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Il diritto alla libertà religiosa in italia, con particolare attenzione all'art. 19 della costituzione. Si esamina il concetto di confessione religiosa, il ruolo dello stato laico e le implicazioni pratiche del diritto alla libertà religiosa, come la pratica del culto e il riconoscimento degli enti ecclesiastici. Una panoramica completa del tema, offrendo spunti di riflessione e approfondimento.
Tipologia: Appunti
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Il corso è solitamente denominato solo “diritto ecclesiastico”, ma è denominazione riduttiva. Diverso dal diritto ecclesiastico è il diritto canonico (il diritto proprio della Chiesa cattolica: complesso di norme secondo le quali è organizzata e funziona la chiesa cattolica, sono le norme date da sé stessa indipendentemente dallo Stato, ordinamento indipendente). Il diritto ecclesiastico è invece quel complesso di norme che considerano il fenomeno religioso in quanto tale, sia nella sua dimensione individuale che aggregata. L’ordinamento dello Stato ma anche quello internazionale considerano sotto diversi profili la rilevanza giuridica delle religioni sia dal punto di vista individuale che collettivo: nel garantire o meno la libertà di professare liberamente e pubblicamente una determinata fede religiosa, nel garantire un pari trattamento o meno tra cittadini che professano fedi diversi; dal punto di vista associato normalmente la fede religiosa è condivisa con altri che la professano e ne praticano il culto. Il fenomeno religioso passa quindi da una dimensione individuale ad una associata, sociale. Gli individui che condividono la medesima fede formano gruppi che lo Stato chiama CONFESSIONI RELIGIOSE e con le quali lo Stato stesso instaura o meno rapporti basati su accordi (anche detti “intese” dall’art. 8 Cost.) o su una disciplina stabilita dallo Stato unilateralmente. Il diritto ecclesiastico studia queste disposizioni, che possono essere di varia natura: costituzionali, contenute in leggi ordinarie, in accordi conclusi tra Stato e confessioni religiose. Tale disciplina assume il nome di ‘diritto ecclesiastico’ perché il principale interlocutore dello Stato in ambito religioso è la confessione religiosa di maggioranza in Italia, quella cattolica. A Roma è poi anche il Papa, al vertice della chiesa cattolica. In Italia l’intera chiesa cattolica ha un essenziale punto di riferimento nella città di Roma, della quale è vescovo il Papa, che è a capo della chiesa cattolica. La chiesa cattolica si ramifica poi in istituzioni di vario livello: strettamente ecclesiastiche (diocesi, parrocchie…) e altri enti che fanno riferimento alla chiesa cattolica. Questa situazione determina un rapporto del tutto peculiare tra Stato e chiesa cattolica. Ecco anche perché la Cost. ital., che si basa su un principio di LAICITÀ (equidistanza tra lo Stato e qualsiasi confessione religiosa), comunque considera in modo specifico i rapporti con la Chiesa cattolica. L’art. 8 Cost. parla di intese dello Stato con le confessioni religiose diverse dalla cattolica. L’art. 7 (dove si afferma al co. 1 che lo Stato e la chiesa cattolica sono ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani , e al co2. che i rapporti tra lo Stato e la chiesa cattolica sono regolati non da intese che si faranno ma dai Patti Lateranensi , si citano degli accordi specificatamente individuati, conclusi nel 1929) considera specificatamente i rapporti con la chiesa cattolica. Le altre confessioni religiose sono considerate da un punto di vista generale, senza identificarne l’una rispetto alle altre. La chiesa cattolica è specificamente considerata dalla Cost. La diversa denominazione (diritto ecclesiastico e del fenomeno religioso) potrebbe essere una tautologia ma si è voluto evidenziale che il corso riguardi il fenomeno religioso in quanto tale. Naturalmente la realtà cattolica ha una predominanza nella realtà italiana: gran parte del patrimonio artistico della nazione è costituito da beni con caratterizzazione religiosa, così la storia della letteratura (si pensi alla Commedia, che non si capirebbe senza riferimento alla teologia cattolica). Sta più vedere come
una realtà sociale, culturale, storica riceva riconoscimento adeguato o meno nell’ambito giuridico con la previsione di specifiche disposizioni che riguardano il fenomeno religioso. Il fenomeno religioso entra in considerazione in ambito giuridico sotto due profili distinti:
Ma anche perché il fare propaganda di una fede religiosa in pubblico ha implicazioni sociali diverse: hanno diritto di farne propaganda in forma individuale o associata (di solito la fede religiosa è condivisa con altri, formando gruppi detti confessioni religiose); praticarne il culto (la professione di fede religiosa si traduce nella pratica di un culto dal punto di vista rituale, cerimonie religiose svolte abitualmente in luoghi deputati al culto: chiese, sinagoghe, moschee) ... Nel momento in cui si dice che c’è il diritto di praticare il culto si enuncia non un semplice principio di libertà religiosa negativa (lo stato garantisce di non ostacolarti nella pratica del culto) ma nel momento in cui per praticare un culto un gruppo ha bisogno di un luogo se non è data la disponibilità di questo luogo si limita la possibilità di esercizio del culto. Se mi si impedisce di costruire una moschea, ad es., la libertà enunciata ha un forte limite, che può essere rimosso solo da un intervento positivo dello Stato: es.: autorizzazione alla costruzione di un edificio di culto. Lo Stato deve dare concreta realizzabilità ad alcuni aspetti della libertà religiosa.
La qualificazione di laicità può essere diversa nei diversi ordinamenti. Per l’ord. italiano significa innanzitutto libertà per tutti di professare qualsiasi fede religiosa o di non professarne nessuna. Lo stato, dal canto suo, non fa propria alcuna fede religiosa. L’art. 1 dello Statuto Albertino prevedeva invece che “la religione cattolica, apostolica, romana è la sola religione dello stato”. Pur riconoscendo a tutti la libertà di professare la propria fede religiosa, tuttavia lo stato faceva propria la confessione cattolica. ‘Religione di stato’ assume diversi significati nel corso della storia e per la diversa geografia. Ancora oggi vi sono religioni di stato, professate dallo stato stesso (molti paesi islamici o i paesi del Nord Europa). Il confessionismo di stato si contrappone per certi versi al principio di laicità. Non sempre si traduce in limitazioni circa l’esercizio della libertà religiosa. In Italia laicità è anche equidistanza dello stato rispetto alle diverse confessioni religiose. Ciò non significa indifferenza dello stato verso il fenomeno religioso ma equidistanza tra le diverse confessioni religiose e indifferenza dello stato per la professione religiosa che ciascun individuo fa propria. Non è indifferenza assoluta (vedremo la disciplina delle obiezioni di coscienza: è data rilevanza alle convinzioni personali di un soggetto che in ragione di queste può non soggiacere a determinati obblighi stabiliti per i cittadini. Non solo: lo stato ha anche un atteggiamento di favore nei confronti del fenomeno religioso: sotto il profilo tributario le attività di religione o di culto sono equiparate a quelle di beneficenza e assistenza, beneficiando di particolari regimi fiscali agevolati. Il contesto italiano è pluralista anche dal punto di vista sociale. Nel 1948 i più erano cattolici e la presenza di altre fedi era circoscritta (nonostante la presenza storica e antecedente al cristianesimo delle comunità ad esempio israelitiche) nel territorio italiano. Oggi la realtà sociale è ben diversa: la presenza di individui/confessioni è molto più consistente: religione islamica, ortodossa (spinta dall’emigrazione dall’est) … Ci sono persone formalmente appartenenti all’una o all’altra fede religiosa ma che sostanzialmente non si riconoscono a pieno in questa appartenenza formale. Laicità è anche in Italia libertà per tutti/uguaglianza per tutti in un contesto pluralistico. Qualsiasi aggregazione religiosa può agire/esistere, pur nel rispetto delle leggi dello stato. Laicità è anche distinzione tra un ordine proprio delle confessioni religiose e un ordine proprio dello stato. Ci sono ambiti che lo stato proprio perché laico non intende invadere: sacramenti… Non sempre è facile distinguere l’ambito spirituale da quello temporale che compete allo Stato. (Lockdown: tra i provvedimenti si è disposta la sospensione delle celebrazioni religiose: l’intervento dello Stato ha invaso la sfera propria delle confessioni religiose o meno? L'intento dello stato era contenere la pandemia ma che effetti ha avuto questo sulla libertà di culto, un diritto costituzionalmente garantita?). Un’identica questione (celebrazione riti) è stata oggetto di disciplina da parte dello stato e anche delle confessioni religiose (che si sono adeguate). Lo stato laico non può che riconoscere una libertà a ciascun individuo e a qualsiasi gruppo di ispirazione religiosa di agire/esistere. Laicità è stata intesa anche come laicismo, nei paesi dell’est prima del crollo del muro (atteggiamento sfavorevole nei confronti del fenomeno religioso: lo stato non professava alcuna fede religiosa o professava l’ateismo, cioè una non fede, ma c’erano forti limitazioni all’attività religiosa come oggi in Cina). La professione di laicità è da valutare in concreto. La libertà religiosa è innanzitutto quella di coscienza; di formarsi delle convinzioni anche di carattere religioso. Certi gruppi però possono esercitare pressioni forti sull’individuo per farlo aderire a una data fede o per penalizzarlo quando se ne va. La manipolazione delle coscienze può lasciare indifferente lo stato, che
La formula è stata poi modificata anche con interventi della Corte cost.: aggiungere “davanti a dio” solo se credenti. Ma alcuni (come i Testimoni di Geova…) ritengono incompatibile con la propria fede religiosa il giuramento stesso: oggi quindi al posto del giuramento c’è un mero impegno a dire la verità e un ammonimento sulla responsabilità nel non dire la verità. Dalla libertà dei singoli a quella dei gruppi religiosi: vi sono poi problemi di natura interpretativa: altri movimenti diversi da quelli tradizionali sono detti “sette”, esprimendo con ciò una valutazione negativa. Confessione religiosa non è definito ma è in Cost., il termine setta lo troviamo solo nel linguaggio della giurisprudenza: cosa comporta tale definizione? I gruppi qualificati come sette possono vantare i diritti propri delle confessioni religiosi? Alcune confessioni non hanno poi intese con lo stato ex art. 8: quella islamica. Non sembra facile raggiungere tale intesa: l’Islam non ha organi di vertice, rappresentanti dell’intera comunità religiosa che possano interloquire con lo Stato. La chiesa cattolica ha la Santa Sede o la Conferenza Episcopale Italiana, le comunità ebraiche hanno il Consiglio delle comunità israelitiche, che si interfacciano con lo stato… La Corte cost. si è occupata anche del caso dell’associazione degli atei e agnostici che hanno chiesto di stipulare con lo stato un’intesa come una confessione religiosa. L’ateismo non è una religione ma può vantare la stessa tutela prevista per le confessioni religiose? Il governo ha risposto negativamente; la questione è arrivata fino alla Corte cost. La libertà religiosa implica anche la libertà di ateismo per quanto concerne l’individuo. Ma quando si passa ad una aggregazione, questa aggregazione di atei può vantare la stessa qualifica di una confessione religiosa? 18.02. Il rapporto tra ordinamento italiano e fenomeno religioso trova espressione emblematica nel concetto di laicità. Il nostro ordinamento è laico: non fa propria alcuna confessione religiosa e assicura l’eguaglianza davanti alla legge di tutti i cittadini a prescindere dalla confessione religiosa alla quale aderisce, dal credo che professa o non professa. È però una delle modalità di rapportarsi dello stato al fenomeno religioso. Nel contesto dell’UE vi sono declinazioni variegate del concetto di laicità. Non c’è definizione normativa della laicità in quanto modalità di rapporto tra stato e fenomeno religioso. Nel corso della storia gli stati si sono diversamente rapportati al fenomeno religioso. L’avvento del cristianesimo nella storia dell’umanità determina un cambiamento radicale dell’atteggiamento dello stato verso la religione. Il fenomeno religioso nell’antichità è caratterizzato da una simbiosi tra realtà politica e religiosa. Oggi ragioniamo con una mentalità determinata dall’esperienza storica, che vede distinguere (nonostante incertezze e tentativi di prevaricazione) una sfera temporale da una sfera religiosa. Nell’antichità la religione è un modo di atteggiarsi della comunità politica, è espressione del sentimento nazionale; ogni religione è specifica di un popolo ed entra nella struttura giuridica di quel popolo. Non vi è possibilità di distinguere le due sfere. Si pensi alla definizione ulpianea rinvenibile nel Corpus Iuris Civilis: Ulpiano sussume nella categoria dello ius publicum anche le cose sacre. Tutto il mondo della religiosità, sia pubblico che privato, rientra in una funzione dello stato. È il cristianesimo che irrompe nella storia dell’umanità con una distinzione che segnerà poi i rapporti successivi. In un passo dei vangeli sinottici (Matteo, Marco, Luca, non in Giovanni) troviamo la radice della laicità moderna:
“I farisei mandarono da lui - Gesù - i propri discepoli con gli erodiani a dirgli: maestro, sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio secondo verità; tu non hai soggezione di alcuno perché non guardi in faccia nessuno: di a noi il tuo parere: è lecito o no pagare il tributo a Cesare? Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: “ipocriti, perché volete mettermi alla prova? Mostratemi la moneta del tributo”. Egli presentarono un denaro. Gesù domandò loro: “questa immagine ed iscrizione di chi sono?”. “Di Cesare”. Allora disse loro: “rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è Dio”. Tale provocazione dei farisei a Gesù va compresa in quel contesto. Il popolo ebreo si ritiene scelto da Dio, al quale dopo l’esilio in Egitto è stata promessa la Palestina, a quel tempo provincia dell’Impero. Per gli ebrei intransigenti poteva suonare illecito religiosamente e politicamente pagare il tributo a Cesare (c’era un atteggiamento ostile degli ebrei verso i pubblicani, ebrei che per conto dei romani esigevano le imposte; lo stesso Matteo era un pubblicano poi chiamato da Gesù mentre esige le imposte; così Zaccheo…). Gesù distingue il temporale e lo spirituale. Su questo passo si basa la possibilità di distinguere i due ambiti. La storia non è poi sempre coerente con questo insegnamento. Si ha solo nel progredire dei secoli una piena consapevolezza della portata di tale insegnamento. Il principio di laicità è sotto questo profilo tipicamente cristiano. Non si ritrova in altre religioni del libro (per l’Islam deve esserci immediato riscontro politico dell’insegnamento coranico; tuttavia non univoca interpretazione). Il cristianesimo inizia poi a diffondersi. Il ‘proselitismo’ è caratteristica del cristianesimo, le altre religioni- etniche (legate a un dato popolo) non hanno la preoccupazione di diffondersi. Nel mondo romano c’è un’apertura grandissima verso le religioni dei popoli assoggettati, non c’è alcuna pretesa da Roma che i popoli assoggettati aderiscano agli dei dell’impero. Il sistema del mito è aperto. A Roma il pantheon è dedicato a tutti gli dei, anche delle popolazioni assoggettate. Oggi è una chiesa cristiana e al suo interno ci sono anche le tombe dei re d’Italia. Tuttavia è emblematico per la sua universalità. Universalità cui tende il cristianesimo, che chiama tutti gli uomini, non solo un popolo. Cristo conferisce ai suoi apostoli il mandato “andate e annunciate…”. Il cristianesimo quindi si diffonde inizialmente nelle comunità ebraiche. È l’ambito naturale di diffusione: Cristo è ebreo, vive e osserva la legge mosaica. Le comunità ebraiche diffuse in Palestina e nel mediterraneo sono il luogo in cui trova naturale diffusione il cristianesimo. Tra gli apostoli si discute sul destinatario del messaggio cristiano, testimonianza di tale contrasto è nel nuovo testamento: tra Pietro (per il quale il messaggio è più propriamente per gli ebrei) e Paolo (apostolo dei gentili, delle genti che non appartengono al popolo ebraico; per Paolo il cristianesimo è per tutti). La vince Paolo, il cristianesimo si diffonde ben al di là del popolo ebraico. Il cristianesimo trova poi nel giro di pochi anni l’opposizione forte dell’autorità politica romana (persecuzioni). Perché, se Roma era tollerante verso i popoli assoggettati e verso le loro religioni? Non sappiamo con precisione in base a quali atti normativi si sia proceduto alla persecuzione dei cristiani. Le persecuzioni cessano tra il 311 e il 313 (con l’editto di Milano è riconosciuta piena libertà di esercitare la fede cristiana). Le persecuzioni le ritroviamo ciclicamente: la prima è sotto Nerone, vengono messi a morte a Roma gli apostoli Pietro e Paolo. Non sappiamo se Nerone o suoi successori abbiano emanato atti normativi specifici che vietavano la professione di fede cristiana ovvero se i cristiani siano stati perseguitati non in quanto tali ma per delitti comuni che l’ostilità popolare attribuiva loro (incesto, cannibalismo, magia).
l’eresia o comunque a determinare una diminutio nelle capacità giuridiche dei soggetti che non aderiscono alla religione dello stato. La persecuzione delle eresie vede una forte collaborazione tra autorità religiosa e secolare. I tribunali dell’inquisizione prevedono anche una collaborazione tra le autorità (ma più avanti nella storia…). L’affermazione del cristianesimo come religione di stato/dell'impero avviene in un contesto di progressiva decadenza dell’impero, che cade il secolo successivo e l’asse politico si sposta a oriente. Il cristianesimo assiste a degli sviluppi diversificati in oriente rispetto che ad occidente. A Roma la scomparsa dell’attività imperiale comporta una progressiva affermazione religioso-politica del vescovo di Roma (Papa), che assume un ruolo di pastore universale della chiesa (il successore di Pietro). Il fatto politico che l’impero in occidente scompaia e si sposti il centro di autorità in oriente esalta il ruolo del successore di Pietro, politico e religioso. In oriente l’autorità ecclesiastica fa riferimento al patriarca di Costantinopoli (Bisanzio-Costantinopoli- Istanbul) ma che è chiaramente in una posizione nettamente subordinata a quella dell’imperatore. Il patriarca di Costantinopoli non assumerà mai un ruolo così eminente come quello che ha il Papa in Occidente. In tale contesto storico c’è un approfondimento progressivo delle concezioni cristiane intorno ai rapporti con l’autorità pubblica (riflessioni di Agostino nel De civitate dei; riflessioni dei Papi nel rapporto con l’autorità politica). C'è una progressione di approfondimenti teologici su questi problemi, non una risoluzione immediata. Si parla spesso di CESAROPAPISMO quando si parla delle modalità dei rapporti tra autorità religiosa e politica. Il cesaropapismo è un sistema di rapporti che attribuisce a Cesare il ruolo di Papa. All’autorità politica è riconosciuta, o di fatto esercita, una competenza in ambito religioso. È un qualcosa di antitetico rispetto a quell’insegnamento di Gesù: Cesare svolge un ruolo diretto nell’ambito religioso. Tale espressione è tutt’ora utilizzata, quando chi esercita un ruolo pubblico si ingerisce nell’ambito religioso creando una commistione nei rapporti tra chiesa e comunità politica. Un documento al quale si può fare riferimento circa la riflessione teologica intorno al rapporto tra autorità religiosa e politica è una lettera di Papa Gelasio (492-496, fine V sec.). In questa lettera si teorizzano i confini tra i due poteri, civile e spirituale, pur in una considerazione più elevata della potestà religiosa: “ci sono due poteri che principalmente si dividono l’impero del mondo: la sacra autorità dei pontefici (auctoritas) e la potestà imperiale (potestas), ma l’ufficio dei sacerdoti è tanto più grave in quanto essi dovranno rendere conto al giudizio divino anche per gli stessi re degli uomini. Nessuno può per qualsiasi motivo umano ergersi contro il privilegio della confessione di colui che Cristo ha preposto ad ogni cosa e la venerabile Chiesa ha sempre riconosciuto e devotamente considerato come suo capo”. C’è affermazione di una superiorità del potere spirituale su quello temporale ma, nell’affermare la superiorità, si coglie innanzitutto la distinzione tra le due sfere. Nella superiorità ecco la distinzione. Tra il VI e il VII sec. si sviluppa l’Islam e comincia ad espandersi, soppiantando il cristianesimo anche in territori cristiani (come in Nord Africa, da dove veniva perfino Agostino). Nel IX sec. (Notte di natale dell’800) il Papa Leone III incorona nella basilica di San Pietro Carlo Magno come sacro romano imperatore. Si tenta di far risorgere l’istituzione imperiale in Occidente, con una denominazione cristiana: SACRO ROMANO IMPERO. C’è una forma di alleanza non solo da opporre all’impero orientale ma soprattutto volta a riedificare su basi nuove e dichiaratamente nuove l’antico impero romano caduto nel 476. Anche Carlo Magno legifera in materia ecclesiastica. Non c’è distinzione tra produzione canonica e ecclesiastica. Ancora l’autorità secolare legifera in maniera ecclesiastica. Le strutture ecclesiastiche vengono allo stesso tempo inserite nel contesto dell’impero. I vescovi diventano figure essenziali con ruolo importante ad es. nel feudalesimo: vescovi-conti, che esercitano una funzione pubblica
non prettamente ecclesiastica. Tale situazione diventa rilevante non solo nella Chiesa: a cosa sono ispirate le loro scelte? C’è la pretesa da parte dell’autorità secolare di scegliere essa stessa coloro che rivestono questi compiti anche secolari, di investirli di questo ruolo. La lotta per le investiture (che contrappone papato e impero) si traduce nella pretesa che ha l’autorità secolare di nominare vescovi, abati, coloro che svolgono un ruolo anche politico in ragione dell’appartenenza anche alla struttura ecclesiastica. Le chiese rivendicano invece la libertà di scegliere/nominare i propri pastori. Questo sarà uno dei punti di maggiore impegno da parte dei pontefici e poi confluirà nella riforma gregoriana promossa dal pontefice Gregorio VII, che avrà lo scontro più acceso con l’imperatore Enrico IV con l’umiliazione di Canossa. La riforma gregoriana della chiesa vede nella lotta per l’investitura uno degli elementi caratterizzanti. Siamo nell’XI sec.: nel 1054 c’è anche la divisione tra la chiesa d’occidente e le chiese d’oriente. C’è lo scisma d’oriente che rompe definitivamente l’unità cristiana, le chiese d’oriente si separano dalla chiesa latina. Fino ad allora pur nella diversità comunque la Chiesa era rimasta realtà unitaria. Nel secolo successivo si avvierà un approfondimento della scienza canonistica con l’opera di Graziano nell’Università di Bologna. L’inizio del secondo millennio cristiano è ricco di fermenti. In questo contesto è l’opera di Gregorio VII. Sotto il suo pontificato si dà impulso all’affermazione del principio del celibato ecclesiastico (sancito definitivamente nel Concilio Lateranense I del 1123). Il celibato ecclesiastico, il divieto cioè per i chierici di contrarre matrimonio, ha un significato di natura ascetico-morale, valorizza l’impegno alla castità correlato al celibato, ma ha anche un significato pastorale-istituzionale: chi si impegna nel sacro ministero, e non ha famiglia propria, può dedicarsi così completamente all’attività pastorale. Non è indifferente pure una questione proprietaria: nel momento in cui il ministro sacro è celibe e quindi non ha figli legittimi non potrebbero esserci pretese di carattere ereditario di beni che restano nella chiesa. La formazione del patrimonio ecclesiastico è in qualche modo legata anche alla regola del celibato ecclesiastico, che ne garantisce la crescita. In questo contesto storico c’è una riforma della vita monastica. Dagli impulsi di Cluny (riforma cluniacense) a quelli da San Bernardo da Chiaravalle. Il monachesimo, che già aveva cominciato da San Benedetto a diffondersi, assume ora un ruolo notevole. Altro impegno di Gregorio VII e dei suoi successori è il ribadire la libertà della chiesa nella scelta dei pastori (ultimo significato della lotta delle investiture). Ma il problema dell’ingerenza dell’autorità politica nella nomina dei pastori della chiesa (specie per gli uffici importanti) si protrarrà fino a tempi recentissimi: ultimo tentativo di ingerirsi nella nomina del Papa si avrà nel primo conclave del XX secolo, quello del 1903 alla morte di Papa Leone XIII e che vedrà eletto papa Pio X. In quel conclave l’imperatore d’Austria Francesco Giuseppe tentò di esercitare un diritto di veto contro l’elezione del cardinale segretario di stato di allora. Pio X, eletto, sancirà il divieto assoluto, con la comminazione della scomunica, da parte di chiunque si faccia portatore in conclave di istanze esterne alla realtà della chiesa. Il diritto di elezione del papa compete ai soli cardinali: ciò è già affermato nell’XI sec. ma spesso vi sono ingerenze. Una soluzione concordataria della lotta per le investiture si ha nel 1122 con il concordato di Worms: si tratta di due dichiarazioni distinte di Papa Callisto II e dell’imperatore Enrico V. · “Io, Enrico, per grazia di Dio imperatore, rimetto a Dio, ai santi apostoli Pietro e Paolo, alla santa chiesa cattolica ogni investitura con l’anello e col pastorale, e prometto che l’elezione e la consacrazione saranno libere in tutte le chiese del regno e dell’impero”. L’investitura con l’anello e il pastorale (alla carica di vescovo) compete all’autorità ecclesiastica, questo viene riconosciuto. · “Io, Papa Callisto II, concedo a te diletto figlio Enrico che le elezioni dei vescovi ed abati nel regno teutonico, i quali appartengono al regno abbiano luogo alla tua presenza, senza simonia e senza violenza. L’eletto riceverà da te i regalia, con lo scettro, senza costrizione, e adempirà agli obblighi cui è tenuto verso di te secondo il diritto”. L’investitura religiosa avviene da parte del papa, l’investitura alla carica feudale, per quanto riguarda il regno teutonico, avviene da parte dell’imperatore.
della Chiesa universale e sovrano di un territorio. Questa duplice funzione non sempre risulterà nettamente distinta nell’ispirare l’azione pubblica del pontefice. Ma fino a che punto il pontefice agisce nell’interesse della Chiesa universale come capo e fino a che punto le sue disposizioni riguardano gli interessi territoriali della Santa sede? In particolare, questa posizione del papa inciderà in modo rilevante sui rapporti con quello che diverrà il Regno d’Italia. Man mano che vengono a sparire i diversi Stati che interessavano il territorio italiano e resta il Regno d’Italia, la sovranità territoriale della Santa sede diventa un ostacolo per l’unità d’Italia; poi, una volta che con la presa di Roma verrà debellato lo Stato pontificio, si pone il problema della condizione personale del pontefice che non è più un sovrano territoriale ma è a capo della Chiesa cattolica. La cd. questione romana si risolverà nel 1929 con i patti lateranensi che prevedono nuovamente l’istituzione di uno Stato pontificio, lo Stato del Vaticano, che rende del tutto peculiari i rapporti dell’Italia con questa confessione religiosa che ha al proprio vertice il romano pontefice (che ha anche la sovranità su un territorio, lo Stato del Vaticano). Un altro elemento che ha caratterizzato la società medievale, ma che poi giungerà fino alle soglie della società moderna, è quella del foro ecclesiastico: la Chiesa, nel rivendicare un proprio spazio di esclusiva sovranità, individua anche l’ambito giudiziario come di esclusiva competenza della Chiesa in determinate materie. Vi sono cause intrinsecamente spirituali che la Chiesa ritiene sottoposte esclusivamente alla propria giurisdizione, e lo stesso riconosce l’autorità secolare. Cause riguardanti la fede, i sacramenti, il matrimonio, sono ritenute appartenenti all’esclusiva giurisdizione della Chiesa la quale esercita anche funzione giudiziaria in questo ambito. Anche oggi non si esita a lasciare alla Chiesa una competenza giudiziaria in ambito spirituale: la Chiesa ha la libertà di organizzare i propri tribunali e i processi, ad esempio, in ambito di validità del sacramento del matrimonio, che potranno non interessare lo Stato o avere punti di incontro con esso. Ad esempio, il matrimonio contratto secondo il diritto canonico davanti ai ministri di culto cattolici ha un riconoscimento civile mediante l’istituto del matrimonio concordatario , il quale prevede la possibilità di riconoscere sul piano civile anche le sentenze dei tribunali ecclesiastici circa la nullità del matrimonio. Il foro ecclesiastico, nel corso dei secoli, aveva ad oggetto anche cause annesse a quelle spirituali, che avevano rilevanza di natura economica, che riguardavano diritti di natura contrattuale. Un esempio è quello del patronato , un istituto che prevedeva la possibilità da parte di un soggetto di dotare un ente ecclesiastico di un patrimonio per il suo funzionamento; in cambio a chi conferisce la dotazione viene conferito il diritto di proporre o nominare il titolare dell’ufficio ecclesiastico finanziato. Si parla di IUS PATRONATO, dove il patrono è colui che dota con in cambio il diritto di nominare il titolare dell’ufficio. Il patronato è un complesso di obbligazioni reciproche che potrebbero essere oggetto di controversia eventualmente rivendicate dalla Chiesa per la disciplina (causa di contenuto patrimoniale annessa al contenuto spirituale). Pensiamo ancora ad una causa di legittimazione di figli in caso di nullità del matrimonio; è una causa civile accessoria ad una causa spirituale rivendicata dalla Chiesa come pertinente al proprio foro. Qui vi sono rivendicazioni che non trovano corrispondenza in riconoscimento delle rivendicazioni stesse, non è detto che da parte dello Stato vi sia il riconoscimento di questo spazio di esercizio della giurisdizione ecclesiastica. La materia più controversia fino al XIX secolo è quella del privilegio del foro per gli ecclesiastici tanto in materia civile quanto in materia penale: un reato commesso dal chierico per la Chiesa avrebbe dovuto essere disciplinato dal tribunale della Chiesa. Anche nelle cause civili coinvolgenti chierici da parte della Chiesa vi era la pretesa di attrarre il contenzioso nel foro ecclesiastico. Negli ordinamenti moderni è impensabile il verificarsi di ciò, oggi non si parla più di privilegio del foro. Oggi, se un fatto costituisce reato per il diritto canonico è disciplinato dalla Chiesa, ma quando è colpito tanto dalla legge canonica quanto dalla legge civile lo Stato non da peso alla sussistenza dell’elemento canonico perché esercita la giurisdizione secondo le proprie leggi (dello Stato). L’esercizio della giurisdizione penale, oggi, è un attributo imprescindibile della sovranità dello Stato. Ex. L’abuso sui minori da parte dei chierici ha rilevanza canonica e anche per il diritto penale dello Stato: ciascuno persegue la propria strada con indipendenza. Il reo è assoggettato ai tribunali ecclesiastici e ai tribunali dello Stato per il medesimo fatto, che ha rilevanza in due ordinamenti diversi che non si toccano.
Oggi si parla di rapporti tra giurisdizioni diverse, ma anticamente vi era una vera e propria rivendicazione nei confronti dell’altro ordinamento: da parte della Chiesa la rivendicazione del privilegio del foro in ambito penale e civile. Un altro spazio notevole di collaborazione e integrazione tra giurisdizione dello Stato e religiosa era quello della repressione delle eresie. I tribunali dell’inquisizione sono tribunali ecclesiastici, istituiti in seno alla Chiesa cattolica, espressione del compito che ha la Chiesa di vigilare sul deposito della fede, sulla conservazione del patrimonio di verità dogmatiche proprie della Chiesa. Anche oggi il diritto canonico prevede il delitto di eresia: negare una verità di fede, un dogma proprio della Chiesa. Sotto questo profilo non c’è una libertà di manifestazione di pensiero nel diritto canonico per quanto riguarda le verità di fede (possono essere approfondite ma devono essere condivise). Il delitto di eresia comporta la pena della scomunica latae sententiae : per il solo fatto di negare un dogma di fede si è esclusi dalla comunione con la Chiesa cattolica. Mentre oggi questo fatto ha una dimensione meramente canonica (lo Stato è indifferente), l’eresia nei secoli scorsi aveva anche una dimensione civile, secolare. È anche interesse dello Stato, che ancora non vede distinta nettamente la sfera religiosa da quella civile, tutelare l’integrità della fede. Quindi l’autorità civile presta alla chiesa il suo braccio secolare , ovvero l’intervento dell’autorità secolare in materia di eresia eseguendo, ad esempio, la pena di morte nei confronti degli eretici. Dal punto di vista processuale l’inquisizione si caratterizza per il fatto di essere esercitata per mezzo di delegati pontifici che sono autonomi dalla giurisdizione del vescovo. Se al vescovo l’ordinamento canonico ha sempre riconosciuto il compito di difendere il patrimonio della fede, i tribunali dell’inquisizione sono interventi dell’autorità centrale della Chiesa che vengono posti in essere indipendentemente dall’autorità del vescovo. Il supremo tribunale dell’inquisizione universale si pronuncia per autorità del papa, anche se poi a livello locale vi sono gli inquisitori. L’inquisitore è colui che ricerca gli eretici: questo compito poteva essere affidato a religiosi (in particolare membri dell’ordine domenicano hanno collaborato con la Santa Sede). Gli inquisitori si presentavano in una località di una determinata regione su cui ha giurisdizione l’inquisitore e aprono due sessioni :
consistente dei cristiani d’Europa. La data convenzionale di origine del protestantesimo è il 31 ottobre 1517 con l’affissione alla Chiesa del castello di Wittenberg delle 95 tesi di Martin Lutero. Martin Lutero era un prete cattolico, un monaco agostiniano, che formula le sue tesi prendendo spunto dal fenomeno delle indulgenze vendute dalla Chiesa di Roma e si spinge poi a criticare alcuni capisaldi della teologia cattolica e della disciplina canonica. Alla fin fine in Lutero i sacramenti non sono più 7, il clero non è più titolare di una potestà sacra conferita tramite il sacramento dell’ordine ma sono funzionari che hanno il compito di animare la comunità cristiana, di predicare il Vangelo ma senza sacramento peculiare. Ancora, non si riconosce l’autorità del papa. In particolare, si afferma il principio di sola scriptura : la sola sacra scrittura è l’autorità a cui i cristiani devono fare riferimento, non c’è un’interpretazione autorevole dal punto di vista giuridico da parte del magistero ecclesiastico: ciascun fedele, in definitiva, è libero di interpretare come meglio crede il contenuto della sacra scrittura, l’autorità è quella della Parola di Dio ma soggetta alla libera interpretazione dei fedeli. È il crollo del principio di ortodossia , ci sono delle verità dogmatiche ma ad esse ha accesso il fedele mediante la propria interpretazione. Questo aprirà al proliferare di chiese protestanti: nel momento in cui non c’è più un’autorità che si pronuncia in modo definitivo sulle verità di fede possono esserci comunità che si riconoscono intorno alle più variegate interpretazioni del messaggio evangelico. Il protestantesimo è destinato a sostanziarsi in una pluralità indefinita di comunità. Tanto è vero che i riformatori (Lutero, Zwingli, Calvino i più importanti), danno origine a Chiese protestanti diverse tra di loro: non si può parlare del protestantesimo come una realtà unitaria. Se questo, dal punto di vista strettamente religioso o interno, è un elemento significativo per il cristianesimo ma indifferente nei rapporti con l’autorità secolare, è tuttavia una situazione che provoca un rivolgimento del rapporto con l’autorità secolare. Paradossalmente, l’emancipazione dall’autorità pontificia comporta un assoggettamento all’autorità secolare: la Chiesa non è più una realtà unitaria soggetta all’autorità del papa dal punto di vista religioso ma è un collegium in civitate positum , un complesso di persone che si colloca all’interno dell’autorità civile ed è soggetta all’autorità civile stessa. La chiesa non è più la Chiesa cattolica ma sono le chiese territoriali dello Stato, si parla di territorialismo in questo senso; le chiese sono aggregazioni assoggettate in tutto e per tutto all’autorità del sovrano, sia dal punto di vista materiale che spirituale. I sovrani diventano capi della Chiesa nazionale. Di solito la chiesa è amministrata da un concistoro , un aggregato di membri nominato dal sovrano che amministrano i beni temporali, ma il sovrano è a capo della chiesa nazionale. Il fenomeno religioso viene fatto rientrare negli ambiti di competenza dello Stato. Anche in Inghilterra nel 1534 il re Enrico VIII, in contrasto con il papa per la dichiarazione di nullità del matrimonio con la moglie Caterina, fa approvare dal Parlamento l’atto di supremazia con il quale il re viene proclamato capo supremo della Chiesa d’Inghilterra (anche oggi il re è a capo della Chiesa anglicana intesa come struttura facente parte dell’apparato dello Stato). Da parte cattolica, la reazione sul piano religioso alla riforma protestante è la controriforma. Viene convocato il concilio di Trento (XVI sec, si articola per un ventennio) che avvia una riforma interna alla Chiesa cattolica che avrà risvolti anche nei rapporti con l’autorità secolare. Uno degli elementi più significativi della controriforma cattolica è la previsione di controllare la produzione di scritti teologici. Lo strumento della stampa è efficace per la diffusione delle idee (anche teologiche), e potenzia la capacità di diffusione delle idee dei riformatori. Da parte della Chiesa si forma l’esigenza di controllare la diffusione di libri scritti attraverso la redazione di un indice dei libri proibiti , un elenco dei testi di cui viene proibita la stampa, la diffusione, la lettura. La stampa è un’attività anche di natura economica che ha un rilievo sempre più determinante. Uno dei centri più produttivi per la stampa è Venezia, e il contrasto che vi sarà tra Repubblica di Venezia e papato verterà, tra le altre cose, in materia di libri proibiti. L’applicazione dei decreti e delle leggi pontificie circa la proibizione di stampa, di pubblicazione e di vendita libri a contenuto eretico (inseriti nell’elenco dei libri proibiti), ha dei risvolti economici che Venezia fatica ad accettare. Diventerà questo uno dei motivi di forte contrasto. Nel 1606 si arriva anche all’ interdetto lanciato nei confronti della repubblica di Venezia, cioè un provvedimento canonico che vieta la celebrazione dei sacramenti in un determinato territorio. Una disposizione come quella sui libri proibiti non può, nella pratica, attuarsi senza l’apporto dell’autorità secolare, e l’autorità secolare è restia a recepire nel proprio ambito queste disposizioni canoniche.
Sul piano politico, i Paesi di area cattolica continuano a riconoscere l’autorità del Papa sulla realtà ecclesiale: il papa è a capo della Chiesa cattolica che è trasversale rispetto alle singole situazioni degli Stati cattolici. Il sovrano cattolico non rivendica il suolo di capo di una Chiesa non nazionale ma universale; ciò non toglie che il sovrano, anche cattolico, non rivendichi nei conforti della realtà ecclesiale dei poteri definiti giuridicamente come iura maiestatica circa sacra, diritti del sovrano circa le cose sacre (la realtà ecclesiale). Si parla complessivamente di giurisdizionalismo , ovvero sistemi di rapporto tra autorità secolare e autorità religiosa che caratterizza i Paesi rimasti a prevalenza cattolica. Possiamo distinguere tra poteri che il sovrano rivendica o ottiene obtorto collo da parte della Santa Sede, volti a difendere la Chiesa stessa o a difendere lo Stato dalla Chiesa. POTERI VOLTI A DIFENDERE LA CHIESA: · Il sovrano rivendica lo ius advocatiae o protectionis, il diritto di avvocatura o di protezione della Chiesa. Lo Stato, attraverso l’esercizio di questo potere, garantisce l’unità della Chiesa e la purezza della fede combattendo apostasia, eresia o scisma. · Si parla anche di ius reformandi , diritto di riformare la struttura interna della Chiesa. Si avrà soprattutto in area francese dove il sovrano pretende di esercitare dei poteri nei confronti della struttura stessa della Chiesa. POTERI CHE TUTELANO LO STATO NEI CONFRONTI DELL’AUTORITA’ ECCLESIASTICA: · Va in questa prospettiva lo ius nominandi , il diritto di nominare o di concorrere alla nomina dei funzionari ecclesiastici (vescovi in particolare). È un diritto che di per se è espressione elementare della auto-organizzazione della Chiesa, ma nel momento in cui la nomina proviene dall’esterno ovviamente incide in modo rilevante sulla vita della Chiesa · Lo ius excludendi (o exclusivae) è speculare allo ius nominandi: quando non c’è il diritto a nominare il titolare di un ufficio ecclesiastico si pretende il diritto di escludere determinati soggetti dalla nomina mediante il veto (es diritto di veto che il sovrano d’Austria ha cercato di esercitare nel primo conclave) · Altro diritto è quello del regio exequatur o diritto del placitum regium: il sovrano pretende il diritto di esaminare gli atti dell’autorità ecclesiastica per consentirne l’applicazione nel proprio territorio (bolle, atti canonici). · C’è anche lo ius appellandi o ius appellationis , il diritto del sovrano di recepire gli appelli contro gli atti o le sentenze dell’autorità ecclesiastica. Sono taluni dei diritti che in ambito cattolico caratterizzano i rapporti dell’autorità secolare con il fenomeno religioso. Da parte della Chiesa, dal punto di vista teorico, si formula una nuova enunciazione dei principi di quella che era la potestas directa in temporalibus: si parla di potestas indirecta in temporalibus , formulata da San Roberto Bellarmino. La Chiesa ha potestà sulle cose temporali ma indirettamente nell’esercizio della sua funzione spirituale: può intervenire in questioni temporali purché vi sia una motivazione di carattere spirituale. Questa visione non riceve approvazione da parte dello Stato, rimane una visione dei rapporti con la comunità civile formulata dalla Chiesa, ma occorre confrontarsi con la realtà di rapporti sui quali lo Stato esercita una sovranità eminente. L’Europa, in questo panorama di rottura dell’unità religiosa che l’aveva caratterizzata nei secoli precedenti, va incontro al fenomeno delle guerre di religione : Guerra dei trent’anni, strage della notte di San Bartolomeo in Francia, etc. Le ragioni formalmente religiose possono avere anche ragioni più pesanti dal
Si deve in ogni caso tenere in considerazione che lo stato liberale è estraneo al fenomeno religioso; lo stato liberale è uno stato parlamentare, in cui la responsabilità del governo non ricade sul sovrano, ma sul primo ministro e sul governo; per queste ragioni viene meno la motivazione del rapporto tra chiesa e potere politico espresso dal sovrano, e dunque disponibile ad aiutare la chiesa a conseguire i propri fini. Lo stato liberale non può esprimere preferenze religiose, la sua neutralità si manifesta permettendo ad ogni cittadino di seguire il credo che preferisce. Questo principio lo si ritrova anche in Italia: a seguito del progressivo ampliamento del regno di Sardegna che diventa così regno d ‘Italia, l’Italia stessa si prova a confrontare con l’ultimo pezzo di stato straniero presente nel territorio italiano, ossia lo Stato Pontificio: il raggiungimento dell’unità d’Italia comporta uno scontro con il papa, non in quanto capo della chiesa cattolica, ma in quanto sovrano territoriale. Lo statuto albertino (legge dello stato), all’art 1 afferma che la religione cattolica apostolica romana è la sola religione dello stato. Nello statuto albertino si afferma ancora un principio di connessionismo di stato ; si dice allo stesso articolo anche che gli altri culti sono comunque tollerati, anche se questa tolleranza non si traduce in un atteggiamento (dal punto di vista giuridico) sfavorevole nei confronti di soggetti che professano una religione diversa: tutti i cittadini godono dei medesimi diritti e libertà. Inoltre, nel regno d’Italia, si adotteranno negli anni successivi, una serie di leggi che incidono fortemente sul patrimonio ecclesiastico: LEGGI EVERSIVE DELL’ASSE ECCLESIASTICO : le quali prevedono al soppressione di ordini religiosi, enti ecclesiastici, e di questi ne viene incamerato il patrimonio, che diventa patrimonio dello stato. Ex. 1° legge eversiva del 1866: sopprimeva le congregazioni religiose in tutto il regno, e i loro patrimoni vengono poi evoluti al demanio. Ex: 2° legge eversiva del 1867: sopprimeva gli enti ecclesiastici secolari in tutto il regno e liquidava il loro patrimonio. Di fronte a questo atteggiamento ostile nei confronti della realtà ecclesiastica, si aggiungono i problemi di rapporti con la santa sede, nella prospettiva del raggiungimento dell’unità d’Italia e quella che sarà la debellatio dello stato pontificio. 20 settembre 1860: le truppe italiane attraverso la breccia di porta pia, entrano a Roma e lo stato pontificio scompare per debellatio. Il territorio di Roma (ultimo pezzo di stato pontificio) viene così ammesso al regno d’Italia. Lo stato si trova ad affrontare il problema della situazione personale del papa: egli non è più un re ma un cittadino. Tuttavia, non gli viene negato il riconoscimento di capo della chiesa. Lo stato dunque emette una legge il 13 maggio 1871 : legge delle guarentigie In questa legge, che non è il frutto di un accordo tra Italia e santa sede, ma è una legge propria dello stato, vengono disciplinate le prerogative del pontefice e della santa fede, al papa vengono riconosciuti gli stessi privilegi del re (reddito annuo, contatti, godimento di palazzi apostolici). È una scelta unilaterale dello stato. Da questo momento, i papi non escono più dal palazzo apostolico, si considerano prigionieri dello stato (anche se così non era, avevano piena libertà di movimento), e assumono un atteggiamento fortemente negativo nei confronti del regno d’ Italia. Già negli anni precedenti era stato elaborato il principio di non expedit : ha ad oggetto la partecipazione dei cattolici alla vita politica del regno d’ Italia.
Questo divieto produrrà un'ulteriore accentuazione di scelte laiche e dunque di un ulteriore inasprimento dei rapporti: vengono interrotti i rapporti diplomatici tra santa sede e regno d’Italia. [Si comincia a parlare di santa sede : soggetto la cui personalità è riconosciuta dal diritto internazionale: è la proiezione sul piano del diritto internazionale dell’ufficio del romano pontefice in quanto capo della religione. I rapporti diplomatici vengono intrattenuti anche con la santa sede. A tutt’oggi non è lo stato città del vaticano (dal 1929) ad intrattenere rapporti diplomatici con gli stati, ma è la santa sede: soggetto distinto rispetto alla città del vaticano. Essa ha continuato ad operare indipendente dai rapporti stato-chiesa: questo permette di distinguere ciò che era lo stato pontificio e ciò che è attualmente la città del vaticano.] Negli anni successivi al 1870, la santa sede ha interrotto i rapporti diplomatici col regno d’Italia, ma ha continuato a mantenerli con molti altri paesi d’Europa: questa situazione si sblocca definitivamente, quasi 60 anni dopo, con i patti lateranensi : patti che vengono stipulati tra regno d’Italia e santa sede l’11 febbraio