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sintesi diritto arbitrato preso a lezione
Tipologia: Dispense
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È un mezzo alternativo di risoluzione delle controversie. Le parti possono attribuire ad uno o più arbitri, giudici privati nominati nominate dalle stesse o scelti nel modo da esse concordato, il potere di giudicare e risolvere una controversia avente ad oggetto diritti disponibili attraverso una decisione vincolante il lodo, resa al termine di un processo nel rispetto delle garanzie del contraddittorio e della parità delle parti. In particolare, le parti possono convenire di ricorrere ad arbitri attraverso 3 tipi di negozi: Il compromesso : cioè quel contratto con il quale le parti si accordano affinché la controversia già insorta sia decisa da arbitri; La clausola compromissoria: ovvero la clausola inserita nel contratto o in un atto separato con la quale le parti si accordano affinché le controversie che potrebbero nascere in futuro dal contratto medesimo siano decise da arbitri; Convenzione di arbitrato: ossia il negozio giuridico attraverso cui le parti stabiliscono che le controversie future relative ad uno o più rapporti non contrattuali siano decise da arbitri. Le parti provvedono a nominare gli arbitri e a rendere noto all’altra parte l’arbitro o gli arbitri nominati con invito a procedere alla designazione dei propri. Gli arbitri svolgono il procedimento arbitrale nel modo che ritengono più opportuno assicurando il rispetto de principio del contraddittorio. La difesa tecnica non è obbligatoria ma se le parti si avvalgono di difensori la procura si estende a tutti gli atti processuali compresa la rinunzia e la proroga del termine sulla pronuncia del lodo. L’istruzione probatoria può essere svolta da tutti gli arbitri o da uno solo su delega degli altri, in particolare gli arbitri possono assumere testimonianze ma non possono concedere sequestri o altri provvedimenti cautelari salvo diversa disposizione di legge. Gli arbitri devono decidere entro 240 gg dall’accettazione della nomina e il termine può essere prorogato di 180 gg quando devono essere assunti mezzi di prova o nel caso in cui si e disposta una consulenza tecnica. Il lodo costituisce la decisione finale degli arbitri resa secondo diritto salvo che le parti abbiano disposto con qualsiasi espressione che gli arbitri decidano secondo equità. Il lodo ha diversa a efficacia a seconda del tipo di arbitrato istaurato che può essere: o Arbitrato rituale : il lodo possiede la stessa efficacia della sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria esso per avere esecuzione dovrà essere depositato nella cancelleria del tribunale nel cui circondario si trova la sede dell’arbitrato. Il tribunale accertata la regolarità formale del lodo e lo dichiarerà esecutivo con decreto. o Arbitrato irrituale: il lodo avrà efficacia contrattuale. Il lodo può essere impugnato per: Nullità davanti alla corte d’Appello nel cui distretto è la sede dell’arbitrato entro 90 gg dalla notificazione o entro un anno dalla data dell’ultima sottoscrizione. Revocazione: per i soli casi di revocazione straordinaria di cui all’art 395 n.1-2-3-6 del cpc davanti alla corte d’appello nel cui distretto ha sede l’arbitrato. Opposizione di terzo: può essere proposta nei casi di opposizione revocatoria di cui all’art 404 del cpc davanti alla corte d’Appello nel cui distretto ha sede l’arbitrato.