


Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Prepara i tuoi esami
Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Prepara i tuoi esami con i documenti condivisi da studenti come te su Docsity
Trova i documenti specifici per gli esami della tua università
Preparati con lezioni e prove svolte basate sui programmi universitari!
Rispondi a reali domande d’esame e scopri la tua preparazione
Riassumi i tuoi documenti, fagli domande, convertili in quiz e mappe concettuali
Studia con prove svolte, tesine e consigli utili
Togliti ogni dubbio leggendo le risposte alle domande fatte da altri studenti come te
Esplora i documenti più scaricati per gli argomenti di studio più popolari
Ottieni i punti per scaricare
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Sui concetti di sicurezza informatica e protezione della privacy, inclusi i principi fondamentali, le minacce e le soluzioni tecnologiche, la gestione della sicurezza e la legislazione italiana. Il testo copre argomenti come la disponibilità, l'autenticazione, l'integrità, l'impedimento all'accesso non consentito, la verificabilità e la reattività, oltre alla cancellazione sicura dei dati.
Tipologia: Appunti
1 / 4
Questa pagina non è visibile nell’anteprima
Non perderti parti importanti!



Evoluzione del concetto di Privacy PRIVACY = protezione di una sfera di intimità dell’individuo. Quando si parla di tutela della vita privata, o della riservatezza, si fa riferimento ad un diritto complesso, che comprende aspetti differenti:
correttamente autenticati, non devono poter superare le limitazioni imposte dal loro profilo di autorizzazione, e quindi non eccedere nell’accesso a dati non di loro pertinenza;
Il diritto all’oblio di Internet “Giusto interesse si ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore e alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia in passato legittimatamene divulgata”. Qualsiasi cosa venga scritta o pubblicata in Internet resta memorizzata negli archivi dei motori di ricerca, facendo sì che anche le mutate condizioni relative all’attualità, o al significato stesso, di una notizia non riescano a scalfire il “ricordo” che la Rete comunque ne conserverà , continuando a diffondere un’informazione potenzialmente lesiva alla dignità dei soggetti coinvolti. Il diritto all’oblio è il diritto riconosciuto all’interessato di poter ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco, la rettifica e l’aggiornamento dei dati trattati in violazione di legge [art. 7 del Codice]. Gli ostacoli connessi ad una tutela del diritto derivano dalla circostanza che a tale diritto se ne contrappongano altri due: il diritto di cronaca e di informazione, e una sorta di diritto alla memoria. La tutela dell’immagine Il diritto di ogni persona a che la propria immagine non venga divulgata, esposta o pubblicata senza il suo consenso, fuori dei casi consentiti dalla legge. I nuovi media sono strumenti attraverso i quali l’esposizione pubblica dell’altrui immagine diviene estremamente semplice [fotografie sui social network ]. La regola generale è che, ogni qual volta si voglia esporre, riprodurre, o mettere in commercio, il ritratto di una persona, è necessario il suo specifico consenso. Ritratto = non deve intendersi la sola riproduzione del volto, bensì qualsiasi immagine raffigurante una persona; Consenso = deve essere specifico, ossia riferito ad un preciso ambito di utilizzo dell’immagine. Non hanno rilevanza, quanto a necessità del consenso, circostanze quali il fatto che l’immagine sia diffusa senza scopo di lucro, che il soggetto ritratto sia un amico o un conoscente, così come la ricorrenza di qualsiasi altra condizione che non sia espressivamente prevista dalla legge come deroga della norma generale. Deroga = sono comunque previste alcune tassative ipotesi nelle quali la riproduzione dell’immagine altrui può avvenire anche senza il consenso dell’interessato, ossia: a) quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali; b) quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.