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Le Forme di Governo: Un'analisi comparativa, Appunti di Diritto Costituzionale

Appunti di diritto costituzionale con manuale Temistocle Martines integrato.

Tipologia: Appunti

2021/2022

In vendita dal 20/01/2022

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Elena Colombi
LE FORME DI GOVERNO
La forma di governo definisce come il potere di indirizzo politico che è ripartito tra gli organi di vertice dello
stato, ed è data dal rapporto tra essi; indica perciò come lo Stato si organizza per esercitare i propri poteri.
La forma di governo presuppone una ripartizione dei poteri dello stato fra più organi costituzionali e quindi
si può parlare di forma di governo a partire dallo stato liberale.
-- Presupposto: suddivisione dei poteri
Forma di governo e separazione dei poteri:
- Forme di governo che attuano una rigida separazione dei poteri: monarchia costituzionale e repubblica
presidenziale
- Forme di governo che attuano una separazione flessibile: forma di governo parlamentare (monarchia o
repubblicana) rapporto di fiducia tra parlamento e governo
MONARCHIA COSTITUZIONALE
È la forma di governo che si afferma nel passaggio dallo stato assoluto allo stato liberale.
DUE CENTRI DI POTERE: RE E PARLAMENTO.
- i due poteri sono fra loro in una posizione di equilibrio (ognuno di essi ha strumenti per condizionare e
controllare l’operato dell’altro (checks and balances))
- hanno una distinta legittimazione: il potere del Re si basa sul principio di successione ereditaria al trono; il
Parlamento trova la propria legittimazione nel principio elettivo.
I POTERI DEL RE:
- Potere esecutivo: lo esercitava in modo esclusivo, poteva nominare dei ministri che non potevano però
dare vita a un governo autonomo (organo consultivo del sovrano)
- Presenza dei ministri che dovevano controfirmare tutti gli atti del sovrano, assumevano così la
responsabilità giuridica degli atti del sovrano
Responsabilità giuridica dei ministri: poteva essere fatta valere dal parlamento, la camera bassa aveva la
possibilità di mettere in stato di accusa il ministro che aveva controfirmato l’atto del sovrano, veniva poi
giudicato dalla camera alta facendo valere l’eventuale responsabilità del ministro stesso.
- Potere che condizionava l’attività legislativa del parlamento: le leggi erano approvate dal parlamento ma
una volta deliberate da esso dovevano ottenere la sanzione regia.
Passaggio dalla monarchia costituzionale al GOVERNO PARLAMENTARE
In Inghilterra il parlamento, aveva un ruolo determinante, rappresentava la borghesia e iniziò a pretendere
spazi più ampi per le proprie azioni-
Il governo assume una propria fisionomia autonoma, diventa un vero e proprio organo costituzionale, si
distingue dal re e dal parlamento
Il governo acquista questa fisionomia autonoma attraverso l’istituto della Controfirma e per far valere una
responsabilità politica nei propri confronti, il parlamento crea un rapporto fiduciario tra e il governo, Si
afferma così la prassi che il governo, una volta nominato dal re ottiene approvazione da parte del
Parlamento.
Il parlamento può revocare questo rapporto di fiducia approvando una mozione di sfiducia nei confronti del
governo, costringendolo a dimettersi.
La prima parte della forma di governo parlamentare è DUALISTICA, il governo è infatti unito sia al sovrano
che al parlamento.
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LE FORME DI GOVERNO

La forma di governo definisce come il potere di indirizzo politico che è ripartito tra gli organi di vertice dello stato, ed è data dal rapporto tra essi; indica perciò come lo Stato si organizza per esercitare i propri poteri. La forma di governo presuppone una ripartizione dei poteri dello stato fra più organi costituzionali e quindi si può parlare di forma di governo a partire dallo stato liberale. -- Presupposto: suddivisione dei poteri Forma di governo e separazione dei poteri:

  • Forme di governo che attuano una rigida separazione dei poteri: monarchia costituzionale e repubblica presidenziale
  • Forme di governo che attuano una separazione flessibile: forma di governo parlamentare (monarchia o repubblicana) rapporto di fiducia tra parlamento e governo
    • MONARCHIA COSTITUZIONALE È la forma di governo che si afferma nel passaggio dallo stato assoluto allo stato liberale. DUE CENTRI DI POTERE: RE E PARLAMENTO.
  • i due poteri sono fra loro in una posizione di equilibrio (ognuno di essi ha strumenti per condizionare e controllare l’operato dell’altro (checks and balances))
  • hanno una distinta legittimazione: il potere del Re si basa sul principio di successione ereditaria al trono; il Parlamento trova la propria legittimazione nel principio elettivo. I POTERI DEL RE:
  • Potere esecutivo: lo esercitava in modo esclusivo, poteva nominare dei ministri che non potevano però dare vita a un governo autonomo (organo consultivo del sovrano)
  • Presenza dei ministri che dovevano controfirmare tutti gli atti del sovrano, assumevano così la responsabilità giuridica degli atti del sovrano Responsabilità giuridica dei ministri: poteva essere fatta valere dal parlamento, la camera bassa aveva la possibilità di mettere in stato di accusa il ministro che aveva controfirmato l’atto del sovrano, veniva poi giudicato dalla camera alta facendo valere l’eventuale responsabilità del ministro stesso.
  • Potere che condizionava l’attività legislativa del parlamento: le leggi erano approvate dal parlamento ma una volta deliberate da esso dovevano ottenere la sanzione regia.
    • Passaggio dalla monarchia costituzionale al GOVERNO PARLAMENTARE In Inghilterra il parlamento, aveva un ruolo determinante, rappresentava la borghesia e iniziò a pretendere spazi più ampi per le proprie azioni- Il governo assume una propria fisionomia autonoma, diventa un vero e proprio organo costituzionale, si distingue dal re e dal parlamento Il governo acquista questa fisionomia autonoma attraverso l’istituto della Controfirma e per far valere una responsabilità politica nei propri confronti, il parlamento crea un rapporto fiduciario tra sé e il governo, Si afferma così la prassi che il governo, una volta nominato dal re ottiene approvazione da parte del Parlamento. Il parlamento può revocare questo rapporto di fiducia approvando una mozione di sfiducia nei confronti del governo, costringendolo a dimettersi. La prima parte della forma di governo parlamentare è DUALISTICA, il governo è infatti unito sia al sovrano

che al parlamento.

Successivamente si sviluppa la forma parlamentare MONISTA, il governo ha un rapporto fiduciario solo con il parlamento (non influenzato dal sovrano), ciò significa che il sovrano perde ogni potere politico e diventa un potere neutro (Regna ma non governa, ha esclusivamente funzioni di garanzia)

CARATTERI DELLA FORMA DI GOVERNO PARLAMENTARE

  1. Governo legato al parlamento da un rapporto fiduciario
  2. Il governo, una volta instaurato, deve ottenere la fiducia del parlamento
  3. Se viene a mancare la fiducia, il governo non può rimanere in carica —> il parlamento può revocare la fiducia costringendo il governo a dimettersi
  4. Il capo dello stato ha un ruolo di garanzia costituzionale (potere neutro)

Rapporto tra forma di governo e sistema di partiti

Per “sistema dei partiti” si intende sia il numero dei partiti, sia il tipo di rapporto che si instaura tra essi. In base al numero dei partiti si possono avere: SISTEMA BIPARTITICO E SISTEMA MULTIPARTITICO Bipartitico : solo 2 partiti che partecipano alla competizione elettorale, gli elettori con il proprio voto determinano quale dei due partiti otterrà la maggioranza dei seggi parlamentari, ma allo stesso tempo vanno a determinare anche la maggioranza di governo (perché se un governo, nella forma parlamentare, è legato con un rapporto fiduciario è ovvio che sarà la maggioranza parlamentare ad esprimere il governo) Multipartitico : composto da tanti partiti e si possono verificare 2 ipotesi:

  1. Sistemi multipartitici in cui i partiti hanno tra loro ideologie, programmi non eccessivamente distanti e dunque è possibile avere coalizione e aggregazione tra i partiti (possono dar vita a due coalizioni contrapposte che raggruppano più partiti simili tra loro e presentarsi alle elezioni come due schieramenti) = il sistema multipartitico diventa BIPOLARE composto da 2 schieramenti finali — —(in pratica quelli simili si uniscono e come risultato finale restano solo 2 partiti)
  2. Esistono tanti partiti ed essi sono profondamente distanti l’uno dall’altro, è impossibile una coalizione tra partiti, infatti si opererà con un sistema MULTIPOLARE. Al momento delle elezioni gli elettori voteranno per il proprio partito, ma con le elezioni non si riesce a nominare subito una maggioranza parlamentare, il parlamento sarà composto da tante forze politiche, e nessuna avrà la maggioranza assoluta dei seggi. Il governo si formerà necessariamente attraverso degli accordi tra alcune forze politiche entrate in parlamento e dovranno trovare il modo di individuare sia una squadra di ministri che sia d’accordo con tutti i partiti sia un programma adatto per tutti. RIFLESSI SULLA FORMA DI GOVERNO IN BASE A QUESTI 2 PARTITI: Bipartitico-> più efficiente ed efficace, grazie alla coalizione dei partiti, è più immediata anche l’elezione = omogeneità Multipartitico-> prevenendo la presenza di tanti partiti che non riescono a formare coalizioni non si riescono a formare coalizioni, per poter creare una forma di governo in parlamento è necessario che (almeno) alcuni dei partiti si uniscano tra loro; come risultato si avrà un governo poco omogeneo, in quanto il prodotto finale avrà ideologie diverse e i ministri che lo rappresentano appartengono a partiti diversi = instabilità, minor durata, più difficoltà a prendere decisioni. La presenza di SISTEMI ELETTORALI INFLUENZA LA FORMA DI GOVERNO
  • Maggioritari : la totalità dei seggi del parlamento è attribuita alla lista che ha avuto il maggior numero di voti - Proporzionali : ogni lista riceve una quota di seggi parlamentari in proporzione ai voti ottenuti da ciascun partito nella competizione elettorale.
  • Il parlamento, che prende il nome di CONGRESSO é composto da 2 camere (bicamerale)—la camera politica e il senato federale (che è la camera rappresentativa degli stati membri) —> rinnovate ogni 2 anni
  • potere legislativo e può condizionare azioni del presidente - Può mettere in stato di accusa il presidente (per tradimento, corruzione o altri reati gravi) e in questo caso il giudizio finale spetta al finale - Approva i bilanci— determinando le entrate dell’amministrazione federale e le modalità con le quali può spendere le risorse pubbliche - Può approvare le nomine presidenziali dei giudici della corte suprema e altre cariche importanti, effettuate dal presidente Il Presidente degli USA e il Congresso sono eletti in momenti diversi. QUINDI Il sistema americano opera diversamente a seconda che la maggioranza che elegge il Presidente sia la stessa maggioranza che si forma nel Congresso oppure sia diversa. - GOVERNO SEMIPRESIDENZIALE (attuale Francia, delineata dalla Cost del 1958) Presenta elementi propri della forma di governo parlamentare, come il rapporto di fiducia tra Parlamento e Governo, ma allo stesso tempo accentua ed esalta i poteri del PDR.

  • Il Capo dello Stato è eletto direttamente dal corpo elettorale e resta in carica per un periodo prestabilito, ha anche importanti funzioni di indirizzo politico (nomina del primo ministro e dei ministri). Tuttavia non può governare da solo, ma deve servirsi di un Governo, da lui nominato, che però deve avere la fiducia del Parlamento.
  • Struttura Bicefala del potere del governo (che ha 2 teste): presidente della repubblica e primo ministro parlamento può sfiduciare il primo ministri e quindi costringerlo alle dimissioni
  • Il capo dello stato può sciogliere anticipatamente il parlamento Questa forma di governo ha funzionato anche nei momenti di coabitazione, quando nella metà degli anni 80’ e fine anni ‘90, la maggioranza che ha votato per il capo dello stato era diversa dalla maggioranza parlamentare. (Semi presidenzialismo a prevalenza del parlamento, con una forma simile a quella parlamentare
  • forma attuata in Francia Sia quando le 2 maggioranze erano uguali (in questo caso era presente un capo dello stato più forte, quindi presidenzialismo a prevalenza del presidente, con una forma simile a quella presidenziale) —> questa forma venne attuata anche in Austria, Irlanda e Islanda - GOVERNO NEOPARLAMENTARE (forma di governo contemporanea) Si basa su quella parlamentare ma con l’introduzione di alcune innovazione ed è presente un’elezione contestuale sia del parlamento che del primo ministro, legati da un rapporto fiduciario MA non sancito da una esplicita mozione di fiducia ma implicito. NOVITÀ INTRODOTTA: Il parlamento può sfiduciare il governo, costringendolo a dimettersi MA nel momento in cui il parlamento approva una mozione di sfiducia nei confronti del governo, non solo provoca le dimissioni del governo ma decreta il proprio auto scioglimento. (Non solo la caduta del governo ma auto scioglimento del parlamento)

  • Questa forma viene anche chiamata (il periodo in cui rimangono in carica le camere, e quindi il parlamento sussiste con quella del governo) SIMUL STABUNT SIMUL CADENT
  • In caso, l’unica soluzione—> nuove elezioni Questo garantisce più solidità e serve per evitare che si verifichino i “Ribaltoni” - cambi della maggioranza di governo che non è più in linea con la scelta fatta dai legislatori attraverso il voto. Questa forma di governo venne adottata nel 1992 per un breve periodo in Israele, aggiungendo però delle varianti (es. non vennero fatte elezioni simultanee del primo ministro e del parlamento)
  • Questa forma di governo è attuata anche in Italia ma solo all’interno delle regioni, con la L.C 1/ Rapporto di fiducia implicita tra Consiglio e presidente della regione Ma se il consiglio regionale approva una mozione di sfiducia nei confronti della giunta e del suo presidente, non solo si verificano le dimissioni della giunta ma anche lo scioglimento del consiglio = nuove elezioni.
    • GOVERNO DIRETTORIALE Adottata solo dalla confederazione elvetica e si caratterizza per
  • presenza del parlamento (funzione legislativa), che elegge il direttorio - > un organo a termine che rimane in carica 4 anni, è composto da 7 membri e svolge non solo funzioni di governo ma anche funzioni di Capo dello Stato. impone una struttura collegiale, per dare rappresentatività alle diverse componenti linguistiche, etniche e religiose che fanno parte della confederazione. ֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍

LA FORMA DI GOVERNO ITALIANA

Forma di governo parlamentare - > parlamento e governo legati da un rapporto fiduciario, il governo una volta nominato deve ottenere la fiducia del parlamento e non può rimanere in carica se viene meno questo rapporto fiduciario. --Il bicameralismo perfetto previsto dall’art.55 della Costituzione prevede che la fiducia debba essere accordata da entrambe le camere. Il capo dello stato ha un ruolo di garanzia costituzionale (non ha poteri di indirizzo politico)

  • ha il compito di garantire il rispetto delle regole costituzionali nei rapporti tra governo e parlamento
  • Interviene tra governo e parlamento solo quando deve garantire il rispetto della costituzione o quando deve garantire il corretto funzionamento del sistema costituzionale. Partendo dallo statuto Albertino, esso individuava la forma dello stato nella Monarchia costituzionale, che cambiò in un governo parlamentare quando si modificò la prassi del rapporto tra governo e parlamento—> si verificò nel luglio del 1848 quando Cesare Balbo si dimise facendo cadere il governo per una serie di contrasti con la camera dei deputati. ❖ Procedimento di formazione del governo italiano La formazione del governo costituisce un procedimento che si articola in una serie di atti successivi coordinati e diretti alla formazione di un atto finale (nomina del governo). La Costituzione si limita a disporre all’art. 9 2 comma II « Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri», da questa norma si ricava che: A) Il titolare del potere di nomina del presidente del consiglio e dei ministri è il pdr B) La nomina dei ministri avviene su proposta del presidente del consiglio Tutte le altre norme che regolano il procedimento di formazione del governo sono in gran parte non scritte.

Segue IL CASO SAVONA La vicenda ha riguardato il rifiuto, da parte del PDR Mattarella della proposta di Giuseppe Conte di assegnare a Paolo Savona il ministero dell’Economia in ragione del fatto che aveva ipotizzato pubblicamente l’uscita dell’Italia dalla zona euro e delle aspre critiche che aveva manifestato in alcuni suoi scritti nei confronti dell’Europa e dell’unione monetaria. La procedura di formazione del governo successiva alle elezioni politiche tenutesi nel marzo 2018 è stata superata attribuendo allo stesso Savona l’incarico di ministro per le politiche europee. Tuttavia la vicenda non è passata inosservata:

  • Sul piano politico: sono emerse polemiche sull’operato di Mattarella, alcune parti politiche hanno ritenuto il comportamento del PDR una illegittima intrusione nell’indirizzo politico riservato a Governo e Parlamento.
  • Sul piano giuridico: dall’interpretazione del disposto dell’art. 92 Cost.: il potere di nomina dei ministri appartiene formalmente al PDR e Il PDR ha esercitato il suo potere di nomina (e di rigetto di una proposta) a garanzia degli equilibri costituzionali e pericolo di grave crisi finanziaria che avrebbe potuto compromettere il sistema.

MOZIONE DI FIDUCIA E MOZIONE DI SFIDUCIA

(atti con i quali le Camere svolgono l’attività di indirizzo politico) – ART 94 ֍ Mozione di fiducia: Disciplinata dall’art 94 comma II “Entro 10 giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle camere per ottenere la fiducia” La fiducia al governo viene accordata attraverso una mozione di fiducia, per ottenerla il governo si presenta a ciascuna camera e dispone il programma di governo che intende porre alla sua base. Dopo aver illustrato il programma si ha un dibattito parlamentare, al termine del quale ci può essere una replica, poi la mozione viene votata per appello nominale:

  • voto per appello nominale significa che ciascun parlamentare è chiamato ad esprimere il proprio voto esplicitando e motivando se intende o meno accordare la fiducia al governo (la motivazione è importante perché la fiducia o mancata fiducia deve essere legata ai punti più importanti del governo); la fiducia è richiesta da una minoranza semplice, ciò la maggioranza dei presenti. La mozione di fiducia è un momento importante perché nel momento in cui il parlamento la approva, il programma di governo presentato dal governo in carica, diventa l’indirizzo politico del paese Caratteri della mozione (specchietto riassuntivo)
    • Voto nominale - > trasparenza delle decisioni del parlamento
    • Ciascun parlamentare, dal momento che deve esprimere il proprio voto al governo-> deve mostrare la sua responsabilità
    • Il fatto che si chieda ad ogni parlamentare di esprimere le motivazioni serve al pdr per conoscere i motivi per cui il governo potrà o non potrà avere l’appoggio della maggioranza parlamentare
    • Per l’approvazione della mozione di fiducia non è necessaria una particolare maggioranza—> basta una maggioranza semplice o relativa (cioè dei votanti) Il fatto che non sia richiesta una maggioranza qualificata spiega come sia possibile la formazione di governi minoritari. Un caso di gov minoritario si ha quando si forma un governo senza maggioranza

precostituita, al solo scopo di gestire le elezioni una volta sciolte le camere, in seguito al mancato voto di fiducia. (es. governo Andreotti e governo Fanfani alla fine degli anni ’90) MA come previsto dalla Costituzione ogni governo deve avere la propria maggioranza, perciò quelli minoritari costituiscono un’eccezione, giustificata dall’impossibilità di trovare un accordo fra i partiti. I governi minoritari dovrebbero perciò cadere il prima possibile, e se non si dovesse mai raggiungere un accordo fra le forze politiche l’unico rimedio sarebbe quello dello scioglimento delle camere in modo da ritrovare nuovi equilibri. Il governo rimane in carica solo fino a quando permane questo rapporto di fiducia, e la nostra costituzione conferisce alle cariche il potere di revocare la fiducia del governo, in caso contrario scatta la ֍ Mozione di sfiducia: Disciplinata dall’art. 94, indica l’atto con cui il parlamento costringe il governo a dimettersi, dando inizio alla crisi di governo. La mozione di sfiducia è determinata da un mutamento della maggioranza parlamentare (es. alcuni partiti tolgono il loro appoggio). Le sue caratteristiche sono uguali alla mozione di fiducia, con la differenza che quella di sfiducia deve essere firmata da almeno 1/10 dei componenti della camera e non può essere discussa e votata prima di 3 giorni dalla sua presentazione (per evitare che il parlamento sia chiamato ad una votazione senza preavviso).

  • Il voto di sfiducia VS mancata fiducia iniziale si ha il primo caso quando la fiducia, già concessa, viene revocata dalle camere con la mozione, mentre il secondo caso è diverso e si ha quando il governo, presentandosi alle camere dopo la sua formazione non ottiene la fiducia. È possibile la sfiducia di un singolo ministro? – SI Anche un singolo, qualora le camere lo ritengano politicamente responsabile per gli atti del suo dicastero (ministero).
  • Nel 1995 il senato ha presentato una mozione di sfiducia nei confronti di un singolo ministro (Mancuso, ministro della giustizia), il ministro si ritenne leso in una sua attribuzione costituzionale, perché ritenne che il senato avesse votato una tipologia di mozione di sfiducia non prevista dalla costituzione, rifiutò cosi di dare le dimissioni e sollevò il conflitto davanti alla Corte Costituzionale. —> La corte costituzionale nella sentenza n 7 del 1996 ha affermato che è possibile la sfiducia nei confronti di un singolo ministro, la corte deve motivare le sue decisioni sulla base di un parametro costituzionale —> il parametro utilizzato è l’articolo 95 della Cost. L’art 95 della costituzione afferma che i ministri sono responsabili collegialmente per gli atti del consiglio dei ministri e anche individualmente per gli atti del proprio dicastero. ֍ Questione di fiducia: A differenza delle 2 mozioni, la questione di fiducia è posta dal governo verso il parlamento. È una sorta di avvertimento che il governo fa al parlamento (alla sua maggioranza parlamentare), con cui dichiara che nel caso in cui un provvedimento del Governo non sarà approvato, quest’ultimo si dimetterà. —> “ricatto” del governo per mantenere compatta la propria maggioranza. La questione di Fiducia non è prevista esplicitamente dalla costituzione, ma dalla prassi ANZI, il voto contrario di una o entrambe le camere ad una proposta del governo non obbliga il governo a dimettersi. Tuttavia, quando il governo non ha più approvazione da parte della maggioranza parlamentare può valutare autonomamente la sussistenza del rapporto fiduciario (può sceglierlo se interromperlo o no), se il rapporto viene interrotto = crisi di governo.

Essa si svolge in assemblea e ciascun deputato può presentare una proposta di risoluzione, che è votata al termine della discussione. C.2) “ di controllo e informazione = Sono attuate dalle camere e svolgono attività conoscitive e di controllo sull’operato del governo; gli strumenti predisposti per questo controllo sono: o L’interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta da un parlamentare al governo, il fine è quello di conoscere i vero o il falso o l’esattezza riguardo una questione. La risposta può essere scritta, su richiesta dell’interrogante o orale O il Governo può dichiarare di non poter rispondere, dovendo differire la risposta ad un altro giorno. o L’interpellanza Consiste nella domanda, rivolta per iscritto, al governo o ad un singolo ministro, in questioni che riguardano determinati aspetti della sua politica. Hanno quindi un carattere più penetrante delle interrogazioni e se colui che pone l’interpellanza è insoddisfatto della risposta può trasformare l’interpellanza in mozione e aprire una discussine seguita dal voto. MA questa “trasformazione” non è prevista dal regolamento del senato. o Le inchieste Possono essere disposte da ciascuna camera su materie di pubblico interesse, ed è la maggioranza a decidere se condurre o no l’inchiesta. L’inchiesta come strumento di controllo politico prende il nome di inchiesta politica ed è volta ad accertare l’ordine pubblico in una determinata parte del paese (es. l’inchiesta sul fenomeno della mafia e di altre organizzazioni criminali) V’è poi l’inchiesta legislativa che mira ad acquisire dati ed informazioni per un migliore svolgimento dell’attività legislativa.

  • Le inchieste sono condotte con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria, sarà quindi legittimata a citare ed interrogare testimoni, chiedere documenti ecc.. Ma avrà anche dei limiti derivanti dai diritti di alcune persone (es. Medici, avvocati, procuratori possono astenersi dal testimoniare per il loro segreto professionale) o dal diritto di altre persone di astenersi per ragioni di ufficio o per questioni coperte dal segreto di stato.
  • Le commissioni possono inoltre disporre delle indagini conoscitive per acquisire in modo diretto informazioni, un particolare tipo di indagine conoscitiva è dato dalle udienze legislative, cioè svolte in occasione di un progetto di legge.

Segue – LA CRISI DI GOVERNO

Si verifica ogni qualvolta il governo presenti formalmente le sue dimissioni al PDR e si renda quindi necessario formare un nuovo governo.

  • Crisi di governo parlamentari e crisi extraparlamentari Parlamentari le dimissioni del governo sono determinate da un voto delle camere che sancisce la rottura di un rapporto fiduciario e sono sempre motivate da una delibera del parlamento. Sono tutte quelle situazioni in cui il governo si dimette a seguito di un voto delle camere (voto di sfiducia)
    • in caso di una mancata fiducia iniziale
    • Approvazione di una mozione di sfiducia
    • Dimissioni a seguito di mancata approvazione della questione di fiducia Extraparlamentari crisi di governo determinate dal fatto che si rompe l’accordo tra i partiti che formano la coalizione di governo e perciò quest’ultimo si rende conto di aver perso l’accordo della maggioranza parlamentare— perciò si dimette senza che vi sia un voto parlamentare (è sufficiente che uno di questi partiti ritiri la sua fiducia nei confronti del governo e quest’ultimo perde la maggioranza parlamentare)
  • sono crisi dove non è garantita la trasparenza, avvengono “al buio” non si sa qual è l’elemento che da il via alla rottura del rapporto di fiducia, e le cause non sono portate a conoscenza dell’opinione pubblica. Nella storia repubblicana italiana la maggior parte delle crisi sono state extra-parlamentari, cioè consumate al di fuori del dibattito pubblico parlamentare. Per ovviare questa mancanza di trasparenza politica, a partire dal settennato di Sandro Pertini è stata avviata la prassi della PARLAMENTARIZZAZIONE DELLE CRISI, ossia la richiesta da parte del PDR al governo dimissionario di presentarsi a una delle due camere per motivare la sua decisione di aprire una crisi. Il governo può anche dimettersi per cause diverse da quelle sopracitate, come ad esempio per la morte del PDR o per sospensione della carica dovuta a motivi inerenti alla propria persona, o per elezione di un nuovo presidente. A seguito di una crisi, il governo dimissionario resta in carica fino alla formazione di un nuovo Governo e solo per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione. La sua posizione giudica è simile, di conseguenza, a quella del Governo appena formatosi e in attesa della fiducia da parte delle Camere. La risoluzione delle crisi di governo: Spetta al Presidente della Repubblica risolvere la crisi di governo o con la formazione di un nuovo governo o attraverso l’istituto dello scioglimento delle Camere (art. 88 Cost.) e l’indizione di nuove elezioni quando si renda conto, dopo aver tentato invano di nominare un nuovo governo, o dopo una serie ripetuta di crisi di governo, che il Parlamento non è in grado di esprimere una maggioranza politica a sostegno di un governo per il Paese. Crisi di governo VS RIMPASTO: Si ha quando il presidente del consiglio procede alla sostituzione di un ministro nel momento in cui rimanga vacante per morte, impedimento permanente o dimissioni del ministro stesso. Il rimpasto può alterare il rapporto fiduciario, in quanto cambia la composizione politica del governo Nel corso della storia politica il rimpasto è stato attutato più volte ma non ha mai creato problemi nel rapporto fiduciario, anzi, a volte viene fatto per tenere solidi i rapporti. —> l’art.95 della costituzione attribuisce al presidente del consiglio una funzione di coordinamento nella attività dei ministri.

LA COMPOSIZIONE DEL GOVERNO

Il potere esecutivo è costituito da un complesso di organi, al vertice dei quali è posto il governo come organo costituzionale. Il governo italiano è un governo “a ministeri”, cioè diviso in vari apparati chiamati ministeri, e facenti capo ad un organo costituzionale che è il ministro. --- Si ricava dall’art 92 “Il governo della Repubblica italiana è composto dal presidente del Consiglio e dai ministri, che insieme formano il Consiglio dei ministri” (consiglio dei ministri = presidente del consiglio dei ministri + ministri)

  • Ogni ministro è un organo costituzionale individuale dotato di funzioni politiche. E’ a capo di un ministero/dicastero che esercita le attività amministrative spettanti allo Stato. Sono anche presenti i cosiddetti: ministri senza portafoglio, se entrano a far parte del Consiglio dei M. e partecipano ad attività di direzione politica del Governo. O commissari straordinari del governo se si limitano ad attività amministrative e non entrano a far parte del CDM, sono nominati anche per esercitare funzioni di coordinamento tra vari enti in caso di eventi straordinari.
  • Accanto a questi organi sono presenti i sottosegretari di stato e i vice ministri , sono collaboratori dei Ministri.
  • universale
  • Personale— non può essere esercitato per procura, a meno che non si tratti di soggetti impediti (ciechi, affetti da paralisi…)
  • Eguale— ciascun voto ha lo stesso valore di tutti gli altri, non sono infatti ammessi voti plurimi (ad un voto viene attrivuito un valore superiore all’unità) e voti multipli (votare in più collegi)
  • Segreto
  • È un dovere civico — ma non giuridico (non è sanzionato giuridicamente il mancato esercizio del voto) Tuttavia esistono anche dei limiti al diritto di voto, posti dalla Costituzione.
  • Per incapacità civile: è dichiarato con sentenza del giudice civile totalmente o parzialmente incapace di gestire i propri interessi. MA la legge 180/1978 ha attribuito la capacità elettorale anche agli interdetti e inabilitati, così eliminando dal nostro ordinamento ogni residua causa di limitazione del diritto di voto per incapacità civile.
  • Per effetto di sentenze penali irrevocabili che comportino la perdita del diritto di voto
  • Nei casi di indegnità morale indicati dalla legge (coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione, a misure di sicurezza detentive o per i quali sia stabilita l’interdizione dai pubblici uffici.
  • I cittadini italiani residenti all’estero possono continuare ad esercitare il loro diritto di voto, è stata istituita una CIRCOSCRIZIONE ESTERO per i CRE per eleggere 12 Deputati e 6 Senatori. L’ELETTORATO PASSIVO: diritto di partecipare ad una competizione elettorale al fine di concorrere per essere eletti ad una carica elettiva Per esercitare l’elettorato passivo per il mandato parlamentare sono previsti requisiti:
  • Alla camera dei deputati - > occorre aver compiuto 25 anni
  • Al senato della repubblica-> ‘’ 40 anni Per la capacità elettorale passiva si richiede, per l’accesso alle cariche pubbliche, anche l’assenza di cause di ineleggibilità = è un impedimento giuridico che precede l’elezione e che impedisce la validità. E’ data da una particolare carica o ufficio ricoperti dal soggetto che partecipa alla competizione elettorale e che potrebbe metterlo in una condizione di vantaggio rispetto ad altri candidati, o causare una indebita pressione sulla scelta degli elettori. -- QUALI SONO LE CAUSE INELEGGIBILITA’? L’art 65 della Costituzione rimanda alla legislazione ordinaria la determinazione delle cause di ineleggibilità dei parlamentari. Le cause di ineleggibilità sono così normate dal d.P.R 361/1957 e sono: 1 Titolari di cariche di governo di enti locali, funzionari pubblici, alti ufficiali 2 I diplomatici 3 Soggetti aventi peculiari rapporti economici con lo Stato 4 I giudici della Corte costituzionale. MA L’ineleggibilità è un carattere che però può essere rimosso, eliminandone la causa— dimettendosi dalle cariche (citate sopra) entro un termine prima delle elezioni. Se invece le cariche citate dovessero sopraggiungere durante in corso di mandato si parla di ineleggibilità sopravvenuta e viene trattata allo stesso modo di una causa di incompatibilità.

Cause di incompatibilità: riguardano l’impossibilità di esercitare contemporaneamente la carica elettiva e un’altra carica (es. la carica di PDR è incompatibile con qualsiasi altra carica// la carica di deputato è incompatibile con quella di senatore) —> il soggetto per risolvere la causa di incompatibilità deve scegliere tra le 2 cariche. Il fondamento giuridico della ineleggibilità è diverso da quello dell’incompatibilità

  • ineleggibilità: mira a garantire la libertà di voto e la parità di chances tra i candidati
  • incompatibilità: sono volte a garantire l’imparziale esercizio delle funzioni connesse alla carica elettiva Segue anche l’incandidabilità: consiste in una inidoneità funzionale assoluta non rimovibile dall’interessato a candidarsi alle elezioni e cioè a ricoprire una carica elettiva.
  • Nel 2012 la legge anticorruzione ha demandato al governo il compito di individuare le cause di incandidabilità al mandato parlamentare e alle cariche di governo. Il successivo d.lgs 235/2012 (decreto severino) afferma che è colpito da questa incandidabilità chi è condannato in via definitiva alla pena della reclusione superiore a 2 anni per reati sia consumati ma anche tentati che appartengono a
  • reati di particolare allarme sociale (mafia, terrorismo, traffico di stupefacenti, sfruttamento sessuale di minori)
  • reati commessi da pubblici ufficiali nei confronti della pubblica amministrazione. —> nel caso questo sopraggiunga in corso di mandato, per il principio di autonomia delle camere, dovrà essere la camera stessa a dichiarare la decadenza del mandato.
  • Per assicurare il rispetto della Costituzione e delle norme di legge, l’elezione del parlamentare viene sottoposta ad un controllo dei requisiti per la validità dell’elezione e all’inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità. Questo controllo prende il nome di verifica delle elezioni o verifica dei poteri e si svolge attraverso due fasi:
    1. IL CONTROLLO DI DELIBAZIONE: mira ad accertare la validità dell’elezione
    2. IL GIUDIZIO DI CONTESTAZIONE: fase che si svolge innanzi alla giunta in una discussione pubblica, essa si conclude con una deliberazione della giunta a favore o contro la convalida.

Focus sui SISTEMI ELETTORALI IN ITALIA E IL LORO FUNZIONAMENTO

Meccanismo attraverso cui i voti espressi dagli elettori si trasformano in seggi, si distinguono in maggioritari e proporzionali (definizione fatta anche prima) A) Maggioritario: il seggio viene attribuito al candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti (i voti espressi dai cittadini per i candidati che non hanno ottenuto la maggioranza non vengono considerati nella distribuzione dei seggi), il maggioritario a sua volta può essere:

  • A doppio turno= quando è richiesta la maggioranza assoluta dei voti (50% +1) e la votazione si svolge su due turni quando non sia raggiunta la maggioranza assoluta e si renda necessario procedere al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti (MODELLO MAJORITY)
  • A turno unico= quando è sufficiente la maggioranza relativa (MODELLO PLURALITY)

B) Proporzionale: i seggi sono attribuiti a tutti i candidati che partecipano alla competizione, in

proporzione alla quota di voti ottenuti da ciascuna lista

  • Liste bloccate= l’elettore può votare solo per liste dei candidati senza indicare alcuna

preferenza.

Con anche la presenza di liste bloccate e varie clausole di sbarramento.

—> cioè la legge era presentata come un sistema proporzionale ma visto il premio di maggioranza

così ampio, diventava comunque un sistema di maggioranza, ed era attribuito in modo diverso alla

camera rispetto al senato; la camera era attribuito su base nazionale, al senato su base regionale —

avendolo distribuito in modo diverso questa legge nel 2013 ha prodotto maggioranze politiche

diverse.

Viene allora dichiarata illegittima dalla corte costituzionale:

  • illegittimità costituzione su base del meccanismo del premio di maggioranza - > non era

prevista una soglia minima di voti da raggiungere per potere accedere al premio, era perciò

eccessivo il divario tra i voti e il premio

  • Illegittimità costituzionale in base al meccanismo di scelta degli eletti alla camera e al senato

attraverso le liste bloccate

Allora nel 2015 viene introdotta una nuova legge – L 52/2015 detta Italicum (mai usata)

Questa legge riguarda solo la camera dei deputati e non il senato, perché in questo periodo era in

carica il governo Renzi —> che presentò una proposta di modifica di costituzione e prevedeva un

cambiamento (riforma però bocciata con il referendum del 2016), l’intento era comunque quello di

abolire il bicameralismo perfetto e trasformare il Senato in un’assemblea rappresentativa degli enti

territoriali.

Questa legge prevedeva:

  • Sistema elettorale proporzionale con clausola si sbarramento al 3%
  • Premio di maggioranza attribuito alla lista che avesse ottenuto il 40% dei voti a livello nazionale,

qualora però nessuno delle liste partecipanti alla competizione elettorale avesse ottenuto questa

soglia minima di voti, si sarebbe proceduto mediante un ballottaggio tra le 2 liste che avessero

ottenuto un maggior numero di voti e il premio di maggioranza sarebbe stato attribuito alla lista

risultata vincitrice nel ballottaggio

MA l’Italicum venne dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza 35/2017 dalla corte

costituzionale, nella parte in cui prevedeva il ballottaggio.

A seguito della sentenza, l’Italicum non prevedeva più il meccanismo di ballottaggio, ma solo il

premio di maggioranza per la lista che aveva ottenuto il 40%

—> nel 2016 l’Italicum si trova di fronte a un risultato di un referendum confermativo nel quale il

popolo rigettava la richiesta di modificare la costituzione—> senato non diventa camera politica. Al

senato rimane attiva ancora la legge Porcellum e alla camera dei deputati la legge Italicum.

La legge elettorale vigente

La legge elettorale vigente è quella approvata nel 2017, ossia la L 165/2017 – legge Rosato, che

prevedeva un sistema elettorale misto ribattezzato Rosatellum, essa prevedeva:

  • il 37% seggi attribuiti con sistema maggioritario
  • il 61% seggi attribuiti con sistema proporzionale
  • il2% seggi attribuiti ai cittadini italiani residenti all’estero

IL PARLAMENTO

A norma dell’art 55 il potere legislativo in Italia è attribuito al parlamento, composto da 2 camere

che sono rispettivamente la Camera dei deputati e il Senato della repubblica, la composizione è

dunque di tipo bicamerale.

La Costituzione italiana ha optato per un bicameralismo perfetto (o paritario), dove le camere hanno

lo stesso potere e le stesse funzioni, si distinguono solo per alcuni tratti della loro composizione.

Conseguenze del bicameralismo perfetto:

  • Una legge non è approvata dal parlamento se non viene approvata da entrambe le camere, in caso,

una proposta di legge passa da una camera all’altra - > sistema delle navette, finché non viene

approvata da entrambe

  • La fiducia al governo deve essere di entrambe le camere, se manca la fiducia di anche sola una

camera il governo deve dimettersi.

  • La durata della magistratura è uguale per le 2 camere (5 anni)
  • Il senato è eletto a base regionale
  • Il bicameralismo perfetto può però rallentare le delibere del parlamento e renderle più complesse

(il bicameralismo perfetto è proprio degli stati a carattere federale e regionale, in tutti gli altri stati il

bicameralismo è imperfetto e una camera prevale sull’altra)

Elementi di differenziazione tra le 2 camere:

  • Camera dei deputati: elettorato passivo 25 anni, elettorato attivo: 18 // composta da 630

membri

  • Senato: elettorato passivo 40 anni, elettorato attivo: 25 // composto da 315 membri

MA a seguito di una riforma costituzionale nella camera dei deputati saranno presenti 400 deputati

e nel senato 200 senatori.

  • Camera dei deputati composta interamente da elettorato attivo
  • Senato della repubblica composta anche da senatori a vita (5)

I senatori a vita sono: senatori di diritto (ex presedenti della repubblica), senatori di nomina

presidenziale (possono essere nominati dal PDR senatori a vita per altissimi meriti in campo

sociale, letterario, scientifico...), cittadini che hanno illustrato la patria per meriti.

La norma riguardante i senatori a vita è ambigua essere interpretata con un doppio significato: non è

chiaro se il PDR può eleggere al massimo 5 senatori a vita (quindi 5 in tutto il senato) o in senso più

estensivo, se ogni PDR può nominare durante il suo mandato 5 senatori a vita.

-- la teoria istituzionale ha avvallato l’interpretazione restrittiva e nella riforma costituzionale del

2020 è stato introdotto un chiarimento, modificando l’art.59 e stabilendo espressamente che i

senatori a vita all’interno del senato non possono essere più di 5.

Con la fine della legislatura decadono tutti i progetti di legge che non sono stati ancora approvati

dal Parlamento, anche se hanno già svolto parte del loro iter legislativo, e dovranno essere

ripresentati alle nuove camere.

Sulla base dell’art 60, il prolungamento della durata ordinaria delle camere è permesso solo in caso

di guerra.

Situazione differente è invece rappresentata dalla Prorogatio delle camere: prevista dall’art 61,

prevede che le camere una volta cessate dal loro mandato rimangono comunque in camera fino alla

prima riunione delle nuove camere, questo per evitare che vi siano soluzioni di continuità tra una

legislatura e l’altra.

Le camere in prorogatio dovranno limitarsi agli atti indifferibili e alle funzioni di legislatura

ordinaria.

ECCEZIONE-> il mandato di elezione del pdr viene rinviata fino all’elezioni delle muore camere

(per evitare che il PDR sia eletto dal parlamento che è ormai al termine del suo mandato).

RAPPORTO DI RAPPRESENTANZA POLITICA - > si instaura attraverso le elezioni, è diverso

dall’istituto della rappresentanza in ambito giuridico (che è un rappresentate che compie atti

giuridici per conto del rappresentato)

Tutto ciò non avviene nella rappresentata politica, dove i parlamentari rappresentano piuttosto

un’entità astratta cioè l’intera nazione e non gli elettori del proprio collegio.

Non vi è alcun rapporto giuridico tra eletti ed elettori —> i parlamentari sono politicamente

irresponsabili nei confronti degli elettori

Principio del divieto di mandato imperativo —> ciascun parlamentare rappresenta l’intera nazione

senza vincolo di mandato (cioè il parlamentare non può ricevere direttive vincolanti su come

esercitare la propria funzione, e per garantire la libertà di esercizio, i regolamenti prevedono che

durante la discussione generale di un provvedimento in approvazione alle camere, ogni

parlamentare può chiedere e prendere parola per manifestare la propria opinione anche in senso

difforme rispetto all’orientamento del proprio gruppo parlamentare.

AUTONOMIA DELLE CAMERE —> principio che si afferma soprattutto nell’ordinamento

inglese, quando nello stato federale si affianca al sovrano anche il potere del parlamento, al fine di

garantire l’autonomia e l’indipendenza costituzionale del parlamento ogni camera è dotata di:

  • Autonomia NORMATIVA: disciplina della propria attività e organizzazione
  • Autonomia CONTABILE: autonomia nella gestione del proprio bilancio
  • AUTODICHIA: competenza delle camere di giudicare sulle controversie di lavoro tra i dipendenti

delle camere e le camere stesse.

(è negato il diritto di giudicare ad un giudice esterno ed imparziale), per autodichia si intende infatti

una “giurisdizione domestica”, consistente nella potestà riconosciuta alle camere e ad altri organi

come il PDR e la Corte costituzionale, di giudicare nel loro stesso ambito, sostituendosi agli organi

della giurisdizione ordinaria.

Con la stessa logica si ispira anche il principio della insindacabilità degli INTERNA CORPORIS

ACTA-> tutto cioè che riguarda il funzionamento interno delle camere non può essere giudicato

dall’esterno ma solo da atti e procedimenti che si svolgono dall’interno (perciò non dagli organi

giurisdizionali).

MA fa eccezione la Corte costituzionale, che ha affermato la sua competenza quando bisogna

accertare l’osservanza delle norme costituzionali sul procedimento di formazione delle leggi.

Segue: l’insindacabilità degli interna corporis acta – LA SENTENZA SUI PIANISTI

La Corte ha affermato che la tutela costituzionale dell’autonomia e dell’indipendenza delle camere

copre tutte le attività dai parlamentari stessi, ciò impedisce che i medesimi comportamenti possono

essere presi in considerazione da no rame giuridiche esterne a quelle parlamentari; con la

conseguenza che la sostituzione di un deputato ad un altro (perché uno è assente) nel momento del

voto debba essere sanzionato esclusivamente dall’ordinamento camerale, senza che il giudice

penale possa estendere la sua giurisdizione. – sentenza 379/

Sostituire un deputato assente al momento del voto è un comportamento dei cosiddetti parlamentari

pianisti.

-- Quando i parlamentari fanno un uso esasperato degli strumenti procedurali messi a loro

disposizione parliamo di ostruzionismo.

OSTRUZIONISMO= Uso esasperato degli strumenti procedurali che dispongono i parlamentari

attinenti al procedimento di formazione della volontà camerale, al fine di ritardare, ostacolare ed

impedire la formazione della volontà.

Per ostruzionismo tecnico si intendono dei metodi leciti come i discorsi in aula protratti per ore, la

presentazione di numerosi emendamenti o articoli aggiuntivi ad una proposta di legge, il far venir

meno il numero legale… Mentre per ostruzionismo fisico, si intende ricorrere alla violenza, è un

metodo illecito che va represso.

I REGOLAMENTI PARLAMENTARI

Le norme relative all’organizzazione interna e allo svolgimento delle funzioni delle camere sono

contenute nella Costituzione e nei regolamenti parlamentari.

  • che cosa sono i regolamenti parlamentari?

Sono un complesso di disposizioni che vota ciascuna camera per disciplinare la procedura per lo

svolgimento dei suoi lavori, la sua organizzazione e i suoi rapporti con altri organi costituzionali, in

primis con il governo.

Poiché i regolamenti dettano delle regole —> sono delle fonti atto, che l’ordinamento riconosce

come atti idonei a produrre norme giuridiche.

I regolamenti parlamentari essendo previsti dalla costituzione, fanno parte delle fonti primarie. —>

fonti primarie sono subordinate solo alla costituzione (regolamenti parlamentari sono subordinati

solo alla Costituzione.)

I regolamenti parlamentari sono fonti del diritto separate e autonome che trovano legittimazione in

una riserva di competenza costituzionalmente riconosciuta - art. 64

La legge non può intervenire a disciplinare gli ambiti riservati ai regolamenti parlamentari.

E’stata individuata questa riserva per garantire l’autonomia delle camere, la corte costituzionale ha

espresso ciò nella sentenza 78/

I regolamenti in quando fonti primarie sono subordinate alla costituzione, tuttavia non è possibile

sottoporre al controllo della corte costituzionale il regolamento parlamentare, per 2 ragioni:

1) Art 134 sottopone al controllo della Corte cost. gli atti legislativi e i regolamenti

parlamentari non sono atti legislativi

2) La corte costituzionale non può sindacare in alcun modo sui regolamenti perché il suo

controllo andrebbe a violare il principio di autonomia ed indipendenza delle camere.