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Una panoramica approfondita delle diverse forme di organizzazione statale, analizzando nel dettaglio lo stato unitario, lo stato composto (confederazione e stato federale) e lo stato autonomico o regionale. vengono esaminati i processi federativi e disgregativi, nonché il costituzionalismo multilivello, evidenziando le dinamiche di sovranità e le sfide poste dalla frammentazione del potere. inoltre la distinzione tra stato apparato e stato comunità, analizzando gli organi costituzionali e la supremazia degli enti pubblici nel contesto dello stato di diritto. Infine, vengono illustrate le situazioni giuridiche soggettive, con particolare attenzione alla distinzione tra diritti soggettivi e interessi legittimi.
Tipologia: Slide
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Stato Unitario e Stato Composto Classificazione basata sul rapporto tra autorità statale e territorio. Legata al profilo verticale della separazione dei poteri. Stato unitario : la sovranità e il potere politico sono concentrati nel livello centrale. Possono esservi forme di articolazione territoriale del potere (es. prefetture: ramificazioni sul territorio dell’autorità centrale). Oppure anche di decentramento, ma con autonomia solo a livello amministrativo (es. comuni).
Lo Stato Composto Non c’è modello unico e tassativo, ma solo caratteri tipici e ricorrenti. Confederazione : sovranità ripartita, solo esercizio coordinato di alcune funzioni, diritto di secessione (Svizzera fino al 1848, USA prima della guerra di secessione, oggi in parte UE). Stato federale : Costituzione federale e Costituzioni degli Stati federati. Compartecipazione a tutte e tre le funzioni fondamentali (legislativa, esecutiva, giudiziaria). Costituzione rigida (garanzia del riparto di poteri) e compartecipazione alla sua revisione. Parlamento bicamerale con una camera rappresentativa degli stati membri della federazione.
I processi federativi e disgregativi Al di là della descrizione «statica» dei diversi modelli, rielvano le dinamiche della transizione da un modello all’altro. Processi federativi : tendenza ad aggregazioni spesso a partire da esigenza di coordinamento in alcune limitate funzioni (difesa, mercato comune). Processi disgregativi : autonomizzazione di stati unitari (Spagna, Italia, Gran Bretagna, Belgio, in parte Francia), rilievo del principio di autonomia e autodeterminazione delle comunità. Rilievo degli strumenti referendari (2005 referendum francese sulla costituzione UE, referendum scozzese 2014 e inglese 2016, referendum catalano 2017). Difficoltà a rendere completamente regolati dal diritto i processi (anche a livello di rinonoscimento estero: dimensione politica).
Il costituzionalismo multilivello Oggi più che distinzione tra Stato federale e regionale, conta la distinzione tra modelli di federalismo (o autonomismo): cooperativo (collaborazione, condivisione di funzioni, per garantire omogeneità delle prestazioni) oppure competitivo (funzioni e responsabilità nettamente distinte, concorrenza tra livelli e interna al livello). Oggi al di là dell’alternativa tra Stato unitario e Stato composto, vi è, in molti contesti (es. paesi UE) lo sviluppo di un costituzionalismo multilivello : pluralità dei processi e dei livelli di integrazione politica, con propri sistemi di norme fondamentali. La sovranità (come potere assoluto, unitario e illimitato), non si trasferisce da un livello all’altro ma si frammenta e si dissolve.
Organi, enti e uffici Gli enti pubblici sono apparati istituiti per il perseguimento di fini pubblici (interessi pubblici) e dotati di personalità giuridica. Hanno autonomia gestionale; possono avere autonomia politica (es. regioni, comuni). Oggi anche enti funzionali e autorità amministrative indipendenti. Gli organi sono articolazioni degli enti abilitati ad esprimere la loro volontà e ad imputare all’ente i loro atti e i relativi effetti giuridici (es. Parlamento come organo dello Stato: la legge approvata dal Parlamento è legge dello Stato). Organi rappresentativi e burocratici. Gli uffici sono unità organizzative elementari (composte di persone e strutture) destinate allo svolgimento di un servizio.
Gli organi costituzionali Sono tali gli organi che siano: 1) Previsti direttamente dalla Costituzione; 2) Disciplinati dalla Costituzione nella loro struttura e nelle loro funzioni; 3) Partecipi della definizione dell’indirizzo politico generale o del controllo su di esso (posizione di reciproca pariordinazione e autonomia); 4) Costituzionalmente necessari (non eliminabili neanche attraverso una revisione della Costituzione). Sono tali in senso stretto il 1) Il Parlamento; 2) Il Governo; 3) Il Presidente della Repubblica; 4) La Corte costituzionale; in senso ampio (non partecipano alla definizione dell’indirizzo politico generale) anche la magistratura (potere diffuso) e le autonomie territoriali.
Le situazioni giuridiche soggettive- situazioni attive Capacità giuridica: attitudine a essere titolare si situazioni attive o passive. Compete alle persone fisiche e giuridiche. L’insieme delle situazioni soggettive definiscono lo status. Situazioni attive: Potere situazione potenziale. Possibilità di conseguire determinati risultati. Diritto soggettivo : situazione attuale e concreta tutelata in via diretta e immediata, nei confronti di chiunque. Superata la teoria dei diritti pubblici soggettivi (Laband: diritti funzionalizzati). Le facoltà sono i comportamenti materiali riconosciuti dal diritto soggettivo (per il titolare del diritto di proprietà di un campo, la facoltà di coltivarlo e raccoglierne i frutti).
Gli interessi legittimi Attraverso un interesse legittimo si determina, invece una tutela indiretta e mediata. E’ una pretesa di legittimità dell’operato dei pubblici poteri , dell’azione amministrativa. Perchè lo si possa tutelare deve essere qualificato (personale o collettivo). Diverso è l'interesse di fatto: mera aspettativa, es. progressione in carriera. Non qualificato soggettivamente. Sono tutelati dai giudici amministrativi (Tar e Consiglio di Stato), che sono giudici speciali (e statali), mentre i diritti soggettivi sono tutelati dai giudici ordinari. Possono annullare gli atti amministrativi illegittimi. I giudici ordinari possono solo risarcire economicamente. Distinzione sconosciuta nei paesi di common law.