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Appunti delle lezioni svolte dal professor P. Sammarco per il corso di Diritto Digitale 2023-2024. Gli appunti sono sufficienti per l'esame del corso.
Tipologia: Appunti
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UNIVERSITÀ DI BERGAMO
ESAME: 31 domande a risposta multipla con 6 scelte svolto al computer LIBERTA’ D’ESPRESSIONE Per far sì che una comunicazione può essere legittima, occorre che rispetti determinati requisiti. Questi vanno ricercati nella disciplina della libertà di espressione. Art. 21 cost. → stabilisce un principio cardine secondo cui tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni messo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili. Tutta la stampa cosiddetta digitale, può essere oggetto di censure e autorizzazioni. Questo limite riferito nell’articolo 21 è solo per la stampa scritta. Si vuole estendere la legge anche alle testate telematiche, ma questa interpretazione non è equiparata dalla giurisprudenza e quindi i giudici ammettono anche il sequestro per le testate online, mentre per quelle cartacee non possono. La libertà di espressione non è solo un principio cardine, ma lo troviamo anche all’interno di convenzioni internazionali e di tutti gli ordinamenti del mondo. Nell “Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo ” del 1789 l’articolo 19 dice che: ogni individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere. Non è più solo un soggetto attivo che diffonde le informazioni, ma ha anche il diritto di riceverle, perciò il rapporto diventa speculare. Ogni mezzo è una forma onnicomprensiva; il legislatore usa una forma generica e astratta, ciò significa che comprende al suo interno tutte le regolarità della comunicazione (suono, voce, immagini, canzoni ecc.). più un legislatore utilizza una formulazione generica, più questa norma è capace di durare nel tempo e di non invecchiare, ma resta sempre attuale. Un’altra convenzione che si pone al di sopra della costituzione italiana è la “Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali” Art. 10 → 1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte della autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. 2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati. La violazione legittima il ricordo alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Un esempio potrebbe essere il caso dei giornalisti che fanno scoop che riguardano casi giudiziari importanti e riescono a sapere i risultati delle attività investigative o hanno informazioni da fonti segrete, subiscono degli atti persecutori; consistono nell’ordine dell’autorità giudiziaria di consegnare tutti i dispositivi che hanno sotto sequestro. Si rivolgono dunque alla corte europea che condanna lo stato a dare un risarcimento alle testate giornalistiche. Allo stato non importa restituire il denaro ai giornalisti, ma si interessa di scoprire chi ha diffuso le informazioni. Il secondo comma di questo articolo ci dice i mezzi di informazione, qualunque essi siano, dev’essere libero; ciascuno deve poter essere libero di manifestare il proprio pensiero attraverso questi mezzi senza censure e vincoli. Il pluralismo dei media sta per un concetto abbastanza difficile; ci sono più prospettive e si prevede che nella comunicazione debba essere rispettato il concetto di più voci che portano prospettive diverse e non un solo coro che ripete la stessa cosa. Il pluralismo non è sempre rispettato se ci sono tantissimi mezzi di comunicazione; se ci fossero tanti canali televisivi che comunicano tutti un’informazione
delle ragazze a pagamento e lui si vestiva da ufficiale nazista mentre usava fruste. Qualcuno fece qualche fotografia di nascosto e le foto finirono su un tabloid inglese. Lui fece causa perché invadevano la sua riservatezza e ottenne ragione e il tabloid fu obbligato a pagare una cifra di sterline. Venne considerata come intrusione illegittima nella vita di una persona. Segreti → ci sono alcune informazioni che non possono essere comunicat e e sono oggetto di segreto perché lo stato ha voluto attribuire una connotazione di segretezza perché riflettono un interesse superiore che riguarda tutti noi e la nostra sicurezza/tutela, come ad esempio le armi di difesa dei confini. Quando si compiono delle indagini ad esempio, le informazioni devono essere segrete. Reputazione → cioè la reputazione e i diritti di individuabilità di un individuo. Non si può aggredire il patrimonio di un individuo se le informazioni veicolato sono attacchi denigratori, attacchi morali, insulti o quant’altro. Tra onore e reputazione c’è una differenza perché l’onore viene offesa da altri e intacca il mio patrimonio morale, mentre la reputazione è un patrimonio che una persona ha in relazione a un gruppo sociale. Ogni ambiente può avere un diverso livello reputazionale che può essere attribuito ad un individuo. Può essere leso soprattutto attraverso via internet; ci sono moltissimi casi di diffamazione attraverso internet. Nuvolone ha individuato tre criteri per capire se una comunicazione è conforme alla legge: La verità della notizia ; la notizia deve essere vera. Interesse comune e collettivo alla diffusione della notizia ; deve stimolare l’interesse da parte della collettività ad apprendere la notizia. Continenza o forma espressiva; deve essere una comunicazione e un’esposizione corretta e moderata nei toni e nei modi. Se questi tre requisiti vengono rispettati, la comunicazione è sempre legittima e non viola alcun diritto di terzi. Le informazioni che vengono veicolate devono essere riscontrate in modo obiettivo. Non si deve essere inventato nulla, ma deve riportare i fatti cosi come sono avvenuti nella realtà. Un altro concetto è la verità putativa, ovvero quella verità che ci fa informazione e la raggiunge tramite la ricerca per constatare che i fatti siano come la realtà. Nel caso della diffusione dei pettegolezzi, come ad esempio le riviste rosa, non dovrebbero in realtà interessare alla collettività, ma lo fanno. Inoltre, la forma espressiva deve essere salvaguardata e contenuta. La verità non è più tale se è “mezza verità” (o comunque, verità incompleta): quest’ultima anzi, è più pericolosa della esposizione di singoli fatti falsi per la più chiara assunzione di responsabilità. La verità incompleta (nel senso qui specificato) deve essere, pertanto, in tutto equiparata alla notizia falsa. Il sottointeso sapiente serve per indurre il lettore o comunque il ricevente a ritenere qualcosa o ad arrivare a determinate conclusioni, però mai esplicitate. Anche le connotazioni scandalistiche, i toni/titoli sensazionalistici e gli accostamenti suggestionati infrangono il principio di correttezza formale. La comunicazione può avvenire anche tramite immagini, elementi audiovisivi, radio, fiction ecc. Qualunque esse siano, hanno capacità di diffondere informazioni e possono ledere i diritti di una persona. Per capire come regolare la comunicazione attraverso l’audiovisivi, ci sono quattro tipologie di opera audiovisive: Opera a carattere documentaristico o storico: sono per esempio i film che parlano della vita di qualche personaggio rilevante e noto nella storia. Sono audiovisivi a carattere storico. L’intento dell’opera è ripercorrere in modo veritiero la vita della persona e deve essere inerente alla realtà, senza alcun fatto inventato. Il requisito affinché questo audiovisivo non vada in contrasto con la legge, è la verità. La veridicità dei fatti narrati, anche se scabrosi. (es: Bohemian Rhapsody )
Opere cinematografiche di fantasia : non hanno alcuna attinenza con la vita reale, come ad esempio Spiderman o qualsiasi produzione che sia lontana dalla realtà. Ogni formula narrativa è ammessa, purché nell’opera narrativa non vengano inseriti personaggi realmente esistiti. Qualora vengano inseriti nomi/riferimenti a personaggi reali, bisogna verificare che ciò che viene riportato deve essere veritiero. Le fiction : una parte è realtà e l’altra è inventata. La parte inventata serve per dare una coloritura alla parte realistica. Possono avere funzione sia di intrattenimento sia di scopo informativo e a seconda della parte che mira ad assolvere una funzione informativa o di intrattenimento deve essere mantenuta adeguatamente alla verità. Opere satiriche : prendono in giro personaggi rilevanti: tutto il contesto è paradossale perché vengono accentuate le caratteristiche fisiche e somatiche dell’individuo esagerando anche gli atteggiamenti. Non possono essere ritenute offensive in quanto tutto il contesto è irridente.
Oggi viviamo una realtà contemporanea fatta di immagini, spesso semanticamente più forte delle parole e prevale sullo scritto. Le immagini hanno una capacità di penetrazione nella mente più delle parole ascoltate o lette, perciò le immagini sono un mezzo di comunicazione estremamente importante. L’immagine, secondo il diritto, è la raffigurazione di una persona che può avvenire attraverso un disegno o una figura, disciplinata dall’articolo 10 del codice civile. Art.10 → qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge, o dei figli, sia stata esposta o pubblicata fuori dai casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni. La legge sanziona tutti quei casi in cui un soggetto utilizza dei beni che non sono di sua proprietà. L’articolo è disegnato esattamente su questo schema; la sua raffigurazione è presentata come bene di sua proprietà , perciò vieta alla collettività intera di utilizzare questo bene personale. Ci sono eccezioni stabilite dal legislatore che riguardano i personaggi che sono pubblici, noti e famosi a livello pubblico. Quando vi è il personaggio pubblico che viene rappresentato/fotografato, questa utilizzazione dell’immagine dell’individuo è consentita. La legge dispone in questo senso: è come se ci fosse un consenso presunto da parte del soggetto ritratto all’utilizzo della propria immagine. Il soggetto famoso non può impedire che altri soggetti terzi usino la sua immagine. Tuttavia l’utilizzo non può avvenire in un contesto che può recare danni alla reputazione o alla sfera privata del soggetto. Altro caso che non consente la pubblicazione dell’immagine è quando viene inserita in un contesto pregiudizievole , come ad esempio in un contesto di fantasia dove viene denigrato o coinvolto in azioni di malaffare perché va a ledere l’insieme dei valori morali del soggetto. Se ciò avviene, può essere denunciata e avere un risarcimento dei danni morali. L’immagine costituisce un segno distintivo essenziale della persona e va inquadrata nell’ambito più generale di tutela dell’identità del soggetto quale espressione della sua personalità. Ci sono dei casi che sono rappresentativi del diritto all’immagine:
LA LEGGE SUL DIRITTO D’AUTORE
Legge emanata nel 1941 , ma nel corso degli anni ha subito diversi cambiamenti a seguito della introduzione di diverse introduzioni come il digitale ecc. La legge dice che solamente le creazioni che provengono dall’intelletto umano e sono frutto suo , possono essere protette dalla legge sul diritto d’autore. Le opere devono avere però carattere creativo ; qualcosa di nuovo, originale e mai sperimentato prima e che diano contributo di qualcosa che deve appartenere ad un genere specifico come quello letterario, cinematografico, musicale, teatrale e così via. Occorre dunque che la mente dell’individuo crei qualcosa attraverso la sua opera intellettuale e classificato in generi. Attraverso lo sforzo creativo di un individuo, viene fuori la sua vera creatività e fa uscire dalla sua sfera intima privata la sua creatività e la esprime. Il secondo comma dell’articolo 1 ci dice che sono protetti anche i programmi per elaboratore come opere letterarie. Per elaboratore si intende tutte le applicazioni che vengono utilizzate. Un decreto legislativo inserisce queste parti successivamente al 1941. Il software viene equiparato ad un libro, una poesia o un’opera letteraria. Questa seconda parte è stata inserita nel 1978 , anche se il software c’era già molto prima. Prima della legge, avvenivano spesso casi di plagio nei quali alcune società copiavano i videogames dalle società che le avevano prodotte, così questi ultimi chiesero una tutela per le loro produzioni videoludiche. Il giudice doveva qualificare dunque cosa erano queste produzioni e le equiparavano alle opere cinematografiche. I giudici presero qualcosa che era analogo ai videogiochi e in virtù di questa analogia furo no condannate le imprese concorrenti che copiarono i videogiochi. Il linguaggio informatico ha delle sue regole e delle sue logiche e queste istruzioni possono essere considerate delle parole che compongono un’opera letteraria.
Ci dà una maggiore specificazione rispetto all’articolo 1.
Tutte queste categorie di opere elencate dal legislatore affinché possano godere della protezione, devono contenere al loro interno l’originalità e la creatività, qualcosa che non è ancora presente. Ciò che è importante è sapere che le opere dell’ingegno possono essere create solo dall’individuo quindi tutti i soggetti che non sono individui, non possono creare opere dell’ingegno. Le persone giuridiche, le entità e gli enti non hanno l’originalità e la creatività dell’intelletto umano. Nel caso in cui ci sia un’opera di ingegno all’interno di un’entità/associazione, tutti i diritti di sfruttamento verranno trasferiti all’associazione/entità per la quale l’individuo lavora. Le opere create tramite l’intelligenza artificiale non godo di diritti d’autore, ma ne gode il programmatore del software che viene utilizzato. Affinché un’opera possa essere creata da un’intelligenza artificiale, è necessario che sia programmata e abbia al suo interno determinati dati che devono essere inseriti ed elaborati.
Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico, didattico, religioso, politico od artistico, quali le enciclopedie, i dizionari, le antologie, le riviste e i giornali, sono protette come opere originali indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte. Le opere collettive sono realizzate da più persone ognuna delle quali svolge un ruolo e crea un’opera a sua volta (es: giornale). Anche nelle enciclopedie digitali c’è chi fa le immagini, chi il testo, chi la musica ecc. Ognuno fa una cosa determinata, mentre si differenziano le opere collettive dalle opere in comunione. Il fatto di aver ceduto un articolo all’interno del giornale, non fa venir meno i diritti di autore.
Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale. Anche le opere che vengono trasformate sono protette dal diritto di autore , come ad esempio la traduzione di un romanzo in un’altra lingua. Anche la trasformazione in un altro genere, come un romanzo che diventa un film.
Le opere in comunione sono create con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone, il diritto di autore appartiene in comune a tutti i coautori. L’opera è in comunione perché loro hanno pari diritti e ciascuno non ha una prevalenza sull’altro, bensì lo stesso peso. Molto spesso però i coautori non vanno d’accordo tra di loro e vanno poi a sfociare in tribunale, per poi essere regolate a maggioranza. I singoli conproprietari vengono chiamati comunisti su cui deve prevalere la maggioranza dei soggetti ch e hanno diritto.
L’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera. Significa che solo lui ce l’ha e spetta solamente a lui e questo ci dà un’indicazione importante. Può in via esclusiva pubblicare (rendere pubblica e farla conoscere). L’autore ha anche il diritto di non pubblicarla e lasciarla inedita senza farla circolare. È una sua facoltà decidere se renderla pubblica o lasciarla inedita.
I diritti di utilizzazione economica dell’opera durano tutta la vita dell’autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte. Il termine di durata di cinquanta anni è stato così elevato dall’articolo 17, co.1 del febbraio 1996. Esempio: il caso del film di Biancaneve e i sette nani → una società aveva riprodotto il film sulle videocassette e le rivendeva in edicola senza chiedere nulla a Walt Disney. Subito dopo venne seguita da diverse denunce giudiziarie a riguardo. Facendo i calcoli erano passati 70 anni dalla morte dell’ultimo soggetto che cooperò con il film. La causa andò persa perché nel corso degli anni la casa cinematografica aveva aggiunto nuovi dettagli e delle modifiche di particolari non presenti nella prima edizione. Di fatto l’opera non sarebbe mai caduta in pubblico dominio. In parte si giustifica per evitare una situazione di monopolio culturale, creando questa barriera non si evolve una discussione che favorisce uno scambio culturale, per questo si fan finire le tutele. La disciplina del software Questa disciplina è uguale per tutti i paesi dell’unione europea, non c’è differenza. Deriva dal ricevimento di una direttiva del parlamento europea. Articolo 64-bis → indica ciò che è consentito fare a chi ha sviluppato il software.
Articolo 64-ter → 1. Salvo patto contrario, non sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti le attività indicate nell'art. 64 bis, lettere a) e b), allorché tali attività sono necessarie per l'uso del programma per elaboratore conformemente alla sua destinazione da parte del legittimo acquirente, inclusa la correzione degli errori. Questo articolo prevede delle deroghe, cioè previsioni che non rientrano nelle facoltà esclusive viste nell’articolo precedente. Prevede che ci possono essere attività che sono consentite sull’elaboratore che non confliggono le facoltà esclusive viste precedentemente. Questi comportamenti non possono essere messi in atto da chiunque, ma da un soggetto che ha diritto all’utilizzazione. Il primo comma dell’articolo sancisce che riproduzione/modifica/adattamento del programma non necessitano di autorizzazione del creatore se queste serviva per utilizzare il programma, ma solo se colui che esercita questi diritti è un legittimo acquirente. Lo stesso si applica se queste azioni consentite servono a correggere degli errori del programma , ma sempre e solo opera autonoma dell’acquirente. Se il programma è stato realizzato per uno scopo, l’acquirente non può modificarlo per cambiare la sua destinazione e deve rimanere nell’uso esclusivo di chi l’ha acquistato.
2. Non può essere impedito per contratto, a chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore di effettuare una copia di riserva del programma, qualora tale copia sia necessaria per l'uso. Il secondo comma ai riferisce alla riproduzione del software. Chi ha acquistato un software ha un diritto di riprodurre una copia dello stesso ai fini di riserva. Nel caso in cui, venisse cancellato/smarrito/rovinato il programma, la legge consente all’acquirente di averne una copia, ma una sola. Se un soggetto ha acquistato il software e nel contratto di compravendita è prevista una clausola in cui è previsto che l’acquirente non possa effettuare una copia , la legge stabilisce che questa clausola è nulla o improduttiva di effetti. Le società produttrici di programmi inseriscono meccanismi tecnici che impediscono di effettuare una copia , quindi questo problema viene tranquillamente eluso dal contratto. In questo caso, attraverso la programmazione informatica, aggiro la legge e faccio in modo che il software non può essere riprodotto. 3. Chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore può, senza l'autorizzazione del titolare dei diritti, osservare, studiare o sottoporre a prova il funzionamento del programma, allo scopo di determinare le idee ed i principi su cui è basato ogni elemento del programma stesso, qualora egli compia tali atti durante operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma che egli ha il diritto di eseguire. Le clausole contrattuali pattuite in viol azione del presente comma e del comma 2 sono nulle. Il terzo comma ci dice che chi ha il diritto di usare una copia del programma può, senza chiedere alcuna autorizzazione al titolare dei diritti, osservare e mettere sotto prova le funzionalità del programma per determinare le idee e i principi del programma stesso. Queste attività vengono chiamate black box analysis, cioè delle analisi che entrano all’interno del software per vedere come è stato programmato durante la sua costruzione. Esistono però i cosiddetti modelli chiusi, che non possono essere aperti per verificare le stringhe di programmazione e le logiche di base. Questa attività viene anche chiamata reverse enginering , per tornare indietro e vedere la logica seguita del costruttore e arriva fino al codice sorgente, cioè il cuore del software che autorizza qualsiasi intervento modificativo sul software. Qualunque attività che serve per modificare il software, non è soggetta all’autorizzazione del titolare dei diritti, purché chiunque lo stia usando ha il diritto di utilizzo. Questa attività è necessaria per l’interoperabilità, cioè funzionare in diversi ambienti oppure per essere integrato con altri sistemi informatici o altri software. Dice poi che per conseguire l’interoperabilità , è necessario entrare nel contenuto del programma e le puoi fare, ma se il produttore del software le ha già rese disponibili , non hai
Il mondo open source In questo contesto il software è libero e di tipo aperto. Innanzitutto questi contesti prevedono che chiunque possa avere la disponibilità delle informazioni sul programma per elaboratore. Tutte le informazioni riservate e chiuse, qui vengono messe a disposizione di chiunque, addirittura anche il codice sorgente, che Codice sorgente → viene definito come la sequenza di informazioni e istruzioni logiche espresse nel linguaggio di programmazione informatica e destinate ad essere tradotte dall’elaboratore elettronico nel linguaggio macchina sotto forma di stringhe di bit. Il codice sorgente è rappresentato da regole semantiche, logiche e sintattiche e la loro traduzione in linguaggio macchina (linguaggio informatico puro, costituito da due caratteri: 0 e 1.) viene indicata come codice oggetto. Schema di una programmazione informatica:
Elementi specifici del free software:
mezzo o qualsiasi forma. La riproduzione permanente sta a identificare il salvataggio su un hard disk, mentre quella temporanea è evanescente. Noi siamo tutti portati a dire che la banca dati sia qualcosa di informato digitale, ma può essere anche cartaceo ad esempio. a) La riproduzione permanente o temporanea , totale o parziale con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma; b) La traduzione e l’adattamento , una diversa disposizione e ogni altra modifica; c) Qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, originale o copia della banca di dati; la prima vendita di una copia nel territorio dell’UE da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di controllare, all’interno dell’Unione stessa, le vendite successive della copia; d) Qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico , ivi compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma. Non possono essere fatte senza la conferma e l’autorizzazione del creatore. Tutto ciò che ha a che fare con la banca dati è dunque soggetto all’autorizzazione di colui che ha creato. Articolo 64-sexies Comma 1 : Non sono soggette ad autorizzazione da parte del titolare quando: a) Si utilizzano per finalità didattiche o ricerca scientifica ; l’utilizzo che ne viene fatto è a scopo didattico o scientifico e mostra come è strutturata e come funziona una banca dati. Purché venga fatta all’interno di una scuola esempi. Quando viene utilizzata per finalità didattiche o scientifica e si attingono informazioni all’interno, serve citare dove sono stati presi. Nei limiti di quanto giustificato dallo scopo. C’è una sorta di codice di condotta che serve per non divulgare troppo i dati. b) L’impiego di una banca di dati per fini di sicurezza pubblica o per effetto di una procedura amministrativa o giurisdizionale. Ad esempio, polizia e carabinieri hanno accesso alle banche dati per questioni di accertamenti nel caso gli servisse trovare qualcuno. Anche uffici legali che devono controllare il reddito, l’ISEE, ecc. Il mandato di arresto di un giudice contiene dati presi dalle banche dati, ma senza chiederle perché ci sono finalità superiore o di interesse collettivo. Comma 2: Tutte quelle attività viste precedentemente non sono poste in autorizzazione se io sono utente legittimo, cioè posso usare la banca dati per una concessione fatta dalla banca dati. Se c’è un’autorizzazione che viene concessa, è per il normale impiego e utilizzo. Se l’utente legittimo è autorizzato ad utilizzare solo una parte di banca di dati, il presente comma di applica a quella parte. Comma 3 : Tutto ciò che viene scritto nei termini di uso (condizioni d’uso delle app, ad esempio) e che ci vengono riproposte sono nulle. Non è possibile limitare quelle facoltà all’utente legittimo. Comma 4: ci dice che tutte queste facoltà concesse al licenziatario che ha il diritto di usare le banche dati e che dunque quelle clausole sono nulle , le attività non possono essere esplicate in modo tale da arrecare un pregiudizio al proprietario del diritto o entri in conflitto con il normale impiego della banca di dati. La legge dice che può essere riprodotta, ma non può essere utilizzata per i diritti del proprietario dell’autorizzazione.
Prevede alcune norme per colui che ha creato la banca dati ; parliamo di una banca dati particolari e non come opere di ingegno. Questo tipo di banche dati si definiscono non a carattere creativo, cioè non protette dalla legge sul diritto d’autore; ciò non significa che è possibile fare qualsiasi cosa senza il consenso. Si parla di diritto sui generis , che sta a sé e non è forte come il diritto d’autore ma neanche debolissimo.
Dobbiamo riferirci a banche dati che contengono elenchi di abbonati ad esempio, dove abbiamo solo un elenco di nomi e numeri che non ha alcun tipo di caratteristica creativa, non possono dunque essere equiparati ad un romanzo. La legge ci dà alcuni riferimenti: Articolo 102-bis Comma 1: a) Costitutore di una banca di dati : chi effettua investimenti rilevanti per la costituzione di una banca di dati o per la sua verifica o la sua presentazione, impegnando, a tal fine, mezzi finanziari, tempo o lavoro. b) Estrazione : il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma. c) Reimpiego : qualsivoglia forma di messa a disposizione del pubblico delle totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati mediante distribuzione di copie, noleggio ecc. Comma 3: indipendentemente dalla tutelabilità della banca di dati a norma del diritto d’autore o di altri diritti senza pregiudizio dei diritti sul contenuto o parti di esso, il costitutore di una banca di dati ha il diritto, per la durata e alle condizioni stabilite dal presente Capo, di vietare le operazioni di estrazione ovvero reimpiego della totalità o di una parte sostanziale della stessa. Comma 6 : il diritto esclusivo del costitutore sorge al momento del completamento della banca di dati e si estingue trascorsi quindici anni dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data del completamento stesso. Comma 8: Se vengono apportate al contenuto della banca di dati modifiche o integrazioni sostanziali comportanti nuovi investimenti rilevanti ai sensi del comma 1, lettera a), dal momento del completamento o della prima messa a disposizione del pubblico della banca di dati così modificata o integrata, e come tale espressamente identificata, decorre un autonomo termine di durata della protezione, pari a quello di cui ai commi 6 e 7. Comma 9: Non sono consentiti l'estrazione o il reimpiego ripetuti e sistematici di parti non sostanziali del contenuto della banca di dati, qualora presuppongano operazioni contrarie alla normale gestione della banca di dati o arrechino un pregiudizio ingiustificato al costitutore della banca di dati. IL SISTEMA DEI NOMI A DOMINIO Per cercare e reperire informazioni sul web, un utente deve andare a cercare un dominio specifico che è univoco per ogni sito. Il sistema dei nomi a dominio nasce decine di anni fa, negli stati uniti quando dei ricercatori volevano scambiarsi informazioni da un computer ad un altro. Il sistema de nomi a dominio trova il suo fondamento nella costruzione dell’indirizzo IP (internet protocol ) attraverso il quale è possibile individuare un’unica presenza sulla rete. Identifica questa presenza all’interno della rete dalla quale posso ricevere o mandare informazioni. L’indirizzo IP è una misura tecnica per individuare una presenza nella rete. Quando è stato concepito, l’indirizzo IP era un insieme di numeri a 32 bit con il valore decimale di 4byte. Questa sequenza di numeri identifica la presenza all’interno di internet. L’indirizzo IP è il linguaggio che conosce il computer; ogni indirizzo ha una sequenza diversa. È molto più facile però ricordarsi un nome rispetto a una sequenza di numeri, quindi i possono tradurre in forma alfa numerica che si compone di lettere e numeri per agevolare l’indirizzamento e il ritrovamento sulla rete. (es: Unibg.it è ciò che vediamo noi, ma il computer lo vedrà come una sequenza di 32 bit).
Registration authority → tenere un elenco di tutti i domini assegnati e di ricevere la modulistica per la registrazione del dominio per riscuotere i soldi. Questa struttura andò avanti fino a qualche anno fa, fino a quando vennero fuse insieme chiamandosi Registro.it. Dal momento che ha un ruolo pubblicistico, dobbiamo considerare alcuni aspetti: Il ruolo pubblicistico è solo di fatto ; non vi sono atti normativi che stabiliscono il suo ruolo pubblico. È un’auto attribuzione di competenze. La registrazione non è gratis , ma deve corrispondere ad un pagamento al Registro, ma ha una media tra 15-30€. Chiunque voglia registrare un nome a dominio, deve verificar prima che sia libero e poi crearlo, pagando. Il pagamento va effettuato ogni anno per essere mantenuto, altrimenti torna libero. Se un altro soggetto volesse offrire lo stesso servizio di registrazione ad un prezzo più basso, non potrebbe farlo, perché le regole ISO 6523 stabiliscono che ci debba essere solo un ente che registra. Quando un servizio è pubblico , i soldi che questo soggetto incamera attraverso i nomi a dominio, dovrebbero essere controllati nel loro utilizzo. Occorrerebbe un controllo su questi soldi, proprio perché si tratta anche di cifre particolarmente elevate. Anche un soggetto che assume un potere economico , appunto con il pagamento di un corrispettivo, c’è una tutela anti trust che qualifica l’attività come attività d’impresa, a prescindere dallo status giuridico. Questo stride con la disciplina della concorrenza. I possibili caratteri utilizzabili nel nome a dominio sono le lettere alfabetiche che vanno dalla A alla Z, numeri da 0 A 9 e il segno -. C’è il divieto di assegnazione di un nome di dominio con soli due caratteri (unica eccezione era Q8). La lunghezza massima del nome di dominio è di 65 caratteri, mentre l’estensione massima del dominio è 255. .it → dominio di primo livello e tutto ciò che sta a sinistra è di secondo livello, e quelle che lo precede viene chiamato dominio di terzo livello.
Le denominazioni protette sono quelle che hanno il nome e cognome di un individuo, quelle di un’impresa, il marchio di un prodotto, la testata di un giornale. Ci sono leggi specifiche che tutelano queste denominazioni. Sono tutelate dalla possibilità che terzi non titolati possano usarle senza il consenso del soggetto titolare. È capitato che vi fossero sovrapposizioni ; un soggetto che non ha alcun legame con un altro, registra quella denominazione e se ne appropria. Chi ha l’esclusiva si trova in una situazione di difficoltà perché questo sistema prevede la possibilità che quella registrazione sia unica. Viene occupato quello spazio e il soggetto titolare dei diritti si trova impossibilitato di usarla perché già in uso. Sono nati moltissimi conflitti tra soggetti che utilizzavano la stessa denominazione nel dominio di secondo livello. Se volessimo registrare un marchio già esistente come Coca Cola, il proprietario del marchio che strumenti ha per far valere la sua proprietà? I criteri che bisogna conoscere e seguire a chi spetta la ragione sono:
come testata, nome e cognome, impresa ecc, ha il diritto ad avere utilizzo esclusivo di questa denominazione. Vince chi ha già una registrazione tipica. TUTELA DEI DATI PERSONALI Attraverso i dati personali si possono ricavare informazioni relative ad un individuo che possono essere informazioni sui suoi gusti, le sue attività, le sue azioni ecc.
Questo regolamento contiene una disciplina che riprende tutti gli Stati membri. Le direttive comunitarie devono essere recepite tramite un processo di recepimento (legge ad esempio) e spesso modificano piccole cose che possono affinare le regole o modificarne in parte l’applicazione. Il regolamento come quello attuale invece non ha bisogno di recepimenti, perché si applica direttamente in tutti gli stati dell’Unione Europea. Anche gli stati sono soggetti destinatari e ha una forza vincolante estremamente forte. Articolo 1 → il primo comma stabilisce il principio e lo scopo che questo regolamento ha nei confronti dei cittadini che si accingono ad affrontare i dati personali. Questa normativa si applica esclusivamente agli individui e non al trattamento dei dati. Nella regolamentazione del 2001, l’articolo 1 stabiliva che queste regole dovevano applicarsi anche nei confronti nella raccolta dei dati riferite alle società. Nel 2016 si abbandona la tutela die dati non riferiti alle persone fisiche. Il secondo comma ci dice che questa attività di protezione dei dati dell’individuo porta ad un diritto della persona a poter controllare i propri dati e questa è ritenuta una libertà fondamentale, cioè può decidere se autorizzare un trattamento di dati che lo riguardano oppure cancellare questa raccolta di dati che lo riguardano. Articolo 4 L’articolo 4 ci dà delle definizioni utilizzate per parlare del trattamento e la gestione dei dati personali. “dato personale” = qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, genetica, psichica, economica, culturale e sociale. È un’informazione che consente in un qualche modo di risalire ad un individuo. “ trattamento ” = qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione ; “titolare del trattamento” = la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri.