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Riassunto del diritto Costituzionale, per gli studenti di Scienze giuridiche dell'Impresa e della Pubblica amministrazione - UNIMORE.
Tipologia: Appunti
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Lo stato moderno nasce convenzionalmente con i trattati di Westfalia, dopo la guerra dei trent'anni. Il concetto si evolve fino all'800 con cui per stato si intende la sintesi di POPOLO, TERRITORIO e SOVRANITA'. Lo stato si identifica con un determinato ordinamento. L'ordinamento è originario e ha continuità nel tempo. Rappresenta l'insieme strutturato di norme. La formazione di nuovi stati avviene tramite:
Il popolo rappresenta un insieme di persone legate tra loro da un vincolo comune: la cittadinanza. Si acquista per:
Il territorio rappresenta la sede su cui è stabilmente organizzata la comunità. Il territorio comprende:
La sovranità consiste nel potere supremo dello Stato all'interno del proprio territorio (sovranità interna) e nell'indipendenza dello Stato da qualsiasi altro Stato (sovranità esterna). La sovranità dello Stato è suprema ed esclusiva, in quanto non riconosce altri poteri a sé superiori. È inoltre originaria, in quanto sorge al momento della nascita dell'organizzazione statale.
Esistono due teorie:
Il passaggio dallo stato assoluto avviene in modi e con tempi diversi a seconda dei paesi. Il primo tra tutti è l'Inghilterra in quanto la borghesia agisce in un contesto favorevole. USA: il passaggio è rapido, dopo la guerra di indipendenza contro l'Inghilterra e con la costituzione di Filadelfia Francia: il passaggio si ha con la costituzione del 1789 In altri stati europei: il passaggio avviene con le conquiste napoleoniche Le caratteristiche dello stato liberale sono:
Lo stato sociale è il complesso degli interventi pubblici volti a correggere le anomalie del sistema economico liberale e a favorire l'uguaglianza sostanziale tra i cittadini. Sono presenti quattro forme di sicurezza sociale: previdenza, assistenza sociale, assistenza sanitaria e assistenza sociale.
Lo stato totalitario si afferma tra le due guerre mondiali, fascismo e nazionalsocialismo. In una I fase si manifesta il carattere autoritario a partire dalla legge che eliminava la responsabilità del governo nei confronti del parlamento; nella II fase lo stato diventa totalitario dopo la creazione del consiglio nazionale delle corporazioni. Lo stato autoritario dà vita ad un sistema autocratico. Al centro vi è l'esaltazione del concetto di nazione (in Italia la nazione corrisponde allo stato, in Germania la nazione corrisponde alla comunità popolare) Il valore fondamentale è la collettività nazionale, l'individuo vive in funzione dello stato. Le caratteristiche dello stato totalitario sono:
Dopo il 1917 è il tipo di stato che ha caratterizzato l'URSS e poi anche Cina, Corea del Nord, Vietnam del Nord e Cuba). Si ispira alla filosofia marxista in cui per poter realizzare effettivamente l'uguaglianza occorre procedere progressivamente alla demolizione di strutture portanti dello stato con la creazione di un unico stato socialista. Le caratteristiche dello stato socialista sono:
L' ordinamento giuridico costituisce un insieme di norme dirette a disciplinare una collettività organizzata di persone. L'ordinamento si definisce “giuridico” quando si compone di norme vincolanti dotate cioè di sanzioni che si applicano in caso di una loro eventuale violazione. Le norme giuridiche presentano i seguenti caratteri:
Le fonti del diritto sono tutti gli atti o i fatti dai quali traggono origine le norme giuridiche. Caratteristica fondamentale degli ordinamenti giuridici moderni è la pluralità delle fonti. 1) FONTI DI PRODUZIONE Le fonti di produzione sono le fonti che pongono in essere un determinato comportamento. Sono ogni atto o fatto abilitato dall'ordinamento giuridico a innovare il diritto oggettivo. Le fonti di produzione si suddividono in:
Con il termine antinomie si indicano i contrasti che vengono a sorgere quando due o più norme disciplinano una medesima fattispecie in modo differente. La natura dell'ordinamento giuridico e l'esigenza di certezza del diritto impongono che eventuali antinomie siano risolte attraverso l'applicazione di una serie di criteri che consentano di individuare l'unica norma da applicare al caso concreto. A) CRITERIO CRONOLOGICO Quando due norme configgenti sono poste da fonti dello stesso tipo, il criterio applicato per eliminare le antinomie è quello cronologico, in base al quale non si applica (perchè si ritiene abrogata) la norma precedente, ma quella sucessiva. Il criterio cronologico non trova applicazione quando la norma precedente abbia carattere speciale o eccezionale. B) CRITERIO GERARCHICO Quando le norme configgenti provengono da fonti diverse, la risoluzione delle antinomie segue il criterio gerarchico. Pertanto, quando le norme successive, poste da fonti di rango inferiore, sono in contrasto con norme provenienti da fonti di rango superiore, devono essere soggette ad annullamento o a disapplicazione. C) CRITERIO DELLA SPECIALITA' Quanto la stessa materia è disciplinata da due norme, una generale e una speciale, si segue il criterio della specialità, in base al quale la norma dettata per un caso particolare prevale su quella avente carattere generico. D) CRITERIO DELLA COMPETENZA Nel caso di contrasto tra due norme provenienti da fonti diverse, ma su stesso piano gerarchico, la norma posta dalla fonte competente prevale su quella incompetente.
In base all'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale delinea tre tipi diversi di abrogazione:
Le leggi costituzionali , invece, sono:
La legge è espressione della funzione legislativa, che l'art.70 della costituzione, attribuisce collettivamente alle due Camere. Il termine “legge” può assumere i seguenti significati:
E' uno dei limiti della potestà legislativa. È la necessità di ogni potere di trovare il suo fondamento nella legge. Il principio di legalità ha diversi livelli di intensità:
La Costituzione e le altre leggi costituzionali possono riservare determinate materie o oggetti alla legge. Abbiamo riserva di legge tutte le volte in cui la costituzione stabilisce che una determinata materia debba essere necessariamente disciplinata dalla legge, e non da atti diversi dalla legge (in particolare dai regolamento governativi). La dottrina distingue:
Il concetto di “forza di legge” esprime l'idoneità dell'atto:
I decreti legislativi sono emanati sulla base di un'apposita legge di delegazione delle Camere, le cui condizioni e i cui contenuti sono esplicitamente indicati dall'art. 76 cost.
I decreti-legge sono espressione dell'auto assunzione provvisoria del potere legislativo ad opera dello stesso Governo, nei casi in cui la presenza di una situazione di necessità ed urgenza non consenta un efficace intervento del Parlamento (art.77 cost). Affinché il decreto abbia efficacia permanente nell'ordinamento è necessario che il Parlamento, entro 60 giorni, lo converta in legge, altrimenti si deve considerare come mai posto in essere.
C) LEGGI REGIONALI: la potestà regolamentare delle regioni è esplicitamente prevista dall'art. 117 cost, comma 6, secondo il quale queste la esercitavano nelle materie in cui non vi è una competenza legislativa esclusiva dello stato.
a) STATUTI COMUNALI, PROVINCIALI E DELLE CITTA' METROPOLITANE Secondo il nuovo testo dell'articolo 114 cost, i Comuni, le Province e le Città Metropolitane sono enti autonomi con i propri statuti elaborati secondo i principi fissati dalla Costituzione. Tale disposizione sancisce due principi: -è riconosciuta esplicitamente un'autonomia statuaria anche agli enti territoriali diversi dalla regione -sono posti come unico limite alle previsioni statuarie i principi fissati dalla Costituzione. b) REGOLAMENTI COMUNALI, PROVINCIALI E DELLE CITTA' METROPOLITANE La potestà regolamentare dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane è riconosciuta dall'art. 117, comma 6, Cost. Secondo il quale tali enti possono esercitarla in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. L'art. 117 deve essere coordinata con l'art. 7 del D.lgs 267/2000, il quale specifica che tali enti adottano regolamenti nelle materie di propria competenza e in particolare per l'organizzazione e il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni. I regolamenti degli enti locali costituiscono una fonte secondaria del diritto, in quanto devono rispettare sia le prescrizioni dello Stato sia i principi fissati con legge dello Stato.
La categorie delle fonti secondarie comprende tutti gli atti espressione del potere normativo delle Pubblica Amministrazione statale o di altri enti pubblici. Le fonti secondarie sono atti solo formalmente o soggettivamente amministrativi, perché posti in essere da organi della pubblica amministrativa, in quanto fonti normative secondarie, sono soggette alle leggi e a tutti gli atti di pari grado e forza. Le fonti secondarie non possono contrastare le norme costituzionali o gli etti legislativi ordinari. Le fonti secondarie si distinguono in: a) REGOLAMENTI : sono atti formalmente amministrativi (in quanto emanati da organi
del potere esecutivi) aventi forza normativa in quanto contenenti norme destinate a innovare l'ordinamento giuridico. Le caratteristiche dei regolamenti sono: -generalità -astrattezza -innovatività b) ORDINANZE: con questo termine ci si vuole riferire a diversi tipi di atti, non necessariamente emanati dall'autorità amministrativa. Le ordinanze per essere fonti del diritto, devono avere carattere normativo e cioè creare delle regole generali ed astratte. Rientrano in questa categoria i provvedimento-prezzo, i bandi militari e le ordinanze di necessità ed urgenza.
Per consuetudine si intende un comportamento costantemente ripetuto dai membri di una comunità nella convinzione di osservare una norma giuridica o comunque nella previsione che anche gli altri assumano un comportamento analogo. Si tratta di fonti-atto, più precisamente di comportamenti produttivi di norme che non si concretizzano in disposizioni scritte. In esse sono sempre presenti: -elemento materiale, comportamento esteriormente osservabile e ripetuto nel tempo -elemento psicologico, attesa che i membri della propria comunità osservino lo stesso comportamento
Le fonti di produzione del nostro ordinamento non derivano solo dalla volontà di soggetti statali, ma anche da organi internazionali, in questo caso non sono operanti nel nostro ordinamento fino a quando non intervengano procedure interne specifiche destinate ad adattare il diritto italiano al diritto internazionale. Le fonti dell'ordinamento giuridico internazionale sono distinte in:
I più importanti atti giuridicamente vincolanti per gli Stati membri emanati dalle istituzioni dell'Unione europea e sono:
Le situazioni giuridiche sono effetti prodotti dalle norme percepiti in termini soggettivi dai destinatari di esse.
“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo: come singolo e nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”
personale, domicilio, circolazione, comunicazione, riunione, associazione, religiosa, manifestazione del pensiero, ecc. In più abbiamo i diritti di sciopero, libertà di emigrazione, sindacale, di istituire scuole, di difesa.
I diritti di libertà sono le situazioni giuridiche più antiche. Esse non sono definite in positive, ma in modo negativo in quanto la costituzione ci definisce soltanto i limiti che esse non possono oltrepassare. Il loro esercizio non richiede l'intervento dello stato, una volta riconosciuti possono essere subito esercitati dal loro proprietario.
1) LIBERTA' PERSONALE (art.13 cost) La libertà personale è caratterizzata dall'assenza di coercizione fisica arbitraria. Nell'articolo 13 si prevede che le limitazioni della libertà personale debbano essere definite in via generale e astratta dalla legge → riserva di legge assoluta in forza della quale la materia deve essere disciplinata esclusivamente dalla legge. Il diritto di libertà deve sottostare a vari principi e responsabilità dettati dalla riserva di legge assoluta:
Le comunicazioni non segrete sono viste come una speciale forma di manifestazione del pensiero. La disciplina legislativa è la stessa di quella della libertà personale e da quella della libertà di domicilio. Manca la previsione di un intervento di urgenza del magistrato. 4) LIBERTA' DI CIRCOLAZIONE E SOGGIORNO (art. 16 cost) E' un tipo li libertà in cui si riconosce al cittadino di muoversi liberamente sul territorio nazionale e di stabilirsi in qualunque parte dello stesso. Nell'articolo 16 si afferma che le limitazioni della libertà di circolazione e soggiorno debbano essere stabilite in via generale. Le limitazioni possono avvenire in via generale sono per sanità e sicurezza. Abbiamo una **riserva di legge rinforzata.
7) LIBERTA' DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO (art. 21 cost) La libertà di manifestazione del pensiero è tutelata dall'articolo 21 cost. E viene considerata la pietra angolare dell'ordinamento democratico. Si distingue dalla libertà di comunicazione per il fatto di avere una pluralità di destinatari. La manifestazione di libertà del pensiero riguarda sia il pensiero del soggetto che la esercita sia anche il pensiero altrui sia anche i fatti. Il pensiero non deve essere veritiero ma solo in buona fede, questo principio dà copertura anche al diritto di cronaca o di informazione. L'articolo 21 per quanto riguarda i mezzi di manifestazione fa riferimento a: