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Parte dei procedimenti speciali , arbitrato .
Tipologia: Appunti
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L’arbitrato è l’istituto attraverso il quale l’ordinamento consente ai privati di deferire la decisione di una controversia a soggetti non appartenenti all’organizzazione giudiziaria statale, purché la lite abbia ad oggetto diritti disponibili. L’arbitrato non rappresenta una forma di composizione amichevole o informale della controversia, ma costituisce un vero e proprio giudizio, nel quale la lite viene risolta attraverso un procedimento decisorio, che conduce all’emanazione di un provvedimento conclusivo denominato lodo. L’arbitrato non implica una rinuncia alla tutela giurisdizionale, bensì una modalità alternativa di esercizio della funzione decisoria, fondata sull’autonomia privata. Ciò che rimane riservato allo Stato non è il potere di decidere le controversie, ma il monopolio dell’uso della forza, cioè dell’esecuzione forzata. Il fondamento dell’arbitrato è dunque l’autonomia privata: così come l’ordinamento consente alle parti di definire una controversia mediante transazione, allo stesso modo consente loro di affidarne la decisione a un terzo scelto consensualmente.
L’arbitrato rituale è disciplinato dal codice di procedura civile ed è caratterizzato dall’attribuzione agli arbitri di una funzione sostanzialmente giurisdizionale. Gli arbitri sono chiamati a decidere la controversia applicando le norme di diritto e pronunciando un lodo che produce gli stessi effetti della sentenza. Il lodo rituale ha efficacia di sentenza dalla data dell’ultima sottoscrizione e determina il passaggio in giudicato della decisione, nei limiti consentiti dall’ordinamento. Tuttavia, affinché il lodo possa essere posto in esecuzione forzata, è necessario un ulteriore passaggio, rappresentato dal deposito presso il tribunale competente e dall’ottenimento del decreto di esecutorietà. L’arbitrato rituale è ammesso esclusivamente per le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili, poiché solo con riferimento a tali diritti le parti possono validamente disporre delle modalità di tutela.
Accanto all’arbitrato rituale si colloca l’arbitrato irrituale, detto anche libero. In questo modello gli arbitri non esercitano una funzione giurisdizionale, ma svolgono un’attività di natura contrattuale. Le parti attribuiscono agli arbitri il potere di determinare il contenuto del rapporto controverso mediante una determinazione negoziale. Il lodo irrituale non ha natura di sentenza, ma di contratto, e non è idoneo a produrre effetti di giudicato. Esso non è suscettibile di omologazione e non costituisce titolo esecutivo. In caso di inadempimento, la parte interessata dovrà agire davanti al giudice ordinario per ottenere una sentenza di condanna fondata sull’accordo risultante dal lodo.
La differenza fondamentale tra arbitrato rituale e arbitrato irrituale risiede nella natura della funzione svolta dagli arbitri. Nel primo caso si tratta di funzione giurisdizionale, nel secondo di funzione contrattuale. Da ciò discendono importanti conseguenze: il lodo rituale è equiparato alla sentenza ed è idoneo a passare in giudicato, mentre il lodo irrituale è assimilabile a un contratto; il primo è impugnabile con i mezzi previsti per i provvedimenti giurisdizionali, il secondo secondo le regole generali dei contratti.
La fonte dell’arbitrato è sempre un accordo delle parti, che può assumere la forma di clausola compromissoria o di compromesso. La clausola compromissoria è inserita in un contratto e riguarda controversie future che potrebbero sorgere dal rapporto. Il compromesso, invece, è un accordo successivo alla nascita della lite. Entrambi gli strumenti esprimono la volontà delle parti di sottrarre la controversia alla cognizione del giudice ordinario e di deferirla agli arbitri.
Le parti possono stabilire le regole del procedimento arbitrale e la lingua dell’arbitrato. In mancanza, sono gli arbitri a determinare le modalità di svolgimento del giudizio, nel rispetto dei principi del contraddittorio e della parità delle parti. Gli arbitri possono assumere prove, nominare consulenti tecnici e richiedere informazioni alla pubblica amministrazione. Le questioni istruttorie sono decise con ordinanza, mentre le questioni decisorie sono risolte con lodo.
Gli arbitri possono decidere con efficacia di giudicato solo le questioni pregiudiziali che vertono su materie compromettibili. Le questioni non compromettibili possono essere esaminate solo incidentalmente. Quando la legge richiede che una determinata questione sia decisa con efficacia di giudicato, l’arbitrato deve essere sospeso.
Il lodo rituale produce dalla sottoscrizione gli stessi effetti della sentenza. Tuttavia, l’efficacia esecutiva è subordinata al deposito del lodo presso il tribunale e al decreto di esecutorietà, che comporta un controllo meramente formale.
Il lodo arbitrale è impugnabile per nullità nei casi tassativamente previsti dalla legge, tra cui la mancanza o invalidità della convenzione d’arbitrato, l’irregolare costituzione del collegio arbitrale, la violazione del contraddittorio e la decisione su diritti non compromettibili. L’impugnazione per nullità è proposta dinanzi alla Corte d’Appello competente. In alcuni casi, l’annullamento comporta la fase rescissoria, con decisione nel merito; in altri casi, il giudizio arbitrale non poteva essere iniziato.
Il lodo arbitrale può essere impugnato anche per revocazione e per opposizione di terzo, nei casi previsti dalla legge, quando emergano vizi particolarmente gravi o quando il lodo arrechi pregiudizio a soggetti estranei al giudizio.