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Classificazione e Caratteristiche dei Tributi: Tipi, Elementi e Norme Costituzionali, Appunti di Diritto Tributario

Una panoramica dettagliata sulle entrate dello Stato, con un focus particolare sui tributi. Viene discusso il concetto di tributi, le loro classificazioni, gli elementi fondamentali e le norme costituzionali che regolano la disciplina tributaria. Il testo copre concetti come prestazioni coattive, imposte, tasse, contributi e monopoli fiscali, oltre a discutere la classificazione, la base imponibile e i soggetti passivi del tributo.

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 22/05/2020

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nene-violante 🇮🇹

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NOZIONE DI TRIBUTO
DIRITTO TRIBUTARIO: È la materia che studia la disciplina relativa all’introduzione ed alla
attuazione dei tributi nel nostro ordinamento giuridico.
Trova il suo fondamento in alcune norme costituzionali (artt. 23,
53, 75, 117 e 119 Cost.).
Ha una sua autonomia concettuale.
È considerata una materia di “secondo grado” in quanto recepisce
istituti di altre discipline, regolandoli secondo i propri principi
(autonomia e particolarismo del diritto tributario).
Il diritto tributario è dunque costruito intorno a uno o più principi
fondanti.
Ogni comunità organizzata ha necessità di reperire entrate per finanziare le spese pubbliche
(dello stato-comunità e dello stato-organizzazione).
Il tributo appartiene al genus delle entrate dello Stato.
Le entrate dello stato sono:
- di diritto privato (derivanti da attività economiche o dalla gestione di beni pubblici);
- di diritto pubblico (derivanti dall’esercizio di poteri di imperio).
Tra queste vi sono le entrate coattivamente imposte, tra le quali: sanzioni, prestiti forzosi,
tributi
Le entrate dello Stato sono i diversi modi in cui lo Stato acquisisce gli strumenti per far
fronte alle spese pubbliche:
- possono essere strumenti privatistici: lo Stato ha dei beni patrimoniali che affitta,
- dei beni demaniali che dà in concessione per gli stabilimenti balneari a pagamento,
- ha delle Imprese pubbliche da cui trai degli utili,
- fa dei prelievi coattivi forte della sua posizione di autorità,
- pretende delle prestazioni di denaro pensiamo alle sanzioni
- ha delle imprese pubbliche da cui trai degli utili,
Anche il prestito forzoso è un’entrata dello Stato, solo che nel prestito forzoso in cui il
cittadino è obbligato a prestare soldi allo Stato in regime di mutuo e quindi poi lo Stato è
tenuto a restituire i soldi che il soggetto ha prestato.
La classificazione per le entrate dello Stato è da suddividere in
- prestazioni imposte
- e prestazioni non imposte
LE PRESTAZIONI NON IMPOSTE
Tali prestazioni sono fondate su un accordo tra lo Stato e il cittadino se il cittadino vuole
affittare, prendere in locazione un immobile di proprietà dello Stato, si accorda con lo Stato
per un prezzo competitivo e tramite un accordo si giunge alla conclusione.
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NOZIONE DI TRIBUTO

DIRITTO TRIBUTARIO : È la materia che studia la disciplina relativa all’introduzione ed alla attuazione dei tributi nel nostro ordinamento giuridico. Trova il suo fondamento in alcune norme costituzionali (artt. 23, 53, 75, 117 e 119 Cost.). Ha una sua autonomia concettuale. È considerata una materia di “secondo grado” in quanto recepisce istituti di altre discipline, regolandoli secondo i propri principi (autonomia e particolarismo del diritto tributario). Il diritto tributario è dunque costruito intorno a uno o più principi fondanti.

Ogni comunità organizzata ha necessità di reperire entrate per finanziare le spese pubbliche (dello stato-comunità e dello stato-organizzazione). Il tributo appartiene al genus delle entrate dello Stato. Le entrate dello stato sono:

  • di diritto privato (derivanti da attività economiche o dalla gestione di beni pubblici);
  • di diritto pubblico (derivanti dall’esercizio di poteri di imperio).

Tra queste vi sono le entrate coattivamente imposte, tra le quali: sanzioni, prestiti forzosi, tributi

Le entrate dello Stato sono i diversi modi in cui lo Stato acquisisce gli strumenti per far fronte alle spese pubbliche:

  • possono essere strumenti privatistici: lo Stato ha dei beni patrimoniali che affitta,
  • dei beni demaniali che dà in concessione per gli stabilimenti balneari a pagamento,
  • ha delle Imprese pubbliche da cui trai degli utili,
  • fa dei prelievi coattivi forte della sua posizione di autorità,
  • pretende delle prestazioni di denaro pensiamo alle sanzioni
  • ha delle imprese pubbliche da cui trai degli utili,

Anche il prestito forzoso è un’entrata dello Stato, solo che nel prestito forzoso in cui il cittadino è obbligato a prestare soldi allo Stato in regime di mutuo e quindi poi lo Stato è tenuto a restituire i soldi che il soggetto ha prestato.

La classificazione per le entrate dello Stato è da suddividere in

  • prestazioni imposte
  • e prestazioni non imposte

 LE PRESTAZIONI NON IMPOSTE

Tali prestazioni sono fondate su un accordo tra lo Stato e il cittadino se il cittadino vuole affittare, prendere in locazione un immobile di proprietà dello Stato, si accorda con lo Stato per un prezzo competitivo e tramite un accordo si giunge alla conclusione.

 LE PRESTAZIONI IMPOSTE

Avvengono quando lo Stato avvalendosi della sua posizione di sovranità, di autoritatività impone una certa prestazione Sono individuate nell’articolo 23. Le prestazioni imposte sono obbligazioni discendenti dalla legge , sono quindi delle prestazioni coattive e quindi significa autoritativamente imposte, sono delle prestazioni alle quali cittadino non può sottrarsi e vincolano il suo comportamento. Si suddividono in:

  • imposte personali in cui il cittadino non può valutare e non può scegliere il proprio comportamento il suo comportamento personale è limitato e vincolante quelle in cui il cittadino non può sottrarsi.
  • Le imposte patrimoniali limitano la libertà del cittadino di disporre del proprio patrimonio vincolano il cittadino ma soprattutto la sua autonomia patrimoniale. Le prestazioni patrimoniali imposte sono obbligazioni:  di dare somma di denaro si tratta di ablazione reali cioè la legge può imporre al cittadino di dare 100 € oppure gli può imporre di servirsi di un servizio reso in condizioni di monopolio dal quale per effetto della strutturazione del prezzo lo Stato ricava 100 €. Il cittadino non è dunque libero né di non dare né di non servirsi di un servizio alla fine del quale lo Stato incassa e 100 €.  oppure sono configurate come perdita di diritti reali (ti sottraggo un diritto su un bene). il fine esclusivo o prevalente è dunque quello di decurtare il patrimonio del cittadino, quello di sottrarre la ricchezza il privato, al depauperamento del cittadino.. Sono prestazioni patrimoniali:  le sanzioni pecuniarie,  tutte quelle ablazioni che tolgono ricchezza al privato,  tutte le prestazioni tributarie  tutte le imposizioni di fatto

NON SONO PRESTAZIONI IMPOSTE le espropriazioni per pubblica utilità perché a fronte di una sottrazione vi è un indennizzo previsto da una norma costituzionale. La finalità principale non è quindi quella di togliergli del denaro ma è una finalità pubblica

Vi sono delle prestazioni coattive che sono autoritativamente imposte e dunque la fonte è la legge che lo impone ma poi magari la disciplina è una disciplina liberamente contrattabile fra le parti oppure vi sono delle prestazioni che sono introdotte contrattualmente ma la cui disciplina è poi legata a una legge quindi vincolato ad una legge.

IMPOSTA È il tributo acausale cioè non legato a una causa sinallagmatica corrispettiva dovuto al fatto che il cittadino è un cittadino, perché legato allo Stato da un patto sociale, la pago perché lo Stato ha il potere di farmelo pagare e lo pago quando realizzo dei fatti che lo Stato ritiene di ricollegare ad esso un tributo.

L’imposta è il tributo acausale per antonomasia. L’imposta è, infatti, dovuta:

  • in base ad un presupposto che esclude ogni relazione con l’attività di un ente ovvero ogni possibilità di ottenere prestazioni specifiche
  • per il semplice fatto di realizzare presupposti all’interno di una comunità statale
  • in quanto è espressione della sovranità dello Stato.

Possiamo avere:

  • Imposte dirette,
  • indirette,
  • personali
  • reali,
    • fisse
    • proporzionale
    • o progressiva.

1) IMPOSTE DIRETTE:

sono le imposte che colpiscono fenomeni diretti di capacità contributiva:

  • reddito
  • patrimonio
  • consumo
  • trasferimenti.

Si pagano direttamente sul reddito e sono: I.R.P.E.F. : imposta sulle persone fisiche I.R.P.E.G. : imposta sulle persone giuridiche I.R.A.P. : imposta regionale produzione affari

Così, ad esempio, è l'operaio, e /o il dirigente che, prestando la loro attività alle dipendenze di un'impresa, pongono in essere il presupposto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ovvero, facendo un altro esempio, è l'imprenditore che svolgendo un'attività produttiva realizza personalmente il fatto (attività d'impresa) dal quale deriva l'obbligazione d'imposta. Ancora, chi è il proprietario di un immobile, e quindi è titolare di un bene che produce un reddito (rendita fondiaria o canone di locazione), è soggetto all'imposta sul reddito delle persone fisiche (salvo che l'immobile non sia configurabile come abitazione principale) e all'imposta comunale sugli immobili (ICI). L'imposta può presentare caratteristiche diverse a seconda degli eventi economici che ne impongono l'applicazione e conseguentemente può essere suscettibile di differenti classificazioni (dirette e indirette, generali o speciali, personali o reali, proporzionali, progressive e regressive ecc.).

2) IMPOSTE INDIRETTE:

Quelle indirette sono quelle che colpiscono fenomeni indiretti e qui potremmo metterci anche i trasferimenti perché colpiscono il momento in cui viene trasferita, nel momento in cui io vendo un appartamento pago l’imposta di registro, quando non la vendo pago un’imposta diretta, nel momento in cui i miei eredi conseguono la successione pagano l’imposta sui valori caduti in successione. Il Legislatore, dunque, coglie il momento della trasferimento per applicare in quel momento un tributo.

3) IMPOSTE PERSONALI:

Le imposte personali sono quelle che colpiscono la persona nella sua completezza e complessità della capacità contributiva, sono in genere delle imposte complessive: imposta sul reddito delle persone fisiche Irpef è un’imposta personale perché colpisce tutti redditi della persona quindi le caratteristiche delle imposte personali e che sono globali hanno tendenze progressive e sono legati al possesso del reddito. Sono quelle che tengono conto delle condizioni generali del soggetto (es. famiglia a carico ), una di queste è l’ I.R.P.E.F.

4) IMPOSTE REALI:

Sono invece imposte reali anche dette cedolari quelle che colpiscono il reddito quando ce la Germania germoglia, cioè alla fonte e quindi reddito per reddito, il reddito di lavoro è diverso dal reddito di capitale è diverso del reddito di impresa di fatti reali vengono da resse e quindi colpiscono il reddito della rez cioè della cosa quando esso Germania germoglia. Le imposte personali sono tassate nel luogo dove il soggetto è radicato cioè la residenza, le imposte reali sono applicate nel luogo in cui dov’è la ressa si trova dunque la fonte. Dunque sono imposte legati alla produzione del reddito, tendenzialmente proporzionale e sono imposte cedolari Imposte che non tengono conto delle condizioni generali del soggetto, ad esempio l’ I.R.P.E.G.

  • Imposta fissa (il tributo è dovuto nella stessa misura per tutti i contribuenti)
  • o variabile (la misura del tributo varia a seconda delle caratteristiche dei contribuenti)

Imposta variabile:

  • progressiva e regressiva (se utilizza aliquota variabile)
  • o proporzionale (se utilizza un’aliquota fissa)
  • Imposte istantanee (dovute per il compimento di un solo atto giuridico),
  • periodiche (dovute costantemente, nei periodi di imposta in base alla parte di presupposto che è stata realizzata).

Il presupposto dell’imposta è un fatto economico posto in essere dal soggetto passivo senza alcuna relazione specifica con una determinata attività Dell’ente pubblico, è un evento a cui sono estranei all’ente e l’attività pubblica.

La tassa è un tributo che il singolo soggetto è tenuto a versare in relazione ad un'utilità che egli trae dallo svolgimento di un'attività statale e/o dalla prestazione di un servizio pubblico (attività giurisdizionale o amministrativa) resi a sua richiesta e caratterizzati dalla "divisibilità", cioè dalla possibilità di essere forniti a un singolo soggetto.

La tassa non deve essere confusa con le tariffe versate dall'utente per la fruizione di determinati servizi pubblici quali, ad esempio, il trasporto ferroviario, il servizio postale e telefonico, le forniture dei gas, elettricità e acqua e così via; in questi casi, infatti, si è di fronte a veri e propri corrispettivi (prezzo) di natura contrattuale e non legale, mentre la tassa è un tributo e, come tale, può essere stabilita solo con legge.

IL CONTRIBUTO È una prestazione coattiva paracomutativa in cui l’ente locale, normalmente il Comune, rendere un servizio al cittadino. Quando il Comune fa un’opera pubblica fa un’opera che in parte deve essere a carico dei beneficiari cioè quelli che hanno un vantaggio dall’opera pubblica e dunque una parte del costo dell’opera pubblica viene posto a carico dei cittadini in ragione di un vantaggio.

ella lingua comune il termine contributo indica ciò che si dà per il raggiungimento di un fine al quale concorrono più persone. Nel diritto tributario è denominato contributo o tributo speciale quel particolare tipo di tributo che ha come presupposto l’arricchimento che determinate categorie di soggetti ritraggono dall’esecuzione di un’opera pubblica destinata alla collettività in modo indistinto.

E’ definito tributo speciale

  • riguarda comunità (o gruppi) di soggetti ben definiti e consiste in una prestazione patrimoniale imposta richiesta a tali soggetti per la circostanza che appartengono a tale comunità e godono di determinati benefici (diretti o indiretti), servizi o prestazioni legati a tale comunità
  • non vi è correlazione diretta e specifica con l’attività amministrativa (come nella tassa), che è diretta ad una comunità.

MONOPOLI FISCALI Taluni includono tra le entrate anche quelle derivanti dei monopoli fiscali. La legge impone di utilizzare un bene o servizio in condizioni di monopolio consentendo di acquisire una somma di denaro che non sarebbe altrimenti entrata nelle casse dello Stato laddove il servizio o il bene fosse stato acquisito il rapporto di corrispettività e quindi secondo le regole del mercato.

sono attività esercitate in regime di monopolio, i cui proventi sono destinati a finanziare le pubbliche spese

  • i monopoli sono costituiti dall’esercizio - in via esclusiva - di una attività economica sul mercato. Possono essere:  di fatto (non regolati dalla legge)  di diritto (regolati dalla legge che impone un obbligo di esclusiva in capo al monopolista ed un divieto generalizzato all’esercizio di tale attività in capo agli altri soggetti)

i monopoli fiscali sono monopoli di diritto

il tributo consiste nel prezzo assolto per l’acquisto del bene, che è superiore rispetto a quello che sarebbe stato assolto in un regime di libero mercato

i monopoli fiscali sono stati gradualmente soppressi, soprattutto a causa dell’intervento dei principi europei oggi permangono soltanto il:

  • monopolio dei tabacchi lavorati e delle sigarette
  • monopolio del settore dei giochi, del Lotto e delle scommesse.

Dunque il presupposto giuridico di queste prestazioni coattive è :

  • Per l’imposta un fatto della vita valutato in termini economici.
  • Per la tassa la domanda di ottenimento di un provvedimento amministrativo o giurisdizionale.
  • Per il contributo l’effettuazione di un’opera pubblica dalla quale il cittadino Utente trae un vantaggio.

N.B. Ci possono essere i tributi con destinazione specifica ad esempio i comuni possono istituire imposte di scopo per finanziare la realizzazione di determinate opere pubbliche. È imposta di scopo del canone radio televisivo essendo destinato a finanziare la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

Un tributo può essere istituito sia per fini fiscali e quindi per procurarmi entrata lente pubblico ma anche per fini extra fiscali ad esempio i dazi protettivi, i tributi ambientali.

 BREVE EVOLUZIONE STORICA IL TRIBUTO

Il tributo è storicamente espressione di un potere di imperio del sovrano. Tale carattere ha nel tempo imposto la necessità di un consenso al tributo da parte di determinate classi, corporazioni o rappresentanti del popolo:

  • il principio “ no taxation without rapresentation ”, si affermò in Inghilterra con la Magna Charta nel 1215
  • il medesimo principio fu previsto nelle diverse Costituzioni nord americane (e poi trasfuso in quella federale)
  • il principio del consenso all’imposizione è codificato in Francia (fine del XVIII secolo) nella “dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino”.

L’affermazione dei principi democratici e dei governi parlamentari rende il principio del consenso ineliminabile e necessario in quanto espressione di civiltà di ogni ordinamento giuridico. Contestualmente, la funzione fiscale acquisisce il ruolo di interesse fondamentale e condiviso di ogni comunità statale per la propria sopravvivenza e il proprio progresso (e perde la natura di prerogativa dei governanti). Il consenso all’imposizione diviene quindi condivisione degli obiettivi della funzione fiscale per il raggiungimento delle finalità di ogni ordinamento giuridico. In Italia il principio del consenso è codificato:

  • Art. 30 dello Statuto albertino (“nessun tributo può essere imposto o riscosso se non è stato consentito dalle camere ed approvato da Re”).
  • Art. 23 della Costituzione italiana attualmente vigente.

ART. 23 COSTITUZIONE.

“Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in

base alla legge”.

RATIO LEGIS

Poichè le prestazioni di cui alla norma costituiscono delle limitazioni alla libertà personale ( 13 Cost.) il costituente stabilisce che solo la legge, per le garanzia che offre, può imporle.

La riserva di legge esprimendo il consenso al tributo svolge una funzione garantista. Chi garantisce? Garantisce il cittadino rispetto alla sua libertà patrimoniale, garantisce al cittadino contro il potere esecutivo, il fondamento della funzione garantistica della riserva di legge consiste nel costituire un limite della libertà personale o patrimoniale del privato attraverso la riserva di legge.

Le riserve di legge possono essere

  • assolute : se la disciplina di una determinata materia è rimessa in modo esclusivo alla legge
  • relative : se la legge può limitarsi a disciplinare linee fondamentali della materia, rimettendone il completamento a norme di rango inferiore.

È una riserva relativa perché la legge dice che deve essere la base della legge del tributo che deve essere contenuta nell’atto avente forza di legge, la base non è tutta la disciplina se avesse detto con legge tutta la disciplina, come per esempio in materia di sanzioni articolo 25 sarebbe stato contenuto in un atto avente forza di legge. Basta invece che sia contenuta la base questo per lasciare maggiormente flessibilità in campo tributario consentendo ad atti avente forza di legge e quindi I regolamenti, di integrare la parte essenziale: la base.

La Corte Costituzionale per quanto riguarda l’individuazione della base ha esposto il criterio della sufficienza: è sufficiente che sia fissato in atto avente forza di legge quella parte del tributo sufficiente ad evitare che la discrezionalità del legislatore si trasformi in arbitrio.

  • Il presupposto del tributo,
  • la base imponibile,
  • i soggetti passivi del tributo sono fondamentalmente gli elementi che devono essere riservate alla legge.

L’aliquota può essere contenuta nell’atto avente forza di legge oppure possono essere individuati gli elementi per la determinazione della stessa. Sono invece demandati ad atti non aventi forza di legge quegli elementi che sono meno importanti cioè quelli che attengono al procedimento, al processo cioè alla realizzazione formale del tributo, alla riscossione dunque quegli atti , quelle parti che non attengono alla determinazione sostanziale del tributo ma attengono alle sue modalità di applicazione.

ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE Quali sono gli atti aventi forza di legge che realizzano la riserva dell’articolo 23?

  • I DECRETI LEGGE
  • I DECRETI LEGISLATIVI

1. DECRETI LEGGE

I decreti legge sono quegli atti del governo che in casi straordinari di necessità e urgenza può adottare sotto la propria responsabilità e sono provvedimenti con forza di legge, entrano in vigore immediatamente e devono essere convertiti dal parlamento entro 60 giorni. Hanno efficacia dal giorno della pubblicazione se non è stabilita una data diversa, e perdono efficacia EX TUNC se non sono convertiti in legge entro 60 giorni dalla pubblicazione.

Sono molto utilizzati dal diritto tributario per tutte quelle volte che si deve fare un cambiamento di aliquota, di legge o di base imponibile materia tributaria.

LO STATUTO DEI DIRITTI CONTRIBUENTI Lo statuto dei diritti del contribuente o statuto del contribuente indica, nell'ordinamento giuridico italiano, una serie di disposizioni normative a tutela dei contribuenti nei confronti del fisco. Legge 27 luglio 2000, n. 212

  • è una legge ordinaria rafforzata che contiene i principi generali della materia
  • ha una importante valenza interpretativa contiene:
  • norme sulla normazione e sulla produzione normativa
  • norme che recano principi dell’attività amministrativa
  • norme che prevedono obblighi dell’Amministrazione finanziaria.

In particolare, in relazione alle fonti del diritti tributario, l’art. 4 dello Statuto prevede:

  • un divieto di utilizzo del decreto legge per l’istituzione di nuovi tributi o per l’estensione di quelli esistenti a nuove categorie di soggetti
  • si tratta di un’affermazione del principio democratico (necessità di dibattito e ponderazione per l’introduzione dei tributi) dubbi sulla valenza di tale norma.

Alcuni principi fondamentali contenuti nella legge sono:

  • l'irretroattività , già contemplata nel diritto penale e che viene estesa anche al contenzioso tributario ai sensi del principio in base al quale l'efficacia di una norma tributaria decorre successivamente alla sua approvazione e pubblicazione;
  • il principio no taxation without representation , ai sensi del quale non si possono estendere tributi esistenti o imporre nuovi tributi per decreto, senza una votazione parlamentare (art. 4);
  • la limitazione dell'onere della prova , per cui è nulla ogni norma che obbliga il contribuente a tenere prova dei pagamenti per un periodo superiore a dieci anni (art. 8, comma 3); l'amministrazione tributaria non può chiedere al cittadino di produrre documenti o informazioni di cui sono già in possesso altri organi della pubblica amministrazione; deve concedere almeno 30 giorni per produrre qualsiasi documentazione;
  • il principio di correttezza e buona fede , ai sensi del quale non possono essere irrogate sanzioni se non in presenza di violazioni sostanziali, ossia se non esiste debito d'imposta o se i ritardi dipendono da errori dell'amministrazione oppure da un oggettiva incertezza della legge.

Lo statuto del contribuente si articola in tre direzioni :  Viene dettata una sorta di autodisciplina che il legislatore deve seguire nell'attività di redazione delle norme tributarie.  Viene disciplinato il comportamento che l’Amministrazione Finanziaria deve tenere al fine di consentire al contribuente di adempiere ai propri obblighi agevolmente.  In ordine alla difesa dagli atti dell’Amministrazione Finanziaria e ai diritti del contribuente sottoposto a verifica fiscale.