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Un'analisi approfondita dell'articolo 21 della costituzione italiana, focalizzandosi sul diritto dell'informazione e la libertà di espressione. I limiti alla libertà di espressione, il diritto dei media e il ruolo del giornalista nel sistema informativo. Inoltre, vengono analizzati i precedenti storici, come la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789 e il primo emendamento alla costituzione degli stati uniti del 1791, che hanno influenzato l'articolo 21.
Tipologia: Appunti
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Oggetto di studio → diritto dell’informazione, art. 21 della Costituzione. Diritto dell’informazione come libertà di espressione e i limiti commessi + diritto dei media, ovvero la disciplina dei mezzi di comunicazione (sistema radiotelevisivo, stampa, internet).
La libertà di manifestazione del pensiero Articolo 21 della Costituzione = fonte al vertice della gerarchia delle fonti del nostro sistema giuridico, è il testo fondamentale da cui poi dipende tutto l’ordinamento giuridico italiano. Il sistema delle fonti (atti che producono il diritto) sono nel nostro ordinamento organizzate secondo un rapporto gerarchico. Esiste una catena per cui al vertice c’è la Costituzione, sotto le fonti primarie (legge del Parlamento e atti ad essa equiparate, come decreti legislative, leggi e atti avente potere di legge), sotto le fonti secondarie (regolamenti, circolari…). Le fonti sotto-ordinate devono rispettare le leggi sovraordinate. È la carta fondamentale, redatta tra il 46 e il 48 dall’Assemblea Costituente e è da allora il nostro testo fondamentale. Si colloca storicamente alla fine del periodo fascista in antitesi a quel periodo. Scritta da forze completamente diverse tra loro (comunisti, monarchici, membri della DC → antifasciste, ma con idee completamente diverse tra loro). È divisa in due parti: nella prima sono inseriti i diritti e le libertà fondamentali, tra cui l’art. 21, qualificato come pietra miliare dell’ordinamento democratico. La libertà di manifestazione del pensiero nasce in antitesi al periodo fascista, dove non esisteva. La seconda parte della Costituzione è dedicata alla forma di governo, ai rapporti tra i poteri dello Stato: parlamento, governo, magistratura, corte costituzionale, capo del governo → tutti deputati ad applicare la Costituzione nella propria sfera di competenza. Una legge può essere dichiarata incostituzionale in vigore dell’articolo 21, che gli è sovraordinato. Se le fonti sottostanti non rispettano la Costituzione vengono dichiarate incostituzionali. All’interno della Costituzione ci sono tanti diritti fondamentali. Il diritto costituzionale è un esercizio costante di bilanciamento → bilanciare i diritti, valori e interessi tra loro. Le norme giuridiche si devono interpretare e per questo esistono avvocati e si studia diritto. La Costituzione tutela tutti, quindi sia chi è in maggioranza sia chi è in opposizione. Le leggi vengono fatte solo dalla maggioranza. La Costituzione funge da limite a chi va al potere, tutelando anche l’opposizione, per evitare l’abuso della maggioranza. Chi fa le leggi è tenuto a rispettare quanto è detto nella Costituzione La Costituzione non è un testo immutabile → muta per attività interpretativa e muta per la storia. L’attività interpretativa è fondamentale a maggior ragione per un testo scritto nel 46-48. L’art. 21 è rimasto quello di allora ma è stato reinterpretato. La Costituzione può essere modificata quando serve. Le leggi sono espressioni della maggioranza politica, la Costituzione tutela sia la maggioranza sia l’opposizione, indipendentemente da chi è al potere in quel momento e funge da limite al potere. Anche la modificazione della Costituzione ha dei limiti (il limite sono i diritti fondamentali). Alcuni articoli della Costituzione non possono essere modificati o rimossi (secondo il suo carattere democratico).
La disposizione è il testo normativo; la norma è il significato che attribuisco al testo. Il punto di partenza è il testo normativo. Il testo normativo fondamentale di riferimento è l’art. 21 (diritti fondamentali) ha 6 commi:
legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili” → si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.
L’art. 21 si può suddividere in 3 parti fondamentali:
Confronto tra la Costituzione e i suoi precedenti storici Storicamente le prime due grandi Costituzioni sono la Costituzione francese che esce dalla Rivoluzione Francese (dichiarazione dei diritti dell’uomo del 1789) e il primo emendamento alla Costituzione americana nel 1791 → da questi due punti nasce l’illuminismo e influenzano tutti i Paesi.
Riserva di legge antelitteram
Ciò va di pari passo con la mancanza di un meccanismo per controllare la conformità delle leggi alla Costituzione ed eliminare leggi incostituzionali, non c’era la gerarchia delle fonti (che caratterizza le Costituzioni moderne). Mancava modo per sanzionare leggi che violavano norme.
La libertà di manifestazione del pensiero I due più importanti precedenti storici del nostro art. 21 costituzionale sono:
Ci sono alcuni aspetti comuni alle due impostazioni (europea e statunitense):
Ci sono anche alcune importanti differenze tra le due impostazioni, e precisamente:
Negli Stati Uniti, l’idea che ci sia una corte costituzionale che verifica le leggi arriva prima rispetto all’Europa Da un lato, negli USA, l’iniziale assolutezza della garanzia della libertà di espressione si affievolisce perché col tempo si prende coscienza della necessità di porre dei limiti, a tutela tanto di diritti individuali (reputazione, riservatezza: basti pensare che è negli Stati Uniti che nasce il concetto di privacy) tanto di interessi generali della collettività (sicurezza nazionale, prevenzione dei reati) Dall’altro lato, in Europa, la garanzia si rafforza (avvicinandosi per molti aspetti a quella che caratterizza gli USA) con l’avvento, nel secondo dopoguerra, del c.d. “stato democratico”, caratterizzato da costituzioni rigide, dal suffragio universale, dalla previsione di diritti sociali accanto alle tradizionali libertà “civili”
Costituzioni rigide = non possono essere modificate liberamente come lo Statuto Albertino; sono costituzioni che hanno bisogno di un procedimento aggravato per essere modificate
Cosa cambia col passaggio allo stato «democratico»? L’impianto “liberale” (divieto di misure preventive, riserva di legge, riserva di giurisdizione) permane sostanzialmente immutato, ma si introducono nuove garanzie e si individuano nuove dimensioni della libertà di espressione In particolare:
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (1948): Art. 19. – Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni ed idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (2000): Art. 11. – Libertà di espressione e d’informazione. Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati.
L’art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU): Qualche considerazione specifica deve essere dedicata all’art. 10 della CEDU, in ragione della crescente importanza che esso ha assunto e del fatto che, come affermato dalla Corte costituzionale sin dal 2007, le disposizioni della CEDU possono operare come parametro nei giudizi davanti alla Corte costituzionale, in forza del richiamo, contenuto nel comma 1 dell’art. 117 cost., agli obblighi internazionali
L’art. 10 CEDU si compone di due paragrafi:
A questo proposito si possono fare alcune osservazioni:
La CEDU può essere parametro interposto davanti alla Corte Costituzionale italiana La CEDU come la Costituzione italiana prevede sia la dimensiona passiva che attiva del diritto (anche se nella Costituzione italiana questo è presente in maniera implicita)
L’oggetto dell’art. 21 e le altre forme di comunicazione protette dalla Costituzione
Qual è l’oggetto dell’art.21? Che cos’è la libertà di manifestazione del pensiero/di espressione? I confini dell’art. 21 cost.: comunicazione interpersonale e manifestazione del pensiero ∙ Tornando ora all’esame dell’art. 21, occorre in primo luogo individuare esattamente il contenuto della garanzia costituzionale: per fare ciò, dobbiamo innanzitutto chiarire che l’art. 21 cost. non è l’unica norma della nostra costituzione dedicata alla attività di comunicazione: accanto alla manifestazione del pensiero la costituzione protegge, infatti, anche la libertà di comunicare riservatamente (definita «libertà della corrispondenza») Per rispondere a ciò bisogna quindi fare riferimento alla libertà della corrispondenza, sancita nell’art. 15: «La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge»
È chiaro che le due disposizioni hanno un segno completamente diverso, e per certi aspetti opposto: l’una tende ad assicurare la massima diffusione del pensiero, l’altra, invece, protegge la segretezza delle comunicazioni interpersonali Quale è la differenza tra corrispondenza e manifestazione del pensiero?
Questa contrapposizione non ha rappresentato un problema, sino a che i campi di azione delle due libertà sono rimasti nettamente distinti, in quanto totalmente diversi erano i mezzi attraverso cui esse si esprimevano: stampa, radio e televisione per l’art. 21, posta e telefono per l’art. 15) Questa netta separazione è però entrata in crisi con l’avvento delle tecnologie digitali, che ha determinato il fenomeno della convergenza dei media. Distinzione che è stata sempre abbastanza chiara fino a che esistevano solo i mezzi di comunicazione tradizionali (ad es: se usavo la posta era interpersonale, se usavo la stampa era pubblica) Questa distinzione va in crisi quando nascono nuovi mezzi di comunicazione: la tecnologia ha consentito di fare attività diverse con lo stesso mezzo e di fare le stesse attività con mezzi diversi, quindi non è più chiaro se sto facendo qualcosa che è espressione di pensiero o se è corrispondenza
Il fenomeno della convergenza dei media - PARAGRAFO 4 DEL CAP. II. Come si fa a distinguere tra l’art. 15 e l’art. 21?
Prima dell’avvento delle tecnologie digitali, era decisamente facile distinguere l’ambito di applicazione dell’art. 21 cost. e quello dell’art. 15 cost., dal momento che le diverse libertà erano esercitate con diversi mezzi: stampa, radio e televisione per l’art. 21, telefono e posta per l’art. 15 Tale netta separazione entra in crisi con l’avvento delle tecnologie digitali, che rendono possibile svolgere distinte attività con uno stesso mezzo, e, specularmente, consentono di svolgere la stessa attività con mezzi differenti In particolare:
Un elemento fondamentale per far sì che si possa parlare di corrispondenza è l’elemento segreto; se invece c’è la volontà di dirlo a tutti non si parla di corrispondenza, ma di manifestazione di pensiero Ci sono poi situazioni ambigue, ad es: email inviata a mille destinatari o messaggio mandato su un gruppo whatsapp La corrispondenza inoltre deve avere un’idea di comunicazione interpersonale (ad es: se invio il messaggio penso al destinatario) e l’aspetto dell’attualità della comunicazione (ad es: una lettera che viene ritrovata dopo decenni non è più corrispondenza) Fino a luglio 2023 la giurisprudenza italiana tendeva a non considerare corrispondenza l’email elettronica o un sms, perché veniva considerato come un semplice documento; con il “Caso Renzi” viene ufficializzato che sono invece corrispondenza