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DIRITTO- (Della Torre), Dispense di Diritto Ecclesiastico

diritto ecclesiastico

Tipologia: Dispense

2012/2013

Caricato il 17/05/2013

fabio.desario.31
fabio.desario.31 🇮🇹

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DIRITTO ECCLESIASTICO
INTRODUZIONE
Il DIRITTO ECCLESIASTICO, a differenza del diritto canonico che ha natura
confessionale, è di natura statuale e riguarda, in particolare, il rapporto tra Chiesa e
Stato, ma si occupa anche del rapporto che la religione cattolica e lo stato italiano
hanno con le altre confessioni religiose. Il diritto ecclesiastico, studia e tutela la
libertà religiosa sia in senso positivo che in senso negativo, cioè tutela il diritto di
non professare e manifestare alcun culto religioso (ateismo). Inoltre, si può
affermare che esso tuteli la libertà religiosa sia a livello singolo che a livello
associativo.
La PLURALIZZAZIONE RELIGIOSA porta con l’immissione nel corpo
sociale di valori, anche etici e culturali, del tutto difformi da quelli tradizionali.
Insomma: la rinascita del fenomeno religioso nelle società fortemente secolarizzate
pone il problema, nuovo, della convivenza di tavole di valori etici fortemente
differenziate tra loro e spesso in insanabile contraddizione.
Oggi la disciplina giuridica è quindi investita di un duplice fenomeno:
il pluralismo religioso
il pluralismo culturale
I fenomeni di frammentazione delle religioni tradizionali e di secolarizzazione
costituiscono potenti fattori di problematicità sul piano giuridico.
Non esiste un diritto positivo neutrale rispetto ai valori. Il diritto positivo quindi non
è neutrale ma dovrebbe almeno essere laico, ovvero non espressione di questa o
quella posizione etica, ma dell’unica etica a lui propria, che è poi quella della
giustizia. Nella nostra Costituzione è, infatti, sancito il principio di laicità dello
Stato”.
C’è stata un’evoluzione storica delle rivendicazioni giuridiche del fenomeno
religioso:
All’inizio la fondazione della cittadinanza sulla comune fede religiosa
(consacrata definitivamente con la Pace di Westfalia 1648). In questo
contesto chi professa una religione diversa è considerato uno straniero in
patria.
Il moto verso la piena libertà religiosa passa, nella storia, attraverso una
prima fase: quella della mera tolleranza dei culti minoritari.
Il passaggio dalla mera tolleranza alla piena libertà è qualificato dal
congiunto conseguimento di una piena eguaglianza di trattamento giuridico
dei cittadini, senza distinzione (tra l’altro) di religione.
Nei tempi più recenti il processo si evolve. Le confessioni religiose di
minoranza cominciano ad avanzare rivendicazioni sempre più forti e dal
diritto all’eguaglianza si passa al diritto alla diversità: una differenziazione
di disciplina giuridica che tuteli l’originalità di ciascuna (eguaglianza
sostanziale).
La COSTITUZIONE ITALIANA presenta un assetto originalissimo nelle
relazioni tra Stato e confessioni religiose, non rintracciabile in altre esperienze
costituzionali simili.
Art. 7 F 0 E 0 rapporto Stato e Chiesa Cattolica;
Art. 8 F 0 E 0 eguale libertà di tutte le confessioni religiose;
Art. 19 F 0 E 0 diritto di libertà religiosa individuale e collettiva. Unico limite i
riti contrari al buon costume (più tutte le limitazioni connesse al diritto alla
vita ecc.);
Art. 20 F 0 E 0 no limitazioni alle associazioni religiose.
Si tratta di un assetto cosiddetto di laicità all’italiana”. La pacifica convivenza in
una società multireligiosa, multiculturale, multietnica, può essere assicurata, nel
rispetto delle diverse tradizioni e culture, attraverso il ricorso a moderati e saggi
riconoscimenti a spazi di diritto personale; ricorso che, appunto, trova lo strumento
per eccellenza proprio nel sistema della negoziazione legislativa sancito dalla
Costituzione italiana.
La storia ci riporta, infatti, alla stipulazione dei famosi Patti Lateranensi del 1929,
che costituiscono la prima e principale fonte BILATERALE d’accordo tra Stato laico
e Chiesa cattolica. Successivamente, sono state stipulate anche delle Intese fra Stato
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DIRITTO ECCLESIASTICO

INTRODUZIONE

Il DIRITTO ECCLESIASTICO , a differenza del diritto canonico che ha natura confessionale, è di natura statuale e riguarda, in particolare, il rapporto tra Chiesa e Stato, ma si occupa anche del rapporto che la religione cattolica e lo stato italiano hanno con le altre confessioni religiose. Il diritto ecclesiastico, studia e tutela la libertà religiosa sia in senso positivo che in senso negativo , cioè tutela il diritto di non professare e manifestare alcun culto religioso (ateismo). Inoltre, si può affermare che esso tuteli la libertà religiosa sia a livello singolo che a livello associativo.

La PLURALIZZAZIONE RELIGIOSA porta con sé l’immissione nel corpo sociale di valori, anche etici e culturali, del tutto difformi da quelli tradizionali. Insomma: la rinascita del fenomeno religioso nelle società fortemente secolarizzate pone il problema, nuovo, della convivenza di tavole di valori etici fortemente differenziate tra loro e spesso in insanabile contraddizione. Oggi la disciplina giuridica è quindi investita di un duplice fenomeno:

• il pluralismo religioso

• il pluralismo culturale

I fenomeni di frammentazione delle religioni tradizionali e di secolarizzazione costituiscono potenti fattori di problematicità sul piano giuridico. Non esiste un diritto positivo neutrale rispetto ai valori. Il diritto positivo quindi non è neutrale ma dovrebbe almeno essere laico, ovvero non espressione di questa o quella posizione etica, ma dell’unica etica a lui propria, che è poi quella della giustizia. Nella nostra Costituzione è, infatti, sancito il “ principio di laicità dello Stato ”.

C’è stata un’evoluzione storica delle rivendicazioni giuridiche del fenomeno religioso:

• All’inizio la fondazione della cittadinanza sulla comune fede religiosa

(consacrata definitivamente con la Pace di Westfalia 1648). In questo

contesto chi professa una religione diversa è considerato uno straniero in patria.

• Il moto verso la piena libertà religiosa passa, nella storia, attraverso una

prima fase: quella della mera tolleranza dei culti minoritari.

• Il passaggio dalla mera tolleranza alla piena libertà è qualificato dal

congiunto conseguimento di una piena eguaglianza di trattamento giuridico dei cittadini, senza distinzione (tra l’altro) di religione.

• Nei tempi più recenti il processo si evolve. Le confessioni religiose di

minoranza cominciano ad avanzare rivendicazioni sempre più forti e dal diritto all’eguaglianza si passa al diritto alla diversità: una differenziazione di disciplina giuridica che tuteli l’originalità di ciascuna (eguaglianza sostanziale).

La COSTITUZIONE ITALIANA presenta un assetto originalissimo nelle relazioni tra Stato e confessioni religiose, non rintracciabile in altre esperienze costituzionali simili.

• Art. 7 F 0 E 0rapporto Stato e Chiesa Cattolica;

• Art. 8 F 0 E 0eguale libertà di tutte le confessioni religiose;

• Art. 19 F 0 E 0diritto di libertà religiosa individuale e collettiva. Unico limite i

riti contrari al buon costume (più tutte le limitazioni connesse al diritto alla vita ecc.);

• Art. 20 F 0 E 0no limitazioni alle associazioni religiose.

Si tratta di un assetto cosiddetto di “ laicità all’italiana ”. La pacifica convivenza in una società multireligiosa, multiculturale, multietnica, può essere assicurata, nel rispetto delle diverse tradizioni e culture, attraverso il ricorso a moderati e saggi riconoscimenti a spazi di diritto personale; ricorso che, appunto, trova lo strumento per eccellenza proprio nel sistema della negoziazione legislativa sancito dalla Costituzione italiana. La storia ci riporta, infatti, alla stipulazione dei famosi Patti Lateranensi del 1929, che costituiscono la prima e principale fonte BILATERALE d’accordo tra Stato laico e Chiesa cattolica. Successivamente, sono state stipulate anche delle Intese fra Stato

italiano ed altre confessioni religiose diverse da quella cattolica: con gli Avventisti, con gli Ortodossi, con gli Ebrei, con i Testimoni di Geova; non pochi problemi, invece, sono sorti con quello che è il fenomeno dell’Islamismo per il contrasto che questo pone tra legge religiosa e legge civile dello stato (si fa riferimento, in particolare, al diritto di famiglia, alla condizione della donna, nonché a vari aspetti della libertà personale). Vi sono, poi, Stati c.d. “ separatisti ” in cui non esistono concordati tra Stato e Chiesa; l’esempio principale ci viene dato dalla Francia, nella quale si manifesta una laicità ancora maggiore di quella italiana, che può essere definita assoluta (ad esempio: una legge del 2004 proibisce la presenza in luoghi pubblici di simboli religiosi, perché ritenuti oggetti di ostentazione religiosa).

NORMATIVA COSTITUZIONALE

La Carta costituzionale previgente in Italia, vale a dire lo Statuto Albertino del 4 MARZO 1848 si preoccupava di sancire una qualificazione in senso confessionale dello Stato. Esso si apriva con la formula solenne del suo primo articolo che recitava: “la Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alla leggi”. Il processo di confessionalizzazione veniva a toccare lo Stato-apparato. All’art. 33 si diceva che gli Arcivescovi e i Vescovi dello Stato costituivano la prima delle categorie dalle quali il sovrano avrebbe dovuto trarre i componenti del Senato nominati a vita. Nel giro di pochissimi anni lo Stato venne a mutare radicalmente la propria qualificazione sotto il profilo confessionale, passando da Stato confessionale ed unionista, a Stato laico, separatista e giurisdizionalista. L’abbandono del principi confessionisti inizia già con la LEGGE 18 GIUGNO 1848 N. 735 nella quale in unico articolo si sanciva il principio per cui la differenza di culto non forma eccezione al godimento dei diritti civili e politici ed all’ammissibilità alle cariche civili e militari. Ciò fu possibile senza una formale abrogazione dell’art. 1 dello Statuto Albertino poiché esso era una costituzione flessibile e non necessitava per la sua revisione di procedimenti speciali ed aggravati, potendo quindi essere modificato con una legge ordinaria. L’art. 1 rimase pertanto solo formalmente in vigore e venne inteso nel senso che la religione cattolica è quella che la maggioranza dei cittadini segue, e che del suo culto si serve l’autorità civile quando gli occorra di accompagnare qualcuno dei suoi atti con cerimonie religiose. La situazione rimase immutata sino alla stipulazione da parte dello Stato e della Santa Sede dei Patti Lateranensi dell’11 FEBBRAIO 1929. Ivi si diceva che

l’Italia riconosce e riafferma il principio consacrato nell’articolo primo dello Statuto del Regno 4 marzo 1848, pel quale la religione cattolica apostolica e romana è la sola religione dello Stato. Secondo l’opinione comune, con i Patti del Laterano venne ad operarsi una riconfessionalizzazione dell’ordinamento, nel senso che il richiamo fatto al principio di cui all’art. 1 dello Statuto Albertino, mai formalmente abrogato, ne avrebbe prodotto il rinnovamento della giuridica operatività. Con gli Accordi lateranensi l’Italia non sarebbe diventata un vero e proprio Stato confessionale, bensì solo uno Stato concordatario. I Patti del 1929 sono stati inseriti nel secondo comma dell’art. 7 della Costituzione repubblicana con un richiamo che contiene altresì un preciso riferimento ai Patti ed in relazione al loro contenuto ha prodotto diritto.

Il problema che oggi si pone è di vagliare quale sia la qualificazione attuale dello Stato italiano dal punto di vista confessionale. Per rispondere occorre notare che nella Costituzione non è dato rinvenire una norma simile a quella di cui al primo articolo dello Statuto Albertino, anzi, non sussiste alcuna norma che espressamente qualifichi lo Stato in materia: né come Stato confessionista, né come Stato laico. Dai lavori preparatori, peraltro, è possibile trarre delle argomentazioni a favore dell’orientamento non confessionista della Carta. I pensatori in materia religiosa all’interno dell’Assemblea costituente sono stati Francesco Ruffini e Santi Romano. La Carta costituzionale ha carattere compromissorio. Nella sua elaborazione vi è stata una certa influenza della cultura giuridica di ispirazione cattolica che costituiva il retroterra delle posizioni politiche dei costituenti appartenenti al gruppo democratico-cristiano. Questo gruppo ha profondamente inciso con tutto il suo peso politico nella determinazione delle norme costituzionali sui rapporti fra Stato e Chiesa cattolica, così come sull’esplicita garanzia di libertà tradizionalmente care ai cattolici, come in materia di scuola e di assistenza. Ma se si guarda alle sole norme della Costituzione anche nel modo in cui sono interpretate è da convenire che quello italiano NON è uno Stato confessionista! Ci si potrebbe domandare se il solo fatto della copertura costituzionale data ai Patti Lateranensi dal secondo comma dell’art. 7 della Cost., non possa in qualche modo produrre una sorta di confessionalizzazione strisciante, per ciò stesso, affermazione sostanziale di confessionismo. Ma appare in concreto assai arduo poter qualificare confessionista quell’ordinamento statuale che rifugga da una qualsiasi connotazione formale in tal senso. Perché uno Stato meriti la qualifica di confessionista rispetto ad una data religione sarebbe addirittura indispensabile che dichiari anzitutto ufficialmente la medesima come religione di Stato.

Le INTESE , fino a che non sono introdotte nel nostro ordinamento rimangono in un ambito esterno rispetto allo Stato, sia alla Chiesa; quindi non hanno valore per il diritto dello Stato. Perché assumano vigore è necessaria una stipula e una ratifica. È il Parlamento che ha il potere di emanare o meno la “legge di approvazione” di un’intesa. Nel caso di una sua risposta negativa in merito, ad esso sarà però proibito emendarla, in quanto può farlo solo previo accordo con la stessa confessione religiosa, cioè solo previa intesa. Ancora, una volta approvata, se lo Stato volesse modificarla dovrebbe comunque procedere ad un nuovo accordo, ovvero ad una consultazione con la confessione religiosa, quindi ad un’ulteriore intesa.

Le autorità competenti a stipulare intese sono:

• da una parte, il Governo (ministri competenti)

• dall’altra, la Conferenza Episcopale Italiana (cioè il collegio di tutti i

vescovi del nostro Paese).

Queste non sono stipulate con lo Stato italiano su un piano internazionale, ma dal governo. Se questo decade le intese che sono già state stipulate non decadono, mentre quelle non ancora stipulate devono essere riproposte al nuovo governo fino ad approvazione. L’Italia finora ha stretto 6 Intese:

• Valtesi nell’ ‘

• Ebrei nell’ ‘

• Avventisti nell’ ‘

• Assemblee di Dio in Italia nell’ 88

• Battisti nel ‘

• Luterani nel ‘

N.B. Vi è una sorta di parallelismo tra l’art. 7 cost. e l’art. 8 cost. .viene garantito il principio dualistico e di laicità dello stato italiano, ma allo stesso tempo viene riconosciuto il diritto di autonomia istitutiva delle altre confessioni.

In Italia, pochi mesi dopo l’emanazione dello Statuto Albertino, fu stabilità una legge con cui le religioni diverse da quella cattolica venivano tollerate. C’è, infatti, un’evoluzione in questo processo:

• tollerate : art. 1 Statuto Albertino

• ammesse : l. 1159 del 1929 – legge sui culti ammessi

• ugualmente libere : art. 8 Cost.

Domanda esame: cosa regola i rapporti tra la religione cattolica e le altre? Risposta: le Intese ex art. 8 Cost.; oppure la l. 1159 del 1929 sui culti ammessi, per quelle religioni che non hanno stretto alcuna Intesa con la religione cattolica e lo Stato italiano.

ART. 19 della Costituzione.

“Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.”

Questo articolo fa riferimento al tema della libertà religiosa; questo diritto non è riconosciuto solo al cittadino italiano, ma a TUTTI. Ha, inoltre, contenuti classici, come quello di professare liberamente la propria fede, in maniera singola o associata; è poi riconosciuto il proselitismo, cioè il farne propaganda. L’unico limite posto a tale diritto è quello del buon costume ; in particolare si fa riferimento alla sfera del pudore sessuale.

Questo art. è stato ritenuto “antiquato” perché nella sua definizione fa riferimento solo alla libertà religiosa e non anche alla libertà di coscienza. In realtà, questo principio non è esplicitamente espresso nella nostra Carta Costituzionale, ma si è ritenuto sia un principio implicito derivante da un’interpretazione sistematica della nostra Carta. Tant’è vero che, ormai, questo principio rientra nei diritti fondamentali riconosciuti dal nostro ordinamento e quindi riconoscibili di tutela “erga omnes”, ovvero nei confronti di tutti.

ART. 20 della Costituzione.

“Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività “

L’articolo tratta il tema degli enti ecclesiastici e si pone come norma di garanzia per l’esistenza degli stessi, che hanno fini e scopi religiosi. Si tratta di entità distinte rispetto alle confessioni religiose, anche perché di regola contribuiscono a costituire la complessa struttura della confessione ed in essa sono inquadrate. Art. 20 C. esplicita estensione del principio di eguaglianza nei confronti di enti dotati di un alto grado di peculiarità.

PATTI LATERANENSI E PRINCIPIO DUALISTICO

Il rapporto tra Stato e Chiesa era precedentemente disciplinato dalla cosiddetta « legge delle Guarentigie », approvata dal Parlamento italiano il 13 maggio 1871 dopo la presa di Roma. La legge delle Guarentigie non venne mai riconosciuta dai Pontefici, da Pio IX in poi; la somma stanziata anno per anno dal governo italiano venne conservata in un apposito conto, in attesa di concludere un accordo con la Santa Sede.

Patti Lateranensi è il nome con cui sono noti gli accordi di mutuo riconoscimento tra il Regno d'Italia e la Santa Sede sottoscritti l'11 febbraio 1929.

Presero il nome del palazzo di San Giovanni in Laterano in cui avvenne la firma degli accordi, che furono negoziati tra il cardinale Segretario di Stato Pietro Gasparri per conto della Santa Sede e Benito Mussolini, capo del Fascismo, come primo ministro italiano. Patti Lateranensi constavano di due distinti documenti: il Trattato che riconosceva l'indipendenza e la sovranità della Santa Sede e fondava lo Stato della Città del Vaticano; con diversi allegati, fra cui, importante, la Convenzione Finanziaria; e il Concordato che definiva le relazioni civili e religiose in Italia tra la Chiesa ed il Governo (prima d'allora, cioè dalla nascita del Regno d'Italia, sintetizzate nel motto: «libera Chiesa in libero Stato»).

Il Concordato (ma non il Trattato) fu rivisto, dopo lunghissime e difficili trattative, nel 1984, fondamentalmente per rimuovere la clausola riguardante la religione di Stato della Chiesa cattolica in Italia. Fu nel 1967 che iniziarono i lavori per la riforma dei Patti del ’29 e, per questo, fu istituita una Commissione composta da 3 rappresentanti della Santa Sede e 3 rappresentanti dello Stato. Questa Commissione produsse circa sei o sette bozze, fino ad arrivare al 1984. La revisione che portò al nuovo Concordato venne firmata a Villa Madama , a Roma, il 18 febbraio dall'allora presidente del Consiglio Bettino Craxi, per lo Stato italiano, e dal cardinale Agostino Casaroli, in rappresentanza della Santa Sede. Il nuovo

Concordato stabilì che il clero cattolico venisse finanziato da una frazione del gettito totale IRPEF, attraverso il meccanismo noto come otto per mille e che la nomina dei vescovi non richiedesse più l'approvazione del governo italiano. Inoltre, per quanto riguarda la celebrazione del matrimonio, si stabilirono le clausole da rispettare perché un matrimonio celebrato secondo il rito cattolico possa essere trascritto dall'ufficiale di stato civile e produrre gli effetti riconosciuti dall'ordinamento giuridico italiano oltre a porre delle limitazioni al riconoscimento in Italia delle sentenze di nullità matrimoniale pronunciate dai tribunali della Chiesa che prima avveniva in modo automatico. Fu anche stabilito che l'ora di religione cattolica nelle scuole diventasse da obbligatoria a facoltativa, scelta che deve essere effettuata e comunicata all'atto dell'iscrizione all'anno scolastico successivo. L’Accordo di Villa Madama si compone di soli due articoli:

  1. la ratifica del PdR
  2. l’ordine di esecuzione Ciò che distingue il Concordato dell’84 da quello del ’29 è che il nuovo concordato si basa su uno spirito di collaborazione che punta all’interesse per la persona umana e il bene del paese. Il nuovo Accordo si limita a stabilire principi fondamentali e demanda a successive Intese (accordo-quadro) la trattazione specifica di determinate materie. La dottrina si è posta sul tema delle domande: il nuovo Accordo dell’ ’84 gode di copertura costituzionale o ha anch’esso un posto intermedio? Anche qui la dottrina si divide:

• c’è chi afferma che la rilevanza costituzionale riguardi solo i Patti del

Laterano e non le sue modifiche;

• c’è chi si basa sull’art. 7 Cost. che fa proprio riferimento alle modifiche dei

Patti ed afferma perciò che anche il nuovo accordo di Villa Madama dell’ ’84 possa rientrare nella tutela costituzionale. Nel 1948 i Patti furono riconosciuti costituzionalmente nell'articolo 7, con la conseguenza che lo Stato non può denunciarli unilateralmente come nel caso di qualsiasi altro trattato internazionale, senza aver prima modificato la Costituzione. Qualsiasi modifica dei Patti deve inoltre avvenire di mutuo accordo tra lo Stato e la Santa Sede. La revisione dei Patti non richiede un procedimento di revisione costituzionale. Rileva, quindi, capire quale posto occupano gli accordi con la Chiesa nella gerarchia delle fonti.

Per quanto riguarda il reato di bestemmia, esso è stato esteso anche alle confessioni religiose diverse dalla cattolica. Il legislatore è infine intervenuto con la LEGGE 24 FEBBRAIO 2006 n. 85 che ha apportato modifiche al codice penale in materia di reati d’opinione. Oggi non si parla più di religione di Stato o religione Cattolica, bensì di Confessioni religiose. Dal 1984 in poi gli artt. Del codice penale sono stati, infatti, impugnati. Vi sono state delle ordinanze da parte della Corte Costituzionale, precisamente delle ordinanze “d’osservazione”. Dopo l’Accordo di Villa Madama c’è stata la prima pronuncia della Corte stessa, sul tema della “bestemmia”: la Corte non dichiara l’illegittimità dell’art. del c. p. , questo perché la religione cattolica è ancora ritenuta la religione maggioritaria in territorio italiano; quindi, la Corte, invita solamente il legislatore a rivedere la materia. Un nuovo ricorso sull’art. 724 c. p. c’è stata nel ’95, tramite stavolta, sentenza “manipolativa”, considerando illegittima una parte della norma e dando valore SOLO alla divinità, escludendo i simboli religiosi ed i santi. Inoltre, la sentenza estende la disciplina a TUTTE le confessioni. La materia è stata nuovamente trattata nel 1999, anno in cui il reato di bestemmia subisce una “depenalizzazione” e diviene reato amministrativo. Due sono le riflessioni circa l’opportunità o meno di una TUTELA PENALE DELLA RELIGIONE:

1. La prima posizione è sostenuta da chi ritiene che la religione in quanto tale

non ha bisogno di tutele penali e che la tutela del rispetto della persona del credente e della sua libertà è rimessa al diritto penale comune. (es. Intesa valdese);

2. L’altra posizione è sostenuta, invece, da chi ritiene che in materia debba

rimanere una tutela penale specifica, posta a garanzia del diritto di libertà religiosa individuale e collettivo. (es. Intesa con l’Unione delle comunità ebraiche).

Quest’ultima posizione appare più convincente in ragione anche del consistente fenomeno immigratorio e poi, storicamente, il diritto di libertà in materia religiosa è stato maggiormente oggetto di attentati e di limitazioni.

PATRIMONIO ECCLESIASTICO

L’espressione patrimonio ecclesiastico può essere utilizzata solo aderendo alla concezione più restrittiva, per la quale ecclesiastico è il patrimonio degli enti ecclesiastici, giacché il significato giuridico evoca inevitabilmente i profili soggettivi di appartenenza. Patrimonio è infatti, l’insieme di rapporti giuridici, attivi e passivi, economicamente rilevanti imputabili ad un soggetto. Ciò non significa escludere la sussistenza di beni, come le r es sacrae, c he in ragione della loro destinazione sono parzialmente sottratti al regime comune e sono sottoposti, anche se in proprietà di privati o di enti non ecclesiastici, a definiti poteri dell’autorità ecclesiastica. Questi beni, in ragione del loro peculiare regime, formano oggetto di un particolare capitolo del Diritto ecclesiastico , ma non possono essere ricompresi nella nozione di patrimonio ecclesiastico.

Le entrate di diritto privato. Vi sono entrate di diritto privato apportate da fedeli, con donazioni, ad esempio. Le offerte che vengono elargite dai fedeli durante le cerimonie sono libere, non si prevedono, quindi, particolari sistemi di polizia e controllo. I proventi di natura privata sono essenzialmente riconducibili a rapporti retti dalla comune disciplina civilistica, dando luogo in particolare alla configurazione di individuati diritti di credito che gli Enti ecclesiastici possono vantare nei confronti dei privati. In quanto tali, dunque, detti rapporti sono disciplinati dal diritto statale comune alle singole fattispecie ed in particolare dalle disposizioni del codice civile. In qualche caso queste entrate di diritto privato sono, seppure marginalmente, oggetto di previsione da parte di norme concordatarie. Si discute se alle entrate di diritto privato possano essere ricondotte le ragioni di credito che la Chiesa può vantare verso i fedeli in forza di un titolo che, se riguardato all’interno dell’ordinamento canonico non ha indole privatistica. Si vuole fare riferimento al potere impositivo della Chiesa (tributi, tasse). Secondo un orientamento dottrinale, nell’ordinamento italiano quei rapporti dovrebbero essere ricondotti alle entrate di diritto privato e non di diritto pubblico, in ragione del fatto che l’art. 23 C. dispone che nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge. Tuttavia la questione del’inesigibilità per mano statale di quanto dovuto dal fedele a titolo di imposta si pone essenzialmente sul piano pratico, giacché mancano nell’ordinamento canonico meccanismi di esazione dei tributi in base a titoli esecutivi non giudiziali. Sembra pertanto doversi concludere al riguardo che, nel caso, il dovere gravante sul fedele nell’ordinamento canonico risulta irrilevante nell’ordinamento italiano, sicché quanto dovuto in base alle disposizioni canoniche appare per lo Stato come l’adempimento di un dovere di coscienza e non di un obbligo giuridico sanzionato

dal diritto statale. Tra le entrate di diritto privato, infine, devono considerarsi anche le erogazioni liberali in denaro a favore dell’Istituto centrale per il sostentamento del Clero della Chiesa Cattolica italiana. Non pare dubbio che le entrate derivanti dalla disposizione in esame siano qualificate di diritto privato, trattandosi di veri e propri atti di liberalità dei fedeli ed a nulla ostando a tale qualificazione il fatto che tali liberalità siano agevolate dallo Stato. Per lo Stato, le obbligazioni che il fedele ha con la chiesa possono essere di due tipi:

• obbligazione naturale

• prestazione d’opera (“ abrogatio operis”, prevista dal can.1 e dall’art. 2222

c.c.)

Le entrate di diritto pubblico. Contrariamente al diritto dello Stato, in questo ambito non esistono esenzioni coattive, come invece sono le imposte per lo Stato. I proventi di natura privata sono essenzialmente riconducibili a rapporti retti dalla comune disciplina civilistica, dando luogo in particolare alla configurazione di individuati diritti di credito che gli Enti ecclesiastici possono vantare nei confronti dei privati. In quanto tali, dunque, detti rapporti sono disciplinati dal diritto statale comune alle singole fattispecie ed in particolare dalle disposizioni del codice civile. In qualche caso queste entrate di diritto privato sono, seppure marginalmente, oggetto di previsione da parte di norme concordatarie. Si discute se alle entrate di diritto privato possano essere ricondotte le ragioni di credito che la Chiesa può vantare verso i fedeli in forza di un titolo che, se riguardato all’interno dell’ordinamento canonico non ha indole privatistica. Si vuole fare riferimento al potere impositivo della Chiesa (tributi, tasse). Secondo un orientamento dottrinale, nell’ordinamento italiano quei rapporti dovrebbero essere ricondotti alle entrate di diritto privato e non di diritto pubblico, in ragione del fatto che l’art. 23 C. dispone che nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge. Tuttavia la questione del’inesigibilità per mano statale di quanto dovuto dal fedele a titolo di imposta si pone essenzialmente sul piano pratico, giacché mancano nell’ordinamento canonico meccanismi di esazione dei tributi in base a titoli esecutivi non giudiziali. Sembra pertanto doversi concludere al riguardo che, nel caso, il dovere gravante sul fedele nell’ordinamento canonico risulta irrilevante nell’ordinamento italiano, sicché quanto dovuto in base alle disposizioni canoniche appare per lo Stato come l’adempimento di un dovere di coscienza e non di un obbligo giuridico sanzionato

dal diritto statale. Tra le entrate di diritto privato, infine, devono considerarsi anche le erogazioni liberali in denaro a favore dell’Istituto centrale per il sostentamento del Clero della Chiesa Cattolica italiana. Non pare dubbio che le entrate derivanti dalla disposizione in esame siano qualificate di diritto privato, trattandosi di veri e propri atti di liberalità dei fedeli ed a nulla ostando a tale qualificazione il fatto che tali liberalità siano agevolate dallo Stato.

Le entrate di diritto pubblico sono innanzitutto e soprattutto costituite dal sistema di intervento economico dello Stato a favore della Chiesa, profondamente innovativo rispetto al passato, che è stato definito a seguito dell’Accordo di Villa Madama: una quota pari all’ otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa Cattolica. Questa innovazione, introdotta col nuovo Accordo di Villa Madama dell’ ’84, modifica un sistema ormai millenario chiamato “ beneficiario ”, curato da un ente ecclesiastico, prevedeva che ad ogni parrocchia era annesso un beneficio e la parrocchia doveva provvedere al sostentamento del Parroco. L’8x può essere destinato dal cittadino alla Chiesa cattolica, ad altre religioni o anche allo Stato, che la impiegherà in determinati settori. L’ 8x1000 non incide sui singoli redditi, ma sul totale dei redditi IRPEF. Non tutte le parrocchie accettano tale meccanismo, è il caso delle c.d. “quote non espresse” che secondo legge vengono suddivise tra Stato e Chiesa proporzionalmente alle quote espresse. Il sistema prevede una precisa contribuzione statale agli oneri di culto; una parte del gettito fiscale, col quale si alimenta la finanza pubblica, viene destinata al mantenimento della Chiesa Cattolica. Il vigente sistema di finanziamento pubblico della Chiesa, pertanto, deve essere considerato come corrispondente al compito dello Stato di rendere concretamente fruibile da parte dei singoli e dei gruppi, il diritto di libertà religiosa. In tema di costruzione di edifici di culto è previsto che enti locali, Regioni e Comuni possano contribuire alla costruzione degli edifici di culto e delle pertinenti opere parrocchiali. Gli edifici che siano stati costruiti anche grazie a questi contributi non possono essere sottratti alla loro destinazione, neppure per effetto di alienazione, se non sono trascorsi 20 anni dall’erogazione del contributo. Esiste anche una quota minore, che è quella del 5x1000 da destinare a onlus o volontariato.

Anche gli enti ecclesiastici dotati di personalità giuridica civile godono di una riduzione del 50% dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG, ora

La Chiesa è sì una confessione cattolica religiosa, ma anche un ordinamento giuridico sovrano e indipendente nel suo sistema di diritto (cioè quello canonico) che è in relazione con un altro ordinamento, quello dello Stato. Il tipo di relazione che si realizza tra i due ordinamenti è il Concordato. Da ciò si realizza che la Santa Sede è un soggetto internazionale, capace di relazionarsi con lo Stato italiano e con altri Stati ed enti sovrani. L’incontro tra la volontà dello Stato e la volontà della Chiesa si ha tra due soggetti ritenuti internazionali: lo Stato e La Santa Sede.

Ma la Chiesa Cattolica e la Santa Sede si identificano? Dal punto di vista comune hanno innanzitutto bisogno di essere individuate nell’ambito del diritto canonico: la Chiesa Cattolica è una confessione, nonché un ordinamento unico; la Santa Sede è l’organo di governo della Chiesa Cattolica. Si può dire che la CHIESA CATTOLICA sia il “sovrano” mentre la Santa Sede sia l’ “organo”. Seguendo questa teoria l’organo internazionale sembrerebbe essere la Chiesa Cattolica, ma sappiamo che non è così. Dal punto di vista della dottrina, invece, si discute in ordine alla titolarità di tale soggettività internazionale:

• Per alcuni, infatti, soggetto di diritto internazionale è la Chiesa Cattolica,

considerata nella sua unità ed universalità, sicché la Santa Sede altro non sarebbe che l’organo attraverso il quale la Chiesa Cattolica agisce nelle relazioni internazionali.

• Ad avviso di altri, soggetto di diritto internazionale sarebbe la Santa Sede

e non la Chiesa, in quanto quest’ultima è entità con fini propriamente ed esclusivamente religiosi e spirituali, come tali estranei all’ordinamento internazionale.

Più coerente è l’opinione secondo cui soggetti di diritto internazionale sono sia la Santa Sede sia la Chiesa universale.

La condizione giuridica della Santa Sede è definita essenzialmente dall’art. 7 C., che riconosce l’indipendenza e la sovranità della Chiesa Cattolica e dai Patti Lateranensi Nel Concordato alla Santa Sede è riconosciuta la personalità giuridica per antico possesso di Stato. La situazione non è mutata dopo l’Accordo di Villa Madama del 1984. La Santa Sede è dotata di capacità privatistica. Essa ha nell’ordinamento italiano anche una capacità pubblicistica, nel senso che ad essa è riconosciuto l’esercizio di

poteri che attengono alla riconosciuta sovranità della Chiesa nell’ordine suo proprio. Si tratta di poteri non riconducibili alle finalità proprie dello Stato, bensì a quelle proprie della Chiesa. Dunque la pubblicità della Santa Sede nell’ordinamento italiano deriva non dallo Stato ma dall’ordinamento canonico.

La CITTÀ DEL VATICANO è sorta il 7 GIUGNO 1929 ALL’ATTO DELLO SCAMBIO DELLE RATIFICHE RELATIVE AI PROTOCOLLI COSTITUENTI I PATTI LATERANENSI. Sulla sua natura di Stato non dovrebbero esserci dubbi per diverse ragioni:

1. Innanzitutto per la precisa volontà delle due parti contraenti il Trattato

lateranense di restaurare una sovranità temporale del Pontefice.

2. In secondo luogo, in ragione delle modalità con cui la Città del Vaticano si

è giuridicamente costituita prendendo vita un ordinamento giuridico originario, capace di rapportarsi con gli altri in posizione di parità al suo esterno e di supremazia al suo interno.

3. In terzo luogo per la ricorrenza dei 3 elementi costitutivi di ogni entità

statuale: il territorio, il popolo, la potestà sovrana Il sommo Pontefice , sovrano dello Stato della Città del Vaticano, ha la pienezza dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario. Il potere legislativo è esercitato ordinariamente da una commissione cardinalizia, denominata Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, i cui membri sono nominati dal Pontefice per un quinquennio. Il potere esecutivo è esercitato dal presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, carica ricoperta dallo stesso cardinale che presiede la Pontificia Commissione, coadiuvato da un Segretario generale. Il presidente del Governatorato dunque, è l’autorità di governo vaticana. È previsto, infine, un ceto consultivo dello Stato con funzioni di consulenza sia nell’attività di produzione legislativa che nell’attività amministrativa. Per quanto riguarda infine il potere giudiziario , la Legge fondamentale non detta disposizioni sull’ordinamento giudiziario, limitandosi a precisare che il potere giudiziario è esercitato a nome del Sommo Pontefice, dagli organi costituiti secondo l’ordinamento giudiziario dello Stato, sicché i magistrati vaticani sono titolari di una potestà ordinaria vicaria.

La dottrina giuridica che si è occupata dei rapporti fra la Città del Vaticano e l‘ordinamento internazionale si è sostanzialmente divisa in due fondamentali indirizzi:

• Uno per il quale il Vaticano non sarebbe soggetto di diritto internazionale,

ma solo un mero beneficiario di norme internazionali, laddove l’effettiva soggettività sarebbe nella Santa Sede;

• L’altro che invece riconosce alla Città del Vaticano una soggettività

giuridica internazionale distinta, ancorché collegata, con quella della Santa Sede.

Questa seconda opinione appare la più convincente per una serie di ragioni. Innanzitutto per il fatto di essere, il Vaticano, un vero e proprio Stato. La Città del Vaticano, del resto, è membro regolare di varie organizzazioni internazionali governative, in modo proprio e distinto rispetto alle rappresentanze della Santa Sede presso organizzazioni similari.

La Chiesa cattolica come ordinamento giuridico non può essere paragonata allo Stato, è questo il problema: l’ordinamento canonico ha fini spirituali e non può assolutamente essere paragonato ad altri ordinamenti. A questo punto la Chiesa potrebbe essere espulsa dall’ambito internazionale, perché tutti gli altri ordinamenti hanno fini temporali. Quindi non si può paragonare la Santa Sede al “governo” ma bisogna dire che essa insieme con la Chiesa Cattolica e lo Stato Città del Vaticano sono soggetti internazionali, proprio per le loro peculiarità. I Patti, i Trattati, i Concordati hanno la firma della Santa Sede (e del rispettivo Stato temporale), quindi essa è soggetto internazionale.

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

Gli stati preunitari riconoscevano una religione dello stato e permettevano l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche. La “legge Coppino” poi, eliminerà questo insegnamento; ma negli anni del fascismo, invece, per l’ideologia del regime e per la volontà di chi si occupava dell’educazione (Giovanni Gentile), l’insegnamento fu reintrodotto nel 1923 per le sole scuole elementari. Il Concordato del ’29 considera l’insegnamento come tradizionale nella storia italiana, tant’è che lo ritiene obbligatorio; non si tratta però di un obbligo assoluto in quanto era possibile esserne esonerati o averne una dispensa. Con l’Accordo di Villa Madama, l’insegnamento della religione cattolica viene esteso a tutte le scuole ad esclusione del livello universitario. Questo Accordo, inoltre, ufficializza l’introduzione della FACOLTATIVITA’ dell’insegnamento.

Ad oggi si qualifica una materia, quella della religione cattolica, con particolari caratteristiche. Un insegnamento o ggettivamente obbligatorio, nel senso che viene comunque attivato, a prescindere dall’utenza; un insegnamento di carattere confessionale nel senso che presenta oggettivamente e con metodologia appropriata alle finalità della scuola ciò che la Chiesa Cattolica crede e professa; un insegnamento impartito da docenti nominati dall’autorità scolastica d’intesa con l’autorità ecclesiastica e sul presupposto del riconoscimento dell’idoneità da parte della stessa autorità ecclesiastica; un insegnamento s oggettivamente non obbligatorio, in ragione del dovuto rispetto della libertà di coscienza degli alunni e delle responsabilità educative dei genitori. La “facoltatività” tiene, quindi, conto del profilo “soggettivo” dell’individuo, anche se l’insegnamento è curricolare. Dal carattere curricolare dell’insegnamento dovrebbero discendere alcune ben definite conseguenze. Innanzitutto in ordine all’inserimento dell’insegnamento della religione cattolica nell’organizzazione oraria scolastica. Nel senso che il tempo scuola dell’avvalente e del non avvalente deve essere uguale. Ciò significa che i docenti sono vincolati all’espletamento di un programma di insegnamento definito pattiziamente dalle due parti contraenti e poi normativamente introdotto nell’ordinamento scolastico con idonei strumenti. È garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento. Titolari del diritto sono gli studenti. Si deve tuttavia osservare che i genitori sono comunque titolari, a norma dell’art. 30 C. di un distinto diritto-dovere: quello di educare ed istruire i propri figli. La scelta dell’insegnamento comporta, l’obbligo scolastico di frequentarlo e di essere assoggettato a valutazione, senza discriminazioni di sorta; comporta anche il diritto ad avere un insegnamento di religione, distinto dalla catechesi, rispondente quanto a metodo e contenuti agli obiettivi che l’ordinamento dell’istruzione pubblica si prefigge di raggiungere. La questione dell’obbligo di frequentare insegnamenti o attività alternativi all’insegnamento di religione cattolica, da parte degli studenti non avvalentisi di tale insegnamento, è stata assai dibattuta. La giurisprudenza ordinaria ed amministrativa, chiamata a pronunciarsi sulla questione, si è divisa in due opposti orientamenti; lo stesso dicasi per la dottrina giuridica:

• da un lato, infatti, si è ritenuta illegittima la predisposizione di attività

alternative per i non avvalentisi dell’insegnamento, perché considerate una

totalizzanti” , cioè in rapporto a quelle realtà istituzionali nelle quali, per ragioni giuridiche (come nel caso delle forze armate), ovvero per ragioni naturali (è il caso degli ospedali), la libertà dell’individuo è limitata e condizionata in ragione delle superiori esigenze organizzative e cautelari dell’Istituzione, nella quale l’individuo è astretto. L’Accordo di Villa Madama, estendendo la disciplina bilateralmente convenuta a tutte le fattispecie di Istituzioni segreganti, non ha fatto altro che intervenire su un bisogno già individuato da tempo dall’Autorità statale e che conseguentemente aveva già trovato una completa ed autonoma disciplina nella legge. La vera o comunque la principale ragione del veduto processo di concordatarizzazione della materia deve individuarsi nella stessa Costituzione, in particolare nel principio della necessaria bilateralità dell’intera normativa attinente alle confessioni religiose, così come desumibile dal secondo comma dell’art. 7 e dal terzo comma dell’art. 8 C. (c.d. “principio pattizio”). L’art. 11 del Concordato ha trovato, sino ad ora attuazione solo in un ambito ben definito: l’ASSISTENZA SPIRITUALE AL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO di religione cattolica. La nuova disciplina prevede che l’assistenza spirituale sia prestata, nel rispetto dei princìpi costituzionali, (art. 1), al personale della Polizia di Stato residente presso alloggi collettivi di servizio o presso istituti di formazione (art. 2). Essa è svolta da cappellani incaricati con decreto del Ministro dell’Interno su designazione dell’autorità ecclesiastica competente, sentito il cappellano coordinatore nazionale (art. 3). I cappellani, il cui compenso è a carico dello Stato, dipendono dall’autorità ecclesiastica competente per quanto attiene alla materia propriamente spirituale e pastorale, dal Questore del luogo per esercizio delle funzioni attinenti alla sfera di competenza dell’amministrazione degli Interni. Assai diverso, sotto il profilo della disciplina giuridica, il servizio di ASSISTENZA SPIRITUALE ALLE FF.AA., per quanto anch’esso risalente alla disciplina concordataria in vigore. Per i cattolici, come si è visto, lo Stato provvede direttamente e in via anticipata a garantire la presenza di ministri di culto nelle diverse strutture segreganti. In linea generale, le Intese stipulate ai sensi dell’art. 8 C. delineano un sistema caratterizzato, in primo luogo, dalla diretta assunzione degli oneri finanziari da parte delle singole confessioni. In secondo luogo, l’assistenza spirituale degli acattolici, pur essendo garantita in astratto, necessita in concreto della richiesta di attivazione da parte dei soggetti interessati, non essendo previsti ministri di culto acattolici stabiliti nelle diverse strutture segreganti. I militari interessati possono ottenere il permesso di frequentare il luogo di culto più vicino. Per quanto concerne l’assistenza spirituale presso gli

ospedali, è previsto che i ministri di culto possano liberamente accedere in detti istituti. Per le confessioni religiose diverse da quella cattolica, quindi, è garantito un livello minimo di assistenza. In considerazione della quantità e dell’affluenza delle confessioni nei luoghi stessi, un ministro di culto in tutti i luoghi per tutte le altre confessioni, sarebbe inutile: non avrebbe, infatti, le stesse funzioni attive del “cappellano” cattolico. L’assistenza spirituale, inoltre, è garantita negli istituti penitenziari, a favore dei detenuti che ne facciano richiesta. Soggetti deputati a ricevere le apposite domande sono i direttori degli istituti penitenziari, i quali hanno il dovere di informare i relativi ministri di culto competenti.

L’assistenza spirituale non è da confondere con un atro tema, quello dell’ASSISTENZA E BENEFICENZA. Prima della famosa legge del 1890, la c.d. “Legge Crispi” sulle Opere Pie, queste attività venivano effettuate da centri religiosi seguendo il principio della carità; si trattava delle c.d. “confraternite”. Grazie alla Legge Crispi e, in contemporanea all’avvento dello Stato Moderno, lo stesso Stato monopolizza questo campo. Successivamente, la Legge Crispi verrà dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale che, seguendo alla lettera la Costituzione Repubblicana afferma che l’ “assistenza pubblica è libera”. Si restituisce, così, anche al privato la materia. Tant’è vero che nasceranno le IPAB (Istituti Pubblici Assistenza e Beneficenza). La svolta arriva con la legge del 2000 sul terzo settore e sugli Enti Non Profit, con la quale rimane inalterato l’intervento pubblico nelle ASP (Aziende Sanitarie Provinciali), ma viene messo in risalto l’ambito privato: i privati possono costituirsi ad associazione o fondazione (anche religiosa). Si parla, in tal caso, di una “depubblicizzazione” delle IPAB. Altre figure nascenti saranno poi le “Cooperative Sociali”.

MATRIMONIO CONCORDATARIO

Nel 1865, con l’emanazione del primo Codice Civile, la materia del matrimonio si presentava distinta in due diversi binari:

• matrimonio civile obbligatorio

• matrimonio canonico

Il principio del matrimonio civile obbligatorio venne meno con il Concordato Lateranense del 1929, che all’art. 34 (oggi non più in vigore) previde, appunto, la possibilità di far conseguire effetti civili al matrimonio canonico mediante lo strumento della trascrizione; previde cioè la figura del matrimonio concordatario , celebrato con rito canonico, ma che produce effetti anche in campo civile. Inoltre, il Concordato Lateranense prevede di rendere esecutive in Italia le sentenze canoniche di nullità matrimoniale ed i provvedimenti pontifici di dispensa dal matrimonio rato e non consumato, questo attraverso il meccanismo della delibazione. Ricapitolando, quindi: dal 1865 al 1929 si è seguita sempre la via del “ doppio binario ” e perciò una doppia possibilità di scelta; dal 1929 in poi, i Patti prevedono la possibilità per il matrimonio celebrato secondo riti canonici, di avere effetti civili, purchè si seguisse un determinato iter. Questo:

• pubblicazioni

• celebrazione

• trascrizione

PUBBLICAZIONI. Queste sono previste dall’art. 93 del c.c. e la loro ratio sta nel fatto di accertare che non vi siano impedimenti ed opposizioni al matrimonio, sia in campo civile che in campo canonico. Le pubblicazioni sono richieste dai nubendi (che faranno comunicazione delle loro generalità, essi contestualmente presenteranno una richiesta scritta al Parroco, dalla quale si evincerà che trattasi di matrimonio concordatario, che presuppone quindi la trascrizione) e dal sacerdote che celebrerà il matrimonio, presso la Casa Comunale dell’Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza dei nubendi; questo entro gli 8 giorni precedenti alla celebrazione del matrimonio stesso. Esse mirano a rendere pubbliche le intenzioni dei nubendi e, qualora non vengano fatte opposizioni e non sorgano impedimenti né in campo civile né in campo canonico, l’ Ufficiale di Stato Civile rilascerà un nulla osta che risulterà vincolante alla trascrizione del matrimonio. Se vengono accertati degli impedimenti, il nulla osta non verrà rilasciato, ma verrà rilasciato un certificato che attesta le avvenute pubblicazioni e i relativi impedimenti; il matrimonio potrà comunque essere celebrato ma rimarrà circoscritto all’ambito canonico, quindi non produrrà effetti civili. Se, invece, gli impedimenti, vengono resi noti successivamente, la celebrazione e la trascrizione avverranno ugualmente, ma con possibilità di impugnazione successiva.

CELEBRAZIONE. Durante questa fase, il celebrante dovrà procedere ad alcuni adempimenti:

• lettura degli artt. 143, 144 e 147 del c.c.

• redazione dell’atto di matrimonio in duplice originale (uno per la

parrocchia e l’altro per l’Ufficiale che procederà alla trascrizione), che sarà sottoscritto dal celebrante, dagli sposi e dai testimoni. In quest’atto dev’essere indicato che è stata data lettura degli artt. del c.c. e possono anche esser fatte annotazioni circa:

• riconoscimento del figlio naturale nato precedentemente al

matrimonio

• dichiarazioni patrimoniali riguardo alla separazione dei beni (se

questa non viene specificata si procede in automatico alla comunione dei beni )

TRASCRIZIONE ( TEMPESTIVA ). La richiesta di trascrizione è fatta, per iscritto, dal parroco del luogo dove il matrimonio è stato celebrato, non oltre i 5 giorni tassativi dalla celebrazione. L’Ufficiale dello Stato Civile, accertate le condizioni per la trascrizione, la effettua entro 24 ore dal ricevimento dell’atto e ne dà notizia al parroco. Il matrimonio ha effetti ex tunc , ovvero sin dall’inzio, da quando è stato celebrato. Perché essa avvenga è necessario che vi siano determinati requisiti, esistono, infatti, dei casi di intrascrivibilità:

• se anche una sola delle persone risulti legata da altro matrimonio valido

agli effetti civili

• se le persone risultino già legate tra loro da un matrimonio valido agli

effetti civili, in qualunque forma celebrato

• se il matrimonio sia stato contratto da un interdetto per infermità mentale

(considerato tale con sentenza d’interdizione passata in giudicato)

• se i soggetti contraenti sono minorenni o se sedicenni non abbiano

l’autorizzazione del Tribunale per convolare a nozze

TRASCRIZIONE TARDIVA. Questo tipo di trascrizione si configura quando il parroco non provvede entro i 5 giorni tassativi alla trasmissione dell’atto di matrimonio all’Ufficiale. In ogni caso, però, il matrimonio ha effetti ex tunc, cioè dal momento della celebrazione.

• c’è chi tiene conto di fatti extragiuridici , come ad esempio il discorso

dell’allora Presidente del Consiglio Bettino Craxi , il quale pronunciava: “ crediamo si debba superare la riserva esclusiva della giurisdizione ecclesiastica

• c’è chi ritiene ancor oggi che esista una riserva esclusiva di giurisdizione

dei Tribunali ecclesiastici; uno di questi è il prof. Dalla Torre , il quale asserisce che quello dell’ ’84 non è un nuovo Concordato, ma un semplice concordato di revisione e, siccome quello della riserva di giurisdizione è un argomento fondamentale dell’Accordo del ’29, di conseguenza questa sua disposizione non può ritenersi abrogata. Quindi, per il Dalla Torre, il silenzio del nuovo Accordo, dà per scontata la materia e lo stesso silenzio dev’essere interpretato in senso positivo e non negativo.

• Altra osservazione viene fatta da chi fa riferimento al principio di laicità. Il

giudice civile dell’ordinamento italiano non può sindacare la validità del matrimonio che è nato e si è formato in un ordinamento diverso quale è appunto l’ordinamento canonico. Se ciò dovesse accadere si lederebbe il principio della distribuzione dei compiti, di cui all’art. 7 della Cost.

La Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione si sono esposte sull’argomento della riserva esclusiva di giurisdizione di Tribunali Ecclesiastici, in due sentenze entrambe del 1993, ma arrivando a soluzioni contrastanti: la prima era, infatti, per una soluzione favorevole e positiva alla riserva esclusiva, la seconda era invece contraria. Dunque, la riserva esclusiva di giurisdizione esiste o no? A questa domanda non può esser data risposta certa perché la dottrina e la giurisprudenza sono ancora divise sul tema.

DELIBAZIONE.

La materia è disciplinata dall’art. 8 comma 2° del nuovo Accordo di Villa Madama.

Annullamento: si elimina qualcosa che è nata come perfetta Nullità: qualora la cosa non sia mai nata come perfetta perché mancava un requisito essenziale

Can. 1055: stabilisce che il matrimonio è un contratto sacramentale, un sacramento. Ed è l’unico sacramento in cui i celebranti sono gli stessi nubendi. Il celebrante non è il sacerdote, ma gli sposi attraverso il CONSENSO. Se questo consenso è viziato, il matrimonio incorre nella nullità, quindi non è mai esistito né avvenuto. Se incede il consenso non era viziato, ma incorrono degli impedimenti successivi, si potrà procedere all’annullamento del matrimonio stesso.

È una procedura che si segue per rendere esecutiva nell’ordinamento italiano la sentenza di nullità pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico. La procedura si introduce ad opera delle parti (o di una di esse) presso la Corte d’Appello competente, alla quale appartengono e nel cui distretto si trova l’Ufficio di Stato Civile in cui il matrimonio è stato trascritto. La sentenza di nullità dev’essere esecutiva, cioè deve aver superato il 1° e il 2° grado di giudizio canonico (il processo canonico ha due gradi di giudizio, ed oltre alle due parti vi è una terza figura, quella del difensore del vincolo , una sorta di Pm che difende il matrimonio) ; in + deve essere corredata dal decreto di nullità della Seganatura apostolica. Secondo l’art. 8.2 vi sono dei presupposti per la delibazione:

• la Corte d’Appello deve accertare che il giudice ecclesiastico era il giudice

competente a conoscere della causa in quanto si tratta di matrimonio concordatario

• la Corte d’Appello deve accertare che nel procedimento davanti ai

Tribunali ecclesiastici sia stato assicurato alle parti il “ diritto di agire e resistere ” in giudizio, in modo non difforme dai principi fondamentali dell’ordinamento italiano

• la Corte d’Appello deve accertare che ricorrano le altre condizioni richieste

dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere. Precisando che, ai fini dell’applicazione degli artt. 796-797 c.p.c. si dovrà tenere conto della specificità dell’ordinamento canonico dal quale è regolato il vincolo matrimoniale. C’è, però, un piccolo problema: gli artt. 796-797 c.p.c. sono stati abrogati dalla riforma del diritto internazionale privato, con l. 218/1995 che prevede un iter più snello per rendere esecutive le sentenze straniere in Italia. Questi artt., però, continuano a vivere per ciò che riguarda unicamente questo tipo di sentenze ecclesiastiche (che pur straniere sono). Quindi, ancora non si ha un iter definitivo e non c’è una prassi uniforme, ma può considerarsi un iter

doppio, poiché alcuni giudici tendono ad usare gli artt. 796-797 c.p.c. ed altri giudici fanno invece ricorso alla l. 218/1995.

Differente dall’annullamento e dalla nullità è la “ dispensa dal matrimonio ” perché “ rato e non consumato ”. Nel momento della celebrazione, quindi, il matrimonio era perfetto. Questa dispensa viene chiesta direttamente al Pontefice e può essere definita come una sorta di divorzio all’interno dell’ordinamento canonico.

OBIEZIONE DI COSCIENZA

Antigone è uno di quei miti greci continuamente reinterpretati nel corso della storia; viene presa come spunto per il confronto tra uomo e legge ed infatti, non a caso è considerata come il primo e più antico caso di obiezione di coscienza: è la coscienza che obbliga a trasgredire la legge. Quel che può subito notarsi è un conflitto tra diritto positivo e coscienza morale.

Ella rifiuta di obbedire al decreto di Creonte, che le vietava di dare sepoltura al fratello Polinice, colpevole di essere suicida e punito con la non sepoltura, in modo tale che la sua anima non potesse mai trovare pace. Antigone, contraria a tale punizione, dà sepoltura al fratello ma, a sua volta, viene punita con la morte. Altro esempio di OC è quello di Tommaso Moro, che si rifiutò di prestare giuramento nei confronti di Enrico VIII e fu, anch’esso, ucciso.

Nella figura dell’ OC, l’obiettore non giudica la legittimità dell’autorità politica, non nega la sua autorità, né il principio “ auctoritas, non veritas facit iegem ”, ma pone accanto a questo principio uno nuovo: “ veritas, non auctoritas facit ius ”, considerando con esso il diritto qualcosa di molto più ampio della legge; non tutto il diritto è contenuto nella legge e al diritto deve sottostare anche chi fa la legge. L’obiettore, pertanto, non contrasta il potere di fare la legge all’autorità, ma contrasta il fatto di aver emanato una legge “ingiusta”. C’è da dire che l’OC è da distinguere dal c.d. “diritto di resistenza”, che risulta essere un fenomeno violento. Tutto questo, quindi, porta a pensare che l’OC si ponga contro la legge; un conflitto risolvibile facilmente sanzionando l’obiettore. In tal caso si parla di OC “ contra legem ”. L’altra categoria è l’OC “ secundum legem ”.

Mentre la prima è nata insieme con l’uomo, dall’antichità, la seconda, in quanto riconosciuta da diritto, è nata molto più recentemente.

La nostra Costituzione non riconosce come istituto né l’OC, né la libertà di coscienza (anche se quest’ultimo è visto come principio implicito determinato da un’interpretazione sistematica della Costituzione). Un primo argomento fondamentale si trae dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale a proposito dell’aborto (l. 194 del 1978) e si prevede un’OC per il personale medico sanitario e parasanitario. Questa OC non è invece riconosciuta al giudice tutelare (che deve autorizzare la minorenne all’aborto, qualora i genitori non diano il proprio consenso); infatti, in tal caso, la Corte ha ritenuto che prevalga nel giudice il dovere d’ufficio su quello di coscienza. Tutto questo implica che la Corte ha ritenuto implicitamente esistente il diritto di libertà di coscienza o di OC. Quindi, la Corte riconosce implicitamente un diritto generale all’OC e lo farà esplicitamente nella materia del servizio militare.

CARATTERI DELL’OBIEZIONE DI COSCIENZA.

• L’obiezione di coscienza poggia sempre su motivi assiologici , cioè è

sempre sostenuta da valori, ma su motivi utilitaristici

• L’ obiezione di coscienza è sempre un comportamento pacifico , sia che si

parli di “contra legem” che di “secundum legem”. Questo la distingue dal fenomeno della “disobbedienza civile”, intenzionale violazione della legge da parte della massa (Martin Luter King, Gandhi)

• L’ obiezione di coscienza è un diritto singolo , anche quando riguarda più

soggetti nella stessa condizione. Ciò ha un ulteriore conseguenza, ovvero che le “conseguenze” dell’OC devono ricadere solo sull’obiettore

• Nel caso di obiezione di coscienza “secundum legem” essenziale è che

l’obiettore effettui l’attività sostitutiva ; ciò in favore del principio di uguaglianza

• per chi ha fatto domanda in corpi militari specializzati

• per chi ha avuto condanne per commercio d’armi

• per chi ha commesso delitti dolosi verso una persona o con la criminalità

organizzata

Attualmente, il servizio civile è svincolato dal ministro della difesa, ma controllato dal Consiglio dei Ministri; in particolare c’è un’area dedicata al servizio civile che è quella dell’Ufficio Nazionale del Servizio Civile. Ad oggi è possibile un ripristino della leva obbligatoria in due casi:

• se l’Italia si trova coinvolta in un conflitto bellico

• se si trova coinvolta in azioni di pace internazionale e l’esercito volontario

non è sufficiente

È poi nata un’atra forma di obiezione di coscienza, quella “sopravvenuta”, per chi volontariamente fa domanda al servizio militare e successivamente sviluppi un’obiezione di coscienza verso l’uso delle armi. Con l. 6 marzo 2001 n. 64 nasce e viene riconosciuto il Servizio Civile Volontario.

Secondo caso: ABORTO. La figura dell’aborto è stata legalizzata nel 1978 con l.

  1. E’ stata prevista fin da subito un’obiezione di coscienza nei suoi confronti; d’altra parte le leggi lo prevedono, ma mai come un qualcosa di positivo, spesso viene precisato che la vita umana va tutelata sin da suo inizio. L’aborto è qualificato, perciò, come “estrema ratio” e pertanto non può essere praticato in sede privata, ma secondo le modalità stabilite dalla legge. L’OC è riconosciuta al personale medico ospedaliero e parasanitario, ma è riconosciuta SOLO per ciò che riguarda il trattamento abortivo, MAI per attività antecedenti o successive all’intervento. L’OC può essere dichiarata e revocata in ogni momento. Essa decade se l’obiettore partecipa all’intervento abortivo, ma può essere riproposta. Per il medico obiettore non è prevista una “prestazione sostitutiva”, l’OC gli è comunque riconosciuta perché la prestazione è in re ipsa , infatti sicuramente, per la sua attività, il medico se non farà l’intervento sarà comunque impiegato in qualcos’altro. Nel caso dell’aborto, non è riconosciuta l’OC al giudice tutelare che debba autorizzare la minorenne all’intervento (qualora i genitori siano contrari) perché in tal caso si è ritenuto che il dovere d’ufficio prevalga sulla coscienza.

È poi previsto quello che va sotto il nome di aborto farmaceutico o farmacologico e in tal caso si fa riferimento a due prodotti abortivi:

• RU486 , cioè la c.d. “ pillola abortiva ”, che interviene a gravidanza già

iniziata. La sua somministrazione è ospedalizzata, proprio perché trattasi di un vero intervento abortivo ed è stato riscontrato un tasso di mortalità superiore a quello dell’ordinario intervento. Si prevede, quindi, un controllo pubblico sul trattamento e l’utilizzo in sede pubblica di tale farmaco è stato introdotto anche nel nostro Paese da quest’anno. È previsto per la sua somministrazione il riconoscimento dell’obiezione di coscienza.

• NORLEVO , cioè la c.d. “ pillola del giorno dopo ”. Questa ha una duplice

natura:

• Può bloccare l’ovulazione e agire come contraccettivo

• Se l’ovulazione è già avvenuta ed anche la fecondazione (quindi

quando l’embrione si è già formato) il farmaco ne impedisce l’annidamento nell’utero ed elimina l’ovulo fecondato. Proprio per questo secondo motivo è riconducibile ad un aborto ed è prevista per questo trattamento un’OC sia per il medico che dovrebbe prescrivere il farmaco, sia per il farmacista che lo dovrebbe vendere.

Terzo caso: GIURAMENTO. Esistono due tipi di obiezione di coscienza che riguardano il giuramento:

• “ al ” giuramento: questo genere di obiezione di coscienza è praticato da

confessioni religiose che rifiutano il giuramento in sé, secondo il dettato dell’Antico Testamento

• “ nel ” giuramento: ci si riferisce, invece, al giuramento che si fa seguendo

formule religiose. L’obiettore, in questi casi, è generalmente un agnostico o un ateo. Nel nostro ordinamento non si è mai giurato sulla Bibbia, ma esisteva comunque una formula religiosa che comprendeva le parole “di fronte a Dio”. A riguardo, la Corte Costituzionale con sent. 117/1979 dà un’interpretazione illegittima della norma ed introduce nel testo le parole “se credente”. Nel nostro ordinamento il giuramento è scomparso dapprima in ambito penale e poi anche in quello civile. L’unica forma persistente è

quella del “ giuramento decisorio ” riguardante la procedura civile, che funge da completamento di una prova, qualora questa non sia stata del tutto provata. Questo tipo di giuramento prevedeva la formula “davanti a Dio e agli uomini”. Cosicché è stato eliminato prima il riferimento a Dio e poi quello agli uomini e, pertanto, ad oggi si giura senza alcun riferimento.

C’è da dire, però, che la nostra Costituzione prevede dei giuramenti ufficiali che non hanno diritto di obiezione e sono quelli previsti per: PdR, Presidente del Consiglio ed altri determinati impieghi.

Quarto caso: IL RIPOSO SETTIMANALE. Per venire incontro ai nuovi fenomeni di pluralismo religioso, è stato riconosciuto agli Ebrei e agli Avventisti come riposo settimanale dalla propria attività lavorativa il giorno del Sabato; la materia è regolata dalle leggi di approvazione delle Intese con l’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del settimo giorno e con l’Unione delle Comunità ebraiche italiane. Per quanto riguarda invece gli Islamici è sorta una problematica, in quanto ad essi non è stata riconosciuto il giorno festivo del Venerdì, ma ricordiamo che la situazione con questa religione è critica e complicata, tant’è che non è stata stipulata alcuna Intesa.

Quinto caso: BIOETICA. L’obiezione di coscienza, negli ultimi tempi, si è manifestata anche nel campo della bioetica. Si tratta di un ambito di manifestazione dell’obiezione di coscienza relativamente recente che ha riguardato diversi campi:

• procreazione medicalmente assistita : in particolare, viene trattato

l’argomento dei c.d. “ embrioni soprannumerari ”, i quali se non trasferiti nelle vie genitali femminili vengono eliminati o comunque utilizzati per altre finalità sperimentali o terapeutiche, come ad esempio la produzione di cellule staminali. Quindi ad un primo ed alto livello si pone la tutela della vita umana.

• Eutanasia : viene trattato l’argomento delle “ dichiarazioni anticipate di

trattamento ” o “ testamento biologico ”. Nel caso in cui questo genere di testamento verrà reso ufficiale e formale, verrà anche formalizzata e prevista l’obiezione di coscienza verso il trattamento dell’eutanasia,

qualora fosse previsto un obbligo per il medico e, più in generale, per il personale sanitario, di partecipare alla sua esecuzione.

• mutamento di sesso : si tratta dell’ obiezione di coscienza a partecipare ad

interventi di modificazione del sesso su pazienti transessuali, previsti dalla legge 14 aprile 1982, n. 164. Dovrebbe pertanto derivarne il riconoscimento dell’OC per chi ritenesse moralmente non accettabile effettuare interventi medico-chirurgici di questo genere, o cooperare ad essi.

• sperimentazione animale : l’ obiezione di coscienza interviene nei

confronti della vita animale. La legge riconosce il diritto di obiezione di coscienza verso “ ogni atto connesso con la sperimentazione animale”, in favore dei cittadini che “nell’esercizio della libertà di pensiero, di coscienza e di religione si oppongono alla violenza su tutti gli esseri viventi”. I medici, i ricercatori, il personale sanitario, gli studenti universitari che abbiano dichiarato la propria obiezione di coscienza “non sono tenuti a prendere parte direttamente a tali attività”.

OBIEZIONE DI COSCIENZA “CONTRA LEGEM”

L’obiezione “ contram legem ” può essere intesa come ribellione alla legge ingiusta per profondi convincimenti etici e morali. Questo tipo di obiezione può manifestarsi anche in altri casi: ad esempio un’obiezione di coscienza può esserci anche in assenza di una legge, se, sempre secondo coscienza, vengano lesi principi fondanti e costituzionali, che fanno appunto valere tale obiezione. In tal caso, più che obiezione di coscienza “contra legem” bisognerebbe parlare di obiezione di coscienza “ sine legem ”, ovvero per la quale una legge ancora non c’è. Questo tipo di obiezione di coscienza per ora può aspirare ad un riconoscimento giurisprudenziale, infatti in molti casi i giudici hanno dato ragione all’obiettore, ma tuttavia, siccome non siamo in un sistema di common law, rimane comunque un’obiezione “sine legem”.

ATTIVITA’ LAVORATIVA E OBIEZIONE DI COSCIENZA. Il lavoratore che creda un’attività neutra, come può essere quella della