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Stato Moderno: Sovrani, Assoluto, Liberale, Socialista, Sociale e Extraterritorialità., Prove d'esame di Diritto Costituzionale

Sulla costituzione internazionale e il progressivo sviluppo del moderno stato, dalla dominanza di stati sovrani regolati dal diritto internazionale, all'affermarsi dello stato assoluto, stato liberale, stato socialista e stato sociale. Vengono inoltre trattate le istituzioni di extraterritorialità e immunità territoriale. Il testo include anche le limitazioni per i membri del parlamento e le procedure per la formazione delle leggi costituzionali.

Tipologia: Prove d'esame

2018/2019

Caricato il 13/11/2019

mattia-paladina
mattia-paladina 🇮🇹

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FONTI DEL DIRITTO
Il diritto (fenomeno giuridico) si propone di sopperire alle esigenze di un gruppo di
consociati di associarsi, tra di loro, per perseguire propri interessi e tutelare determinati
valori emergenti. Tutti i valori ed interessi acquisteranno concretezza in una formulazione
linguistica la quale ne precisa, termini e portata, che costituisca di conseguenza una
'Fonte del diritto positivo', diritto positivo in quanto posto in essere dall'autorità
competente nel rispetto delle procedure. Il diritto entra in relazione con tutto ciò che lo
circonda: interessi, cultura, civilità, valori. Il diritto come fenomeno giuridico-sociale deve
continuamente essere messo in rapporto con la società da cui ne scaturiscono interessi e
valori e egli deve garantire e tutelare; la civiltà è la stessa culla dei valori, che di fatto
sono in continuo mutamento e ciò modica anche il modo di interpretare le norme; i
gruppi sociali danno vita e sono titolari dei valori. Spesso i valori entrano in conitto e
ciò comporta un enerme problema se si pensa che essi costituiscono i pilastri su cui si
innalza il sistema; per risolvere il problema bisogna intraprendere la strada della
Ragionevolezza ossia la scelta calibrata, ragionevole. La ragionevolezza vuole tutelto
l'interesse protetto e in misura minore gli altri interessi, comunque non ostando di tutela
quelli minori. Tale fenomeno giuridico, si concretizza in una serie di regole istituzionali ed
organizzative, ossia in un complesso di preposizioni linguistiche. Il Sistema trova il suo
fondamento nel principio ordinatore e nei valori ad esso collegati, abbiamo quindi: una
serie di valori che assicurano la vigenza nel sistema e lo legittimato nel suo complesso,
una serie regole che linguisticamente ssano questi valori, una serie di regole che
stabiliscono gli organi nonchè le procedure per la produzione delle stesse regole, ecc.
Abbiamo quindi che le norme giuridiche devono essere formulate: 1. mettendo in evidenza
valori ed interessi di un gruppo sociale; 2. prescivere i modi ed i limiti con i quali i
soggetti possono perseguire tali interessi; 3.determinano gli organi e e procedure per
accertare e dichiarare l'inosservanza delle procedure; 4. stabilendo le sanzioni da
applicare ai soggetti che hanno omesso l'osservanza della norma, violando così
l'ordinamento. In presenza di una fonte del diritto è bene distinguere: l'aspetto
FORMALE, cioè l'atto in quanto posto in essere secondo le procedure (la legge); l'aspetto
SOSTANZIALE, cioè il contenuto dell'atto (formula normativa); la norme giuridica
DESUMIBILE, in via interpretativa dall'atto.
NORMA GIURIDICA
La Norma Giuridica è la prescrizione generale ed astratta che identica ed enuncia gli
interessi vigenti in un gruppo sociale o appresta le procedure per la loro tutela e concreto
soddisfacimento. Destinatari delle norme giuridichesono tutti i consociati o alcuni di
questi oppure organi o persone dello stato-apparato. I caratteri della norma giuridica
sono:
POSITIVITA' ed EFFETTIVITA': in quanto corrispondente ad interessi coevi e con la previsione
di mezi per la tutela e soddisfacimento degli stessi. Positività ed eettività si eguagliano
nella previsione,di una norma correttamente posta in essere dall'autorità e secondo le
procedure e della sua concreta attuazione e realizzazione degli eetti.
COATTIVITA': rappresenta la caratteristica per antonomasia primaria e realizza
pienamente il carattere di giuridicità della norma. Ciò attraverso la predisposizione di
strumenti (sanzioni) ainchè il precetto normativo venga rispettato.Bisogna precisare
come non tutte le norme sono coattive, bati pensare a quelle che attribuiscono capacità,
diritti, permissive e che, nonostante la mancata previsione di una sanzione in caso di
inosservanza, devono essere rispettate.
ESTERIORITA': in quanto l'osservanza delle norme, inevitabilmente, trova riscontro nella
collettività.
GENERALITA' ed ASTRATTEZZA: la prima consiste nell'attitudine della norma a regolare
categorie di fatti o di comportamenti, senza riferimento a fatti o comportamenti
determinati, e che si estende a tutti i consociati; la seconda collegata al fatto che la norma
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FONTI DEL DIRITTO

Il diritto (fenomeno giuridico) si propone di sopperire alle esigenze di un gruppo di consociati di associarsi, tra di loro, per perseguire propri interessi e tutelare determinati valori emergenti. Tutti i valori ed interessi acquisteranno concretezza in una formulazione linguistica la quale ne precisa, termini e portata, che costituisca di conseguenza una 'Fonte del diritto positivo', diritto positivo in quanto posto in essere dall'autorità competente nel rispetto delle procedure. Il diritto entra in relazione con tutto ciò che lo circonda: interessi, cultura, civilità, valori. Il diritto come fenomeno giuridico-sociale deve continuamente essere messo in rapporto con la società da cui ne scaturiscono interessi e valori e egli deve garantire e tutelare; la civiltà è la stessa culla dei valori, che di fatto sono in continuo mutamento e ciò modifica anche il modo di interpretare le norme; i gruppi sociali danno vita e sono titolari dei valori. Spesso i valori entrano in conflitto e ciò comporta un enerme problema se si pensa che essi costituiscono i pilastri su cui si innalza il sistema; per risolvere il problema bisogna intraprendere la strada della Ragionevolezza ossia la scelta calibrata, ragionevole. La ragionevolezza vuole tutelto l'interesse protetto e in misura minore gli altri interessi, comunque non ostando di tutela quelli minori. Tale fenomeno giuridico, si concretizza in una serie di regole istituzionali ed organizzative, ossia in un complesso di preposizioni linguistiche. Il Sistema trova il suo fondamento nel principio ordinatore e nei valori ad esso collegati, abbiamo quindi: una serie di valori che assicurano la vigenza nel sistema e lo legittimato nel suo complesso, una serie regole che linguisticamente fissano questi valori, una serie di regole che stabiliscono gli organi nonchè le procedure per la produzione delle stesse regole, ecc. Abbiamo quindi che le norme giuridiche devono essere formulate: 1. mettendo in evidenza valori ed interessi di un gruppo sociale; 2. prescivere i modi ed i limiti con i quali i soggetti possono perseguire tali interessi; 3.determinano gli organi e e procedure per accertare e dichiarare l'inosservanza delle procedure; 4. stabilendo le sanzioni da applicare ai soggetti che hanno omesso l'osservanza della norma, violando così l'ordinamento. In presenza di una fonte del diritto è bene distinguere: l'aspetto FORMALE, cioè l'atto in quanto posto in essere secondo le procedure (la legge); l'aspetto SOSTANZIALE, cioè il contenuto dell'atto (formula normativa); la norme giuridica DESUMIBILE, in via interpretativa dall'atto.

NORMA GIURIDICA La Norma Giuridica è la prescrizione generale ed astratta che identifica ed enuncia gli interessi vigenti in un gruppo sociale o appresta le procedure per la loro tutela e concreto soddisfacimento. Destinatari delle norme giuridichesono tutti i consociati o alcuni di questi oppure organi o persone dello stato-apparato. I caratteri della norma giuridica sono: POSITIVITA' ed EFFETTIVITA': in quanto corrispondente ad interessi coevi e con la previsione di mezi per la tutela e soddisfacimento degli stessi. Positività ed effettività si eguagliano nella previsione,di una norma correttamente posta in essere dall'autorità e secondo le procedure e della sua concreta attuazione e realizzazione degli effetti. COATTIVITA': rappresenta la caratteristica per antonomasia primaria e realizza pienamente il carattere di giuridicità della norma. Ciò attraverso la predisposizione di strumenti (sanzioni) affinchè il precetto normativo venga rispettato.Bisogna precisare come non tutte le norme sono coattive, bati pensare a quelle che attribuiscono capacità, diritti, permissive e che, nonostante la mancata previsione di una sanzione in caso di inosservanza, devono essere rispettate. ESTERIORITA': in quanto l'osservanza delle norme, inevitabilmente, trova riscontro nella collettività. GENERALITA' ed ASTRATTEZZA : la prima consiste nell'attitudine della norma a regolare categorie di fatti o di comportamenti, senza riferimento a fatti o comportamenti determinati, e che si estende a tutti i consociati; la seconda collegata al fatto che la norma

disciplina in via ipotetica un fatto (se si verifica l'evento A, deve verificarsi l'evento B). Questi caratteri sono propri di un complesso di norme, tanto giuridiche che non.

Bisogna volgere lo sguardo a quelli che sono i maggiori gruppi di fonti del diritto cioè gli atti e i fatti mediante i quali vengono poste le norme giuridiche; la fonte è lo strumento tecnico predisposto e riconosciuto dall'ordinamento che serve a produrre il diritto soggettivo. Abbiamo: FONTI DI PRODUZIONE cioè quelle norme che predisposte dall'ordinamento disciplinano gli organi e le procedure necessarie alla produzione delle norme. Per es. l'art. 70 della Costituzione stabilisce quali organi sono deputati nel nostro ordinamento a produrre le leggi e l'art. 72 determina la procedura per la formazione delle leggi. Di solito è la Costituzione a stabilire le fonti sulla produzione. FONTI DI COGNIZIONE cioè i documenti da cui si estrapolano le norme giuridiche (carte, codici, gazzet). Ora, le fonti normative possono essere distinte in: FONTI ATTO : sono manifestazioni di volontà espresse da un organo dello Stato-soggetto o da un altro ente a ciò legittimato dalla Costituzione, esse trovano la loro formulazione in un testo normativo ((fonti scritte) (norme statali come L. ordinarie e non statali come L. regionali). FONTI FATTO : sono comportamenti oggettivi (consuetudini) o in atti giuridici esterni al nostro ordinamento, che lo stato può fare entrare o lasciare fuori (trattati, resi esecutivi dall'Italia). FONTI DIRETTE : previste e disciplinate dall'ordinamento dello stato; FONTI INDIRETTE : previste e discipliante da un ordinamento esterno allo stato, quindi è necessario che la norma prodotta sia recepita o resa efficace nell'ordinamento in cui la si vuole applicare, mediante alcune procedure. Da queste due categorie sorge il problema dalle fonti del diritto non giuridiche che possono essere giuricizzate dall'ordinamento giuridico, divenendo vere fonti del diritto (Kelsen). NECESSITA' : inteso come lemento intrinseco e legittimante di un'attività che sarebbe contraria al sistema legale delle fonti. Bisogna distinguere questo elemento dallo 'stato di necessità' che è previsto dal nostro ordinamento in particolare emblematico è l'art. 77 che dispone ''in casi straordinari di necessità e di urgenza'' il Governo può adottare provvedimenti con forza di legge, e sempre nelle medesime circostanze l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori limitativi delle libertà personali e di domicilio in luogo della autorità giudiziaria. L'ordinamento giuridico Italiano è il prodotto sia di fonti-fatti sia di fonti-atti sia di fonti- fatti e ancora sia di fonti dirette che di fonti indirette. Ora, dopo avere preso coscenza delle fonti sulla e di produzione è opportuno chiarire come in Italia si pone il problema dell'enorme mole di leggi in vigore tanto che si promuove la tesi della ''Delegiferazione'' ossia '' decongestionarte il Parlamento da attività superflue e comunque non consone alle funzioni che esso dovrebbe svolgere in una moderna democrazia'' (Lavagna) e delegiferare' materie affidando la competenza al settore esecutivo.(Nigro).

I CRITERI PER COMPORRE LE FONTI IN UN SISTEMA I criteri ordinatori sono necessari all'interno i un sistema al fine di evitare che le norme entrino in conflitto tra di loro. Quelli comunemente adottati sono: CRONOLOGICO , riconducibile al principio 'lex posterior derogat priori'. SEPARAZIONE DELLE COMPETENZE , in base alla quale l'efficacia delle fonti viene distinta in base alla sfera territoriale o materiale di operatività. SPECIALITA', prevale quella speciale su quella generale, ad eccezione che quest'ultima detti diversamente. GERARCHICO , consiste nella 'costruzione a gradini' e nell'ordinare e coordinare le fonti secondo la diversa efficacia loro attribuita dall'ordinamento, 'lex superior deogat inferiori':

essere contra legem ma possono soltanto integrare e specificare il dettato normativo (secundum legem) o disciplinare materie non regolate la legge (praeter legem). Sembra ammessa nel nostro ordinamento l'abrogazione di una norma mediante 'desuetudine', che si verifica ogni qualvolta i consociati, cui la norma si riferisce, pongano in essere un comportamento omissivo cioè non osservano il precetto normativo. E' necessario, affinchè si abbia una norma consuetudinaria che, accanto al fatto e al comportamento ripetuto nel tempo si collochi l'elemento della 'credenza', ossia l'elemento psiologico, da parte della società che il comportamento sia giuridicamente obbligatorio. Si possono avere Consuetudini Costituzionali che disciplinano i rapporti fra gli organi costituzionali ovvero istituti costituzionali. esse si hanno quando gli organi pongono in essere atti mediante i quali si da vita a nuovi istituti ad integrazione degli esistenti. Infine esse possono essere: Convenzioni Costituzionali regole di condotta che disciplinano l'esercizio delle competenze degli organi costituzionali, in particolare intervengono negli spazi lasciati liberi dalle norme scritte che regolano l'esercizio delle competenze; Prassi sono atti o fatti posti in esseere da organi costituzionali edindicativi del modo in cui essi intendono esercitare le loro competenze; Norme di Correttezza Costituzionale, si concretizza in un comportamento di un signolo o di un organo costituzionale, nei loro reciproci rapporti ch devono essere improntati sulla lealtà, cortesia e rispetto. GIURISPRUDENZA : sono le decisioni dei giudici che assumo rilevanza in quanto atte a trarre la norma dalla sfera astratta ed impersonale in cui essa è collocata per applicarla ad un caso concreto. Si può riconoscere alla giurisprudenza valore di fonte del diritto, dato il loro peculiare compito di attuazione dell'ordinamento (come complesso di norme). La Sentenza del giudice, acquista carattere normativo, giacchè essa diviene obbligatoria per le parti e terzi. Tal volta è lo stesso giudice a creare la norma da applicare, decidendo in merito ad una causa secondo criteri di ragionevolezza e giustizia. DOTTRINA : l'interpretazione del giuristi, pratici del diritto,su di una determinata norma.

EFFICACIA NEL TEMPO E NELLO SPAZIO DELLA NORMA GIURIDICA Va preliminarmente precisato che il termine efficacia può essere assunto sia in un significato formale, cioè atti emanati da determinati organi secondo apposite procedure, sia un significato sostanziale con riferimento ad atti e fatti mediante i quali vengono prodotte le norme giuridiche. Ora, a norma dell'art.11 delle Preleggi 'La legge non dispone che per l'avvenire. Essa non ha effetto retroattivo' efficacia non retroattiva altresì desumibile dalla stessa Costituzione che, nel suo art. 25, prevede l'irretroattività con riferimento alla legge penale. Ciò si spiega nell'impossibilità di applicare a rapporti giuridici antecedenti norme succesive.

ORDINAMENTO INTERNAZIONALE sono ordinamenti esterni a quello Nazionale, si dicono Generali quelli che fanno capo a comunità internazionali, Particolari quelli dei singoli stati e Intermedi quelli fra gli Stati e le comunità internazionali. La Comunità Internazionale è costituita da tutti gli Stati sovrani i cui rapporti vengono regolati da norme del diritto internazionale; si tratta di norme 'consuetudinarie' la cui osservanza è affidata ai singoli stati sulla base di due principi fondamentali: 'pacta sunt servanda' e 'consuendo est servanda' (es.ONU). Le fonti del diritto internazionale si collegano a quello interno attraverso: ADATTAMENTO AUTOMATICO: a norma dell'art.10 'Ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute' così cheil diritto interno si devono adattare alle norme del diritto internazionale che in quanto rispondenti a norme alle esigenze e interessi degli stati sono generalmente riconosciute. Si deve aggungere come in forza dell'art. 10 il legislatore non può porre in essere leggi in contrasto con il diritto internazionale. Va ricordata la Sentenza della Corte Cost. n. 238/2014 ove è stato stabilito che le norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, relativamente all'immunità degli Stati dalla giurisprudenza civile degli altri stati, devono comunque cedere rispetto alla tutela dei diritti fondamentali delle persone.

ORDINE DI ESECUZIONE: le norme del diritto internazionale prodotte dall'accordo tra due o più stati, in diversi campi della vista sociale, essi sono tenuti ad adottarli nel loro ordinamento interno attraverso una legge ordinaria, di un atto avente forza di legge oppure con un ordine di esecuzione 'piena e interna esecuzione è data al trattato. In italia si procede a norma dell'art.80 con una legge di autorizzazione alla ratifica delle Camere e con successiva ratifica ad opera del P.della Repubblica. PRESUPPOSIZIONE : quando per applicare o interpretare una norma dell'ordinamento statale si rende necessario il riferimento ad una norma contenuta in un ordinamento straniero. RINVIO : quando una norma di un altro stato viene applicata nell'ordinamento interno in quanto legittimata da una norme interna. Il rinvio può essere: Formale o non Ricettizio, quando lo Stato pone nel suo ordinamento una norma che rinvia alla norma di un ordinamento straniero, statuendo però i criteri per l'individuazione della stessa. In questo caso la norma straniera non entra a far parte dell'ordinamento giuridico Italiano. Materiale o Ricettizio, quando le norme statali rinviano alle norme dell'ordinamento straniero per farne proprio il contenuto o per nazionalizzarla. In questo caso la norma straniera viene identificata e fatta propria.

UNIONE EUROPEA Il Trattato di Mastricht è il trattato istitutivo dell'UE nel 1992, di cui attualmente hanno aderito 28 stati. A seguito delle varie modifiche del quadro normativo operate dal T.di Amsterdam 1997, T.di Nizza 2001, T.di Lisbona 2007, possiamo affermare che l'UE si fonda su due trattati: T.sull'Unione Europea e T. sul funzionamento dell'unione Europea (2009). Nel corso degli anni altri trattati sono stati stipulati T. istitutivo del meccanismo europeo di stabilità, Unione economica e monetaria, di stabilità e coordinamento (gli ultimi tre non firmati dal Regno unito e repubblica ceca). La legittimità delle sue fonti si fonda: sulla Cost. art.11 e 117 ed in quando appartenenti all'UE; esse possono essere classificate in: REGOLAMENTI: esso ha portata generale in quanto si applica a tutti i consociati, è obbligatorio in tutti i suoi elementi nel senso che sarà vincolante verso tutti i soggetti cui si riferisce ed infine direttamente applicabile in quando non saranno necessarie misure di recepimento da parte degli stati membri. DIRETTIVE: vincolalo stato membro per quanto attiene all'obiettivo da raggiungere , lasciando agli organi nazionali il merito per i mezzi e la forma per darvi attuazione. Sarà obbligatoria in diretto riferimento al fine da perseguire. DECISIONI: sono provvedimenti individuali vincolanti, perchè rivolti direttamente ad uno stato, e obbligatori in tutti i loro elementi. PARERI E RACCOMANDAZIONI: atti che prendono in considerazione specifici problemi. LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA : conferisce deleghe legislative al Governo per l'attuazione di direttive e decisioni, in modo da garantire la conformità dell'ordinamento a quello dell'UE. LEGGE EUROPEA : introduce discipline abrogative ed integrative di disposizioni statali vigenti, che siano in contrasto con gli obblighi derivanti dall'appartenenza all'UE.

IL SOGGETTO DI DIRITTO E LE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE

L'uomo risulta essere contemporaneamente centro di imputazione di interessi giuridici e destinatario di norme giuridiche. L'imputazione di tali interesi comporta la distinzione tra ''Situazioni attive'' dirette a tutelare e realizzare gli interessi e ''Situazioni passive'' dirette a subire che altri tutelino e realizzino i loro interessi; queste situazioni vengono definite ''Soggettività giuridica'' e il loro titolare ''Soggetto di diritto''.

CAPACITA' GIURIDICA : è la capacità di persone fisiche-soggetti di diritto di essere titolari

di diritti e destinatari di norme che loro attribuiscono situazioni giuridiche attive e

precisare come l'Ordinamento Statale si differenzi da quelli territoriali in esso compresi, per l'assenza del carattere di originarietà, i quanto derivanti dal primo (statale).

FORME DI STATO (Rapporto governanti e governti)

Stato Feudale (nono secolo) ove non esisteva una netta demarcazione tra diritto pubblico e privato, il territorio è considerato patrimonio del sovrano e dei vari feudatari. Si ha un sistema ove il sovrano è il 'sommo signore feudale' e che sovraordina i rapporti di vassallaggio in un ordinamento suddiviso in piccole relatà politiche autonome rette da un signore. Ci si trova in un periodo storico dove non viene riconosciuto un interesse generale per l'inesistenza di un ''popolus'' visto come semplice ''suddito''. Stato Assoluto (600) , esso si fonda su di un apparato autoritario con al vertice il monarca che tende a distruggere e omologare le varie realtà politiche autonome che nello stato feudale si erano create. Il sovrano è AbSolutus, sciolto da qualsivoglia vincolo un potere che si concretizza su di basi Teocratiche, territorio e sudditi sono considerati patrimonio indiscussso dello Stato. Un es. è Luigi XVI 'lo stato sono io'. Stato di Polizia (700), così definito perchè tende a promuovere il benessere dei sudditi e la loro felicità (polizia locuzione che deriva da 'polis'). Tuttavia da un lato si persegue l'interesse generale e dall'altro si esclude totalmente la partecipazione dei sudditi al governo del paese. Lo Stato Assoluto si supera definitivamente nel 1700 quando il potere viene assuto da una nuova classe sociale appena costituitasi ''la Borghesia'', che in forza di fattori economici e sociali, ha acquistato particolare rilevanza in forza di una serie di documenti costituzionali che hanno favorito l'affermazione del moderno Stato di Diritto. Stato di Liberale o di Diritto (800), esso si afferma in concomitanza con l'era del Costituzionalismo, con la Dichiarazione di Indipendenza del 1776 e del Bills of Rights dei coloni del nord America; ciò darà vita allo stato moderno con un progressivo riconoscimento dei principi di uguaglianza formale e tutela di diritti fondamentali, il tutto sancito all'interno delle prime Carte Costituzionali. Con la locuzione Stato di Diritto si vuole sancire la soggezione dei pubblici poteri ad una serie di norme giuridiche, che segna la fine del sovrano 'ab solutus', tutto si basa sul principio di uguaglianza dei tutti davanti alla legge, i diritti di libertà, la separazione dei poteri. Lo Stato non interviene nelle dinamiche sociali, tutto è rilasciato alla autonomia privata, la Sovranità appartiene alla nazione e non più al Sovrano e si afferma il principio

della divisione dei poteri. Una problematica è rappresentata dall'esclusione dalla vita

politica delle masse sociali che, con una progressiva lotta nel tempo conquisteranno: Diritti di Libertà (libertà di pensiero, personale, circolazione), Diritti Politici (diritto di voto, accesso alla politica) e Diritti Sociali (Politiche di Sostegno). L'evoluzione dello Stato moderno si è, nel tempo, progressivamente evoluta con l'estensione del suffraggio (suffraggio universale odierno), con la Costituzione, partiti di massa. Ci troviamo nell'immediata fine dell'800 e inizio 1900, la società era stata protagonista di innumerevoli trasformazioni con i processi di industrializzazione a cui va ricollegata la formazione dei un proletariato urbano, le due guerre mondiali. Stato Socialista, si caratterizza per il potere affidato ai lavoratori delle città e delle campagne, e in particolare con la seconda di queste guerre per l'affemazione dello Stato Autoritario-Totalitario con una progressiva nazionalizzazione della comunità sociale, il riconoscimento dalla non capacità di governarsi da soli e ponendosi sotto la guida di un Capo carismatico che la rappresenti e la guidi. Stato Sociale o Welfare state , con il secondo dopo guerra si assiste al passaggio dallo stato moderno allo che si caratterizza per l'azione dei pubblici poteri che si pongono come fine ultimo il benessere della collettività mediante un intervento programmato in attività economico-sociali e nel campo della protezione sociale, ad una più equa distribuzione dei redditi, maggiori interventi in ambito sociale, alla garanzia di maggiori libertà e di una rigida affermazione del principio di uguaglianza sostanziale. Stato Composto ove il potere è suddiviso fra uno Stato centrale e più enti territoriali da esso distribuiti e che nonostante una lata autonomia riconosciuta, fanno capo comunque allo Stato Centrale. Un es. di Stato Composto per antonomasia è lo 'Stato Federale', uno

stato costituito da più stati, i quali conservano ognuno la loro identità, per poi mettersi insieme e dar vita ad un unico ordinamento statale (federazione) al quale riconoscono un potere preminente e al di sotto del quale si vengono a collocare. Stati Unitari ove l'ordinamento riconosce un unico potere sovrano. Gli stati unitari si possono distinguere in: Stati accentrati e Stati Decentrati. La prima categoria di Stato si caratterizza per il fatto che le tre funzioni tipiche statali sono tutte concentrate da organi dello stato-soggetto o meglio vengono esercitate a livello centrale; la seconda categoria di Stato si caratterizza per l'esistenza di enti dislocati nel territorio statale e ai quali l'ordinamento riconosce una cerca autonomia equiparabile a quella centrale (es. art. 117 Cost. alla Regione viene affidata la potestà legislativa). Bisogna aggiungere come la forma di Stato di cui si parla viene definito Stato Regionale : ove la Costituzione riconosce e garantisce l'esistenza di enti territoriali politicamente autonomi e dotati di propri statuti. Si parla, a tal riguardo, di: Decentramento istituzionale quando gli organi saranno titolari di autonome funzioni e del connesso potere decisionale; un Decentramento Burocratico quando la funzione amministrativa viene distribuita a livello territoriale; Decentramento Politico e Fiscale, quest'ultimo in particolare, ancora in fase di piena attuazione, da la possibilità agli enti distribuiti sul territorio di potere elaborare un proprio gettito fiscale (es. imposte regionali), come in molte regioni Italiane oramai avviene e in cui ognuna di essa possiede un proprio bilancio. Una partcolare forma di Stato è rappresentata dall'unione tra stati, alcune delle più importanti sono: ONU Organizzazione Internazionale delle Nazioni Unite (composta dal Consiglio di Sicurezza, Assemblea, Segretariato Generale, Consiglio economico e sociale e Corte Internazionale di Giustizia) che si pone come fine la sicurezza internazionale, il rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo e delle libertà fondamentali e la collaborazione tra gli stati; la precedente CECA Comunità Europea dell'acciaio e del carbone; Consigli d'Euroca che mira all'integrità politica ed economica tra gli stati; EURATOM Comunità Europea dell'energia Atomica mirante ad uno studio nonchè di un pacifico e corretto utilizzo dell'energia atomica; ultima ma non ultima, con il trattato istitutivo di Maastricht 1992 l'Unione Europea, con una disciplina di funzionamento poi modellata da una serie di trattati introdotti nel seguito.

ELEMENTI COSTITUTIVI DELLO STATO

Gli elementi costitutivi dello Stato sono: il Popolo, il Territorio e la Sovranità. Il POPOLO (elemento personale) è il complesso di consociati stanziati su di un terriotorio che vi appartengono in qualità di cittadini e sottoposti al potere di imperio statale che riconosce loro tale status. Detto status deriva, negli ordinamenti moderni, da una serie di situazioni giuridiche attive e passive che valgono a porre i cittadini in relazione con l'apparato autoritario, mentre i non cittadini, sono di regola, esclusi dal godimento di alcuni diritti e non sottoposti all'osservanza di alcuni doveri. Apparirà evidente come in stretta connessione con il concetto di popolo vi è il Territorio da sempre centro di riferimento degli interessi comunitari, idoneo ad esprimere interessi che facciano capo ad una determinata comunità in esso stabilitasi. Ma come si acquista la cittadinanza? Si può risponde con la legge 5 febbraio 1992 n.91, dalla quale emergono i principali modi: Iure Soli : è cittadino chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello stato al quale questi appartengono; è cittadino chi è stato trovato nel territorio della Repubblica e se non venga trovato in possesso di un'altra cittadinanza. Iure Sanguinis : è cittadino il figlio di madre o padre cittadini. La legge 91/1992 prevede altresì i casi di acquisto della cittadinanza dello straniero o apolide che viene adottato da genitori italiani. Iure communicatio : Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando risiede legalmente da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica, ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussiste separazione legale (Art.5).

se due stati sono divisi da un fiume navigabile coincide con la linea della più alta e forte corrente per consentire ai due stati la navigazione rivierasca mentre se non è navigabile con la sua linea mediana, se si tratta di un lago dalla linea retta che congiunge i punti terminali del confine in terraferma. L'estendione del Mare Territoriale è variabile da Stato a stato con un minimo di 3 miglia ad massimo si 12-15 miglia dalla costa, il codice della navigazione italiano fissa il terminea 12 miglia dalla costa potendo aggiungere a tal riguardo una Convenzione delle Nazioni Unite che a tal riguardo riconosce la ''Piattaforma Continentale'' ossia una zona di economia esclusiva che si estende a 200 miglia dalla costa. Oltre il mare territoriale di estende il mare aperto non soggetto alla sovranità di alcuno Stato. Strettamente collegati al territorio sono gli istitutidella Exstraterritorialità e della Immunità Territoriale: la prima fa capo alle navi e aerei militari che si trovano nelle acque territorialie o nello spazio aereo di un altro stato, ove sono assoggettate alle leggi dello Stato cui battono bandiera (art.5); La seconda fa capo a quella porzione di territorio statale che risulta parzialemnete immune alla sovranità dello stato alla quale appartiene. I casi più frequenti sono: città del vaticano o quelli delle sedi diplomatiche straniere o in un luogo dove risieda anche temporaneamente un agente diplomatico straniero e ove, a norma di una legge consuetudinaria straniera, lo stato non può esercitare il suo imperio se non con autorizzazione dell'agente diplomatico. Il territorio non è solo elemento costitutivo dello Stato ma altresì di enti chiamati 'territoriali', cui il territorio si pone come elemento costitutivo, che si differenziano dagli enti non terriotoriali per i quali il territorio rappresenta l'ambito entro il quale esercitare le attribuzioni conferite da legge.

La SOVRANITA' (elemento formale) è il potere d'imperio di cui lo Stato è titolare e che esercita su di persone fisiche e giuridiche, che lo compongono. Le caratteristiche della sovranità sono: l'Indipendenza da ogni altro stato; Originarietà nel senso che non discende da un altro stato; Supremazia in quando trova da sè i mezzi coattivi e la capacità per mediare gli interessi in conflitto e per fare osservare gli atti dell'autorità. Vi sono varie teorie che vedono la sovranità in capo ad un soggetto e in modi diversi: TEORIA TEOCRATICA: individua in Dio la fonte originaria di ogni autorità e secondo la quale il sovrano è investito del potere dallo stesso Dio. TEORIA LEGITTIMISTA: ove la sovranità viene ravvisata in chi la esercita per lungo tempo, con diritto di tramandarla e trasmetterla ai successori (monarchie). TEORIA DEMOCRATICA : individua nel popolo la fonte di autorità ''la sovranità appartiene al popolo''. TEORIA NAZIONAL-SOCIALISTA : ove si ricollega ad un unico soggetto la volontà popolare. La sovranità dello Stato si esercita attraverso le tre funzioni indicate come i tre poteri dello Stato: 1. Funzione Legislativa: spetta al Parlamento quale rappresentante della volontà popolare (legge formale); 2. Funzione Amministrativa o Esecutiva: spetta al Governo (atto amministrativo, decreto); 3. Funzione Giudiziaria: spetta alla Magistratura (sentenze). Ora bisogna occuparsi delle varie accezioni di Stato e della sua funzione: con Stato Istituzione o Stato Oridinamento si suole intendere un corpo sociale organizzato che forma un complesso istituzionale dotato di elementi cositutivi che valgono ad individuarela sua autorità e supremazia; con Stato Apparato si suole indicare l'autorità conferita dall'ordinamento a porre in essere formalmente e far rispettare norme che pongono lo Stato in un ottica di supremazia. Allo stato apparato così ineso potrà essere attribuita la personalità giuridica in modo da collocarlo, in un ottica gerarchica, al vertice dei soggetti giuridici e come tale sottoposto al diritti come complesso di norme (art. 28,43). Ora da ciò appena enunciato comprendiamo come Stato apparato prende forma nei ''governanti'' che devono essere tenuti distinti dai soggetti pubblici e privati che a lui vengono sottoposti sono ''governati'' che mettendosi insieme creano lo Stato comunità distinato in realtà a mutare in relazione a eventi sociali, economici, culturali in un dato periodo storico.

ORGANIZZAZIONE DELLO STATO APPARATO

Premesso che lo Stato apparato è costituito dall'insieme di governanti e governati e una realtà ove i governanti per svolgere la loro funzione per antonomasia devono porre in essere atti tipici. Tali atti devono essere realizzati nel rispetto di apposite procedure che devono rispondere a criteri di efficienza e di coerenza; questi atti verranno applicati a casi concreti che viavia si presenteranno e nelle ipotesi di una loro mancata osservanza scattera la coazione sottoforma di sanzione dall'autorità a ciò predisposta. Dopo tale premessa possiamo procere alla rassegna delle tre fondamentali funioni dello Stato: FUNZIONE LEGISLATIVA (art.70) che pone in essere le norme costitutive dell'ordinamento giuridico, FUNZIONE AMMINISTRATIVA-ESECUTIVA (art.118) che mira all'applicazione delle norme e al soddisfacimento immediato degli interessi (sicurezza,benessere economico) , FUNZIONE GIURISDIZIONALE (art.102) esercitata per mezzo di giudici indipendenti che accertano la validità degli atti per favorire una corretta applicazione nel caso concreto, interpretando la legge nei casi controversi e irrogando sanzioni in presenza di violazione delle norme. Parte di queste funzioni sono decentrate a livello locale e attribuita ad organi a ciò predisposti. Accanto a queste tre funzioni può essere annoverata quella di ''indirizzo politico'', che da un lato tende a determinare i fini d'azione statale e dall'altro la funzionalizzazione della volontà dei governanti nonchè la predisposizione degli strumenti giuridici e mezzi materiali per lo svolgimento e il conseguimento dei fini. Il sistema organizzatorio appena illustrato sta alla base dello Stato Liberale così com'è sorto nel 18-19 sec. dove si supera l'accentramento del potere in capo ad un solo soggetto per arrivare alla concezione poderna della divisione dei poteri, che mira a garantire un corretto e arbitrario esercizio del potere statale non chè la garanzia di diritti e libertà inviolabili. Bisogna in ultima istanza parlare delle 'Interferenze Funzionali' che possono così essere ordinate: Il potere ''Legislativo'' volge una funzione materialmente amministrativa (nomina dei dipendenti delle Camere) sia materialmente giurisdizionali (messa in a ccusa del presidente della repubblica). Svolge parzialmente una funzione di indirizzo politico se si vuole osservare che le due Camere procedono al controllo, di informazione nonchè di fiduciario che lega le Camere al Governo. Il potere Esecutivo svolge funzioni legislative quando emana atti contenenti norme giuridiche che possono avere efficacia inferiore o uguale a quella della legge formale (decreti legge e legislativi). Il potere Giurisdizionale svolge funzioni materialmente amministrative mediante alcuni provvedimenti (nomina di un tutore); tuttavia viene all'organo giurisdizionale precluso di dare vita a norme da far applicare quindi svolgere una funzione materialmente legislativa.

FORME DI GOVERNO Con la locuzione Forme di governo si suole indicare il modo con cui sono orgnaizzate e distribuite le funzioni tra i diversi organi a ciò predisposti dalla Costituzione. In un ottica generalizzata le primordiali forme di dispinzione sono tra MONARCHIA (M.Costituzionale: il re regna e governa. M.Parlamentare: il re regna a non governa (es.Gabinetto) e REPUBBLICA (presidenziale,parlamentare,direttoriale,assembleare ,popolare). Limitando il nostro esame alle F.G. contemporanee notiamo che possono essere ricondotte a tre tipi: F.G. PARLAMENTARE: nata in Inghilterra nel corso del 18 sec. si diffonde ben presto in tutta l'Europa. La sua caratteristica va individuata nel ''Rapporto Fiduciario'' che lega le Camere al Governo, il quale per entrare nell'esercizio delle sue funzioni deve ottenere e mantenere la fiducia da queste. Come svolgimento di siffatto principio si avrà l'attibuzione al Parlamento di un potere di controllo sull'attività politico-amministrativa e finanziaria del Governo, necessario per mettere il Parlamento in condizione di far valere la responsabilità politica del Governo mediante un voto di sfiducia; l'obbligo del governo di dirmettersi in seguito ad un voto di sfiducia delle camere, essendo venuto meno il

gestire i conflitti che sorgono in comunità nazionali profondamente divise e che ancora sono alla ricerca del proprio percorso costituzionale, di recentissima formazione. GOVERNO APARTITO UNICO E PLURALITA' DI PARTITI : il primo ove si ha la preminenza di un solo partito espressione di una determinata classe sociale che fa gli interessi propri della stessa; la seconda dove si hanno una pluralità di partiti che esprimono una pluralità di interessi sociali facenti capo alle diverse classi sociali che compongono una società.

GLI ORGANI E LA LORO CLASSIFICAZIONE Le persone giuridiche, quale creazione dall'Ordinamento giuridico, sono dotate della titolarità di situazioni giuridiche attive e passive anche se di fatto sono delle entità astratte che esistono solo nel modo del diritto. Se prendiamo in esame il concetto di ''Organo'' ci rendiamo consapevoli della coesisstenza tra persona fisica da un lato e della sua sfera di competenza dall'altro. Tuttavia va notato che verificandosi casi in cui la persona giuridica che diviene titolare dell'organo, non agisce come distinto organo di diritto, bensì tutti i suoi atti vengono giuridicamente imputati allo Stato. Andando nel dettaglio la persona fisica titolare di un organo di un ente pubblico assume il nome di ''funzionario'', che può essere collegato o meno all'ente da un rapporto di impiego, ciò meglio comprensibile dall'art. 28 cost. a normale del quale ''funzionari e dipendenti'' dello stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. Ora, operiamo una distinzione degli organi sulla base di determinati criteri: Con riferimento alla loro STRUTTURA : Organi Individuali attribuiti ad una sola persona (pres. della rep.); Organi Collegiali costituiti da una pluralità di persona che però agiscono come unica unità (senato). Organi semplici che costituiscono un'entità individuale; Organi Complessi che risultano composti da più organi (governo). Con riferimento alle loro ATTRIBUZIONI : Organi Esterni: hanno il compito di formare e manifestare la volontà dell'ente o di porre questo in rapporto con altri soggetti; Organi interni: che esauriscono la loro attività solo all'interno dell'ente. Organi Primari: quelli ch per legge hanno una sola competenza (prefetto); Organi Secondari: destinatia sostituire altri organi in caso di assenza o impedimento del loro titolare. Organi Centrali: ove la loro competenza si estende su tutto il territorio nazionale; Organi Locali: ove la loro competenza è territorialmente delimitata.

Organi di Garanzia : i giudici; Organi politici : coloro che concorrono e determiano

l'indirizzo politico della nazione;

Organi Attivi: che formano e manifestano la volontà dell'ente o la portano ad esecuzione; Organi Consultivi: che forniscono pareri sull'operato degli organi attivi; Organi di Controllo: che verificano la compatibilità degli atti degli organi attivi alle norme di legge (contr. di legittimità), alla opportunità e convenienza amministrativa (contr. di merito) o la verifica del raggiungimento degli obiettivi stabiliti dallalegge valutando costi,modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa (contr.di gestione). Con riferimento alla loro FORMAZIONE : Organi Rappresentativi: in base se siano no, in diretto collegamento con il popolo attraverso l'istituto della 'rappresentanza politica' (camere) ; Organi non Rappresentativi: che non sono collegati. Con riferimento alla loro POSIZIONE GIURIDICA : Organi Direttivi: che esercitano funzioni di amministrazione attiva e non hanno, all'interno dell'ordinamento, superiori gerarchici (sindaco); Organi Dipendenti: che sono gerarchicamente subordinati ai primi (segretario comunale). Organi Costituzionale: sono organi dello stato posti al vertice dell'orgnaizzazione statale, si trovano in una posizione di indipendenza e parità giuridica fra di loro, ma ciò non nega la possilità che si possa mandare avanti un controllo sugli atti da questi soggetti posti in essere. Gli organi Costituzionali vengono anche definiti 'indefettibili' nel senso che la loro

presenza nell'ordinamento vale a caratterizzare la forma di Stato o la forma di governo, laddove il loro venir meno provocherebbe un mutamento dell'assetto costituzionale dei poteri (es. l'Italia è una Repubblica Democratica ed uno stato Parlamentare perchè prevede un preseidente della repubblica elettivo, di un parlamento elettivo, di un Governo che viene ad esse in forza del rapporto fiduciario. Se tali organi venissero a mancare muterebbe non solo l'assetto istituzionale ma anche i rapporti tra loro intercorrenti). Nel nostro ordinamento costituzionale tali orgnai sono: Presidente della Repubblica, Governo, Parlamento, Corte Costituzionale. Organi a rilevanza Costituzionale: nonostante questi non valgono a caratterizzare la forma di stato nonchè l'assetto stabile del paese, sono fondamentali. Tali organi sono: CNEL, Consiglio di Stato, Corte dei Conti, Consiglio superiore della Magistratura.

ATTI GIURIDICI E LA LORO CLASSIFICAZIONE Una premessa iniziale sulla distinzione base tra Fatti Naturali e Fatti Umani, e all'interno di quest'ultima categoria tra Meri Fatti e Atti in senso proprio che si caratterizzano per l'elemento della volontà che li ha posti in essere. Lo Stato nonchè i suoi enti svolgono le loro funzioni prevalentemente mediante attività ed atti di diritto pubblico che assumono la forma tipica di Legge, Drecreto e Sentenza. L'attività dei pubblici poteri si svolge mediante una serie di atti che fungono da preparatori alla successiva emanazione di quelli definitivi. Disting: ATTI SEMPLICI: quelli posti in essere da un solo soggetto o da un solo organo. Gli atti semplici possono essere distinti in Individuali (DPR) o Collegiali (deliberazione del consiglio dei ministri). ATTI COMPOSTI: si distinguono in Reiterati e Complessi , i primi sono quelli per la cui formazione si richiede più di una manifestazione di volontà da parte dello stesso organo (doppia deliberazione delle camere); i secondi dati dalla fusione di volontà di più organi estressa mediante un atto individuale o un atto collegiale. Si pensi alla 'Legge formale'' data dalla doppia deliberazione delle Camere. ATTI COLLETTIVI: risultano dal concorso di più volontà (un ordine dato da più ministri al personale d). In ultima istanza, all'atto giuridico appartengono un serie di elementi quali la perfezione, validità ed efficacia. L'atto si dice perfetto quando è completto di tutti i suoi elementi costitutivi (soggetto, oggetto, forma e contenuto), e di fatto la mancanza di uno di questi elementi comporta la nullità dello stesso. Un atto è invece valido quando i suoi elementi costitutivi, oltre ad esser tutti presenti, sono anche regolari cioè non viziati. I vizi degli atti possono essere di '' Merito '' e di ''Legittimità'' , i primi Per quando attiene ai Vizi di Merito questi attengono all'opportunità e alla convenienza dell'atto e si hanno quando questo appare essere non idoneo a perseguire un pubblico interesse, non conveniente, non opportuno ecc., i secondi si hanno quando l'atto non è conforme al suo modello legale potendo distinguere a tal riguardo tra: incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge. Si ha incompetenza quando l'atto è posto in essere da un soggetto diverso da quello previsto dal modello legale, e può essere assoluta quando il soggetto agente appartiene ad un ramo diverso dell'amministrazione o relativa quando il soggetto agente appartiene allo stesso ramo dell'amministrazione, si ha un vizio di incompetenza quando un atto viene emanato da un organo appartenente ad un ente diverso. L' eccesso di potere si ha quando un atto è posto in essere per perseguire determinati fini dterminati da una disposizione normativa e poi di fatto se ne perseguono di diversi (es. un organo amministrativo che usa il potere attribuitogli dalla legge per scopi diversi da quelli dalla stessa previsti e legittimati); si può avere quando un provvedimento è adottato in palese contraddizione con una o più provvedimenti assunti in precedenza e che riguardano le stesse persone o lo stesso soggetto, quando un provvedimento e illogico e ingiusto, ecc. La violazione di legge si ha quando è contraria alla legge sia dal punto di vista formale che nel suo aspetto contenutistico (es. una legge che contenga una disposizione contraria alla costituzione).

sprovvista per la mancata notifica sia della cadura di Mussolini sia dell'armistizio. Nel contempo i tedeschi liberarono Mussolini portandolo al Nord Italia e ponendolo alla guida della Repubblica sociale italiana o Repubblica di Salò, mentre Badoglio, il re e tutto il complesso istituzionale spostarono i loro uffici presso il Sud dove ne frattempo erano sbarcate le forze alleate, pronte a distruggere e liberare l'italia dai tedeschi. Venne istituito un Comitato di liberazione nazionale avente il compito di collaborare politicamente con il governo del re e di organizzare la 'Resistenza armata''contro i tedeschi e i restanti fascisti. Ma da un punto di vista istituzionale la lotta era ben diversa ritagliata sul conflitto tra monarchia rigidamente conservatrice e i partiti antifiscisti che avevano fondato il loro movimento sui valori di libertà e democrazia, che si erano oramai affermate come colonne portanti di una forma di stato oramai diversa. Nell'aprile del 1944 venne firmato il ''Patto di Salerno'' che consentì la formazione di un governo di unità nazionale al quale parteciparono i rappresentanti di tutte le forze politiche presenti nel Comitato di Liberazione Nazionale, accantonando quindi temporaneamente la questione istituzionale. Come ben può notarsi l'assetto istituzionale di questo periodo era cagionevole come del resto lo fu lo Statuto Albertino aspramente modificato e alterato dalle innumerevoli riforme fasciste che lentamente lo annullarono. Il 25 giugno 1944 n.151 lo Stato Italiano si era dato un 'ordinamento provvisorio' al quale venne attribuita la funzione di preparare la formazione di un rinnovato stabile assetto costituzionale, in radicale opposizione al precedente. Venne stabilito che dopo la liberazione del territorio nazionale, le forme istituzionali verrannno scelte dal popolo italiano che a tal fine eleggerà a suffraggio universale diretto e segreto un'Assemblea costituente per deliberare la nuova Costituzione dello stato. Il ''Referendum Istituzionale'' si svolse il 2 giugno 1946, contestualmente alle elezioni dei deputati dell'Assemblea Costituente, con circa 12 milioni di voti favorevoli alla repubblica e 10 milioni a favore della monarchia. L'Assemblea Costituente si riunì per la prima volta il 25 giugno 1946, venne eletto il capo provvisorio dello Stato Enrico de Nicola; nel luglio 1946 venne nominata una Commissione costituita da 75 membri, incaricata di elaborare e proporre entro 3 mesi, il progetto di Costituzione. La Commissione si era suddivisa in altrettante tre commissioni per una maggiore speditezza nei lavori: il progetto venne presentato nel gennaio e approvata, a scrutinio segreto, il 22 dicembre 1947 con 453 voti favorevoli e 62 no. La costituzione fu allo promulgata al capo provvisorio dello stato il 27 dicembre ed entrò ufficialmente in vigore il 1 gennaio 1948. L'Assemblea costituente anche dopo l'approvazione continuò a funzionare sino al dicembre del 1948, per deliberare la legge per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, degli statuti delle regioni a regime differenziato e una legge contenente ''disposizioni sulla stampa''. La Costituzione Italiana, attualmente in vigore da 71 anni, è Scritta, Rigida, Votata e Convenzionale; convenzionale perchè le forze politiche che l'hanno redatta e approvata erano tra di loro in contrasto, basti pensare alle profonde divisioni ideologiche (Anime della Cost.) tra le forze politiche cattoliche, comuniste e laiche-liberali, tutte rappresentate all'Assemblea Costituente, e per cui si rese necessario far conciliare queste diverse ideologie per dare un assetto Costituzionale allo Stato. Guardando alla concreta attuazione dela costituzione, possiamo notare come ad oggi essa non ha raggiunto livelli totali: si pensi alle larghe sacche di disoccupazione, di squilibri economico.-sociali fra Regioni e Regioni, divario tra nord e sud; ottimi risultati si sono raggiunti in materia di decentramento dando attuazione al titolo V parte seconda Cost. e con una riforma che lo ha interessato nel 2001 (n.31).

CARATTERISTICHE DELLA COSTITUZIONE ITALIANA

STATO REPUBBLICANO: nell'art.1 Cost. primo comma viene ben precisato l'assetto Repubblicano dello Stato Italiano, precisando che si tratta di una Repubblica 'fondata sul lavoro'. Va infine menzionato l'articolo 139 che stabilisce ''La forma repubblicana non può

essere oggetto di revisione cosituzionale.'' disposizione che pone un limite ben preciso alla revisione costituzionale. STATO DEMOCRATICO: potendo dare una definizione di Democrazia diremo ''governo del popolo'', popolo che rende efficente il Governo dello stato partecipandovi attivamente. Ricorrendo ad un concetto più realistico di Democrazia possiamo dire che, fermo restando la distinzione concettuale tra governanti e governati, questi vengono ad essere in continuo riferimento tra di loro in quando l'azione governativa deve essere conforme alle esigenze della collettività popolare. Si faccia capo ad uno degli strumenti posto nelle mani dei Governati anche se di fatto può essere contrario alla volonta politica dei govenanti, cioè a dire il ''Referendum''. Ora, ogni Stato degno di essere chiamato Democratico, prevede una serie di istituti giuridici diretti ad immettere il popolo nel governo dello Stato: ''Democrazia Rappresentativa'' dove indirettamente il popolo governa ossia per mezzo dei suoi rappresentanti; i rappresentanti vengono eletti a suffraggio universale diretto dai cittadini che abbiano raggiunto l'età stabilita dalla legge (18 anni Dep., 25 anni Sen.). A ciò va aggiunto da un lato vi è una stretta connessione tra rappresentanti (parlamento) e Governo che rimane in carica sino a quando conserva la fiducia delle Camere; dall'altro al Presidente della Repubblica è stato affidato il compiuto di sciogliere le Camere qualora queste non riescano più ad assicurare una ordinata e continua attività. Il principio di elettività si estende anche a livello locale attraverso l'elezione degli organi. ''Democrazia Diretta'' attribuendo al popolo alcuni poteri di decisione o di impulso in ordine all'attività di governo, per es. l'istituto del referendum abrogativo delle leggi ordinarie e degli atti aventi forza di legge, referendum costituzionale e referendum in materia di creazione, fusione o modifiche territoriali dei comuni, istituti di iniziati popolare per le leggie della petizione mediante la quale i cittadini possono rivolgersi alle Camere per proporre provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità. ''Democrazia Decentrata o Pluralista'' ossia in maniera decentrata consentendo ai cittadini associati in partiti politici del potere di concorrere, con metodo democratico, a determinare lampolitica nazionale ed ai cittadini associati in sindati del potere di autotutelare gli interessi della categoria alla quale appartengono in quanto imprenditori, ecc. In ultima analisi, il carattere Democratico si realizza: nelle società intermedie ossia famiglia, associazioni economiche, politiche, ecc, dove l'uomo svolge la sua personalità e si realizza 'Partecipazione democratica''; nei principi di uguaglianza formale e sostanziale;ai diritti inviolabili dell'uomo. STATO FONDATO SUL LAVORO: come disciplianto nel suo primo art., la Costituzione attribuisce al lavoro una determinata rilevanza, volendo indicare che nella nostra Repubblica il solo lavoro è il titolo di dignità del cittadino, giacchè tale dignità è commisurata esclusivamente alla sua capacità di concorrere al progresso materiale della società, senza che possano più farsi valere posizioni sociali, ecc. STATO SOCIALE: la Costituzione frutto di diverse ideologie (marxista, cattolica e liberale) che si unirono in un compromesso visibile in particolar modo nelle norme contenute nel Titolo III della parte prima della Cost. Alcuni parlano di stato interventista anltri di stato sociale, quest'ultimo in particolare così comìè stato configurato nella cost. è uno stato, che pur riconoscendo gli istituti della proprietà privata e della libertà di iniziativa economica privata, interviene all'interno dei settore economico al fine di migliorare e raggiungere un benessere economico e fini sociali. Questo schema interventista si può ben notare negli articoli 41, 43 e 44; da ciò deduciamo quali sono gli strumenti predisposti dall'ordinamento per realizzare lo sviluppo: Programmazione (art.41), riforma agraria (art.44) e l'espropriazione di imprese o di categori di imprese che si riferiscono a servizi pubblici o fonti di energia che abbiano carattere di preminente interesse generale ed il loro trasferimento allo stato, ad enti pubblici o comunità di lavoratori. Per capirci, in passato lo Stato interveniva nel settore economico per mezzo di alcuni enti pubblici economici facenti capo la ministero delle partecipazioni statali, anche se oggi molti di questi enti sono divenute (ferrovie dello stato, ENI, ENEL) società per azioni, soggette alla disciplina di diritto privato. Ciò si è avuto in particolare in quanto li è voluto ripristinare efficienza ed economicità ad un

COMPOSIZIONE: la Camera de Deputati è composta da 630 membri; il Senato della Repubblica da 315 più i senatori a vita e di diritto a vita. Il numero fisso è stato stabilito dalla legge 2/1963. CARICA ELETTIVA E NON: la Camera è interamente elettiva; del Senato fanno parte i senatori, i senatori a vita (art.59 comm. 1) e di diritto a vita. RAPPORTO RAPPRESENTATIVO: è più elevato per il Senato essendo il numero di questi, con riguardo alla cerchia del corpo elettorale più ristretta, la metà della Camera. SISTEMI ELETTORALI: la Camera viene eletta su base Nazionale; il Senato su base regionale (art.57). Non vi possono essere un numero di senatori inferiore a 7, salvo il Molise che ne ha 2 e la Valle d'Aosta che ne ha 1.

INELEGGIBILITA', INCOMPATIBILITA' E INCANDIDABILITA' PARLAMENTARE Ineleggibilità (impossibilità di essere eletto). Queste cause di ineleggibilità non incidono sulla capacità elettorale passiva, soltanto che tale diritto non può essere validamente esercitato sinchè permane la causa impeditiva (ragioni di opportunità). Nel caso in cui persistono tali cause e il soggetto viene eletto, l'elezione è nulla. A norma della T.U. 361/1957 le persone colpite da cause di possono essere: le persone che ricoprono determinati uffici, avvalendosi dei quali potrebbero esercitare a loro favore pressioni su alcuni elettori (es. capo della polizia, sindaco con popolazione superiore ai 20.000); persone che siano impiegate da governi esteri, al fine da impedire eventuali interferenze straniere nello svolgimento delle elezioni; persone che sono legate allo stato da particolari rapporti economici, in modo da evitare che i loro interessi particolari possano interferire con l'esercizio del loro mandato Parlamentare. i giudici della Corte Costituzionale che non possono essere candidati in elezioni amministrative o politiche, i magistrati a meno che non si trovino in aspettativa all'atto dell'accettazione della candidatura. In ogni caso i magistrati non sono eleggibili nelle circoscrizioni sottoposte agli uffici entro i quali essi esercitano la loro giurisdizione. Cause Incompatibilità si riferiscono all'impossibilità di ricoprire contemporaneamente determinate cariche: nessuno può appartenere contemporaneamente alla Camera e al Senato (art.65 comm.2); l'ufficio del Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica (art. comm.2); un membro del Consiglio Superiore della magistratura non può, finchè è in carica, essere iscritto negli albi professionali, nè far parte del Parlamento o di un Consigli Regionale (art. 104 comm.7); l'ufficio di Giudice della Corte è incompatibile con quello di un membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con oltre cariche stabilite dalla legge (art. 135 comm. 5). Altre cause sono previste dalla L. 60/1953, diretta in massima parte ad impedire che membri del Parlamento ricoprano cariche in enti controllati dallo Stato. I membri del Parlamento non possono: ricoprire cariche o esercitare funzioni di amministratore, sindaco, revisore, preseidente, in associazioni o enti che gestiscano servizi di qualunque genere per conto dello Stato o della pubblica amministrazione, o ai quali lo Stato contribuisca, in via ordinaria, direttamente e indirettamente; non possono ricoprire cariche o uffici di qualsiasi specie in enti pubblici o privati o di organi amministrativi dello stato; i professori universitari di ruolo eletti al parlamento sono collocati d'ufficio in aspettativa per la durata del mandato e che gli Statuti delle maggiori confederazioni sindacali dispongono che non si possono contemporaneamente ricomprire cariche sindacali e l'ufficio di parlamentare. la L. 936/1986 ha disposto l'incompatibilità fra ufficio di componente del CNEL e quello di parlame.

Le cause di Incandidabilità già previste per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, è stata introdotta per le elezioni politiche dal D. Lgs 235/2012, disponendo che non possono essere candidati o ricoprire la carica di deputato e di senatore, coloro che: hanno riportato condanne definitive o pene superiori a due anni di reclusione per delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 51 c.p.p. (es. associazione a delinquere e quella a stampo mafioso, riduzione in schiavitù, associazione finalizzata a traffico di sostanze stupefacenti); coloro che hanno riportato condanne definitive e pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati e tentati, previsti dal Libro II Titolo II Capo I del codice penale (es. corruzione, abuso d'ufficio, peculato); coloro che hanno riportato condanne definitive e pene superiori a due anni di reclusione, per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo di 4 anni, ai sensi dell'art. 278 c.p.p.

FORMAZIONE DELLE CAMERE - ELEZIONI In una scoietà democraticamente ordinata, i govenanti devono essere espressi dai governati (''Governo di estradizione popolare''). Nel nostro ordinamento solo i membri del parlamento sono di diretta designazione del corpo elettorale popolo e ciò perchè si è voluto attribuire elettività ai migliori sotto il riguardo della loro capacità politica. Ne consegue che, negli stati moderni, la scelta dei governanti è spesso e volentieri influenzata, non solo dai candidati, ma anche dal loro orientamento poitico, del partito, ecc. Possimao distinguere due metodi di scelta dei governanti: il metodo democratico che si esaurisce nella elezione, forme e diversi sistemi e il Metodo non democratico che si esaurisce nella ereditarietà, conquista. Per quel che riguarda il sistema elettorale in Costituzione, non vi è alcun cenno, anche se in alcune disposizione implicitamente si ricava l'obbligo di dare rappresentanza alle minoranze. Con l'elezione dei parlamentari si conferisce la qualità di rappresentati ''ogni membro del Par. rappresenta la Nazione'' art. 67. Ma bisogna precisare come quando si fa riferimento alla 'rappresentanza politica' si fa capo alla rappresentnza di interessi generali o collettivi visti nel loro insieme come rappresentanza di opinioni, come figura che caratterizza alcuni organi per cui mezzo la volontà popolare è presente nel governo dello Stato. Nonostante ciò ancora si è alla ricerca di un sistema elettorale perfetto che permetta una rappresentanza senza residui. Bisogna però rilevare la differenza che esiste tra 'Rappresentanza' e 'Rappresentatività': l'una attiene al momento dell'autorità, l'altra attiene al momento della libertà e trova il suo fondamento nel consenso, nell'adesione del sentimento popolare. Premeso che con la locuzione 'sistema elettorale' si suole intendere un complesso di norme che regolano e determinano la ripartizione dei seggi per la rappresentanza di un determinato corpo elettorale, la differenza fondamentale dei sistemi elettorali è tra sistema maggioritario e proporzionale: SISTEMA MAGGIORITARIO: il seggio si assegna la candidato/i che abbiano ottenuto la maggioranza dei consensi. Questo sistema presenta una serie di vantaggi: aasicura il massimo collegamento fra gli elettori e candidati, facilita l'accesso al Parlamento di spiccate personalità, impedisce gli accessi della partitocrazia. Il sistema maggioritario privilegia la bstabilità politica. SISTEMA PROPORZIOANALE: assicura ai candidati un numero di seggi in proporzione ai voti ottenuti, così che la composizione del Parlamento finisce col rispecchiare maggiormente la volontà degli elettori. Il sistema proporzionale privilegia la rappresentatività delle assemble elettive. Naturalmente ruolo fondamentale giocano i mezzi esterni, per cui il rendimento del sistema elettorale potrebbe essere influenzato dai grandi mezzi di comunicazione per es. ooppure di partiti o movimenti. Bisogna ora passare alla rassegna dell'attuale sistema elettorale un sistema Misto disciplinato dalla L.165/2017 Rosatellum Bis ove: il 37% dei seggi vengono assegnati mediante il sistema maggioritario, il 61% assegnati mediante il sistema proporzionale e