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IL PRINCIPIO DI LAICITA'
LA LAICITA' FRANCESE :
- separazione assoluto dello Stato dalla religione (indifferenza),
- La religione è un fatto privato, di coscienza :
• LEGGE 9 DICEMBRE 1905 ; “Separazione delle Chiesa dallo Stato”
- ART. 1 → “La Repubblica assicura la libertà di coscienza”
• ARTICOLO 1 COSTITUZIONE ( 1958 ) :
“La Francia è una Repubblica indivisibile, laica, democratica e sociale”
• LEGGE 228 del 2004 sui simboli religiosi :
“È vietato nelle scuole, nei collèges e nei licei pubblici portare segni o abiti mediante i quali gli allievi manifestino in modo ostensibile un'appartenenza religiosa”.
• LEGGE 11 OTTOBRE 2010 :
l'occultamento del volto negli spazi pubblici (burqa) IL PRINCIPIO DI LAICITA' IN ITALIA :
• Non è contenuto in un preciso articolo della Costituzione.
• E’ stato ricavato in via ermeneutica dalla Corte Costituzionale dagli ARTT. 2, 3, 7,
8, 19, 20 COST.
• Rappresenta uno dei profili della forma di Stato.
• È principio supremo dell’ordinamento costituzionale: è parametro per vagliare la
legittimità delle leggi costituzionali e di revisione costituzionale.
RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE :
• CORTE COSTITUZIONALE 12.04.1989 N. 203 (INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE
CATTOLICA):
- Il principio supremo della laicità dello Stato, é uno dei profili della forma di Stato delineata nella Carta costituzionale della Repubblica.
- Il principio di laicità, quale emerge dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni, ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale.
• CORTE COSTITUZIONALE 18.10.1995 N. 440 (REATO DELLA BESTEMMIA, EX ART.
724 C.P):
- lo Stato deve garantire la pari protezione della coscienza di ciascuna persona che si riconosce in una fede, quale che sia la confessione religiosa di appartenenza.
- è inaccettabile ogni tipo di discriminazione che si basi soltanto sul maggiore o minore numero degli appartenenti alle varie confessioni religiose (abbandono del criterio quantitativo) –piena attuazione **ART.8, CO.1 COST. *** Articolo 724 c.p. → Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato, è punito con l’ammenda da lire ventimila a seicentomila
• CORTE COSTITUZIONALE 30.09.1996 N.334 (GIUDIZIO DI LEGGITTIMITA'
COSTITUZIONALE DELL'ART.238 C.P.C)
- La distinzione di ordini distinti connota il principio supremo di laicità dello Stato.
- Ciò comporta che la religione e gli obblighi morali che ne derivano, non possono essere imposti come mezzo al fine dello Stato.
Divieto per lo Stato di ricorrere ad obbligazioni di ordine religioso, per rafforzare l’efficacia dei suoi precetti
• ART. 238 C.P.C
Il giuramento decisorio è prestato personalmente dalla parte ed è ricevuto dal giudice istruttore. Questi ammonisce il giurante sull'importanza [religiosa e] morale dell'atto e sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false, e quindi lo invita a giurare Il giurante, in piedi, pronuncia a chiara voce le parole: «consapevole della responsabilità che col giuramento assumo [davanti a Dio e agli uomini,] giuro …», e continua ripetendo le parole della formula su cui giura.
Inammissibile commistione: un'obbligazione di natura religiosa e il vincolo che ne deriva nel relativo ambito, sono imposti per un fine probatorio proprio dell'ordinamento processuale dello Stato. (Cfr. C. cost. 117/79 e 149/95 sull’art. 251 cpc “Giuramento dei testimoni”)
• CORTE COSTITUZIONALE 13.11.200, N. 508 (DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA'
COSTITUZIONALE DELL'ART.402 C.P. RECANTE “VILIPENDIO DELLA RELIGIONE
DELLO STATO)
- In forza dei principi fondamentali di uguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di religione (ART.3, COST.) e di uguale libertà davanti alla legge di tutte le confessioni religiose (ART.8, COST.), l'atteggiamento dello Stato non può che essere di equidistanza e imparzialità nei confronti di queste ultime, senza che assumano rilevanza alcuna il dato quantitativo dell'adesione più o meno diffusa a questa o a quella confessione religiosa
- …imponendosi la pari protezione della coscienza di ciascuna persona che si riconosce in una fede quale che sia la confessione di appartenenza Art. 402 Cod. Pen. → Vilipendio della religione dello Stato. Chiunque pubblicamente vilipende [c.p. 266] la religione dello Stato è punito con la reclusione fino a un anno - Resta ferma naturalmente la possibilità di regolare bilateralment e e quindi in modo differenziato, nella loro specificità, i rapporti dello Stato con la Chiesa cattolica tramite lo strumento concordatario (ART.7 COST.) e con le confessioni religiose diverse da quella cattolica tramite intese (ART.8).
Attuazione della eguaglianza sostanziale (ART.3 COST.) INTESE APPROVATE CON LEGGE AI SENSI DELL'ART.8 COST. :
- Tavola valdese - Assemblee di Dio in Italia (ADI) - Unione delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno - Unione Comunità Ebraiche in Italia (UCEI ) - Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI)
ELUANA ENGLARO
DIRITTO DI VIVIRE O MORIRE?
IL CASO GIURISPRUDENZIALE
LA VICENDA :
Eluana Englaro nasce a Lecco, in Lombardia, il 25 novembre 1970.
Il 18 gennaio 1992, quando aveva 21 anni e si era da poco iscritta alla facoltà di lingue di Milano, Eluana perde il controllo dell’auto mentre ritorna da una festa in paese vicino a Lecco.
Colpì un palo della luce e quindi un albero.
L’incidente le causò gravissimi danni al cervello e una frattura alla colonna vertebrale. Quando viene raggiunta dai medici é già in coma.
A causa dei danni molto estesi alla corteccia cerebrale e della degenerazione dei tessuti, Eluana viene dichiarata in stato vegetativo permanente.
I procedimenti giuridici per ottenere l’autorizzazione a interrompere l’alimentazione artificiale a Eluana durò 11 anni e produsse 16 sentenze della magistratura italiana ed europea
Il 6 febbraio , i medici della clinica “La Quiete” di Udine sospendono l’alimentazione e l’idratazione artificiale (Decreto CAP Milano 9 luglio 2008)
Il 9 febbraio 2009, alle 20.10 Eluana si spegne.
L'ITER GIUDIZIARIO :
• Tribunale di Lecco, decreto 2/03/1999:
il Tribunale rigetta il ricorso di Beppino Englaro con cui si richiede l’interruzione delle cure ,adducendo che l'ART.2 COST. tutela il diritto alla vita come il primo tra tutti i diritti inviolabili dell’ uomo.
• Corte di Appello di Milano, decreto 31/12/1999:
la Corte riconosce la titolarità del “potere di cura” al padre‐tutore sulla figlia interdetta, ma ne rigetta la richiesta in ordine alla interruzione dell’alimentazione artificiale, poiché considera ancora aperto il dibattito, in ambito medico e giuridico, sulla natura degli atti di alimentazione e idratazione artificiale.
• Tribunale di Lecco, decreto 15/07/2002:
rigetta il ricorso in nome del principio della totale difesa della vita umana , sotteso nel nostro ordinamento, inconciliabile con contegni che portano, di fatto, alla morte di una persona.
• Corte d’ Appello di Milano, decreto 18/12/2003:
la Corte ritiene che in assenza di una disposizione legislativa non può essere accolta la richiesta di interruzione della alimentazione artificiale somministrata ad Eluana.
• Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza 8291/05:
il tutore non può prendere ogni tipo di decisione nel presunto interesse del rappresentato perché esistono scelte così personali da non poter esser prese da soggetti diversi dai legittimi titolari (atti personalissimi).
• Tribunale di Lecco, decreto 2/2/2006:
né il tutore né il curatore speciale possono domandare l'interruzione dell’alimentazione in quanto difettano dei poteri di rappresentanza sostanziale e processuale per tale domanda che coinvolge gli atti cd. Personalissimi
• Corte d’ Appello di Milano, decreto 16/12/2006:
in caso di persona interdetta , versante in stato vegetativo permanente e di cui non si conosco le direttive espresse a riguardo in precedenza, deve darsi prevalenza alla tutele del diritto alla vita sui diritti all'autodeterminazione e alla dignità della persona.
CASSAZIONE CIVILE, SEZ.I , SENTENZA 16 OTTOBRE 2007 N. 21748
IL CONSENSO INFORMATO :
- Il consenso informato costituisce, di norma, legittimazione e fondamento del trattamento sanitario, -ART.35 COD. DEONTOLOGIA MEDICA → “Il medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l'acquisizione del consenso esplicito e informato del paziente”; - Fondamento costituzionale: artt. 2, 13, 32 Cost.
- Il consenso informato ha come correlato la facoltà non solo di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma anche di eventualmente rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla, in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale.
Chi versa in stato vegetativo permanente è, a tutti gli effetti, persona in senso pieno, che deve essere rispettata e tutelata nei suoi diritti fondamentali, a partire dal diritto alla vita e dal diritto alle prestazioni sanitarie, a maggior ragione perché in condizioni di estrema debolezza e non in grado di provvedervi autonomamente.
L'IDRATAZIONE E LA NUTRIZIONE ARTIFICIALE :
• Secondo la Corte: non v’è dubbio che l’idratazione e l’alimentazione artificiali con
sondino naso-gastrico costituiscono un trattamento sanitario.
• Sono un trattamento che :
- sottende un sapere scientifico, che è posto in essere da medici, anche se poi proseguito da non medici - consiste nella somministrazione di preparati come composto chimico implicanti procedure tecnologiche.
LA POSIZIONE CONTRARIA DEL CNB :
- CNB, 2005: Alle persone in SVP va garantito il sostentamento ordinario, ossia la nutrizione e medica solo perché vengono somministrate per via artificiale.
- Vedi – SINPE, linee guida 2002 sulla NA
IL PRINCIPIO DI DIRITTO :
• Ove il malato giaccia da moltissimi anni (nella specie, oltre quindici) in stato
vegetativo, con conseguente radicale incapacità di rapportarsi al mondo esterno, e sia tenuto artificialmente in vita mediante un sondino naso-gastrico che provvede alla sua nutrizione ed idratazione, su richiesta del tutore che lo rappresenta , i l giudice può autorizzare la disattivazione di tale presidio sanitario unicamente in presenza dei seguenti presupposti:
A) STATO VEGATATIVO IRREVERSIBILE :
• quando la condizione di stato vegetativo sia, in base ad un rigoroso
apprezzamento clinico, irreversibile e non vi si alcun fondamento medico, secondo gli standard scientifici riconosciuti a livello internazionale, che lasci supporre la benché minima possibilità di un qualche, sia pure flebile, recupero della coscienza e di ritorno ad una percezione del mondo esterno.
B) RICOSTRUZONE DELLA VOLONTA' :
• tale istanza deve essere realmente espressiva , in base ad elementi di prova
chiari, univoci e convincenti, dalla voce del paziente medesimo , tratta delle sue precedenti dichiarazioni ovvero della sua personalità, dal suo stile di vita e dai suoi convincimenti, corrispondendo al suo modo di concepire prima di cadere in stato di incoscienza, l’idea stessa di dignità della persona.
Ove l’uno o l’altro presupposto non sussista, il giudice deve negare l’autorizzazione, dovendo allora essere data incondizionata prevalenza al diritto alla vita, indipendentemente dal grado di salute, di autonomia e di capacità di intendere e di volere del soggetto interessato e dalla percezione, che altri possano avere, della qualità della vita stessa.
Fine – vita profili comparativistici CHIESA CATTOLICA
- Eutanasia – delitto che comporta la violazione diretta della legge divina,
- Principio della sacralità della vita dal concepimento alla morte naturale,
- Dovere assoluto di ”non uccidere” previsto dal Decalogo.
DIRETTIVE ANTICIPATE DI TESTAMENTO :
Congregazione per la Dottrina della Fede → Dichiarazione sull'eutanasia
- Nessuno può attentare alla vita di un uomo innocente senza opporsi all amore di Dio per lui, senza violare un diritto fondamentale, inammissibile e inalienabile, senza commettere, perciò, un crimine di estrema gravità,
- La morte volontaria ossia il suicidio è, pertanto, inaccettabile al pari dell’omicidio: un simile atto costituisce, infatti, da parte dell’uomo, il rifiuto della sovranità di Dio e del suo disegno di amore. Pontificia Accademia per la vita – C onsiderazioni etiche sull’eutanasia
La linea di comportamento verso il malato grave e il morente:
propria. E ciò vale anche quando si tratta di un malato terminale o gravemente sofferente.
DIVIETO DI ACCANIMENTO TERAPEUTICO :
- E’ stato dato ai medici il permesso di curare, ma vi sono anche attività di cura illecite, poichè curare non significa prolungare le sofferenze.
- così come è proibito accelerare la morte di un individuo, parimenti può essere proibito ritardarla con mezzi artificiali.
ISLAM
- Eutanasia DIRETTA → omicidio intenzionale : quando si dà al paziente la dose letale di un farmaco, solitamente da parte del medico o dell'infermiere, che lo somministrano appositamente per dare la morte.
- Eutanasia INDIRETTA → morte non intenzionale (farmaceutica palliativa) : finalizzata ad attenuare gli effetti del dolore. In questi casi il medico è pienamente consapevole delle conseguenze mortali prodotte dall'eccesso dei farmaci.
- L’eutanasia (diretta e indiretta) è comunque vietata giuridicamente nell'Islam , perché è equiparata ad un omicidio commesso dal medico, anche se fosse praticata su richiesta dello stesso paziente e con l’intento di porre termine alle sofferenze.
- L’Islam non autorizza che venga tolta la vita ad un altro essere vivente senza un motivo legittimo.
- Il Corano dice: «Per questo abbiamo prescritto ai Figli di Israele che chiunque uccida un uomo, che non abbia ucciso a sua volta o che non abbia sparso la corruzione sulla terra, sarà come se avesse ucciso l umanità intera. E chi ne abbia salvato uno, sarà come se avesse salvato tutta l’umanità» [ 5: 32 ]. E aggiunge: «….Non uccidete nessuno di coloro che Allah ha reso sacri» [6: 151].
EUTANASIA NELL'ISLAM :
- è considerata una negazione della vita umana, che è inestimabile indipendentemente dal suo stato. Il valore di una vita sana è uguale al valore assegnato ad un’altra piena di malattie.
- è proibita qualunque azione che tenda a farla cessare, qualunque sia lo stato di salute. La morte, quando accade, deve accadere senza alcun intervento umano e solo dopo che l’anima ha lasciato il corpo.
BUDDSHISMO
- Non esiste una dottrina buddhista univoca su questo argomento.
- La maggior parte dei buddisti sono contrari per diverse ragioni: ‐ la vita è considerato un bene sacro,
‐ desiderando l'eutanasia si dimostra di vivere una cattiva condizione mentale ( cattivo karma), ‐ l'eutanasia potrebbe interrompere un processo di purificazione karmica in atto.
INDUISMO
- No posizioni umane,
- rispetto per la vita umana,
- si antepone la cura e la salvaguardia della vira alla libertà di scelta dell'individuo.
BIOETICA E DIRITTO : IL TESTAMENTO BIOLOGICO
- La scienza chiamata BIOETICA cerca di dare una risposta all'interrogativo se tutto ciò che è tecnoscientificamente possibile in ambito medico può considerarsi eticamente lecito.
- Quello del testamento biologico ( o “dichiarazioni anticipate di trattamento”) è un
non riguarda specificamente le cure mediche ma che, più in generale tutela la libertà delle persone: “la libertà personale è inviolabile.”
- Orbene, nel caso Englaro, è in discussione persino l’applicabilità dell’art. 32 dellaCostuzione(?).
LA “VOLONTA' PRESUNTA” DEL SOGGETTO INCAPACE :
Nell’ordinamento vigente :
- non può attribuirsi rilievo giuridico alla mera “volontà presunta” dell’incapace (che non abbia a suo tempo validamente formulato delle d.a.t.), in quanto volontà inespressa e insuscettibile di produrre effetti giuridici,
- né può ammettersi un potere sostitutivo del tutore, seppure assoggettato alle peculiari condizioni d’esercizio ipotizzate da Cass n.21748/2007 (relativa al “caso Englaro” trattandosi di un diritto personalissimo dell’incapace).
AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO E “DICHIARAZIONI ANTICPATE DI VOLONTA' “ (D.A.T.) :
Il “caso Englaro” ci ha lasciato in eredità non solo un precedente giurisprudenziale molto importante, ma anche una più diffusa sensibilità sociale per la problematica delle d.a.t.
L’unica previsione normativa esistente è contemplata dall’ ART.408 C.C rubricato “s celta dell’amministratore di sostegno” , il quale al CO.2 prevede la possibilità di nomina preventiva di un amministratore di sostegno nell’ipotesi di futura incapacità del soggetto nominante.
La giurisprudenza di merito ha mostrato un certo favore ad utilizzare la figura dell’amministratore di sostegno in previsione della necessità di esprimere il consenso informato ai trattamenti terapeutici proposti dai medici per le cure di un soggetto.
LA SOLUZIONE INDIVIDUATA DALLA PRASSI :
- Il tribunale di Modena nel 2008 ha accolto l’istanza di un uomo che, ancora in buono stato di salute e in piena capacità d’agire, ha chiesto al giudice tutelare di Modena di nominare la moglie quale suo amministratore di sostegno per il caso di malattia invalidante della sua capacità.
Secondo suddetto Tribunale la mancanza di una legge sul testamento biologico non impedirebbe, infatti, anche alla persona che si venga a trovare in stato di incapacità, di autodeterminarsi, poiché nel nostro ordinamento esistono norme di diritto sostanziale ( art 2, 13, 32 cost.) che legittimano la scelta di accettare o rifiutare determinati trattamenti sanitari.
Inoltre, il legislatore italiano con la previsione dell’ art 408 c.c. avrebbe fornito altresì:
- il mezzo attraverso il quale esprimere , prima che subentri una situazione di incapacità, le proprie volontà , ovvero, l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata
- ed, infine, ha individuato nell’amministratore di sostegno l’istituto processuale di cui il beneficiario possa avvalersi.
Ciò posto, dunque, secondo dottrina e giurisprudenza, le direttive anticipate di trattamento (DAT), nel contesto delle quali è possibile designare un amministratore di sostegno, sono valide ed efficaci, e dunque vincolanti, per i terzi medici e sanitari.
IL DISEGNO DI LEGGE IN MATERIA DI “DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO”:
Il 27.7.2011 la Camera dei deputati ha approvato con modificazioni , il disegno di legge “ in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni di
trattamento ” che ora è all’esame del Senato, in seconda lettura. Alcune disposizioni paiono porsi in contrasto con il diritto all’autodeterminazione terapeutica (che si desume dagli art 2, 13, 32,2° co., Cost.).
Limite d.a.t .: non posso porsi in contrasto con “quanto previsto dalla presente legge” e non possono autorizzare scelte “volte comunque a cagionare la morte del paziente”. EFFICACIA DELLE D.A.T :
- Le d.a.t. hanno efficacia di “ORIENTAMENTI E INFORMAZIONI UTILI PER IL MEDICO ” ( ART.2, CO.1 ), il quale può accogliere o meno, con il solo obbligo di motivazione ( ART.7, CO.1 ) → Disposizioni non vincolanti..
- Le d.a.t. perdono efficacia quando sussistono “ condizioni di emergenza ” ovvero il paziente venga a trovarsi in “pericolo di vita immediato”.( ART.4, CO.6 .) Compressione del diritto all’autodeterminazione terapeutica (contrasto con l’ART.32, CO.2 e con i limiti della riserva di legge). ANTINOMIE SISTEMATICHE DEL DISEGNO DI LEGGE : Lo stesso ART.32, CO.2 subordina le limitazioni del diritto all’autodeterminazione terapeutica al “rispetto della persona umana” → prescrizione che si richiama gli attributi di libertà della persona garantiti dalla Costituzione e,dunque, incomprimibili. È una normativa ancora frammentaria e incoerente ALTRE INDICAZIONI CONTENUTE DEL DISEGNO DI LEGGE : Sono relative:
- NATURA DI ATTO FORMALE delle d.a.t.,
- EFFICACIA TEMPORANEA: 5 anni (salvo non sopravvenga l’incapacità dell’interessato prima della scadenza di questo termine)
- ISTITUZIONE DI UN “REGISTRO NAZIONALE UNICO INFORMATICO” delle d.a.t., nel quale raccogliere le disposizioni anticipate, accessibile a tutti gli operatori sanitari. ULTIMO DISEGNO DI LEGGE N.2801 :
La proposta di legge sulle “ norme in materia di consenso informato e di disposizione anticipate di trattamento sanitario ” approvata dalla Camera il 20 APRILE 2017, è ora il vaglio al Senato. → presenta NOVITA' in tema di CONSENSO INFORMATO E D.A.T. ART.1 → SUL CONSENSO INFORMATO :
• “Ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, un
accertamento diagnostico o trattamento sanitario.(…)”,
• Ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato anche
quando la revoca comporti l’interruzione del trattamento.
• Sono considerati trattamenti sanitari la nutrizione artificiale e l’idratazione
artificiale, in quanto somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici. ( CO.5 ). EFFICACIA DEL CONSENSO INFORMATO :
CAPITOLO 8
DIRITTO, ORDINE E RELIGIONE NELLA TUTELA PENALE
LIBERTA' RELIGIOSA :
TUTELA E LIMITI :
La libertà religiosa nell'ordinamento italiano è assicurata a prescindere dalla stipula di un'intesa con una confessione. → essa discende dall' ART.19 , che assicura un ORDINAMENTO PLURALISTA. Pertanto questa scelta NON dipende dalla RECIPROCITA' applicata da altri ordinamenti o Paesi, ma è UNILATERALE DALLA COSTITUZIONE ITALIANA. Dunque ogni confessione religiosa svolge LIBERAMENTE la sua attività nel territorio dello Stato. Sono costituzionalmente vietati i LIMITI posti all'esercito di tale diritto, ad eccezione che si tratti di quello dato dal RISPETTO DEL BUON COSTUME.
Alcuni esempi di tutela della libertà religiosa sono:
- il DIRITTO AGLI EDIFICI DI CULTO,
- la LIBERTA' DI COSCIENZA,
- la TUTELA PENALE : l'esigenza di una tutela penale della religione si avverte nell'ordinamento contemporaneo con il cambiamento rapido ed instabile della società. CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE : La Costituzione disciplina e tutela la LIBERTA' RELIGIOSA, anche quando una situazione si presume PENALMENTE RILEVANTE.
Tuttavia, la Cost. Offre una garanzia ponendo dei LIMITI a tale causa di giustificazione, che sono dati dalla preminenza della NON CONTRARIETA' ALL'ORDINE PUBBLICO.
LIMITE A CARATTERE GENERALE → dato a sua volta dal RISPETTO DEL BUON COSTUME e della COSCIENZA SOCIALE; sono considerati INTERESSI PRELIMINENTI , i quali vanno valutati concretamente, caso per caso, in quanto sono condizionati dai mutamenti della MENTALITA' SOCIALE. Ci sono poi ALTRI LIMITI che restringono ulteriormente l'ambito di operatività di tale scriminante → sono costituiti da tutti quegli INTERESSI e BENI DIRETTAMENTE e COSTITUZIONALMENTE PROTETTI.
DIRITTO E RELIGIONE NELLE SOCIETA' MULTICULTURALI :
- La modernità e il pluralismo sembrano contribuire alla progressiva acquisizione della consapevolezza dell’elemento religioso → quale variabile protagonista delle società multi confessionali accanto alle dimensioni nazionali (fine della geografia).
- Conflitto normativo tra diritto (soprattutto in materia penale) e religione : dovuto ai processi migratori Crisi dell'efficacia delle leggi pensate per valere su territori abitati da certe persone, che invece cambiano portando con sé mutamenti di idee, mentalità,
costumi.
ESERCIZIO DEL DIRITTO :
si accorda prevalenza all' INTERESSE di colui che agisce esercitando un DIRITTO → rispetto agli INTERESSI CONFLIGGENTI. Grazie all'operatività dell'ART.51 C.P., l'esercizio di un diritto costituzionale scrimina un certo comportamento altrimenti penalmente rilevante (vs ART.3 COST.).
LIMITI ALLA LIBERTA' RELIGIOSA :
ESERCIZIO DEL DIRITTO :
- Secondo l' ART.51 CODICE PENALE : “l’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità , esclude la punibilità”.
- Il fondamento di ogni causa di giustificazione è nel PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE : se ad un soggetto viene riconosciuta la possibilità di agire in un certo modo dalla legge è evidente che la sua condotta nei limiti in cui è consentita, non può costituire un fatto illecito. RESPONSABILITÀ PENALE : LE ESIMENTI
- Sono dei paracadute, delle GIUSTIFICAZIONI.
- Talvolta il fatto presumibilmente antigiuridico → risultava invece giustificato e consentito alla luce di una valutazione alla stregua dell'intero ordinamento giuridico. APPLICAZIONE E DISAPPLICAZIONE DELLE ESIMENTI :
- La libertà religiosa (costituzionalmente tutelata) non sempre trova accesso EX ART.51 C.P. Solo di fronte a condotte di tenue lesività il bilanciamento tra diversi beni e diversi fini/valori → fa prevalere la libertà religiosa su altri controinteressi di rango costituzionale.
- Invece NON sono considerate scriminate CONDOTTE LESIVE di BENI e DIRITTI SOVRAORDINATI, come :
- il DIRITTO ALLA VITA E ALL'INCOLUMINITA' DELLA PERSONA,
- il DIRITTO ALLA SALUTE,
- il DIRITTO ALL'ONORE E ALLA REPUTAZIONE. La giurisprudenza e la dottrina si interrogano su una vasta ed eterogenea casistica di tali temi :
- **REATO DI FAVOREGGIAMENTO PERSONALE :
- CASO :** un sacerdote cattolico si reca nel rifugio di un latitante per celebrarvi la messa.
- TRIBUNALE : reato di favoreggiamento personale aggravato nei confronti di un capo mafioso in latitanza.
- APPELLO : NON C'E' RESPONSABILITÀ PENALE PER EFFERRO DELLA SCRIMINANTE PREVISTA DALL'ART.51 C.P. → il sacerdote è assolto del reato di favoreggiamento personale, per aver commesso il fatto NELL'ESERCIZIO DI UN DIRITTO a lui derivante dall'ART.2, CO.1, dell'ACCORDO DI VILLA MADAMA (18 Febbraio 1984, diventuto poi
CASO : riguarda la responsabilità penale di un parroco, in occasione del referendum abrogativo della LEGGE SULL'ABORTO (194) , per aver affisso manifesti sulle porte della Chiesa e dei centri parrocchiali con la scritta “Sì alla vita”.
- CASSAZIONE : stabilisce l’impunità. La Corte precisa che il sacerdote ha la libertà di comunicare e corrispondere con il clero e con tutti i fedeli, nonché la libertà di pubblicare e affiggere, sia all'intero che all'esterno degli edifici dedicati al culto o comunque di pertinenza parrocchiale documenti e immagini relativi al Ministero Spirituale e alla missione educativa della Chiesa. Tale libertà non può essere limitata per effetto di una legge ordinaria che detta norme per la disciplina della propaganda elettorale. L'esercizio del culto in forma associata rinvia a quanto stabilito dagli ART.7 e 8 COSTITUZIONE → esso è imprescindibile dal diritto di farne propaganda. Viene così garantito il DIRITTO DI PROSELITISMO. CIRCOSTANZE AGGRAVANTI DELLA RESPONSABILITÀ PENALE (DEL DIRITTO) : - Secondo l' ART.61 : “ aggrava il delitto ” : - n.9 → “ L'aver commesso il fatto con abuso di poteri (…) o con violazioni di doveri inerenti alla qualità di ministro di culto ”; - n.10 → “ l'aver commesso il fatto contro una persona rivestita della qualità di ministro di culto cattolico o di culto ammesso dallo Stato ” ESEMPIO : è stata riconosciuta sussistente l'AGGRAVANTE di cui all' ART.61 N.10 in un recente episodio di truffa pluriaggravata e di furto ai danni di un parroco.. La RATIO dell'aggravante è rinvenibile nell'esigenza di garantire una tutela rafforzata a favore di alcuni soggetti per peculiare ruolo svolto dagli stessi. CIRCOSTANZE ATTENUANTI DELLA RESPONSABILITÀ PENALE : - Secondo l' ART. 62 : “ attenua il reato (…) l'aver reagito per motivi di particolare valore morale o sociale” (è compreso il motivo religioso). Tuttavia la circostanza da cui discende l'attenuante non può essere contraria ai principi fondamentali del nostro ordinamento → deve esserci una coincidenza con valori morali e sociali condivisi dal popolo italiano.
IL CASO FABIANO ANTONIANI (DJ FABO)
LA VICENDA :
- Fabiano Antoniani subisce nel 2014 un gravissimo incidente stradale, in seguito al quale rimane tetraplegico e cieco, pur conservando piena lucidità mentale e il senso del dolore.
- Dopo diversi tentativi di terapie e quasi un anno di ricovero presso l'ospedale Niguarda, le sue condizioni cliniche vengono dichiarate irreversibili.
- Cure sperimentali in India → cellule staminali. Fallito anche quest’ultimo tentativo, Fabiano comincia a maturare l'idea di porre fine a quella che non considera neanche più “vita”.
- Entra in contatto con l'associazione “Luca Coscioni” ed in particolare con il suo tesoriere, Marco Cappato. Quest'ultimo prospetta a Fabiano e alla sua famiglia diverse possibili strade
- Svizzera - “suicidio assistito” - associazione “Dignitas” ;
- il 27 febbraio 2017, pone fine alla propria vita sul letto del centro gestito da quest’ultima, vicino a Zurigo.
- All’interno del centro di Zurigo Fabiano ha avuto due colloqui privati con un medico, secondo la procedura prevista dalla legge svizzera, finalizzati ad accertare l’effettività, l’attualità e la libertà della scelta del suicidio.
- Solo dopo l’esito positivo di tale valutazione, il medico ha prescritto la dose di farmaco letale, che F.A. si è somministrato da solo
- In questa vicenda, Marco Cappato interviene solo in modo marginale: più in particolare, accompagnando Fabiano dalla sua abitazione di Milano al centro gestito da “Dignitas” e prendendo parte ai preparativi per il suicidio. Tuttavia, egli stesso sceglie di autodenunciarsi ai carabinieri di Milano, dando così origine al procedimento penale su cui la Procura si è espressa con la richiesta in esame. PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MILANO, RICHESTA DI ARCHIVIAZIONE DEL 26 APRILE 2017, PROC. 9609/2017 R.G.N.R :
- fattispecie di riferimento nell' ART.580 C.P. in particolare nella condotta di “partecipazione materiale” nel suicidio altrui.
- ART.580 C.P. → Istigazione o aiuto al suicidio: “ Chiunque determini altri al suicidio o rafforzi l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni (…) ”
- Secondo i PM :
“ solo la condotta di chi abbia agevolato in senso stretto la fase esecutiva del
suicidio, fornendo i mezzi o partecipando all’esecuzione dello stesso, può
essere oggetto di rimprovero penale”
La condotta di accompagnamento del malato dalla sua abitazione al centro presso
il quale ha ricevuto l’aiuto richiesto, e la partecipazione ai preparativi del suicidio
stesso, non risulterebbero penalmente rilevanti.
Con l’inserimento di Fabiano nel centro gestito dalla “Dignitas”, la sua sorte non
era più nelle mani di Cappato → serie causale autonoma in grado di determinare
l’evento in maniera del tutto indipendente. DIRITTO AL FINE-VITA :
- Natura “fondamentalissima” del diritto alla vita, riconosciuto tanto dalla Corte costituzionale quanto dalla Corte di Strasburgo.
- In un ordinamento costituzionale, nessun valore può essere preso come un assoluto; al contrario tutti i diritti in gioco debbono essere bilanciati per assicurare il massimo “rispetto per la persona umana” imposto dalla Costituzione stessa.
- Il diritto alla vita (o meglio, al principio della sua indisponibilità) va bilanciato con diritto alla dignità e all’autodeterminazione ricavabile dagli ARTT. 2, 3, 13 e 32, Cost. nonché dagli ARTT. 3 e 8 CEDU.
- Il principio di indisponibilità del diritto alla vita incontra un limite nella «persona», ossia in quell’insieme di valori che costituiscono l’individualità di ogni essere umano, e che ben si compendiano nel concetto di «dignità della figura umana» In base all' ART.32, CO.2 COST. a Fabiano Antoniani doveva essere riconosciuto il diritto a rinunciare ai trattamenti sanitari che lo tenevano in vita (in particolare, la respirazione e la nutrizione artificiali). Il diritto al rispetto della dignità umana impone di far prevalere il diritto all’autodeterminazione → sul principio di indisponibilità della vita: ciò trasforma il suicidio – almeno in questa specifica ipotesi – da “mero fatto” → in un vero e proprio diritto soggettivo. La “metamorfosi” del suicidio da mero fatto a diritto soggettivo trasforma il bene “vita” in un diritto disponibile.