Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


Decreti Legge in Italia: Norma Costituzionale e Procedimento, Slide di Diritto Costituzionale

La norma costituzionale italiana (art. 77) che regola l'adozione di decreti legge in casi di necessità e urgenza, inclusa la procedura di presentazione al parlamento per la loro conversione in legge. Il documento include anche i limiti al potere del governo in materia di decreti legge e i relativi effetti e responsabilità.

Tipologia: Slide

2018/2019

Caricato il 15/06/2019

sara_casciaro
sara_casciaro 🇮🇹

4.5

(14)

15 documenti

1 / 4

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
DECRETO LEGGE
(atto avente forza di legge)
A) (art.77 cost.) Il Governo può adottare provvedimenti (decreti legge) con forza di
legge in casi straordinari di:
necessità e
urgenza
Tali provvedimenti, provvisori
entrano in vigore immediatamente dopo la pubblicazione sulla G.U.;
devono essere presentati il giorno stesso della loro adozione alle Camere per la
loro conversione in legge;
se le camere sono sciolte vengono appositamente riunite entro 5 giorni;
se non vengono convertiti in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione
perdono efficacia sin dall'inizio;
le Camere possono regolare con legge i rapporti sorti sulla base dei decreti non
convertiti.
Costituzione Articolo 77
Il Governo non può, senza delegazione delle Camere [cfr. art. 76], emanare decreti che abbiano
valore di legge ordinaria.
pf3
pf4

Anteprima parziale del testo

Scarica Decreti Legge in Italia: Norma Costituzionale e Procedimento e più Slide in PDF di Diritto Costituzionale solo su Docsity!

DECRETO LEGGE

(atto avente forza di legge)

A) (art.77 cost.) Il Governo può adottare provvedimenti (decreti legge) con forza di

legge in casi straordinari di:

 necessità e

 urgenza

Tali provvedimenti, provvisori

 entrano in vigore immediatamente dopo la pubblicazione sulla G.U.;

 devono essere presentati il giorno stesso della loro adozione alle Camere per la

loro conversione in legge;

 se le camere sono sciolte vengono appositamente riunite entro 5 giorni;

 se non vengono convertiti in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione

perdono efficacia sin dall'inizio;

 le Camere possono regolare con legge i rapporti sorti sulla base dei decreti non

convertiti.

Costituzione Articolo 77

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere [cfr. art. 76 ], emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni [cfr. artt. 61 c. 2, 62 c. 2]. I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

I decreti legge sono regolati, oltre che dall'art. 77, commi 2 e 3 della Costituzione,

dall'art. 15 della L. 400/1998:

L. 23.08.1988 N. 400 - Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. omissis Art.15-Decreti-legge.

  1. I provvedimenti provvisori con forza di legge ordinaria adottati ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione sono presentati per l'emanazione al Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto-legge» e con l'indicazione, nel preambolo, delle circostanze straordinarie di necessità e di urgenza che ne giustificano l'adozione, nonché dell'avvenuta deliberazione del Consiglio dei ministri.
  2. Il Governo non può, mediante decreto-legge: a) conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione; b) provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione;

B) Procedimento

1. Deliberazione del Consiglio dei Ministri.

2. Controfirma del Presidente della Repubblica.

3. Pubblicazione su G.U..

4. Indicazione della dizione “decreto legge” (L. 400/1988).

5. Indicazione delle circostanze straordinarie di necessità e urgenza (L.

6. Presentazione alle Camere per la conversione.

7. Esame delle rispettive commissioni ( Camera e Senato prevedono modalità

diverse).

8. Legge di conversione, promulgazione, pubblicazione.

OPPURE

9. Mancata conversione del D.L. entro 60gg.

10.Decadenza: perdita di efficacia fin dall'inizio; vengono travolti tutti gli effetti

prodotti dal D.L. fin dal momento della sua pubbicazione.

11. Legge di sanatoria (eventuale): è una legge riservata alle Camere (riserva

formale)con la quale possono essere regolati “i rapporti giuridici sorti sulla

base dei decreti non convertiti” (art.77.3 cost.).

12.Responsabilità del Governo: -politica, giuridica (civile ex art.2043 cc e

penale),amministrativa( danno erariale).