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Una panoramica concisa ma dettagliata del sistema delle fonti del diritto in italia, analizzando la crisi del parlamento e le sue ripercussioni sulla legislazione. Vengono esaminati i principi fondamentali dello stato federale, le diverse tipologie di costituzioni e la gerarchia delle fonti, con particolare attenzione alle leggi ordinarie, costituzionali e regionali. Anche il ruolo dei regolamenti governativi e le forme di governo tipiche dello stato liberale e della democrazia pluralista, fornendo una sintesi chiara e utile per comprendere l'organizzazione giuridica italiana. Infine, vengono descritti i procedimenti conoscitivi e ispettivi del parlamento, il ruolo del consiglio dei ministri e le funzioni del presidente del consiglio, offrendo una visione completa del processo legislativo e delle sue dinamiche interne. Il documento si conclude con un'analisi del controllo di costituzionalità delle leggi e dei rapporti tra lo stato e le confessioni religiose.
Tipologia: Appunti
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Il diritto è composto da due elementi complementari/ interdipendenti:
È l’insieme delle norme fondamentali di un ordinamento giuridico. Si occupa di disciplinare e garantire i diritti dei cittadini e organizzare i poteri dello stato. Al diritto italiano si aggiunge il sistema delle fonti del diritto e lo studio del processo costituzionale. L’oggetto del diritto costituzionale si divide in:
Le diverse forme che lo stato può assumere dipendono dai rapporti tra i diversi elementi costitutivi. Forme di governo= riguarda gli equilibri e i rapporti tra gli organi dello stato. Forme di stato:(dipendono dal tipo di rapporto tra autorità territorio e popolo)
Non esistono diritti ma solo privilegi di natura relazionale con il capo, possono essere personali, lavorativi, territoriali…. Si basa su status sociali. Dove esistono le forme di democrazia, sono forme di democrazia diretta. (es. cantoni svizzeri, comunità molto limitate che possono riunirsi in assemblea per prendere decisioni sulla comunità, i cittadini politicamente attivi sono pochi, circa 10-15%). C’è questa frammentazione del potere politico, del diritto personale e manca uno stato in senso moderno. STATO ASSOLUTO emerge uno stato-apparato distinto dalla società civile, emergono i funzionari pubblici. Potere sovrano concentrato nella corona (regni, ducati, principati). Il sovrano determina la legge ed è svincolato dal rispetto della legge. (legibus solutus). Questo non su base patrimoniale. Questo sulla base di un ordinamento statuale. Si afferma svuotando le attribuzioni dei ceti, delle corporazioni, delle città e dei parlamenti medievali. <- elimina i privilegi concessi. Nato i Francia con luigi 14, in cui il sovrano può dire lo stato sono io. Il particolarismo giuridico dello stato medioevale persiste. STATO DI POLIZIA (variante dello stato assoluto in Prussia) stato in cui gli apparati pubblici credono che sia compito dello stato di migliorare la qualità della vita dei consociati. È una prima forma di welfare state ma in uno stato assoluto. Stato che interviene nell’economia e servizi per migliorare la vita, è un assolutismo illuminato. È basato su un controllo sugli scambi economici. Principio di isonomia= le ordinanze del re valgono per tutti ma sono comunque trattati diversamente dalla legge. STATO LIBERALE. Le tappe successive non saranno più un rinnegare le tappe precedenti, ma sono un’evoluzione. Lo stato pluralista è liberale, ma non solo. Mentre lo stato liberale non ha nessuna caratteristica dell’assolutismo. Nasce come uno stato monoclasse dal punto di vista sociale. Alla fine del 700 la vecchia aristocrazia europea perde la sua egemonia e prevale la borghesia imprenditoriale, che non era ascoltata nello stato assoluto, dove il sovrano si relazionava solo con l’aristocrazia. La borghesia chiede allo stato di svolgere le funzioni fondamentali: sicurezza interna e esterna, organizzare un apparato di tribunali e raccogliere quel minimo di risorse economiche strettamente necessarie a svolgere queste funzioni. Tutto il resto è rimesso all’autonomia dei privati. Qualsiasi organizzazione sociale intermedia è vista come un intralcio/ con sfavore, ossia tutto ciò che si frappone tra l’individuo e lo stato.
In uk e usa non c’è la codificazione ma i magistrati creano precedenti che faranno da riferimenti ai giudici successivi. (common law). Stabilendo il diritto tramite I precedenti giudiziari. Rule of law= è possibile contestare una legge. <- emerge nel contesto inglese, che non si sviluppa in europa. CRISI DELLO STATO LIBERALE (fine 1800) dovuto al malcontento dei ceti esclusi dal diritto di voto. Principalmente dopo la Prima guerra mondiale, in cui le classi meno abbienti avevano combattuto e al termine della guerra non sono più disposti a lasciare il potere politico alle classi sociali più abbienti. possibilità dopo la crisi dello stato liberale:
La costituzione diventa rigida, non può essere modificata da una legge ed è posta al di sopra delle leggi. Quindi dovrà esserci un giudice a controllare il rispetta della costituzione da parte del legislatore. LEZIONE 3 nasce il modello a economia mista in cui lo stato in parte interviene nell’economia, per promuovere il progresso economico. Con la nascita dello stato pluriclasse, c’è:
non va molto bene, la tendenza è di non rinunciare alle prestazioni aumentando la pressione fiscale, deficit e indebitamento. Per contrastare questa crisi si riducono le prestazioni, con un welfare non universale ma selettivo. Globalizzazione, anni 90= c’è una dimensione economica, con tendenza a una formazione del mercato globale, e questo scambio di beni globali è agevolato dalle reti di comunicazioni più efficienti e l’abbassamento dei costi di trasporto delle merci, che porta lo stato ad avere sempre meno controllo sul mercato nazionale, inoltre si ha il fenomeno della delocalizzazione, si sviluppa anche una sorta di legislazione sovrannazionale, che non segue le regole normali di formazione del diritto, come accordi tra stati. Questo porta anche a significativi cambiamenti di natura giuridica (mercato comune europeo che poi diventa UE) e economica, ad esempio fiscal compact o bilancio. Questo comporta una crisi di sovranità degli stati, che viene erosa non soltanto verso l’alto ma anche verso il basso (regioni, comuni, città metropolitane). Sussidiarietà= le funzioni pubbliche devono essere esercitate dal livello più basso e più prossimo a chi beneficia di quelle funzioni, solo le funzioni non adeguatamente esercitate dai comuni va alle province, lo stesso per le regioni e poi dalle regioni allo stato. C’è stata anche una spinta alla secessione delle regioni più ricche che porta sempre a un’erosione della sovranità statale. Questo porta a una crisi dei partiti politici e dei corpi sociali intermedi (dalla metà degli anni 80 alla metà degli anni 90). Dopo la crisi dei partiti degli anni 90 i partiti non sono più qualcosa in cui ci si riconosce, a cui dare fedeltà, non ci sono più adesioni forti e stabili, ma sono occasionali, l’elettore spesso vota per il leader e non per l’ideologia di base del partito politico. Delegittimazione delle associazioni religiose e anche dei sindacati. (disintermediazione della società contemporanea) Il parlamento va in crisi (come risultato della crisi dei corpi sociali intermedi) perché è un luogo in cui si discute molto (in modo poco conclusivo, le scelte sono prese fuori dal parlamento e le scelte sono solo ufficializzate dal parlamento) e si decide poco. La crisi del parlamento si riflette in una crisi della legge, che porta alla tendenza di leggi provvedimento (perdita di generalità e astrattezza) con leggi che non sono destinate a durare nel tempo ma solo a mettere una toppa a una situazione. Si rafforza il potere del governo e si pone come il vero artefice del diritto (uso e abuso della questione di fiducia, decreto-legge e legislativo, decisore dell’indirizzo politico generale.) Inoltre, la crisi della legge è anche dovuta alla concorrenza di altre fonti: regionali, regolamenti europei, provvedimenti delle autorità amministrative indipendenti. Il governo ha sempre più usufruito della sua funzione legislativa. Tipicamente la delega legislativa dovrebbe essere usata al governo per codici, testi unici… ma ultimamente è stata usata molto dal parlamento.
Tendenza al passaggio verso una democrazia ad investitura diretta, ovvero la tendenza da parte dei consociati a privilegiare l’elezione diretta dei vertici di governo. Muta il senso delle elezioni e della rappresentanza politica, rappresentare significa riprodurre le articolazioni politiche degli elettori e assume decisioni in nome e per conto dei cittadini (perché la legge vincola i cittadini). Non conta più che il parlamento sia rappresentativo, ma che il governo sia responsabile e ci sarà una valutazione posteriore dei risultati del governo, che si svolgerà tramite la rielezione o non rielezione. Cambia anche la comunicazione politica, il leader è importante per come si pone, come comunica, anche su internet, che si scollegano anche con l’ideologia di base del partito. Tendenze a proporsi come interprete delle paure del popolo e non come promotore di soluzioni a queste paure. (tendenze populistiche) Il modello di democrazia pluralista è stretto tra tendenze contrapposte: populiste (instaurazione di un legame diretto tra leader politico e elettorato) e una democrazia tecnocratica (assunzione delle decisioni tecniche da parte di funzionari che non hanno investitura politica che vengono poi recepite dal governo, come se il governo non avesse le capacità tecniche di svolgere i processi decisionali). LEZIONE 4 Classificazione basata su autorità statale e il territorio: (separazione verticale tra centro e periferia). STATO UNITARIO= il potere sovrano dello stato è concentrato in un unico livello (livello centrale) ma ci possono essere delle forme di articolazione del potere politico, non è possibile che ogni decisione sia presa dal centro. (Francia con la prefettura, ramificazione sul territorio di un unitario potere centrale). Esistono delle autonomie amministrative a livello locale, ma esclusivamente amministrativa e non di tipo politico. (scelta autonoma di modalità d’esercizio amministrativo) STATO COMPOSTO= non ha una struttura tassativa, ma esistono diversi modelli di stato composto, ci sono tante articolazioni. Un esempio è la confederazione= in cui esistono diversi livelli di stato sovrano, c’è uno stato sovrano centrale e poi ci sono i diversi livelli sempre con sovranità. Lo stato centrale ha delle funzioni tassative e non può espanderle, un esempio è la svizzera in cui ogni cantone era uno stato in senso pieno. (adesso è una federazione). Solitamente non è molto stabile. Gli USA sono stati una confederazione fino alla guerra di secessione. l’ordinamento attuale dell’UE può ricordare un ordinamento confederale, o che sta evolvendo verso una confederazione. (manca una costituzione).
Esiste in Italia un dibattito per trasformare l’Italia in uno stato federale. PROCESSI DI FEDERAZIONE. Processi di consolidamento che danno luogo a un processo di creazione di uno stato federale. Esigenza di mettersi insieme come stati rinunciando in parte o totalmente alla propria sovranità, derivata dalla necessità di condividere alcune funzioni che lo stato singolo non potrebbe svolgere. PROCESSI DI DISGREGAZIONE. Nascono dalla necessità di maggiore autonomia. (autonomizzazione di stati unitari) Spesso la disgregazione serve a prevenire nuove esperienze totalitarie. Spesso stimolati/accompagnati da processi referendari, si chiede ai cittadini tramite un referendum l’opinione. A volte il referendum è organizzato da un solo livello dello stato senza essere riconosciuto dall’altro. Hanno un peso diverso in base a come gli altri paesi riconoscono il referendum. (referendum della catalonia) Distinzioni delle modalità concrete con le quali il modello opera: FEDERALISMO (inteso in senso ampio) COMPETITIVO c’è una competizione tra centro e periferia, ma anche tra i vari livelli della periferia, però le funzioni e le responsabilità sono nettamente separate. Si è sviluppato alla fine degli anni 70 negli stati uniti. Ci sono vantaggi (individua più facilmente la causa dei disservizi) e svantaggi. FEDERALISMO COLLABORATIVO. Se sono previste forme di cogestione e codecisione di funzioni, per garantire un’omogeneità dei diritti civili e sociali all’interno dello stato. Es. standard minimi delle prestazioni sanitarie, scolastiche, universitarie, senza che parti del territorio restino indietro. Se ci sono dei disservizi non si sa chi incolpare, se lo stato o le regioni, la congestione delle funzioni rende difficile individuare la causa del malfunzionamento. COSTITUZIONALISMO MULTILIVELLO. Si parla nel contesto degli ordinamenti che fanno parte dell’unione europea. Non si tratta più di capire su quale livello si colloca la sovranità. Ma esiste un sovrapporsi di livelli territoriali (ciascuno dei quali ha delle norme organizzative e di diritti e doveri). Noi, ad esempio, siamo cittadini del Piemonte, dell’Italia e anche dell’unione europea; quindi, c’è un sovrapporsi di vari livelli dotati di proprie norme fondamentali. La sovranità si relativizza, non si sposta da un livello all’altro, ma non esiste più. DIVERSE PROSPETTIVE DELLO STATO: -Stato apparato/stato persona= insieme degli organi dello stato, la burocrazia, è l’insieme di apparati dello stato (organizzazione del potere pubblico), questa entità ha una
soggettività giuridica, può prendere delle decisioni e imputarle a se stesso, è un centro di imputazione giuridica. È composta da diversi organi che esercitano funzioni che poi imputano allo stato. Questo concetto non esiste nel common law inglese, in essa non c’è l’idea dello stato apparato, ma gli atti sono imputati ai singoli organi, non allo stato come sintesi del potere.
È un potere assoluto (può esercitarsi su qualsiasi aspetto dell’ordinamento), decide ciò che vuole ed è privo di controllo, nessun tribunale può annullare l’operato del potere costituente. (potere illimitato) Il potere costituente si estingue nel momento stesso in cui viene esercitato, il suo scopo è rompere la continuità dell’ordinamento e instaurare un nuovo ordinamento costituzionale. Nel momento in cui viene instaurato il nuovo ordinamento, restano i poteri costituiti, (che sono fondati e disciplinati nell’esercizio e nei limiti dal potere costituente) ma si esaurisce il potere costituente. I poteri costituiti hanno dei limiti e possono essere controllati. La nostra costituzione è espressione di democrazie pluraliste. Nella repubblica di Weimar si sono confrontate diverse teorie costituzionalistiche: TEORIA NORMATIVISTA= teoria di Kelsen, se l’ordinamento è un insieme ordinato in modo gerarchico e sistematico di norme e la costituzione è al vertice. La costituzione è fondamentale per un dato formale e per la sua posizione gerarchica (per garantire questo occorre che si ha rigida e occorre un organo che giudichi la legittimità costituzionale delle leggi). Kelsen pone al di sopra della costituzione una norma non scritta e implicita (generale e astratta) ossia che bisogna obbedire al diritto. (in questo modo si giustifica l’obbedienza alla costituzione e di conseguenza anche le leggi e le altre fonti). Kelsen pensava che il custode della costituzione fosse la Corte costituzionale che può dichiarare le leggi incostituzionali. Le norme fondamentali sono quelle che istituiscono il controllo costituzionale (parametri di legittimità) e quelle che disciplinano la funzionalità legislativa e la revisione costituzionale. TEORIA DECISIONISTA= Schmitt è un giurista molto compromesso con il nazismo, quindi visto politicamente con sospetto, che va ricordato perché ha messo in luce un altro punto di vita: la costituzione non è una norma giuridica (non è un testo scritto posto al vertice degli altri testi scritti), ma è la decisione politica fondamentale circa l’unità politica del popolo che si esprime attraverso quale costituzione adottare (ha natura + politica che giuridica). Non ha una natura tecnica, ma a decidere è chi comanda politicamente, che decide e non è neutrale; quindi, è un insieme dei valori di chi ha il potere politico. Quindi si deciderà chi starà all’interno della costituzione perché si comporta secondo gli standard previsti dal capo politico (Hitler) e chi sta al di fuori e quindi è nemico della costituzione, che può essere combattuto e perseguitato. Per Schmitt l’ordinamento costituzionale è in pericolo in caso di rivoluzione, guerra, crisi… il vero custode della costituzione è colui che può prendere le decisioni politiche nei momenti eccezionali e di emergenza. Nel caso di Schmitt questa persona era il presidente della repubblica.
Le norme costituzionali più importanti sono quelli che definiscono i poteri di emergenza nei casi eccezionali. Secondo questo modello la costituzione serve a dividere amici e nemici. TEORIA DELL’INTEGRAZIONISMO COSTITUZIONALE=non considera la costituzione come dato tecnico e formale, per Smend la costituzione serve per la convivenza tra le diverse classi (integrare il pluralismo della società) che serve a garantire l’integrazione politica che delinea la società civile. È un concetto dinamico. Attraverso le procedure della costituzione si attua un processo di integrazione politica del pluralismo della società civile. Attraverso il dialogo tra istituzioni e società civile si integra il pluralismo politico. COSTITUZIONE esito di un processo che risale al 1800, statuto albertino 1848 (periodo di turbolenze per passare a stati liberali) è il frutto della decisione del sovrano del regno di Sardegna che concede la costituzione, che è breve perché definisce sinteticamente ciò che devono fare gli organi dello stato e le libertà negative. È una costituzione ottriata ossia concessa del sovrano. Lo stato albertino era una costituzione flessibile (modificabile dal parlamento con funzione legislativa ordinaria), ma intrinsecamente rigida (naturalmente rigida), perché era percepita come non modificabile. È una costituzione tipica di uno stato liberale di diritto. Si passa da una forma di stato costituzionale pura a una costituzionale parlamentare (fondata sul rapporto di fiducia tra governo e parlamento) all’inizio del 1900 si passa da uno stato liberale a uno stato pluralista. passaggi tipici: -partiti politici di massa -sistema elettorale proporzionale= danno a ciascun partito il suo peso in parlamento (1912) -suffragio universale maschile (1912), i nullatenenti e analfabeti sono ancora penalizzati perché votavano a 30 anni al posto che 21. -intervento dello stato nell’economia più attivo= scuole, ospedali, mezzi di trasporto, assicurazioni. Evoluzione verso l’economia mista. -1922= instaurazione del regime fascista. Si mantiene formalmente il re e il senato (scelti da mussolini) e la costituzione materiale però è di uno stato autoritario e a tratti totalitario. 1943 con la caduta del regime fascista, si avvia un nuovo processo costituente e si crea una rottura della continuità costituzionale. -aprile 1944 = i partiti antifascisti mettono da parte i diversi ideali politici per eleggere un’assemblea costituente. (tregua istituzionale di Salerno) Nel frattempo, si adotta una costituzione provvisoria, il re abdica e il 2 Giugno 1946 si passa alla Repubblica e contemporaneamente viene eletta l’Assemblea costituente.
PRINCIPI= norme di portata molto ampia, che indirizzano la produzione delle norme più specifiche e circostanziate. REGOLE=sono norme più specifiche e direttamente applicabili. LEZIONE 6/ LE FONTI DEL DIRITTO Si può parlare di fonte del diritto usando l'espressione con significati diversi. Si può utilizzare come significato di regola, atto normativo che introduce nell'ordinamento giuridico regole. Si parla di fonte del diritto anche come potere normativo, ogni potere (organo)che esercita potere normativo è fonte del diritto. Es. il parlamento che esercita una funzione legislativa opera come fonte del diritto. Oppure si può definire come fonte del diritto ogni singola legge. Il sistema delle fonti del diritto distingue al suo interno Norme sulla produzione del diritto che disciplinano la costruzione e il funzionamento del diritto. Tutte le altre norme sono norme di produzione del diritto, prodotte attraverso i procedimenti disciplinati dalle norme sulla produzione. Le norme che disciplinano come si produce il diritto le troviamo principalmente nella costituzione. (norme sulla produzione). Norme di produzione del diritto= norme prodotte sulla base delle norme sulla produzione. Non sono sempre in costituzione, perché la costituzione principalmente traccia i caratteri generali e poi altre fonti disciplinano nel dettaglio. Principi non scritti: -principio generale e non scritto che prevede che ogni fonte disciplina quelle immediatamente inferiore, quindi nella costituzione troveremo principalmente la disciplina delle leggi e degli atti avente forza di legge. Alcune di queste disposizioni le troviamo anche nelle preleggi del Codice civile. -principio prevede che nessuna fonte può limitare o vincolare una fonte dello stesso rango. -principio che prevede nessuna fonte possa cambiare posizione all'interno della gerarchia delle fonti. CARATTERISTICHE CHE UN CERTO ATTO/FATTO DEVE AVERE PER ESSERE FONTE DEL DIRITTO: ➔ generalità= atto che è applicabile a un numero non predeterminato di soggetti. Applicabile a tutti i consociati, ma può essere condizionato (le leggi possono stabilire le caratteristiche che i soggetti destinatari devono avere) ➔ astrattezza= gli atti normativi sono creati per essere applicati a una serie non determinata di casi.
➔ Tendenzialmente atto a introdurre nuovo diritto, ma con delle eccezioni ➔ Tendenzialmente oggetto di una pubblicazione legale ➔ Tendenzialmente espressione di integrazione politica È possibile che la stessa disciplina normativa possano essere riprodotte da diverse fonti del diritto. Ci sono leggi meramente formali che non hanno nuovo contenuto normativo (es. autorizzazione alla ratifica dei trattati). STATO LIBERALE=Il parlamento (è il perno dell’ordinamento giuridico e sinonimo di fonte del diritto) approva poche leggi e tendenzialmente che riguardano la totalità degli individui. (Generali e astratte) STATO PLURALISTA= le leggi sono sempre meno generali e astratte perché devono disciplinare diversi casi e in diversi ambiti, sono dette leggi provvedimento. Moltiplica la sua legislazione, sono molte di più rispetto a quelle del 800, e sono sempre più circostanziate. SISTEMA DELLE FONTI DEL DIRITTO Kelsen =ogni atto giuridico rilevante è attuazione di norme di livello superiore che produce forme di livello inferiore. Applica diritto superiore e condiziona il diritto inferiore. Al vertice c'è una norma fondamentale da cui nasce la costituzione, è costruita teoricamente per regolare il sistema, ossia che occorre obbedire al diritto prodotto legalmente, secondo le procedure previste. PROSPETTIVA DECISIONISTA. La validità dell’ordinamento, dipende dalla legittimità della costituzione formale, come adeguatezza di quella materiale. Ci deve essere una coerenza tra la costituzione e la concreta vita di un ordinamento, sennò non c'è più la validità della costituzione. Ci può essere coerenza anche se si rilevano piccole discrepanze che però non si discostano di troppo. La validità è sempre presupposta quando è esercitata da un potere costituente Dalla validità della costituzione ne deriva la validità di tutte le altre fonti. Una volta stabilita la validità della costituzione ne deriva la validità delle altre fonti. CRITERI ORDINATORI DEL SISTEMA DELLE FONTI. Ogni ordinamento ha una pluralità di fonti, che possono entrare in conflitto tra di loro (antinomie) e quindi si richiedono dei criteri di risoluzione delle antinomie. In alcuni casi l’antinomia si può risolvere con una buona interpretazione delle fonti (antinomie apparenti), non sono vere antinomie, ma dubbi interpretativi. L’antinomia è reale se opera tra norme, quindi se interpretando i testi si ricavano norme contradditorie, l’antinomia è reale. Ogni ordinamento giuridico richiede dei criteri di ordinamento delle fonti che sono: