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Diritto d'autore e integritá dell'opera, Dispense di Diritto informatico

Diritto d'autore e integritá dell'opera - riassunto per esame diritto dell'informatica

Tipologia: Dispense

2019/2020

In vendita dal 07/01/2025

vasc1p
vasc1p 🇮🇹

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Il diritto all’integrità dell’opera è inalienabile, ma l’autore che abbia conosciuto e
accettato le modifiche, perde la legittimazione ad impedire che si dia corso a questi.
Come la rivendicazione, anche il diritto all’integrità può essere esercitato dopo la
morte dell’autore.
Ritiro dal commercio: tale facoltà, che può essere esclusivamente esercitata
dall’autore e si esprime nella preclusione di ogni forma di riproduzione, diffusione e
rappresentazione delle opere stesse.
Deve essere comunicata ai soggetti che abbiano acquistato i diritti di utilizzazione
economica e al PDC chiamato a darne pubblica notizia.
L’autorità giudiziaria, se riconosce le gravi ragioni morali dell’autore, vieta con
sentenza la diffusione dell’opera. C’è l’obbligo dell’autore di corrispondere un
indennizzo a favore dei soggetti interessati.
I DIRITTI PATRIMONIALI
La disciplina relativa alle facoltà di utilizzazione economica delle opere si concentra su
un nucleo di norme generali, e poi abbiamo delle disposizioni specifiche per diverse
categorie.
L’autore può trasferire diritti di utilizzazione economica sull’opera sia totalmente sia
parzialmente.
ART 12: l’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera (riprodurre l’opera sul
mercato), nonché il diritto di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo.
Se l’autore decide di non pubblicare l’opera, è considerato diritto d’inedito?
Un primo orientamento sostiene che l’autore possa cambiare idea in seguito senza
dover rendere giustificazioni, un secondo invece ritiene che ci debba essere una giusta
causa.
Per quanto riguarda il software, solo il codice oggetto è destinato alla pubblicazione,
mentre il programma sorgente è inedito per evitare il rischio di divulgazione.
L’art 64-bis ricomprende fra i diritti esclusivi attribuiti all’autore quello di effettuare o
autorizzare la riproduzione di un programma per elaboratore, con qualsiasi mezzo e
forma.
E’ un concetto più ampio rispetto all’art 13, che fa coincidere la riproduzione con la
duplicazione; questo per i software non è necessario, in quanto si possono riprodurre
senza essere duplicati (vengono installati direttamente in un altro pc).
Il diritto di riproduzione sui programmi per elaboratore si estende al materiale
preparatorio funzionale alla progettazione degli stessi; non si estende ai manuali d’uso
a meno che questi non costituiscano forme di espressioni tutelabili.
Oltre alla riproduzione in senso stretto, è richiesta l’autorizzazione per le attività di
caricamento, visualizzazione ed esecuzione del programma quando richiedano la
riproduzione dello stesso.
Es: un’ipotesi di riproduzione può essere la visualizzazione attraverso l’elaboratore di
un programma caricato tramite chip.
La valutazione in merito alla violazione del diritto di riproduzione va operata facendo
anche riferimento al livello di originalità dell’opera; per i software come abbiamo detto
non è particolarmente elevato.
L’art 64 bis inoltre, attribuisce al titolare la facoltà esclusiva di effettuare o autorizzare
la traduzione,l’adattamento e ogni altra modifica del software. Va riconosciuto
all’elaboratore il diritto d’autore, quindi anche il diritto morale, i diritti di utilizzazione
economica e il diritto di distribuzione al pubblico in qualsiasi forma.
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Il diritto all’integrità dell’opera è inalienabile, ma l’autore che abbia conosciuto e accettato le modifiche, perde la legittimazione ad impedire che si dia corso a questi. Come la rivendicazione, anche il diritto all’integrità può essere esercitato dopo la morte dell’autore. Ritiro dal commercio : tale facoltà, che può essere esclusivamente esercitata dall’autore e si esprime nella preclusione di ogni forma di riproduzione, diffusione e rappresentazione delle opere stesse. Deve essere comunicata ai soggetti che abbiano acquistato i diritti di utilizzazione economica e al PDC chiamato a darne pubblica notizia. L’autorità giudiziaria, se riconosce le gravi ragioni morali dell’autore, vieta con sentenza la diffusione dell’opera. C’è l’obbligo dell’autore di corrispondere un indennizzo a favore dei soggetti interessati. I DIRITTI PATRIMONIALI La disciplina relativa alle facoltà di utilizzazione economica delle opere si concentra su un nucleo di norme generali, e poi abbiamo delle disposizioni specifiche per diverse categorie. L’autore può trasferire diritti di utilizzazione economica sull’opera sia totalmente sia parzialmente. ART 12 : l’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera (riprodurre l’opera sul mercato), nonché il diritto di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo. Se l’autore decide di non pubblicare l’opera, è considerato diritto d’inedito? Un primo orientamento sostiene che l’autore possa cambiare idea in seguito senza dover rendere giustificazioni, un secondo invece ritiene che ci debba essere una giusta causa. Per quanto riguarda il software, solo il codice oggetto è destinato alla pubblicazione, mentre il programma sorgente è inedito per evitare il rischio di divulgazione. L’art 64-bis ricomprende fra i diritti esclusivi attribuiti all’autore quello di effettuare o autorizzare la riproduzione di un programma per elaboratore, con qualsiasi mezzo e forma. E’ un concetto più ampio rispetto all’art 13, che fa coincidere la riproduzione con la duplicazione; questo per i software non è necessario, in quanto si possono riprodurre senza essere duplicati (vengono installati direttamente in un altro pc). Il diritto di riproduzione sui programmi per elaboratore si estende al materiale preparatorio funzionale alla progettazione degli stessi; non si estende ai manuali d’uso a meno che questi non costituiscano forme di espressioni tutelabili. Oltre alla riproduzione in senso stretto, è richiesta l’autorizzazione per le attività di caricamento, visualizzazione ed esecuzione del programma quando richiedano la riproduzione dello stesso. Es: un’ipotesi di riproduzione può essere la visualizzazione attraverso l’elaboratore di un programma caricato tramite chip. La valutazione in merito alla violazione del diritto di riproduzione va operata facendo anche riferimento al livello di originalità dell’opera; per i software come abbiamo detto non è particolarmente elevato. L’art 64 bis inoltre, attribuisce al titolare la facoltà esclusiva di effettuare o autorizzare la traduzione ,l’adattamento e ogni altra modifica del software. Va riconosciuto all’elaboratore il diritto d’autore, quindi anche il diritto morale, i diritti di utilizzazione economica e il diritto di distribuzione al pubblico in qualsiasi forma.

Quanto alla distribuzione , questo termine è stato inserito per la prima volta nell’art

  1. Rientra nell’ambito della distribuzione anche il diritto esclusivo di introdurre nel territorio degli Stati Membri le riproduzioni effettuate negli Stati extracomunitari. Fattispecie dell’esaurimento : quando si esaurisce il diritto patrimoniale su un’opera (es: con un atto di vendita) e viene meno il diritto di distribuzione per l’autore, che passa al nuovo titolare (es: casa editrice). E’ valido solo nell’UE e prevede la libera circolazione dopo la prima messa in vendita dell’opera. L’autore del software , invece, non può opporsi alla rivendita delle proprie licenze, in quanto prevale il principio di esaurimento, ma si ha la possibilità di controllare l’intensità della fruizione dell’opera nel mercato europeo, mediante l’autorizzazione dell’acquirente al successivo noleggio della stessa. L’art 64 ter detta alcune disposizioni intese a definire i diritti e gli interessi dei terzi insieme a quelli dell’autore. In sostanza ci dice che le operazioni del 64-bis (riproduzione e trasformazione) possono essere esercitate da parte del legittimo acquirente, senza necessità di autorizzazione del soggetto cui spettano i relativi diritti di utilizzazione economica. Inoltre, al soggetto cui spetti il diritto di usare una copia del programma compete anche la legittimazione ad effettuarne una copia di riserva. Questa norma ha ragione di esistere perché fisiologicamente l’utilizzo del software non può avere luogo se non c’è riproduzione e nemmeno se non ci sono modifiche nel corso del tempo. Ai sensi dell’art 64-ter comma 3, l’utente autorizzato ha la facoltà di trarre informazioni tecniche dal programma per consentirne il corretto funzionamento , come l’esecuzione, la memorizzazione e la trasmissione, incluso lo studio delle interfacce; non è consentita la riproduzione, invece, ovviamente per fini diversi come la ricostruzione del codice sorgente. Questo articolo è forse uno dei più importanti, perché consente in pratica a tutti i software di operare con altri software e hardware e anche con altri utenti, in modo da poter dare vita a tanti flussi di comunicazione ; in questo modo si ha un vantaggio anche nel mercato perché si agevolano i piccoli produttori indipendenti di creare software e hardware compatibili. La decompilazione , invece (risalire al codice sorgente) è consentita esclusivamente ai soggetti che abbiano acquisito il diritto di utilizzare il programma, quindi non può avere ad oggetto copie contraffatte dello stesso. In secondo luogo, è consentita quando le informazioni ottenute con l’analisi delle interfacce sono già accessibili facilmente e rapidamente. Infine, la decompilazione può investire soltanto quelle parti del programma dalla cui analisi possono ricavarsi informazioni necessarie all’ ”interoperabilità” di quest’ultimo. La norma 64-quater impone alcuni divieti:
    • Divieto di comunicazione a terzi delle informazioni acquisite attraverso la decompilazione, tranne che queste servano ai terzi a far dialogare il programma autonomamente creato con altri sistemi (stesso concetto di interoperabilità);
    • Divieto che queste informazioni siano utilizzate per la produzione e commercializzazione di un programma simile, e che quindi vieta il diritto d’autore. Gli accordi contrattuali conclusi in violazione dei divieti sono sanzionati con la nullità, ma nulla esclude che l’autore possa disporre delle facoltà che gli sono riconosciute, consentendo a terzi anche operazioni che vanno oltre i limiti dell’art 64 quater.