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Il Contratto e la Tutela Legale dei Software e Banche Datii (1950-2018), Schemi e mappe concettuali di Diritto di internet e dei social media

La storia del contratto a oggetto informatico, dalla coesistenza di hardware e software negli anni '50, alla nascita di software house negli anni '70, fino alla definizione di software e il contratto di sviluppo nel 1984. Inoltre, il documento discute sulla tutela legale di software e banche dati, tra la brevettuale e il diritto d'autore, e il ruolo delle licenze open source.

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2019/2020

Caricato il 25/05/2020

Licia23
Licia23 🇮🇹

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bg1
I"CONTRATTI"A"OGGETTO"INFORMATICO"
-1950-1970:"hardware'e'software'prodotti'insieme'
-1970-1980:"incominciano'a'nascere'sviluppatori'indipendenti'di'software,'poiché'il'pc'inizia'a'divenire'un'
oggetto'finalizzato'ad'attività'lavorative'e'di'svago.'
-1980:'la'diffusione'dei'videogiochi'(software)'avrà'un'ruolo'fondamentale'per'l’inizio'di'una'produzione'
legislativa'in'materia.'
-1984:"si'ha'la'prima'definizione'di'software'
-Agli'arbori'dell'industria'dei'computer,'negli'anni'50,'l'impresa'che'produceva'gli'hardware'era'anche'quella'
che'produceva'i'software.'Hardware'e'software'erano'elementi'inseparabili.'
-Negli'anni''70,'con'la'nascita'del'Personal'Computer'si'assiste'all'esposizione'delle'software'house,'imprese'che'
si'occupano'solamente'della'produzione'di'software.'
-Ma'bisognerà'aspettare'il'1984'per'avere'una'definizione'di'software:'è'l'espressione'di'un'sistema'organizzato'
di'istruzioni'in'qualsiasi'forma,'capace'di'far'eseguire'un'compito'o'una'funzione'alla macchina.'
>software"operativo=""sistema'che'viene'utilizzato'dalla'macchina'per'funzionare
>software"applicativo="sistema'che'permette'il'raggiungimento'di'un'risultato'specifico'(es:'App)'
Che"cos’è"un"software?"
È'un'insieme'di'istruzioni'scritte'in'qualsiasi'codice'o'linguaggio,'finalizzate'all’esecuzione'di'una'funzione,'
l’adempimento'di'un'compito'o'all’ottenimento'di'un'risultato'da'parte'dell’elaboratore'(pc)'.'
Il'cuore'del'software'è'il'c’è'codice'sorgente'che,'al'fine'di'essere'letto'dal'computer,'viene'convertito'in'codice'
oggetto.'
codice"sorgente"="algoritmo'scritto'in'un'linguaggio'di'programmazione'
•codice"oggetto='detto'anche'“linguaggio'macchina”,'è'la'traduzione'del'codice'sorgente'in'un'codice'binario'
0-1'che'fornisce'istruzioni'alla'macchina/elaboratore'(pc)'permettendo'l’esecuzione'del'programma.''
IL"CONTRATTO"DI"SVILUPPO"DEI"SOFTWARE"
Il'contratto'di'sviluppo'del'software'è'un'contratto'avente'ad'oggetto'un'attività'di'analisi'e'sviluppo'per'la'
creazione'di'un'programma'informatico'atto'a'risolvere'determinati'problemi'o'a'soddisfare'determinate'
esigenze.
La'prassi'contrattuale'rispecchia'l'organizzazione'del'mercato'informatico'strutturato'in'diverse'fasce,'ognuna'
delle'quali'è'caratterizzata'da'una'diversa'politica'contrattuale:'
Contratti"con"una"grande"impresa:'sono'spesso'articolati'in'più'fasi ed'ogni'fase'è'regolata'da'uno'
specifico'contratto,'differente'per:'la'fase%di%studio%di%fattibilità,'la'fase'volta'alla'realizzazione del'
sistema,'l'installazione%e%il%collaudo.
a.
Questa'suddivisione'in'fasi'consente'di'verificare'in'modo'più'efficiente'la'comprensione reciproca'e'
l'intesa sugli'obiettivi e'le'funzioni del'progetto,'nonché'di'suddividere anche'costi e'rischi contrattuali.
-
Contratti"con"una"media"impresa:"generalmente'cerca'di'limitare'la'fase'di'analisi'e applicare'una'
metodologia'che'consenta'di'determinare'le'caratteristiche'essenziali,"i"costi"e"i"tempi di'sviluppo'nel'
minor'tempo'possibile.'
b.
Contratti"con"una"piccola"impresa:"l'accordi'contrattuale'è'concluso'oralmente'ed'è'basato'
sostanzialmente'sul'rapporto'fiduciario.'In'questo'caso,'la'mancata'o'parziale'descrizione'del'programma'
da'sviluppare'potrebbe'costituire'una'notevole'fonte'di'contenzioso.''
c.
Se'il'contratto'di'sviluppo'di'software'è'qualificabile'quale'appalto"o"come"contratto"di"opera"manuale,'
l'obbligazione'assunta'dall'appaltatore'è'un'obbligazione di'risultato;'
se'la'contrario,'il'contratto'è'qualificabile'come'contratto"d'opera"intellettuale,'l'obbligazione'assunta'
dal'prestatore'd'opera'è'un'obbligazione"di"mezzi.''''
I"DIRITTI
Il"legislatore"intende"il"software"come"una"creazione"intellettuale."Questo'perché'il'software,'al'pari'di'ogni'
opera'dell’ingegno,'è'condizionata'dalla'presenza'di'un'carattere'creativo.'
Rispetto'alla'creazione'intellettuale'sono'possibili'due'tutele:'la'tutela'riservata'dal'diritto'd’autore'e'la'tutela'
brevettuale.'Occorreva'determinare'la'tutela'adatta'a''garantire'lo'sviluppo'del'software..'Perché'diverse'sono''
la'durata,'il'contenuto'e'le'modalità'in'cui'i'diritti'nascono.''
Diritto"D'AUTORE"(art2575cc)
Per'la'tutela'delle'opere'dell’ingegno,'a'prescindere'dal'valore'
che'viene'attribuito'a'quell’opera.'1)criterio%di%innovazione%2)
criterio%di%creatività.%
-Protegge'la'forma espressiva'(forma)'
-nasce'automaticamente'in'capo'all’autore'al'momento'della'
riproduzione'formale'(anche'se:'per'tutela'occorre'la'
registrazione'alla'SIAE,'per'avere'l’inversione'dell’Inter'della'
prova!)'
-durata':'70anni'dopo'la'morte'dell’autore'per'i'diritti'
patrimoniali'(diritto'di'sfruttamento'economico)';'sempre:'diritto'
morale'sull’opera.'I'diritti'morali'infatti'a'differenza'di'quelli'
patrimoniali'sono:'1)imprescrittibili;'2)intrasmissibili;'3)
inalienabili;'4)'irrinunciabili;'5)'assoluti'
la'tutela'fornita'dal'diritto'd’autore'è'più'debole'ma'garantisce'
lo'sviluppo'della'tecnologia.'
Tutela"brevettuale:'(art'2585cc)'
Hai'‘applicazione'sotto'il'profilo'industriale.'
Due'sono'i'criteri'per'l’attribuzione'del'
brevetto:'1)'criterio%di%industrialità%=%
applicabilità'in'campo'industriale,'quindi'
l’estrinsecazione'dell’idea'sul'piano'della'
realtà'fattuale'2)'criterio%di%originalità.%3)
creatività%
-permette'lo'sfruttamento'della'creazione'
con'riguardo'al'suo'contenuto'(idea).'
-nasce'dal'deposito'della'richiesta'di'
brevetto'all’ufficio'brevetti.'
-la'durata'è'di'20anni'con'possibilità'di'
rinnovo.'
•la'tutela'offerta'dal'brevetto'è'più'
intensa':'il'brevetto'consente'infatti'di'
tutelare'l’invenzione'in'qualsiasi'forma'
essa'venga'riprodotta','sia'letteralmente'
che'per'equivalenti.'
Per"il"software:"
-oggetto"della"tutela"è:"il"codice"sorgente."
•Il'software'trova'tutela'nel'diritto"d’autore.'Questo'perché'l’attribuzione'della'tutela'
brevettuale'','indipendente'dalla'forma'del'software,'pronta'quindi'a'garantire'una'tutela'
ventennale'a'qualsiasi'forme'di'riproduzione,'avrebbe'causato'la'creazione'di'Monopoli'e'
sarebbe'stato'un'limite'alla'concorrenza','e'quindi'anche'allo'sviluppo'tecnologo'degli'stessi'
software.'Es:'soggetto'che'avesse'realizzato'un'software'per'la'cancellazione'immediata'del'
registro'contatti'avrebbe'avuto'il'brevetto'su'quell’opera,'impedendo'ad'altri'di'sviluppare'la'
medesima'cosa,'con'diverso'codice'sorgente;'e'avrebbe'ostacolato'il'miglioramento'potenziale'
dato'dalla'concorrenza.'Occorre'quindi'registrare'il'programma'nel'Pubblico'Registro'Software'
presso'la'SIAE,'al'fine'di'ottenere'la'prova'della'paternità del'software'(in'questo'modo'l’onere'
della'prova'ricade'sull’altro'soggetto).'
•possibile"brevettare?"
È'possibile'brevettare'un'software'e'quindi'usufruire'della'tutela'brevettuale'(20anni,'tutela'del'
contenuto,'dell’idea'ecc'con'descrizione'del'problema'e'della'risoluzione'che'l’opera'da’)'se'il'
programma'risulta'apportare''un%effetto%tecnico%ulteriore"."
Il"DIBATTITO"che"vi"era"stato"tra"giurisprudenza"e"dottrina"
Il'tema'dell’individuazione'delle'forme'di'tutela'giuridica'del'software'è'stato'oggetto'di'
dibattito'tra'giurisprudenza'e'dottrina.'
•'secondo'la'giurisprudenza:'la'forma'di'tutela'applicabile'al'software'sarebbe'quella'
brevettuale,'in'particolare'in'riferimento'alla'natura'tecnica'del'software.'Se'il'software'
reca'una'descrizione'che:'-chiarisce'l’ambito'di'applicabilità,'-specifica'il'problema'tecnico'
affrontato,-il'modo'in'cui'i'problemi'vengono'risolti'->%allora'viene'applicata'la'tutela'
brevettuale.'
Critica:'per'la'mancanza'di'materialità'del'software.'Sarebbe'perciò'assente'il'requisito'di'
indistrialità','definita'come'estrinsecazione'dell’idea'sul'piano'della'realtà'fattuale.'(Art2195cc).'
••Secondo'la'dottrina:"tende'ad'accostare'il'software'alla'tutela'del'diritto'd’autore,'in'
quanto'sottoporre'il'software'alla'tutela'brevettuale'arrecherebbe'un'pregiudizio allo'
sviluppo'tecnologico'e'scientifico.'Inoltre'la'tutela'del'dietro'd’autore'non'presenta'i'rigidi'
requisiti'di'accesso'propri'della'tutela'brevettuale'.'
LA"TUTELA"BREVETTUALE"
La'tutela'brevettuale'(art2585cc)'si'basa'sulla'originalità"e"la"industrialità del'prodotto.'
Diritto'che'ha'una'durata'di'20anni'e'che'nasce'con'il'deposito'della'richiesta'all’Ufficio'Brevetti.'
Si'tutela'l’idea,'il'contenuto.'
•il criterio"dell’industrialità='ovvero'l’estrinsecazione'dell'idea'nella'realtà'fattuale.
•criterio"della"originalità"="novità'
•criterio"della"creatività"="attività'inventiva'
I"CONTRATTI"DI"LICENZA"DEL"SOFTWARE
Il'software'si'divide'in'codice'sorgente'(scritto'nel'linguaggio'dell’operatore)'e'codice'oggetto'(linguaggio'
macchina,'binario,'che'consente'all’elaboratore'(pc)'di'eseguire'il'programma.'
Esistono'due'diverse'modalità'di'utilizzare'il'programma,'soprattutto'con'limiti'di'disponibilità'diversi.'
I"software"proprietari:'gli'autori'di'tali'programmi'distribuiscono'tramite'licenze'a'pagamento ,'soltanto'
il'codice'oggetto,'mentre'mantengono'segreto'il'codice'sorgente.'
a.
I"software"open"source":"gli'autori'di'tali'tipi'di'software'distribuiscono'tramite'licenze'd’uso,'non'
necessariamente'gratuite,'sia'il'codice'oggetto'che'il'codice'sorgente.'
b.
-
Le'licenze'consentono'ad'altri'di'poter'utilizzare'il'programma.'
-
Che"cos’è"una"licenza?"
-
la'licenza'è'un'atto'giuridico'con'cui'il'titolare'di'diritti'in'esclusiva'(licenziante)'autorizza'uno'o'più'soggetti'
(licenziatari)'a'compiere'determinate'azioni'che'altrimenti'sarebbero'vietate.'
-
La'licenza'(o'contratto'd’uso)''rappresenta'una'concreta'estrinsecazione'del'potere'riconosciutogli'dalla'legge'di'
disposizione'giuridica'sulla'cosa:'il'titolare'del'diritto'esclusivo'sul'bene'autorizza'altri'al'suo'utilizzo.''
La"causa"della"licenza"è,'nella'generalità'dei'casi,'l'autorizzazione'che'altri'utilizzino'il'bene,'ma'il'rapporto'tra'il'
bene'e'il'licenziante'non'subisce'modificazioni.'La'licenza'può'anche'prevedere'forme'di'esercizio'concorrenti'
poste'in'essere'da'altri'soggetti'pur'legittimati'all'utilizzo'del'bene.'
Il'software'in'quanto'bene'immateriale'non'è'oggetto'del'contratto'di'licenza.'L'oggetto'del'contratto'è'la'
singola'riproduzione'del'software.'(esattamente'come'succede'con'l'acquisto'dei'cd:'non'si'acquista'la'musica'
ma'solo'la'possibilità'di'riprodurla).'
Quanto'alla'disciplina%applicabile,%considerato'che'l'oggetto'del'contratto'di'licenza'd'uso'è'costituito'dal'diritto'
di'usare'la'singola'riproduzione del'software,'lo'schema'contrattuale'tipico'a'cui'si'fa'riferimento'è'la'locazione,"
la"cui"causa"è"il"trasferimento"del"godimento"di"un"bene"specifico"per'un'determinato'tempo'e'per'un'uso'
specifico.'
4'libertà'fondamentali:'(1985)'
Esecuzione'del'programma'
1.
Studio'e'adattamento'del'programma'
2.
Ridistribuire'copie'
3.
Migliorare'il'programma'e'pubblicare'i'miglioramenti'
4.
LA"LICENZA"A"STRAPPO"
Un'particolare'contratto'di'licenza'd'uso'è'costituito'dal'contratto'di'licenza"a"strappo:"questo'modello'
contrattuale'è'nato'negli'Stati'Uniti,'a'seguito'del'radicale'mutamento'della'struttura'della'distribuzione,'
principalmente'lo'scopo'di'tutelare"le"imprese dalla'riproduzione'abusiva'del'software.'
Il'programma,'nelle'licenze'a'strappo,'è'confezionato'in'un'involucro,'sul'quale'sono'stapate'le'condizioni'
contrattuali'predisposte'dal'produttore:'l'acquirente'che'non'intenda'accettare'il'regolamento'contrattuale'può'
restituire'il'prodotto'e'richiedere'la'restituzione'del'prezzo'pagato,'purché'non'abbia'aperto'la'confezione.
Il'contratto'di'licenza'a'strappo'si'perfeziona,'dunque,'con'l'atto'di'apertura'della'confezione,'che'vale'come'
accettazione.'
LA"LICENZA"FREEWARE
Si'definisce'freeware'un'programma'distribuito'gratuitamente:'il'codice'sorgente'non'è'reso'disponibile'ma'il'
programma'è'distribuito'in'formato'eseguibile.''
LA"LICENZA"SHAREWARE"
🤝
Si'intende'un'programma'il'cui'utilizzo'è'gratuito'è'concesso'solo'per'un'periodo'di'tempo'limitato,'trascorso'il'
quale,'se'l’utente'vuole'continuare'ad'utilizzare'il'programma'deve'corrispondere'un'compenso,'a'volte'
simbolico.'
LICENZA"OPEN"SOURCE
La'licenza'open'source'letteralmente'significa'“a'sorgente'aperta”,'si'riferisce'alla'condivisione'
del'codice'sorgente'da'parte'del'programmatore'del'software.'Tali'tipi'di'licenza'si'
contrappongono'a'quelle'dei'cd'“Software'proprietari”.'
L’utilizzatore'del'programma,'a'sua'volta,'si'impegna'a'rispettare'alcune'obbligazioni,'ad'
esempio'di'redistribuire'/pubblicare'il'programma'con'lo'stesso'tipo'di'licenza.'
IL'DANNO'INFORMATICO'
Il'cd'fanno'informatico'è'il'fanno'causato'da'errori'del'software'o'dal'malfunzionamento'del'
sistema'informatico:'è'una'categoria'che'può'comprendere'eventi'dannosi'diversi,'essendo'
diverse'le'concrete'utilizzazioni'dei'sistemi'informatici.
Solitamente'il'danno'informatico'(malfunzionamento'o'inadeguato'funzionamento)'causano'un'
danno'economico,'cioè%un%danno%diretto%di%carattere%finanziario.%
-le'difficoltà'del'risarcimento'da'danno'economico'in'caso'di'malfunzionamento'del'sistema'
informatico'possono'ricondursi'a'difficoltà'di'carattere'probatorio,'relative'alla'prova'del'danno'
e'l’entità'di'questo,'nonché'la'prevedibilità'del'danno'qualora'il'risarcimento'del'danno'sia'
richiesto'a'titola'contrattuale.'Lo"strumento"più"efficace"sembra"essere"costituito"dalla"
valutazione"equitativa"del"giudice.
Nel'caso'in'cui'il'malfunzionamento'del'sistema'informatico'causi'il'fermo'organizzativo':'
-si'potrà'dimostrare'non'solo'il'lucro'cessante'('cioè'il'mancato'guadagno'derivante'da'fermo'
della'produzione)''ma'anche'il'danno'emergente'(la'perdita'della'semplice'opportunità'di'
concludere'contratti).'
LE"BANCHE"DATI
Con'l’avvento'delle'nuove'modalità'di'memorizzazione'e'di'gestione'tecnologica'delle'
informazioni,'i'database'sono'diventati'parte'fondamentale'dell’attività'culturale'e'tecnica.''
La'direttiva'eu'(1996)'definisce'la'banca'dati'come:'“una'raccolta'di'opere,'dati'o'altri'elementi'
indipendenti,'metodicamente'o'sistematicamente'disposti'ed'individualmente'accessibili'grazie'a'
mezzi'elettronici'o'in'altro'modo”.'
•insieme'di'dati'indipendenti'
•accessibili'individualmente
•disposti'metodicamente'o'sistematicamente':'è'su'questa'ultima'nozione'che'occorre'
soffermarsi.'Le'banche'date'vengono'definite'opere'dell’ingegno'per'la'scelta'o'la'disposizione'
del'materiale'del'soggetto'che'le'ha'create.'Le'banche'dati'sono'quindi'tutelate'dal'diritto'
d’autore,"non"per"il"loro"contenuto"(che'rimane'dell’autore'del'documento'o'dell’opera)'ma"per"
la"forma","per"il"suo"funzionamento:%le'modalità'di'accesso,'modalità'di'ricerca'ecc.'
LA"TUTELA"GIURIDICA"DELLE"BANCHE"DATI"(database)"
Le'banche'dati'ricadono'sotto'il'diritto'd’autore;'ciò'significa'che'l’oggetto'della'tutela'non'è'il'
contenuto,'ma'la'forma'd’espressione.'La"tutela"è"accordata"al"funzionamento"della"banca"dati.
Il'principio'per'cui'il'diritto'd’autore'tutela'solo'la'forma'espressiva'di'un’opera,'e'non'l’idea'in'sé'
crea'un'“vuoto'di'tutela”'poiché'un'altro'soggetto'potrebbe'utilizzare'i'contenuti'della'banca'dati'
modificandone'il'criterio'di'disposizione'e'organizzazione,'non'incorrendo'in'violazione'della'
normativa'(rimarrebbe'solo'la'tutela'derivante'dai'principi'di'concorrenza'sleale..).'
-per"questo"motivo'si'affianca'alla'tutela'concessa'dal'diritto'd’autore,'un'particolare'tipo'di'
tutela.'''
Un"duplice"livello"di"tutela:
A)diritto"d’autore"(copyright):""""""""""""""""""""""""""""""B)diritto"sui%generis%(diritto'connesso)
•creatività.""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""Ha"per"oggetto"il"contenuto"informativo,"quando""""""""""""""""""""""""""""""""""""
•originalità."""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""Rechi"un"investimento"rilevante.
Patrimoniali:vita+70anni/"morali:"sempre."""""Durata:"sorge"al"momento"del"completamento
Ha"per"oggetto"la"disposizione"del"contenuto."""""Della banca%dati%e%si%estingue%trascorsi%15
""""""""""""""""""""""""""""""""""""Anni,"dal'1'gennaio'dell’anno'successivo'alla'''''
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''Data'del'completamento'dello'stesso.'
Diritto"sui%generis=%attribuisce'al'costitutore'della'
banca'dati'il'diritto'di'vietare'operazioni'di'
estrazione/trasferimento,'o'reimpiego'della'totalità'o'
di'una'parte'sostanziale'del'contenuto'della'stessa,'
qualora'ciò'rechino'al'grave'pregiudizio'
dell’investimento del'suddetto'costitutore.'Nota:'non'
vige'lo'stesso'diritto'ad'opporsi'all’uso'per'fini'di'
consultazione,'informazione.'-inoltre'vi'sono'eccezioni'
anche'in'caso'di'estrazione':'es'utilizzo'privato.'
•estrazione='prelevare'elementi'di'una'banca'dati'
inserendolo'in'un’altra.'
COOKIES
I'cookies'sono:'file'di'puro'testo'inviati'da'un'sito'web'al'pc'dell'utente.
Nati'inizialmente'per'semplificare'la'navigazione'online (ricordando'le'scelte'dell'utente),'servono'ora per'
identificare"e"riconoscere"l'utente,'retius,'il'dispositivo utilizzato'dall'utente.'
Quindi'il'riconoscimento'permette'di:'
Realizzare'meccanismi'di'autenticazione'(login)
-
Memorizzare'dati'utili'alla'sessione'di'navigazione'(lingua'o'luogo)
-
Associare'all'utente/dispositivo'dati'memorizzati'nel'server'(carrello)
-
Tracciare'la'navigazione'a'fini'statistici'o'pubblicitari
-
Ma'soprattutto'permette'di'associare all'utente'degli'specifici'comportamenti in'rete'e'quindi'classificarlo,'
effettuare'la'cd'profilazione.'
Il'GDPR'ha'identificato'i'cookies'come'dati'"pseudonimi",'ossia'dati'personali'con'tutela'ridotta'in'quanto'i'dati'
identificativi'sono'sostituiti'da'stringe'di'testo'e'numeri,'ma'comunque'personali'perché'è'possibile'giungere'
all'identificazione'della'persona'incrociandoli'con'altre'informazioni.
§
La'normativa'di'riferimento'è'quella'contenuta'nella:'
Direttiva'58/2002,'la'cd'"e-privacy"
-
Direttiva'2009'
-
•funzionali:'impostazioni'dei'social'media,'regione'e'paese'selezionati'
•'essenziali:'es:'lingua'selezionata,'connessione'al'proprio'account'utente,'carrello'della'spesa,'
•statistici/analytics:'tempo'trascorso'su'ogni'pagina,'
•marketing:'identifica'il'dispositivo'che'stai'usando,'raccoglie'nome'e'cognome.'
00:30

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I CONTRATTI A OGGETTO INFORMATICO

- 1950 - 1970: hardware e software prodotti insieme - 1970 - 1980: incominciano a nascere sviluppatori indipendenti di software, poiché il pc inizia a divenire un oggetto finalizzato ad attività lavorative e di svago. - 1980 : la diffusione dei videogiochi (software) avrà un ruolo fondamentale per l’inizio di una produzione legislativa in materia.

  • 1984: si ha la prima definizione di software
  • Agli arbori dell'industria dei computer, negli anni 50, l'impresa che produceva gli hardware era anche quella che produceva i software. Hardware e software erano elementi inseparabili.
  • Negli anni '70, con la nascita del Personal Computer si assiste all'esposizione delle software house, _imprese che si occupano solamente della produzione di software.
  • Ma bisognerà aspettare il 1984 per avere una_ definizione di software: è l'espressione di un sistema organizzato di istruzioni in qualsiasi forma, capace di far eseguire un compito o una funzione alla macchina. >software operativo= sistema che viene utilizzato dalla macchina per funzionare >software applicativo= sistema che permette il raggiungimento di un risultato specifico (es: App) Che cos’è un software? È un insieme di istruzioni scritte in qualsiasi codice o linguaggio, finalizzate all’esecuzione di una funzione, l’adempimento di un compito o all’ottenimento di un risultato da parte dell’elaboratore (pc). Il cuore del software è il c’è codice sorgente che, al fine di essere letto dal computer, viene convertito in codice oggetto.
  • codice sorgente = algoritmo scritto in un linguaggio di programmazione •codice oggetto = detto anche “linguaggio macchina”, è la traduzione del codice sorgente in un codice binario 0 - 1 che fornisce istruzioni alla macchina/elaboratore (pc) permettendo l’esecuzione del programma. IL CONTRATTO DI SVILUPPO DEI SOFTWARE Il contratto di sviluppo del software è un contratto avente ad oggetto un'attività di analisi e sviluppo per la creazione di un programma informatico atto a risolvere determinati problemi o a soddisfare determinate esigenze. La prassi contrattuale rispecchia l'organizzazione del mercato informatico strutturato in diverse fasce, ognuna delle quali è caratterizzata da una diversa politica contrattuale: Contratti con una grande impresa : sono spesso articolati in più fasi ed ogni fase è regolata da uno specifico contratto, differente per: la fase di studio di fattibilità , la fase volta alla realizzazione del sistema, l'installazione e il collaudo. a. Questa suddivisione in fasi consente di verificare in modo più efficiente la comprensione reciproca e l'intesa sugli obiettivi e le funzioni del progetto, nonché di suddividere anche costi e rischi contrattuali.

Contratti con una media impresa: generalmente cerca di limitare la fase di analisi e applicare una metodologia che consenta di determinare le caratteristiche essenziali, i costi e i tempi di sviluppo nel minor tempo possibile. b. Contratti con una piccola impresa: l'accordi contrattuale è concluso oralmente ed è basato sostanzialmente sul rapporto fiduciario. In questo caso, la mancata o parziale descrizione del programma da sviluppare potrebbe costituire una notevole fonte di contenzioso. c. Se il contratto di sviluppo di software è qualificabile quale appalto o come contratto di opera manuale , l'obbligazione assunta dall'appaltatore è un'obbligazione di risultato ;

se la contrario, il contratto è qualificabile come contratto d'opera intellettuale , l'obbligazione assunta dal prestatore d'opera è un'obbligazione di mezzi.

I DIRITTI

Il legislatore intende il software come una creazione intellettuale. Questo perché il software, al pari di ogni opera dell’ingegno, è condizionata dalla presenza di un carattere creativo. Rispetto alla creazione intellettuale sono possibili due tutele: la tutela riservata dal diritto d’autore e la tutela brevettuale_. Occorreva determinare la tutela adatta a garantire lo sviluppo del software.. Perché diverse sono la durata, il contenuto e le modalità in cui i diritti nascono._ Diritto D'AUTORE (art2575cc) Per la tutela delle opere dell’ingegno, a prescindere dal valore che viene attribuito a quell’opera. 1) criterio di innovazione 2) criterio di creatività.

  • Protegge la forma espressiva (forma)
  • nasce automaticamente in capo all’autore al momento della riproduzione formale (anche se: per tutela occorre la registrazione alla SIAE, per avere l’inversione dell’Inter della prova!)
  • durata : 70anni dopo la morte dell’autore per i diritti patrimoniali (diritto di sfruttamento economico) ; sempre: diritto morale sull’opera. I diritti morali infatti a differenza di quelli patrimoniali sono: 1)imprescrittibili; 2)intrasmissibili; 3) inalienabili; 4) irrinunciabili; 5) assoluti - la tutela fornita dal diritto d’autore è più debole ma garantisce lo sviluppo della tecnologia. Tutela brevettuale : (art 2585cc) Hai ‘applicazione sotto il profilo industriale. Due sono i criteri per l’attribuzione del brevetto: 1) criterio di industrialità = applicabilità in campo industriale, quindi l’estrinsecazione dell’idea sul piano della realtà fattuale 2) criterio di originalità. 3) creatività
    • permette lo sfruttamento della creazione con riguardo al suo contenuto (idea).
    • nasce dal deposito della richiesta di brevetto all’ufficio brevetti.
    • la durata è di 20anni con possibilità di rinnovo. •la tutela offerta dal brevetto è più intensa : il brevetto consente infatti di tutelare l’invenzione in qualsiasi forma essa venga riprodotta , sia letteralmente che per equivalenti.
  • **Per il software:
  • oggetto della tutela è: il codice sorgente.**

•Il software trova tutela nel diritto d’autor e. Questo perché l’attribuzione della tutela

brevettuale , indipendente dalla forma del software, pronta quindi a garantire una tutela

ventennale a qualsiasi forme di riproduzione, avrebbe causato la creazione di Monopoli e

sarebbe stato un limite alla concorrenza , e quindi anche allo sviluppo tecnologo degli stessi

software. Es: soggetto che avesse realizzato un software per la cancellazione immediata del

registro contatti avrebbe avuto il brevetto su quell’opera, impedendo ad altri di sviluppare la

medesima cosa, con diverso codice sorgente; e avrebbe ostacolato il miglioramento potenziale

dato dalla concorrenza. Occorre quindi registrare il programma nel Pubblico Registro Software

presso la SIAE, al fine di ottenere la prova della paternità del software (in questo modo l’onere

della prova ricade sull’altro soggetto).

•possibile brevettare?

È possibile brevettare un software e quindi usufruire della tutela brevettuale (20anni, tutela del

contenuto, dell’idea ecc con descrizione del problema e della risoluzione che l’opera da’ ) se il

programma risulta apportare un effetto tecnico ulteriore.

Il DIBATTITO che vi era stato tra giurisprudenza e dottrina

Il tema dell’individuazione delle forme di tutela giuridica del software è stato oggetto di

dibattito tra giurisprudenza e dottrina.

  • secondo la giurisprudenza : la forma di tutela applicabile al software sarebbe quella

brevettuale , in particolare in riferimento alla natura tecnica d el software. Se il software

reca una descrizione che: - chiarisce l’ambito di applicabilità, - specifica il problema tecnico

affrontato,-il modo in cui i problemi vengono risolti - > allora viene applicata la tutela

brevettuale.

Critica: per la mancanza di materialità del software. Sarebbe perciò assente il requisito di

indistrialità , definita come estrinsecazione dell’idea sul piano della realtà fattuale. (Art2195cc).

••Secondo la dottrina: tende ad accostare il software alla tutela del diritto d’autore, in

quanto sottoporre il software alla tutela brevettuale arrecherebbe un pregiudizio allo

sviluppo tecnologico e scientifico. Inoltre la tutela del dietro d’autore non presenta i rigidi

requisiti di accesso propri della tutela brevettuale.

LA TUTELA BREVETTUALE

La tutela brevettuale (art2585cc) si basa sulla originalità e la industrialità del prodotto. Diritto che ha una durata di 20anni e che nasce con il deposito della richiesta all’Ufficio Brevetti. Si tutela l’idea, il contenuto. •il criterio dell’industrialità = ovvero l’estrinsecazione dell idea nella realtà fattuale. •criterio della originalità = novità •criterio della creatività = attività inventiva

I CONTRATTI DI LICENZA DEL SOFTWARE

Il software si divide in codice sorgente (scritto nel linguaggio dell’operatore) e codice oggetto (linguaggio macchina, binario, che consente all’elaboratore (pc) di eseguire il programma. Esistono due diverse modalità di utilizzare il programma, soprattutto con limiti di disponibilità diversi. I software proprietari : gli autori di tali programmi distribuiscono tramite licenze a pagamento , soltanto il codice oggetto, mentre mantengono segreto il codice sorgente. a. I software open source : gli autori di tali tipi di software distribuiscono tramite licenze d’uso, non necessariamente gratuite, sia il codice oggetto che il codice sorgente. b.

  • Le licenze consentono ad altri di poter utilizzare il programma.
  • Che cos’è una licenza? - la licenza è un atto giuridico con cui il titolare di diritti in esclusiva (licenziante) autorizza uno o più soggetti (licenziatari) a compiere determinate azioni che altrimenti sarebbero vietate.

La licenza (o contratto d’uso) rappresenta una concreta estrinsecazione del potere riconosciutogli dalla legge di disposizione giuridica sulla cosa: il titolare del diritto esclusivo sul bene autorizza altri al suo utilizzo. La causa della licenza è, nella generalità dei casi, l'autorizzazione che altri utilizzino il bene, ma il rapporto tra il bene e il licenziante non subisce modificazioni. La licenza può anche prevedere forme di esercizio concorrenti poste in essere da altri soggetti pur legittimati all'utilizzo del bene. Il software in quanto bene immateriale non è oggetto del contratto di licenza. L'oggetto del contratto è la singola riproduzione del software_. (esattamente come succede con l'acquisto dei cd: non si acquista la musica ma solo la possibilità di riprodurla)._

Quanto alla disciplina applicabile, considerato che l'oggetto del contratto di licenza d'uso è costituito dal diritto di usare la singola riproduzione del software, lo schema contrattuale tipico a cui si fa riferimento è la locazione, la cui causa è il trasferimento del godimento di un bene specifico per un determinato tempo e per un uso specifico.

4 libertà fondamentali: (1985)

  1. Esecuzione del programma
  2. Studio e adattamento del programma
  3. Ridistribuire copie
  4. Migliorare il programma e pubblicare i miglioramenti

LA LICENZA A STRAPPO

Un particolare contratto di licenza d'uso è costituito dal contratto di licenza a strappo: questo modello contrattuale è nato negli Stati Uniti, a seguito del radicale mutamento della struttura della distribuzione, principalmente lo scopo di tutelare le imprese dalla riproduzione abusiva del software. Il programma, nelle licenze a strappo, è confezionato in un involucro, sul quale sono stapate le condizioni contrattuali predisposte dal produttore: l'acquirente che non intenda accettare il regolamento contrattuale può restituire il prodotto e richiedere la restituzione del prezzo pagato, purché non abbia aperto la confezione. Il contratto di licenza a strappo si perfeziona, dunque, con l'atto di apertura della confezione , che vale come accettazione.

LA LICENZA FREEWARE

Si definisce freeware un programma distribuito gratuitamente: il codice sorgente non è reso disponibile ma il programma è distribuito in formato eseguibile.

LA LICENZA SHAREWARE 🤝

Si intende un programma il cui utilizzo è gratuito è concesso solo per un periodo di tempo limitato, trascorso il quale, se l’utente vuole continuare ad utilizzare il programma deve corrispondere un compenso, a volte simbolico.

LICENZA OPEN SOURCE

La licenza open source letteralmente significa “a sorgente aperta”, si riferisce alla condivisione

del codice sorgente da parte del programmatore del software. Tali tipi di licenza si

contrappongono a quelle dei cd “Software proprietari”.

L’utilizzatore del programma, a sua volta, si impegna a rispettare alcune obbligazioni, ad

esempio di redistribuire /pubblicare il programma con lo stesso tipo di licenza.

IL DANNO INFORMATICO

Il cd fanno informatico è il fanno causato da errori del software o dal malfunzionamento del

sistema informatico: è una categoria che può comprendere eventi dannosi diversi, essendo

diverse le concrete utilizzazioni dei sistemi informatici.

Solitamente il danno informatico ( malfunzionamento o inadeguato funzionamento) causano un

danno economico, cioè un danno diretto di carattere finanziario.

  • le difficoltà del risarcimento da danno economico in caso di malfunzionamento del sistema

informatico possono ricondursi a difficoltà di carattere probatorio, relative alla prova del danno

e l’entità di questo, nonché la prevedibilità del danno qualora il risarcimento del danno sia

richiesto a titola contrattuale. Lo strumento più efficace sembra essere costituito dalla

valutazione equitativa del giudice.

Nel caso in cui il malfunzionamento del sistema informatico causi il fermo organizzativo :

- si potrà dimostrare non solo il lucro cessante ( cioè il mancato guadagno derivante da fermo

della produzione) ma anche il danno emergente ( la perdita della semplice opportunità di

concludere contratti).

LE BANCHE DATI

Con l’avvento delle nuove modalità di memorizzazione e di gestione tecnologica delle

informazioni, i database sono diventati parte fondamentale dell’attività culturale e tecnica.

La direttiva eu (1996) definisce la banca dati come: “ una raccolta di opere, dati o altri elementi

indipendenti, metodicamente o sistematicamente disposti ed individualmente accessibili grazie a

mezzi elettronici o in altro modo”.

•insieme di dati indipendenti

•accessibili individualmente

•disposti metodicamente o sistematicamente : è su questa ultima nozione che occorre

soffermarsi. Le banche date vengono definite opere dell’ingegno per la scelta o la disposizione

del materiale del soggetto che le ha create. Le banche dati sono quindi tutelate dal diritto

d’autore, non per il loro contenuto (che rimane dell’autore del documento o dell’opera) ma per

la forma , per il suo funzionamento: le modalità di accesso, modalità di ricerca ecc.

LA TUTELA GIURIDICA DELLE BANCHE DATI (database)

Le banche dati ricadono sotto il diritto d’autore; ciò significa che l’oggetto della tutela non è il

contenuto, ma la forma d’espressione. La tutela è accordata al funzionamento della banca dati.

Il principio per cui il diritto d’autore tutela solo la forma espressiva di un’opera, e non l’idea in sé

crea un “vuoto di tutela ” poiché un altro soggetto potrebbe utilizzare i contenuti della banca dati

modificandone il criterio di disposizione e organizzazione, non incorrendo in violazione della

normativa (rimarrebbe solo la tutela derivante dai principi di concorrenza sleale..).

- per questo motivo si affianca alla tutela concessa dal diritto d’autore, un particolare tipo di

tutela.

Un duplice livello di tutela:

A)diritto d’autore (copyright): B)diritto sui generis ( diritto connesso)

•creatività. Ha per oggetto il contenuto informativo, quando

•originalità. Rechi un investimento rilevante.

Patrimoniali:vita+70anni/ morali: sempre. Durata: sorge al momento del completamento

Ha per oggetto la disposizione del contenuto. Della banca dati e si estingue trascorsi 15

Anni, dal 1 gennaio dell’anno successivo alla

Data del completamento dello stesso.

Diritto sui generis= attribuisce al costitutore della

banca dati il diritto di vietare operazioni di

estrazione/trasferimento, o reimpiego della totalità o

di una parte sostanziale del contenuto della stessa,

qualora ciò rechino al grave pregiudizio

dell’investimento del suddetto costitutore. Nota: non

vige lo stesso diritto ad opporsi all’uso per fini di

consultazione, informazione. - inoltre vi sono eccezioni

anche in caso di estrazione : es utilizzo privato.

•estrazione= prelevare elementi di una banca dati

inserendolo in un’altra.

COOKIES

I cookies sono: file di puro testo inviati da un sito web al pc dell'utente. Nati inizialmente per semplificare la navigazione online (ricordando le scelte dell'utente), servono ora per identificare e riconoscere l'utente , retius, il dispositivo utilizzato dall'utente. Quindi il riconoscimento permette di:

  • Realizzare meccanismi di autenticazione (login)
  • Memorizzare dati utili alla sessione di navigazione (lingua o luogo)
  • Associare all'utente/dispositivo dati memorizzati nel server (carrello)
  • Tracciare la navigazione a fini statistici o pubblicitari Ma soprattutto permette di associare all'utente degli specifici comportamenti in rete e quindi classificarlo, effettuare la cd profilazione.

Il GDPR ha identificato i cookies come dati "pseudonimi", ossia dati personali con tutela ridotta in quanto i dati identificativi sono sostituiti da stringe di testo e numeri, ma comunque personali perché è possibile giungere all'identificazione della persona incrociandoli con altre informazioni.

La normativa di riferimento è quella contenuta nella:

  • Direttiva 58/2002, la cd "e-privacy"
  • Direttiva 2009

•funzionali: impostazioni dei social media, regione e paese selezionati

  • essenziali: es: lingua selezionata, connessione al proprio account utente, carrello della spesa, •statistici/analytics: tempo trascorso su ogni pagina, •marketing: identifica il dispositivo che stai usando, raccoglie nome e cognome.

Software e tutela e brevetti e banche dati