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Le opere protette dal diritto d'autore in base alla legge italiana, inclusi i diritti creativi su opere originali e collettive, traduzioni, adattamenti e modifiche. Viene inoltre discusso il diritto di paternità, la durata dei diritti e i divieti di concorrenza sleale. Il documento copre anche le opere fotografiche e le corrispondenze epistolari.
Tipologia: Guide, Progetti e Ricerche
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Nozione Sono protette dalla legge le cosidette “opere dell’in- gegno” di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’archi- tettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Novità ed originalità La legge richiede che le opere dell’ingegno tutelabili siano di carattere creativo: il concetto di creazione pre- suppone qualcosa di nuovo che venga posto in essere, qualcosa che prima dell’atto creativo non esisteva. In sostanza si chiede che l’opera dell’ingegno sia nuova, non sia la ripetizione di altra opera dell’in- gegno già creata da altri in precedenza e che sia il frutto di una elaborazione intellettuale dell’autore. Titolarità Il diritto d’autore si acquista originariamente per il solo fatto della creazione dell’opera: non è necessa- rio alcun adempimento di carattere amministrativo, quale il deposito o la registrazione. Titolare originario dei diritti sull’opera dell’ingegno è il creatore di essa, vale a dire il suo autore o coautore. Se l’attività creativa viene dedotta come oggetto di un contratto di lavoro subordinato, i diritti patrimo- niali d’autore spettano, in tutto od in parte, al datore di lavoro, ferma restando in capo al creatore la titola- rità dei diritti morali. Diritti morali e patrimoniali d’autore All’autore spettano i diritti a difesa della sua per- sonalità cosiddetti diritti morali, i quali sono intra- smissibili, irrinunciabili e la cui azione a tutela è imprecrittibile. Tra di essi si cita il diritto di paternità che ricomprende la facoltà di identificazione (ano- nimato, scelta di uno pseudomino, ecc.); la facoltà di rivelazione; la facoltà di rivendicazione; il diritto all’integrità dell’opera avverso atti pregiudizievoli all’onore ed alla reputazione dell’autore o avverso atti lesivi a danno dell’opera; il diritto al ritiro del- l’opera dal commercio. I diritti di utilizzazione economica dell’opera, estrin- secantisi in ogni attività che astrattamente possa essere lu-crativa, durano tutta la vita dell’autore e sino al termine del cinquantesimo anno solare dopo la sua morte, salvo alcune deroghe ed adattamenti relativi a fattispecie particolari.
Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio Legge 22 aprile 1941 – n. 633 (e successive modifiche) Titolo I - Disposizioni sul diritto di autore Capo I - Opere protette Art. 1 Sono protette ai sensi di questa legge le opere del- l’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’archi- tettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Art. 2 In particolare sono comprese nella protezione:
Art. 4 Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull’opera origi- naria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell’opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma lette- raria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscano un rifacimento sostanziale dell’opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale. Art. 5 Le disposizioni di questa legge non si applicano ai testi degli atti ufficiali dello Stato e delle Amministra- zioni pubbliche, sia italiane che straniere. Capo II - Soggetti del diritto Art. 6 Il titolo originario dell’acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell’opera, quale partico- lare espressione del lavoro intellettuale. Art. 7 È considerato autore dell’opera collettiva chi orga- nizza e dirige la creazione dell’opera stessa.È con- siderato autore delle elaborazioni l’elaboratore, nei limiti del suo lavoro. Art. 8 È reputato autore dell’opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale, nelle forme d’uso, ovvero è annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o radiodiffusione del- l’opera stessa. Valgono come nome lo pseudonimo, il nome d’arte, la sigla o il segno convenzionale, che siano notoria- mente conosciuti come equivalenti al nome vero. Art. 9 Chi abbia rappresentato, eseguito o comunque pub- blicato un’opera anonima o pseudonima è ammesso a far valere i diritti dell’autore, finché questi non si sia rivelato. Questa disposizione non si applica allor- ché si tratti degli pseudonimi indicati nel secondo comma dell’articolo precedente. Art. 10 Se l’opera è stata creata con il contributo indistingui- bile ed inscindibile di più persone, il diritto di autore appartiene in comune a tutti i coautori. Le parti indivise si presumono di valore eguale, salvo la prova per iscritto di diverso accordo. Sono applica- bili le disposizioni che regolano la comunione. La difesa del diritto morale può peraltro essere sempre esercitata individualmente da ciascun coau- tore e l’opera non può essere pubblicata, se inedita, né può essere modificata o utilizzata in forma diversa da quella della prima pubblicazione, senza l’accordo di tutti i coautori. Tuttavia, in caso di ingiustificato rifiuto di uno o più coautori, la pubblicazione, la modificazione o la nuova utilizzazione dell’opera può essere autorizzata dall’autorità giudiziaria alle condi- zioni e con le modalità da essa stabilite. Art. 11 Alle Amministrazioni dello Stato, alle Province ed ai Comuni spetta il diritto di autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese. Lo stesso diritto spetta agli enti privati che non per- seguano scopi di lucro, salvo diverso accordo con gli autori delle opere pubblicate, nonché alle Accademie e agli altri enti pubblici culturali sulla raccolta dei loro atti e sulle loro pubblicazioni. Capo III - Contenuto e durata del diritto di autore Sezione I - Protezione della utilizzazione economica dell’opera Art. 12 L’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera. Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economi- camente l’opera in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in parti- colare con l’esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti. È considerata come prima pubblica- zione la prima forma di esercizio del diritto di utiliz- zazione. Art. 13 Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la mol- tiplicazione in copie dell’opera con qualsiasi mezzo, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, la incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematogra- fia ed ogni altro procedimento di riproduzione. Art. 14 Il diritto esclusivo di trascrivere ha per oggetto l’uso di mezzi atti a trasformare l’opera orale in opera scritta o riprodotta con uno dei mezzi indicati nell’ar- ticolo precedente. Art. 15 Il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o reci- tare in pubblico ha per oggetto la esecuzione, la rap- presentazione o la recitazione, comunque effettuate, sia gratuitamente che a pagamento, dell’opera musi- cale, del-l’opera drammatica, dell’opera cine- mato- grafica, di qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo e dell’opera orale. Non è considerata pubblica l’ese- cuzione, rappresentazione o recitazione dell’opera entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell’istituto di ricovero, purché non effettuata a scopo di lucro. Art. 16 Il diritto esclusivo di diffondere ha per oggetto l’im- piego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radiodiffusione, la televi- sione ed altri mezzi analoghi.
terzi che abbiano acquistati diritti sull’opera come anonima o pseudonima. Art. 29 La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione econo- mica spettanti, a termini dell’art. 11, alle Ammini- strazioni dello Stato, alle Province, ai Comuni, alle Accademie, agli enti pubblici culturali nonché agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, è di venti anni a partire dalla rima pubblicazione, qualun- que sia la forma nella quale la pubblicazione è stata effettuata. Per le comunicazioni e le memorie pubbli- cate dalle Accademie e dagli altri enti pubblici cultu- rali tale durata è ridotta a due anni; trascorsi i quali, l’autore riprende integralmente la libera disponibilità dei suoi scritti. Art. 30 Quando le parti o i volumi di una stessa opera siano pubblicati separatamente in tempi diversio, la durata dei diritti di utilizzazione economica, che sia fissata ad anni, decorre per ciascuna parte o per ciascun volume dall’anno della pubblicazione. Le frazioni di anno giovano all’autore. Se si tratta di opera collet- tiva periodica, quale la rivista o il giornale, loa durata dei diritti è calcolata egualmente a partire dalla fine di ogni anno dalla pubblicazione dei singoli fascicoli o numeri. Art. 31 Nelle opere pubblicate per la prima volta dopo la morte dell’autore la durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica è di cinquanta anni a par- tire dalla prima pubblicazione dovunque avvenuta e qualunque sia la forma nella quale la pubblicazione è stata effettuata, purché la pubblicazione avvenga entro vent’anni dalla morte dell’autore. Art. 32 bis I diritti di utilizzazione economica dell’opera fotogra- fica durano cinquanta anni dall’anno di produzione dell’opera. *Termine prorogato di sei anni (con D.L.L. 20 luglio 1945, n. 440) per tutte le opere pubblicate e non ancora cadute in pubblico dominio al 17 agosto 1945. Capo IV - Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica per talune categorie di opere «Omissis» Sezione II - Opere collettive, riviste e giornali Art. 38 Nell’opera collettiva, salvo patto in contrario, il diritto di utilizzazione economica spetta all’editore del- l’opera stessa, senza pregiudizio del diritto derivante dall’applicazione dell’art. 7. Ai singoli collaboratori dell’opera collettiva è riser- vato il diritto di utilizzare la propria opera separa- tamente con l’osservanza dei patti convenuti, e in difetto, delle norme seguenti. Art. 39 Se un articolo è inviato alla rivista o giornale, per essere riprodotto, da persona estranea alla redazione del giornale o della rivista e senza precedenti accordi contrattuali, l’autore riprende il diritto di disporne liberamente quando non abbia ricevuto notizia del- l’accettazione nel termine di un mese dall’invio o quando la riproduzione non avvenga nel termine di sei mesi dalla notizia dell’accettazione. Trattandosi di articolo fornito da un redattore, il direttore della rivista o giornale ne può differire la riproduzione anche al di là dei termini indicati nel comma precedente. Decorso però il termine di sei mesi dalla consegna del manoscritto, l’autore può utilizzare l’articolo per riprodurlo in volume o per estratto separato, se si tratta di giornale, ed anche in altro periodico, se si tratta di rivista. Art. 40 Il collaboratore di opera collettiva che non sia rivista o giornale ha diritto, salvo patto contrario, che il suo nome figuri nella riproduzione della sua opera nelle forme d’uso. Nei giornali questo diritto non compete, salvo patto contrario, al personale della redazione. Art. 41 Senza pregiudizio della applicazione della disposi- zione contenuta nell’art. 20, il direttore del giornale ha diritto, salvo patto contrario, di introdurre nell’ar- ticolo da riprodurre quelle modificazioni di forma che sono richieste dalla natura e dai fini del giornale. Negli articoli da riprodursi senza indicazione del nome dell’autore, questa facoltà si estende alla sop- pressione o riduzione di parti di detto articolo. Art. 42 L’autore dell’articolo o altra opera che sia stato ripro- dotto in un’opera collettiva ha diritto di riprodurlo in estratti separati o raccolti in volume, purché indichi l’opera collettiva dalla quale è tratto e la data di pub- blicazione. Trattandosi di articoli apparsi in riviste o giornali, l’autore, salvo patto contrario, ha altresì il diritto di riprodurli in altre riviste o giornali. Art. 43 L’editore o direttore della rivista o del giornale non ha obbligo di conservare o di restituire i manoscritti degli articoli non riprodotti che gli siano pervenuti senza sua richiesta. Capo V - Utilizzazioni libere Art. 65 Gli articoli di attualità, di carattere economico, poli- tico, religioso, pubblicati nelle riviste o giornali, pos- sono essere liberamente riprodotti in altre riviste o giornali anche radiofonici, se la riproduzione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la rivista o il giornale da cui sono tratti, la data e il
numero di detta rivista o giornale e il nome dell’au- tore, se l’articolo è firmato. Art. 66 I discorsi sopra argomenti di interesse politico od amministrativo, tenuti in pubbliuche assemblee o comunque in pubblico, possono essere liberamente riprodotti nelle riviste o giornali anche radiofonici, purché si indichino la fonte, il nome dell’autore e la data e il luogo in cui il discorso fu tenuto. Art. 67 Opere o brani di opere possono essere riprodotti nelle procedure giudiziarie od amministrative ai fini del giudizio, purché si indichino la fonte e il nome dell’autore. Art. 68 È libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o dif- fusione dell’opera nel pubblico. È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche, fatta per uso personale o per i servizi di biblioteca. È vietato lo spaccio di dette copie nel pubblico ed in genere ogni utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all’autore. Art. 69 È libero il prestito al pubblico per uso personale, di esemplari di opere protette. Tuttavia, quando l’organizzazione del prestito sia fatta a scopo di lucro, l’impresa deve essere autoriz- zata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di con- certo con il Ministro della pubblica istruzione. Art. 70 Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera, per scopi di critica, di discussione ed anche di insegnamento, sono liberi nei limiti giu- stificati da tali finalità e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera. Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento il quale fisserà le modalità per la determinazione del- l’equo compenso. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell’opera, dei nomi dell’autore, dell’editore e, se si tratta di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull’opera riprodotta. «Omissis» Titolo II - Disposizioni sui diritti connessi all’esercizio del diritto d’autore «Omissis» Capo V - Diritti relativi alle fotografie Art. 87 Sono considerate fotografie ai fini dell’applicazione delle disposizioni di questo capo le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita natu- rale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell’arte figurativa e i fotogrammi delle pelli- cole cinematografiche. Non sono comprese le fotografie di scritti, docu- menti, carta di affari, oggetti materiali, disegni tec- nici e prodotti simili. Art. 88 Spetta al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia, salve le disposi- zioni stabilite dalla sezione seconda del capo sesto di questo titolo, per ciò che riguarda il ritratto e senza pregiudizio, riguardo alle fotografie riprodu- centi opere dell’arte figurativa, dei diritti di autore sull’opera riprodotta. Tuttavia se l’ opera è stata ottenuta nel corso e nell’adempimento di un contratto di impiego o di lavoro, entro i limiti dell’oggetto e delle finalità del contratto, il diritto esclusivo compete al datore di lavoro.La stessa norma si applica, salvo patto contra- rio, a favore del committente quando si tratti di foto- grafia di cose in possesso del committente medesimo e salvo pagamento a favore del fotografo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con le norme stabilite dal regolamento, può fissare apposite tariffe per determinare il compenso dovuto da chi utilizza la fotografia. Art. 89 La cessione del negativo o di analogo mezzo di rip- troduzione della fotografia comprende, salvo patto contrario, la cessione dei diritti previsti nell’articolo precedente, sempreché tali diritti spettino al cedente. Art. 90 Gli esemplari della fotografia devono portare le seguenti indicazioni:
da parte di giornali o altri periodici, sia da parte di imprese di radiodiffusione. Art. 102 È vietata come atto di concorrenza sleale, la riprodu- zione o imitazione sopra altre opere della medesima specie, delle testate, degli emblemi, dei fregi, delle disposizioni di segni o caratteri di stampa e di ogni altra particolarità di forma o di colore nel-l’aspetto esterno dell’opera dell’ingegno, quando detta ripro- duzione o imitazione sia atta a creare confusione di opera o di autore. Titolo III - Disposizioni comuni Capo I - Registri di pubblicità e deposito di opere Art. 103 È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Mini- stri, un registro pubblico generale delle opere pro- tette ai sensi di questa legge. La S.I.A.E. cura la tenuta di un registro pubblico spe- ciale per le opere cinematografiche. In detti registri sono registrate le opere soggette all’ob- bligo del deposito con la indicazione del nome dell’au- tore, del produttore, della data della pubblicazione e con le altre indicazioni stabilite dal regolamento. La registrazione fa fede, sino a prova contraria, della esistenza dell’opera e del fatto della sua pubblica- zione. Gli autori ed i produttori indicati nel registro sono reputati, sino a prova contraria, autori e produt- tori delle opere che sono loro attribuite. Per le opere cinematografiche la presunzione si applica alle anno- tazioni del registro indicato nel secondo comma. La tenuta dei registri di pubblicità è disciplinata nel regolamento. Art. 104 Possono, altresì, essere registrati nel registro, sulla istanza della parte interessata, con le forme stabilite dal regolamento, gli atti tra vivi che trasferiscono in tutto o in parte i diritti riconosciuti da questa legge, o costituiscono sopra di essi diritti di godimento o di garanzia, come pure gli atti di divisione o di società relativi ai diritti medesimi. Le registrazioni hanno anche altri effetti di carattere giuridico od amministrativo in base alle disposizioni contenute in questa legge o in altre leggi speciali. Art. 105 Gli autori e i produttori delle opere e dei prodotti protetti ai sensi di questa legge o i loro aventi causa devono depositare presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un esemplare o copia dell’opera o del prodotto, nei termini e nelle forme stabilite dal rego- lamento. Qualora si tratti di opera drammatico-musicale o sin- fonica di cui non sia stampata la partitura d’orchestra, basterà una copia o un esemplare della riduzione per canto e pianoforte o per pianoforte solo. Per le fotografie è escluso l’obbligo del deposito, salvo il disposto del secondo comma dell’art. 92. Art. 106 L’omissione del deposito non pregiudica l’acquisto e l’esercizio del diritto di autore sulle opere protette a termini delle disposizioni del titolo I di questa legge e delle disposizioni delle convenzioni internazionali, salva, per le opere straniere, l’applicazione dell’arti- colo 188 di questa legge. L’omissione del deposito impedisce l’acquisto o l’eser- cizio di diritti sulle opere contemplate nel titolo II di questa legge, a termini delle disposizioni contenute nel titolo medesimo. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può far pro- cedere al sequestro di un esemplare o di una copia dell’opera di cui fu omesso il deposito, nelle forme stabilite dal regolamento. Capo II - Trasmissione dei diritti di utilizzazione Sezione I - Norme generali Art. 107 I diritti di utilizzazione spettanti agli autori delle opere dell’ingegno, nonché i diritti connessi aventi carattere patrimoniale, possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e forme consentiti dalla legge, salva l’applicazione delle norme conte- nute in questo capo. Art. 108 L’autore che abbia compiuto sedici anni di età ha la capacità di compiere tutti gli atti giuridici relativi alle opere da esso create e di esercitare le azioni che ne derivano. Art. 109 La cessione di uno o più esemplari dell’opera non importa, salvo patto contrario, la trasmissione dei diritti di utilizzazione regolati da questa legge. Tuttavia la cessione di uno stampo, di un rame inciso o di altro simile mezzo usato per riprodurre un’opera d’arte, comprende, salvo patto contrario, la facoltà di riprodurre l’opera stessa, sempreché tale facoltà spetti al cedente. Art. 110 La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto. Art. 111 I diritti di pubblicazione dell’opera dell’ingegno e di utilizzazione dell’opera pubblicata non possono for- mare oggetto di pegno, pignoramento e sequestro, né per atto contrattuale, né per via di esecuzione for- zata, finché spettano personalmente all’autore. Possono invece essere dati in pegno o essere pigno- rati o sequestrati i proventi dell’utilizzazione e gli esemplari dell’opera, secondo le norme del codice di procedura penale. Art. 112 I diritti spettanti all’autore, ad eccezione di quelli di pubblicare un’opera durante la vita di lui, pos-
sono essere espropriati per ragioni di interesse dello Stato. Nel decreto di espropriazione od in altro successivo è stabilita l’indennità spettante all’espropriato. Il decreto ha forza di titolo esecutivo nei riguardi sia degli aventi diritto, che dei terzi detentori delle cose materiali necessarie per l’esercizio dei diritti espropriati. Art. 114 Contro il decreto di espropriazione per ragioni di inte- resse dello Stato, è ammesso ricorso in sede giurisdi- zionale al Consiglio di Stato, tranne per le controversie riguardanti l’ammontare delle indennità, le quali riman- gono di competenza dell’autorità giudiziaria. Sezione II - Trasmissione a causa di morte Art. 115 Dopo la morte dell’autore, il diritto di utilizzazione dell’opera, quando l’autore stesso non abbia altri- menti disposto, deve rimanere indiviso fra gli eredi per il periodo di 3 anni dalla morte medesima, salvo che l’autorità giudiziaria, sopra istanza di uno o più coeredi, consenta, per gravi ragioni, che la divisione si effettui senza indugio. Decorso il detto periodo, gli eredi possono stabilire, per comune accordo, che il diritto rimanga ancora in comunione per la durata che sarà da essi fissata, entro i limiti indicati nelle disposizioni contenute nei codici. La comunione è regolata dalle disposizioni del codice civile e da quelle che seguono. Art. 116 L’Amministrazione e la rappresentanza degli interessi della comunione è conferita a uno dei coeredi od a persona estranea alla successione. Se i coeredi trascurano la nomina dell’amministratore o se non si accordano sulla nomina medesima, entro l’anno dall’apertura della successione, l’amministra- zione è conferita alla S.I.A.E., con decreto del tribu- nale del luogo dell’aperta successione, emanato su ricorso di uno dei coeredi o della Società medesima. La stessa procedura è seguita quando si tratti di prov- vedere alla nomina di un nuovo amministratore. Art. 117 L’amministratore cura la gestione dei diritti di utiliz- zazione dell’opera. Non può però autorizzare nuove edizioni, traduzioni o altre elaborazioni, nonché l’adattamento dell’opera alla cinematografia, alla radiodiffusione ed alla inci- sione su apparecchi meccanici, senza il consenso degli eredi rappresentanti la maggioranza per valore delle quote ereditarie, salvi i provvedimenti dell’auto- rità giudiziaria a tutela della minoranza, secondo le norme del codice civile in materia di comunione. Sezione III - Contratto di edizione Art. 118 Il contratto con il quale l’autore concede ad un edi- tore l’esercizio del diritto di pubblicare per le stampe, per conto e a spese dell’editore stesso, l’opera del- l’ingegno, è regolato, oltreché dalle disposizioni con- tenute nei codici, dalle disposizioni generali di questo capo e dalle disposizioni particolari che seguono. Art. 119 Il contratto può avere per oggetto tutti i diritti di uti- lizzazione che spettano all’autore nel campo dell’edi- zione, o taluni di essi, con il contenuto e per la durata che sono determinati dalla legge vigente al momento del contratto. Salvo patto contrario, si presume che siano stati tra- sferiti i diritti esclusivi. Non possono essere compresi i futuri diritti eventual- mente attribuiti da leggi posteriori, che comportino una protezione del diritto d’autore più larga nel suo contenuto o di maggiore durata. Salvo pattuizione espressa, la alienazione non si estende ai diritti di utilizzazione dipendenti dalle eventuali elaborazioni e trasformazioni di cui l’opera è suscettibile, compresi gli adattamenti alla cinema- tografia, alla radiodiffusione ed alla registrazione su apparecchi meccanici. L’alienazione di uno o più diritti di utilizzazione non implica, salvo patto contrario, il trasferimento di altri diritti che non siano necessariamente dipendenti dal diritto trasferito, anche se compresi, secondo le disposizioni del titolo I, nella stessa categoria di facoltà esclusive. Art. 120 Se il contratto ha per oggetto opere che non sono state ancora create si devono osservare le norme seguenti:
avendo cura, nella nuova edizione, di segnalare e distinguere l’opera dell’aggiornatore. Art. 130 Il compenso spettante all’autore è costituito da una partecipazione, calcolata, salvo patto in contrario, in base ad una percentuale sul prezzo di copertina degli esemplari venduti. Tuttavia il compenso può essere rappresentato da una somma a stralcio per le edi- zioni di: dizionari, enciclopedie, antologie ed altre opere in collaborazione; traduzioni, articoli di giornali o di riviste; discorsi o conferenze; opere scientifiche; lavori di cartografia; opere musicali o drammatico-musicali; opere delle arti figurative. Nei contratti a partecipazione l’editore è obbligato a rendere conto annualmente delle copie vendute. Art. 131 Nel contratto di edizione il prezzo di copertina è fis- sato dall’editore, previo tempestivo avviso all’autore. Questi può opporsi al prezzo fissato o modificato dall’editore, se sia tale da pregiudicare gravemente i suoi interessi e la diffusione dell’opera. Art. 132 L’editore non può trasferire ad altri, senza il con- senso dell’autore, i diritti acquistati, salvo pattuizione contraria oppure nel caso di cessione dell’azienda. Tuttavia, in questo ultimo caso i diritti dell’editore cedente non possono essere trasferiti se vi sia pre- giudizio alla reputazione o alla diffusione dell’opera. Art. 133 Se l’opera non trova smercio sul mercato al prezzo fis- sato, l’editore prima di svendere gli esemplari stessi a sottoprezzo o di mandarli al macero, deve inter- pellare l’autore se intende acquistarli per un prezzo calcolato su quello ricavabile dalla vendita a sotto- prezzo o ad uso di macero. Art. 134 I contratti di edizione si estinguono: