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Federalismo e Costituzioni negli Stati Uniti e in Svizzera: un confronto, Schemi e mappe concettuali di Diritto Costituzionale Comparato

Una panoramica comparativa del federalismo negli stati uniti e in svizzera, con un focus sulle loro costituzioni. Viene discusso il mutamento del modello costituzionale negli stati uniti, la cooperativa evoluzione del federalismo statunitense, i federal mandates e la legge del 1995 che vieta le leggi federali onerosi per gli stati. Inoltre, vengono presentate le principali caratteristiche del federalismo elvetico, il suo sistema di fonti del diritto e la distribuzione delle competenze tra confederazione e cantoni.

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2019/2020

Caricato il 23/01/2024

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GLI STATI UNITI D’AMERICA
1. Cenni Storici
La Costituzione è stata approvata nel 1787 ed è tuttora in vigore nel testo originale, al quale sono stati
apportati a oggi solo 27 emendamenti.
I primi 10 emendamenti (1791) sono parte integrante della Costituzione originaria la completano
introducendo la disciplina della tutela dei diritti che mancava nel testo del 1787 (essi sono noti come BILL
OF RIGHTS).
Tra gli emendamenti successivi i più rilevanti sono quelli approvati a seguito della Guerra Civile, tra il 1865 e
il 1870, al fine di vietare la schiavitù; quelli approvati nel 1913 che rafforzano il potere federale attribuendo
al Congresso la competenza di imporre la tassazione sul reddito e introducendo l’elezione diretta dei
senatori.
Dato il bisecolare periodo di vigenza della Costituzione americana, la sua evoluzione (tramite emendamenti
e tramite interpretazioni giurisprudenziali) è stata periodizzata dagli studiosi, i quali hanno individuato
l’esistenza di Diverse Costituzioni, dal 1787 a oggi, pur in presenza di disposizioni normative rimaste in gran
parte inalterate.
Bisogna distinguere tra mutamenti costituzionali minori e circoscritti e quelli che invece comportano una
più profonda innovazione (tra regole e principi).
La principale cesura è nel periodo del New Deal (1930-1940 quando muta la forma di Stato e si passa dalla
Costituzione liberale alla Costituzione democratica, in analogia con quanto avviene in Europa.
Negli Stati Uniti il fenomeno si verifica senza che intervenga una nuova Costituzione: si tratta di interventi
legislativi federali fortemente innovativi sui quali la Corte Suprema si pronuncia dichiarandone la
conformità a Costituzione.
Gli Stati Uniti sono uno Stato democratico, poiché il forte radicamento della tradizione liberale preesistente
impedisce allo Stato di intervenire in economia ai livelli raggiunti nei Paesi europei.
Un mutamento del modello costituzionale avviene negli Stati Uniti già a seguito della guerra civile (1861-
1865), che comporta la definitiva prevalenza del livello di governo federale su quello degli Stati membri,
attraverso l’approvazione del XIV emendamento, l’inizio del lungo processo di imposizione dei diritti
fondamentali nazionali nei confronti degli Stati membri.
3 sono le Costituzioni americane:
-la prima dal 1787 alla guerra civile, caratterizzata dal progressivo formarsi dello Stato federale centripeto;
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Scarica Federalismo e Costituzioni negli Stati Uniti e in Svizzera: un confronto e più Schemi e mappe concettuali in PDF di Diritto Costituzionale Comparato solo su Docsity!

GLI STATI UNITI D’AMERICA

1. Cenni Storici

La Costituzione è stata approvata nel 1787 ed è tuttora in vigore nel testo originale, al quale sono stati apportati a oggi solo 27 emendamenti. I primi 10 emendamenti (1791) sono parte integrante della Costituzione originaria la completano introducendo la disciplina della tutela dei diritti che mancava nel testo del 1787 (essi sono noti come BILL OF RIGHTS). Tra gli emendamenti successivi i più rilevanti sono quelli approvati a seguito della Guerra Civile, tra il 1865 e il 1870, al fine di vietare la schiavitù; quelli approvati nel 1913 che rafforzano il potere federale attribuendo al Congresso la competenza di imporre la tassazione sul reddito e introducendo l’elezione diretta dei senatori. Dato il bisecolare periodo di vigenza della Costituzione americana, la sua evoluzione (tramite emendamenti e tramite interpretazioni giurisprudenziali) è stata periodizzata dagli studiosi, i quali hanno individuato l’esistenza di Diverse Costituzioni , dal 1787 a oggi, pur in presenza di disposizioni normative rimaste in gran parte inalterate. Bisogna distinguere tra mutamenti costituzionali minori e circoscritti e quelli che invece comportano una più profonda innovazione (tra regole e principi). La principale cesura è nel periodo del New Deal (1930-1940 quando muta la forma di Stato e si passa dalla Costituzione liberale alla Costituzione democratica, in analogia con quanto avviene in Europa. Negli Stati Uniti il fenomeno si verifica senza che intervenga una nuova Costituzione: si tratta di interventi legislativi federali fortemente innovativi sui quali la Corte Suprema si pronuncia dichiarandone la conformità a Costituzione. Gli Stati Uniti sono uno Stato democratico, poiché il forte radicamento della tradizione liberale preesistente impedisce allo Stato di intervenire in economia ai livelli raggiunti nei Paesi europei. Un mutamento del modello costituzionale avviene negli Stati Uniti già a seguito della guerra civile (1861- 1865), che comporta la definitiva prevalenza del livello di governo federale su quello degli Stati membri, attraverso l’approvazione del XIV emendamento, l’inizio del lungo processo di imposizione dei diritti fondamentali nazionali nei confronti degli Stati membri. 3 sono le Costituzioni americane: -la prima dal 1787 alla guerra civile, caratterizzata dal progressivo formarsi dello Stato federale centripeto;

-la seconda dalla guerra civile al New Deal , con qualifica di Costituzione liberale in quanto custode dell’individualismo liberale e dei connessi diritti economici; -la terza dal New Deal a oggi definita Costituzione democratica in quanto è caratterizzata da un significativo intervento pubblico in economia a fini redistributivi, anche se non intenso come negli Stati europei. In questo ambito si segnala un momento significativo caratterizzato dal forte attivismo della Corte Suprema nella tutela dei diritti fondamentali contenuti nel bill of rights , fu Presidente della Corte il giudice Warren. La Corte Suprema vietò ogni residua forma di discriminazione razziale, imponendo tale principio agli Stati membri ; impose una più sostanziale tutela del diritto di voto ordinando la ridefinizione dei collegi elettorali disegnati artatamente per sottorappresentare le minoranze; rafforzò il divieto per gli Stati membri di favorire alcune religioni, vietando le preghiere nelle scuole pubbliche ed estese il diritto alla privacy fino a dichiarare l’incostituzionalità del divieto di contraccettivi aprendo la via alla sentenza che vieterà la repressione penale dell’aborto volontario. A partire dalla seconda metà degli anni ottanta del XX secolo compare una tendenza che procede in senso opposto rispetto all’ultimo mutamento costituzionale: da una parte il Congresso riduce l’intervento pubblico in economia con ampie politiche di deregolamentazione; dall’altra la Corte Suprema riconosce una crescente sfera di autonomia agli Stati membri nell’esercizio del loro potere legislativo. Dopo i fatti dell’11 Settembre 2001, si assiste all’approvazione di una legislazione federale d’emergenza che incide in modo significativo sui diritti fondamentali del bill of rights , ma occorre ancora attendere che si formi un orientamento della Corte Suprema prima di poter dire se tale legislazione verrà mantenuta.

2.LA FORMA DI STATO: PRINCIPI E VALORI

L’attuale forma di Stato degli Stati Uniti d’America, la cui formazione risale al periodo del New Deal , è caratterizzata da due elementi principali: -i diritti sociali non sono costituzionalizzati, ma derivano esclusivamente da interventi legislativi federali -i diritti liberali riconosciuti nel bill of rights , sono stati oggetto di significativi ampliamenti essenzialmente a opera della Corte Suprema. Per quanto riguarda i diritti sociali, il loro ingresso nell’ordinamento giuridico statunitense è attribuibile all’iniziativa legislativa del Congresso federale, resa possibile da un orientamento astensionista della Corte Suprema. La Corte ha deciso di non intervenire sulla legislazione in materia economica e sociale, lasciando così aperta alla discrezionalità politica ogni opzione. Non si può dire che la mancata copertura costituzionale dei diritti sociali negli Stati Uniti comporti la effettiva possibilità di una loro totale eliminazione, in quanto la che essi hanno ormai acquisito nell’ordinamento giuridico nordamericano rende poco realistico uno scenario simile. La situazione statunitense non pare così differente da quella degli Stati europei che hanno costituzionalizzato i diritti

Le caratteristiche salienti del federalismo americano del più recente periodo, a partire dall’ultimo ventennio del XX secolo fino al momento attuale.

3.1IL FEDERALISMO LEGISLATIVO, ESECUTIVO E GIUDIZIARIO

La Costituzione americana disciplina all’art.1 il potere legislativo federale e, alla sez.8 del medesimo articolo, elenca le materie che rientrano nelle competenze del Congresso federale, mentre il X emendamento stabilisce il principio per il quale tutti i poteri non attribuiti al Congresso federale spettano agli Stati. Il criterio di ripartizione delle competenze legislative utilizzato dalla Costituzione americana è quello di attribuzione di poteri enumerati al Congresso federale e dei poteri residui agli Stati membri. Con il New Deal la Corte Suprema ha consentito al Congresso federale di disciplinare ogni materia che avesse a che fare in qualunque modo, anche indiretto, con il commercio tra gli Stati membri. La Corte Suprema è giunta interpretando in modo assai estensivo il paragrafo 3 della sez.8 dell’art.1, il quale attribuisce al Congresso federale la competenza legislativa in materia di <regolamentazione del commercio con gli Stati stranieri e tra gli Stati membri e le tribù indiane>. Secondo la Corte il Congresso disciplinare la materia del commercio tra gli Stati membri ( commerce clause ), esso doveva ritenersi autorizzato a legiferare in tutti i casi nei quali il commercio tra gli Stati membri poteva essere influenzato, anche indirettamente. Nella commerce clause è ricompresa anche la legge federale che vieta la segregazione razziale. Fino al 1995 la Corte Suprema non ha mai utilizzato la commerce clause per colpire una legge federale; essa non ha dunque mai ritenuto che una legge federale invadesse le competenze legislative degli Stati in quanto eccedente il potere attribuito al Congresso. Nel 1995 per la prima volta dal New Deal , la Corte Suprema ha dichiarato la incostituzionalità di una legge federale per violazione della commerce clause , dando inizio a una correzione della precedente giurisprudenza che porta alla restrizione dell’uso della commerce clause per giustificare la legislazione federale. Nel caso Lopez , la Corte ha dichiarato l’incostituzionalità di una legge federale che vietava a chiunque fosse in possesso di un’arma da fuoco di avvicinarsi ai luoghi in cui vi fosse una scuola. Il motivo di tale sentenza consiste nel fatto che la tutela dell’ordine pubblico nei pressi delle scuole non poteva influenzare in modo sostanziale il commercio tra gli Stati. Viene introdotto il requisito dell’influenza sul commercio interstatale per consentire a una legge federale di rientrare nella commerce clause. Tale principio è stato confermato dalla Corte Suprema nel 2000. Agli Stati membri è sempre rimasta la competenza in materia civile e penale. A partire dalla fine dell’ Ottocento, la necessità di un coordinamento delle legislazioni statali ha portato alla creazione di comuni modelli legislativi, proposti ai Legislativi statali. La necessaria unificazione legislativa in materia commerciale è avvenuta non per imposizione dello Stato centrale, ma per volontaria adesione da parte degli Stati membri.

La Costituzione americana disciplina all’art.2 il potere esecutivo federale, senza però accennare in alcun modo a una sua ripartizione dello stesso tra Governo federale e Governi degli Stati membri. Il silenzio della Costituzione è sintomo della iniziale concezione del federalismo americano, secondo la quale l’ordinamento giuridico federale e quello di ciascun singolo Stato operavano in modo del tutto autonomo, ciascuno secondo le sue competenze e con la minore interferenza reciproca. Dopo il New Deal questo modello di federalismo si evolve verso una versione in quanto il Governo federale, dovendo intervenire in settori economico-sociali sempre vasti, necessita dell’aiuto delle amministrazioni statali per l’esecuzione delle leggi federali di cui non può curare l’attuazione da solo. I principali strumenti attraverso i quali il Congresso sollecita la collaborazione degli esecutivi statali sono i Grants-in-aids : finanziamenti federali erogati ai singoli Stati per la realizzazione di opere pubbliche, a condizione che essi contribuiscano in parte con fondi propri e che rispettino indicazioni, a volte assai dettagliate, imposte dal Governo federale per la realizzazione dell’opera. La facoltà per gli Stati di accettare o meno tali fondi è meramente ipotetica, in quanto il costo politico di rinunciare a un significativo contributo federale sarebbe troppo alto per l’amministrazione statale. Tali contributi condizionati diventano veri e propri obblighi di svolgere determinate funzioni o attività amministrative, senza lasciare la facoltà dio accettare o meno il finanziamento federale: si hanno i Federal mandates , con i quali la legge federale impone ai Governi federali lo svolgimento di determinate attività, essi sono quasi sempre onerosi, il che significa che essi comportano una spesa a carico dello Stato membro, senza che tale spesa sia stata da esso voluta e regolarmente autorizzata né, tanto meno, rimborsata dal Governo federale. La reazione degli Stati membri a tale prassi dei Federal mandate ha portato all’approvazione nel 1995, di una legge federale che vieta la proposizione di leggi federali le quali impongano oneri agli Stati senza dotarli dei corrispondenti mezzi finanziari. La Costituzione americana disciplina all’art.III il potere giudiziario federale. L’art.III attribuisce ai giudici federali giurisdizione su alcune materie, le più importanti delle quali sono le controversie sorte sulla base della legge federale ( federal question cases ) e quelle sorte tra cittadini di Stati diversi ( diversity cases ). La Corte Suprema ha fin da subito stabilito che la competenza del giudice federale non è mai esclusiva, ma si sovrappone a quella del giudice statale, a meno che la legge federale disponga diversamente e che esiste una presunzione di competenza del giudice statale. Situazione che vede una indiscutibile preminenza del giudice statale su quello federale, il cui intervento assume una caratteristica quasi di residualità. Fa eccezione a questa regola generale il settore della tutela dei diritti costituzionali federali i quali prevalgono sulle diverse norme legislative statali. Questo orientamento della Corte Suprema verso un maggiore self restraint in materia di diritti ha portato alcuni studiosi ad auspicare, fin dalla fine degli anni settanta del secolo scorso, una rivitalizzazione dei giudici statali anche in materia di tutela dei diritti fondamentali, secondo le linee di un Judicial Federalism ,

Tale natura federativa fa sì che vi sia una significativa osmosi tra la carriera politica a livello statale e a livello federale, in quanto il partito politico, radicato a livello locale, consente la crescita della propria classe dirigente stimolando il passaggio dalle cariche statali a quelle federali; assai di frequente il Presidente federale eletto è un ex governatore statale, fenomeno più raro nei sistemi politici dei Paesi europei.

4.LA FORMA DI GOVERNO

Il meccanismo creato dalla Costituzione statunitense per disciplinare i rapporti tra organi costituzionali ( checks and balance ) ha suggerito l’immagine di un modello di ispirazione quasi newtoniana, cioè che esso pare essere costruito con lo scopo di creare un costante equilibrio tra poteri deliberatamente frammentati e posti in contrasto tra di loro, che si attraggono e si respingono di continuo. Ciascun organo ha competenza anche in relazione agli altri poteri, in modo da contrastare gli altri organi costituzionali, così da ottenere una complessiva riduzione dell’intervento pubblico nei confronti della sfera privata. La Costituzione statunitense crea 2 principali centri di potere, entrambi legittimati direttamente dall’elezione popolare: il Congresso, titolare del potere legislativo (art.1 della Costituzione) e il Presidente, titolare del potere esecutivo (art.2 della Costituzione). La Costituzione attribuisce a ciascuno dei due organi (Congresso e Presidente) un potere principale (legislativo al Congresso; esecutivo-amministrativo al Presidente), poi prevede una serie di casi nei quali u n organo interferisce con l’esercizio del potere dell’altro. L’originario disegno era destinato a limitare i poteri di ciascuno dei due principali organi costituzionali attraverso la sovrapposizione delle competenze, garantendo un sostanziale equilibrio. Con lo sviluppo dello Stato democratico e il crescente intervento pubblico in economia, tale situazione di tendenziale blocco reciproco ha incominciato a divenire non più sostenibile e si è reso necessario il sopravvento di uno dei due organi. Il Presidente ha assunto il ruolo di guida e di motore principale della forma di governo, a partire dalla presidenza di Franklin Delano Roosevelt (1932-1945): il Presidente è il principale propulsore dell’iniziativa legislativa del Congresso ed è uno dei primi destinatari della delega di funzioni legislative da parte del Congresso. Non è paragonabile al potere del Primo Ministro inglese o dl Presidente francese o del Cancelliere tedesco in quanto non è una garanzia di certa approvazione delle proposte governative; dall’altra, l’esercizio della sua potestà esecutivo-amministrativa è limitato non solo dal Senato e dal Giudiziario, ma anche dalla Pubblica amministrazione federale.

4.1 IL CONGRESSO

Il Congresso degli Stati Uniti è composto da due Camere:

-la Camera dei rappresentanti: formata da 435 rappresentanti, eletti ogni 2 anni con un sistema elettorale maggioritario e con collegi uninominali, ridefiniti ogni 10 anni in modo da mantenere un numero uniforme di elettori per rappresentante; -il Senato: formato da 100 senatori, rinnovati per un terzo ogni 2 anni (dotati di mandato della durata di 6 anni) con un sistema elettorale maggioritario secondo il quale ogni Stato elegge 2 senatori. L’art.1 della Costituzione attribuisce al Congresso il potere legislativo. Le due Camere devono approvare la legge nell’identico testo, secondo un modello di bicameralismo perfetto, almeno dal punto di vista della funzione legislativa, con la sola eccezione delle leggi fiscali, che devono essere presentate prima alla Camera. Nel caso di contrasti tra le due Camere l’approvazione di una legge è previsto l’intervento di una Commissione mista (Committee of Conference) con il compito di elaborare un testo che possa essere condiviso. La Costituzione attribuisce inoltre al Congresso alcune competenze con la specifica funzione di limitare i poteri del Presidente. Quanto al comando delle forze armate, la Costituzione riserva al Congresso il potere di dichiarare guerra e subordina a tale dichiarazione congressuale il potere presidenziale di utilizzare le forze armate. Nel 1973 il Congresso, superando il veto presidenziale, approvò una legge secondo la quale il Presidente non può comunque impiegare forze armate all’estero senza previa consultazione dei leaders del Congresso e deve ritirarle se il Congresso delibera in tal senso. Tale legge è stata sostanzialmente disattesa dai Presidenti statunitensi, senza che ciò abbia provocato reazioni significative da parte del Congresso. Quanto alla nomina dei principali funzionari dell’amministrazione federale ivi compresi tutti i giudici federali, la Costituzione attribuisce al Senato il potere di approvare o meno le scelte fatte dal Presidente, attraverso l’espressione di < advice and consent > su di esse. Nella prassi il Senato ha quasi sempre approvato le nomine dei funzionari federali riservate al Presidente, mentre sui giudici federali si è riservato uno scrutinio più approfondito ed è entrato nel merito delle posizioni politiche assunte dai candidati giudici. Per quanto riguarda il potere presidenziale di concludere trattati internazionali, la Costituzione riserva al Senato – la maggioranza dei 2/3 – la facoltà di autorizzare la ratifica. Poiché tale maggioranza è alquanto difficile da raggiungere, i Presidenti hanno seguito la prassi di concludere accordi amministrativi internazionali anziché trattati internazionali, evitando così la necessaria sottoposizione al Senato. In tal modo, però, l’accordo amministrativo approvato dal Presidente non può modificare la legge federale in quanto risulta subordinato a essa.

Quanto ai contropoteri del Presidente in relazione alla potestà legislativa del Congresso, la norma più rilevante è l’art.I, sez.7, c.2 della Costituzione, secondo il quale la legge non può entrare in vigore senza essere stata previamente vistata dal Presidente. Se il Presidente non pone il visto entro 10 giorni, la legge si intende tacitamente approvata, a meno che il Presidente non abbia potuto rinviare la legge al Congresso nel periodo di 10 giorni a causa del fatto che il Congresso non era in seduta, nel qual caso la legge non potrà più entrare in vigore (pocket veto). Se il Presidente pone il veto, il Congresso può riapprovare la legge ma con la maggioranza dei 2/3, e in tal caso la legge si considera definitivamente entrata in vigore, senza il visto presidenziale. Il potere di veto del Presidente è particolarmente forte, in quanto assai difficilmente il Congresso riesce a raggiungere la maggioranza dei 2/3 al fine di rovesciare il veto presidenziale. Il veto può essere esercitato solo sull’intera legge e non su singole parti di essa, il che lo rende un’arma potenzialmente pericolosa da utilizzare. Il Presidente Clinton riuscì nel 1996 a far approvare una legge che consentiva al Presidente di apporre il veto a singole parti di una legge (line veto) ma la Corte Suprema la dichiarò incostituzionale. Il Presidente esercita la sua influenza sulla funzione legislativa del Congresso indicando ogni anno il programma legislativo che intende attuare, attraverso il <messaggio sullo Stato dell’Unione>, al quale viene allegato un elenco di disegni di legge che il Presidente non può presentare alle Camere direttamente, ma che vengono formalmente proposti da singoli parlamentari. Il Presidente svolge attività legislativa quando è a ciò delegato dal Congresso. La Costituzione non prevede la possibilità che il Congresso deleghi al Presidente la funzione legislativa, ma le esigenze connesse allo sviluppo dello Stato democratico hanno reso insuperabile tale necessità. La Corte Suprema aveva in un primo tempo giudicato incostituzionale la delega di funzioni legislative dal Congresso al Presidente. La Corte ha mutato opinione consentendo la delega, ma a condizione che il Congresso indichi un “intelligible principle” in base al quale esercitare la delega. La Corte stessa ha interpretato tale limitazione in senso ampio, ammettendo un trasferimento della funzione legislativa dal Congresso al Presidente.

4.3 I PARTITI POLITICI

I meccanismi elettorali del Congresso e del Presidente comportano che ogni 2 anni si svolga l’elezione dell’intera Camera e di 1/3 del Senato, mentre ogni 4 anni si rinnovino il Presidente, l’intera Camera e 1/ del Senato. Lo scopo era quello di evitare che il medesimo partito potesse dominare contemporaneamente la Camera, il Senato e la presidenza perché in tal caso sarebbe stato notevolmente attenuato l’effetto di reciproco contrasto tra poteri che costituisce la base della forma di governo statunitense. La nascita del primo vero partito americano viene fatta risalire alle elezioni presidenziali del 1828, vinte da Jackson grazie alla campagna elettorale organizzata dal neocostituito partito democratico, considerato il

primo moderno partito di massa. Intorno al 1840 si forma un secondo partito, di struttura organizzativa simile e di orientamento più conservatore, quello dei Whigs. Il partito dei Whigs ha però vita breve poiché esso non riesce a mantenere una posizione unitaria e già nel 1854 subisce una scissione da parte dei suoi componenti appartenenti agli Stati del Nord, i quali costituiscono il partito repubblicano, schierato su posizioni antischiaviste, e riescono a far eleggere il proprio candidato alle elezioni presidenziali del 1860: Abraham Lincoln. Da allora il sistema bipartitico statunitense si è articolato intorno ai due partiti ancora oggi esistenti: il democratico e il repubblicano. Il PARTITO DEMOCRATICO è orientato verso un maggiore intervento pubblico in economia, al quale corrisponde un accentramento del potere a livello federale, mentre il PARTITO REPUBBLICANO preferisce garantire l’autonomia degli Stati membri, riducendo al tempo stesso le iniziative sociali federali. Dal punto di vista organizzativo, nel corso degli anni ’70 del XX secolo i due partiti americani hanno subito una significativa innovazione consistente nel progressivo incremento del ricorso alle elezioni primarie per la scelta del candidato Presidente, che in precedenza era selezionato principalmente tramite meccanismi interni al partito. Il ricorso generalizzato alle elezioni primarie fu introdotto a partire dalla campagna elettorale del 1972 dal partito democratico e in seguito anche dal partito repubblicano: in tal modo il candidato di ciascun partito alle elezioni presidenziali viene scelto non dai funzionari del partito, ma dagli elettori stessi, secondo regole procedurali che variano da Stato a Stato ma che tendono a uniformarsi. Nel medesimo periodo è stata emanata la legge federale sul finanziamento pubblico delle campagne elettorali, la quale disciplina anche le elezioni primarie. A oggi, in entrambi i partiti americani prevale il meccanismo di selezione dei candidati tramite le elezioni primarie, anche se in alcuni Stati si fa ancora ricorso alle assemblee interne di partito (caucuses). Tale processo di nazionalizzazione dei partiti è ancora ben lontano dall’aver raggiunto il livello europeo, tanto che deve considerarsi improprio voler distinguere negli Stati Uniti, in sede parlamentare, fra opposizione e maggioranza governativa in quanto i partiti politici non hanno quel ruolo determinante nell’attività parlamentare che ricoprono negli Stati europei e dunque la maggioranza viene ricercata di volta in volta dal Presidente anche attraverso il canale dell’appartenenza al medesimo partito.

5. L’APPARATO AMMINISTRATIVO-BUROCRATICO

La Pubblica Amministrazione federale può ormai essere considerata come un potere a sé, separato e distinto dal Presidente, della cui collaborazione il capo dell’Esecutivo ha bisogno per poter attuare il suo indirizzo politico, ma che non può controllare e dirigere. La Costituzione menziona gli < EXECUTIVE DEPARTMENTS> all’art.II, sez.2.1, solamente per autorizzare il Presidente a chiedere un parere scritto ai capi dei vari dipartimenti.

Le Corti Federali hanno una competenza limitata secondo quanto già esposto in precedenza, mentre i giudici statali hanno competenza per tutti gli altri casi e dunque giudicano la gran parte delle controversie decise negli Stati Uniti. Quanto ai criteri di selezione dei giudici federali, si rileva che essi non sono dotati di legittimazione diretta in quanto sono nominati dal Presidente in carica, con l’ advice and consent del Senato, e godono della garanzia dell’inamovibilità. Pare significativo ricordare che i giudici federali sono scelti dal Presidente tra soggetti che gli hanno svolto una brillante carriera nel mondo del diritto e dunque già godono di un prestigio personale notevole: la nomina a giudice federale è percepita come il coronamento di un cursus honorum già consolidato, indice della loro serietà e correttezza. La garanzia della loro indipendenza è individuata dal prestigio sociale da loro rivestito prima della nomina e poi mantenuto in seguito che consente loro di ottenere un grado di consenso di tutte le classi sociali definito un “quasi miracolo”. Negli Stati Uniti, secondo la tradizione anglosassone e a differenza del modello europeo continentale, vige il sistema del giudice unico, competente sia per le liti tra privati sia per le liti in cui sia coinvolta la Pubblica Amministrazione e gli unici titolari del potere giurisdizionale federale sono i giudici di cui all’art.III della Costituzione. La Corte Suprema ha al tempo stesso ritenuto, con la medesima sentenza, che la Costituzione, all’art.III, sez.8, consente la creazione da parte della legge federale di organi amministrativi che svolgano attività quasi-giurisdizionale, pur non essendo i giudici dell’art.III. E’ così venuta ad delinearsi la distinzione tra “Article III Judges” e “Non- article III Judges”, per significare che esistono giudici creati dal Congresso non ai sensi dell’art.III e dunque non pienamente titolari del potere giurisdizionale. I “Non-article III Judges” si presentano sotto una estrema varietà di forme e di funzioni, anche a seguito di una giurisprudenza della Corte Suprema oscillante circa i loro requisiti essenziali. Si può andare dalla US Tax Court, competente per tutte le questioni fiscali, alle principali autorità amministrative indipendenti le quali svolgono anche attività quasi-giurisdizionali. Attraverso le “Non-article III Courts” viene così a crearsi un continuum tra amministrazione e giurisdizione che costituisce un ulteriore esempio dei checks and balances caratterizzanti la forma di governo statunitense. Quanto ai sistemi giudiziari statali, essi prevedono generalmente 3 livelli di giudizio: il primo dei quali ( Trial Court) decide sia del fatto che del diritto, mentre gli altri due decidono in appello solo sulle questioni di diritto.

Le sentenze della Corte Suprema Statale sono impugnabili innanzi alla Corte Suprema Federale solo se comportano questioni di diritto federale e se si dimostra che essa è rilevante. I giudici statali sono nominati secondo diversi criteri, che differiscono da Stato a Stato e che risultano dalla combinazione di due sistemi originari: quello della nomina da parte del governatore e quello dell’elezione popolare. Essi possono classificarsi in base all’intensità del controllo popolare sulla selezione dei giudici. Un criterio di selezione intermedio, chiamato Missouri Plan , prevede la nomina da parte del governatore e poi la sottoposizione a voto popolare, per l’eventuale conferma, dopo un breve periodo di tempo.

7.LA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE

La Costituzione degli Stati Uniti non attribuisce esplicitamente al Giudiziario federale il potere di giudicare della legittimità costituzionale delle leggi. Essa stabilisce solamente che i giudici degli Stati membri sono vincolati alle leggi e alla Costituzione federale anche nel caso in cui le leggi o la Costituzione dello Stato membro dispongano diversamente. La Corte Suprema Federale si è però attribuita il potere di giudicare della legittimità costituzionale delle leggi, sia federali che statali ( judicial review ), con la nota sentenza “Marbury v. Madison” (1803) nella quale ha seguito il seguente ragionamento: il Congresso federale deriva il suo potere dalla Costituzione e, se emana leggi in contrasto con la Costituzione, le emana in assenza di potere legittimo; pertanto una legge federale emanata in contrasto con la Costituzione non è legge federale, ma atto privo di valore giuridico e dunque la Corte non può applicarla. La posizione presa dalla Corte Suprema degli Stati Uniti nel 1803 denota un modo di intendere la separazione dei poteri alla luce del principio della sovrapposizione e della reciproca limitazione degli stessi. Con la sentenza “Marbory v. Madison”, infatti, la Corte Suprema si è posta come ulteriore contropotere del Congresso, dal quale peraltro dipende la definizione delle sue competenze e la sua stessa composizione. Il modo con il quale è storicamente sorto il judicial review negli Stati Uniti consente di comprendere meglio le sue caratteristiche principali:

  1. I giudici federali non possono annullare la legge ma solo dichiararne l’incostituzionalità e l’inapplicabilità. La legge pertanto non viene eliminata dall’ordinamento giuridico e può di conseguenza “risorgere”.
  2. Il judicial review non è riservato alla Corte Suprema, ma può essere esercitato da tutti i giudici federali, secondo un modello che è stato definito di “sindacato diffuso”: lo stesso ragionamento seguito dalla Corte Suprema nel caso “Marbury v. Madison” può essere seguito da ciascun giudice federale, qualora sia posto di fronte alla richiesta di applicare una legge che considera in contrasto con la Costituzione.

Il diritto di privacy, inteso come scelta dello “stile di vita” personale, è stato “scoperto” nella Costituzione americana dalla Corte Warren ed è poi stato esteso fino a comprendere il diritto di aborto. Si ricorda la sentenza con la quale sono state stabilite le garanzie a tutela della persona in custodia della polizia. I diritti sociali sono stati introdotti, a livello federale, con il Social Security Act del 1935. Da allora il Congresso ha incrementato la legislazione sociale approvando leggi che introducevano nuovi specifici programmi di assistenza. Il sistema del welfare statunitense è stato profondamente modificato nel 1996, con il Personal Responsability and Work Opportunity Reconciliation Act voluto dal Congresso a maggioranza repubblicana e firmato dal Presidente Clinton. La riforma comporta in linea essenziale la devoluzione agli Stati membri del ruolo principale nell’erogazione delle prestazioni sociali, attraverso il trasferimento da parte dello Stato federale di somme di denaro, con facoltà per ciascuno Stato membro di determinare l’entità, la tipologia e la durata temporale degli interventi assistenziali.

9.LE FONTI DEL DIRITTO

Il common law inglese, trapiantato in America del Nord al seguito dei coloni che si trasferivano al di là dell’Atlantico, seguì linee evolutive che lo differenziarono ben presto dal modello originale, pur mantenendo una similitudine di fondo. Nel ‘700 i Commentaries di Blackstone avevano raggiunto ampia diffusione nelle colonie americane, ma il case method fu definitivamente sistematizzato e recepito dal mondo giuridico statunitense, verso la fine del XIX secolo: prima grande differenza con il modello inglese. Mentre in Inghilterra le materie giuridiche furono insegnate nelle università solo a partire dalla fine del XIX secolo, negli Stati Uniti l’osmosi tra l’università e le Corti iniziò fin da subito e ancor oggi è tale che non raramente i giudici federali provengono dai ruoli universitari. Un secondo elemento è rappresentato dalla presenza di una Costituzione rigida, la cui applicazione è garantita dalla Corte Suprema degli Stati Uniti e dai giudici federali attraverso l’esercizio del judicial review , E’ la Costituzione stessa che legittima il common law. Il suo richiamo in Costituzione in qualche modo ne stravolge la natura, perché implica una gerarchia delle fonti e la superiorità della fonte normativa costituzionale, rigida, predefinita e soprattutto generale e astratta.

Un terzo elemento consiste nella forma di Stato federale degli Stati Uniti, che comporta il problema della ripartizione delle competenze legislative tra Congresso Federale e Legislativi degli Stati membri, ma anche quello della eventuale coesistenza di diverse common law, a livello statale e a livello federale. La Corte Suprema ha riconosciuto la coesistenza, accanto a un common law statale, anche di un common law elaborato dalle Corti Federali, avente pari dignità ed effetto vincolante, in relazione alle leggi federali e alla Costituzione. La regola dello stare decisis , cuore di ciascun sistema di common law, ha un’efficacia meno rigida negli Stati Uniti che in Inghilterra. La Corte Suprema non si è mai considerata vincolata dal suo proprio precedente, anche in considerazione della particolare flessibilità necessaria nel gestire un sistema giuridico federale. Ci sono stati casi di overruling (mutamento di opinione) della Corte Suprema. Il rapporto tra leggi e common law negli Stati Uniti, sembra orientato verso la prevalenza delle prime; la presenza di una nutrita legislazione sia statale che federale e la grande influenza esercitata dalla Costituzione federale hanno in un certo senso familiarizzato il giurista americano con le disposizioni scritte di portata generale. Indici significativi di tale situazione sono il fenomeno delle codificazioni, che si sta sviluppando negli Stati Uniti, nel settore del diritto commerciale ( Uniform Commercial Code ) e quello dei Restatement , opere di dottrina e prive di valore ufficiale, consistenti nella rielaborazione sistematica della giurisprudenza in determinati settori del diritto utilizzati dagli operatori del diritto con funzione di codici, fenomeno di “unofficial codification”.

Si tratta di un golpe militare posto in essere il 25 aprile 1974 che assume i connotati di un evento fondamentale di liberazione cui arride repentinamente il successo, potendo contare sull’appoggio esplicito di talune forze politiche e su un sentimento per il cambiamento largamente diffuso nel Paese. La “liberazione attraverso il golpe” risulta incruenta, resta vivida l’immagine dei garofani rossi offerti dai cittadini ai golpisti: la “rivoluzione dei garofani”. I militari si incaricano di guidare il processo di transizione alla democrazia, che deve far perno sulla convocazione di un’ Assemblea costituente eletta a suffragio universale. Oltre alla decolonizzazione, propositi fondamentali del movimento rivoluzionario – presto istituzionalizzatosi nel Movimento delle Forze armate MFA – sono la democrazia e lo sviluppo. Notevoli contrasti sullo sfondo dell’agitarsi di forti suggestioni di stampo socialista. L’originario “Programma” del MFA diventa terreno di duro confronto tra le diverse anime del Movimento stesso, dimostrano i due tentativi di colpo di mano per la conquista del potere. Sul piano interno si mette mano all’adozione di programmi e misure economiche di ispirazione socialista, tra cui spicca la nazionalizzazione delle imprese e dei principali istituti di credito del Paese. Il processo di trasferimento del potere dai militari ai civili diventa assai delicato. Nessuno schieramento politico aveva conseguito la maggioranza dei seggi e le forze di sinistra avevano registrato un risultato inferiore alle attese. Il frutto di tanta irrequietezza sociale e politica sul piano formale si sostanzia nell’accettazione (il 13 aprile 1975) di una Piattaforma di accordo costituzionale con i partiti politici seguita (il 26 febbraio 1976) da una nuova Piattaforma di accordo costituzionale fra il MFA e i partiti politici. Ciò permette di superare l’impasse determinatosi in Assemblea costituente e di addivenire a un ampio quadro compromissorio trasfuso nelle norme del nuovo testo costituzionale.

2.1. L’IMPIANTO COMPROMISSORIO DEL NUOVO ORDINE

COSTITUZIONALE E LA SUA EVOLUZIONE

Il biennio transitorio, segnato dall’inquietudine per via del “conflitto di legittimazioni e di progetti di rivoluzione”, lascia tracce evidenti nel nuovo ordine costituzionale sottoforma di una serie di compromessi: ben si comprende perché a proposito delle vicende genetiche ed evolutive della legge fondamentale portoghese del 1976 si è fatta allusione alla Costituzione “contorsionista”. Le principali questioni sulle quali si addiviene ad arditi accordi riguardano la consacrazione, sia pure in via transitoria, del ruolo politico dei militari in un quadro assiologico dominato dall’affermazione del principio ella democrazia pluralista e partecipativa e la contaminazione dell’economia di mercato con aspetti del modello economico d’ispirazione socialista.

Le prime 2 revisioni costituzionali (occorse nel 1982 e nel 1989) devono quindi essere colte nella prospettiva dell’esigenza di restituire coerenza al testo attraverso l’eliminazione dei principali contenuti spuri o ambigui perché “in dissonanza con il costituzionalismo liberale europeo”, che ha sempre guardato con sospetto il ruolo attivo dei militari e forme eccessivamente penetranti di controllo del mercato e della proprietà privata dei mezzi di produzione. La prima revisione (1982) portò termine al ruolo politico dei militari e la soppressione del Consiglio della rivoluzione, la messa a punto di nuovi equilibri istituzionali tra Presidente della Repubblica, Governo e Parlamento, l’accoglimento dell’opzione del sindacato di costituzionalità di tipo giurisdizionale. La “prima revisione costituzionale” è volta a ridurre la carica ideologico-programmatica del testo e a ripensare le direttrici programmatiche in campo economico. Sulla modifica di parte qualificante della Costituzione economica rivoluzionaria è incentrata specificatamente la “seconda revisione” (1989), che procede alla rimozione del principio della irreversibilità delle nazionalizzazioni e al rimodellamento del sistema economico secondo un’impostazione generale di maggiore apertura, in modo da renderlo coerente con il “mercato comune” europeo. Delle ulteriori 5 revisioni costituzionali che seguono, le 3 di estensione formalmente più ridotta mirano a garantire la compatibilità tra l’ordinamento costituzionale e taluni trattati internazionali, mentre le 2 novelle di portata più ampia ritoccano numerosi aspetti del sistema politico, provvedono ad arricchire il catalogo dei diritti, enfatizzano il profilo della partecipazione democratica ed estendono la potestà legislativa delle regioni autonome.

3. I CARATTERI SALIENTI DELLA FORMA DI STATO

Il nuovo ordinamento costituzionale portoghese si presenta sottoforma di “Repubblica sovrana, fondata sulla dignità della persona umana e sulla volontà popolare e impegnata nella costruzione di una società libera, giusta e solidale”. La consacrazione di un ampio e organico catalogo di diritti di libertà accanto ai diritti sociali e ai diritti di nuova generazione, la forte apertura al pluralismo, la moltiplicazione delle istanze attraverso cui può prender corpo la partecipazione nei procedimenti legislativi e amministrativi, l’organizzazione del sistema politico imperniata sulla separazione dei poteri consentono di ricondurre, nella sostanza, l’ordinamento della III Repubblica portoghese al genus dello “Stato democratico di diritto”, cui esplicitamente allude il Preambolo. Il nuovo paradigma della democrazia viene declinato anche come democrazia decentralizzata. L’introduzione di 2 regioni autonome (insulari), fornite di potestà legislativa orientata al soddisfacimento dell’interesse specifico regionale, rappresenta una pregnante novità della CRP in un contesto statuale dalla forte tradizione unitaria e accentrata.