Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


Diritto costituzionale, Dispense di Diritto Costituzionale Comparato

Diritto costituzionale. Costituzionalismo meticcio

Tipologia: Dispense

2019/2020

Caricato il 21/01/2020

diletta_addessi
diletta_addessi 🇮🇹

3.7

(3)

5 documenti

1 / 11

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
Costituzionalismo meticcio
oltre il colonialismo dei diritti umani
Parte prima
I diritti fondamentali visti nell’evoluzione
Capitolo primo: I diritti fondamentali tra “natura” e storia
1. Introduzione
Nel 2015 si sono celebrati gli Ottocento anni della Magna Carta del 1215,
questo è un evento molto importante, in quanto il documento è il primo ad
assumere una forma costituzionale.
Nella storia conosciamo altri esempi però come la Costituzione o Carta di
Medina elaborata da Maometto nel 622 .
Nonostante tutto la teoria del diritto e dello Stato, prendono forma solo in
epoca moderna, con la formazione dello Stato moderno, che a sua volta si
afferma basandosi sulla filosofia illuminista e costituzionalista.
Il tema dei diritti dell’uomo fu portato all’attenzione pubblica solo dopo la
conquista delle Americhe con il caso degli Indios.
2. La concezione universale dei diritti naturali dell’uomo su basi teologiche e
morali
Francisco De Vittoria nel 1539 formulò la teoria del diritto naturale a tutela
degli indios, con l’ausilio delle teorie di d’Aquino, formulò un pensiero in cui
sostiene che la natura umana è unica tra gli esseri creati
oquindi l’uomo possiede una natura razionale , ma anche un’anima
razionale e spirituale,
o> proprio questo lo rende simile a Dio, in tal modo come ogni
uomo, gli Indios sono si mili a Dio .
diritto naturale = complesso di norme non scritte, considerate universali e
necessarie, preesistenti e non sempre coincidenti col diritto positivo , che fanno
parte del patrimonio etico-razionale-religioso di ogni individuo e/o comunità
Contestualizzando la teoria di de Vittoria possiamo capire quindi che se si
riconosce pari dignità oltre che agli individui anche agli Stati, occorre quindi
riconoscerla anche per ogni cultura.
In maniera particolare de Vittoria riconoscendo agli Indios questo diritto
voleva evitare l’attuazione di pratiche disumane, per proteggere quindi gli
Indios non solo dai loro simili, ma anche da sé stessi.
Parallelamente a questa diffusione di pensiero si unì anche quella
religiosa, e de Vittoria si pose a baluardo, sostenendo la libertà di
religione, e quindi il diritto degli Indios anche a non voler essere
battezzati.
Riprendendo Locke , de Vittoria sottolinea che il principio di
tolleranza è essenziale è che il riconoscimento del simile e anche
dell’altro è alla base della tolleranza.
Questo discorso negli anni fu ripreso più volte, soprattutto nel ‘500
con dei veri e propri dibattiti, poi fu ripreso nel ‘600 da Spinoza,
Bayle e Locke, elemento chiave però è il principio della tolleranza
religiosa, che assunse maggior importanza anche con i Bill of rights
americani.
oIn particolar modo la carta dei diritti americana sosteneva che
l’individuo NON è individuo grazie allo Stato, ma grazie al
diritto naturale,
oper la prima volta in questa carta si legano due principi
fondamentali il costituzionalismo e il giusnaturalismo
o= primi 10 emendamenti della Costituzione rappresentano il Bill
of Rights, ossia la carta dei diritti fondamentali dei cittadini
americani.
I primi 10 emendamenti, approvati in brevissimo tempo e già in
vigore nel 1791, possono in fondo considerarsi una vittoria degli
anti-federalisti, poiché in origine limitano esclusivamente il
potere del governo federale
Nella storia costituzionale statunitense inoltre è importante
sottolineare anche la teoria dei diritti innati , che ricorda anche le
idee dei livellatori inglesi, che sono conquistati dai coloni con la
Guerra di Indipendenza (1775) e sono stati tolti ai selvaggi.
3. La concezione razionale dei “ diritti naturali” fondata su basi
empiriche
Ad oggi dall’Inghilterra e dagli Stati uniti ci giunge la distinzione
tra “moral rights” e “legal rights”, distinzione che è comparabile
con quella classica dei giuristi del continente europeo
otra diritti naturali positivi.
oIl diritto positivo è dato dalle norme vigenti in uno Stato.
Esso prende anche il nome di ordinamento giuridico.
1
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa

Anteprima parziale del testo

Scarica Diritto costituzionale e più Dispense in PDF di Diritto Costituzionale Comparato solo su Docsity!

Costituzionalismo meticcio

oltre il colonialismo dei diritti umani

Parte prima I diritti fondamentali visti nell’evoluzione Capitolo primo: I diritti fondamentali tra “natura” e storia

  1. Introduzione  Nel 2015 si sono celebrati gli Ottocento anni della Magna Carta del 1215 , questo è un evento molto importante, in quanto il documento è il primo ad assumere una forma costituzionale.  Nella storia conosciamo altri esempi però come la Costituzione o Carta di Medina elaborata da Maometto nel 622.  Nonostante tutto la teoria del diritto e dello Stato, prendono forma solo in epoca moderna , con la formazione dello Stato moderno , che a sua volta si afferma basandosi sulla filosofia illuminista e costituzionalista.  Il tema dei diritti dell’uomo fu portato all’attenzione pubblica solo dopo la conquista delle Americhe con il caso degli Indios.
  2. La concezione universale dei diritti naturali dell’uomo su basi teologiche e morali  Francisco De Vittoria nel 1539 formulò la teoria del diritto naturale a tutela degli indios , con l’ausilio delle teorie di d’Aquino, formulò un pensiero in cui sostiene che la natura umana è unica tra gli esseri creati o quindi l’uomo possiede una natura razionale , ma anche un’anima razionale e spirituale , o > proprio questo lo rende simile a Dio , in tal modo come ogni uomo, gli Indios sono simili a Dio.  diritto naturale = complesso di norme non scritte , considerate universali e necessarie, preesistenti e non sempre coincidenti col diritto positivo , che fanno parte del patrimonio etico-razionale-religioso di ogni individuo e/o comunità  Contestualizzando la teoria di de Vittoria possiamo capire quindi che se si riconosce pari dignità oltre che agli individui anche agli Stati , occorre quindi riconoscerla anche per ogni cultura.  In maniera particolare de Vittoria riconoscendo agli Indios questo diritto voleva evitare l’attuazione di pratiche disumane , per proteggere quindi gli Indios non solo dai loro simili, ma anche da sé stessi.  Parallelamente a questa diffusione di pensiero si unì anche quella religiosa, e de Vittoria si pose a baluardo, sostenendo la libertà di religione, e quindi il diritto degli Indios anche a non voler essere battezzati.  Riprendendo Locke, de Vittoria sottolinea che il principio di tolleranza è essenziale è che il riconoscimento del simile e anche dell’altro è alla base della tolleranza.  Questo discorso negli anni fu ripreso più volte, soprattutto nel ‘ con dei veri e propri dibattiti, poi fu ripreso nel ‘600 da Spinoza, Bayle e Locke, elemento chiave però è il principio della tolleranza religiosa, che assunse maggior importanza anche con i Bill of rights americani. o In particolar modo la carta dei diritti americana sosteneva che l’individuo NON è individuo grazie allo Stato, ma grazie al diritto naturale, o per la prima volta in questa carta si legano due principi fondamentali il costituzionalismo e il giusnaturalismo o = primi 10 emendamenti della Costituzione rappresentano il Bill of Rights, ossia la carta dei diritti fondamentali dei cittadini americani. I primi 10 emendamenti, approvati in brevissimo tempo e già in vigore nel 1791, possono in fondo considerarsi una vittoria degli anti-federalisti, poiché in origine limitano esclusivamente il potere del governo federale  Nella storia costituzionale statunitense inoltre è importante sottolineare anche la teoria dei diritti innati , che ricorda anche le idee dei livellatori inglesi, che sono conquistati dai coloni con la Guerra di Indipendenza (1775) e sono stati tolti ai selvaggi. 3. La concezione razionale dei “ diritti naturali” fondata su basi empiriche  Ad oggi dall’Inghilterra e dagli Stati uniti ci giunge la distinzione tra “ moral rights ” e “ legal rights” , distinzione che è comparabile con quella classica dei giuristi del continente europeo o tra diritti naturalipositivi. o Il diritto positivo è dato dalle norme vigenti in uno Stato. Esso prende anche il nome di ordinamento giuridico.

o Il diritto naturale è dato dall'insieme di norme che fanno parte della coscienza di un popolo e dei singoli individui:  esse sono innate nella natura umana.  ex.: il diritto alla vita, il diritto del rispetto della libertà dell'individuo  Nel sistema del common law questo viene visto in maniera diversa , in quanto i diritti naturali sono diritti degli inglesi, secondo Coke il common law però non poteva essere inteso come fede cieca, in quanto rappresentava un’ artificiale perfezione della ragione.  Basandosi su questo concetto Coke contestò la pretesa di Giacomo I di essere “ giudice ” in una delle proprie corti, sottolineando che per essere giudici si dovevano avere le competenze tecniche date dallo studio della materia della legge. o > Per Coke il giudice doveva essere uno strumento per l’integrazione culturale e istituzionale.  Importante è la decisione del 1610, nella quale fu evidenziato che il potere dei giudici era anche quello di controllare gli atti del parlamento.  Un altro importante filosofo, Ugo Grozio , o ci dà un’importante definizione di jus come una qualità che inerisce una persona, in maniera particolare Grozio sostiene che il diritto naturale NON debba trovare giustificazioni in Dio , o > in quanto esso è indipendente, perché l’ordine naturale è frutto della razionalità umana.  Infatti il contratto è stipulato su basi razionali, ma esso comporta, secondo Hobbes , l’alienazione di tutti i diritti naturali, fuorché uno il diritto alla vita.  Secondo Locke all’interno dello Stato ci deve essere una divisione dei poteri , o la funzione federativa (agire in campo di rapporti internazionali) o la funzione esecutiva deve essere data al Re , o la legislativa alla Corona e alle Assemblee , o > la divisione tra Stato e Chiesa è essenziale, in quanto una cura delle anime non può appartenere alla giurisdizione del magistrato, e la Chiesa deve essere una società libera e volontaria , così che un individuo può decidere di uscire come di rientrare in modo libero.

  1. La concezione storico-sociale dei diritti e delle libertà contro i “ diritti universali ”  La Magna Carta , la Petition of Right e gli altri documenti riconducibili alle fonti costituzionali cercano costantemente di effettuare un riadattamento ai diritti, per adattarli al meglio al contesto sociale.  In Inghilterra i diritti degli uomini sono andati di pari passo con la rivoluzione, in Francia invece a causa di un diverso contesto sono più astratti, ma sono molto più forti , difatti chiedono una vera e propria rottura con l’ancien régime****.Montesquieu approfondisce alcune tematiche come: o la natura delle cose, i fattori ambientali , il relativismo dei valori politici la loro incidenza sulle istituzioni e i rapporti sociali , con questi elementi darà vita >allo spirito delle leggi. o Inoltre si batte in particolar modo per la divisione dei poteri che però non è puramente giuridica, perché gli elementi sono ricondotti agli elementi sociali che li caratterizzano, tuttavia divide: potere legislativo ai nobili e rappresentanti del popolo, e il potere esecutivo dato al monarca.  Rousseau o invece basa la sua concezione su un governo misto (governo pure dove il potere è concentrato in un soggetto) che è fondamento del diritto democratico , che dato dal principio di uguaglianza o ha teorizzato concetto di sovranità popolare (che aveva identificato con la titolarità della funzione legislativa , alla quale aveva contrapposto la funzione di esecuzione , attribuita al governo , eletto dal popolo sovrano) o per lui NON esistono diritti naturali e quindi il diritto di proprietà non è un diritto naturale, nel suo “ Progetto di costituzione per la Corsica ” la proprietà dello Stato deve essere più grande e forte possibile, mentre quella del singolo deve essere piccola e debole. Al contrario di Rousseau, Burke , convinto conservatore , prende di mira i diritti naturali secondo la concezione classica e scolastica.
  2. La concezione dei diritti di libertà dalla fase proclamazione a quella della loro prima costituzionalizzazione  Alla proclamazione dei diritti generali , in Francia la situazione non era molto semplice, vi erano state alcune revisioni costituzionali negli anni 1971, 1973 e 1975, tuttavia nessuna di queste soddisfaceva i diritti naturali.  Nelle costituzioni del periodo napoleonico i diritti NON apparvero mai

o e il riconoscimento dei diritti inviolabili ed inalienabili della persona, o i diritti fondamentali vincolano il potere legislativo. o La LF pone dei limiti di revisione , che si basano sul divieto di modifiche su gli articoli su i diritti fondamentali****.  In Spagna la Costituzione è più rigida in senso stretto, ed è più difficile attuare una revisione , ma NON ci sono specifiche limitazioni.  Dall’esperienza costituzionale spagnola emerge che il primo procedimento per la revisione parziale ha confermato la rigidità e al tempo stesso la modificabilità della costituzione, il secondo ha confermato la rigidità al tempo stesso la tendenziale immodificabilità dei principi.  L’individuazione di alcuni principi scaturisce da alcune sentenze del Tribunale costituzionale spagnolo in tema di partiti politici , il cui modo di operare deve essere conforme ai principi democratici.  Tale ordinamento è confermato dalla sentenza 42/2014 sulla dichiarazione della sovranità della Catalogna , nella quale il Tribunale giudica INCOSTITUZIONALE la dichiarazione della sovranità catalana e la convocazione unilaterale di un referendum sull’indipendenza da parte della Comunità autonoma, in quanto in assoluto contrasto con  principi costituzionali fondamentali proclamati negli artt 1 comma 2 e 2 che riconoscono L’UNITÀ della nazione spagnola e del popolo spagnolo attribuendo a quest’ultimo la titolarità esclusiva della sovranità nazionale.  Tuttavia parallelamente il tribunale costituzionale effettua diverse aperture interpretative sul c.d. diritto di decidere del popolo catalano sul futuro politico, però il tribunale stesso nella sentenza del 25 Febbraio 2015, n 32 boccia il decreto del presidente della Generalitat della Catalogna n 129/ sulla convocazione di una consultazione popolare di carattere NON referendario sul futuro politico della Comunità autonoma o anche se l’Assemblea legislativa della comunità autonoma potrebbe sollecitare al governo l’adozione di una revisione costituzionale mediante la procedura super-aggravata , così superati i limiti previsti dalla revisione totale NON vi sarebbe nessun ostacolo per la Catalogna di dichiararsi indipendente.  Situazioni diverse si possono trovare ad esempio nella costituzione del Portogallo che pone proprio limiti scritti al processo di revisione costituzionale, infatti NON è ammessa la revisione durante gli stati d’assedio o di emergenza, inoltre essa può essere rivista una volta ogni cinque anni.  La Costituzione della Grecia con la riforma costituzionale del 2001 ha ampliato il sistema di tutela dei diritti stabilendo alcuni limiti di revisione per quanto riguarda ad esempio la libertà personale, di coscienza, prevede anch’essa dei limiti temporali stabilendo la possibilità di revisione una volta ogni cinque anni.

  1. Ulteriori elementi di comparazione giuridica  L’esperienza costituzionale Cecoslovacca è molto importante, perché essa è di netta rottura dal regime comunista.  La prima approvazione della Costituzione da parte dell’Assemblea avvenne il 9 Gennaio del 1991 che sancisce all’articolo 1 il carattere supercostituzionale stabilendo che essa è di competenza primaria dei giudici e la sua applicazione deve essere confrontata con la carta dei diritti e delle libertà fondamentali.  La Costituzione della Repubblica Ceca in vigore dal 1 Gennaio 1993 può essere integrata o emendata con leggi costituzionali.  Dalla scissione della Cecoslovacchia nasce la Repubblica Slovacca (Repubblica parlamentare) che adotta una costituzione nel 1992 o che sarà più volte soggetta a modifiche (necessario consenso di 3/5 del Parlamento) o infatti ad oggi NON è previsto il referendum confermativo sulle leggi di revisione costituzionale ( eccezione per > entrata/uscita della Repubblica da un’unione con altri stati ) o diritti fondamentali inalienabili e imprescrittibili, principio del pluralismo, libertà di concorrenza dei partiti politici in una società democratica  Un altro esempio importante da fare è quello della costituzione della Polonia approvata nel 1997 il cui preambolo ricorda quando con il comunismo i diritti dell’uomo erano stati violati.  La costituzione della Romania è simile alle altre e limita anch’essa i modi e i tempi di revisione.
  2. Sulla stabilità e il fondamento degli ordinamenti costituzionali Da questo possiamo capire che: a) La previsione di un procedimento aggravato per la revisione si afferma quale principio generale regolativo b) anche quando è prevista la revisione totale quest’ultima non può che rispettare i principi fondamentali della forma di Stato e i principi costituzionali sostanziali sono dei veri e propri limiti materiali

c) non è contraddittorio che le costituzioni possono autorizzare e al tempo stesso vietare la loro revisione d) la stabilità e i movimenti costituzionali NON dipendono solo dalla rigidità quanto dalla struttura o fondamento degli ordinamenti costituzionali. e) Possiamo affermare quindi che i concetti di flessibilità ed elasticità hanno un diverso significato : o il primo spiega le modifiche formali , o mentre il secondo pone l’accento sulla stabilità di alcuni principi. o Le costituzioni documentali quindi hanno la possibilità di effettuare una sorta di manutenzione programmata prevedendo però in alcuni casi limiti espliciti e formali. In tutte le costituzioni DEVONO esserci  i limiti dell’esercizio dell’autorità politica,l’equilibrio tra i poteri,i limiti formali e materiali. f) Nuove tendenze e affievolimento (oslabovanie) dei diritti fondamentali :  global constitutionalismsocial constitutionalism  In passato dietro alle crisi statali gli studiosi erano indotti a fare delle ricerche , attualmente vengono fatti a causa dei processi di globalizzazione economica.  Krish o teorizza il superamento del costituzionalismo e perfino una sorta di estinzione dello Stato , contrapponendo in fine il costituzionalismo con il pluralismo. o Krish però parte da un presupposto sbagliato quello che il costituzionalismo è basato sul monopolio dello Stato che si contrappone con il pluralismo che implica il diverso riconoscimento di diverse fonti di autorità anche sotto l’aspetto normativo.  La teoria del societal constitutionalism sostiene che o le Costituzioni sono d’impresa transnazionale e producono norme parallelamente a quelle costituzionali Capitolo Terzo: I diritti fondamentali e l’interpretazione evolutiva dei principi costituzionali

  1. Valori, principi costituzionali e canoni interpretativi  Nessuna teoria sui diritti umani è autosufficiente in forza dell’autoevidenza dei diritti stessi.  I diritti fondamentali vanno disciplinati e soprattutto protetti nei diversi contesti, in conformità ai principi costituzionali, perché non è pensabile un costituzionalismo senza principi né un costituzionalismo senza diritti.  I giudici sono coloro che devono garantire il rispetto di questi diritti , così di è andato a formare un DIBATTITO che si basa sul concetto di juristocracy.  In maniera particolare questo ha preso vita negli Stati Uniti , in quanto la Corte Suprema ha un eccesso di attivismo e secondo alcuni costituisce una minaccia.  In Italia il dibattito sul ruolo delle corti costituzionali è vivissimo , o soprattutto a partire dagli anni 80 , anni in cui avviene una riesaminazione del peso politico delle sentenze della Corte costituzionale, la quale tende a esercitare una funzione di suppellenza nei confronti del parlamento. o Negli anni 90 invece la situazione cambiò in quanto si ritiene eccessivo l’attivismo dei giudici da parte di chi vorrebbe difendere la democrazia politica dalla judicial dictactorship dal governo dei custodi.  Per interpretare la costituzione gli operatori utilizzano alcuni principi che sono interni al dover essere giuridico, l’aderenza a quest’ultimi mantiene ferma l’autonomia del giudizio.  L’attività del giudice che deve interpretare le leggi è comunque un’attività creativa in quanto richiede l’interpretazione del testo e del contesto.  I canoni interpretativi più utilizzati sono due:  la ragionevolezza : criterio di ottimizzazione della tutela  la proporzionalità : in senso stretto  Tuttavia il modello più utilizzato resta quello della proporzionalità , questi criteri però dovrebbero essere utilizzati assieme per garantire il nucleo essenziale dei diritti.  La tecnica più giusta da utilizzare però è quella del bilanciamento non solo tra interessi, ma anche tra principi contrapposti , arrivando a porre il problema dell’individuazione dei principi supremi.  A volte però effettuando il bilanciamento si arriva a perdere di vista quello che è il valore fondamentale: la dignità umana esteso a concetto di libertà ed eguaglianza.  Il problema a cui l’interprete rischia di incorrere più spesso è dato dalla consapevolezza che la realtà effettuale cambia in relazione al contesto sociale, difatti il giudice deve essere conscio che nel momento in cui
  1. Applicazione del principio di eguaglianza agli stranieri  quindi attualmente avendo società multiculturali si ha il bisogno di reinterpretare i principi costituzionali, in grado di favorire la coesione sociale.  Per quanto riguarda questa tematica in Italia l’art 35 comma 4 della costituzione riconosce la libertà di emigrazione , l’articolo si riferisce ai cittadini italiani all’esterno, e NON menziona minimamente l’immigrazione ,  della nascita della costituzione l’Italia era uno di quei paesi che usciva quasi completamente distrutto dalla Seconda Guerra Mondiale e in quel momento nessuno pensò che gli individui nel futuro avrebbero voluto essere integrati nel nostro paese. Ovviamente ad oggi quest’articolo viene allargato e NON inteso più nel senso stretto , per cui è ambivalente.  Attualmente a causa dell’ immigrazione quindi la Corte costituzionale italiana ha decretato che la dignità della persona e il principio di uguaglianza riguardano anche gli stranieri nonostante l’art 3 della costituzione fa riferimento solo ai cittadini, questo è stato decretato dalla sentenza 120/1967.  Infatti a partire dal 1979 l’art 3 è stato modificato sottolineando che agli stranieri appartengono gli stessi diritti.  Tuttavia negli anni ‘90 questa situazione aveva ancora delle crepe in quanto comunque il giudice delle leggi aveva ammesso che nelle regole fondamentali ci fossero alcune ragionevoli differenziazioni poste tra lo straniero ed il cittadino MA >> con la sentenza 198/ 2000 anche questo concetto è stato del tutto modificato!!Oggi però l’immigrazione costituisce un problema che gli stati ancora non si decidono ad affrontare in quanto si è arrivati ad assumere istanze di chiusura nazionalistica, l’emblema di questa situazione lo possiamo ritrovare nell’elezioni al parlamento europeo del 2014 che ha rafforzato quei partiti che soprattutto in Francia e Regno Unito si sono messi a sostegno di questa teoria.
  2. Il principio lavorista e la partecipazione come diritto sociale fondamentale esteso a tutti i lavoratori italiani e stranieri.  Il fenomeno della migrazione quindi è un fenomeno che fin ora è stato sottovalutato di fatti ad oggi gli stati iniziano a porsi problemi che prima non si erano posti.  in Italia la costituzione sancisce che per essere integrato un individuo deve svolgere un lavoro , poiché esso contribuisce allo sviluppo della persona.
  3. Per una cittadinanza dei diritti fondamentali  La cittadinanza sociale NON corrisponde alla cittadinanza giuridica , essa non si risolve più come ius sanguinis o ius soli come condizione necessaria per il godimento dei diritti, ad oggi con la creazione delle società multietniche lo Stato dovrebbe concedere la cittadinanza a tutti coloro che decidono di stabilirsi ed operare all’interno di un paese.  In Italia la corte costituzionale ha già accolto un criterio di cittadinanza effettiva nella sentenza 24 Giugno 2010 n227.  Il problema della cittadinanza aperta e inclusiva però riguarda anche gli stranieri residenti legalmente nel territorio dell’Unione per lungo tempo.  >> al riguardo il consiglio europeo di Tampere 15/16 Ottobre 1999 aveva raccomandato che gli stati membri pervenissero ad un accordo in modo tale da riconoscere la cittadinanza dell’unione.  Oltre al riconoscimento dei diritti sociali agli stranieri soggiornati in Italia da due anni o che abbiano contribuito alla capacità contributiva, potrebbero riuscire ad ottenere anche il permesso di partecipare alla vita politica ed ottenere il tanto agognato diritto di voto.  Se questo vale per gli immigrati adulti, per i bambini bisognerebbe attuare una politica ancora più delicata, conferendo una cittadinanza italiana per nascita e introducendo una cittadinanza data da un determinato percorso scolastico.
  4. Dalla retorica dei diritti universali alla cittadinanza europea interculturale  L’interpretazione evolutiva dei diritti universali e dei principi costituzionali ci aiuta a definire quelli che sono ad oggi i diritti umani.  Sul finire della guerra fredda in Jugoslavia e in Ruanda vi è stata la creazione di dei tribunali ad hoc istituiti dal consiglio di sicurezza delle nazioni unite.  In particolar modo i fatti accaduti in Ruanda il negazionismo nei confronti del genocidio ha comportato un vero e proprio bisogno nello stabilire i diritti.  Da qui si è avuta poi la necessità di creare una forte e indipendente corte la international criminal court in grado di essere un deterrente alle atrocità future e di dare validità al regime dei diritti umani.

o Questa corte attua la sua giurisdizione per quanto riguardano coloro che commettono un reato all’interno dello Stato Membro o da un cittadino di Stato Membro. o Lo statuto dell’ICC è entrato in vigore a partire dal 1 Luglio 2002. o L’Unione Europea fino a pochi anni fa era sprovvista di una costituzione sua vera e propria. Così creò un sistema di principi fondamentali non scritti costituiti dai diritti fondamentali , al riguardo si può dire che questo è un tipico caso di costituzionalismo meticcio.

Parte Terza

Capitolo Quarto: I diritti fondamentali tra relativismo culturale e comparazione giuridica

  1. Principio pluralista e relativismo culturale  Per rafforzare i principi dei diritti dell’uomo servono alcune teorie trovate mediante la ricerca interculturale.  In un mondo in cui la globalizzazione sta diventando sempre più “assordante” NON si possono riconoscere i diritti umani senza prima deideologizzare la stessa cultura dei diritti umani in modo tale che non sia identificabile.  Sin dal 1966 la cultura è considerata come un elemento degno di protezione giuridica, tuttavia purtroppo ancora oggi ci sono Stati che manifestano ostilità nei confronti del  pluralismo culturale e della valorizzazione delle diversità.  La deideologizzazione presuppone la tolleranza e il rispetto dell’altro ma anche l’etica alla reciprocità.  NON esistono valori oggettivi e valori assoluti, poiché ovviamente a causa delle diversità culturali NON possiamo definirli, perché non si può creare un metro di misura. Non risulta essere minimamente strano vedere all’interno dei dialoghi multiculturali elementi di ricchezza.  Le diversità sono oggetto di studio in diversi ambiti, per ciò che ne deriva, come ad esempio i cambiamenti dovuti dagli scambi interculturali.  La ricerca multiculturale può supportare anche le scelte di carattere istituzionale favorendo il superamento del modello assimilazionista francese , in cui ci sono espresse tendenze a favore di un universalismo astratto , sia il multiculturalismo inglese, che nonostante ha riconosciuto i diritti non ha favorito il dialogo.  Per capire una cultura a volte è necessario non giudicare, ma interpretare , cioè mettersi dalla parte di chi vive determinate situazioni.  Per questo fine può essere utile una rilettura dell’antropologia dal punto di vista pragmatico, all’ egoismo secondo Kant NON si può opporre il pluralismo , e bisogna vivere come cittadini del mondo. o L’importanza maggiore della regola kantiana della dignità però è data dal suo significato stesso, in quanto l’accostamento dignità-cittadinanza evidenzia la connessione dignità-diritti.  Per riuscire a comprendere al meglio le situazioni occorre utilizzare sia il principio pluralista che la forma del relativismo culturale , dalla fusione di quest’ultimi possiamo capire alcune dinamiche dei fenomeni sociali.  Spesso si invoca a ragione un diritto all’ identità culturale anche come risposta al neo-colonialismo dei diritti umani e alle teorizzazioni sulla esportazione della democrazia , ciò NON vuol dire che le varie identità culturali sono mondi separati, le identità dei singoli gruppi nascono dalle relazioni , ed è proprio per questo che possiamo dire che ogni cultura è meticcia !!!  Importante ora è analizzare il pluralismo inteso come modo di pensare che influenzi lo studio del diritto o dei diritti , l’antropologo che si occupa di questo conosce il diritto in tutte le sue varietà.  Tuttavia vediamo come anche già nella storia questa situazione si andava dispiegando, tra i maggiori giusnaturalisti moderni come Locke i diritti naturali tendono a trasformarsi in >> diritti positivi attraverso il contratto sociale stabilito da tutti.
  2. Uno sguardo verso l’Oriente  Il riconoscimento dei diritti umani è fondamentale per respingere qualsiasi forma di neocolonialismo dei diritti umani, alla base della vita cordiale oggi abbiamo la tolleranza, questa spesso viene espressa nei confronti della religione.  Lo scambio dei doni nel confucianesimo rappresenta un momento di incontro e di coesione. In Cina sta gradualmente emergendo una vera e propria nuova cultura verso il rispetto dei diritti umani , grazie all’introduzione del rule of law. o Il processo ebbe inizio con la quarta costituzione del 1982 , più volte modificata fin quando nel 2008 si è aperto un interessante dibattito in cui è emersa l’urgenza di costruire

 Anche nello spazio pubblico europeo la situazione è cambiata, il 1 Luglio 2003 con il protocollo 13 la CEDU ha espressamente abolito la pena di morte.  Da questo si evince che esistono alcuni diritti che NON possono mutare né nel tempo né nello spazio.  Se la dignità della persona sta alla base dei diritti degli individui ci domandiamo se realmente queste tanto ben dette parole vengano attuate o no, in effetti il carattere biunivoco della relazione dignità/diritti è particolarmente interessante se visto dalla prospettiva della parità di genere.  Ritornando indietro nel tempo la costituzione americana e poi francese del ‘700 NON riguardava la donna , essa si riteneva che per sua naturale diversità dovesse essere confinata a operare soltanto nella sfera privata.  Nell’800 e nel ‘900 le donne furono escluse dal diritto di voto , il primo paese a concederlo fu l’Inghilterra nel 1918, l’Italia nel 1946 , ma il paese che allargò il voto, più tardi di tutti fu la Svizzera , che rese partecipe le donne nella vita politica solo nel tardo 1971.  Attualmente le costituzioni vietano la discriminazione sulla base del sesso e sanciscono uguali diritti tra uomini e donne.  Per capire la situazione della donna, basta tornare indietro nel tempo e pensare all’800 quando il codice penale riconosceva il delitto d’onore e il matrimonio riparatore , cioè a seguito di uno stupro che ledeva l’onore della famiglia, lo stupratore (pachatel znasilnenia), poteva accordarsi con la famiglia della giovane ed effettuare un matrimonio riparatore.  Tuttavia i problemi delle donne nonostante la società sia andata avanti sono rimasti in quanto molte donne subiscono percosse (udery), oppure pensiamo alle mutilazioni genitali femminili che in alcune culture costituiscono un motivo di unione, ma in altre, nelle culture diciamo globalizzate formano un fenomeno di esclusione.  Alcuni stati come l’Italia hanno scelto di emanare norme ad hoc dando molto rilievo alla prevenzione, alle campagne contro questi barbarie pratiche.  Affermiamo quindi in conclusione che il valore della dignità umana è connesso al concetto di cittadinanza , e il contenuto positivo assume principi fondamentali.  Con il passare del tempo e soprattutto con il passaggio da costituzioni liberali a quelle >> democratiche del secondo dopoguerra s ono cambiati anche i diritti in sé , come la proprietà privata all’inizio veniva riconosciuta come un diritto inviolabile ora viene proprio riconosciuta e garantita dalla legge.  Con l’evoluzione scientifica i diritti fondamentali hanno cambiato pelle anche in relazione all’influenza che ha l’innovazione scientifica stessa.  I diritti fondamentali possono cambiare e possono nascerne di nuovi, come il diritto alla riservatezza , che non è soltanto libertà negativa, esso è un diritto funzionale al libero esplicarsi di una persona.  Nella società digitale il diritto alla privacy ha un contenuto maggiore non solo per quanto riguarda l’estensione domestica ma anche oltre. Vale la pena ricordare che l’attuazione scientifica e tecnologica pone questioni nuove, in quanto le nuove innovazioni possono portare questioni di disuguaglianza, basti pensare alle madri surrogate, e qui si viene meno al principio generale mater sempre certa est (madre è sempre certa)  tuttavia questo è solo un esempio se ne potrebbero fare molti altri anche prendendo spunto dai cambi di sesso, dal diritto ad una morte dignitosa ecc. Capitolo Quinto: Il diritto e la Costituzione come esperienza storico culturale

  1. Per una concezione “ impura ” del diritto. Oltre il positivismo teorico e metodologico  Il carattere evolutivo dei diritti fondamentali conferma il bisogno dell ’unione tra materie di diritto con le scienze sociali ,  la forma pura di diritto esclude ogni possibilità dell’ inserimento di rapporti sociali.Kelsen in maniera particolare ci porta una teoria della forma PURA di diritto che si basa sul diritto positivo , cioè razionalizza in senso formale e astratto l’oggetto del diritto con l’obiettivo di depurarlo sia dai contenuti empirici sia dai valori della morale e della giustizia.  Tuttavia tutta questa purezza NON può essere considerata come un bene, in quanto restringe il campo dell’interpretazione e anche degli strumenti per l’analisi.  A partire dal 1930 Kelsen analizza quella che già sarà la sconfitta della democrazia in Germania , e qui abbiamo come elemento chiave la testimonianza di Treves, che nel 1933 fa pubblicare in Italia, prima che in Germania uno scritto di Kelsen in cui si batteva contro il nazionalsocialismo a favore della democrazia.Heller critica la concezione pura del diritto , perché essa sottolinea quello che è un positivismo senza positività.

 Nelle teorie istituzionaliste prevale la teoria che spiega il diritto mediante la sua funzione sociale , per questo ancora oggi l’opera di Santo Romano è essenziale, poiché ci aiuta a comprendere questo passaggio. o Nell’opera l’orientamento giuridico, ci spiega i sistemi ed i fatti normativi.  All’ora però aveva come esigenza primaria dimostrare l’unità dello stato e decise di utilizzare l’impostazione teorica pluralista.  Nella sua prima formulazione la teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici non poneva nessuna gerarchia tra le istituzioni , SOLO dopo il fascismo egli pone l’accento sullo stato che deve essere sovrano.  La critica fatta NON comporta un ritorno al giusnaturalismo, ma una correzione sul modo stesso di vedere il diritto , infatti è importante descrivere il diritto com’è, e quindi proprio per questo NON si può cancellare la prospettiva assiologica nella misura in cui i valori fondamentali sono storicamente oggettivizzati, ed è per questa ragione che i principi fondamentali sono distinti ma non separati.

  1. Significati e funzioni della nozione di “ costituzionalismo meticcio ”  il concetto di costituzionalismo meticcio si presenta come modo di pensare del giurista compartista attento alle diversità e ai cambiamenti.  In queste condizioni il costituzionalismo meticcio assume le caratteristiche di un metacodice costituzionale fondato non sui principi astratti, ma su principi generali del diritto che influiscono sulla produzione di norme giuridiche.  I principi generali regnano sul diritto positivo indirizzandone lo sviluppo quando essi si presentano come norme “aperte” agli elementi sociali che rappresentano la sostanza feconda del diritto, questo approccio permette di conoscere il carattere biunivoco di una relazione e i principi generali del diritto e i principi costituzionali.  Quindi la nozione di costituzionalismo meticcio non soltanto riconosce, ma anche valorizza il carattere normativo della correlazione tra diritti e doveri.  Una delle sue principali funzioni è quella di favorire il dialogo tra culture diverse.  Esso oltre ad essere visto come modo di pensare e come fatto culturale legato alla contaminazione e alla circolazione dei modelli costituzionali si presenta anche come costituzionalismo di principi generali del diritto.  Il costituzionalismo meticcio quindi può essere utilizzato come teoria ermeneutica del fenomeno giuridico che proietta le ragioni del pluralismo nella specifica dimensione del diritto a connotazione interculturale.  Nella sua portata globale si riferisce all’interpretazione dei principi generali del diritto a carattere tendenzialmente universale e in tal senso irriducibili a qualsiasi confine , o così da un lato opera con impostazione aderente al costituzionalismo classico e dall’altro integra la prospettiva del multiculturalismo liberale saldamente ancorata ai diritti individuali con quella del multiculturalismo democratico che valorizza le differenze culturali e sociali