini italiani che risiedono negli stati