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Il Diritto d'Autore: Opere Protette e Diritti Connessi, Appunti di Diritto Industriale

Una introduzione al diritto d'autore, dalla sua origine storica alla nozione di opera dell'ingegno e ai diritti connessi. L'elenco di opere protette comprende opere letterarie, musicali, artistiche, architettoniche, teatrali e cinematografiche, oltre a opere fotografiche, programmi per elaboratore, banche dati e elaborazioni creative. La nozione di opera dell'ingegno viene delimitata da disposizioni come opere collettive e elaborazioni creative. Anche dei diritti morali, come il diritto di paternità, l'integrità dell'opera e il ritiro dall'uso commerciale.

Tipologia: Appunti

2012/2013

Caricato il 18/06/2013

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DIRITTO DI AUTORE
1. Introduzione
Evoluzione storica.
Le prime condizioni per la protezione del diritto d’autore si sono realizzate al momento
dell’invenzione della stampa a caratteri mobili, attraverso cui avveniva la moltiplicazione
dell’opera senza che potesse essere controllata dall’autore. Il diritto d’autore nasce nel XVIII secolo
prima in Inghilterra con la legge della regina Anna e poi in Francia, con l’attribuzione di diritti
soggettivi esclusivi all’autore dell’opera sul frutto della sua creazione. L’esclusiva ha connotati
patrimoniali sia nel diritto industriale sia in quello d’autore, ma accanto a questo, nel diritto
d’autore c’è una tutela degli aspetti morali dell’autore. Inizialmente il diritto d’autore ha ad oggetto
solo le opere letterarie e artistiche, col tempo la protezione viene accordata anche da altre opere.
Questo processo di estensione dell’oggetto ha avuto una forte accelerazione negli ultimi anni
quando la tecnologia digitale ha reso possibile la creazione di nuovi tipo di opere e ha reso possibili
modi di diffusione e sfruttamento delle opere prima impensabili.
Il diritto d’autore conferisce un’esclusiva a chi ha creato un’opera d’ingegno. Per opera d’ingegno
si intende creazioni protette con il diritto d’autore, dire che esse sono qualunque frutto della mente
dell’uomo è troppo generale.
Oggi il diritto d’autore si presenta come un istituto destinato a proteggere opere fortemente
eterogenee, tuttavia è possibile individuare dei caratteri e dei requisiti di proteggibilità comuni a
tutte le opere oggetto della protezione. Si deve poi aggiungere che alla fine degli anni ’30 si è
assistito al nascere di altri diritti destinati a tutelare nuove creazioni o prodotti caratterizzati da un
lato, dal carattere dell’immaterialità, dall’altro, dal fatto di essere simili alle opere dell’ingegno. Tali
diritti vengono ricompresi nella categoria dei “diritti connessi al diritto d’autore”.
Le peculiarità delle opere che sono oggetto del diritto d’autore, presentano uno stretto legame di
appartenenza con l’autore, consentono di far prevalere le ragioni di tutela dell’interesse individuale
dell’autore sull’interesse degli utilizzatori. Così, la tutela del diritto d’autore si caratterizza, rispetto
a quella delle creazioni tecniche, per: durata estremamente lunga e contenuto.
Quali interessi protegge il diritto d’autore? Qual è il suo fondamento?
A livello mondiale oggi c’è una scelta irreversibile per proteggere questi diritti esclusivi. Possiamo
individuare 3 principali ordini di interesse:
i. Interesse dell’autore dell’opera
interesse patrimoniale (remunerazione dell’opera)
interesse morale ( l’opera è un messaggio dell’autore alla collettività; questo vale
soprattutto per le opere classiche, più che per le opere utili)
ii. Interessi degli intermediari
è esclusivamente un interesse patrimoniale
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DIRITTO DI AUTORE

1. Introduzione

Evoluzione storica.

Le prime condizioni per la protezione del diritto d’autore si sono realizzate al momento dell’invenzione della stampa a caratteri mobili, attraverso cui avveniva la moltiplicazione dell’opera senza che potesse essere controllata dall’autore. Il diritto d’autore nasce nel XVIII secolo prima in Inghilterra con la legge della regina Anna e poi in Francia, con l’attribuzione di diritti soggettivi esclusivi all’autore dell’opera sul frutto della sua creazione. L’esclusiva ha connotati patrimoniali sia nel diritto industriale sia in quello d’autore, ma accanto a questo, nel diritto d’autore c’è una tutela degli aspetti morali dell’autore. Inizialmente il diritto d’autore ha ad oggetto solo le opere letterarie e artistiche, col tempo la protezione viene accordata anche da altre opere. Questo processo di estensione dell’oggetto ha avuto una forte accelerazione negli ultimi anni quando la tecnologia digitale ha reso possibile la creazione di nuovi tipo di opere e ha reso possibili modi di diffusione e sfruttamento delle opere prima impensabili.

Il diritto d’autore conferisce un’esclusiva a chi ha creato un’opera d’ingegno. Per opera d’ingegno si intende creazioni protette con il diritto d’autore, dire che esse sono qualunque frutto della mente dell’uomo è troppo generale.

Oggi il diritto d’autore si presenta come un istituto destinato a proteggere opere fortemente eterogenee, tuttavia è possibile individuare dei caratteri e dei requisiti di proteggibilità comuni a tutte le opere oggetto della protezione. Si deve poi aggiungere che alla fine degli anni ’30 si è assistito al nascere di altri diritti destinati a tutelare nuove creazioni o prodotti caratterizzati da un lato, dal carattere dell’immaterialità, dall’altro, dal fatto di essere simili alle opere dell’ingegno. Tali diritti vengono ricompresi nella categoria dei “ diritti connessi al diritto d’autore”.

Le peculiarità delle opere che sono oggetto del diritto d’autore, presentano uno stretto legame di appartenenza con l’autore, consentono di far prevalere le ragioni di tutela dell’interesse individuale dell’autore sull’interesse degli utilizzatori. Così, la tutela del diritto d’autore si caratterizza, rispetto a quella delle creazioni tecniche, per: durata estremamente lunga e contenuto.

Quali interessi protegge il diritto d’autore? Qual è il suo fondamento?

A livello mondiale oggi c’è una scelta irreversibile per proteggere questi diritti esclusivi. Possiamo individuare 3 principali ordini di interesse:

i. Interesse dell’autore dell’opera

▲ interesse patrimoniale (remunerazione dell’opera)

▲ interesse morale ( l’opera è un messaggio dell’autore alla collettività; questo vale soprattutto per le opere classiche, più che per le opere utili)

ii. Interessi degli intermediari

▲ è esclusivamente un interesse patrimoniale

iii. Interessi di tipo collettivo

  • Esempio: interesse alla creazione di nuove opere; diffusione di arte/cultura; stimolo alla creazione di idee; proprietà e libera iniziativa economica

Il diritto d’autore ha in comune con il diritto industriale la protezione fondata sull’ esclusiva. Possiamo individuare due tipi di aspetti dell’esclusiva:

  • positivo: l’autore decide liberamente se e come sfruttare l’opera;
  • negativo: divieto di utilizzazione a terzi

Quando sorge il diritto di esclusiva nel diritto d’autore?

Si dice che il diritto d’autore ha una soglia bassa e facile d’azione.

  • Con soglia bassa si intende che deve essere un’opera dell’ingegno, basta la sussistenza della creatività, scelta personale e discrezionale dell’autore. L’opera non è banale, né scontata, è sufficiente che rechi l’impronta del suo autore. Questo non vale per il brevetto dove serve il carattere innovativo e altri requisiti.
  • Con facile d’azione si intende che non è subordinata a formalità costitutiva, vale sia a livello mondiale. Il fatto in sé della creazione dell’opera fa partire il diritto d’autore; tuttavia non basta concepire l’opera, bisogna infatti estrinsecarla ed esteriorizzarla. Questo non vale per i brevetti, per cui le opere vanno registrate.

Mentre col brevetto chi ha un’idea di soluzione di un problema tecnico può vietare a terzi l’utilizzo della stessa idea, questo non avviene col diritto d’autore: lo stesso paesaggio può essere dipinto da tutti, non posso dipingerlo e poi vietare ad altri di interpretarlo a modo loro. Quindi il diritto d’autore si può ottenere più facilmente ma ha una tutela meno pressante ed anche più lunga, 70 anni entro la morte dell’autore; mentre il monopolio di una invenzione è giusto che sia più breve. Questo perché entrano in gioco interessi diversi:

Fonti nazionali e internazionali.

Con riguardo alle fonti, in Italia consideriamo:

  • le norme dall’art. 2755 al 2783 c.c.
  • la legge n° 633 nel 1941, svariate volte modificata ma mai abrogata, ancora oggi è in vigore.

Esiste una rete di convenzioni internazionali aperte all’adesione di tutti gli Stati, tra le più importanti:

  • CUB (Convenzione d’Unione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche”
  • L’accordo TRIPs (Trade Related Intellectual Property rights)

Articolo 2.

Fornisce un elenco esemplificativo e non esaustivo delle opere protette dal diritto d’autore, pacificamente considerato aperto. Le opere elencate non esauriscono completamente le opere dell’ingegno protette. Tale elenco è costituito da 10 punti, gli ultimi tre riferiti alle opere utili aggiunge in un secondo tempo. Si tratta di opere appartenenti:

  1. alla letteratura: “ opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche e religiose, sia in forma scritta che orale”.

Il modo d’acquisto è la creazione dell’opera che deve essere manifestata all’esterno. Per le opere scritte basta stamparle o metterle sul digitale, va bene anche se sono esposte a voce o recitate dall’autore. Non è necessario che ci sia un supporto materiale su cui venga fissata l’opera.

  1. alla musica: “ opere e composizioni musicali, con o senza parole, opere drammatico-musicali e variazioni musicali purché costituiscano un'opera originale in sé”.

Tali opere rientrano nel campo della creazione musicale, manifestazione dell’opera attraverso il suono. Può essere sia musica pura sia musica fusa con altre opere dell’ingegno (per esempio la colonna sonora di un film).

  1. al teatro: opere coreografiche, pantomimiche (non fanno parte del nostro programma). Per queste opere, in deroga al principio generale, deve essere fissata traccia su scritto o anche solo in video.
  2. alle arti figurative: le opere della scultura, arte, disegno, arti figurative, dipinti, quadri, affreschi, qui rientrano le opere di design (disegno industriale), sempre che il valore artistico sia scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale sono associale.
  3. i disegni e le opere dell’architettura (no programma);
  4. opere cinematografiche che hanno una propria disciplina (no programma);
  5. opere fotografiche (no programma);

Diritti connessi : per questa prima parte del diritto d’autore troviamo le opere dell’ingegno a carattere creativo. Accanto a tali opere sono poste altre opere vicine alla categoria delle opere dell’ingegno, ma che non sono tanto espressione di creatività, quanto di impiego di determinati mezzi. Si tratta di una disciplina minore che si affianca al diritto d’autore. Ne è un esempio la produzione di opere cinematografiche o foto visive. Si protegge l’utilizzazione di queste opere come ricompensa per gli investimenti effettuati per realizzare l’opera.

Gli ultimi 3 articoli sono oggetto specifico delle lezioni, e riguardano le c.d. opere utili:

  1. i programmi per elaboratore (software): non sono protette le idee e i principi alla base del software (per esempio: chi ha scritto harry potter non può vietare di scrivere un romanzo di maghi);
  1. banche dati , ovvero raccolta di opere e altri elementi indipendenti e ordinati: anche in questo caso il diritto d’autore non protegge il contenuto.
  2. opere del disegno industriale , per costituire diritto d’autore serve non solo il carattere creativo ma anche un valore artistico.

La nozione di opera dell’ingegno permette di ricomprendere qualsiasi opera riconducibili ai campi indicati, di qualsiasi mezzo di espressione si avvalga, ma non si può non attribuire notevole importanza anche all’elenco. Significative per ricostruire la nozione di opera dell’ingegno sono le disposizione che definiscono le:

  • Opere collettive (art.3): opera dell’ingegno a sé stante, costituita dalla riunione di altre opere o parti di opere e che in tal caso all’apporto creativo è rappresentato dalla scelta e dal coordinamento ad un determinato fine artistico o culturale.
  • Elaborazioni creative (art. 4): opere autonomamente protette , senza pregiudizio dei diritti esistenti sull’opera originaria per quelle consistenti nella rielaborazione di opere preesistenti.

La nozione di opera dell’ingegno viene delimitata dalle diverse disposizioni della stessa legge, ci riferiamo a:

  • Diritti connessi che hanno ad oggetto opere prive di carattere creativo e che delimitano verso il basso le opere protette dal diritto d’autore. Si tratta di disposizioni che tutelano altre creazioni intellettuali, quelle che riguardano creazioni affini alle opere come le interpretazioni o esecuzioni artistiche, semplici fotografie, film di semplice documentazione.
  • Norme che proteggono creazioni attinenti al mondo della tecnica, in particolare le invenzioni industriali, i progetti di lavoro dell’ingegneria, in cui vi è un’attività di conoscenza e ideazione, in tal senso creativa, che richiede una rappresentazione dei risultati ottenuti e dei suoi presupposti scientifici mediante disegni e scritti. La protezione delle creazioni tecniche si differenzia da quella del diritto d’autore sia per oggetto che per contenuto, la protezione consiste solo nel diritto esclusivo di attuare tali indicazione, fabbricando il prodotto o realizzando il procedimento. Questa considerazioni mostrano che non è possibile configurare il rapporto tra diritto d’autore e diritto di brevetto come rapporto genere a specie.

La tutela delle opere appartenenti ai campi indicati dagli artt. 2575 c.c e l. aut. ha ad oggetto la forma espressiva dell’opera e non si estende al contenuto di conoscenze e idee, che quindi possono essere liberamente esposte in altro modo. Questo principio è codificato nell’ art 9 del TRIPs :

La protezione del diritto d’autore copre le espressioni e non le idee, i procedimenti, i metodi di funzionamento o i concetti matematici in quanto tali.”

l’art. 18 l.1. aut. attribuisce al titolare non solo il diritto di tradurre l’opera in dialetto o altra lingua, ma anche di elaborarla, questo significa che la tutela investe anche elementi diversi dalla forma esterna in cui l’opera di presenta nella sua versione originaria. Queste considerazioni possono sembrare in contrasto con il principio secondo cui la tutela del diritto d’autore ha ad oggetto solo la forma e non il contenuto, quindi non l’idea, per questo occorre chiarire al distinzione tra:

personale e creativa concezione dell’architetto e non sono necessarie per l’attuazione di alcuna funzione utilitaria.

b. Le opere del industrial design o disegno industriale: consistono nella progettazione della forma di prodotti industriali destinati a soddisfare bisogni della vita pratica. Il design realizza forme che siamo allo stesso tempo esteticamente pregevoli e aderenti alla funzione del prodotto, la forma del prodotto è quindi espressione della libertà creativa del design. Tuttavia la tutela delle opere del design conferisce un diritto di esclusiva su prodotti aventi determinate caratteristiche formali che rispondo anche a esigenze funzionali; la tutela può quindi avere un effetto monopolistico, dando un vantaggio nella concorrenza a chi dispone del diritto di esclusiva e uno svantaggio ai concorrenti che devono sostenere il costo necessario alla progettazione di soluzioni formali alternative. Inizialmente il criterio della scindibilità (“ il loro valore artistico sia scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale sono associate”) aveva lo scopo di limitare l’applicabilità del diritto d’autore alle opere dei design industriale. La situazione normativa è mutata uniformandosi all’art. 17 della direttiva, eliminando il criterio della scindibilità e aggiungendo all’elenco della categorie di opere protette , al n.10, “ le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico”. La tutela è quindi riservata ad opere aventi un particolare livello creativo.

c. I programmi per elaboratore ( software) : sono l’insieme delle istruzioni che vengano impartite all’elaboratore perché esegua le operazioni che permettono di conseguire determinati risultati. Il programma è il mezzo per far funzionare la macchina, diventa quindi difficile distinguere l’aspetto rappresentativo (le istruzioni) da quello attuativo (le operazioni comandate). È riconosciuto che il programmatore può avere libertà nella scelta della sequenza delle operazioni e che spesso le funzioni di un programma possono essere realizzate in illimitate forme alternative equivalenti. Cià consente, da un lato di ammettere che i programmi possano avere carattere creativo, dall’altro, consente di limitare la tutela alla forma espressiva, e cioè il modo in cui le istruzioni sono ordinate e concepite, senza investire il contenuto. Il legislatore ha aggiunto all’art. 1 un secondo comma che stabilisce che: “ sono protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie, in qualsiasi forma espressi, purché originali quale risultato di creazione intellettuale del’autore” precisando però che “ restano esclusi dalla tutela le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quella alla base delle sue interfacce”. Sono quindi escluse dalla tutela le idee e i principi che sono le soluzioni indispensabili per la realizzazione della funzione del programma nel suo complesso e in ogni sua parte.

In dottrina ci si è chiesti se l’estensione della tutela del diritto d’autore a creazioni utili, come i programmi per elaboratore, non imponga una revisione del concetto di opera dell’ingegno, soprattutto con riguardo alle banche dati : raccolta di informazioni o elementi scelti e disposti secondo determinati metodi in modo da consentire all’utilizzatore di accedere alle singole informazioni e al loro insieme. Una banca di dati può essere riprodotta su supporto cartaceo o su supporto elettronico, con l’affermazione della tecnologia digitale, esse hanno acquisito grande importanza economica e la richiesta di una loro protezione è diventata pressante. In quanto, se da un lato, la creazione delle banche dati richiede un notevole investimento, dall’altro, la tecnologia digitale consente di copiarle con costi prossimi allo zero. Le banche di dati rientrano nella nozione di “opere collettive”. Il carattere creativo è dato dal fatto che la scelta e la

disposizione del materiale non deve essere imposta dallo scopo informativo ma è espressione di una personale concezione dell’autore. Ovviamente non tutte le banche di dati possiedono carattere creativo. Il legislatore comunitario con la direttiva 96/9/CE ha obbligato tutti gli stati mementi ad accordare alle banche dati una duplice tutela:

i. Quella generale del diritto d’autore alle banche di dati che “per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione dell’ingegno propria del loro autore”. Questa tutela ha ad oggetto la “forma espressiva”.

ii. Una tutela sui generis della durata di 15 anni anni alle banche di dati nelle quali “il conseguimento, la verifica e la presentazione del contenuto abbia richiesto un investimento rilevante sotto il profilo qualitativo o quantitativo”. Questa tutela ha ad oggetto “il contenuto informativo”, l’insieme delle informazioni nella misura in cui la ricerca, la verifica e la presentazione abbia richiesto un investimento rilevante.

3. Fattispecie costitutiva e soggetti

Creazione a acquisto a titolo originario del diritto.

Gli artt. 2576 c.c. e art. 6 l.aut. stabiliscono che “Il titolo originario dell’acquisto del diritto d’autore è costituito dalla creazione dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.”

L’autore, colui che ha creato l’opera, acquista il diritto a titolo originario; inoltre, tale principio implica che il diritto d’autore spetta a titolo originario solo a persone fisiche.

Le opere coreografiche e pantomimiche sono protette se fissate su un supporto materiale, mentre per le opere letterarie è previsto che sono protette “tanto se in forma scritta quanto se orale”.

Il diritto d’autore si acquista senza l’adempimento di alcuna formalità, quali deposito, registrazione, questo è un principio fondamentale della CUB. La CUA prevede invece che per ogni opera protetta della convenzione sia rispettata la formalità di recare il simbolo ©; l’adempimento di questa formalità era importante per gli Stati Uniti, ma dal 1989 aderiscono alla CUB, pertanto il simbolo © ha perso gran parte della sua utilità.

Eppure, la nostra legge prevede diverse forme di registrazione cui possono essere soggette sia le opere protette dal diritto d’autore sia i prodotti protetti dai diritti connessi. L’art. 103 l.aut. istituisce un registro pubblico generale delle opere protette, tuttavia tale iscrizione dei registri non ha alcun rilievo ai fini dell’acquisto del diritto d’autore, come chiarito dall’art 106 l. aut. “ L’omissione del deposito non pregiudica l’acquisto e l’esercizio del diritto d’autore sulle opere protette a termini delle disposizione del titolo I e delle disposizione delle convenzioni internazionali”.

Presunzione di paternità. Le opere anonime.

L’individuazione della persona dell’autore può presentare notevoli difficoltà. L’autore è considerato chi, essendo in possesso dell’opera, dichiara di essere tale. “È reputato autore dell’opera, salvo prova contraria, chi in essa è indicato come tale nelle forme d’uso, ovvero, è annunciato come tale

Appartenenza dei diritti di utilizzazione dell’opera collettiva.

Esaminiamo le disposizioni speciali che attribuiscono all’imprenditore i diritti di utilizzazione sulle opere collettive e cinematografiche

L’art. 30 l. aut. stabilisce che “Nell’opera collettiva, salvo patto in contrario, il diritto di utilizzazione economica spetta all’editore dell’opera stessa, senza pregiudizio del diritto derivante dall’applicazione dell’articolo 7”

Tale articolo presuppone un collegamento tra autore ed editore nella fase di creazione dell’opera, presupponendo che l’editore non si limiti a pubblicare un’opera collettiva preesistente, ma ne promuova la realizzazione e contribuisca ad essa, assumendosi l’onere e il rischio della creazione. Se l’editore assume interamente il rischio della realizzazione dell’opera è naturale che il diritto di utilizzazione gli venga attribuito in modo che egli possa cogliere tutte le ciance di profitto. L’acquisto dell’editore è derivativo ma diretto, nel senso che dipende dal contratto con l’autore, ma si verifica automaticamente al momento della creazione dell’opera. Possiamo ritenere che tale articolo 38 è applicabile anche alle opere collettive non letterarie.

4. Il contenuto del diritto di autore

Con il diritto d’autore andremo a considerare:

  • (^) Facoltà esclusive patrimoniali riservate all’autore: la legge elenca una serie di facoltà esclusive indipendenti (nel senso che l’esercizio di una di queste non comporta il non esercizio di un’altra). Queste facoltà sono divise in due categorie: - facoltà di riproduzione dell’opera; - facoltà di comunicazione dell’opera
  • Diritti morali: non sono ammesse disposizioni e non hanno scadenza; i principali sono:
    • diritto di paternità dell’opera
    • diritto all’integrità dell’opera
    • diritto al ritiro dell’opera dal commercio
  • Tutela dalla contraffazione (violazione al diritto patrimoniale) o plagio: affinchè nell’opera del terzo c’è riconoscibilità dell’opera d’autore.
  • Libere utilizzazione: norme che prevedono delle deroghe all’esclusiva per interessi collettivi; si tratta di casi in cui l’autore non può far valere l’esclusiva.
  • Opere utili: quando si tutelano software o banche dati.

Il diritto patrimoniale e il diritto morale dell’autore.

Il diritto di autore si propone di assicurare all’autore prerogative:

■ Di carattere patrimoniale : consistenti nel “ diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e modo, originale o derivato”. Il diritto patrimoniale può essere trasferito ed essere oggetto di successione mortis causa secondo le regole di diritto comune.

■ Di carattere non patrimoniale o personale : consistenti nel potere di rivendicare la paternità dell’opera, di ritirare l’opera dal commercio, quando ricorrano gravi ragioni morali. I diritti personali o morali sono inalienabili, e dopo la morte dell’autore possono essere fatti valere “senza limiti di tempo” dal coniuge e dai figli.

Questa struttura ha posto la questione riguardante il rapporto fra diritto patrimoniale e diritto morale d’autore, in proposito sono state elaborate diverse teorie, si fronteggiato in particolare:

  • Teoria monistica: considera il diritto d’autore come un diritto unitario costituito da facoltà patrimoniali e da facoltà personali strettamente connesse. Tale teoria enfatizza la tutela degli interessi morali dell’autore, e richiederebbe che non solo i diritti personali ma anche quelli patrimoniali fossero inalienabili e quindi restassero in capo all’autore e, in caso di successione mortis causa, agli eredi. Questa condizione sembra sussistere nell’ordinamento tedesco.
  • Teoria dualistica: considera i diritti di utilizzazione economica e i diritti morali come facoltà di due distinti diritti soggettivi aventi regime e natura diversi. Nell’ordinamento italiano la teoria dualistica rispecchia meglio la diversità del regime del diritto patrimoniale e del diritto morale, senza negare i nessi tra loro esistenti.

Il diritto generale di utilizzazione economica dell’opera.

Per “utilizzazione economica dell’opera” si intende l’attività destinata a consentire ai terzi la fruizione dell’opera e consiste particolarmente nella riproduzione in esemplari e nella loro distribuzione, nella comunicazione al pubblico dell’opera. Si tratta di attività economiche perché sono idonee a far conseguire un’utilità agli altri e quindi un profitto al titolare e di regola sono svolte da imprese che svolgono attività di intermediazione tra autore e terzi.

Non sempre l’utilizzo dell’opera in ambito privato è sottratta all’esclusiva. Infatti, da un lato la legge consente al titolare di vietare anche attività svolte non a scopo di lucro, dall’altro, non sempre l’attività di utilizzazione svolta non a scopo di lucro in ambito privato è sottratta all’esclusiva. Lo sviluppo della tecnica ha reso sempre più facile la riproduzione e diffusione delle opere da parte di qualsiasi soggetto privato, e ha fatto diventare tali attività alternative e concorrenziali all’attività di intermediazione svolta in forma professionale , ed inoltre è diventato difficile distinguere fra il ruolo dell’intermediario e quello del privato.

La nostra legge definisce il contenuto del diritto patrimoniale di autore come “ il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l’esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti.” In questi articoli la legge stabilisce un elenco di “diritti di utilizzazione” di cui indica dettagliatamente il contenuto, tale elenco ha carattere esemplificativo e quindi possono rientrare nei diritto esclusivo di utilizzazione non previste espressamente.

L’art. 19. 1 che conclude l’elenco dei diritti di utilizzazione stabilisce che “ i diritti esclusivi previsti dagli articoli precedenti sono fra loro indipendenti. L’esercizio di uno di essi non esclude l’esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti”. Dall’articolo si ricava il principio di

■ in qualunque modo o forma (non è legale nemmeno una copia con strumenti diversi da quella originale)

L’evoluzione tecnologica ha reso possibile forme innovative di riproduzione delle opere, riguardo ad esse si è posto il problema se costituisca riproduzione anche quella che avviene in via temporanea. L’art. 68 bis stabilisce che “ sono esentati dal diritto di riproduzione gli atti di riproduzione temporanea privi di rilievo economico proprio che sono transitori o accesso e parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti all’unico scopo di consentire la trasmissione in rete tra terzi con l’intervento di un intermediario.” Questa disposizione prevede due limiti al diritto di riproduzione:

  • il primo mira a “ consentire la trasmissione in rete tra terzi con l’intervento di un intermediario”, escludendo quindi dal diritto di riproduzione le riproduzioni temporanee compiute nei vari computer collegati in rete che partecipano alla trasmissione dell’opera;
  • il secondo riguarda gli atti di riproduzione temporanea che sono necessari per effettuare un’utilizzazione dell’opera che sia legittima.

Il diritto di riproduzione comprende forme di utilizzazione delle opere diversissime tra loro, che possono formare oggetto di diritti di utilizzazione indipendenti. Il diritto esclusivo di riproduzione è indipendente dal diritto esclusivo di distribuzione anche se ad esso collegato. L’art. 17 regola e attribuisce il diritto esclusivo di distribuzione, che “ha per oggetto la messa in commercio o in circolazione, o comunque a disposizione del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo, dell’originale dell’opera o degli esemplari di essa” a scopo di lucro. L’indipendenza del diritto esclusivo di riproduzione da quello di distribuzione implica anche il divieto della riproduzione che non avvenga in funzione della distribuzione degli esemplari, ma per l’uso personale. Tale soluzione è stata messa in crisi quando lo sviluppo delle tecniche di riproduzione ha consentito anche ai privati la realizzazione di copie ad alta qualità a costi sempre più bassi, rendendo la riproduzione privata concorrenziale a quella commerciale.

Il legislatore decide quindi di estendere il diritto esclusivo di riproduzione anche alla riproduzione privata per uso personale che avvenga con i moderni mezzi di riproduzione. Tuttavia sorge una forte difficoltà a controllare la riproduzione privata ad uso personale. Il legislatore adotta come soluzione il sistema del “prelievo” , che riconosce la liceità dell’opera privata, ma allo stesso tempo pone a carico di chi produce o vende apparecchi o supporti di registrazione idonei ad essere utilizzati dai privati per effettuare copie, l’obbligo di pagare determinati compensi. Il sistema del prelievo, in particolare, consiste:

a. nel consentire “ la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purchè senza scopo di lucro e senza fini commerciali”.

b. nel porre a carico di chi produca o importi supporti di registrazione audio e video, sia analogici che digitali, allo scopo di trarne profitto, l’obbligo di pagare un compenso commisurato, per i primi “alla capacità di registrazione resa dai medesimi supporti”, ai secondi, ad “una quota del prezzo pagato dall’acquirente finale al rivenditore”.

c. nell’attribuire alla SIAE (ente che svolge il compito di esercitare alcuni diritti di utilizzazione) il compito di riscuotere tali compensi e ripartirli fra le varie categorie e i singoli aventi diritto.

Con riguardo alla fotocopia di opera a stampa il legislatore consente la riproduzione per uso personale solo “ nei limiti del 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico”, ma pone a carico dei “responsabili dei punti o centri di riproduzione” l’obbligo di pagare un compenso.

  • Il diritto di distribuzione. Il c.d. esaurimento.

Articolo 17. La legge attribuisce all’autore non solo il diritto esclusivo di riprodurre l’opera ma anche l diritto esclusivo di distribuzione, cioè il diritto di “di mettere in commercio, di porre in circolazione o comunque a disposizione del pubblico, con qualsiasi mezzo e a qualsiasi titolo l’opera o gli esemplari di essa”. Il diritto di distribuzione consente al titolare di vietare ai terzi qualsiasi atto di commercio di esemplari e, anche atti preparatori quali l’offerta e l’esposizione in vendita e la pubblicità; l’azione inibitoria può anche essere fatta valere nei confronti di chiunque mette in commercio esemplari contraffatti o abbia violato il diritto senza colpa. Il diritto di distribuzione comprende anche il diritto di importare, per la rivendita, esemplari realizzati all’estero. Se il titolare vende l’opera, non può impedire più la circolazione del bene. In base all’art.17 dopo il primo ingresso nel mercato la circolazione dell’opera è libera, tuttavia:

■ si deve trattare di un prodotto autorizzato dal diritto del diritto (non una contraffazione);

■ deve esserci il consenso del titolare per mettere in commercio il prodotto

Anche in materia di diritto d’autore è riconosciuto il principio dell’esaurimento , secondo cui il titolare non può porre limiti territoriali o di canali distributivi alla circolazione dei prodotti messi in commercio con il suo consenso. Tale principio riguarda solo il singolo esemplare autorizzato, e oggetto di esaurimento è solo il diritto di distribuzione, non altri diritti (esempio: una volta comprato il disco non potrò comunque copiarlo). Alla base di tale principio vi è la considerazione che con la prima messa in commercio il titolare ha la possibilità di trarre dalla riproduzione dell’opera un prodotto commisurato al numero degli esemplari realizzati e alla cerchia di persone che così possono avere accesso all’opera. Tale principio costituisce quindi il punto di equilibro fra l’interesse del titolare a sfruttare la capacità di assorbimento del mercato e l’interesse collettivo alla libera circolazione della merci. Il principio di esaurimento è stato esteso a tutto il territorio dell’Unione Europea.

L’esaurimento non opera riguardo a diritti di utilizzazione diversi dal diritto esclusivo di distribuzione, e in particolare diritti che riguardano modi di utilizzazione che avvengono mediante la comunicazione al pubblico dell’opera, come la rappresentazione e l’esecuzione, o la diffusione a distanza.

  • Art. 16: riguarda la trasmissione a un pubblico distante attraverso strumenti quali tv, radio e altri mezzi analoghi, tra cui oggi possiamo comprendere anche internet. L’articolo ci dice che le moderne forme di comunicazione rientrano nei diritti esclusivi, il titolare del diritto d’autore libero di decidere se trasmettere la sua opera in tv, o su internet ecc.

Se la diffusione dell’opera è aperta, tale da raggiungere un pubblico indeterminato, si ha una attività riservata al titolare.

Se l’opera, invece, è destinata a circolare entro un determinato numero di soggetti senza scopo di lucro allora non rientra nel diritto d’autore.

La durata dei diritti di utilizzazione.

Il diritto di autore ha una durata limitata nel tempo. La determinazione della giusta durata del diritto d’autore è sempre stata oggetto di controversie. Una soluzione soddisfacente ed equilibrata è data nella CUB dalla regola secondo cui “ la durata della protezione concessa dalla presente convenzione comprende la vita dell’autore e un periodo di cinquanta anni dopo la sua morte”. In Italia la regola generale è ora quella secondo cui “I diritti di utilizzazione economica dell’opera durano tutta la vita dell’autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte”. Solo per le opere anonime o pseudonime e per le opere collettiva vale la regola speciale per cui la durata di 70 anni si computa non dalla morte dell’autore ma dalla prima pubblicazione dell’opera. Per le opere inedite il termine di durata del diritto è sempre quello generale, se l’opera viene pubblicata per la prima volta dopo la scadenza dei termini di protezione, la legge attribuisce lo stesso i diritti esclusivi di utilizzazione al titolare del diritto d’autore in quanto applicabili per la durata di 25 anni.

La gestione collettiva dei diritti esclusivi di utilizzazione

Il diritto d’autore è un diritto soggettivo privato, i cui esercizio è riservato al titolare. Tuttavia al singole autore è spesso difficile esercitare il diritto di esclusiva quando l’opera può essere utilizzata o è destinata ad essere utilizzata da numerosi soggetti sparsi in più luoghi, come ad esempio la pubblica esecuzione di opere musicali. Da un lato, vi è l’esigenza per l’autore del diritto di controllare l’utilizzo e la diffusione delle opere per evitare che avvenga abusivamente, dall’altro lato, vi è l’esigenza comune dei potenziali utilizzatori di ottenere licenze di utilizzazione e per gli aventi diritto di concedere licenze a chi sia interessato. Queste esigenze possono essere soddisfatte se gli aventi diritto affidino a enti appositamente costituiti il compito di esercitare i diritti di utilizzazione concedendo licenze per l’utilizzazione economica delle opere, riscuotendo compensi e ripartendoli fra gli aventi diritto e controllare le utilizzazione abusive. Queste sono le ragioni che hanno portato in tutti i Paesi al sorgere di società di autori ed editori. La gestione collettiva è nata su base volontaria e contrattuale e viene svolta in condizioni di monopolio legale, consente di superare gli elevatissimi costi di transizione. Poiché la possibilità di ottenere licenze di utilizzazione per più opere è una condizione per lo svolgimento di determinate attività, si comprende la tendenza dei legislatori a favorire o rendere obbligatoria in determinati casi la gestione collettiva dei diritti. Infine, l’esigenza di favorire attività che implicano l’utilizzazione di opere protette può consigliare di risolvere la tutela del diritto d’autore nel diritto ad ottenere un equo compenso nei confronti di chiunque utilizzi l’opera; in tali casi la gestione collettiva può dimostrarsi come unica forma possibile di esercizio dei diritti d’autore.

La SIAE , Società italiana degli autori ed editori, è un ente pubblico associativo a cui è attribuito il monopolio legale della gestione collettiva dei diritti di utilizzazione enunciati dall’art.180 ma non di altri. L’art. 180 riserva alla SIAE “ l’attività di intermediario, attuata sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione mandato, rappresentanza e cessione.” come precisa il comma 2 “Tale attività è esercitata per effettuare:

a. La concessione degli aventi diritto di licenze e autorizzazioni per l’utilizzazione economica di opere tutelate;

b. La percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed autorizzazioni;

c. La ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi diritto”

La SIAE può esercitare i diritti di utilizzazione dei singoli autori solo in quanto questi le conerscano il relativo mandato che viene conferito mediante l’iscrizione alla SIAE per un determinato periodo di tempo.

Le eccezioni e limitazioni al diritto di esclusiva (libere utilizzazioni).

Gli interessi generali che giustificano allo stesso tempo la protezione del diritto d’autore e i suoi limiti sono ad esempio l’interesse della collettività alla promozione e alla diffusione della cultura, o l’interesse generale alla diffusione della conoscenza, delle idee e delle opinioni, ma anche delle opere in cui quelle trovano espressione. Possiamo dire che l’interesse generale è presente in tuta la disciplina del diritto d’autore e in modo particolare nelle disposizioni che determinano i limiti dei diritti di utilizzazione.

I limiti posti al contenuto del diritto d’autore e ai singoli diritti di utilizzazione sono “ intrinseci e coessenziali all’oggetto e al contenuto del diritto” in quanto si riconducono alle stesse ragioni e agli stessi interessi che giustificano la protezione e sono rivolte a determinare i confini e la misura della protezione stessa. Tali limiti quindi non hanno carattere eccezionale rispetto alle disposizioni che accordano protezione.

La legge prevede però dei limiti alla protezione, delle vere e proprie eccezioni al diritto d’autore, che possono essere indicate per distinguerle dai limiti come “limitazioni”. Le “ libere utilizzazioni ” previste dagli articoli 65-71 l.aut. vengono considerate norme eccezionali e come tali “ di stretta interpretazione”, la logica di fondo è che ci sono delle ipotesi che il legislatore ritiene meritevoli di protezione, e sono ad esempio:

  • la disposizione che consente alle bande musicali l’esecuzione in pubblico di pezzi musicali o parti di opere in musica;
  • la disposizione che consente ai portatori di handicap l’utilizzazione gratuita per uso personale di opere e materiali protetti;
  • la disposizione che consente dietro pagamento di un compenso ridotto l’esecuzione di opere nella sede dei centri o istituti di assistenza, o associazioni di volontariato, perché destinati ai soli soci o invitati sempre che non vengano effettuate a scopo di lucro;
  • il riassunto di citazione di brani o parti di opere per scopi di critica, di discussione e insegnamento;

i. sia neutrale all’illecito, il gestore del servizio deve mantenere un ruolo neutrale, non deve agevolare gli utenti a far circolare materiale illecito

ii. si attivi a far cessare l’illecito ogni volta che ne venga a conoscenza, si chiamano procedure di notice take down, nel momento in cui riceve l’informazione dell’illecito deve attivarsi. Questa precisazione rientra nell’articolo 17 secondo cui i service provider non sono tenuti a fare un’attività di sorveglianza, vigilanza e non può essere imposto di introdurre un sistema di filtraggio di contenuti.

La disciplina contenuta nella direttiva comunitaria 31 del 200 col decreto legislativo 70 del 2003, contiene disposizione sui Service Provider, e gli articolo 14,15,16,17 contengono le norme in tema di non responsabilità per eventuali contenuti illeciti che transitano nel loro server o sono dovuti tramite l’utilizzo dei loro server. La legge prevede tre ipotesi:

I. Vero transito: attraverso un certo server un contenuto transita nel loro server;

II. Memorizzazione temporanea;

III. Hosting, memorizzazione di contenuti permanenti.

Esempi classici sono: Youtube, Ebay (è responsabile se vengono vendute merci false?) i motori di ricerca ( sono responsabili se permettono di accedere ad un contenuto illecito?), Google (mette a disposizione link di siti falsi di contraffattori, è responsabile?).

In questi casi è permessa una riproduzione non temporanea, ma permanente, il legislatore stabilisce che il Service Provider non è responsabile dell’illecito, anche se è il suo servizio che lo rende possibile, devono però sussistere le due condizioni prima citate

.”

I diritti morali dell’autore.

I diritti personali espressamente riconosciuti dalla legge sono:

a. il diritto alla paternità

b. il diritto all’integrità dell’opera.

Tali diritti hanno lo scopo di tutelare la personalità dell’autore, consentendogli di acquisire e conservare al reputazione derivante dalla corretta comunicazione agli altri delle proprie opere. In realtà, i diritti morali svolgono una funzione residuale rispetto a quella svolta dai diritti patrimoniali e dai contratti con cui l’autore dispone di essi. Infatti, fino a che restano in capo all’autore, i diritti esclusivi di utilizzazione proteggono non solo gli interessi economici, ma anche quelli personali. Fino a che non abbia ceduto o concesso ad altri il diritto di utilizzare l’opera, l’autore può impedire la prima pubblicazione dell’opera, mantenendo così l’opera inedita. Si deve considerare, inoltre, che l’autore può disporre dei diritti di utilizzazione, stipulando contratti di concessione, il concessionario assume l’obbligo di divulgare l’opera con le modalità stabilite nel contatto.

La tutela dei diritti morali viene in considerazione dunque essenzialmente quando l’autore abbia ceduto i diritti di utilizzazione ed è destinata a riservare all’autore un limitato controllo dell’utilizzazione dell’opera, allo scopo di evitare che essa avvenga con modalità tali da pregiudicare i suoi interessi personali. Nel caso in cui l’autore si è spogliato dei diritti di

utilizzazione, l’esercizio dei diritti morali può esser fatto valere nei confronti degli aventi causa, di chi è autorizzato ad utilizzare l’opera, e nei confronti dei terzi che utilizzino l’opera abusivamente. I diritti morali si qualificano come diritti della personalità e condividono i caratteri generali di tale categoria di diritti:

  • intrasmissibilità , il diritto di ritirare l’opera dal commercio è personale e non è trasmissibile,
  • irrinunciabilità, i diritti previsti dall’art. 20 sono inalienabili e non possono essere oggetto di rinuncia né in assoluto né limitatamente ad un determinato avente causa.

Tuttavia l’irrinunciabilità non esclude che l’autore possa esercitare tali diritti mediante accordi che determinino le modalità concerete dell’utilizzazione dell’opera, così ad es. l’autore può convenire con l’editore che l’opera debba essere pubblicata anonima, in tal caso l’autore ha sempre il diritto di rivelarsi e gli aventi causa saranno tenuti a indicare il nome dell’autore nelle forme d’uso. Certo è che, secondo quanto stabilisce l’art. 22.2, una volta che le modificazione siano state fatte, l’autore che le abbia conosciute ed accettate “ nono è più ammesso ad agire per impedirne l’esecuzione o per chiederne la soppressione”.

I diritti morali sono oggetto di una sorta di trasmissione mortis causa, l’art. 23 stabilisce che “Dopo la morte dell’autore il diritto previsto nell’art. 20 può essere fatto valere, senza limiti di tempo, dal coniuge e dai figli e in loro mancanza dai genitori o altri ascendenti e discendenti”

  • Il diritto alla paternità

Il primo diritto previsto dall’art. 20 l.aut. consiste nel potere di rivendicare la paternità dell’opera”. Il contenuto di tale diritto si articola in due facoltà: di vietare che altri attribuisca a sé o ad altri la paternità dell’opera o la disconosca pubblicamente utilizzando l’opera con il nome di un altro o mediante dichiarazione contenute in discorsi o scritti.

Il potere dell’autore di disconoscere la paternità di un’opera, di impedire cioè che gli vengano attribuite opere altrui o false.

Il diritto alla rivendicazione della paternità non è soggetto a deroghe e non può essere limitato parzialmente: l’accordo con cui si conviene di attribuire la paternità di un’opera a persona diversa dal vero autore è da ritenersi nullo.

Il diritto alla paternità si estende anche al potere di pretendere che il nome dell’autore venga indicato sugli esemplari o alle utilizzazioni dell’opera “ nelle forme d’uso” , cioè secondo le modalità usuali in relazione al tipo di opera e al modo di utilizzazione. Questa facoltà non ha il carattere assoluto e inderogabile, perché l’autore può solo pretendere che il suo nome venga indicato nelle forme d’uso e perché si deve ammettere che le parti possano convenire non solo il modo di indicazione del nome ma anche l’omissione di tale indicazione

  • Il diritto all’integrità dell’opera