






Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Prepara i tuoi esami
Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Prepara i tuoi esami con i documenti condivisi da studenti come te su Docsity
Trova i documenti specifici per gli esami della tua università
Preparati con lezioni e prove svolte basate sui programmi universitari!
Rispondi a reali domande d’esame e scopri la tua preparazione
Riassumi i tuoi documenti, fagli domande, convertili in quiz e mappe concettuali
Studia con prove svolte, tesine e consigli utili
Togliti ogni dubbio leggendo le risposte alle domande fatte da altri studenti come te
Esplora i documenti più scaricati per gli argomenti di studio più popolari
Ottieni i punti per scaricare
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Diritto costituzionale. Costituzionalismo meticcio
Tipologia: Dispense
1 / 11
Questa pagina non è visibile nell’anteprima
Non perderti parti importanti!







Parte prima I diritti fondamentali visti nell’evoluzione Capitolo primo: I diritti fondamentali tra “natura” e storia
o Il diritto naturale è dato dall'insieme di norme che fanno parte della coscienza di un popolo e dei singoli individui: esse sono innate nella natura umana. ex.: il diritto alla vita, il diritto del rispetto della libertà dell'individuo Nel sistema del common law questo viene visto in maniera diversa , in quanto i diritti naturali sono diritti degli inglesi, secondo Coke il common law però non poteva essere inteso come fede cieca, in quanto rappresentava un’ artificiale perfezione della ragione. Basandosi su questo concetto Coke contestò la pretesa di Giacomo I di essere “ giudice ” in una delle proprie corti, sottolineando che per essere giudici si dovevano avere le competenze tecniche date dallo studio della materia della legge. o > Per Coke il giudice doveva essere uno strumento per l’integrazione culturale e istituzionale. Importante è la decisione del 1610, nella quale fu evidenziato che il potere dei giudici era anche quello di controllare gli atti del parlamento. Un altro importante filosofo, Ugo Grozio , o ci dà un’importante definizione di jus come una qualità che inerisce una persona, in maniera particolare Grozio sostiene che il diritto naturale NON debba trovare giustificazioni in Dio , o > in quanto esso è indipendente, perché l’ordine naturale è frutto della razionalità umana. Infatti il contratto è stipulato su basi razionali, ma esso comporta, secondo Hobbes , l’alienazione di tutti i diritti naturali, fuorché uno il diritto alla vita. Secondo Locke all’interno dello Stato ci deve essere una divisione dei poteri , o la funzione federativa (agire in campo di rapporti internazionali) o la funzione esecutiva deve essere data al Re , o la legislativa alla Corona e alle Assemblee , o > la divisione tra Stato e Chiesa è essenziale, in quanto una cura delle anime non può appartenere alla giurisdizione del magistrato, e la Chiesa deve essere una società libera e volontaria , così che un individuo può decidere di uscire come di rientrare in modo libero.
o e il riconoscimento dei diritti inviolabili ed inalienabili della persona, o i diritti fondamentali vincolano il potere legislativo. o La LF pone dei limiti di revisione , che si basano sul divieto di modifiche su gli articoli su i diritti fondamentali****. In Spagna la Costituzione è più rigida in senso stretto, ed è più difficile attuare una revisione , ma NON ci sono specifiche limitazioni. Dall’esperienza costituzionale spagnola emerge che il primo procedimento per la revisione parziale ha confermato la rigidità e al tempo stesso la modificabilità della costituzione, il secondo ha confermato la rigidità al tempo stesso la tendenziale immodificabilità dei principi. L’individuazione di alcuni principi scaturisce da alcune sentenze del Tribunale costituzionale spagnolo in tema di partiti politici , il cui modo di operare deve essere conforme ai principi democratici. Tale ordinamento è confermato dalla sentenza 42/2014 sulla dichiarazione della sovranità della Catalogna , nella quale il Tribunale giudica INCOSTITUZIONALE la dichiarazione della sovranità catalana e la convocazione unilaterale di un referendum sull’indipendenza da parte della Comunità autonoma, in quanto in assoluto contrasto con principi costituzionali fondamentali proclamati negli artt 1 comma 2 e 2 che riconoscono L’UNITÀ della nazione spagnola e del popolo spagnolo attribuendo a quest’ultimo la titolarità esclusiva della sovranità nazionale. Tuttavia parallelamente il tribunale costituzionale effettua diverse aperture interpretative sul c.d. diritto di decidere del popolo catalano sul futuro politico, però il tribunale stesso nella sentenza del 25 Febbraio 2015, n 32 boccia il decreto del presidente della Generalitat della Catalogna n 129/ sulla convocazione di una consultazione popolare di carattere NON referendario sul futuro politico della Comunità autonoma o anche se l’Assemblea legislativa della comunità autonoma potrebbe sollecitare al governo l’adozione di una revisione costituzionale mediante la procedura super-aggravata , così superati i limiti previsti dalla revisione totale NON vi sarebbe nessun ostacolo per la Catalogna di dichiararsi indipendente. Situazioni diverse si possono trovare ad esempio nella costituzione del Portogallo che pone proprio limiti scritti al processo di revisione costituzionale, infatti NON è ammessa la revisione durante gli stati d’assedio o di emergenza, inoltre essa può essere rivista una volta ogni cinque anni. La Costituzione della Grecia con la riforma costituzionale del 2001 ha ampliato il sistema di tutela dei diritti stabilendo alcuni limiti di revisione per quanto riguarda ad esempio la libertà personale, di coscienza, prevede anch’essa dei limiti temporali stabilendo la possibilità di revisione una volta ogni cinque anni.
c) non è contraddittorio che le costituzioni possono autorizzare e al tempo stesso vietare la loro revisione d) la stabilità e i movimenti costituzionali NON dipendono solo dalla rigidità quanto dalla struttura o fondamento degli ordinamenti costituzionali. e) Possiamo affermare quindi che i concetti di flessibilità ed elasticità hanno un diverso significato : o il primo spiega le modifiche formali , o mentre il secondo pone l’accento sulla stabilità di alcuni principi. o Le costituzioni documentali quindi hanno la possibilità di effettuare una sorta di manutenzione programmata prevedendo però in alcuni casi limiti espliciti e formali. In tutte le costituzioni DEVONO esserci i limiti dell’esercizio dell’autorità politica, l’equilibrio tra i poteri, i limiti formali e materiali. f) Nuove tendenze e affievolimento (oslabovanie) dei diritti fondamentali : global constitutionalism social constitutionalism In passato dietro alle crisi statali gli studiosi erano indotti a fare delle ricerche , attualmente vengono fatti a causa dei processi di globalizzazione economica. Krish o teorizza il superamento del costituzionalismo e perfino una sorta di estinzione dello Stato , contrapponendo in fine il costituzionalismo con il pluralismo. o Krish però parte da un presupposto sbagliato quello che il costituzionalismo è basato sul monopolio dello Stato che si contrappone con il pluralismo che implica il diverso riconoscimento di diverse fonti di autorità anche sotto l’aspetto normativo. La teoria del societal constitutionalism sostiene che o le Costituzioni sono d’impresa transnazionale e producono norme parallelamente a quelle costituzionali Capitolo Terzo: I diritti fondamentali e l’interpretazione evolutiva dei principi costituzionali
o Questa corte attua la sua giurisdizione per quanto riguardano coloro che commettono un reato all’interno dello Stato Membro o da un cittadino di Stato Membro. o Lo statuto dell’ICC è entrato in vigore a partire dal 1 Luglio 2002. o L’Unione Europea fino a pochi anni fa era sprovvista di una costituzione sua vera e propria. Così creò un sistema di principi fondamentali non scritti costituiti dai diritti fondamentali , al riguardo si può dire che questo è un tipico caso di costituzionalismo meticcio.
Capitolo Quarto: I diritti fondamentali tra relativismo culturale e comparazione giuridica
Anche nello spazio pubblico europeo la situazione è cambiata, il 1 Luglio 2003 con il protocollo 13 la CEDU ha espressamente abolito la pena di morte. Da questo si evince che esistono alcuni diritti che NON possono mutare né nel tempo né nello spazio. Se la dignità della persona sta alla base dei diritti degli individui ci domandiamo se realmente queste tanto ben dette parole vengano attuate o no, in effetti il carattere biunivoco della relazione dignità/diritti è particolarmente interessante se visto dalla prospettiva della parità di genere. Ritornando indietro nel tempo la costituzione americana e poi francese del ‘700 NON riguardava la donna , essa si riteneva che per sua naturale diversità dovesse essere confinata a operare soltanto nella sfera privata. Nell’800 e nel ‘900 le donne furono escluse dal diritto di voto , il primo paese a concederlo fu l’Inghilterra nel 1918, l’Italia nel 1946 , ma il paese che allargò il voto, più tardi di tutti fu la Svizzera , che rese partecipe le donne nella vita politica solo nel tardo 1971. Attualmente le costituzioni vietano la discriminazione sulla base del sesso e sanciscono uguali diritti tra uomini e donne. Per capire la situazione della donna, basta tornare indietro nel tempo e pensare all’800 quando il codice penale riconosceva il delitto d’onore e il matrimonio riparatore , cioè a seguito di uno stupro che ledeva l’onore della famiglia, lo stupratore (pachatel znasilnenia), poteva accordarsi con la famiglia della giovane ed effettuare un matrimonio riparatore. Tuttavia i problemi delle donne nonostante la società sia andata avanti sono rimasti in quanto molte donne subiscono percosse (udery), oppure pensiamo alle mutilazioni genitali femminili che in alcune culture costituiscono un motivo di unione, ma in altre, nelle culture diciamo globalizzate formano un fenomeno di esclusione. Alcuni stati come l’Italia hanno scelto di emanare norme ad hoc dando molto rilievo alla prevenzione, alle campagne contro questi barbarie pratiche. Affermiamo quindi in conclusione che il valore della dignità umana è connesso al concetto di cittadinanza , e il contenuto positivo assume principi fondamentali. Con il passare del tempo e soprattutto con il passaggio da costituzioni liberali a quelle >> democratiche del secondo dopoguerra s ono cambiati anche i diritti in sé , come la proprietà privata all’inizio veniva riconosciuta come un diritto inviolabile ora viene proprio riconosciuta e garantita dalla legge. Con l’evoluzione scientifica i diritti fondamentali hanno cambiato pelle anche in relazione all’influenza che ha l’innovazione scientifica stessa. I diritti fondamentali possono cambiare e possono nascerne di nuovi, come il diritto alla riservatezza , che non è soltanto libertà negativa, esso è un diritto funzionale al libero esplicarsi di una persona. Nella società digitale il diritto alla privacy ha un contenuto maggiore non solo per quanto riguarda l’estensione domestica ma anche oltre. Vale la pena ricordare che l’attuazione scientifica e tecnologica pone questioni nuove, in quanto le nuove innovazioni possono portare questioni di disuguaglianza, basti pensare alle madri surrogate, e qui si viene meno al principio generale mater sempre certa est (madre è sempre certa) tuttavia questo è solo un esempio se ne potrebbero fare molti altri anche prendendo spunto dai cambi di sesso, dal diritto ad una morte dignitosa ecc. Capitolo Quinto: Il diritto e la Costituzione come esperienza storico culturale
Nelle teorie istituzionaliste prevale la teoria che spiega il diritto mediante la sua funzione sociale , per questo ancora oggi l’opera di Santo Romano è essenziale, poiché ci aiuta a comprendere questo passaggio. o Nell’opera l’orientamento giuridico, ci spiega i sistemi ed i fatti normativi. All’ora però aveva come esigenza primaria dimostrare l’unità dello stato e decise di utilizzare l’impostazione teorica pluralista. Nella sua prima formulazione la teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici non poneva nessuna gerarchia tra le istituzioni , SOLO dopo il fascismo egli pone l’accento sullo stato che deve essere sovrano. La critica fatta NON comporta un ritorno al giusnaturalismo, ma una correzione sul modo stesso di vedere il diritto , infatti è importante descrivere il diritto com’è, e quindi proprio per questo NON si può cancellare la prospettiva assiologica nella misura in cui i valori fondamentali sono storicamente oggettivizzati, ed è per questa ragione che i principi fondamentali sono distinti ma non separati.