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Diritto costituzionale per concorsi pubblici, Dispense di Diritto

Diritto costituzionale per concorsi pubblici di assistente amministrativo

Tipologia: Dispense

2025/2026

In vendita dal 20/02/2026

annamaria-pezzella-2
annamaria-pezzella-2 🇮🇹

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DIRITTO COSTITUZIONALE
CAP.1 L’ORDINAMENTO GIURIDICO E LO STATO
Il diritto costituzionale costituisce quella branca del diritto pubblico che studia i
principi e le norme fondamentali dello Stato.
Ha per oggetto la Costituzione, la quale disciplina le seguenti norme:
- Le fonti del diritto, ovvero tutti gli atti o fatti dai quali provengono le norme
giuridiche;
- I diritti e i doveri del cittadino;
- L'organizzazione costituzionale dello Stato (Parlamento, Governo, ecc);
- Le garanzie costituzionali, si allude di solito alla rigidità della Costituzione;
La norma e l’ordinamento giuridico
L'insieme di tutte le norme giuridiche concorre a formare l'ordinamento giuridico (o
diritto oggettivo). Tali norme hanno i seguenti caratteri:
- Generalità, poiché si rivolgono alla generalità degli individui;
- Astrattezza, in quanto prendono in considerazione casi astratti;
- Novità, poiché pongono prescrizioni o determinazioni prima inesistenti o se già
vigenti ne mutano la fonte;
- Esteriorità, poiché l'oggetto è l'azione che il soggetto manifesta all'esterno (azione
concreta);
- Coercibilità, in quanto la loro osservanza è garantita dalla previsione di una
sanzione in caso di violazione;
- Positività, intesa come effettiva vigenza della norma;
- Intersubiettività, perché è in grado di interferire nei rapporti tra soggetti e
ordinamento;
Lo Stato: nozioni ed elementi costitutivi
Lo Stato costituisce una comunità di individui, stanziata su un territorio e organizzata
secondo un ordinamento giuridico pertanto gli elementi costitutivi dello Stato sono:
- Il popolo (elemento personale);
- Il territorio (elemento spaziale);
- La sovranità (elemento giuridico-organizzativo);
Il termine popolo indica la comunità di individui cui l’ordinamento giuridico statale
attribuisce lo status di cittadino. La cittadinanza è la condizione da cui derivano
diritti e doveri e si ottiene per:
- per nascita, tramite ius sanguinis e ius soli (solo per genitori apolidi o ignoti);
- per estensione;
- per beneficio di legge;
- per naturalizzazione;
La cittadinanza Italiana si perde:
- per assunzione di un impiego o prestazione di servizio militare presso uno stato
estero;
- per assunzione di carica o di Impiego pubblico, prestazione di servizio militare, o
acquisto volontario della cittadinanza presso uno stato estero in stato di guerra con
l'Italia;
La cittadinanza Italiana si può riacquistare:
- per prestazione del servizio militare o assunzione di un impiego pubblico di uno stato
italiano;
- per rinuncia da parte di un ex cittadino all'impiego o servizio militare presso uno
stato con trasferimento per almeno 2 anni in Italia
- per dichiarazione di riacquisto con stabilimento, entro un anno;
Con l'entrata in vigore del trattato sull'unione europea del 1992, alla cittadinanza
nazionale si è aggiunta una cittadinanza europea, attribuita a tutti coloro che sono
cittadini di uno stato dell'unione Europea. I diritti attribuiti ad essa sono:
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DIRITTO COSTITUZIONALE

CAP.1 L’ORDINAMENTO GIURIDICO E LO STATO

Il diritto costituzionale costituisce quella branca del diritto pubblico che studia i principi e le norme fondamentali dello Stato. Ha per oggetto la Costituzione , la quale disciplina le seguenti norme:

  • Le fonti del diritto , ovvero tutti gli atti o fatti dai quali provengono le norme giuridiche;
  • I diritti e i doveri del cittadino ;
  • L' organizzazione costituzionale dello Stato (Parlamento, Governo, ecc);
  • Le garanzie costituzionali, s i allude di solito alla rigidità della Costituzione; La norma e l’ordinamento giuridico L'insieme di tutte le norme giuridiche concorre a formare l' ordinamento giuridico (o diritto oggettivo ). Tali norme hanno i seguenti caratteri:
  • Generalità , poiché si rivolgono alla generalità degli individui;
  • Astrattezza , in quanto prendono in considerazione casi astratti;
  • Novità , poiché pongono prescrizioni o determinazioni prima inesistenti o se già vigenti ne mutano la fonte;
  • Esteriorità , poiché l'oggetto è l'azione che il soggetto manifesta all'esterno (azione concreta);
  • Coercibilità , in quanto la loro osservanza è garantita dalla previsione di una sanzione in caso di violazione;
  • Positività , intesa come effettiva vigenza della norma;
  • Intersubiettività , perché è in grado di interferire nei rapporti tra soggetti e ordinamento; Lo Stato: nozioni ed elementi costitutivi Lo Stato costituisce una comunità di individui, stanziata su un territorio e organizzata secondo un ordinamento giuridico pertanto gli elementi costitutivi dello Stato sono:
  • Il popolo (elemento personale);
  • Il territorio (elemento spaziale);
  • La sovranità (elemento giuridico-organizzativo); Il termine popolo indica la comunità di individui cui l’ordinamento giuridico statale attribuisce lo status di cittadino. La cittadinanza è la condizione da cui derivano diritti e doveri e si ottiene per:
  • per nascita, tramite ius sanguinis e ius soli (solo per genitori apolidi o ignoti);
  • per estensione;
  • per beneficio di legge;
  • per naturalizzazione; La cittadinanza Italiana si perde :
  • per assunzione di un impiego o prestazione di servizio militare presso uno stato estero;
  • per assunzione di carica o di Impiego pubblico, prestazione di servizio militare, o acquisto volontario della cittadinanza presso uno stato estero in stato di guerra con l'Italia; La cittadinanza Italiana si può riacquistare:
  • per prestazione del servizio militare o assunzione di un impiego pubblico di uno stato italiano;
  • per rinuncia da parte di un ex cittadino all'impiego o servizio militare presso uno stato con trasferimento per almeno 2 anni in Italia
  • per dichiarazione di riacquisto con stabilimento, entro un anno; Con l'entrata in vigore del trattato sull'unione europea del 1992, alla cittadinanza nazionale si è aggiunta una cittadinanza europea , attribuita a tutti coloro che sono cittadini di uno stato dell'unione Europea. I diritti attribuiti ad essa sono:
  • Libertà di circolazione e soggiorno sul territorio dell'unione;
  • Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali i per il parlamento europeo;
  • Possibilità di godere della tutela delle autorità Diplomatiche e consolari di un altro stato;
  • Diritto di presentare petizioni al parlamento europeo; Il territorio è l’area sul quale è stanziata stabilmente la comunità e su cui lo stato esercita la propria sovranità. Comprende.
  • La terraferma , delimitata dai confini naturali o artificiali;
  • Il mare territoriale , la cui estensione raggiunge le dodici miglia marine dal litorale;
  • Il sottosuolo e lo spazio aereo sovrastante fino all'altezza raggiungibile dagli aerei;
  • Il territorio fluttuante costituito da navi e aerei mercantili se si trovano nelle acque territoriali o nei cieli di un altro stato e navi e aerei militari ovunque si trovino. La sovranità consiste nel potere supremo dello Stato all'interno del proprio territorio. Nella nostra Costituzione è accolto il principio della sovranità popolare , infatti è il popolo che opera le scelte fondamentali e determinanti per l'azione statale, attraverso l'elezione dei suoi rappresentanti. Forma di stato L’espressione forma di stato indica il rapporto che intercorre tra chi detiene il potere e chi ne è assoggettato (popolo). Ne esistono diverse: Stato assoluto, di polizia, liberale, totalitario e democratico. L’Italia è uno stato democratico , che rappresenta la naturale evoluzione dello stato liberale, (governo della legge, separazione dei poteri, tutela dei diritti e delle libertà fondamentali) ma viene allargata la sfera dei destinatari dei diritti e delle libertà, includendo le classi sociali prima escluse (suffragio universale, diritto alla salute, istruzione, ecc..). Forma di governo L’espressione forma di governo riguarda le relazioni che intercorrono all’interno di uno solo degli elementi costitutivi dello Stato, ovvero il potere sovrano. Il principio intorno a cui ruota la classificazione delle forme di governo si basa sulla divisione dei poteri:
  • potere legislativo (Parlamento) spetta il compito di creare ed emanare le norme giuridiche;
  • potere esecutivo (Governo) spetta il compito di attuare le leggi e farle rispettare;
  • potere giudiziario (Magistratura) spetta il compito di interpretare leggi applicandole a casi concreti di violazione delle stesse; La forma di governo in Italia è parlamentare , caratterizzata dal fatto che tra governo

e parlamento esiste un rapporto di fiducia, ovvero il Governo presenta un indirizzo

politico che si impegna a rispettare e il quale deve essere approvato dal Parlamento che in qualsiasi caso può togliere la cd. fiducia.

CAP. 2 LA COMUNITA’ INTERNAZIONALE

Una delle caratteristiche che contraddistingue lo stato, è la sovranità, comune a tutti gli stati; è qui che subentra il diritto internazionale inteso come il complesso delle norme e dei principi che regolano i rapporti intercorrenti tra i soggetti della comunità internazionale. Le organizzazioni internazionali possono essere definite come associazioni di stati che perseguono interessi comuni a tutti i loro membri e sono dotate pertanto di uno statuto e di organi propri. Attualmente l' ONU è la più importante organizzazione operante a livello internazionale. Istituita con la carta dell'organizzazione delle nazioni unite ed entrata in vigore il 24 ottobre 1945. Tra le attività dell’ONU più importanti abbiamo il mantenimento della pace tra le nazioni e lo sviluppo delle relazioni amichevoli tra gli stati.

Le fonti di produzione del nostro ordinamento derivano anche da organi internazionali. Distinguiamo:

  • Le norme consuetudinarie , compresi i principi generali di diritto che si indirizzano generalmente a tutti i membri della comunità internazionale; (art.10)
  • Le norme convenzionali o norme poste in essere da trattati internazionali che sono fonti vincolanti solo per i soggetti che hanno concorso alla loro formazione;
  • Atti vincolanti delle organizzazioni internazionali che hanno efficacia solo per gli stati che hanno aderito all'accordo; L'ordinamento italiano prevede diverse procedure per adattare il diritto interno al diritto internazionale (procedimento speciale, procedimento ordinario, ecc..). Le fonti dell'ordinamento statale (fonti primarie) Le leggi ordinarie sono gli atti deliberati dal parlamento. Esse si basano sul principio di legalità ovvero non possono contenere disposizioni in contrasto con la legge, devono essere autorizzate dalla legge e devono essere disciplinate dalla legge.

Un'eccezione è la riserva di legge ovvero quando una norma costituzionale riserva alla

legge la disciplina di una determinata materia escludendo o ammettendo in parte il potere regolamentare del governo. I decreti legge I decreti legge sono atti aventi forza di legge che possono essere adottati dal governo sotto la propria responsabilità per far fronte a casi straordinari di necessità e di urgenza. I decreti legge sono pubblicati nella gazzetta ufficiale immediatamente dopo la loro emanazione ed entrano in vigore il giorno stesso, inoltre devono essere presentati alle camere nel giorno stesso per la conversione in legge che avviene entro 60 giorni altrimenti perdono efficacia. I decreti legislativi I decreti legislativi sono atti aventi forza di legge emanati dal governo sulla base di una legge delega approvata dal parlamento che ne definisce i principi e i limiti. Presenta vari vantaggi come la diminuzione delle tempistiche e la collaborazione di esperti nell'elaborazione della disciplina. Le fonti primarie delle Regioni Allo stesso livello gerarchico delle leggi ordinarie statali si collocano le fonti normative primarie delle Regioni. Si tratta in particolare:

  • delle leggi regionali , ivi comprese quelle di approvazione degli Statuti delle Regioni ordinarie e ad autonomia speciale;
  • delle leggi delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Le fonti locali (fonti secondarie) Il decentramento amministrativo che connota l’ordinamento italiano consente infatti di dislocare tali fonti su altrettanti livelli, dando luogo a sistemi di fonti secondarie di tipo statale, regionale e delle autonomie locali tra loro indipendenti. Fonti secondarie per eccellenza, di natura statale, sono i regolamenti governativi , deliberati dal Consiglio dei Ministri ma assumono la veste formale di decreti del Presidente della Repubblica. A seguire i regolamenti regionali , in ossequio alla potestà regolamentare delle Regioni, prevista all’art. 117 e i regolamenti degli enti locali.

La riforma Costituzionale, attuata con Legge n. 3/2001, ha significativamente ampliato la potestà regolamentare su entrambi i fronti: le Regioni possono infatti emanare regolamenti non solo nelle materie di loro competenza esclusiva ma anche in quelle oggetto di potestà legislativa concorrente e addirittura in alcune materie di esclusiva competenza statale, previa ovviamente la delega dello Stato ad operare in tal senso. Quanto agli enti locali la riforma ha valorizzato anche la relativa potestà regolamentare, da esercitare per disciplinare l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le consuetudini (fonti secondarie) Per consuetudine si intende un comportamento costante ripetuto nel tempo dai membri di una comunità con la convinzione che questi siano giuridicamente obbligatori.

CAP. 4 I DIRITTI E I DOVERI DEL CITTADINO

I principi fondamentali Costituiscono i criteri guida posti a fondamento del nostro ordinamento repubblicano pertanto non possono essere oggetto di modifica o revisione Costituzionale.

- Il principio democratico enuncia che l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della costituzione;

  • Il principio personalista R iguarda i diritti inviolabili dell'uomo;
  • Il principio di uguaglianza enuncia che tutti sono uguali davanti alla legge e riconosce la pari dignità sociale senza alcun tipo di distinzione;
  • Il principio lavorista considera il lavoro come diritto per l'affermazione della personalità dell'individuo così come un dovere per progredire nella società;
  • Il principio autonomista che promuove sia il principio del decentramento dei poteri sia la promozione e il riconoscimento delle autonomie locali.
  • La tutela delle minoranze linguistiche , che tutela le minoranze linguistiche attraverso gruppi umani minoritari e gruppi di italiani che parlano lingue diverse dall'italiano.
  • Il Principio pattizio secondo cui i rapporti tra Italia e chiesa sono regolati dai patti lateranensi, veri e propri accordi internazionali che riconoscono alla città del vaticano i caratteri dell'indipendenza e della sovranità, tipici di uno stato;
  • Il principio culturale ed ambientalista , persegue 3 obiettivi fondamentali ovvero promozione e sviluppo della cultura della ricerca, tutela del paesaggio e dei beni culturali, tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi.
  • Il principio internazionalista ovvero l'apertura ai rapporti internazionali a tutela dei valori di libertà e democrazia in particolare viene tutelato lo straniero da potenziali

abusi e discriminazioni o da persecuzioni, riconoscendogli il diritto di asilo e il divieto

di estradizione; Lo straniero ovviamente entra nel territorio italiano con passaporto

valido o documento equipollente, visto di ingresso e permesso di soggiorno. Il principio pacifista, l o stato Italiano si obbliga a rinunciare alla guerra e s'impegna a ricorrere a qualsiasi attività di negoziazione per assicurare la pace e la giustizia tra le nazioni; La prima parte La prima parte della Costituzione include i diritti e i doveri dei cittadini con i seguenti quattro titoli:

Il procedimento per le leggi costituzionali o di revisione costituzionali spetta all'articolo 138 della costituzione ed è diverso da quello precedente. Diverso perché non è ammessa l'iniziativa del CNEL, non è ammesso il procedimento decentrato e sono richieste due deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi ; nella votazione finale è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti della camera. Se la legge è stata approvata dalle due camere con una maggioranza non inferiore ai due terzi dei componenti, si procede alla pubblicazione. Se invece nella seconda votazione è stata raggiunta la maggioranza assoluta, la legge rimane nello stato di progetto e viene pubblicata sulla gazzetta a scopo di conoscenza; a questo punto entro 3 mesi da tale pubblicazione, 1/5 dei componenti di una camera, 500.000 elettori o 5 consigli regionali possono chiedere un referendum costituzionale. Il presidente della repubblica Il presidente della repubblica è il capo dello stato italiano nonché rappresentante dell'unità nazionale. Egli è eletto dal parlamento in seduta comune integrato da tre delegati per ciascuna regione (la valle d’Aosta ne presenta uno). La costituzione richiede per la votazione, una maggioranza qualificata (i 2/3 dei componenti dell'assemblea), qualora però i primi tre scrutini non siano sufficienti, basta la maggioranza assoluta (metà più uno dei componenti dell'assemblea). Attraverso il giuramento davanti al parlamento in seduta comune, il capo dello stato assume la carica presidenziale. Tra i requisiti abbiamo:

**- La cittadinanza Italiana;

  • Il compimento di cinquanta anni d'età;
  • Il godimento dei diritti civili e politici;
  • L'incompatibilità con altre cariche;** Il presidente dura in carica sette anni. Egli ha un potere neutro con funzioni di controllo; non è titolare di nessuna delle 3 funzioni fondamentali ma partecipa a ciascuna di esse (es. funzione legislativa = indice le elezioni delle nuove camere, promulga le leggi; funzione esecutiva = controfirma gli atti ministeriali, è al comando delle forze armate; funzione giurisdizionale = nomina 5 giudici della corte costituzionale, presiede il CSM). È importante dire che gli atti del presidente della repubblica devono essere sempre controfirmati dal presidente del consiglio o dai singoli ministri , questo perché il presidente della repubblica non è responsabile di nulla tranne che per due casi ovvero alto tradimento e attentato alla costituzion e. Il governo Il governo è l'organo titolare del potere esecutivo ed è formato dal presidente del consiglio, i ministri e il consiglio dei Ministri. Il rapporto tra governo e parlamento si fonda sulla fiducia infatti, il parlamento può promuovere una mozione di sfiducia e far aprire una crisi di governo. Il presidente del consiglio dirige la politica generale del governo e ne è responsabile, mantenendo l'unità di indirizzo politico e amministrativo e coordinando l'attività dei Ministri. I ministri hanno funzioni politiche e amministrative in quanto sono a capo dei ministeri (tranne per i ministri senza portafoglio che invece non sono a capo di alcun dicastero ma partecipano a pieno diritto alle deliberazioni del consiglio). Il consiglio dei Ministri è un organo costituzionale formato dal presidente del consiglio e dai ministri. Si occupa di determinare l' indirizzo generale dell'azione amministrativa. La magistratura

La magistratura si occupa del potere giudiziario che consiste nella potestà pubblica e autonoma di dare applicazione concreta alle norme dell'ordinamento giuridico. Distinguiamo:

  • La giurisdizione ordinaria, esercitata dai magistrati ordinari per tutte le controversie che la legge non affidi a giudici speciali. Questa si divide al tempo stesso in penale proposta all'attuazione delle norme penali e civile che ha invece ad oggetto tutte le materie che la legge non affida alla giurisdizione penale e amministrativa;
  • La giurisdizione speciale si occupa di determinate materie espressamente indicate dall'ordinamento. La legge affida a quest’ultima, la giurisdizione amministrativa che ha ad oggetto la tutela degli interessi legittimi; La corte costituzionale La corte costituzionale è un organo collegiale con funzioni giurisdizionali costituzionali. È composta da 15 giudici di cui:
  • 5 eletti dalle supreme magistrature dello stato (corte di cassazione, consiglio di stato e corte dei conti);
  • 5 eletti dal parlamento;
  • 5 nominati dal presidente della repubblica; Tale organo si occupa di accertare la costituzionalità delle leggi ordinarie emanate dal parlamento. Tra le funzioni fondamentali ne troviamo 4:
  • Giudicare sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge;
  • Giudicare sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello stato, tra stato e regioni e tra le regioni;
  • Giudicare sulle accuse promosse contro il presidente della repubblica ;
  • Giudicare sull'ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo ; Gli organi di rilievo costituzionale Gli organi di rilievo costituzionale sono espressamente previsti dalla costituzione e godono di particolari prerogative e sono:
  • Il CNEL, il consiglio nazionale dell’economia e del lavoro , ovvero un organo di consulenza delle camere e del governo, che ha iniziativa legislativa in materia economica e sociale;
  • La corte dei conti , ovvero un organo della giustizia amministrativa con giurisdizione sulle questioni inerenti la contabilità pubblica. Inoltre è un'istituzione superiore di controllo;
  • Il consiglio di stato definito come organo complesso di rilievo costituzionale che ha funzione consultiva esprimendo pareri in materia giuridico-amministrativa e giurisdizionale In quanto ha assunto la qualifica di organo giurisdizionale amministrativo di secondo grado;
  • Il CSM, consiglio superiore della magistratura , istituito per l'attuazione e l'osservanza dei principi di indipendenza della magistratura;
  • Il consiglio supremo di difesa , organo di rilievo costituzionale, collegiale con funzioni consultive e deliberative, presieduto dal presidente della repubblica;

CAP. 6 IL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE

L'art. 5 Cost. riconosce e promuove le autonomie locali attuando il principio del decentramento nell'erogazione di servizi che dipendono dallo stato. In particolare, l'art. 114 cost. dispone che oltre lo stato, la repubblica è costituita dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane e dalle regioni.

attualmente quelli del comune di Roma, dotato di una speciale autonomia statuaria , amministrativa e finanziaria.