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Dispense Diritto Pubblico, Dispense di Diritto Pubblico

Dispense Diritto Pubblico Dispense Diritto PubblicoDispense Diritto PubblicoDispense Diritto Pubblico

Tipologia: Dispense

2025/2026

Caricato il 05/02/2026

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andrea-othmani-1 🇮🇹

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DISPENSA DI ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO
1. CONCETTI GENERALI
Definizioni e Costituzionalismo
Diritto Pubblico: Si occupa dell'organizzazione
dei poteri pubblici e dei rapporti tra autorità e
cittadini.
Costituzionalismo: È un movimento di pensiero
orientato a limitare i poteri pubblici e
garantire sfere di autonomia. Si distingue in:
o
Antico:
La costituzione è un insieme di
regole consuetudinarie non scritte che
disciplinano il corpo politico.
o
Moderno:
Nasce come limite al potere
arbitrario tramite una costituzione scritta,
un atto volontario posto in un momento
storico preciso.
Accezioni di Costituzione
In senso formale: È l'atto scritto e solenne (il
documento). In Italia è l'atto prodotto
dall'Assemblea costituente nel 1947.
In senso materiale: È l'organizzazione delle
forze politiche che stipulano una convenzione
per far rispettare la costituzione formale; è il
fondamento dell'effettività.
In senso strutturale: Secondo Kelsen, è
l'insieme delle regole procedurali sulla
produzione delle norme.
In senso funzionale: Riferimento agli scopi
politici e ai diritti fondamentali.
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DISPENSA DI ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO

1. CONCETTI GENERALI

Definizioni e Costituzionalismo

  • Diritto Pubblico: Si occupa dell'organizzazione dei poteri pubblici e dei rapporti tra autorità e cittadini.
  • Costituzionalismo: È un movimento di pensiero orientato a limitare i poteri pubblici e garantire sfere di autonomia. Si distingue in:

o Antico: La costituzione è un insieme di

regole consuetudinarie non scritte che disciplinano il corpo politico.

o Moderno: Nasce come limite al potere

arbitrario tramite una costituzione scritta, un atto volontario posto in un momento storico preciso. Accezioni di Costituzione

  • In senso formale: È l'atto scritto e solenne (il documento). In Italia è l'atto prodotto dall'Assemblea costituente nel 1947.
  • In senso materiale: È l'organizzazione delle forze politiche che stipulano una convenzione per far rispettare la costituzione formale; è il fondamento dell'effettività.
  • In senso strutturale: Secondo Kelsen, è l'insieme delle regole procedurali sulla produzione delle norme.
  • In senso funzionale: Riferimento agli scopi politici e ai diritti fondamentali.

2. FORME DI STATO

Definizione ed Evoluzione Lo Stato è una forma di organizzazione del potere

che nasce con la fine della Res Publica Christiana

medievale, caratterizzata dalla divisione tra potere temporale (Impero) e spirituale (Chiesa). Lo Stato moderno possiede sovranità interna (uso legittimo della forza) ed esterna (indipendenza). Tipologie

  • Stato Assoluto: Sovranità alla Corona (legibus solutus), potere accentrato. Può evolvere in Stato patrimoniale o di Polizia.
  • Stato Liberale: Sovranità alla Nazione, separazione dei poteri (legislativo, esecutivo, giudiziario), tutela dei diritti di libertà e rappresentanza basata sul censo.
  • Stato Sociale (del Benessere): Sovranità popolare. Lo Stato interviene nell'economia per garantire l'uguaglianza sostanziale e i diritti sociali (es. sanità, istruzione). 3. LE FORME DI GOVERNO Concetto La forma di governo indica come il potere è distribuito tra i diversi organi dello Stato. Classificazione
  • Presidenziale: Netta separazione tra legislativo ed esecutivo. Il Capo dello Stato è eletto, è capo dell'esecutivo e non c'è rapporto di fiducia con il Parlamento.
  1. Mozione di sfiducia: Deve essere firmata da 1/10 dei componenti e non discussa prima di 3 giorni (mai usata con successo nella storia repubblicana).
  2. Questione di fiducia: Strumento del Governo per blindare i propri atti; se bocciato, si dimette. 5. LA FORMAZIONE DEL GOVERNO Procedimento (Art. 92 e prassi) Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio e, su sua proposta, i Ministri.
  3. Consultazioni: Il PDR ascolta i leader politici per individuare chi può avere la fiducia (regola convenzionale).
  4. Incarico: Conferito al designato (che accetta con riserva).
  5. Nomina e Giuramento: Art. 93. Crisi di Governo
  • Parlamentare: Voto di sfiducia o mancata fiducia iniziale.
  • Extraparlamentare: Dimissioni spontanee per rottura politica della maggioranza (la modalità più frequente). Spesso si cerca di "parlamentarizzare" la crisi invitando il Governo a riferire alle Camere. 6. IL GOVERNO (Struttura e Funzioni) Struttura (Art. 92)

È un organo complesso formato da:

  • Presidente del Consiglio: Dirige la politica generale, mantiene l'unità di indirizzo, non è gerarchicamente superiore ma ha preminenza.
  • Ministri: Responsabili collegialmente degli atti del Consiglio e individualmente dei loro dicasteri.
  • Consiglio dei Ministri: Determina la politica generale e l'indirizzo amministrativo.

• Organi non necessari: Vicepresidenti,

Sottosegretari, Ministri senza portafoglio.

7. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Ruolo ed Elezione È il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Eletto dal Parlamento in seduta comune (+ delegati regionali) a maggioranza di 2/3 (o assoluta dal 3° scrutinio). Dura in carica 7 anni. Poteri - Di Controllo e Garanzia: Promulgazione leggi, comando forze armate, presidenza CSM. - Di Prerogativa: Grazia, onorificenze. - Di Intermediazione Politica: Nomina del Governo, scioglimento anticipato delle Camere. Atti e Responsabilità - Gli atti sono validi solo se controfirmati dai ministri (che ne assumono la responsabilità). - Alcuni atti sono formalmente presidenziali ma sostanzialmente governativi; altri sono

propriamente presidenziali (es. nomina senatori

  • Autonomia e Indipendenza: Magistratura ordine autonomo da ogni altro potere (Art. 104).
  • Giudice Naturale: Precostituito per legge. Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) Organo di autogoverno. Composto da 3 membri di diritto (PDR, Primo Pres. Cassazione, Procuratore Generale), 2/3 togati (eletti dai magistrati), 1/ laici (eletti dal Parlamento). Gestisce assunzioni, trasferimenti e provvedimenti disciplinari. Giurisdizioni Distinzione tra diritti soggettivi (Giudice Ordinario) e interessi legittimi (Giudice Amministrativo: TAR/Consiglio di Stato). 10. LE FONTI DEL DIRITTO Criteri di risoluzione delle antinomie Quando due norme contrastano:
  • Criterio Cronologico: La legge successiva abroga la precedente (fisiologico). Vale il principio di irretroattività.
  • Criterio Gerarchico: La fonte superiore prevale (es. Costituzione su legge). La norma inferiore è invalida e annullabile.
  • Criterio della Competenza: Si basa sulla distribuzione delle materie prevista dalla Costituzione. Interpretazione Distinzione tra disposizione (il testo scritto) e norma (il significato interpretato).

11. LE FONTI COSTITUZIONALI

Rigidità e Revisione (Art. 138) Procedimento aggravato: due deliberazioni per camera a distanza di 3 mesi.

  • Se 2° voto > 2/3 $\rightarrow$ Promulgazione.
  • Se 2° voto > maggioranza assoluta $\rightarrow$ Possibile Referendum Costituzionale (oppositivo).

• Limite: La forma repubblicana non è rivedibile.

Corte Costituzionale Giudica la legittimità delle leggi. Accesso tramite:

  • Via incidentale: Sollevata da un giudice durante un processo (deve essere rilevante e non manifestamente infondata).
  • Via principale: Stato contro Regione o viceversa.

• Sentenze: Di accoglimento (annulla la norma

erga omnes) o di rigetto (respinge la questione

inter partes).

12. LA LEGGE

Iter Legis

  1. Iniziativa: Governo, Parlamentari, Popolo, Regioni, CNEL.
  2. Deliberazione:

o Commissione Referente: Istruisce, l'aula

vota (ordinaria).

  • Esito: Valido se partecipa il 50%+1 degli aventi diritto (Quorum). 15. I REGOLAMENTI Fonti secondarie, subordinate alla legge.
  • Regolamenti Governativi: Deliberati dal Consiglio dei Ministri, parere Consiglio di Stato, emanati con DPR, controllo Corte dei Conti.
  • Tipologie: Esecutivi, attuativi, indipendenti (materie non riservate alla legge), di organizzazione, delegati (delegificazione). 16. RAPPORTI STATO - CHIESA
  • Chiesa Cattolica (Art. 7): Stato e Chiesa indipendenti e sovrani. Rapporti regolati dai

Patti Lateranensi. Le modifiche accettate non

richiedono revisione costituzionale.

  • Altre Confessioni (Art. 8): Egualmente libere. Rapporti regolati per legge sulla base di

Intese.

17. LE FONTI INTERNAZIONALI

  • Consuetudini (Art. 10): Adattamento automatico ("L'Italia si conforma..."). Hanno rango costituzionale.
  • Trattati (Pattizie): Adattamento speciale

tramite ordine di esecuzione o legge di

autorizzazione alla ratifica (Art. 80).