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Diritto dell'Informazione: Analisi dell'Art. 21 della Costituzione Italiana, Appunti di Diritto Dell'informazione

Un'analisi approfondita dell'articolo 21 della costituzione italiana, focalizzandosi sul diritto dell'informazione e la libertà di espressione. I limiti alla libertà di espressione, il diritto dei media e il ruolo del giornalista nel sistema informativo. Inoltre, vengono analizzati i precedenti storici, come la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789 e il primo emendamento alla costituzione degli stati uniti del 1791, che hanno influenzato l'articolo 21.

Tipologia: Appunti

2023/2024

Caricato il 28/01/2025

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DIRITTO DELL’INFORMAZIONE
22.02
Oggetto di studio → diritto dell’informazione, art. 21 della Costituzione. Diritto dell’informazione come libertà di
espressione e i limiti commessi + diritto dei media, ovvero la disciplina dei mezzi di comunicazione (sistema
radiotelevisivo, stampa, internet).
1. Inquadramento generale delle fonti del diritto e della Costituzione, che ha un articolo ad hoc su questo
argomento. Poi i limiti della libera manifestazione del pensiero (libertà di espressione). Poi fenomeni
diffamazione, reati d’opinione…
2. Tema del rapporto tra informazione e giustizia e l’uso dei mezzi di comunicazione. Stampa, Internet,
servizi di media audiovisivi e il ruolo del giornalista nel sistema dell’informazione → diritto dei media.
La libertà di manifestazione del pensiero
Articolo 21 della Costituzione = fonte al vertice della gerarchia delle fonti del nostro sistema giuridico, è il testo
fondamentale da cui poi dipende tutto l’ordinamento giuridico italiano. Il sistema delle fonti (atti che producono
il diritto) sono nel nostro ordinamento organizzate secondo un rapporto gerarchico. Esiste una catena per cui
al vertice c’è la Costituzione, sotto le fonti primarie (legge del Parlamento e atti ad essa equiparate, come
decreti legislative, leggi e atti avente potere di legge), sotto le fonti secondarie (regolamenti, circolari…). Le
fonti sotto-ordinate devono rispettare le leggi sovraordinate.
È la carta fondamentale, redatta tra il 46 e il 48 dall’Assemblea Costituente e è da allora il nostro testo
fondamentale. Si colloca storicamente alla fine del periodo fascista in antitesi a quel periodo. Scritta da forze
completamente diverse tra loro (comunisti, monarchici, membri della DC → antifasciste, ma con idee
completamente diverse tra loro).
È divisa in due parti: nella prima sono inseriti i diritti e le libertà fondamentali, tra cui l’art. 21, qualificato come
pietra miliare dell’ordinamento democratico. La libertà di manifestazione del pensiero nasce in antitesi al
periodo fascista, dove non esisteva. La seconda parte della Costituzione è dedicata alla forma di governo, ai
rapporti tra i poteri dello Stato: parlamento, governo, magistratura, corte costituzionale, capo del governo →
tutti deputati ad applicare la Costituzione nella propria sfera di competenza. Una legge può essere dichiarata
incostituzionale in vigore dell’articolo 21, che gli è sovraordinato. Se le fonti sottostanti non rispettano la
Costituzione vengono dichiarate incostituzionali.
All’interno della Costituzione ci sono tanti diritti fondamentali. Il diritto costituzionale è un esercizio costante di
bilanciamento → bilanciare i diritti, valori e interessi tra loro. Le norme giuridiche si devono interpretare e per
questo esistono avvocati e si studia diritto.
La Costituzione tutela tutti, quindi sia chi è in maggioranza sia chi è in opposizione. Le leggi vengono fatte solo
dalla maggioranza. La Costituzione funge da limite a chi va al potere, tutelando anche l’opposizione, per
evitare l’abuso della maggioranza. Chi fa le leggi è tenuto a rispettare quanto è detto nella Costituzione
La Costituzione non è un testo immutabile → muta per attività interpretativa e muta per la storia. L’attività
interpretativa è fondamentale a maggior ragione per un testo scritto nel 46-48. L’art. 21 è rimasto quello di
allora ma è stato reinterpretato. La Costituzione può essere modificata quando serve. Le leggi sono
espressioni della maggioranza politica, la Costituzione tutela sia la maggioranza sia l’opposizione,
indipendentemente da chi è al potere in quel momento e funge da limite al potere. Anche la modificazione
della Costituzione ha dei limiti (il limite sono i diritti fondamentali). Alcuni articoli della Costituzione non
possono essere modificati o rimossi (secondo il suo carattere democratico).
La disposizione è il testo normativo; la norma è il significato che attribuisco al testo. Il punto di partenza è il
testo normativo. Il testo normativo fondamentale di riferimento è l’art. 21 (diritti fondamentali) ha 6 commi:
1. “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro
mezzo di diffusione” → principio di uguaglianza sostanziale, fa riferimento all’art. 3. Lo Stato deve
rimuovere tutti gli ostacoli che si pongono nella vita individuale.
2. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure → i costituenti avevano in mente
come primo mezzo di comunicazione la stampa. Questa è un’eredità del fascismo, in cui la stampa era
soggetta a censure penetranti come mezzo di propaganda (antitesi al fascismo).
3. “Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i
quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la
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DIRITTO DELL’INFORMAZIONE

Oggetto di studio → diritto dell’informazione, art. 21 della Costituzione. Diritto dell’informazione come libertà di espressione e i limiti commessi + diritto dei media, ovvero la disciplina dei mezzi di comunicazione (sistema radiotelevisivo, stampa, internet).

  1. Inquadramento generale delle fonti del diritto e della Costituzione, che ha un articolo ad hoc su questo argomento. Poi i limiti della libera manifestazione del pensiero (libertà di espressione). Poi fenomeni diffamazione, reati d’opinione…
  2. Tema del rapporto tra informazione e giustizia e l’uso dei mezzi di comunicazione. Stampa, Internet, servizi di media audiovisivi e il ruolo del giornalista nel sistema dell’informazione → diritto dei media.

La libertà di manifestazione del pensiero Articolo 21 della Costituzione = fonte al vertice della gerarchia delle fonti del nostro sistema giuridico, è il testo fondamentale da cui poi dipende tutto l’ordinamento giuridico italiano. Il sistema delle fonti (atti che producono il diritto) sono nel nostro ordinamento organizzate secondo un rapporto gerarchico. Esiste una catena per cui al vertice c’è la Costituzione, sotto le fonti primarie (legge del Parlamento e atti ad essa equiparate, come decreti legislative, leggi e atti avente potere di legge), sotto le fonti secondarie (regolamenti, circolari…). Le fonti sotto-ordinate devono rispettare le leggi sovraordinate. È la carta fondamentale, redatta tra il 46 e il 48 dall’Assemblea Costituente e è da allora il nostro testo fondamentale. Si colloca storicamente alla fine del periodo fascista in antitesi a quel periodo. Scritta da forze completamente diverse tra loro (comunisti, monarchici, membri della DC → antifasciste, ma con idee completamente diverse tra loro). È divisa in due parti: nella prima sono inseriti i diritti e le libertà fondamentali, tra cui l’art. 21, qualificato come pietra miliare dell’ordinamento democratico. La libertà di manifestazione del pensiero nasce in antitesi al periodo fascista, dove non esisteva. La seconda parte della Costituzione è dedicata alla forma di governo, ai rapporti tra i poteri dello Stato: parlamento, governo, magistratura, corte costituzionale, capo del governo → tutti deputati ad applicare la Costituzione nella propria sfera di competenza. Una legge può essere dichiarata incostituzionale in vigore dell’articolo 21, che gli è sovraordinato. Se le fonti sottostanti non rispettano la Costituzione vengono dichiarate incostituzionali. All’interno della Costituzione ci sono tanti diritti fondamentali. Il diritto costituzionale è un esercizio costante di bilanciamento → bilanciare i diritti, valori e interessi tra loro. Le norme giuridiche si devono interpretare e per questo esistono avvocati e si studia diritto. La Costituzione tutela tutti, quindi sia chi è in maggioranza sia chi è in opposizione. Le leggi vengono fatte solo dalla maggioranza. La Costituzione funge da limite a chi va al potere, tutelando anche l’opposizione, per evitare l’abuso della maggioranza. Chi fa le leggi è tenuto a rispettare quanto è detto nella Costituzione La Costituzione non è un testo immutabile → muta per attività interpretativa e muta per la storia. L’attività interpretativa è fondamentale a maggior ragione per un testo scritto nel 46-48. L’art. 21 è rimasto quello di allora ma è stato reinterpretato. La Costituzione può essere modificata quando serve. Le leggi sono espressioni della maggioranza politica, la Costituzione tutela sia la maggioranza sia l’opposizione, indipendentemente da chi è al potere in quel momento e funge da limite al potere. Anche la modificazione della Costituzione ha dei limiti (il limite sono i diritti fondamentali). Alcuni articoli della Costituzione non possono essere modificati o rimossi (secondo il suo carattere democratico).

La disposizione è il testo normativo; la norma è il significato che attribuisco al testo. Il punto di partenza è il testo normativo. Il testo normativo fondamentale di riferimento è l’art. 21 (diritti fondamentali) ha 6 commi:

  1. “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione” → principio di uguaglianza sostanziale, fa riferimento all’art. 3. Lo Stato deve rimuovere tutti gli ostacoli che si pongono nella vita individuale.
  2. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure → i costituenti avevano in mente come primo mezzo di comunicazione la stampa. Questa è un’eredità del fascismo, in cui la stampa era soggetta a censure penetranti come mezzo di propaganda (antitesi al fascismo).
  3. “Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la

legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili” → si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.

  1. “In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo di ogni effetto”.
  2. “La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica”.
  3. “Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contraria al buon costume*. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni” → buon costume → formula generale, espressione che va interpretata, si modella al tempo in cui viene utilizzato. I costituenti hanno scelto una parola che non irrigidisse eccessivamente quello che era il sentire comune dell’epoca.

L’art. 21 si può suddividere in 3 parti fondamentali:

  1. Una prima parte (comma 1) che contiene la proclamazione generale della libertà di manifestazione del pensiero → diritto che la costituzione attribuisce a qualunque individuo senza distinzioni.
  2. Una seconda parte (commi 2, 3, 4, 5) che contengono disposizioni specificamente riferite ad un singolo mezzo di diffusione, la stampa, e dispongono rispettivamente il divieto di autorizzazioni o censure (censura= fare una verifica prima ed eliminare qualcosa), i limiti alla possibilità del sequestro (=atto dell’autorità giudiziaria con cui ci si appropria di qualcosa ex post) e la pubblicità dei mezzi di finanziamento della stampa periodica.
  3. Una terza parte (comma 6) contenente il divieto delle manifestazioni contrarie al buon costume.
  • Riserva di giurisdizione → ci deve essere l’autorizzazione del giudice. Riserva al giudice del potere di applicare ai singoli casi concreti le limitazioni all’esercizio dei diritti.
  • Riserva di legge → deve avvenire in un caso previsto dalla legge (fonte primaria); l’obbligo che sia solo la legge del Parlamento a dettare la disciplina relativa all’esercizio dei singoli diritti, la legge non è più libera di determinare a suo piacimento i motivi che giustificano l’imposizione Un sistema non è democratico se non c’è separazione dei poteri → esecutivo, giudiziario, legislativo. Il potere giudiziario applica la legge. L’autorità giudiziaria è la magistratura. Il sequestro deve essere previsto dalla legge, da una legge primaria. Motivi di urgenza → in casi di assoluta urgenza quando non è possibile aspettare l’autorità giudiziaria è possibile il sequestro da parte della polizia. La polizia deve trasmetterlo all’autorità giudiziaria immediatamente e in tempi strettissimi deve convalidare. È un’eccezione, che consente subito all’autorità giudiziaria di fare un controllo non preventivo ma appena dopo. Se la polizia ha disposto un sequestro oltre i limiti previsti dalla Costituzione, allora non lo si convalida e l’errore dura 24 ore. Il buon costume è un limite generale a chiusura.

Confronto tra la Costituzione e i suoi precedenti storici Storicamente le prime due grandi Costituzioni sono la Costituzione francese che esce dalla Rivoluzione Francese (dichiarazione dei diritti dell’uomo del 1789) e il primo emendamento alla Costituzione americana nel 1791 → da questi due punti nasce l’illuminismo e influenzano tutti i Paesi.

  1. La Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, approvata dall’Assemblea nazionale rivoluzionaria francese nel 1789 → art. 11 riecheggia l’art. 21 della Costituzione La libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell’uomo; ogni cittadino può dunque parlare, scrivere, stampare liberamente, salvo a rispondere dell’abuso di questa libertà nei casi determinati dalla legge.

Riserva di legge antelitteram

  1. Nell’esperienza europea continentale (dichiarazione del 1789, statuto albertino), la garanzia è volta essenzialmente a tutelare la libertà di espressione dalle ingerenze del potere esecutivo (il monarca, il governo, l’autorità di polizia) Gli strumenti di tutela sono pertanto:
    • la riserva di legge (prevista espressamente)
    • la riserva di giurisdizione (non ancora prevista espressamente, ma necessaria per assicurare il controllo, da parte di una autorità indipendente, della conformità tra i provvedimenti restrittivi adottati e la legge) Manca, quindi, nelle dichiarazioni europee, ogni forma di tutela nei riguardi dell’eventuale abuso compiuto dal legislatore stesso, cioè contro eventuali leggi che violino la libertà di espressione: diversamente da quanto accade nel caso del I emendamento della Costituzione U.S.A., che invece si rivolge proprio, in prima battuta, al legislatore, vietandogli di adottare leggi che limitino la libertà di espressione Insomma, il parlamento è visto come il difensore della libertà di opinione (e delle libertà in generale) e non è neppure contemplata l’ipotesi che sia lo stesso parlamento a minacciarla Ciò va di pari passo con un altro importante limite dei sistemi costituzionali europei nati dalla rivoluzione francese: in questi sistemi, infatti, diversamente da quanto accade negli U.S.A., non è previsto un meccanismo per controllare la conformità delle leggi alla costituzione e per annullare eventuali leggi incostituzionali, o, comunque, per dichiararne l’invalidità, dispensando dalla loro osservanza In Italia, in Francia, in Germania e nella maggior parte dei paesi europei, infatti, solo dopo la II guerra mondiale saranno istituiti giudici con questo specifico compito (da noi, la Corte costituzionale).
  2. Un altro limite della garanzia contenuta nelle costituzioni europee è, poi, che in esso è esclusa la possibilità di intervento con strumenti “preventivi” (divieto di censura, autorizzazioni ecc.): ma ciò non significa che non siano consentite restrizioni (con misure “repressive”) in relazione al contenuto dei messaggi; non solo per preservare diritti altrui (es. diffamazione) ma anche per tutelare valori quali la morale, la religione, l’ordine pubblico, il prestigio delle autorità, la sicurezza nazionale Il c.d. «stato liberale» (da metà ‘800 all’avvento del fascismo) vede, quindi, la previsione, da parte dello stesso legislatore, di un ampio numero di «reati di opinione», cioè di quei reati che si propongono, appunto, di tutelare «l’ordine pubblico», inteso in senso lato (cioè come «pace sociale» e «ordine costituito»), non solo da comportamenti materiali, ma anche da forme di esternazione del pensiero che potessero metterlo in pericolo La categoria dei «reati di opinione» troverà poi una forte espansione e un notevole inasprimento durante il fascismo (1922 – 1943), e, come vedremo, continua a sussistere ancora oggi, sia pure fortemente depotenziata.

Ciò va di pari passo con la mancanza di un meccanismo per controllare la conformità delle leggi alla Costituzione ed eliminare leggi incostituzionali, non c’era la gerarchia delle fonti (che caratterizza le Costituzioni moderne). Mancava modo per sanzionare leggi che violavano norme.

La libertà di manifestazione del pensiero I due più importanti precedenti storici del nostro art. 21 costituzionale sono:

  • l’art. 11 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789, sostanzialmente ripreso dall’art. 28 dello Statuto albertino del 1848, che esprime bene quello che è il concetto di libertà di espressione nello stato di diritto c.d. «liberale» europeo (dall’800 fino alla II guerra mondiale);
  • il I emendamento alla Costituzione U.S.A., introdotto nel 1791, che esprime invece l’impostazione statunitense nell’approccio alla materia

Ci sono alcuni aspetti comuni alle due impostazioni (europea e statunitense):

  • la visione della libertà di espressione come diritto strettamente individuale, inteso in una accezione essenzialmente «negativa» (protezione dell’autonomia individuale da ingerenze esterne)
  • conseguentemente, la mancata attenzione verso il versante «passivo» (la posizione dell’utente dell’informazione, il suo diritto ad una corretta informazione) e verso la dimensione economico-sociale (problema dell’accesso ai mezzi, sia per informarsi sia per diffondere il proprio pensiero)

Ci sono anche alcune importanti differenze tra le due impostazioni, e precisamente:

  • nell’impostazione europea c.d. «liberale», la garanzia si propone di tutelare il singolo essenzialmente rispetto agli abusi del potere esecutivo (governo, polizia), attraverso il divieto (assoluto) di interventi preventivi (censura) e la previsione per cui l’intervento repressivo (solo successivo) è ammesso solo nei casi previsti dalla legge (riserva di legge); il legislatore, insomma, è visto come il potere che protegge la libertà e non come una possibile minaccia alla stessa, tanto che non si ritiene di prevedere neppure un meccanismo per il controllo della costituzionalità della legge
  • nella impostazione statunitense, invece, la garanzia della libertà di espressione si rivolge in prima battuta proprio allo stesso legislatore, al quale è vietato adottare leggi che limitino, in qualsiasi modo, la libertà di espressione; e il tutto è ulteriormente presidiato dalla possibilità, riconosciuta sin dall’inizio dell’ottocento ai giudici americani, di dichiarare la nullità delle leggi contrastanti con la costituzione → Tale divario, apparentemente incolmabile, sia andato a poco a poco riducendosi, pur senza scomparire del tutto (pian piano queste differenze si livellano)

Negli Stati Uniti, l’idea che ci sia una corte costituzionale che verifica le leggi arriva prima rispetto all’Europa Da un lato, negli USA, l’iniziale assolutezza della garanzia della libertà di espressione si affievolisce perché col tempo si prende coscienza della necessità di porre dei limiti, a tutela tanto di diritti individuali (reputazione, riservatezza: basti pensare che è negli Stati Uniti che nasce il concetto di privacy) tanto di interessi generali della collettività (sicurezza nazionale, prevenzione dei reati) Dall’altro lato, in Europa, la garanzia si rafforza (avvicinandosi per molti aspetti a quella che caratterizza gli USA) con l’avvento, nel secondo dopoguerra, del c.d. “stato democratico”, caratterizzato da costituzioni rigide, dal suffragio universale, dalla previsione di diritti sociali accanto alle tradizionali libertà “civili”

Costituzioni rigide = non possono essere modificate liberamente come lo Statuto Albertino; sono costituzioni che hanno bisogno di un procedimento aggravato per essere modificate

Cosa cambia col passaggio allo stato «democratico»? L’impianto “liberale” (divieto di misure preventive, riserva di legge, riserva di giurisdizione) permane sostanzialmente immutato, ma si introducono nuove garanzie e si individuano nuove dimensioni della libertà di espressione In particolare:

  1. Si introduce una costituzione “rigida”, caratterizzata dalla introduzione di un sistema di controllo di costituzionalità delle leggi: in questo modo, la libertà di manifestazione del pensiero può essere rivendicata anche nei riguardi del legislatore (parlamento) e non solo dell’esecutivo (governo) Pertanto, il legislatore non è più illimitatamente libero di configurare i limiti (di individuare, cioè, gli “abusi”) della libertà di espressione: i limiti ci sono sempre, ma si afferma il principio per cui essi devono trovare fondamento e giustificazione nello stesso testo costituzionale Il legislatore non è più libero di fare ciò che vuole, deve tenere conto di una serie di diritti fondamentali che deve bilanciare Inoltre, c’è la Corte costituzionale che fa sì che i principi della costituzione vengono rispettati - Essa fa sì anche che le leggi (espressione di una parte del governo: la maggioranza) si attengano ai principi della Costituzione Si riducono drasticamente le restrizioni preordinate alla protezione della “morale comune” o della “concezione etica dominante” in un dato periodo Si ridimensiona anche il rilievo dei c.d. “reati di opinione” (ad eccezione di quelli finalizzati a vietare la propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale, e del tema connesso del “negazionismo”). In queste Costituzioni rigide vengono eliminate tutte quelle espressioni che potevano risultare ambigue.
  2. Un secondo elemento di novità è rappresentato dalla crescente attenzione per il versante «passivo» della libertà di informazione, rappresentato dal diritto ad essere informati, o se si preferisce dal diritto ad accedere ad una informazione corretta, completa, obiettiva: diritto a partire dal quale, come vedremo, si andrà sviluppando il principio del c.d. «pluralismo» dei media Un altro elemento di novità che emerge con le Costituzioni moderne è l’idea che la libertà di manifestazione di pensiero ha un risvolto passivo È interesse dello Stato avere un’opinione pubblica consapevole Legato a ciò, c’è anche il tema del pluralismo: garantire pluralità di fonti informative diversificate tra di loro Il sistema informativo non può essere a una voce sola Il pluralismo deve essere sia pluralismo esterno (ci devono essere più fonti, più emittenti e più soggetti
  • la considerazione, accanto alla libertà di espressione, della libertà di insegnamento e di ricerca scientifica e di espressione artistica, che nel nostro ordinamento formano oggetto di garanzie distinte (art. 33 cost.)

Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (1948): Art. 19. – Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni ed idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (2000): Art. 11. – Libertà di espressione e d’informazione. Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati.

L’art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU): Qualche considerazione specifica deve essere dedicata all’art. 10 della CEDU, in ragione della crescente importanza che esso ha assunto e del fatto che, come affermato dalla Corte costituzionale sin dal 2007, le disposizioni della CEDU possono operare come parametro nei giudizi davanti alla Corte costituzionale, in forza del richiamo, contenuto nel comma 1 dell’art. 117 cost., agli obblighi internazionali

L’art. 10 CEDU si compone di due paragrafi:

  1. Ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione.
  2. L’esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, per l’integrità territoriale o per la pubblica sicurezza, per la difesa dell’ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, per la protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario.

A questo proposito si possono fare alcune osservazioni:

  • È accolta una accezione ampia della libertà di espressione, che include il diritto di informare nei suoi aspetti attivi e passivi, e che (come precisa la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo) copre anche le opinioni “scomode” e minoritarie
  • Si afferma una tutela forte della libertà di espressione: in particolare l’attività dei giornalisti è oggetto di particolare protezione per la funzione di controllo e di denuncia che esercita rispetto ai detentori del potere: e la libera stampa è infatti definita «il cane da guardia della democrazia»
  • Sono indicate espressamente (nel par. 2) le possibili limitazioni all’esercizio della libertà di espressione: se è vero il relativo elenco è alquanto lungo e vario, occorre però notare che tali restrizioni sono oggetto di una interpretazione molto restrittiva da parte della Corte EDU
  • In particolare, ogni qual volta la Corte europea si trova di fronte ad una restrizione della libertà di espressione, essa è chiamata a svolgere un triplice scrutinio: 1. in primo luogo, deve verificate che la restrizione sia prevista per legge 2. in secondo luogo, che la restrizione persegua un fine legittimo, cioè che sia finalizzata alla tutela di uno dei beni o diritti elencati nell’art. 10 paragrafo 2 CEDU 3. in terzo ed ultimo luogo, deve verificare che la restrizione sia necessaria, secondo gli standard di una società democratica, alla tutela di uno di tali beni o diritti Questo ultimo passaggio, nella maggior parte delle decisioni della Corte EDU (e in particolare nella maggior parte delle decisioni sulla libertà di espressione, che avremo modo di esaminare) assume un valore decisivo: esso significa che non basta che la restrizione sia prevista per legge e che si proponga come fine di proteggere uno o alcuni dei diritti o dei beni indicati nel paragrafo, ma che, una volta accertato ciò, occorre ulteriormente accertare l’esistenza di un bisogno sociale preminente che rende necessaria ciascuna limitazione, e la proporzionalità di tale limitazione rispetto agli obiettivi perseguiti

La CEDU può essere parametro interposto davanti alla Corte Costituzionale italiana La CEDU come la Costituzione italiana prevede sia la dimensiona passiva che attiva del diritto (anche se nella Costituzione italiana questo è presente in maniera implicita)

L’oggetto dell’art. 21 e le altre forme di comunicazione protette dalla Costituzione

Qual è l’oggetto dell’art.21? Che cos’è la libertà di manifestazione del pensiero/di espressione? I confini dell’art. 21 cost.: comunicazione interpersonale e manifestazione del pensiero ∙ Tornando ora all’esame dell’art. 21, occorre in primo luogo individuare esattamente il contenuto della garanzia costituzionale: per fare ciò, dobbiamo innanzitutto chiarire che l’art. 21 cost. non è l’unica norma della nostra costituzione dedicata alla attività di comunicazione: accanto alla manifestazione del pensiero la costituzione protegge, infatti, anche la libertà di comunicare riservatamente (definita «libertà della corrispondenza») Per rispondere a ciò bisogna quindi fare riferimento alla libertà della corrispondenza, sancita nell’art. 15: «La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge»

È chiaro che le due disposizioni hanno un segno completamente diverso, e per certi aspetti opposto: l’una tende ad assicurare la massima diffusione del pensiero, l’altra, invece, protegge la segretezza delle comunicazioni interpersonali Quale è la differenza tra corrispondenza e manifestazione del pensiero?

  • la corrispondenza è una comunicazione interpersonale segreta tra individui
  • la manifestazione del pensiero ha una proiezione esterna, è qualcosa di pubblico

Questa contrapposizione non ha rappresentato un problema, sino a che i campi di azione delle due libertà sono rimasti nettamente distinti, in quanto totalmente diversi erano i mezzi attraverso cui esse si esprimevano: stampa, radio e televisione per l’art. 21, posta e telefono per l’art. 15) Questa netta separazione è però entrata in crisi con l’avvento delle tecnologie digitali, che ha determinato il fenomeno della convergenza dei media. Distinzione che è stata sempre abbastanza chiara fino a che esistevano solo i mezzi di comunicazione tradizionali (ad es: se usavo la posta era interpersonale, se usavo la stampa era pubblica) Questa distinzione va in crisi quando nascono nuovi mezzi di comunicazione: la tecnologia ha consentito di fare attività diverse con lo stesso mezzo e di fare le stesse attività con mezzi diversi, quindi non è più chiaro se sto facendo qualcosa che è espressione di pensiero o se è corrispondenza

Il fenomeno della convergenza dei media - PARAGRAFO 4 DEL CAP. II. Come si fa a distinguere tra l’art. 15 e l’art. 21?

Prima dell’avvento delle tecnologie digitali, era decisamente facile distinguere l’ambito di applicazione dell’art. 21 cost. e quello dell’art. 15 cost., dal momento che le diverse libertà erano esercitate con diversi mezzi: stampa, radio e televisione per l’art. 21, telefono e posta per l’art. 15 Tale netta separazione entra in crisi con l’avvento delle tecnologie digitali, che rendono possibile svolgere distinte attività con uno stesso mezzo, e, specularmente, consentono di svolgere la stessa attività con mezzi differenti In particolare:

  • attraverso lo stesso mezzo (es. telefono, tv, pc, ecc.) posso essere veicolati molteplici differenti contenuti (audio, immagini, video, testo) e servizi (comunicazioni riservate tra due o più soggetti, distribuzione di contenuti al pubblico, in forma gratuita o a pagamento)
  • specularmente, lo stesso contenuto (audio, video, testo ecc.) e lo stesso servizio (messaggistica, conversazione audio/video, ecc.) può essere diffuso / fruito attraverso una pluralità di strumenti (terminali) differenti (telefono, personal computer, tv, ecc.)

Un elemento fondamentale per far sì che si possa parlare di corrispondenza è l’elemento segreto; se invece c’è la volontà di dirlo a tutti non si parla di corrispondenza, ma di manifestazione di pensiero Ci sono poi situazioni ambigue, ad es: email inviata a mille destinatari o messaggio mandato su un gruppo whatsapp La corrispondenza inoltre deve avere un’idea di comunicazione interpersonale (ad es: se invio il messaggio penso al destinatario) e l’aspetto dell’attualità della comunicazione (ad es: una lettera che viene ritrovata dopo decenni non è più corrispondenza) Fino a luglio 2023 la giurisprudenza italiana tendeva a non considerare corrispondenza l’email elettronica o un sms, perché veniva considerato come un semplice documento; con il “Caso Renzi” viene ufficializzato che sono invece corrispondenza

L’oggetto: cosa protegge la libertà di espressione? La formula ampia dell’art. 21 (“manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola lo scritto ed ogni altro mezzo….”) chiarisce che la garanzia costituzionale copre ogni forma di libera espressione: dunque anche immagini, opere artistiche, e addirittura comportamenti materiali che abbiano un valore simbolico, purché rivolti a un numero indeterminato di persone, quale ne sia il contenuto Non si tutela solo la parola, ma anche l’aspetto materiale, ad “ogni altro mezzo di diffusione” come riporta la Costituzione L’arte in generale non è tutelata solo dall’art. 21, ma anche dall’art. 33 (i due articoli non si escludono a vicenda ma si vanno a sommare) Copre anche espressioni artistiche: in effetti, la libertà dell’arte è oggetto di una separata garanzia costituzionale, nell’art. 33 cost. (che recita: «l’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento»): tale garanzia tuttavia si aggiunge, non si sostituisce a quella dell’art. 21 Riguarda anche comportamenti materiali che abbiano valore simbolico: ad esempio il consumare cannabis in pubblico nel contesto di una manifestazione per la liberalizzazione delle droghe leggere, o il bruciare la bandiera nel contesto di una manifestazione di protesta contro l’impegno dei militari italiani in operazioni di guerra, ecc. In secondo luogo, è certamente tutelato anche l’aspetto negativo della manifestazione del pensiero: il “diritto al silenzio” (salve le eccezioni previste dalla legge, ad esempio, l’obbligo di testimoniare in giudizio): quindi ognuno avrà il diritto a mantenere il segreto, ad esempio, sulle proprie opinioni politiche, sulle proprie convinzioni religiose, sul proprio orientamento sessuale Il diritto a dire è anche il diritto a non dire: c’è un diritto al silenzio (nessuno può obbligarmi a dichiarare qualcosa) Ci sono però delle eccezioni ad es: obblighi processuali come testimoniare in giudizio C’è anche un diritto a non aderire a nessuna associazione In terzo luogo, si deve ritenere che la libertà di manifestazione del pensiero comprenda sia la diffusione delle proprie opinioni, sia la narrazione di fatti o l’esposizione di idee altrui In realtà, considerato letteralmente, l’art. 21 coprirebbe soltanto l’espressione delle proprie opinioni: ma da sempre si è osservato che espressione di proprie opinioni e narrazione di fatti (e esposizione di idee altrui), se concettualmente sono ben distinti, nella pratica si presentano sempre strettamente intrecciati, per almeno due ordini di motivi:

  1. in primo luogo, perché anche l’esposizione di una notizia è espressione di pensiero, dal momento che comporta scelte (se pubblicare o meno una certa notizia piuttosto che un’altra, come presentarla, con quale rilievo, quali aspetti della notizia evidenziare e quali omettere o passare in secondo piano, ecc.) che risentono dell’orientamento culturale, politico, ecc. di chi diffonde la notizia, cioè ne esprimono, sia pure in forma indiretta, il pensiero
  2. in secondo luogo perché, nella stragrande maggioranza dei casi, chi esprime il proprio pensiero non lo fa in maniera del tutto “pura” ed “astratta”, ma tenderà sempre a supportare le proprie opinioni con riferimento a fatti (“penso così, e i seguenti fatti mi danno ragione …”) o a confrontarsi col pensiero altrui, per trovarvi conferme o per contrastarlo (“come ha detto Tizio, …..”, oppure “sono in disaccordo con quanto sostiene Caio, e cioè che …..”)

Espressione del pensiero non è solo esprimere un’opinione, ma anche narrare fatti altrui (attività giornalistica: non è espressione del proprio pensiero ma narrazione di fatti altrui) Quando esprimo un pensiero, è difficile che esprimo un mio pensiero esclusivamente, ma vado ad esprimere qualcosa che ho sentito anche dagli altri e che mi obbliga a confortarmi con opinioni altrui, è frutto della condivisione con altri aspetto implicito nell’art. 21, ma espresso nell’art. 10 della CEDU: “Ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera”

Ancora, si ritiene che l’art. 21 copra sia l’attività di “mero pensiero”, sia quella che si traduce in “incitamento all’azione” (propaganda, apologia, pubblica esaltazione e persino istigazione): infatti, con l’esclusione dell’attività meramente speculativa (ad esempio la speculazione filosofica “pura”), per il resto ogni attività di manifestazione del pensiero tende, in qualche modo, a determinare una modificazione della realtà, o un cambiamento nel comportamento di terzi.

Ci sono dei casi in cui l’espressione del pensiero non è “mero pensiero”, non mi limito a dire qualcosa, ma c’è uno scopo, voglio determinare un cambiamento nella realtà o indurre i terzi a fare qualcosa Ad esempio, se esprimo delle opinioni politiche, è chiaro che lo faccio anche per cercare di convincere altri a condividere le mie opinioni, e quindi ad orientare il loro agire (a cominciare dal voto) in tal senso, e lo stesso può dirsi per le convinzioni etiche o religiose, per le opinioni sul cambiamento climatico o sui vaccini, e via dicendo Ne consegue che è impossibile tracciare una netta linea di demarcazione tra semplice manifestazione del pensiero e manifestazione che «tende all’azione» Risulta così superata la c.d. dottrina dei “limiti logici”, in passato sostenuta da alcuni studiosi, secondo cui la manifestazione “tendente all’azione” (propaganda, istigazione, ecc.) doveva ritenersi esclusa dalla garanzia dell’art. 21 cost.: oggi è ampiamente condivisa l’idea che propaganda e istigazione sono ugualmente forme di manifestazione del pensiero, anche se si ammette che, in forza del “pericolo concreto” che da tali manifestazioni possano derivare condotte violente, reati, o comunque conseguenze pericolose per la pubblica convivenza, esse possano essere soggette a limiti più stringenti (come si vedrà meglio trattando dei c.d. “reati di opinione”) Un ultimo punto abbastanza pacifico è che l’art. 21 copre anche il versante “passivo” della libertà di informazione, cioè la libertà di accedere alle informazioni, o, se si vuole, il diritto “ad essere informati”. Come per altri aspetti visti in precedenza, anche tale «versante» della libertà di espressione non è esplicitato nel testo dell’art. 21 Cost.: e tuttavia, anche in questo caso, attraverso l’interpretazione è possibile ricondurre anche tale aspetto alla libertà di manifestazione del pensiero. Questo, per almeno due ragioni essenziali:

  1. la prima è che la libertà di manifestare il proprio pensiero presuppone necessariamente che la manifestazione possa raggiungere un’ampia platea di destinatari: non avrebbe alcun senso garantire la libertà di manifestare il proprio pensiero se poi si ammettesse la possibilità di frapporre ostacoli alla ricezione di tale pensiero da parte del pubblico
  2. la seconda è che per manifestare un pensiero occorre pur sempre che un pensiero si sia formato, e il pensiero si forma solo attingendo alle notizie e confrontandosi con il pensiero altrui Anche tale profilo, come altri già esaminati, è esplicito in altri testi, ed ancora una volta il riferimento più importante è costituito dall’art. 10 della CEDU, che come si è visto include nella libertà di espressione “la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera”

Abbiamo quindi esaminato sin qui alcune implicazioni della garanzia della libertà di manifestazione del pensiero, generalmente condivise da studiosi e giurisprudenza, secondo cui essa comprende anche:

  • i comportamenti materiali
  • il diritto a non esprimere il proprio pensiero
  • la diffusione di notizie o di idee altrui
  • l’attività di propaganda, istigazione, persuasione
  • il diritto ad essere informati Se quelle sin qui esaminate sono, come si è detto, implicazioni generalmente condivise da studiosi e giurisprudenza, vi sono alcuni altri profili che invece appaiono tuttora più problematici, e che riguardano: a. le manifestazioni “subiettivamente false” (esiste un “diritto a mentire”?) b. l’inquadramento costituzionale della pubblicità commerciale c. l’esistenza o meno di un “diritto all’anonimato” costituzionalmente garantito

a. Le manifestazioni “subiettivamente false” L’opinione più diffusa (e a mio avviso più corretta) è che la libertà di manifestazione del pensiero non copra la (deliberata e consapevole) diffusione di notizie false: è evidente, infatti, che chi dice deliberatamente e consapevolmente il falso non sta affatto esprimendo “il proprio pensiero”, ma al contrario sta dicendo qualcosa che sa essere falso, cioè qualcosa che non pensa. Altro è invece, ovviamente, il falso inconsapevole, cioè generato da un errore del soggetto, che invece certamente può ritenersi compreso nell’art. 21) Attenzione, però: il fatto che il falso non sia coperto dalla garanzia costituzionale dell’art. 21, non significa che diffondere consapevolmente una notizia falsa sia sempre e comunque un illecito, e debba quindi sempre e

innegabile che la pubblicità possa avere anche un valore informativo, rendendo edotto il consumatore dell’esistenza di nuovi prodotti e servizi D’altro canto, anche ad ammettere che la pubblicità commerciale goda della copertura costituzionale della libertà di espressione, siamo poi comunque costretti a riconoscere che essa incontra limiti più stringenti rispetto alla libertà di espressione “pura”, per l’innegabile impatto che può avere sulle scelte dei consumatori (con particolare attenzione ai minori) Così, ad esempio, nulla mi impedisce di dichiarare che mi piace fumare o bere alcoolici, e al limite anche di contestare che tali prodotti abbiano tutti gli effetti nocivi che normalmente si riconducono loro: ma la pubblicità commerciale dei prodotti da fumo è vietata, e quella degli alcoolici incontra pesanti limitazioni Allo stesso modo, se certo nulla impedisce di discutere pubblicamente, su una rivista scientifica o in un forum on line, dell’efficacia di un farmaco, la pubblicità dei farmaci è invece soggetta a fortissime limitazioni; e via dicendo Del resto, i risultati pratici delle due impostazioni (quella che riconduce la pubblicità commerciale all’art. 41 cost., e quella che invece la fa rientrare nell’art. 21) non sono poi sostanzialmente molto diversi: in entrambi i casi si riconosce che la comunicazione commerciale possa essere sottoposta a limiti più stringenti rispetto alla semplice manifestazione del pensiero, in relazione all’esigenza di tutelare i consumatori e tra questi, in particolare, i minori In particolare, indipendentemente dall’inquadramento costituzionale del fenomeno, una esigenza che si pone in modo particolarmente stringente è quella di assicurare la riconoscibilità della natura pubblicitaria del messaggio, ovvero la trasparenza della pubblicità: è così vietato dissimulare la natura pubblicitaria di un messaggio, facendo apparire, ad es., il fatto di parlare bene o male di un prodotto o di un servizio come esercizio di libertà di critica quando invece ciò è risultato di un accordo commerciale (pubblicità occulta) o l’uso di tecniche che tendono a suggestionare lo spettatore senza che possa rendersi conto della natura pubblicitaria del messaggio (pubblicità «subliminale») I mercati della comunicazione sono monopolizzati da poche aziende, se il mercato fosse più aperto gli utenti avrebbero più possibilità di spostarsi da una piattaforma a un'altra: a questo serve il pluralismo Recentemente l’Unione Europea ha fatto un regolamento per favorire la concorrenza, ossia per evitare che ci siano solo le due o tre aziende che controllano l’intero mercato della comunicazione La pubblicità commerciale, è manifestazione di pensiero? In parte sì ma in parte no Potrebbe essere qualificata non come manifestazione di pensiero ma come libertà economica.

La Costituzione e stampa

L’art. 21 della Costituzione si occupa della stampa ma ignora altri mezzi di comunicazione che all’epoca non erano presenti La stampa ha la sua disciplina specifica in una legge ordinaria e non solo nella Costituzione: legge n. 47 del 1948 Legge ordinaria: fonte primaria nella scala gerarchica sottordinata alla Costituzione ma sovraordinata ai regolamenti È il parlamento fa le leggi Legge che è stata fatta e approvata dall’Assemblea Costituente nel febbraio del 1948 (quando ha scritto la Costituzione ha approvato anche questa legge sulla stampa) Legge che è stata fatta ancora prima che ci sono state le elezioni del primo parlamento repubblicano Questo dà l’idea che i costituenti avevano sensibilità rispetto a queste tematiche tale per cui hanno ritenuto di non aspettare oltre: i costituenti avevano vissuto l’esperienza del fascismo che aveva intaccato la libertà di stampa

L’art. 1 della legge n. 47 del 1948, recante “disposizioni sulla stampa”, detta la “definizione di stampa e di stampato”, e recita: «Sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione»

Perché i costituenti hanno deciso di concentrarsi su questo mezzo?

In effetti, all’epoca in cui è nata la costituzione (1946 – 1948), la stampa non era già più l’unico mezzo di comunicazione di massa: sin dagli anni venti si era diffusa la radio, che aveva avuto un ruolo fondamentale sia di intrattenimento, sia di propaganda politica ai tempi del fascismo; la televisione in Italia era ancora allo stadio sperimentale, ma in altri paesi, a cominciare dagli USA, aveva già iniziato regolari trasmissioni; in ogni caso, l’effetto delle comunicazioni audiovisive, che uniscono la parola e l’immagine in movimento, era già ben noto attraverso il cinema, che durante l’epoca fascista era stato usato anche come veicolo di informazione e di propaganda (si pensi ai “cinegiornali” dell’Istituto Luce, che ancora oggi capita di vedere all’interno di documentari storici) La stampa però era il mezzo più diffuso e quello che aveva ricevuto le restrizioni maggiori sotto il fascismo Per spiegare l’attenzione speciale dedicata dai Costituenti alla stampa, occorre partire da un dato storico: la stampa era il mezzo di informazione che aveva maggiormente subito le restrizioni del fascismo, con la chiusura di tutti i giornali non allineati alle direttive del regime e la sottoposizione degli altri ad un rigoroso e pervasivo sistema di controlli e sanzioni; l’attenzione che i Costituenti dedicano alla stampa si spiega quindi in primo luogo con il desiderio di reagire alle restrizioni del fascismo e di evitare che si ripetessero gli abusi compiuti sotto il fascismo La stampa era il mezzo più controllato e censurato sotto il regime fascista: sotto il fascismo c’era un rigidissimo controllo e una chiusura importante nei confronti di questo mezzo, per evitare la circolazione di idee alternative; c’erano dei giornali più standard che non erano schierati ma erano comunque sottoposti ad un controllo editoriale Non solo: tra tutti i media esistenti, la stampa era l’unico ad essere gestito da privati: la radio, e così il cinema, (e in particolare le produzioni a carattere informativo e propagandistico) non avevano alcun bisogno di essere sottoposte a restrizioni o controlli, dal momento che erano attività gestite direttamente dallo stato; e così sarà anche per la televisione, che fino agli anni settanta sarà gestita in esclusiva dallo stato In questo contesto, radio e televisione non erano viste come esercizio di una libertà, ma come un servizio pubblico gestito dallo stato nell’interesse generale della collettività ∙ All’epoca gli altri mezzi di comunicazione erano in mano allo Stato, quindi non c’era bisogno di fare delle leggi ad hoc perché erano già in mano allo Stato, mentre la stampa era in mano a privati

Questo varrà anche per la televisione, la quale negli anni ’60 ha una diffusione notevole, diventando uno strumento fondamentale di formazione degli italiani, con un ruolo pedagogico Inizialmente la televisione è in mano solo alla Stato, per molto tempo è esistita solo la RAI, poi pian piano si è liberalizzato anche questo settore (liberalizzare: aprire ai privati) L’entrata di questi soggetti arricchisce ma c’è il rischio che si vadano a creare dei monopoli e non emittenti private che diversificano, diventando dei centri di potere molto forti

L’art. 21 pone delle regole di massima/delle garanzie che circondano la stampa:

  1. Il divieto di autorizzazioni e censure (comma 2)
  2. La disciplina del sequestro della stampa (commi 3 e 4)
  3. La previsione della possibilità di rendere noti i mezzi di finanziamento della stampa (comma 5) → DOMANDA: “Quali sono le garanzie che circondano la stampa?”
  4. IL DIVIETO DI AUTORIZZAZIONI E CENSURE La prima delle disposizioni dedicate alla stampa nell’art. 21 Cost. è il divieto di autorizzazioni e censure (art. 21, comma 2) Si tratta, come abbiamo detto, di una classica garanzia del costituzionalismo liberale, presente sin dai tempi della dichiarazione rivoluzionaria francese e dell’art. 28 dello Statuto albertino: il divieto assoluto di restrizioni e controlli preventivi, espresso dal comma 2 dell’art. 21 nei termini seguenti: «la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure»

Si tratta di un divieto:

  • assoluto (cioè senza alcuna possibilità di eccezioni o deroghe)
  • generale (cioè che riguarda qualsiasi intervento di tipo preventivo, ovvero antecedente alla diffusione dello stampato

Ciò ci fa comprendere l’enorme importanza di questa prima sentenza, nella quale la Corte afferma chiaramente la sua competenza a giudicare di tutte le leggi ordinarie, comprese quelle promulgate prima dell’entrata in vigore della Costituzione Si trattava di una conclusione non scontata, perché, nel periodo tra l’entrata in vigore della Costituzione e l’inizio del funzionamento della Corte costituzionale, non era mancato chi aveva cercato di sostenere che il nuovo organo di giustizia costituzionale sarebbe stato abilitato a conoscere della costituzionalità delle sole leggi promulgate dopo l’entrata in vigore della Costituzione Affermando, al contrario, la propria piena competenza a giudicare anche sulle leggi anteriori all’entrata in vigore della Costituzione, la Corte apre la strada ad un’opera di “revisione” di tutte quelle disposizioni adottate prima dell’entrata in vigore della Costituzione e che, per l’inerzia del legislatore repubblicano di quegli anni, non erano state abrogate e modificate (basti pensare alle norme su reati di opinione, di cui si tratterà più avanti), e in questo modo darà un contributo decisivo allo “svecchiamento” della legislazione e al suo adeguamento ai nuovi principi costituzionali La Corte costituzionale nella sentenza 1 dice che lei può giudicare le leggi fatte prima della Costituzione, perché incompatibili con il nuovo ordine in quanto appartenenti al periodo fascista Di più: si può dire, che, proprio in considerazione della inerzia manifestata dal legislatore nei primi anni successivi all’entrata in vigore della Costituzione, nell’adeguare la legislazione ereditata dal periodo precedente ai nuovi principi costituzionali, senza questa decisa presa di posizione della Corte costituzionale buona parte della Costituzione repubblicana avrebbe seriamente rischiato di rimanere inattuata Basti pensare che intere parti della costituzione hanno atteso anni prima di essere compiutamente attuate: il Consiglio Superiore della Magistratura è istituito nel 1959, le regioni ordinarie e il referendum nel 1970, la riforma del diritto di famiglia è del 1975, ecc.) Il nostro codice penale è ancora il codice penale dell’epoca fascista, scritto da un fascista, è stato poi riscritto dalla Corte costituzionale che ha eliminato tutti i codici fascisti e incostituzionali C’è stata per un po' di tempo una fase di transizione Oltretutto la Corte costituzionale non è stato l’unico ritardo, intere parti della Costituzione italiana non sono entrate in funzioni per anni (ad ed: le regioni)

La prima cosa da fare quando la Corte costituzionale riceve una questione è identificare l’oggetto, quindi la norma di legge Poi si deve identificare il parametro, quindi per quale motivo è incostituzionale La Corte dopo aver verificato questi elementi, può dichiarare la questione infondata facendo restare in vigore la legge oppure affermare un’incompatibilità dichiarando l’incostituzionalità della legge La prima sentenza è una sentenza di accoglimento

L’oggetto della sentenza è la questione di legittimità costituzionale dell’art. 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del 1931, che vietava, senza licenza dell’autorità locale di pubblica sicurezza, la distribuzione o l’affissione, in luogo pubblico o aperto al pubblico, di scritti o disegni, le comunicazioni al pubblico tramite altoparlante e l’affissione di giornali È importante sottolineare che la norma attribuiva all’autorità di pubblica sicurezza (cioè alla polizia) una discrezionalità amplissima, praticamente illimitata, nel concedere o negare tale autorizzazione: ciò era espressamente precisato dallo stesso art. 113, che affermava come fosse sempre possibile negare tale autorizzazione alle persone ritenute “capaci di abusarne” Nella sentenza, la Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale della norma: ma quello su cui è importante soffermarsi è la motivazione della decisione Nella motivazione, infatti, la Corte precisa che il divieto di sottoporre la stampa ad autorizzazioni e censure non significa che sia vietato sottoporre a regole o controlli la diffusione in luogo pubblico di stampati o messaggi visivi o sonori Non vi è dubbio, infatti, che sia consentito limitare ad appositi spazi la possibilità di affissione di scritti e manifesti, per evitare che vengano imbrattate le facciate di edifici pubblici o privati; ancora, se si vuole procedere alla distribuzione di volantini o giornali in una strada di pubblico transito, occorrerà assicurarsi che tale attività non intralci la circolazione o non limiti in altro modo l’esercizio di altre libertà dei cittadini

Allo stesso modo deve ritenersi consentito sottoporre a limitazioni la diffusione di un messaggio sonoro, ad esempio per evitare che venga diffuso in ore notturne (disturbando il riposo delle persone) o in luoghi dove possa disturbare altre attività (ad esempio nelle vicinanze di un luogo di studio o di preghiera) Il fatto che possano esserci delle limitazioni, poi, comporta anche la possibilità di prevedere forme di controllo, o adempimenti preventivi (ad es. l’obbligo di dare un preavviso alle autorità rispetto a certe attività) Se quindi, in linea di principio, controlli o adempimenti preventivi non sono del tutto esclusi, dovrà trattarsi di controlli o adempimenti relativi alle sole modalità materiali di diffusione del pensiero, e volti non ad impedire la diffusione di determinati contenuti, ma solo ad assicurare che le modalità pratiche, materiali con le quali si intende procedere alla diffusione non confliggano con altre libertà dei cittadini e non pregiudichino la pacifica convivenza dei cittadini Da ciò discende che la discrezionalità della amministrazione nel consentire o vietare la diffusione dovrà essere circoscritta all’apprezzamento delle modalità materiali con cui si intende procedere alla stessa In altri termini, ad esempio, la manifestazione potrà essere vietata:

  • perché si intende affiggere manifesti in spazi diversi da quelli a ciò adibiti
  • perché si intende procedere alla distribuzione di volantini nello stesso luogo in cui deve svolgersi un’altra manifestazione
  • perché si intende diffondere un messaggio sonoro in una certa fascia oraria, destinata al riposo, o nei pressi di un luogo dedicato alla cura o alla preghiera o allo studio Nel caso oggetto della decisione, cioè dell’art. 113 del t.u.l.p.s., ciò che secondo la Corte rende illegittima la norma è la illimitata discrezionalità attribuita all’amministrazione, che si traduce nel potere, del tutto arbitrario, di concedere o negare l’autorizzazione a suo piacimento, e in particolare di negarla: a. in relazione al contenuto dello scritto, considerato, per qualsiasi ragione, «sgradito» all’autorità; b. in relazione alle qualità personali del richiedente, qualora questi fosse ritenuto persona «capace di abusare» dell’autorizzazione. L’autorizzazione non dipende quindi dalle modalità utilizzate per la diffusione, ma dal contenuto del messaggio o dalla personalità del richiedente Ecco quindi che si è precisato meglio cosa siano le “autorizzazioni” o “censure” vietate dall’art. 21 comma 2 cost.: non qualsiasi adempimento preventivo che condiziona la diffusione di uno stampato, ma solo quegli adempimenti che presuppongono un controllo, da parte delle autorità pubbliche, sul contenuto del pensiero che si intende diffondere o sulla personalità di colui che intende procedere alla diffusione Queste precisazioni saranno riprese dalla Corte in diverse decisioni successive, relative, appunto, a quegli adempimenti preventivi di cui prima si è detto, cioè la registrazione dei periodici e il deposito obbligatorio degli stampati non periodici Nella sentenza n. 31 del 1957, la Corte rigetta la questione di legittimità costituzionale della norma prevista nella “legge stampa” 8 febbraio 1948, n. 47, la quale ancora oggi dispone (art. 5) che: «nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del Tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi»

La Corte costituzionale è consapevole del fatto che non ci possono essere dei controlli preventivi, qualche controllo bisogna farlo, ad es: è giusto che vengano fatti dei controlli per evitare la distribuzione e circolazione dei volantini nella pubblica strada La Corte costituzionale parte dal presupposto che ci possono essere dei controlli preventivi, ma devono trattarsi di controlli sulla modalità di diffusione e non sul contenuto Quindi la discrezionalità di un controllo preventivo riguarda solo le modalità materiali di diffusione di un contenuto e non il contenuto in sé Tuttavia, se c’è il pericolo concreto di incitamento all’odio razziale potrebbe configurarsi un reato d’opinione A cosa serve tale adempimento? Essenzialmente esso serve a rendere di pubblico dominio alcune informazioni relative alla proprietà del giornale, alla identità del direttore, alla periodicità, al luogo di pubblicazione, insomma informazioni volte innanzitutto a rendere identificabili, a tutela dei terzi, i responsabili nel caso attraverso la pubblicazione siano commessi degli illeciti Per ottenere la registrazione, quindi, è sufficiente depositare presso la cancelleria del Tribunale alcuni documenti da cui risulti l’indicazione del proprietario, del direttore responsabile e dell’editore, nonché del titolo e della natura della pubblicazione: dopo di che, il Presidente del Tribunale, verificata la regolarità della

La parte quantitativamente più rilevante dell’art. 21, i commi 3 e 4, è dedicata alla disciplina del sequestro della stampa Per sequestro si intende un provvedimento restrittivo adottato dopo che la pubblicazione ha iniziato a circolare Diversamente dagli interventi preventivi, che come si è detto sono vietati in assoluto e senza eccezioni, il sequestro può, a talune condizioni, essere ammesso, ma la costituzione lo ha circondato di un rigoroso sistema di garanzie La disciplina qui è diversa, perché il controllo si fa successivamente, è un controllo che si fa quando lo stampato è iniziato a circolare La differenza di fondo è che mentre la Costituzione sui controlli a monte è molto severa e il divieto è assoluto, invece sui sequestri in alcuni casi il sequestro è ammesso ancora oggi, quindi il divieto non è assoluto Però la Costituzione circonda questo strumento (molto pericoloso: sotto il regime fascista l’altro grosso strumento era il sequestro se qualcosa scappava dal controllo) di garanzie molte forti La Costituzione che pur ammette la possibilità di sequestri li assiste con due garanzie che sono la riserva di giurisdizione e la riserva di legge Nei diritti più importanti le garanzie sono entrambe previste il sequestro è un caso emblematico

Perché tanta attenzione, da parte dei Costituenti, per la disciplina del sequestro? Anche in questo caso, ciò si spiega con la volontà di reagire agli abusi che in tale ambito si erano avuti sotto il fascismo: in effetti, il regime fascista aveva fatto ampio ricorso allo strumento del sequestro, e ciò aveva consentito di verificare come tale strumento, sia pure formalmente diverso dalle restrizioni “preventive” (autorizzazioni e censure), potesse, se usato in modo indiscriminato e senza adeguate garanzie, sortire effetti non diversi rispetto a quelli prodotti a detrimento della libertà di espressione Lo scopo del divieto di restrizioni e controlli preventivi, infatti, è quello di far sì che, salva restando la responsabilità dell’autore della pubblicazione, questa possa circolare sino a che non sia accertato il suo carattere illecito: è chiaro, però, che anche un sequestro disposto a pochissima distanza dall’inizio della diffusione dello stampato può sortire il medesimo effetto di un diniego di autorizzazione o della censura, impedendo alla radice la diffusione stessa Questo è quanto accaduto sotto il fascismo, la cui legislazione aveva moltiplicato le ipotesi di sequestro disposto immediatamente, appena iniziata la diffusione, ad opera delle autorità di polizia, spesso senza che fosse neppure prevista una verifica in sede giurisdizionale della legittimità del provvedimento

Questo spiega la severità delle garanzie con cui l’art. 21 circonda l’istituto del sequestro: cominciando dal comma 3, esso prevede che: «Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili».

Un sequestro fatto subito dopo è come se fosse una censura.

La Costituzione e la stampa

  1. La disciplina del sequestro della stampa Notiamo che le due garanzie fondamentali con cui la costituzione limita la possibilità del sequestro sono le stesse che vengono utilizzate per altri diritti c.d. “inviolabili”, a cominciare dalla libertà personale, di domicilio e di corrispondenza, e che consistono:
    • nella riserva di giurisdizione: il sequestro può essere disposto solo con atto motivato dell’autorità giudiziaria (organo indipendente, terzo e parziale: c’è un passaggio; non può intervenire la polizia)
    • nella riserva di legge: il sequestro può essere disposto solo nei casi previsti dalla legge (con il termine legge si intendono anche i decreti leggi: atti che non sono legge ma hanno la stessa forza della legge, fatti dal Governo ma con un controllo del Parlamento)

Cos’è la riserva di legge e la riserva di giurisdizione? Riserva di legge → essere motivati da regole scritte

Riserva di giurisdizione → atto derivante da un giudice per permettere un sequestro

Ci deve essere una base legale, una fonte legislativa che passa dal parlamento un decreto e la riserva di giurisdizione. Non si intende solo la legge del Parlamento ma anche gli atti aventi ???? Il decreto legislativo è un atto che si adotta sulla base di una delega del parlamento, il parlamento delega il governo a fare una legge, sono atti che hanno la stessa forza di una legge quindi sono compresi nella riserva di legge, sono fatti dal governo ma c’è controllo del parlamento. Nel decreto legislativo il controllo del parlamento è a monte perchè c’è una delega. Quando è a valle???? Il fatto che ci sia il controllo del parlamento evita ???? La riserva di giurisdizione è motivata da un giudice, non può intervenire direttamente la polizia perchè non è un organo terzo ma dipende da un organo interno. ???? L’art. 21 non è una semplice riserva di legge, ma una riserva di legge rinforzata. Deve intervenire una legge per autorizzare i sequestri ma dà indicazioni ulteriori. Non solo ci vuole che sia il legislatore a dire quando si fanno i sequestri ma ci sono due indicazioni in più. Quando la pubblicazione di quel fatto determina un delitto e che quel delitto preveda la possibilità di sequestro dal codice penale. Circoscrive l’ambito di operabilità della norma. La seconda condizione è quando siano state violate le norme per individuazione dei responsabili del fatto. La riserva di legge dell’art. 21 sui sequestri è una riserva di legge rinforzata. Disciplina base sui processi stampa.

L’art. 21 non si limita però a disporre una riserva di legge “semplice”, come quella che troviamo ad esempio negli artt. 13, 14 e 15 cost.: la riserva dell’art. 21 è, infatti, una riserva di legge c.d. “rinforzata” Cosa si intende per riserva di legge rinforzata”? Si ha una riserva rinforzata quando la Costituzione non si limita a riservare alla legge la disciplina di una certa materia, ma fornisce anche delle indicazioni ulteriori che il legislatore è tenuto a rispettare In questo caso, infatti, il legislatore non è libero di prevedere ipotesi di sequestro, ma può farlo solo in due ipotesi nettamente individuate:

  1. quando attraverso la pubblicazione sia stato commesso un delitto (si badi: un delitto, non già una semplice contravvenzione) e a condizione che per tale delitto la legge espressamente preveda la possibilità del sequestro
  2. quando siano state violate le norme per l’individuazione dei responsabili (come le norme sulla registrazione, o quelle sulle indicazioni obbligatorie sugli stampati, di cui si è detto poco fa) ∙ Il comma 4 dell’art. 21, infine, individua una possibilità di deroga alla riserva di giurisdizione, prevedendo che: “Quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’Autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’Autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo di ogni effetto» → È un’eccezione alla regola: a volte non c’è tempo, bisogna sequestrarli subito; si può fare direttamente dalla polizia solo se l’urgenza è dimostrata

Comma 4 dell’art.21 → quando vi è assoluta urgenza e non è possibile l'intervento dell’autorità giudiziaria a monte, il sequestro lo può operare la polizia. Eccezione alla regola. Riserva di giurisdizione perchè a volte non c’è tempo di aspettare che il giudice faccia l’atto. Se dimostrata l’urgenza, lo può fare la polizia. Devo chiedere entro 24 ore l’autorizzazione ed entro altre 24 devo ottenere la convalida dal giudice quindi la riserva di giurisdizione arriva ancora, se il giudice dice no allora il sequestro è revocato. I casi di urgenza riguardano solo la stampa periodica e non tutti gli stampati; il giornale esce ogni giorno, c’è idea di urgenza. L’urgenza giustifica un sequestro diretto della polizia solo se è stampa periodica (in particolare i quotidiani), non libri ecc. Sulla stampa la tutela è più forte che sulle persone. Ufficiali di polizia giudiziaria = polizia ma anche carabinieri Rispetto all’art. 13 sulla libertà personale, i tempi sono più stretti, sono dimezzati.

Quando la Costituzione parla della riserva di legge, la legge a cui si riferisce è la legge sulla stampa quando questa legge prevede espressamente un delitto per cui è autorizzato il sequestro. Quando questo si applica effettivamente?

Quest’ultima disposizione ha, oggi, una applicazione molto limitata: tuttavia è interessante segnalare alcuni aspetti che sono significativi dell’estremo rigore con cui il Costituente ha voluto disciplinare l’istituto del sequestro della stampa