


Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Prepara i tuoi esami
Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Prepara i tuoi esami con i documenti condivisi da studenti come te su Docsity
Trova i documenti specifici per gli esami della tua università
Preparati con lezioni e prove svolte basate sui programmi universitari!
Rispondi a reali domande d’esame e scopri la tua preparazione
Riassumi i tuoi documenti, fagli domande, convertili in quiz e mappe concettuali
Studia con prove svolte, tesine e consigli utili
Togliti ogni dubbio leggendo le risposte alle domande fatte da altri studenti come te
Esplora i documenti più scaricati per gli argomenti di studio più popolari
Ottieni i punti per scaricare
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
La norma costituzionale italiana (art. 77) che regola l'adozione di decreti legge in casi di necessità e urgenza, inclusa la procedura di presentazione al parlamento per la loro conversione in legge. Il documento include anche i limiti al potere del governo in materia di decreti legge e i relativi effetti e responsabilità.
Tipologia: Slide
1 / 4
Questa pagina non è visibile nell’anteprima
Non perderti parti importanti!



Il Governo non può, senza delegazione delle Camere [cfr. art. 76 ], emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni [cfr. artt. 61 c. 2, 62 c. 2]. I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
L. 23.08.1988 N. 400 - Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. omissis Art.15-Decreti-legge.