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Sintesi dei principali argomenti in materia di diritto costituzionale. ADATTO A PREPARAZIONE PER CONCORSI PUBBLICI.
Tipologia: Schemi e mappe concettuali
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Il diritto pubblico comprende il complesso di norme disciplinanti la formazione, l’organizzazione e l’attività dello Stato e degli enti pubblici, nonché il loro rapporto con i privati. Il diritto costituzionale è una branca del diritto pubblico che studia i principi e le norme fondamentali dello Stato. In particolare, ha per oggetto la Costituzione.
2. LA NORMA GIURIDICA La norma giuridica disciplina in astratto la condotta dei consociati. L’insieme di tutte le norme giuridiche forma l’ ordinamento giuridico (o diritto oggettivo). L’ordinamento si definisce giuridico perché si compone di norme vincolanti , cioè dotate di sanzioni che si applicano in caso di violazione. Tali norme presentano i seguenti caratteri: Generalità Si rivolgono alla generalità degli individui o a particolari categorie sociali (es.: le leggi che riguardano i pensionati); Astrattezza Considerano casi astratti a cui si potranno ricondurre tutti i casi concreti con caratteri analoghi; Novità Disciplinano in modo diverso una determinata situazione o comportamento; Esteriorità L’oggetto è l’azione che il soggetto manifesta all’esterno; Coercibilità (o imperatività) la loro osservanza da parte dei destinatari è garantita da una sanzione; Positività L’effettiva vigenza della norma; Intersubiettività Creano, modificano, cancellano rapporti tra soggetti e ordinamento. L’unico ordinamento giuridico che ha finalità generali è lo Stato (cosiddetto ordinamento giuridico statale). 3. LO STATO: NOZIONE ED ELEMENTI COSTITUTIVI Lo Stato costituisce una comunità di individui, stanziata su un territorio e organizzata secondo un ordinamento giuridico. Gli elementi costituivi dello Stato sono quindi il popolo , il territorio e la sovranità. 3.1 IL POPOLO E LA CITTADINANZA Con popolo si indica la comunità di individui cui l’ordinamento giuridico statale attribuisce lo status di cittadino. La cittadinanza è la condizione dei soggetti cui l’ordinamento giuridico statale attribuisce la titolarità di diritti e doveri. Il concetto di cittadinanza si distingue da quello di sudditanza, in cui il soggetto non è titolare di diritti, ma deve sottostare a doveri. I requisiti per essere cittadini sono fissati dalla legge (L. 05/02/1992, n. 91): Nascita è rilevante la cittadinanza dei genitori ( ius sanguinis ) o il luogo in cui si nasce ( ius soli ); Estensione La cittadinanza si acquisisce con eventi successivi alla nascita (matrimonio, adozione); Concessione dello Stato Subordinata al verificarsi di condizioni o fatti particolari. Si distingue tra bipolidia (un soggetto è cittadini di due diversi Stati) e apolidia (un soggetto non è riconosciuto come cittadino da nessuno Stato). Con l’entrata in vigore del Trattato sull’Unione Europea del 1992, alla cittadinanza nazionale si è aggiunta la cittadinanza europea per tutti coloro che sono cittadini di uno Stato dell’UE (art. 9 TUE). 3.2 IL TERRITORIO Il territorio è lo spazio sul quale è stanziata stabilmente la comunità statale soggetta alla sovranità dello Stato, e comprende: Terraferma Delimitata da confini naturali o artificiali; Mare territoriale La sua estensione raggiunge generalmente le 12 miglia marine dal litorale; Sottosuolo e spazio aereo Fino all’altezza raggiungibile dagli aerei escludendo lo spazio extra- atmosferico; Territorio fluttuante Costituito da navi e aerei mercantili nelle acque territoriali o nei cieli di un determinato Stato, navi e aerei militari ovunque si trovino.
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La sovranità consiste nel potere supremo dello Stato all’interno del proprio territorio (sovranità interna) e nella indipendenza dello Stato rispetto a qualsiasi altro Stato (sovranità esterna). Nella nostra Costituzione è accolto il principio della sovranità popolare (art. 1): è il popolo che opera le scelte fondamentali e determinanti per l’azione statale attraverso le elezioni e gli istituti di democrazia diretta (referendum).
4. L’ITALIA E LA COMUNITÀ INTERNAZIONALE La sovranità è comune a tutti gli Stati, per cui si pone il problema di stabilire quali siano le regole che disciplinano i rapporti tra enti tutti egualmente sovrani. Il diritto internazionale è proprio il complesso delle norme e dei principi che regolano i rapporti tra i soggetti della Comunità internazionale. Per quanto riguarda l’Italia: Art. 10, comma 1, Cost. La Repubblica vuole aprirsi alla Comunità internazionale, impegnandosi a produrre disposizioni coincidenti con le norme internazionali riconosciute dalla comunità di Stati; Art 11 Cost. Sancisce il ripudio alla guerra e ammette le limitazioni della sovranità nazionale per la partecipazione dell’Italia a organizzazioni internazionali che promuovono la pace e la giustizia fra i popoli. 5. L’ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE (ONU) Tra le organizzazioni internazionali più importanti spicca L’ Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) , istituita nel secondo dopoguerra. L’attività dell’ONU ha ad oggetto il mantenimento della pace tra le nazioni e lo sviluppo delle relazioni amichevoli tra gli Stati. 6. L’ITALIA E L’UNIONE EUROPEA L’ Unione Europea è una comunità sovranazionale in cui i rapporti fra gli Stati membri sono subordinati alla volontà superiore dell’ente stesso: l’ordinamento europeo è infatti in grado di imporsi ai singoli Stati. 7. FORME DI STATO Con forma di Stato si intende il rapporto che intercorre tra chi detiene il potere e coloro che ne sono assoggettati , e quindi il rapporto che si realizza fra autorità e libertà. È possibile distinguere tra: Stato assoluto Regime politico in cui il potere è esercitato dal sovrano senza restrizioni e limitazioni; Stato di polizia (dal greco polis , “città”) Caratterizzato dal tentativo di alcuni sovrani (Austria e Prussia) nel XVIII secolo di conciliare lo Stato assoluto con le idee liberali dando vita a regimi di “assolutismo illuminato”. Sono concesse alcune libertà civili, come la stampa, la giustizia è equa, il carico fiscale è ben distribuito; Stato liberale (o di diritto) Afferma la necessità di una limitazione al potere della Corona attraverso l’istituzione di organi collegiali preposti a tutelare i diritti degli individui, cioè i parlamenti. L’azione politica del Sovrano è controllata dal Parlamento. Un testo costituzionale definisce il nuovo assetto e proclama i diritti e i doveri dei cittadini, i poteri legislativo, esecutivo e giudiziario sono separati; Stato totalitario Un unico partito incarna i valori supremi dello Stato, mentre un forte apparato repressivo mira all’eliminazione degli avversari politici; Stato democratico Si presenta come naturale evoluzione dello Stato liberale, di cui conserva i principi fondamentali. Viene allargata la sfera dei destinatari di diritti e libertà (es.: suffragio universale) e vengono istituiti nuovi diritti sociali (alla salute, all’istruzione, ecc.), dando vita ad uno Stato sociale (Welfare State). Le forme di Stato possono essere classificate anche in base alla dislocazione del potere sul territorio : Stato unitario Tutte le istituzioni politiche e le strutture amministrative si collocano al livello centrale; Stato federale Al Governo centrale si contrappongono i Governi dei vari Stati membri della federazione; Stato regionale Pur mantenendo l’indivisibilità dello Stato, riconosce la più ampia autonomia territoriale, riservando alcune materie alla competenza delle regioni. 8. FORME DI GOVERNO Con forma di governo si intende il modello organizzativo che uno Stato adotta per esercitare il potere sovrano. La forma di Stato riguarda le relazioni che intercorrono fra tutti gli elementi che compongono lo Stato (popolo, territorio, sovranità); La forma di governo riguarda solo le relazioni che intercorrono all’interno di uno solo degli elementi che compongono lo Stato, cioè il potere sovrano.
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L’ interpretazione delle fonti è finalizzata a individuare le norme ricavabili da una disposizione e a determinare il loro significato. In relazione al soggetto che compie l’attività interpretativa, si distingue l’interpretazione: Giudiziale Compiuta dai giudici per una decisione di carattere giuridico; Autentica Operata dal legislatore per fissare il significato delle disposizioni normative, vincolando così gli interpreti del diritto a non dare altre interpretazioni di quella norma e ad applicarla con quel significato; Burocratica Compiuta dal Ministro che vincola tutti gli uffici del Ministero. In relazione ai criteri con cui l’attività interpretativa è svolta, si distingue fra interpretazione: Letterale Si attribuisce alle disposizioni il significato proprio delle parole; Sistematica La disposizione da interpretare viene connessa con le altre disposizioni e i principi fondamentali dell’ordinamento; Adeguatrice Adatta il significato di una disposizione affinché non contrasti con il significato di altre norme di rango superiore; Restrittiva Riduce l’ambito applicativo di una norma; Estensiva Estende il significato della disposizione oltre il dato letterale; Evolutiva La disposizione da interpretare viene adattata al contesto storico, sociale e culturale in cui deve essere applicata; Storica La disposizione da interpretare viene letta alla luce della volontà del legislatore che l’ha formulata.
4. L’ANALOGIA Se un caso concreto non è disciplinato da alcuna norma giuridica, si configura una lacuna nel diritto. In questo caso, il giudice-interprete deve integrare la mancanza con un procedimento analogico in due momenti: Il giudice può applicare alla fattispecie in oggetto la disciplina prevista per altra fattispecie, accomunando entrambe sotto la stessa ratio ( analogia legis ); Se ciò non è sufficiente, il giudice ricorre ai principi generali dell’ordinamento giuridico, sanciti dalla Costituzione o ricavabili dalla legge ( analogia iuris ). 5. LE FONTI DELL’ORDINAMENTO ITALIANO Seguendo una classificazione gerarchica, le fonti del diritto italiano sono:
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Pa g. Non sono soggetti al sindacato della Corte costituzionale, in quanto alle Camere è riconosciuta l’indipendenza nei confronti di ogni altro potere.
12. IL REFERENDUM ABROGATIVO 12.1. LO STRUMENTO REFERENDARIO Il referendum è il più importante istituto di democrazia diretta attraverso cui i cittadini possono esprimere il loro parere direttamente. L’ordinamento italiano prevede i seguenti tipi di referendum: Abrogativo (art. 75 Cost.) Volto ad abrogare in tutto o in parte una legge o un atto avente forza di legge. Un referendum abrogativo può essere indetto se richiesto da 500.000 elettori o da 5 Consigli regionali. Hanno diritto di voto tutti i cittadini con i requisiti elettorali per la Camera dei deputati. La proposta è approvata se partecipa alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se viene raggiunta la metà più uno dei voti validi (non si tiene conto di schede bianche o nulle); Costituzionale (o sospensivo) Previsto per le leggi di revisione costituzionale; Territoriale (art. 132 Cost.) Per modificazioni territoriali di Regioni, Province e Comuni; Consultivo Ammesso solo a livello regionale o locale; Di indirizzo Una sorta di plebiscito, effettuatosi solo nel 1989, quando agli elettori fu chiesto di esprimersi sul conferimento di un mandato costituente al Parlamento europeo che sarebbe stato eletto di lì a poco. Di questi, solo il referendum abrogativo costituisce una fonte autonoma di diritto , in grado di intervenire su leggi votate dai rappresentanti. 13. I REGOLAMENTI GOVERNATIVI I regolamenti sono atti formalmente amministrativi aventi forza normativa , in quanto contengono norme destinate a innovare l’ordinamento giuridico. Caratteristiche dei regolamenti sono: Generalità Intesa come indeterminabilità dei destinatari; Astrattezza Intesa come capacità di regolare una serie infinita di casi; Innovatività Intesa come capacità di concorrere a costituire o innovare l’ordinamento giuridico, ossia di immettere nuove norme. 14. LE FONTI REGIONALI E DEGLI ENTI LOCALI Delle fonti regionali fanno parte le leggi regionali, gli Statuti e i regolamenti regionali : Le leggi regionali sono fonti normative ordinarie, dal momento che la Regione condivide con lo Stato il potere legislativo (art. 117 Cost.), dunque la Regione può emanare leggi che, entro i confini del suo territorio, hanno lo stesso valore di quelle statali; Nelle Regioni ordinarie anche gli Statuti sono approvati con legge regionale, sebbene si tratti di leggi emanate sulla base di un procedimento rinforzato indicato nella Costituzione e sono fonti normative di primo grado. Invece, gli Statuti delle Regioni straordinarie sono adottati con legge costituzionale, per cui sono fonti al pari della Costituzione; I regolamenti regionali sono fonti normative di secondo grado utilizzabili dalla Regione per disciplinare materie di sua competenza o la cui competenza gli è stata delegata. Gli enti locali (Comuni, Province, Città metropolitane), a differenza delle Regioni, non detengono alcun potere legislativo. 15. LA CONSUETUDINE Per consuetudine si intende un comportamento costantemente ripetuto dai membri di una comunità nella convinzione di osservare una norma giuridica. Si tratta di fonti-fatto , ovvero comportamenti produttivi di norme che non si concretizzano in disposizioni scritte. Le consuetudini costituzionali disciplinano i rapporti fra organi costituzionali o istituti costituzionali. Sono considerate fonti di rango costituzionale perché colmano le lacune della Costituzione.
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I principi fondamentali costituiscono i criteri a fondamento del nostro ordinamento. Sono sanciti nei primi 12 articoli della Costituzione e sono inderogabili , non possono essere oggetto di modifica o revisione costituzionale. 1.1. IL PRINCIPIO DEMOCRATICO L’ art. 1 Cost. sancisce il riconoscimento del referendum istituzionale del 2 giugno 1946, con cui gli italiani hanno scelto la forma di Stato repubblicana. La sovranità appartiene al popolo , ciò presuppone il riconoscimento di un’ampia autonomia personale, necessaria alla formazione di un libero pensiero. Si riconosce quindi il valore del lavoro come strumento di sviluppo della personalità e mezzo per il progresso della società. 1.2. IL PRINCIPIO PERSONALISTA L’ art. 2 Cost. pone al centro dell’ordinamento l’ uomo e i suoi diritti inviolabili , ovvero posizioni giuridiche considerate essenziali in quanto insite nella natura umana (es. diritto al nome). 1.3. IL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA L’ art. 3 Cost. pone il principio dell’uguaglianza giuridica dei cittadini , per cui la legge è uguale per tutti. Il secondo comma dell’art. 3 definisce anche la cd. uguaglianza sostanziale , affidando alla Repubblica il compito di intervenire per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, affinché tutti i cittadini siano posti su un piano di accettabile parità. 1.4. IL PRINCIPIO LAVORISTA Gli artt. 1 e 4 Cost. sanciscono il principio lavorista : il lavoro costituisce il valore centrale dell’ordinamento e il criterio guida della politica nazionale, che deve essere indirizzata verso la massima occupazione. Il lavoro è considerato come diritto per l’affermazione della personalità dell’individuo e come dovere per concorrere al progresso della società. 1.5. IL PRINCIPIO AUTONOMISTA L’ art. 5 Cost. sancisce il principio del pluralismo territoriale , riconoscendo centri di potere politico autonomi. In subordine all’unità ed indivisibilità della Repubblica, si afferma il principio del decentramento dei poteri e quello del riconoscimento delle autonomie locali (Regioni, Province, Comuni). I concetti di decentramento e autonomia sono collegati, in quanto lo sviluppo delle autonomie territoriali garantisce anche il decentramento delle funzioni e di conseguenza l’avvicinamento dei cittadini ai servizi e funzioni che dipendono dallo Stato. 1.6 LA TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE L’ art. 6 Cost. vieta ogni discriminazione in base alla lingua. In particolare, si distingue tra: Gruppi umani minoritari , cioè le popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate; Gruppi di italiani che parlano lingue diverse dall’italiano , cioè francese, franco-provenzale, friulano, ladino, occitano e sardo; In riferimento agli Statuti delle Regioni speciali (Valle D’Aosta, Trentino-Alto Adige, Sardegna, Sardegna, Friuli-Venezia-Giulia, Sicilia) è prevista una disciplina specifica a protezione delle minoranze linguistiche presenti nel loro territorio, utilizzando due modelli: Il bilinguismo , che consiste nella possibilità di insegnare e utilizzare sia l’italiano sia la lingua materna; Il separatismo linguistico , con l’istituzione di scuole differenziate e con l’utilizzo della propria lingua nei rapporti con l’autorità pubblica. 1.7. IL PRINCIPIO PATTIZIO All’ art. 7 Cost. , lo Stato regola i rapporti con ciascuna confessione religiosa (principio pattizio). I rapporti fra Italia e Santa Sede sono regolati dai Patti Lateranensi , veri e proprio accordi internazionali, in quanto a Città del Vaticano sono riconosciute l’indipendenza e la sovranità tipiche di uno Stato. Ogni modifica ai Patti deve essere concordata fra le parti (Stato e Chiesa cattolica).
Pa g. 1 della comunicazione e spetta a tutti: cittadini, stranieri, apolidi, persone fisiche e giuridiche, tutte le formazioni sociali che non contravvengono alla legge. Si applicano le stesse garanzie degli artt. 13 e 14 Cost. (riserva di legge, riserva di giurisdizione, obbligo di motivazione). 2.4. LA LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE E DI SOGGIORNO L’ art. 16 Cost. afferma che ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale , salvo limitazioni stabilite dalla legge per motivi di sanità o sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Tale diritto si estrinseca in tre facoltà: libera circolazione sul territorio dello Stato , libertà di fissare ovunque la propria residenza (soggiorno), facoltà di uscire dallo Stato e rientrarvi. 2.5. LA LIBERTÀ DI RIUNIONE L’ art. 17 Cost. garantisce la libertà di riunione , ovvero darsi convegno in un luogo, indipendentemente dalle ragioni. 2.6. LA LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE L’ art. 18 Cost. sancisce la libertà di associazione , ovvero di costituire una associazione, aderire o meno a essa, uscire da un’associazione. L’associazione è caratterizzata da: Una stabile e duratura organizzazione; Esistenza di un vincolo permanente tra gli associati; Esistenza di uno scopo comune da perseguire (politico, religioso, culturale, ricreativo). Sono vietate le associazioni indicate espressamente dalla legge penale (es, associazioni a delinquere), associazioni segrete, associazioni a carattere militare che perseguono scopi politici. 2.7. LA LIBERTÀ RELIGIOSA L’ art. 19 Cost. definisce l’Italia come uno Stato laico e riconosce la libertà religiosa di tutti , senza alcuna discriminazione. L’unico limite in materia religiosa è costituito dal rispetto del buon costume e della morale corrente. 2.8. LA LIBERTÀ DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO L’ art. 21 Cost. prevede la libertà di manifestazione del pensiero , che garantisce di esternare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Uno dei mezzi più importanti di manifestazione del pensiero è la stampa.
3. I RAPPORTI ETICO-SOCIALI 3.1. LA TUTELA DELLA FAMIGLIA Gli artt. 29-31 Cost. riguardano i diritti della famiglia , che, come quelli dell’individuo, sono intangibili. I principi generali in materia di famiglia sono: l’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, la tutela e la garanza dell’unità familiare, il diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, la formazione, l’istruzione e il mantenimento dei figli anche in assenza dei genitori. Inoltre, con la L. 151/1975 , si garantisce la completa uguaglianza giuridica e morale dei coniugi. 3.2. LA CULTURA E LA SCUOLA Gli artt. 33-34 Cost. prevedono per lo Stato l’impegno di promuovere lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica. Tale compito ha trovato riscontro nell’istituzione del Ministero dei Beni culturali (1974) e dei Ministeri dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica (1989). 3.3. IL VALORE DELLO SPORT L’ultimo comma dell’ art. 33 Cost. , aggiunto grazie alla L. cost. 1/2023 , è dedicato allo sport. La Repubblica ne riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psico-fisico. 3.4. LA TUTELA DELLA SALUTE L’ art. 32 Cost. sancisce e tutela il diritto alla salute , fondamentale diritto dell’individuo ed interesse della collettività. Si richiede anche che i trattamenti sanitari rispettino l’integrità fisica, la dignità e la riservatezza del malato. Nel nostro ordinamento, vale la regola della volontarietà del paziente nel sottoporsi alle cure
Pa g. 1 mediche ( diritto all’autodeterminazione terapeutica ), salvo che sia la legge a disporre trattamenti sanitari obbligatori per tutelare la salute della collettività e l’incolumità di altre persone.
4. I RAPPORTI ECONOMICI 4.1. I DIRITTI SOCIALI DEI LAVORATORI Oltre agli artt. 1 e 4 Cost., che trattano del lavoro come fenomeno sociale che connota la struttura dello Stato, vigono altre norme costituzionali in materia. Possiamo distinguere tra le norme che concernono il rapporto di lavoro subordinato e quelle che riguardano l ’attività di contrattazione e sindacale. 4.2. LA LIBERTÀ SINDACALE Il sindacato è un’ associazione libera e spontanea di lavoratori o anche di datori di lavoro, costituita al fine di tutelare gli interessi professionali dei propri appartenenti. L’art. 39 Cost. sancisce la libertà di organizzazione sindacale , che comprende: la libertà di costituire anche più sindacati per una medesima categoria, la libertà per i singoli di scegliere tra i vari sindacati esistenti o di non aderire ad alcuno di essi, la libertà di esercitare i diritti sindacali e di fare propaganda sindacale anche all’interno dei luoghi di lavoro (purché non si arrechi danno al datore di lavoro). Inoltre, ai sindacati è imposto un solo obbligo , quello della registrazione : ad essi è attribuita personalità giuridica e capacità di stipulare contratti collettivi con efficacia su tutti i lavoratori appartenenti a quel settore. 4.3. IL DIRITTO DI SCIOPERO Il principale strumento di lotta sindacale è lo sciopero , ovvero l’ astensione dal lavoro per la tutela di un interesse professionale collettivo , ed è riconosciuto e garantito dalla Costituzione. Tuttavia, si stabilisce anche lo sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano, al fine di evitare che un esercizio indiscriminato e incontrollato dello sciopero danneggi la collettività. 4.4. LA LIBERTÀ DI INIZIATIVA ECONOMICA L’ art. 41 Cost. consacra la libertà di iniziativa economica privata e pubblica , la quale tuttavia non è illimitata. Il comma 2, modificato dalla L. cost. 1/2022, dispone che l’iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da arrecare danno a salute, ambiente, libertà, sicurezza e dignità umana. Al legislatore è affidata l’attività di controllo in tal senso. 4.5. LA PROPRIETÀ Secondo l’ art. 42 Cost. la proprietà è pubblica o privata e titolari del diritto di proprietà possono essere lo Stato, gli enti o i privati. Lo stesso art. afferma che la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge che ne determina i modi d’acquisto, di godimento ed i limiti, allo scopo di assicurarsi la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà può essere sopposta a limiti ed espropriata. 5. I RAPPORTI POLITICI 5.1. ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO Come approfondito nell’ art. 48 Cost. , il corpo elettorale è l’insieme dei cittadini che godono dell’ elettorato attivo , ovvero del diritto di votare i collegi politicamente rappresentativi dello Stato- ordinamento (non solo il Parlamento, ma anche i Consigli regionali, provinciali e comunali). I requisiti richiesti per esercitare il diritto al voto sono la cittadinanza italiana e la maggiore età. L’ elettorato passivo consiste nella capacità di ricoprire cariche elettive e quindi di essere votati. Chiunque sia elettore è, a sua volta, elegibile, ma per l’appartenenza alla Camera dei deputati l’età non può essere inferiore a 25 anni, per il Senato a 40. 5.2. INELEGGIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ E INCANDIDABILITÀ La capacità di essere eletti può subire delle limitazioni per alcune cause connesse a requisiti personali del soggetto che impediscono una sua elezione: Carica ricoperta Se il candidato ricopre una carica che potrebbe determinare una pressione sulle scelte degli elettori si porrebbe in vantaggio rispetto ad altri candidati;
Pa g. 1 Presenza di membri non elettivi al Senato Esistono i senatori a vita nominati dal Presidente della Repubblica, inoltre tutti gli ex Presidenti della Repubblica diventano senatori a vita; Elettorato passivo Si può essere eletti come deputati dai 25 anni d’età, mentre si può essere eletti come senatori dai 40 anni d’età. Il periodo di durata in carica delle camere è di 5 anni ( legislatura ). Esse si riuniscono in via ordinaria il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre, e in via straordinaria tutte le volte che lo richiede il Capo dello Stato, il Presidente della Camera oppure almeno un terzo dei suoi componenti. Le deliberazioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti e sono votate dalla maggioranza dei presenti. 1.2. LE FUNZIONI DEL PARLAMENTO Oltre alla funzione legislativa, il Parlamento svolge anche attività di indirizzo e di controllo politico , attraverso la quale si determinano i fini della politica nazionale, si scelgono i mezzi per conseguirli e si esercita un controllo sul Governo. Vi sono poi le funzioni elettorali , nelle quali rientrano, ad esempio, l’elezione del Presidente della Repubblica, la nomina di 5 giudici della Corte costituzionale, ecc. Altra importante funzione è quella di accusa, ovvero la deliberazione della messa in stato d’accusa del Presidente della Repubblica. Infine, vi sono le attività strumentali riguardanti l’organizzazione di ciascuna Camera, ovvero attività normative, procedurali e amministrative interne. 1.3. IL PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE Le Camere svolgono la funzione legislativa autonomamente, cioè ognuna per proprio conto, ma in alcuni casi si riuniscono e deliberano in seduta comune. Ciò avviene per: L’elezione del Presidente della Repubblica e il suo giuramento; La messa in stato d’accusa del Presidente della Repubblica; La nomina di un terzo dei membri elettivi del Consiglio Superiore della Magistratura; L’elezione di un terzo dei giudici costituzionali; La compilazione dell’elenco di cittadini tra cui sono sorteggiati i giudici aggregati che intervengono nei giudizi di accusa al Presidente della Repubblica dinnanzi alla Corte costituzionale. 1.4. LE PREROGATIVE DELLE CAMERE Al fine di esercitare pienamente le loro funzioni, le Camere godono delle seguenti prerogative: Autonomia regolamentare : ciascuna Camera adotta il proprio regolamento; Autonomia finanziaria : ciascuna Camera delibera il proprio bilancio e rendiconto consuntivo; Autonomia amministrativa : ciascuna Camera provvede all’organizzazione dei propri uffici amministrativi interni e all’assunzione dei propri dipendenti; Inviolabilità degli uffici : è vietato alle forze dell’ordine l’accesso negli edifici delle Camere per compiere atti del proprio ufficio (immunità della sede). Le funzioni di polizia sono svolte dal personale delle Camere (questori, commessi, guardie), esclusivamente agli ordini del Presidente della Camera; Verifica dei poteri : ciascuna Camera è tenuta a controllare la validità dei titoli di ammissione dei parlamentari e la regolarità delle elezioni; Tutela penale : il codice penale punisce come reati il tentativo di impedire alle Camere l’esercizio delle loro funzioni e il vilipendio delle Camere. 1.5. STATUS DEI MEMBRI DELLE CAMERE L’ art. 67 Cost. enuncia che ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincoli di mandato, dettando due principi:
Pa g. 1 Immunità Non si può arrestare, perquisire o intercettare un parlamentare senza l’autorizzazione della Camera a cui appartiene, tranne nel caso di un reato per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza o di esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna; Insindacabilità I parlamentari non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni o dei voti dati nell’esercizio delle proprie funzioni. Ciò non impedisce l’applicazione di sanzioni disciplinari previste dal regolamento delle Camere; Indennità Mira a garantire l’indipendenza economica e il decoro parlamentare.
2. IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO PER LE LEGGI ORDINARIE Il procedimento previsto per la formazione delle leggi ordinarie si articola in cinque fasi distinte. 2.1. INIZIATIVA Consiste nella presentazione ad una Camera di una proposta di legge , su cui l’assemblea è obbligata a deliberare. Il relativo potere spetta: Al Governo (disegno di legge); A ciascun parlamentare (limitatamente alla Camera di appartenenza); Al CNEL in materia di economia e di lavoro; Ad almeno 50.000 elettori (iniziativa legislativa popolare); Ai consigli regionali. 2.2. APPROVAZIONE L’ approvazione del progetto di legge da parte di ciascuna Camera può seguire tre diversi procedimenti: 1. Procedimento ordinario , articolato nelle seguenti fasi: a. La Commissione competente (14 presso la Camera dei deputati e 14 presso il Senato, ciascuna competente per una materia determinata) procede all’esame preliminare del progetto; b. La Commissione riferisce sul progetto all’Assemblea; c. L’Assemblea discute e vota sul progetto articolo per articolo; d. L’Assemblea vota l’approvazione del testo finale. Tale procedimento è obbligatorio per i progetti di legge in materia costituzionale ed elettorale, di delegazione legislativa, di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi. 2. Procedimento decentrato (o per Commissioni): la Commissione competente esamina il progetto e vota su di esso. Il progetto può essere rimesso all’Assemblea su richiesta della stessa, del Governo o della Commissione; 3. Procedimento misto : comporta una collaborazione tra Assemblea e Commissione. Ambedue le Camere devono approvare il progetto di legge nel medesimo testo. Se una Camera apporta modifiche al progetto di legge già approvato dall’altra Camera, quest’ultima dovrà riesaminarlo. Il progetto passerà da un’Assemblea all’altra (cd. navette) sino a quando sarà raggiunto l’accordo. 2.3. PROMULGAZIONE La promulgazione consiste in un atto del Presidente della Repubblica che attesta l’avvenuta approvazione della legge da parte delle Camere (dopo aver verificato la conformità alla Costituzione). La promulgazione delle leggi deve avvenire generalmente entro un mese dall’approvazione ( art. 73 Cost .). Prima di promulgare la legge, il Presidente della Repubblica può chiedere alle Camere una nuova deliberazione. Se le Camere approvano nuovamente la legge, il Presidente è tenuto a promulgarla. 2.4. VISTO DEL GUARDASIGILLI Il Guardasigilli, ovvero il Ministro della Giustizia , è tenuto ad accertare che l’atto non presenti irregolarità formali , quindi pone il proprio visto sull’atto. Si tratta quindi di un controllo limitato alla forma dell’atto. 2.5. PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE La pubblicazione è l’atto con cui la legge viene resa pubblica tramite pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore con carattere di obbligatorietà il 15° giorno successivo alla pubblicazione (salvo diverso termine).
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Il Presidente della Repubblica costituisce un potere neutro con funzioni di garanzia e di controllo : non è titolare di nessuna delle tre funzioni fondamentali (legislativa, esecutiva, giudiziaria), ma partecipa a ciascuna di esse: Relativamente alla funzione legislativa : o Può inviare messaggi alle Camere ( art. 87, comma 2, Cost. ) per richiamare l’attenzione del Parlamento su esigenze non soddisfatte dalla legislazione vigente; o Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione ( art. 87, comma 3, Cost. ); o Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa governativa ( art. 87, comma 4, Cost. ). Tale autorizzazione non può essere rifiutata; o Promulga le leggi , emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti ( art. 87, comma 5, Cost. ); o Prima di promulgare una legge, può chiedere alle Camere un secondo esame ( art. 74 Cost. ). Se le Camere riapprovano l’atto, il Capo dello Stato non può rinviarlo; o Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione; o Può sciogliere le Camere ( art. 88, comma 1, Cost. ), tranne negli ultimi sei mesi di carica (cd. semestre bianco), salvo che coincidano del tutto o in parte con gli ultimi sei mesi di legislatura; o Nomina un massimo cinque senatori a vita ( art. 59 Cost. ), che devono essere cittadini che abbiano riportato altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Relativamente alla funzione esecutiva : o Nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questi, i Ministri; o Nomina formalmente i funzionari dello Stato, ma la deliberazione effettiva è del Governo; o Controfirma gli atti ministeriali, che sono emanati come un suo decreto; o Dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere; o Ha il comando delle forze armate e presiede il Consiglio supremo di difesa; o Ratifica i trattati internazionali, accredita e riceve i rappresentanti diplomatici; o Conferisce le onorificenze della Repubblica; o Dispone con decreto lo scioglimento dei Consigli regionali e rimuove il Presidente della Giunta deliberato dal Consiglio dei ministri. Relativamente alla funzione giurisdizionale : o Nomina i cinque giudici della Corte costituzionale ( art. 135 Cost. ); o Presiede il Consiglio superiore della Magistratura; o Può concedere la grazia e commutare le pene ( art. 87, comma 11, Cost. ). Relativamente alla funzione amministrativa : o Annulla degli atti amministrativi illegittimi, su decisione del Consiglio dei Ministri; o Emana il decreto di decisione dei ricorsi straordinari e amministrativi su proposta del Ministro competente; o Dispone lo scioglimento dei Consigli comunali e provinciali; o Concede la cittadinanza italiana; o Concede il riconoscimento alle persone giuridiche private.
6. LA RESPONSABILITÀ DEL CAPO DELLO STATO 6.1. LA RESPONSABILITÀ POLITICA Gli atti del Presidente della Repubblica devono essere controfirmati dal Presidente del Consiglio o dai singoli Ministri affinché siano validi. Ciò trasferisce la responsabilità dell’atto dal Presidente al Ministro. Tuttavia, ci sono atti in cui, nonostante la controfirma, la decisione in merito ai contenuti spetta unicamente al Capo dello Stato. Gli atti di competenza propria del Presidente sono dunque: La promulgazione di una legge o la richiesta di riesame della stessa; L’invio di messaggi alle Camere per invitarle a prendere determinati provvedimenti; La nomina di cinque senatori a vita; La convocazione straordinaria delle Camere;
Pa g. 1 La nomina di cinque giudici della Corte costituzionale. 6.2. LA RESPONSABILITÀ GIURIDICA Il Capo dello Stato non è responsabile degli atti che compie nell’esercizio delle sue funzioni: la Costituzione gli garantisce la più ampia libertà d’azione. Tuttavia, se i suoi atti mettono in pericolo l’esistenza della Repubblica, si configurano i reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione. Per alto tradimento si intende un comportamento doloso, cioè voluto e intenzionale, che viola il giuramento di fedeltà alla Repubblica. L’ attentato alla Costituzione è invece un comportamento doloso diretto a sovvertire istituzioni costituzionali o a violare la Costituzione.
7. IL GOVERNO Il Governo è un organo costituzionale complesso (perché a sua volta formato da una pluralità di organi) con funzioni politiche, esecutive, di alta amministrazione, di controllo ed eccezionalmente legislative. Il Governo è composto da più organi, tra cui distinguiamo due categorie: Necessari : Presidente del Consiglio, Ministri e Consiglio dei Ministri; Non necessari : Consiglio di Gabinetto, Comitato di Ministri e Comitati interministeriali, vicepresidenti del Consiglio, Ministri senza portafoglio, Sottosegretari di Stato e Commissari straordinari del Governo. 7.1. FORMAZIONE DEL GOVERNO E FIDUCIA DEL PARLAMENTO Per quanto riguarda la formazione del Governo , l’ art. 92 Cost. si limita ad affermare che il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di quest’ultimo, i Ministri. Nessuna norma è dettata per quanto attiene la procedura da seguire. Una volta formatosi, il Governo dovrà ottenere la fiducia del Parlamento. La fiducia deve essere accertata non appena l’esecutivo viene a crearsi e deve essere mantenuta per tutta la durata del mandato. Se il Governo perde l’appoggio del Parlamento si apre una crisi, il Presidente del Consiglio è tenuto a presentare le dimissioni al Presidente della Repubblica, il quale incarica chi gli sembra più idoneo a formare un governo o scioglie le Camere e indice nuove elezioni. 7.2. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l’unità di indirizzo politico e amministrativo , promuovendo e coordinando l’attività dei Ministri ( art. 95 Cost. ). Le attribuzioni del Presidente del Consiglio possono così riassumersi: Controfirma gli atti presidenziali che hanno valore legislativo e gli altri atti indicati dalla legge; Può assumere la direzione di un Ministero che sia vacante; Dirige l’ufficio della Presidenza del Consiglio; Può sempre intervenire nei giudizi di legittimità innanzi alla Corte costituzionale (attraverso il Patrocinio dell’Avvocatura dello Stato); Esercita funzioni di direzione in materia di servizi per la sicurezza e segreto di Stato; Presenta alle Camere i disegni di legge d’iniziativa governativa; Promuove e coordina l’azione del Governo relativamente alle politiche dell’Unione europea, ai rapporti con le Regioni e Province autonome. 7.3. I MINISTRI I Ministri sono nominati dal Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. Possono essere anche scelti fra cittadini non appartenenti al Parlamento. Detengono funzioni : Politiche Collaborano all’attuazione dell’indirizzo politico del Governo: o L’iniziativa legislativa, che si esercita mediante la presentazione al Consiglio dei Ministri dei disegni di legge da sottoporre alle Camere; o La controfirma degli atti del Presidente della Repubblica che essi stessi hanno proposto e di cui si assumono la responsabilità politica ( art. 89 Cost. ); o Il diritto-dovere di partecipazione alle riunioni e all’attività del Governo. Amministrative Sono a capo dei Ministeri, cioè complessi organi centrali dello Stato, ciascuno dei quali dirige un settore della Pubblica Amministrazione:
Pa g. 1 Principio dell’inamovibilità del giudice per garantire la loro indipendenza, i giudici non possono essere privati della carica o trasferiti ad altra sede se non con il loro consenso o per cause tassative di indegnità e di incapacità; Ricorribilità in Cassazione contro i provvedimenti giurisdizionali in materia di libertà personale contro le sentenze in materia di libertà personale emesse da organi giurisdizionali ordinari o speciali è sempre ammesso il ricorso in Cassazione per violazioni di legge. Se le decisioni arrivano dal Consiglio di Stato o dalla Corte dei Conti, il ricorso è limitato solo ai motivi di giurisdizione; Giusto processo L’ art. 111 Cost. indica i principi atti a garantire in ogni processo: o Il contraddittorio fra le parti in condizione di parità, che si esplica nella parità tra le parti di ricerca e formazione delle prove; o La presenza di un giudice terzo e imparziale per garantire la correttezza del giudizio; o La sua ragionevole durata. 9.3. IL PUBBLICO MINISTERO NELLA COSTITUZIONE Il Pubblico Ministero è il magistrato che esercita la funzione requirente , ovvero che promuove l’azione penale non appena viene a conoscenza di un reato e in questo modo avvia il processo penale. Il P.M. ha l’obbligo di esercitare l’azione penale ( art. 112 Cost. ) e, a tal fine, può disporre direttamente della polizia giudiziaria ( art. 109 Cost. ). Per garantire l’indipendenza dei P.M., essi non sono sottoposti ad alcuna gerarchia, ma solo a rapporti di sovraordinazione.
10. LA CORTE COSTITUZIONALE 10.1. FUNZIONE E COMPOSIZIONE La Corte costituzionale è un organo collegiale costituzionale. Ha il compito di accertare la costituzionalità delle leggi ordinarie emanate dal Parlamento. È composta da 15 giudici, dei quali: Cinque eletti dalle supreme magistrature dello Stato (tre dalla Corte di Cassazione, uno dal Consiglio di Stato, uno dalla Corte dei Conti); Cinque eletti dal Parlamento; Cinque nominati dal Presidente della Repubblica. I compiti spettanti alla Corte Costituzionale sono fondamentalmente quattro: Giudicare sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge di Stato e Regioni; Giudicare sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e quelli tra Stato e Regioni; Giudicare sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica ; Giudicare sull’ ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo. 10.2. IL SINDACATO DI LEGITTIMITÀ DELLE LEGGI Per sindacato di legittimità costituzionale s’intende la verifica che una legge o un atto ad essa equiparato sia conforme alle norme della Costituzione. Il sindacato della Corte costituzionale si esercita sulle leggi e sugli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni, in particolare: Le leggi costituzionali e di revisione costituzionale , sindacabili per vizi formali relativi alla regolarità del procedimento di formazione e alla conformità ai principi supremi dell’ordinamento; Le leggi ordinarie dello Stato , sindacabili senza alcuna limitazione; Gli atti aventi forza di legge , cioè decreti-legge e decreti legislativi emanati dal Governo; Le leggi regionali quando eccedono la loro competenza; Gli Statuti regionali ; Il referendum abrogativo , che potrebbe generare effetti non conformi alla Costituzione; Le leggi delle Province autonome di Trento e Bolzano , per violazione della Costituzione, dello Statuto regionale, del principio di parità fra i gruppi linguistici. 10.3. IL PROCEDIMENTO PER IL SINDACATO DI COSTITUZIONALITÀ DELLE LEGGI L’ordinamento italiano prevede due tipi di giudizi di legittimità costituzionale delle leggi: In via incidentale Trova origine da una controversia giudiziaria pendente innanzi all’autorità giudiziaria ordinaria o amministrativa (Tribunale, TAR, ecc.). Nel corso di tale controversia viene
Pa g. 2 eccepita l’incostituzionalità della legge da applicare, e allora il giudice rinvia alla Corte Costituzionale; In via principale Viene proposto il ricorso immediato direttamente alla Corte costituzionale. Tale forma è consentita solo al Governo, alle Regioni e alle province di Trento e Bolzano. 10.4. LE DECISIONI DELLA CORTE E I LORO EFFETTI La Corte costituzionale giudica in via definitiva con sentenza , mentre tutti gli altri provvedimenti sono adottati con ordinanza. Le decisioni della Corte sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale. Quando riceve un’istanza, la Corte può dichiarare la domanda inammissibile se mancano i presupposti per procedere a un giudizio di merito, oppure può accoglierla o rigettarla. Con la sentenza di accoglimento , la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della norma impugnata, che cessa di avere efficacia. Con la sentenza di rigetto , invece, si dischiara infondata la questione della legittimità. In base all’ art. 137 Cost. , contro le decisioni della Corte non è ammessa alcuna impugnazione.
11. GLI ORGANI DI RILIEVO COSTITUZIONALE Gli organi di rilievo costituzionale sono espressamente previsti dalla Costituzione e godono di particolari prerogative. Tali organi sono: il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti, il Consiglio superiore della Magistratura e il Consiglio Supremo di Difesa. 11.1. IL CNEL Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro , previsto dall’ art. 99 Cost. , svolge funzioni ausiliarie (solo consultive) del Parlamento e del Governo. Il suo compito principale è dare pareri e consulenze al Governo e al Parlamento sui problemi dell’economia e del lavoro. Il CNEL ha anche potere di iniziativa legislativa per le materie di sua competenza. 11.2. LA CORTE DEI CONTI La Corte dei conti costituisce un organo della giustizia amministrativa con giurisdizione sulle questioni inerenti alla contabilità pubblica. È anche istituzione superiore di controllo in materia giurisdizionale, consultiva e amministrativa, e si pone in posizione di indipendenza e insindacabilità nei confronti di altri organi e del potere esecutivo in particolare. 11.3. IL CONSIGLIO DI STATO Il Consiglio di Stato è l’ organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell’amministrazione , che dà pareri sull’attività degli altri organi amministrativi sotto i profili della legittimità (corrispondenza alle norme giuridiche) e del merito (opportunità e convenienza dell’azione amministrativa). I pareri del CdS possono essere facoltativi o obbligatori , a seconda che la P.A. sia tenuta per legge o meno a richiederli. I pareri obbligatori possono, a loro volta, essere vincolanti o non vincolanti Il CdS svolge anche funzioni giurisdizionali: ai sensi dell’ art. 6 del Codice del processo amministrativo (D.Lgs. 104/2010), è l’organo di ultimo grado della giurisdizione amministrativa. 11.4. IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA Il Consiglio Superiore della Magistratura è l’organo istituito dalla Costituzione per l’attuazione e l’osservanza dei principi di indipendenza della Magistratura. La funzione del Consiglio è quella di governare la magistratura , provvedendo a tutti gli atti amministrativi riguardanti la carriera e le funzioni dei magistrati, sottraendo tale materia al potere esecutivo per evitare interferenze e pressioni sull’attività dei magistrati. Il Consiglio è presieduto dal Presidente della Repubblica in carica, ed è composto da: 3 membri di diritto : il primo Presidente della Corte di Cassazione, il Procuratore Generale presso la Cassazione e il Presidente della Repubblica che lo presiede; 30 membri eletti : di cui 20 eletti dai magistrati ordinari e 10 eletti in Parlamento in seduta comune delle due Camere. 11.5. IL CONSIGLIO SUPREMO DI DIFESA Il Consiglio supremo di Difesa è un organo costituzionale collegiale con funzioni consultive e deliberative. Il Consiglio esamina i problemi attinenti alla difesa nazionale, determina i criteri e fissa le direttive per l’organizzazione e il coordinamento delle attività che la riguardano.