Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


Decreti-legge: norma costituzionale per emergenze, Slide di Istituzioni di Diritto Pubblico

Il decreto-legge è un atto con forza di legge adottato dal Governo in casi di necessità e urgenza, che deve essere convertito in legge dalle Camere entro 60 giorni. le regole per l'adozione e la conversione di decreti-legge, inclusi i limiti al potere del Governo e le conseguenze di non conversione.

Tipologia: Slide

2020/2021

Caricato il 11/04/2021

ale1323
ale1323 🇮🇹

5

(1)

9 documenti

1 / 8

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
DECRETO-LEGGE
Il decreto-legge è un atto con forza di legge
adottato dal governo in casi straordinari di
necessità e di urgenza (art. 77 Cost.).
Si tratta di un «provvedimento provvisorio» che
deve essere convertito in legge dalle Camere entro
60 giorni, in caso contrario decade (perdita di
efficacia ex tunc).
pf3
pf4
pf5
pf8

Anteprima parziale del testo

Scarica Decreti-legge: norma costituzionale per emergenze e più Slide in PDF di Istituzioni di Diritto Pubblico solo su Docsity!

  • Il decreto-legge è un atto con forza di legge

adottato dal governo in casi straordinari di

necessità e di urgenza (art. 77 Cost.).

  • Si tratta di un «provvedimento provvisorio» che

deve essere convertito in legge dalle Camere entro

60 giorni, in caso contrario decade ( perdita di

efficacia ex tunc ).

Art. 77 Cost.

«Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare

decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza , il Governo

adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con

forza di legge , deve il giorno stesso presentarli per la conversione

alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate

e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio , se non sono convertiti

in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le

Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici

sorti sulla base dei decreti non convertiti».

  1. I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.
  2. Il decreto-legge è pubblicato, senza ulteriori adempimenti, nella Gazzetta Ufficiale immediatamente dopo la sua emanazione e deve contenere la clausola di presentazione al Parlamento per la conversione in legge.
  3. Le modifiche eventualmente apportate al decreto-legge in sede di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione, salvo che quest'ultima non disponga diversamente. Esse sono elencate in allegato alla legge.
  4. Il Ministro di grazia e giustizia cura che del rifiuto di conversione o della conversione parziale, purché definitiva, nonché della mancata conversione per decorrenza del termine sia data immediata pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Abuso del decreto-legge: Adozione dell’atto in carenza dei presupposti (ovvero senza che sussistano le condizioni straordinarie di necessità e di urgenza richieste dalla Costituzione) Reiterazione dei decreti-legge non convertiti (abuso interrotto dalla sentenza n. 360/1996 della Corte costituzionale) Non omogeneità del decreto originario o della legge di conversione