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finocchiaro/dalla torre, Appunti di Diritto Ecclesiastico

diritto ecclesiastico e UE. il testo analizza le fonti

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 28/12/2021

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1900-- 🇮🇹

8 documenti

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Lezione 3 maggio
ULTIMA VOLTA ci siamo dedica6 a concludere parte sulle fon6 primarie del diri=o ue che
interessano la disciplina del fenomeno religioso, in par6colare che interessano la condizione
giuridica delle chiese comunità religiose. A par6re dal Tra=ato Amsterdam siamo arriva6 a un
decennio dopo, nel 2007, tra=ato Lisbona giunge a una conclusione che rappresenta oggi il
parametro norma6vo di riferimento x chiunque voglia conoscere e applicare la norma6va europea
in merito alla condizione giuridica comunità religiose e chiese , che si trova all’art 17 TFUE, al
tempo stesso importante è la disciplina che riconosce e garan6sce la libertà religiosa catalogata
nella CDFUE dicembre 2000, di nizza poi trasfusa integralmente nel testo del TUE (tra=ato su UE).
Oggi giurista, qualsiasi livello, avvocato, professore, magistrato, per capire qual è la disciplina di
rango primario che itneressa la nostra materia si deve confrontare col combinato disposto tra art
10 cdfue e 17 Rue. Sono queste le due fon6 primarie di riferimento x la regolamentazione del
fenomeno di nostro interesse.
Dal punto di vista poli6co-programma6co preambolo carta di nizza , mediante richiamo a
patrimonio spirituale e morale, seppure in termini vaghi assume rilievo x orientare i processi
interpreta6vi.
OGGI affronteremo in rapida sintesi evoluzione del diri=o secondario dell’UE.
Dobbiamo affrontare DOMANDA da cui siamo par66 : diri=o ue può o meno avere rilievo come
fonte di diri=o ecclesia6co? Se si , con quali limi6? Occorreva a proposito ,abbiamo de=o,
esaminare prima diri=o primario, l’abbiamo fa=o. Ora diri=o secondario.
Questo a differenza del diri=o primario non interviene con norme che riguardano specificamente e
dire=amente la condizione giuridica delle chiese , non interviene con norme che hanno ad ogge=o
specifico lo status delle chiese e comunità religiose, neanche come , nel caso dell’art 17 x rinviare
alla legislazione nazionale, salvo paragrafo 3 sul dialogo aperto trasparente e regolare, neanche ,
come nel caso dell’art 10 carta di nizza x ripetere disciplina già consacrata a livello europeo.
Primo aspe=o : a differenza del dir primario, non siamo in presenza di norme che riguardano in via
dire=a e specifica la condizione giuridica delle chiese. Ma siamo piu*osto in presenza di norme
che emana UE nell’esercizio delle competenze proprie, quali derivano da principio a*ribuzione
(5 TUE) , incidono in maniera riessa e indire*a, tu*avia rilevante, anche sulla disciplina di
soggeA, di aAvità e di interessi delle confessioni religiose e in parDcolare degli enD delle
confessioni religiose.
Qual è rilievo del diri=o secondario nel nostro tema dobbiamo fare precisazione : nel diri=o
secondario intendiamo dire^ve e regolamen6 dell’UE, potremmo anche prendere in esame anche
alcune risoluzioni UE con valore poli6co – programma6co, senza cara=ere giuridico vincolante, ma
non c’è tempo.
Però faremo esempi diri=o secondario dell’UE con riferimento ad almeno due tema6che principali:
1 tema6ca : divieto di discriminazione, principio non discriminazione e speculare parità di
tra=amento
2: protezione dei da6 personali, volgarmente e impropriamente norma6va sulla privacy (privacy è
diri=o a riservatezza iden6ficano nucleo originale della tutela , a=enzione al fenomeno già sul
finire dell’800 in esperienze giuridiche diverse dalla nostra , poi anche in Italia negli ul6mi decenni
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Lezione 3 maggio ULTIMA VOLTA ci siamo dedica 6 a concludere parte sulle fon 6 primarie del diri=o ue che interessano la disciplina del fenomeno religioso, in par 6 colare che interessano la condizione giuridica delle chiese comunità religiose. A par 6 re dal Tra=ato Amsterdam siamo arriva 6 a un decennio dopo, nel 2007, tra=ato Lisbona giunge a una conclusione che rappresenta oggi il parametro norma 6 vo di riferimento x chiunque voglia conoscere e applicare la norma 6 va europea in merito alla condizione giuridica comunità religiose e chiese , che si trova all’art 17 TFUE, al tempo stesso importante è la disciplina che riconosce e garan 6 sce la libertà religiosa catalogata nella CDFUE dicembre 2000, di nizza poi trasfusa integralmente nel testo del TUE (tra=ato su UE). Oggi giurista, qualsiasi livello, avvocato, professore, magistrato, per capire qual è la disciplina di rango primario che itneressa la nostra materia si deve confrontare col combinato disposto tra art 10 cdfue e 17 Rue. Sono queste le due fon 6 primarie di riferimento x la regolamentazione del fenomeno di nostro interesse. Dal punto di vista poli 6 co-programma 6 co preambolo carta di nizza , mediante richiamo a patrimonio spirituale e morale, seppure in termini vaghi assume rilievo x orientare i processi interpreta 6 vi. OGGI affronteremo in rapida sintesi evoluzione del diri=o secondario dell’UE. Dobbiamo affrontare DOMANDA da cui siamo par 66 : diri=o ue può o meno avere rilievo come fonte di diri=o ecclesia 6 co? Se si , con quali limi 6? Occorreva a proposito ,abbiamo de=o, esaminare prima diri=o primario, l’abbiamo fa=o. Ora diri=o secondario. Questo a differenza del diri=o primario non interviene con norme che riguardano specificamente e dire=amente la condizione giuridica delle chiese , non interviene con norme che hanno ad ogge=o specifico lo status delle chiese e comunità religiose, neanche come , nel caso dell’art 17 x rinviare alla legislazione nazionale, salvo paragrafo 3 sul dialogo aperto trasparente e regolare, neanche , come nel caso dell’art 10 carta di nizza x ripetere disciplina già consacrata a livello europeo. Primo aspe=o : a differenza del dir primario, non siamo in presenza di norme che riguardano in via dire=a e specifica la condizione giuridica delle chiese. Ma siamo piuosto in presenza di norme che emana UE nell’esercizio delle competenze proprie, quali derivano da principio aribuzione (5 TUE) , incidono in maniera riflessa e indirea, tuavia rilevante, anche sulla disciplina di soggeA, di aAvità e di interessi delle confessioni religiose e in parDcolare degli enD delle confessioni religiose**. Qual è rilievo del diri=o secondario nel nostro tema dobbiamo fare precisazione : nel diri=o secondario intendiamo dire^ve e regolamen 6 dell’UE, potremmo anche prendere in esame anche alcune risoluzioni UE con valore poli 6 co – programma 6 co, senza cara=ere giuridico vincolante, ma non c’è tempo. Però faremo esempi diri=o secondario dell’UE con riferimento ad almeno due tema 6 che principali: 1 tema 6 ca : divieto di discriminazione, principio non discriminazione e speculare parità di tra=amento 2: protezione dei da 6 personali, volgarmente e impropriamente norma 6 va sulla privacy (privacy è diri=o a riservatezza iden 6 ficano nucleo originale della tutela , a=enzione al fenomeno già sul finire dell’800 in esperienze giuridiche diverse dalla nostra , poi anche in Italia negli ul 6 mi decenni

sviluppo che ha spostato focus dell’a=enzione del legislatore, privacy sugges 6 vo ma non corrisponde ad ogge=o proprio del tema) Disciplina secondaria, per capirla farò esempi quindi in ques 6 temi.

  1. Per quanto riguarda non discriminazione, diri=o che ha visto notevolmente ampliato raggio di azione , ambito di riconoscimento e tutela sopra=u=o a livello sovranazionale, si sono ampliate le fa^specie ad esso riconducibili, il conce=o e la nozione di non discriminazione. Questa evoluzione norma 6 va ha trovato un par 6 colare sviluppo negli ul 6 mi due decenni e trova specifico riferimento sia nella carta di nizza art 21, quindi valore primairo , dedicato a principio di non discriminazione , già a livello primario ha una sua garanzia molto forte. Poi a livello di diri=o secondario il principio ha formato ogge=o di dire^ve dell’UE, a par 6 re da anni 90, dal 2000 in poi fino a gg nostri hanno precisato ambito applicazione della norma 6 va in materia. DireAva 78 / 2000 (testo messo a disposizione, anche su internet) = nei primi ar 6 coli questa ha definizione molto ampia e forte del conce=o di discriminazione dire=a e indire=a , con 6 ene anche precisazione significa 6 va e in termini ampi rispe=o anche alla voluntas del legislatore. Nozione è molto ampia e l’ambito applicazione il più esteso possibile. Posta in ques 6 termini la disciplina UE, subito problema se in tale disciplina dovessero rientrare anche alcune par 6 colari categorie di sogge^ tra cui rientrano le chiese, le comunità religiose e gli en 6 ecclesias 6 ci. Posto che il conce=o di non discriminazione, poste che conseguentemente è stato notevolmente ampliato il suo ambito di applicazione , posto che la dire^va nei principi che afferma, così come tu=e le dire^ve successive in materia. non può essere ignorata, anzi deve trovare sviluppo e applicazione in tu^ i paesi membri, posto tu=o questo era inevitabile domandarsi , come in effe^ è accaduto, se anche le chiese le comunità religiose e in par 6 colare gli en 6 ecclesias 6 ci dovessero essere sogge^ a tale norma 6 va; perché vedete qui il tema si fa molto interessante, ma al tempo stesso molto delicato. Perché non vi sono dubbi che intervenendo sulla materia , l'unione europea esercita una competenza che le è stata a=ribuita dai singoli sta 6 , quindi non abbiamo più il problema di valutare se eventuali interven 6 dell'unione europea possano o meno rientrare nell'ambito delle a=ribuzioni ad essa demanda 6 dai singoli sta 6. Non vi è dubbio che ue può e deve avere una propria disciplina in questa materia , interven 6 pienamente legi^mi e quanto mai opportuni, considerando la delicatezza del tema. Permangono interroga 6 vi invece che ha riguardato valore primario (con rinvio a legislazione nazionale) xk ue non aveva competenza a intervenire, qui invece UE disciplina le materie di sue competenza in maniera così generale che non disciplina in maniera specifica le chiese e le comunità religiose. Obie^vo disciplina eurounitaria non è regolare discriminazione rispe=o a chiese, en 6 ecclesias 6 ci, troppo poco, piccolo obie^vo rispe=o a disciplina così pervasiva ampia ed estesa, interessi in gioco sono enormi. Non è questo interesse UE. Ue interviene in un ambito suo proprio nel rispe=o principio di a=ribuzione e con provvedimen 6 di cara=ere generale.

Pertanto l'individuazione di eventuali deroghe non può avere altro che caraere tassaDvamente indicato* , perché in assenza di tale tassa 6 vità si deve ritenere che il principio si riespanda in tu=a la sua forza, in tu=a la sua ampiezza. E queste deroghe, queste eccezioni tassa 6 vamente indicate devono avere delle ragioni così for 6 da poter gius 6 ficare deroghe , più o meno accentuate, a un principio che pure viene conosciuto come ‘fondamentale tra i fondamentali’, un principio di for 6 ssima crescente importanza per i diri^ nazionali e per il diri=o dell'unione europea. Cioè ci devono essere delle for 6 ssime ragioni per poter prevedere e amme=ere eventuali deroghe e un principio così rilevante. Chiunque di voi abbia una qualche dimes 6 chezza, segua il diba^to nell’opinione pubblica , media, un sacco di vicende all’a=enzione delle forze poli 6 che, parlamen 6 nazionali e magistratura, vengono risolte facendo riferimento al principio di non discriminazione il più delle volte per lamentarne la lesione, sopra=u=o con riferimento a par 6 colari categorie di nuovi diri^ e di determina 6 sogge^ (es. tema del riconoscimento e tutela di istanze di unioni omosessuali, già il tema si sta spostando verso altri fenomeni). È evidente che in questa materia così delicata , scivolosa, così ogge=o di polemiche, spesso molto accese, affermare la possibilità di una deroga, di un'eccezione in capo, a favore di determina 6 sogge^ , ebbene è un' affermazione di non poco rilievo , che deve trovare delle for 6 ssime ragioni di valore: queste ragioni debbono essere cercate nella natura dei soggeA ovvero nella natura delle aAvità che quesD soggeA svolgono. Non vi possono essere altri criteri, non vogliamo cadere nella mera discrezionalità del legislatore, dobbiamo dire che eventuali deroghe possono trovare ragione, gius 6 ficazione solo nella misura in cui si sia di fronte a sogge^ o a^vità svolte da tali sogge^ così meritevoli di tutela e così peculiari, così par 6 colari , così specifici da legi^mare , da richiedere persino al legislatore una tutela differenziata > perché altrimen 6 dovremmo applicare nei termini più rigorosi e ampi il principio di non discriminazione. Per derogare occorre che vi siano ragioni tali che, in mancanza della deroga, la natura o l'a^vità del sogge=o beneficiario della deroga potrebbero subire importan 6 menomazioni. Se è vero che in tanto che la deroga ad un principio così importante si gius 6 fica in quanto è necessaria per garan 6 re la natura ,l'a^vità di determina 6 specifici sogge^ , cara=erizza 6 in modo del tu=o peculiare rispe=o agli altri en 6 diri=o comune (se è vera questa affermazione di principio), è evidente che in assenza di tale deroga , quella natura dei sogge^, quella natura delle a^vità resterebbe irrimediabilmente compromessa. Quindi la deroga è necessaria per evitare la compromissione di aspe^ essenziali della natura e dell’a^vità di determina 6 sogge^, di determina 6 en 6. 1º esempio Sacrestano laico in una parrocchia ca=olica. Queste persone all’interno di una realtà parrocchiale hanno dei contra^ di lavoro che, in quanto s 6 pula 6 da en 6 ecclesias 6 ci con personalità giuridica civile, li assogge=a ad una serie di regole lavora 6 ve. Se per ques 6 en 6 ed anche per i prestatori d’opera (nel nostro caso il sacrestano) e per ques 6 6 pi di contra^ che legano l’ente parrocchia al prestatore d’opera sacrestano, si deve

applicare il diri=o comune che in questo contesto dovrà necessariamente fare i con 6 con il doveroso rispe=o del principio di non discriminazione. Poniamo che al momento dell’assunzione, quindi al momento della s 6 pula del contra=o, il sacrestano dichiari di essere fedele ca=olico e di aver conseguito il sacramento del ba=esimo e si obblighi quindi, al momento della s 6 pula del contra=o, di rispe=are i principi e i de=ami propri del magistero della chiesa ca=olica, quindi propri della propria comunità di appartenenza. Poniamo però che il sacrestano, in corso d’opera del contra=o lavora 6 vo si converta ad un’altra religione, magari la religione islamica, molto esigente rispe=o i propri fedeli, prescrivendo nei confron 6 dei di ques 6 ul 6 mi che più volte al giorno debbano rivolgersi alla Mecca e recitare le orazioni. Abbiamo quindi un sogge=o che ha cambiato credo religioso ma è vincolato dalla s 6 pula di un contra=o a dover rispe=are vincoli, divie 6 , comportamen 6 che non corrispondono più alla sua fede religiosa anzi, la nuova fede religiosa va in contrasto con i de=ami contra=uali. Il parroco può ammonire il sacrestano e può decidere anche di ado=are una pra 6 ca di licenziamento mo 6 vando che la nuova pra 6 ca religiosa, derivante dalla nuova fede del sogge=o nel suo concreto esercizio, assume modalità incompa 6 bili con il luogo e gli impegni lavora 6 vi assun 6. —> rilevanza indire=a ma significa 6 va del diri=o dell’unione europea anche per la disciplina dei nostri en 6 e quindi per la disciplina del diri=o ecclesias 6 co. 2º esempio Sogge=o laico viene assunto come professore di una materia diversa dalla religione in una scuola privata religiosa. Questo sogge=o in un momento successivo all’assunzione in cui dichiara di essere sacrestano, di essere ca=olico di essere stato ba=ezzato… Inizia a fare delle dichiarazioni e successivamente ad avere dei comportamen 6 di 6 po omosessuale. Inizia a tenere dei discorsi circa questo argomento durante le lezioni e poi inizia anche ad esternare e pra 6 care questo 6 po di relazione pubblicamente anche nell’ambito dell’edificio scolas 6 co. Anche in questo caso, come nel caso precedente, si genera una certa difficoltà rispe=o l natura e l’iden 6 tà della scuola. Si riunisce il collegio dei docen 6 , valutando il comportamento da ado=are e si decide di ammonire il sogge=o avvertendolo della incompa 6 bilità di ques 6 a=eggiamen 6 esercita 6 pubblicamente. Egli richiede che gli siano riconosciu 6 pari diri^ degli eterosessuali circa la manisfestazione dei propri sen 6 men 6 , anche nell’ambito dell’edificio e durante l’orario lavora 6 vo. Ma questa rivendicazione contrasta con l’iden 6 tà della scuola, quindi, si decide di licenziarlo. Il sogge=o eccepisce la mancanza di giusta causa al licenziamento e la mancanza di pari diri^, quindi ricorre in tu^ i gradi nazionali. Il sogge=o si trova a rivendicare un diri=o e di invocare un principio il principio di non discriminazione. Anche in questo caso come per il caso precedente se non ci fosse una norma che prevede una deroga al principio generale di non discriminazione, per la sua portata così ampia determinerebbe l’illegi^mità del licenziamento con l’effe=o che In una scuola ca=olica dove le famiglie mandano i propri figli affinché siano educa 6 secondo tali insegnamen 6 e modelli, si dovrebbe amme=ere inevitabilmente l’illegi^mità di comportamen 6 concre 6 di una o più persone in palese contrasto con ques 6 insegnamen 6. Rispe=o al problema delle fon 6 è differente e neutra la soluzione del caso. Il dato che ancora una volta emerge è che l’unione europea in maniera indire=a ma in maniera sicuramente rilevante entra nel concreto dell’a^vità svolta da un certo ente.