Scarica Istituzioni di Diritto Pubblico: Il Parlamento Italiano e più Appunti in PDF di Diritto Costituzionale solo su Docsity!
Istituzioni di diritto pubblico
Il Parlamento
Indice della lezione
• La struttura del Parlamento
• Modelli storici di parlamentarismo
• Modelli di bicameralismo
• Il bicameralismo perfetto italiano
• Il Parlamento in seduta comune
• Le regole di funzionamento delle Camere
• L’organizzazione interna del Parlamento
• Il parlamentare e il suo status
IL PARLAMENTO È UN ORGANO COMPLESSO
DEPUTATI
630 deputati
315 senatori
MODELLI STORICI DI PARLAMENTARISMO
ALL’INGLESE
Lo stato liberale aveva
una camera elettiva e
una camera di
nomina regia
O GIACOBINO
Tutto il potere è nelle
mani di un’unica
assemblea
rappresentativa della
Nazione
MODELLI DI BICAMERALISMO NELLO STATO UNITARIO
IMPERFETTO
Le due camere hanno
compiti e funzioni
differenti
PERFETTO
Le due camere hanno
gli stessi compiti e
funzioni
IL BICAMERALISMO
PERFETTO ITALIANO
entrambi i rami del Parlamento
esercitano gli stessi poteri
PROPOSTE DI RIFORMA IN NOME DELL’EFFICIENZA
- (^) Introduzione del monocameralismo
- (^) Specificazione dei compiti
- (^) Introduzione di una Camera delle Regioni
- (^) Riduzione del numero dei parlamentari
IL PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE SI RIUNISCE:
- (^) - per elezione e giuramento del P.d.R. (cui
partecipano anche i delegati delle regioni);
- (^) - per messa in stato di accusa del P.d.R.;
- (^) - per la formazione dell’elenco dei giudici
aggregati alla Corte costituzionele in sede
penale);
- (^) - per elezione di 5 giudici della Corte
costituzionale
- (^) - per elezione di 1/3 dei membri del C.S.M.
- LE REGOLE DI FUNZIONAMENTO DEL PARLAMENTO
- (^) Art. 64 “Ciascuna Camera adotta il proprio
regolamento a maggioranza assoluta dei
suoi membri”
I REGOLAMENTI PARLAMENTARI VARIANO IN FUNZIONE DEI DIVERSI EQUILIBRI DELLA FORMA DI GOVERNO
IL PRESIDENTE DELLA
CAMERA
Camera elegge fra i
suoi componenti il
Presidente e l’Ufficio
di Presidenza»
imparziale. Il
Presidente ha il ruolo
di rappresentante e
di garante delle
istituzioni
parlamentari.
I loro poteri si distinguono in:
• poteri a rilevanza esterna. I due Presidenti
d’Assemblea rappresentano le Camere di
appartenenza, nei rapporti con altri organi
costituzionali o con altri enti.
• poteri a rilevanza interna I due Presidenti
hanno il compito di regolare l’attività di tutti
i loro organi facendo rispettare il
regolamento.
L’UFFICIO DI PRESIDENZA
- (^) L’art. 63 Cost prevede che «Ciascuna Camera elegge tra i suoi componenti il Presidente e l’ufficio di presidenza». - (^) I regolamenti parlamentari stabiliscono che nell’Ufficio di presidenza siano rappresentati tutti i gruppi parlamentari. A tal fine il Presidente prima dell’elezione dei membri di detto ufficio promuove le opportune intese tra gruppi parlamentari.
I GRUPPI PARLAMENTARI
- (^) La Costituzione si limita a menzionare i gruppi agli artt. 72 e 82 per stabilire che le commissioni – sia permanenti sia d’inchiesta, devono essere formate in modo da rispecchiare la consistenza dei gruppi parlamentari (dunque il gruppo é parametro di riferimento dei collegi parlamentari minori). Hanno carattere doppio : - (^) Da un lato incarnano la naturale proiezione dei partiti politici nelle istituzioni parlamentari. - (^) Dall’altro sono l’aggregazione di base necessaria dei membri di ciascuna Camera espressione dello stesso partito o movimento politico.