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diritto costituzionale, Dispense di Diritto Costituzionale

dispense di diritto costituzionale

Tipologia: Dispense

2017/2018

Caricato il 18/01/2023

Giorgia704
Giorgia704 🇮🇹

9 documenti

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1. DIFFERENZA TRA FORMA DI GOVERNO E FORMA DI STATO
2. LE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE
3. LO STATUTO
4. IL TERRITORIO
5. IMMUNITÁ DIPLOMATICA
6. PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
7. CONSUETUDINE
8. POPOLO
9. CORTE COSTITUZIONALE
10-16.LIBERTÁ TUTTE
10. BICAMERALISMO
11. DECRETO LEGGE E DECRETO LEGISLATIVO
12. COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE
13. DEFINIZIONE DI ORGANO
14. DEFINIZIONE DI STATO
15. DEFINIZIONE DI GOVERNO
16. GERARCHIA DELLE FONTI
17. ELEMENTI COSTITUTIVI DELLO STATO
18. SENTENZE DI ACCOGLIMENTO E DI RIGETTO DELLA CORTE
COSTITUZIONALE
19. LA GIUNTA REGIONALE
20. ARTICOLO 138
21. PARLAMENTO
22. LIBERTÁ NEGATIVE E POSITIVE
23. STATUTI REGIONALI
24. FORMA DI GOVERNO
25. SOVRANITÁ
26. TIPI DI FORME DI GOVERNO
27. FUNZIONI DELLO STATO
28. PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLA LEGGE ORDINARIA
(INIZIATIVA LEGISLATIVA)
29. APPROVAZIONE DELLE CAMERE (ORDINARIO DECENTRATO E
MISTO)
30. PROMULGAZIONE
31. VERIFICA DELLE ELEZIONI
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Scarica diritto costituzionale e più Dispense in PDF di Diritto Costituzionale solo su Docsity!

1. DIFFERENZA TRA FORMA DI GOVERNO E FORMA DI STATO

2. LE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

3. LO STATUTO

4. IL TERRITORIO

5. IMMUNITÁ DIPLOMATICA

6. PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

7. CONSUETUDINE

8. POPOLO

9. CORTE COSTITUZIONALE

10-16.LIBERTÁ TUTTE

10. BICAMERALISMO

11. DECRETO LEGGE E DECRETO LEGISLATIVO

12. COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

13. DEFINIZIONE DI ORGANO

14. DEFINIZIONE DI STATO

15. DEFINIZIONE DI GOVERNO

16. GERARCHIA DELLE FONTI

17. ELEMENTI COSTITUTIVI DELLO STATO

18. SENTENZE DI ACCOGLIMENTO E DI RIGETTO DELLA CORTE

COSTITUZIONALE

19. LA GIUNTA REGIONALE

20. ARTICOLO 138

21. PARLAMENTO

22. LIBERTÁ NEGATIVE E POSITIVE

23. STATUTI REGIONALI

24. FORMA DI GOVERNO

25. SOVRANITÁ

26. TIPI DI FORME DI GOVERNO

27. FUNZIONI DELLO STATO

28. PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLA LEGGE ORDINARIA

(INIZIATIVA LEGISLATIVA)

29. APPROVAZIONE DELLE CAMERE (ORDINARIO DECENTRATO E

MISTO)

30. PROMULGAZIONE

31. VERIFICA DELLE ELEZIONI

32. RISERVA DI LEGGE

33. I VIZI DI LEGITTIMITÁ COSTITUZIONALE

34. GLI ATTI SOGGETTI A SINDACATO DI LEGITTIMITÁ

COSTITUZIONALE

35. PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

36. IL CONSIGLIO REGIONALE

37. FORMA DI GOVERNO REGIONALE

38. PRESIDENTE DELLA GIUNTA

39. FORME DI STATO

40. FORMAZIONE DEL GOVERNO

41. POTERE DEL GIUDICE A QUO

42. PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE

43. ORGANI DIRETTIVI DELLA REGIONE

44. PRESIDENTE DELLA REGIONE

45. RAPPORTO TRA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E ORGANO

REGIONALE

46. CONDIZIONI LIMITANTI LIBERTÁ (TUTTE)

47. STATUTO REGIONALE

48. SENTENZE INTERPRETATIVE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

49. ORGANO

50. ORGANI COSTITUZIONALE (GOVERNO, CAMERE, CORTE

COSTITUZIONALE, PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA)

51. LEGGE DELEGA

52. LEGGITTIMITÁ COSTITUZIONALE

53. COMPONENTI CORTE COSTITUZIONALE

54. DIFFERENZA TRA CONFINE NATURALE ED ARTIFICIALE

55. EXTRATERRITORIALITÁ

56. DIFFERENZA TRA ASSOCIAZIONE E RIUNIONE

57. ASSOCIAZIONI VIETATE

58. PRINCIPIO DELLA SEPARAZIONE DEI POTERI

59. ORGANI LOCALI E CENTRALI

rapporto tra chi detiene il potere e coloro che ne rimangono assoggettati e quindi il vario modo di realizzarsi della correlazione tra autorità e libertà. Mentre per FORMA DI GOVERNO si indica il modo in cui le varie funzioni dello stato sono distribuite e organizzate tra i diversi organi costituzionali.

2. LE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Le sentenze della Corte Costituzionale possono essere di diverso tipo e contenuto:

  • sentenze di accoglimento con le quali la Corte Costituzionale, dopo aver compiuto una valutazione sulla questione di costituzionalità, la accoglie, dichiarando pertanto incostituzionale la legge in esame. Queste sentenze hanno efficacia erga omnes, ovvero nei confronti di tutti dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale. Ciò implica che qualunque altro giudice che si trovi ad applicare quella norma per decidere una controversia non potrà più utilizzarla, essendo stata ritenuta incostituzionale. Di regola l’efficacia delle sentenze di accoglimento è irretroattiva, ossia incide solo sui rapporti che nasceranno da quel momento in poi. Esistono tuttavia delle eccezioni, in quanto le sentenze della Corte che invece retroagiscono ed esplicano i loro effetti su situazioni ancora pendenti (si pensi ai giudizi in corso ossia a quelli chiusi con sentenza non ancora passata in giudicato) oppure quando si tratti di giudizi conclusi con sentenza di condanna penale irrevocabile, sulla base della legge che viene dichiarata incostituzionale.
  • sentenze di rigetto con le quali la Corte Costituzionale, dopo aver effettuato il giudizio sulla questione di costituzionalità della legge, ritiene il problema non fondato e pertanto riconosce che la legge rispetta,la,Costituzione. Queste sentenze non hanno un’efficacia erga omnes, ma solo tra le parti interessate dal giudizio di costituzionalità; quindi la legge potrà essere applicata in altri giudizi e potrà altresì essere promosso davanti alla Corte un altro giudizio di costituzionalità sulla stessa legge, purché fondato su motivazioni diverse.
  • sentenze interpretative, che hanno ad oggetto l'interpretazione data ad una legge. Possono essere di accoglimento, quando la Corte dichiara l’incostituzionalità di una determinata interpretazione della legge e ne impone una conforme alla Costituzione; di rigetto quando dichiara la legge costituzionalmente legittima purché interpretata in un certo modo.

della forma di governo; esso stabilisce inoltre i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento della Regione, l’esercizio del diritto di iniziativa legislativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali. La legge costituzionale n. 3 del 2001 ha stabilito altresì che in ogni regione, lo statuto disciplina il consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione tra la regione e gli enti locali. È questo dunque il contenuto necessario dello Statuto. La Corte costituzionale, ha chiarito il significato della formula “armonia con la Costituzione”, precisando che “Il riferimento all’armonia, rinsalda l’esigenza di puntuale rispetto di ogni disposizione della costituzione, poiché mira non solo ad evitare il contrasto con le singole previsioni di questa, dal quale non può certo generarsi armonia, ma anche a scongiurare il pericolo che lo statuto, pur rispettoso della lettera della Costituzione, ne eluda lo spirito. Dunque, “l’armonia con la costituzione” non si esaurisce nella mera osservanza delle singole disposizioni della costituzione, ma va oltre richiedendo anche il rispetto dello “spirito” della stessa. Entro i limiti, ciascuna regione può, in sede di formazione dello statuto, darsi una organizzazione interna diversificata per adattarla alle proprie condizioni socio-politiche. Altra questione è quella relativa all’estensione della potestà statutaria a materie non espressamente previste nell’art. 123 Cost. Ricordato che tale articolo indica soltanto il contenuto necessario degli Statuti, è da dire che nulla esclude che gli Statuti possano contenere norme di principio o norme programmatiche.

  1. IL TERRITORIO DEFINIZIONE: E’ lo spazio sui cui lo stato esercita la propria sovranità. Il territorio dello stato è costituito dalla terra ferma e dalle acque interne (fiumi laghi, mari interni) comprese entro i confini e dallo spazio aereo sovrastante, dal sottosuolo e da quel tratto di mare adiacente alle coste che è denominato mare territoriale. Il territorio è delimitato dai confini che possono essere naturali o artificiali, quando la linea di confine è

fissata non avvalendosi di elementi naturali ma di opere dell’uomo. Mentre l’ extraterritorialità è una finzione giuridica in base alla quale le navi e gli aeromobili militari che si trovano nelle acque territoriali o nello spazio aereo di un altro stato, sono assoggettati alle leggi dello stato del quale battono bandiera. L’immunità territoriale si ha quando una porzione del territorio statale risulta parzialmente immune od esente dalla potestà dell’impero dello stato. I casi più frequenti di immunità territoriale sono dati dalle sedi delle rappresentanze diplomatiche straniere e da ogni luogo in cui risiede l’agente diplomatico. Dal territorio come elemento costitutivo dello Stato va distinto quello dei possedimenti che non entra a far parte integrante dello Stato cosicché la sua perdita o la sua riduzione non valgano a mutarne l’essenza. Si discute in dottrina sulla natura del diritto dello stato sul proprio territorio. Sembra si possa accogliere la tesi secondo la quale il diritto dello stato sul territorio rientra nella categoria dei diritti sugli elementi costitutivi della propria persona e non già nella categoria dei diritti reali. Vengono detti territoriali per significare che il territorio rappresenta una condizione essenziale per la loro giuridica esistenza, a differenza, invece, di quanto avviene per gli enti non territoriali, per i quali il territorio costituisce soltanto l’ambito entro il quale le attribuzioni vengono loro conferite dalla legge. Una definizione più esauriente della regione porta a considerarla come un ente pubblico a rilevanza costituzionale e rappresentativo di una collettività stanziata su un determinato territorio, dotato di poteri e funzioni propri e di un ordinamento autonomo nei limiti prefissati dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali. La Regione è un ente territoriale perché, al pari dello stato delle province e dei comuni anche essi enti territoriali, il territorio ne costituisce elemento essenziale, non inteso come ambito geografico o fisico (in questo senso le regioni avevano un territorio, che serviva alla loro identificazione, ancor prima che venissero elevate a persone giuridiche) o come sfera parziale entro la quale le regioni possono esercitare le loro funzioni, bensì piuttosto come centro di riferimento degli interessi comunitari che in esso trovano la loro localizzazione.

una tesi positiva, se ne contrappone una negativa. In particolare, secondo quest’ultima, l’azione penale sarebbe improcedibile fino a che il Presidente della Repubblica rimane in carica, salvo riprendere il suo corso dopo la fine del mandato. Va detto che la Cassazione ha affermato che l’immunità del Presidente della Repubblica in sede penale, civile e amministrativa si estende anche agli atti strumentali o accessori a quelli compiuti nell’esercizio delle sue funzioni. Una peculiare forma di immunità era quella prevista dalla l. n. 140/ (c.d. legge Schifani), che prevedeva la sospensione obbligatoria di qualsiasi processo penale nei confronti del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei ministri, del Presidente del Senato della Repubblica, del Presidente della Camera dei deputati e del Presidente della Corte Costituzionale, anche per i reati commessi prima dell’assunzione del mandato. La Corte costituzionale ha dichiarato nel 2004 costituzionalmente illegittima tale legge per violazione del diritto di difesa dell’imputato e della parte civile. Tale bocciatura non ha, però, fermato il proposito di ripristinare un meccanismo di sospensione automatica dei processi delle più alte cariche politiche. Nella XVI legislatura, infatti, è stata approvata la l. n. 124/2008 (c.d. legge Alfano), tesa ad introdurre nuovamente la sospensione automatica dei processi in corso per il Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Consiglio dei ministri. Le uniche differenze con la precedente normativa riguardavano la possibilità per l’imputato di rinunciare alla sospensione e la possibilità per la parte civile di trasferire l’azione in sede civile. Tuttavia, anche la l. n. 124/2010 è stata dichiarata costituzionalmente illegittima per violazione degli artt. 3 e 138 Cost., affermandosi la necessità per il legislatore di procedere con legge di revisione costituzionale e non con legge ordinaria al fine di introdurre eventuali immunità personali non previste nel testo della Costituzione 6.IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune. L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto ed a maggioranza di due terzi dell’assemblea. Per essere eletto Presidente

della Repubblica è sufficiente essere cittadino italiano, avere compiuto almeno cinquant’anni di età e godere di diritti civili e politici. Il Presidente della Repubblica dura in carica sette anni. I sette anni cominciano a decorrere dal giorno in cui il Presidente presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservazione della Costituzione innanzi al Parlamento in seduta comune, poiché è da quel momento che il Presidente entra nell’esercizio delle sue funzioni. Il Presidente della Repubblica (capo dello Stato) è un organo neutrale, con il compito principale di controllare il rapporto tra Parlamento e Governo, e al contempo stabile, ovvero tale da non poter essere rovesciato, al pari del corpo elettorale, ma con la differenza che il Presidente conduce un’attività continuativa e costante, essendo titolare di poteri effettivi che permettono un controllo su tutti gli organi di vertice. Perché i suoi atti siano validi, tuttavia, è necessario che siano controfirmati dai ministri proponenti che ne assumono direttamente la responsabilità, in nessun modo attribuibile al Capo dello Stato (istituto di irresponsabilità) (art. 89). L’istituto della controfirma, che trasferisce al governo gli atti che il capo dello Stato pone in essere, ha subito comunque una modifica nel nostro ordinamento, venendo ad assicurare un controllo reciproco tra Presidente della Repubblica e governo: se l’atto nasce dalla volontà del Presidente della Repubblica il Governo, controfirmandolo, ne controlla la legittimità. se l’atto nasce dalla volontà del Governo il Presidente della Repubblica opera un controllo firmandolo. L’elezione del Presidente della Repubblica è affidata al Parlamento che però, questione lungamente discussa dalla Costituente, deve avere un minimo ampliamento , ovvero essere affiancato da tre delegati per ogni regione, eletti dai consigli regionali, in modo da rappresentare anche le minoranze (art. 83 co. 1 – 2). Questa scelta è volta a far sì che, rispetto a una semplice maggioranza parlamentare, il Presidente riceva un’investitura più ampia, elemento che ne rafforza la posizione. La sua elezione inoltre deve avere luogo a scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell’Assemblea nei primi tre scrutini, ed a maggioranza assoluta dal quarto in poi (art. 83 co. 3). Il quorum richiesto, con il nuovo sistema maggioritario, può essere raggiunto con i soli voti della maggioranza, cosa che, diminuendo il consenso, non permetterebbe al Presidente di porsi al di sopra delle parti, super partes. La legislatura dura sette anni, ma trenta giorni prima della

o promulga le leggi o autorizza la presentazione alle Camere dei decreti legge governativi o invia messaggi alle Camere o può sciogliere anticipatamente le Camere o indice i referendum popolari In connessione al potere esecutivo: o nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questi i singoli ministri o nomina i funzionari dello Stato o ratifica i trattati internazionali o riceve e accredita i rappresentanti diplomatici o conferisce le onorificenze o ha il comando delle Forze Armate o presiede il Consiglio supremo di difesa o dichiara lo stato di guerra In ambito giudiziario: o presiede il Consiglio superiore della magistratura (CSM) o nomina 5 giudici della Corte Costituzionale o concede la grazia e può commutare le pene In materia di responsabilità del Presidente si possono distinguere: responsabilità politica e penale. Nel primo caso il Capo dello Stato risulta immune davanti al Parlamento o al Governo: nessuno può toglierli la fiducia od obbligarlo alle dimissioni. Differente è la responsabilità penale infatti se egli compie reati al di fuori delle proprie funzioni viene processato come un qualsiasi cittadino. Tuttavia può essere accusato di Alto Tradimento e Attentato alla Costituzione, tipi di reati non previsti dal Codice penale in quanto possono essere commessi solo dal Presidente. 7.La consuetudine.

Fonte subordinata sia alle leggi sia ai regolamenti è la consuetudine. Nel nostro ordinamento, sono ammesse soltanto consuetudini che integrano e specificano il dettato legislativo o disciplinano materie non regolate dalla legge. Sembra tuttavia ammessa nel nostro ordinamento l’abrogazione di una norma mediante desuetudine che si ha quando i destinatari della norma pongono in essere in modo reiterato e diffuso un comportamento omissivo, non osservano cioè un precetto legislativo. L’abrogazione per desuetudine dà luogo a delicati problemi circa l’accertamento giudiziale del comportamento omissivo e l’ambito dento il quale esso può spiegare la sua efficacia abrogante. La consuetudine è una fonte non scritta e al tempo stesso una fonte-fatto. Possiamo dire che essa è un fatto produttivo di norme di diritto e che in ciò sta la sua peculiarità. La consuetudine è un fatto perché essa consiste essenzialmente in un comportamento uniformemente e costantemente diffuso nel tempo e nello spazio e posto in essere da gruppi sociali, presenti nella comunità statale. Si tratta di un diritto che viene spontaneamente creato dagli stessi destinatari della norma. Appare evidente che il ripetersi in maniera uniforme e costante di un determinato comportamento non vale a far sorgere una regola di diritto (si pensi ad esempio alle regole di costume). È necessario che, perché si abbia una forma consuetudinaria, accanto al fatto del ripetersi uniforme e costante di un comportamento si ponga l’opinio iuris ac necessitatis (motivazione psicologica del comportamento) cioè la credenza da parte di un gruppo sociale che il comportamento sia giuridicamente obbligatorio o conforme al diritto. L’opinio iuris ac necessitatis ha ricevuto numerose critiche; la più importante è quella secondo la quale se si considera essenziale al sorgere della consuetudine l’opinio iuris ac necessitatis, si deve coerentemente trarre la conclusione che la norma consuetudinaria non esiste fino a quando non interviene l’elemento psicologico; in tanto si avrà l’opinio in quanto si presuppone come già esistente la norma consuetudinaria. Si cadrebbe in un circolo vizioso. A questa critica si può rispondere che l’opinio assume il carattere di elemento essenziale al sorgere della consuetudine in un momento successivo, quando il fatto stesso del ripetersi uniforme finisce con l’ingenerare la credenza della sua giuridica obbligatorietà. Occorre chiedersi se l’elemento psicologico valga davvero a conferire alla norma consuetudinaria il carattere della

considerare extra-ordinem, contrapposte alle “fonti legali”, vale a dire dalle fonti che sono ordinate dal sistema. Le convenzioni costituzionali sono regole di condotta che disciplinano l’esercizio delle competenze degli organi costituzionali o un temporaneo assetto dello stesso ordine costituzionale, stabilite in seguito ad un accordo, a livello costituzionale fra gli operatori politici. Esse regolano l’esercizio delle competenze ed assumono rilevanza solo vincolanti. La differenza tra concezione e consuetudine costituzionale consiste nel fatto che la consuetudine è una convenzione stabilizzata uniformemente nel tempo e la cui forza cogente è ormai uscita dalla disponibilità dei soggetti originari che avevano stipulato la convenzione. Dalle regole convenzionali vanno distinte quelle della correttezza costituzionale che riguardano il comportamento o di singoli individui operanti in ambito costituzionale o il comportamento degli organi costituzionali nei loro reciproci rapporti. La violazione di una delle regole può dar luogo alla responsabilità politica di chi l’ha compiuta che può essere fatta volere anche con l’applicazione di una sanzione. Meno netta è la distinzione fra la consuetudine costituzionale, convenzioni costituzionali e prassi. Possiamo definire prassi una serie di atti posti in essere da organi costituzionali ed indicativi del modo in cui questi intendono l’esercizio delle competenze loro affidare. La prassi si distingue dalla consuetudine perché manca del carattere della continuità nel tempo; ma si trasforma in consuetudine allorquando un mutamento verrà a legittimare un atto o fatto extra ordinem. Il precedente è costituito da un atto o fatto singolo cui si uniforma l’attività dell’organo che lo ha posto in essere o di un diverso organo. Possiamo definire il precedente un modello di comportamento non vincolate. È qui da avvertire che consuetudini, convenzioni, norme di correttezza, prassi e precedente trovano un particolare campo di formazione e di applicazione all’interno delle assemblee legislative, posto che l’organizzazione interna, i rapporti con il governo, le modalità di esercizio delle funzioni delle due camere sono disciplinati, oltre che da norme scritte, anche da norme non scritte che costituiscono il diritto parlamentare.

8.IL POPOLO

L’elemento umano acquista nello stato istituzione, una determinata qualificazione giuridica ed un NOMEN IURIS che è quello di POPOLO, che sta a designare la comunità di tutti i coloro ai quali l’ordinamento giuridico statale segna lo status di cittadino. Da detto status deriva una serie di situazioni giuridiche attive e passive che vanno a porre i cittadini in relazione con l’apparato autoritario. Il collegamento tra il popolo ed il territorio apparirà evidente ove si ricordi la definizione di TERRITORIO, vale a dire: un centro di riferimento degli interessi comunitari, idoneo ad esprimere e a localizzare, nelle società politiche, interessi generali. Ciò spiega ad esempio la ragione per cui gli ebrei non hanno costituito un popolo fino a quando non si sono stabilmente stanziati su un territorio dando vita allo stato di Israele. Spiega anche perché del popolo possa essere dato un concetto che lo riguardi non soltanto come il complesso degli individui che esistono in un dato momento, bensì come “LA COLLETTIVITÁ DI ESSI, IN SE E PER SE CONSIDERATA NEL SUO COMPLESSO E NELLA SUA UNITÁ CHE NON VI È MENO E NON MUTA CON L’INCESSANTE MUTARSI DEI SUOI COMPONENTI”. Spiega infine come uno stato esista fino a quando tra i suoi cittadini vi sia “L’IDEM SENTIRE DE RE PUBLICA”, permanga cioè il vincolo associativo che gli faccia sentire partecipi della comunità. Quanto detto prima pone il problema dell’appartenenza allo stato. Nell’ordinamento italiano l’art 1 della legge 91/92 dispone che: “ È CITTADINO PER NASCITA: A) IL FIGLIO DI PADRE O MADRE CITTADINI ITALIANI; B) CHI È NATO NEL TERRITORIO DELLA REPUBLICA SE ENTRAMBI I GENITORI SONO IGNOTI O APOLIDI (Se i genitori sono apolidi (privi, cioè, di specifica cittadinanza, come certe persone nomadi) o sconosciuti (pensiamo ad un neonato trovato abbandonato), diventa cittadino italiano chi nasce nel territorio della Repubblica. Acquista, inoltre, la cittadinanza italiana il minore adottato da genitori italiani. L’ aver considerato il popolo come portatore di interessi generali, induce ad accogliere, la tesi secondo la quale : IL POPOLO È UNA FIGURA GIURIDICA SOGGETTIVA, VALE A DIRE UN SOGGETTO PRIVO DI PERSONALITÁ GIURIDICA MA TITOLARE DI SITUAZIONI GIURIDICHE, ANCHE SE NON DI VERI E PROPRI DIRITTI SOGGETTIVI. La maggiore di tali situazioni soggettive è quella che si identifica nella SOVRANITÁ ossia nel massimo

riguardo va ricordato che i decreti di nomina dei cinque giudici costituzionali rientrano fra gli atti che si sono definiti formalmente e sostanzialmente presidenziali. I giudici della Corte costituzionale, quale sia l’organo che li nomina o li elegge, sono scelti: a) fra i magistrati, delle giurisdizioni superiori; b) fra i professori ordinari di università in materie giuridiche; c) fra gli avvocati dopo venti anni di esercizio professionale. Nei giudizi sulle accuse contro il presidente della Repubblica, la composizione ordinaria della corte viene integrata con l’aggiunta di altri 16 membri tratti a sorte da un elenco di persone compilato mediante elezione ogni 9 anni, dal Parlamento in seduta comune, fra i cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore. Alla scadenza del termine, il giudice cessa dalla carica e dall’esercizio delle funzioni. 10.1 LA LIBERTÁ DI DOMICILIO E IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA Per “DOMICILIO”, nell’ art 14 della costituzione deve intendersi non soltanto il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei propri affari o interessi (art 43 codice civile) , ma anche qualunque luogo in cui la persona riesce ad isolarsi dal mondo esterno ed a mettersi al “riparo” da ogni invasione volontaria o involontaria della sua sfera privata (ad esempio oltre all’abitazione abituale, anche una dimora precaria come camera d’albergo, cabina di una nave, camper, tenda etc.). Inoltre, per domicilio ai sensi dell’art 14, deve intendersi anche la sede delle persone giuridiche o degli enti di fatto (quali una impresa commerciale, un partito politico, un’associazione culturale). Per questo la costituzione, ha inteso tutelare nel modo più ampio il diritto dell’uomo ad avere una propria sfera privata. Per questo motivo, la LIBERTÁ DI DOMICILIO TUTELA ANCHE LA PRIVACY (e il diritto alla riservatezza). Sembra che all’ articolo 14 possa farsi risalire il fondamento di quello che è stato definito il “DIRITTO ALLA CASA”, vale a dire il diritto ad avere una abitazione idonea ad assicurare il libero svolgimento della vita privata. La tutela del diritto alla riservatezza è stata prevista dall’articolo 615 bis c.p. il quale punisce chiunque che mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nelle abitazioni altrui o in altro luogo di privata dimora, o chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini

ottenute come detto prima. E quindi il suddetto codice prevede obblighi in capo a coloro che, per qualsiasi motivo, procedano al trattamento dei dati personali. E quindi tali dati possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell’interessato e previa autorizzazione del garante. Il garante ha una autorità che opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. Si tratta di un organo collegiale costituito da 4 membri. Quindi il garante ha notevoli funzioni e poteri per la tutela dei diritti e l’adempimento degli obblighi previsti dal codice in materia di protezione dei dati personali (art 154). 11.LA LIBERTÁ DI RELIGIONE Sotto il profilo soggettivo, la libertà di religione consiste nel diritto, attribuito “a tutti “dell’art 19 della costituzione di “PROFESSARE LIBERAMENTE LA PROPRIA FEDE RELIGIOSA IN QUALSIASI FORMA, INDIVIDUALE O ASSOCIATA, DI FARNE PROPAGANDA E DI ESERCITARNE IN PRIVATO O IN PUBBLICO IL CULTO,PURCHÉ NON SI TRATTI DI RITI CONTRARI AL BUON COSTUME”. I singoli, possono vantare nei confronti dello stato la pretesa a professare qualunque fede religiosa, di farne propaganda mediante il “proselitismo” e di esercitarne, sia in privato che in pubblico il culto. Unico limite posto dall’art 19 è quello che esclude l’esercizio del culto quando i riti relativi siano contrari al buon costume. Nella libertà di religione va fatta rientrare anche quella di non essere costretti a professare una fede religiosa, a farne propaganda, a esercitare alcun culto (in questo caso facciamo riferimento alla sentenza n 85 del 1963 della corte costituzionale); ed alla la libertà di non essere credenti e di non avere imposto il compimento di atti con significato religioso (come ad esempio di giurare nei giudizi civili e penali con la formula “CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÁ CHE CON IL GIURAMENTO ASSUMETE DAVANTI A DIO). L’ art. 497 del nuovo codice di procedura penale, ha adottato una formula che, facendo riferimento all’assunzione di una responsabilità morale e giuridica, ha eliminato, ogni riferimento alla divinità. Ha suscitato molte controversie l’art. 724 del codice penale, che, nel testo originario, puniva, “ chiunque bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la divinità o i simboli o le persone venerati nella religione dello stato”. Si sosteneva la difficile compatibilità di questa