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Una panoramica esaustiva del diritto d'autore nell'era digitale, analizzando le normative sul software, l'open source, il free software e il commercio elettronico. vengono approfonditi concetti chiave come la libertà dei media, il pluralismo informativo, la responsabilità dei provider e la protezione dei dati personali, con riferimenti specifici al regolamento ue 2016/679. Inoltre una descrizione delle caratteristiche dei nomi a dominio e delle autorità coinvolte nella loro gestione.
Tipologia: Schemi e mappe concettuali
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Il mondo digitale è costituito dalla comunicazione e affinché la si possa considerare legittima o corrispondente ai criteri stabiliti dai legislatori, occorre che rispetti particolari e determinati requisiti. Tali requisiti vanno ricercati nella disciplina generale della libertà di espressione. Nel nostro ordinamento è garantita dall’ Art. 21 della Costituzione Italiana legge 1948: “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente, il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro per atto motivato dall’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.” Analizziamo : ● “ La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure .” = riguarda espressamente la stampa cartacea, in quanto la legge 47 del 1948 prevede che possa considerarsi “stampato” solamente quelle riproduzioni che hanno caratteristiche fisico-chimiche e che quindi, riportano al requisito della materialità e della tangibilità (inchiostro). ● “ Si può procedere…l’indicazione dei responsabili .” = al giorno d’oggi si sta tentando di estendere l’interpretazione della legge 47 del 1948 anche alle testate telematiche, le qual non sono considerate come quelle fisiche dalla giurisprudenza. Nonostante questa distinzione, alcuni giudici hanno permesso il sequestro di tali testate secondo la legge 47/1948. La libertà d’espressione non è solo uno dei principi cardini del nostro ordinamento giudiziario, ma la si trova anche nelle convenzioni extraeuropee.
Art. 19 Della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (1789): dichiara la libertà di espressione. “Ogni individuo ha il diritto alla libertà di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo o frontiere.” Nell’Art. 21 della Costituzione il diritto alla comunicazione ha valenza attiva , ovvero si concentra più sulla libertà di esprimere idee ed opinioni senza restrizioni. Mentre nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, oltre ad esercitare attivamente le proprie idee, viene sancita una valenza passiva del soggetto (si focalizza di più su cosa può essere ricevuto e diffuso) e cioè, il diritto di cercare, ricevere e diffondere le informazioni e idee attraverso ogni mezzo. ● “ Ogni mezzo ”: è una formula onnicomprensiva, ossia non richiede la necessità di spiegare il tipo di mezzo utilizzato, in quanto il legislatore si appresta all’uso di una formula “generica e astratta”, ricomprende al suo interno tutte le varie particolarità e specificità della veicolazione delle informazioni che può avvenire attraverso la voce, lo scritto, le immagini, il suono e internet.
Art. 10 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. È una fonte sovranazionale, che si applica in tutti gli ordinamenti degli stati dell’UE, garantendo la libertà d’espressione:
CEDU: corte ué dei diritti dell'uomo
ordinamento statale, può rivolgersi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e fare causa alla Stato per tale violazione. Nel caso la Corte Europea dovesse dare ragione al soggetto, condannerà lo Stato a risarcirgli una somma di denaro. Il secondo comma esprime concetti importanti ma altrettanto complessi: ● Libertà dei media : i mezzi di informazione qualunque essi siano devono essere libere, ossia che ciascuno deve essere libero di manifestare i propri pensieri attraverso tali mezzi senza censure, nullaosta e violazioni. ● Pluralismo “rispettato” : garantire una pluralità di punti di vista e opinioni. Più soggetti possono accedere al sistema dei media di comunicazione di massa sarà pluralistico. La produzione e diffusione di tali contenuti contribuiscono alla crescita di una società “the market place of ideas”, più opinioni e visioni contrapposte sono presenti più i soggetti si arricchiscono culturalmente. Uno studioso inglese del ‘ riteneva che all’interno di questo market le idee peggiori e con minor forza fossero destinate ad apparire “accantonate”, mentre, quelle migliori e valide fossero autonomamente e per la loro forza intrinseca destinate a prevalere. Il concetto di pluralismo ha due declinazioni: ● Pluralismo interno : ci può essere anche un solo mezzo di trasmissione, ma se questo mezzo da spazio a tutte le diverse voci, il pluralismo è garantito. ● Pluralismo esterno : se invece ci sono più mezzi di trasmissione con lo stesso contenuto informativo il pluralismo non è garantito. Pertanto, il concetto di pluralismo va armonizzato sia dal punto di visto interno (contenuti) sia dal punto di vista esterno (mezzi di trasmissione).
Art. 5 della Costituzione Tedesca “Legge Fondamentale”.
“Ogniuno ha diritto di esprimere e diffondere liberamente le sue opinioni con parole, scritti e immagini, e di informarsi, senza essere impedito, da fonti accessibili a tutti. Sono garantite la libertà di stampa e d’informazione mediante la radio e il cinematografo. Non si più stabilire alcuna censura.”
La Costituzione Tedesca, rispetto agli articoli precedenti, rimarca il diritto alla comunicazione attraverso le immagini, prevedendo l’utilizzo tra i vari mezzi di diffusione anche la radio e il cinematografo.
Primo emendamento (1784) della Costituzione Americana.
“Il Congresso non promulgherà leggi per il riconoscimento ufficiale di una religione, o che ne proibiscono la libera professione; o che limitino la libertà di parola, o della stampa; o il diritto delle persone di riunirsi pacificamente in assemblea e di fare petizioni per la riparazione dei torti.”
Il primo emendamento “Freedom of speech” prevale su tutti i diritti e garantisce la terziarietà della legge rispetto al culto della religione e il suo libero esercizio, nonché la libertà di parola e di stampa, il diritto di riunirsi pacificamente, e il diritto di appellarsi al governo per correggere i torti. Inoltre, non conosce alcun tipo di censura e restrizioni, ad esempio, esistono casi che potrebbero sembrare inaccettabili ai nostri occhi come le manifestazioni dei KKK, setta caratterizzata da razzismo e odio per gli stranieri e i diversi.
Art. 11 della Corte di Nizza.
Nelle forme espresssive non sono considerati idonei: ● Il sottinteso sapiente : formule lessicali o stilistiche attente ad alimentare il dubbio e il sospetto. ● Il tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato specie nei titoli. ● Le vere e proprie insinuazioni anche se più o meno velare. Al giorno d’oogi, la libertà d’espressione può essere esercitata anche in ambito audiovisivo, tramite immagini e video. Per capire se vi è lesione dei diritti di un singolo, è importante capire e distinguere la finalità stessa del prodotto audiovisivo. Pertanto, esistono quattro categprie che regolano tale comunicazione: ● Opere a carattere documentaristico o storico : ripercorrono la vita di un personaggio noto nella vita reale in qualunque ambito. ● Opere cinematografiche di fantasia : non hanno alcuna attinenza con la vita reale e sono frutto della fantasia. ● Fiction cinematografiche e televisive : vengono rappresentati fatti metà veri, che devono aderire alla realtà, e metà inventati che serve a colorire/dare più sostanza al fatto vero. ● Operesatiriche cinematografiche : sono ammese perche non hanno uno scopo informativo, in quanto sono una forma di intrattenimento giocosa in cui non serve il rispetto della verità del fatto esposto. In relazione a queste diverse categorie le comunicazione può ledere ed essere in contrasto con la legge. Ad esempio, nel primo caso, opere a carettere documentaristicoo storico, l’intento principale dell’opera è di ripercorrere in modo veritiero la vita di un determinato personaggio e il requisito da tenere presente, per non essere in contrasto con la legge, riguarda la veridicità dei fatti. Nel caso delle opere cinematografiche di fantasia, ogni formula narrativa è ammessa purchè non vengono inseriti elementi propri della vita reale; mentre nel terzo caso, quello delle fiction cinemetografiche ha l’intento di ripercorrere vicende realemente accadute accompagandole, nella narrazione, da elemtni di finzione impiegati per fini di intrattenimento. A seconda della parte che mira ad assolvere una funzione informativa o di intrattenimento, bisogna tener presente della veridicità dei fatti. Per lultimo, la satira cinematigrafica consente l’utilizzo di qualunque tipo di espressioni, anche lesive dellimmagine altrui, in quant la tipologia di prodotto audiovisivo prevede tale forme di intrattenimento. Inoltre, non è necessario che la rappresentazione sia connotata dal requisito della verità.
Es. La foto del Presidente della Repubblica rispreso nella sua abitazione. L’utilizzo dell’immagine non sarebbe consentito perchè sarebbe considerata come una intrusione nella sfera privata del soggetto. Chi si trova rappresentato in queste immagini diffuse al pubblico può richiedere al giudice che la circolazione di esse cessi immediatamente. L’immagine è un segno distintivo ed essenziale della persona, ciascuno di noi viene identificato con la propria immagine, essa rappresenta anche la personalità dell’individuo come se fosse il marchio che si appone ad un prodotto; quindi, a maggior ragione deve essere tutelata. Alcuni casi: ● L’immagine della copertina di un disco di un cantautore che in tutte le sue apparizioni pubbliche allattava con quel cappello e gli occhiali messi in quel modo, era un suo segno distintivo. Questi elementi identificativi lo rappresentavano, tanto che in una successiva rappresentazione fatta da terzi vengono utilizzati due elementi, il cappello e gli occhiali, per richiamare la copertina del disco, questa rappresentazione è stata ritenuta lesiva dei diritti del cantautore perché portava direttamente al collegamento con il cantante. Quegli oggetti associati tra loro portano a identificare in modo obbiettivo quella persona. ● Mr. Bean, un suo sosia sfruttando la somiglianza con il personaggio fece degli spettacoli. In questo caso si ha l’utilizzo dell’immagine di una persona famosa da parte di un sosia, questa attività di utilizzo della propria immagine di sosia per raggiungere scopi imprenditoriali è stata ritenuta dalla corte come utilizzo indebito della somiglianza per acquisire delle remunerazioni economiche. Quindi questo utilizzo parassitario per ottenere un corrispettivo economico è vietato. ● L’utilizzo abusivo dell’immagine di un calciatore per una pubblicità dove si diceva che anche questa persona aveva studiato in un determinato istituto. Questa immagine richiama inevitabilmente all’immagine di un soggetto che all’epoca era il capitano della squadra. Questa rappresentazione che porta ad un collegamento obbiettivo è stata ritenuta abusiva perché seppur raffigurante una maglietta con un numero, in quel periodo storico identificava in maniera immediata e oggettiva quella persona.
Art.97 legge 633 del 22 aprile 1941. “Non occorre il consenso della persona titolare dell’immagine quando l’utilizzo è giustificato dalla notorietà o dall’ufficio pubblico ricoperto o da necessità di giustizia o quando vi sono scopi scientifici o didattici.” Usare l’immagine di un individuo pubblico è consentita. In questo senso secondo la legge è come se ci fosse una autorizzazione generale da parte del soggetto ritratto all’utilizzo della propria immagine, e quindi il soggetto famoso non può impedire che terzi riproducano la sua immagine. Questo è un concetto importante perché è collegato a un interesse collettivo, ovvero che tutti hanno il desiderio di sapere le vicende che riguardano quel personaggio. Tuttavia, l’utilizzo di quell’immagina non può avvenire in un contesto che può causare un pregiudizio al patrimonio morale dell’individuo. Es. la fotografia del Presidente della Repubblica che inaugura l’Università di Napoli può essere riprodotta perché è una rappresentazione dell’immagine di utilità collettiva, quindi legittima. Quando l’utilizzo dell’immagine di un soggetto non è legittimo, esso può chiedere al giudice che questa circolazione cessi immediatamente perché è lesiva dei diritti fondamentali dell’individuo. Si può anche chiedere il risarcimento in denaro del danno. Perché l’immagine è un segno distintivo ed essenziale della persona, poiché ciascuno di noi viene identificato con la propria immagine ed essa esprime anche la personalità di un individuo.
Art. 1: legge sul diritto d’autore Si tratta di una legge molto importante emanata nel 1941 che negli anni ha subito modifiche importanti dovute anche all’introduzione del software e della banca dati. Solo le opere di ingegno, frutto dell’intelletto umano, vengono protette , devono però essere caratterizzate dalla creatività , perché danno vita a qualcosa di nuovo e innovativo. Affinché possa parlarsi di protezione occorre che la mente dell’individuo crei un qualcosa attraverso la sua opera intellettuale ed esso deve essere classificato all’interno di determinati generi come la narrativa, musica, teatro, cinematografia… Esse rappresentano una proiezione esterna della personalità dell’individuo, perché attraverso lo sforzo creativo viene fuori il suo modo di percepire il mondo, tramite la musica, il disegno, il cinema, e qualsiasi forma espressiva. Si tratta quindi sempre di una manifestazione del pensiero. È importante sottolineare che per legge le “idee creative” devono essere formalizzare, ovvero espresse in forma concreta. Se un individuo ha un’idea ma non la concretizza, egli non ha alcun diritto su di essa nel momento in cui viene concretizzata da un’altra persona. ● Secondo comma (1978) = oltre questi generi sono protetti anche i programmi per elaboratore, ovvero il software, intesi come opere letterarie. Secondo la legge il software viene equiparato ad un libro, una poesia, un racconto. Quando il secondo comma non esisteva i prodotti come i videogiochi non potevano essere protetti, infatti, emergevano molti casi di plagio. Le società che avevano realizzato per prime questi videogiochi decisero quindi di andare in tribunale. Il giudice per poter apprestare tutela decise di qualificare questi beni in modo da tutelarli definitivamente. Vennero così equiparati alle opere cinematografiche e tutelati come tali. Ciò poi cambiò e il software venne paragonato ad un’opera letteraria. Il software è composto anche da delle istruzioni che il programmatore scrive in linguaggio informatico che ha delle sue regole, questo linguaggio e istruzioni possono essere considerate in qualche modo come delle opere che compongono un’opera letteraria.
Art. 2 L’Art. 2 da un’ulteriore specificazione, entrando ancora di più nel dettaglio. Sono comprese nella protezione alcune aree tematiche:
individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati i diritti esistenti su tale contenuto,
Art.3: opere collettive Le opere collettive sono opere realizzate da più persone ogniuna svolge un ruolo all’interno della creazione e creando un pezzetto d’opera. Un esempio semplice sono i giornali, tutelati nella loro interezza, ma anche per singoli pezzi. Se decido di cedere un pezzo ad un giornale non viene meno il diritto d’autore.
Art.4: opere trasformate Anche le opere che vengono trasformate sono protette dal diritto d’autore. La traduzione in un’altra lingua, seppur un’opera derivata, dato che la traduzione è qualcosa di nuovo e originale, anch’essa frutto della creatività di un individuo è protetta dal diritto d’autore. Anche la trasformazione in un altro genere, da romanzo a film, fa nascere un’altra opera nuova, dunque anch’essa è protetta a sua volta dal diritto d’autore.
Art. 10: opere in comunione Sono opere create con il contributo indistinguibile e inscindibile di più persone. Un romanzo scritto da due o più persone, non sappiamo chi ha scritto cosa, entrambi scrivono e producono quel risultato. In questo caso si dice che l’opera è in comunione, hanno uguali diritti i soggetti che hanno creato quest’opera e ciascuno non ha una prevalenza sull’altro. Esempio, una band musicale che realizza un pezzo musicale, dove la musica è realizzata con il contributo di tutti. I singoli proprietari, in termini giuridici vengono definiti “ comunisti ”.
Art. 12: diritti di utilizzazione
Spesso le software house depositano un cd rom vuoto alla SIAE, facendosi rilasciare l’attestazione, successivamente quel disco viene messo negli archivi e mai guardato. L’opera è tutelata quando l’autore decide che è finita, ma occorre l’estrinsecazione dell’opera, ovvero una formalizzazione che faccia si che l’opera non sia un’idea.
Premessa Prima che venisse introdotta la legislazione europea, in tutti i paesi si discuteva quale fosse la legge migliore per tutelare i software. Qualcuno sosteneva che per proteggere i software era meglio rifarsi alla legge sulle invenzioni industriali (oggetto di brevetto: che non possono essere riprodotte) Negli Stati Uniti si scelse un’altra strada, ovvero quella di rifarsi al diritto d’autore, considerando il software come un’opera d’ingegno. Questa scelta ha poi influenzato tutto il mondo, dal Giappone all’Europa. Con la tutela del diritto d’autore si va a proteggere l’opera una volta uscita dalla mente dell’autore e viene formalizzata attraverso una forma scritta o attraverso un supporto. Nel 1992 il legislatore inserì alcuni nuovi articoli nel diritto d’autore, da qui in poi anche i software saranno protetti da questo diritto.
Diagrammi di flusso Il programmatore prima di scrivere le istruzioni, fa degli schemi, ovvero formalizza le operazioni logiche tradotte con le istruzioni di programmazione. Queste istruzioni logiche vengono chiamate “diagrammi di flusso”, sono uno studio preliminare che fa il programmatore prima di svolgere l’elaborazione. I digrammi di flusso sono composti da sequenze di blocchi che secondo la legge possono essere protette, poiché sono considerate opere dell’ingegno, solamente però se hanno una compiutezza espressiva. La protezione non si applica ai singoli blocchi, ma alla loro composizione.
Art. 64 bis: diritti esclusivi sui software Questa disciplina è uguale per tutti i paesi dell’Unione Europea, ci dice quali sono i diritti esclusivi che competono all’autore, ovvero quello che è consentito fare all’autore del software: a) Ha il diritto di fare delle copie del software. Queste copie possono essere un supporto durevole (cd, chiavette…) o temporaneo (copia incolla di un testo che poi non viene salvato). Nelle copie il software può essere riprodotto totalmente o solo in parte e può essere fatto con qualsiasi mezzo o forma. b) Ha il diritto di tradurre il software. Può tradurre il software, ovvero passare da un linguaggio informatico ad un altro. c) Ha il diritto di adattare il software. Può adattare il software in modo tale da renderlo compatibile con un altro sistema operativo. d) Ha il diritto di distribuzione del software. La circolazione del software nel pubblico è una facoltà esclusiva dell’autore, sia per quanto riguarda il software sia per le copie. Es. Nelle bancarelle in cui vendono i libri, noi stiamo comprando un’opera dell’ingegno e questo è legale. Questo è possibile in base “al principio dell’esaurimento del diritto”, ovvero quando l’opera è creata e il proprietario la vende per la prima volta quell’opera sfugge dal suo controllo e può circolare infinite volte. Questo concetto è molto complesso quando si parla di software. Caso : una società tedesca si era creata una nicchia di mercato, andando da società fallite che vendevano i propri beni all’asta, per ripagare i debiti. Tutti questi beni c’erano i software, ovvero i diritti di utilizzare i pacchetti office, erano prodotti già utilizzati che la società tedesca
comprava ad un prezzo bassissimo per poi rivenderli sul mercato ad un prezzo più alto rispetto a quell’ d’acquisto, ma molto più basso rispetto a quello di Microsoft. Si era dunque creato un mercato concorrenziale dello stesso prodotto software. Tutte le grandi software house citarono questa società al fine di bloccare la vendita di software usati. I giudici si trovarono di fronte ad una realtà nuova, tutti i software acquistati non prevedevano la compravendita, come può essere per un libro, ma questi utilizzi erano legittimati da licenze d’uso. Ma la licenza d’uso è diversa dalla compravendita, poiché nella licenza il diritto di proprietà rimane al creatore dell’opera, ma si trasferisce solo il diritto di utilizzo, che però non permette a chi possiede il diritto di utilizzo di vendere quel determinato software. Dunque, la società tedesca non aveva i diritti di rivendere i software. Però queste licenze d’uso erano dei contatti di compravendita mascherati; quindi, consentivano la rivendita del software usato al pubblico. La controversia si basava sulla differenza tra la licenza d’uso e la compravendita.
Art. 64-ter Prevedere delle deroghe, ovvero delle previsioni in deroga, che non rientrano nelle facoltà esclusive previste dall’articolo precedente. Questo articolo prevede che: “Ci possono essere attività consentite sul programma per elaboratore, dei comportamenti posti in essere da un determinato soggetto che non confliggono con i diritti.” Questi comportamenti non possono essere attuati da chiunque ma da un soggetto che ha un diritto su un programma per elaboratore, ovvero colui che ha diritto all’utilizzo del software. ● Primo comma : “ Salvo patto contrario non sono soggette all’autorizzazione del titolare dei diritti le attività indicate nell’articolo precedente, queste attività non richiedono l’autorizzazione del titolare originario se tali attività sono necessarie per l’uso del programma .” Qualunque attività di modifica o adattamento effettuata da chi ha un diritto di utilizzo su un software non è soggetta all’autorizzazione del creatore del software. Questo perché si ritiene che chi ha acquistato il diritto di utilizzo del software debba poterlo utilizzare. Se l’utilizzatore è in grado di correggere magari degli errori che ci sono all’interno del programma può farlo, purché conforme alla sua destinazione, quel programma deve rimanere nell’uso esclusivo del soggetto che ne ha acquistato la licenza, non può quindi decidere di metterlo sul mercato. ● Secondo comma : chi ha acquistato un software ha il diritto di usare una copia del programma. Se venisse cancellato o si rompesse, o venisse smarrito, la legge attribuisce a chi lo acquista di fare una sola copia di riserva. ● Terzo comma : se un soggetto acquista un software che è regolato da un contratto e nel contratto di compravendita che autorizza l’utilizzo è prevista una clausola in cui è previsto che l’acquirente non possa effettuare una copia la legge stabilisce che questa clausola è nulla. Questa pattuizione è molto importante, perché se analizzo qualsiasi contratto di licenza che sono immessi sul mercato leggiamo sempre che il soggetto acquirente non ha il diritto di effettuare alcuna copia. Questa clausola viene messa per scoraggiare i clienti da fare copie di riserva del loro programma. Le società produttrici per aggirare questo comma inseriscono all’interno del programma dei meccanismi tecnici che impediscono di riprodurre.
Art. 64-quater Deroghe rispetto ai diritti esclusivi : qualunque attività che serve a modificare il software per fargli conseguire un’operabilità con altri sistemi operativi può essere fatto, basta che si abbia il diritto d’utilizzo. Es. app esclusive per IPhone, se siamo in grado, possiamo modificarle per renderle compatibili con Android e nessuno può impedirlo.
Caratteristiche dell’open source ● Codice sorgente accessibile a tutti, ● Esplicitato in modo chiaro e senza alcuna forma intermedia o traduzione, ● Possibilità di creare software derivati, ma sempre open source, ● Licenze che garantiscono che il codice sorgente non venga alterato, ● Concessione di un diritto non esclusivo. Il diritto d’utilizzo può essere concesso a chiunque anche per sempre.
Elementi specifici dei free software ● Eliminazione di ogni restrizione sulla copia sulla ridistribuzione e sulla modifica dei programmi, ● Promozione del software libero e del sistema operativo GNU/Linux che su pone come risorsa alternativa ai sistemi operativi di tipo proprietario. Chi sceglie però questi sistemi operativi non può utilizzare programmi di tipo proprietario.
Punti di contatto ● Non vi è alcuna discriminazione tra gli utenti, ● Non ci è alcuna discriminazione circa l’usa che l’utente fa del programma, ● Non vi è alcuna garanzia da parte del creatore che il software funzioni o non crei problemi al sistema informatico.
Eventi che possono verificarsi In questi casi c’è un esonero dalle responsabilità da parte del soggetto concedente; quindi, chi utilizza questi programmi si assume il rischio che questi ultimi possano causare inconvenienti. ● Vizi : il programma non funziona. Es. applicazione che di dà l’orario dei trani in tutta Italia ci dice un orario sbagliato. Noi ci fidiamo di quello che troviamo scritto, ma il treno è già partito. In questo caso il soggetto che si è affidato ha subito un danno. Secondo quanto scritto, questo danno non potrà mai essere risarcito. ● Virus : blocca il funzionamento del computer e non si riesce a fare l’esame o a lavorare. ● Danni a terzi : se tramite una mail invio un virus. Se questa persona fa causa a chi ha creato un free software, chi l’ha usato non può tutelarsi. Nell’ Art. 1229 del Codice civile è inserita la “ clausola di esonero di responsabilità ”, e prevede che qualsiasi patto o clausola in un contratto he esclude o limita la responsabilità per dolo o colpa grave è nulla. Questa clausola mira a garantire che le persone possano evitare le conseguenze delle loro azioni dolose e gravemente negligenti. ● Comportamento doloso : il dolo è l’intenzione di arrecare un danno ad altri, di ledere i diritti della persona, c’è quindi la volontarietà dell’altra persona. Se è doloso l’Art. 1229 ci dice che quelle clausole non sono valide, perché il soggetto ha fatto qualcosa volontariamente per fare danno ad altri. Es. dolo: il proprietario della palestra ruba il cellulare. ● Colpa grave : qualcosa ce non si riferisce all’intenzione, ma al non aver valutato il rischio. Es. colpa: lasciare aperta la porta della palestra, non mettere un sorvegliante. Questo principio lo possiamo portare nel mondo informatico. In tutti i modelli di licenza vi è la clausola in cui è specificato che si può utilizzare il software così com’è, in molti casi però troviamo anche la clausola di esonero delle responsabilità, questa clausola però non regge se il programmatore agisce con dolo o con colpa grave. Quando si verificano questi eventi dannosi, il fatto che il contratto non prevedesse alcun prezzo incide sulla responsabilità, perché un eventuale risarcimento viene riconosciuto se alla base di un contratto è previsto il pagamento di un prezzo per tale servizio; se invece
questo fosse a titolo gratuito, la responsabilità c’è, ma siccome non è avvenuto nessun pagamento “ci si dovrebbe aspettare” una prestazione di qualità possibilmente scarsa. Chi paga ha diritto ad una prestazione esatta, cioè attesa sulla base del pagamento; mentre chi non paga deve stare più attento, proprio perché da un lato del servizio non c’è nessun obbligo monetario. Questi stessi principi sono da applicare anche per i programmi ad uso gratuito, per cui chi li utilizza deve alzare la sua soglia di attenzione, aspettandosi dei malfunzionamenti o eventualmente dei danni a sé stessi o a terzi, nonostante l’art. 1229. Il risarcimento in questi casi, se da corrispondersi, sarà più blando, arrivando ad essere anche sotto la metà di quanto dovuto, proprio perché manca l’obbligo giuridico dato dalla presenza di un pagamento. Se si dovesse decidere di andare in causa per questi danni, dovrebbero essere citati tutti gli autori del programma, che tuttavia il più delle volte sono una moltitudine di soggetti, per questo quando non c’è una società responsabile è difficile essere risarciti. Gli stessi soggetti, oltre ad essere tanti, spesso sono anche anonimi, e mancando anche solo un soggetto, il processo non può andare avanti. In conclusione, possiamo dire che nei software proprietari (a pagamento) ci sono delle garanzie, che invece sono assenti nei software open source.
5. LE BANCHE DATI Le banche dati sono ovunque, sono comprese nelle prime parti del diritto d’autore /Art. 1 e 2). Tra le opere protette dal diritto d’autore, infatti, compaiono anche le banche dati, che furono inserite all’interno della legge successivamente all’elaborazione della legge nel 1978. “Le banche dati per la scelta o disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell’autore.”
La struttura di una banca dati Es. Una scatola. Ci inseriamo dei pezzetti di carta, con sopra scritto il nome e cognome delle persone. Nel momento in cui voglio ritrovare un nome/cognome, dovrei selezionare a uno a uno ogni pezzo di carta. La banca dati può essere un contenitore al cui interno gli elementi informativi non sono organizzati, strutturati in modo logico, non hanno dei sistemi di reperimento, ovvero non esiste una struttura specifica che permetta di arrivare subito ad un contenuto specifico. In altre ipotesi è però possibile che esista una divisione del contenuto di una banca dati, che permetta quindi all’utente di riuscire a trovare quello che cerca (es. ogni elemento messo in ordine alfabetico). Se i dati vengono messi alla rinfusa, dunque non rispondo a dei criteri logici, la banca dati allora non è protetta dalla legge sul diritto d’autore, è quindi necessaria un’organizzazione della banca dati per essere coperta dal diritto d’autore. È possibile però che nelle banche dati non organizzate, possano esserci degli elementi già protetti dal diritto d’autore.
Art. 64-quinquies: le banche dati È analogo al 62-bis che disciplina il diritto d’autore del software. Ad esempio:
Art. 102-ter ● L’utente ha il diritto di accedere alla banca dati in conformità con le normative e con le condizioni d’uso, deve farlo senza danneggiare ingiustamente il creatore della banca dati o i titolari dei diritti sulle opere contenute al suo interno. ● L’utente legittimo di una banca dati messa in qualsiasi modo a disposizione del pubblico non può eseguire operazioni che siano in contrasto con la normale gestione della banca dati o che arrechino un ingiustificato pregiudizio al costitutore della banca dati.
L’attività di web scraping nelle banche dati Con il termine web scraping indichiamo l’attività che prevede il controllo incessante delle informazioni e dei dati presenti all’interno delle banche dati, e l’estrazione di questi ultimi attraverso l’utilizzo di software o script. La società Gobright Media ha realizzato l’applicazione “ Trenit ”, un’applicazione gratuita che consente di avere sia gli orari dei treni ma anche sapere in tempo reale se il treno su cui si sta viaggiando è in ritardo/anticipo, su che binario si sta viaggiando… Tutti gli orari dei treni, presenti, passati e futuri, non vengono inseriti dalla società Gobright, ma vengono presi dalla banca dati delle stazioni di Trenitalia, Italo, Trenord. Quest’applicazione utilizza in modo massiccio dati che non sono di sua proprietà, mettendoli a disposizione del pubblico. Trenitalia considerò quest’attività illegittima, in quanto contraria a quelle indicazioni normative viste precedentemente, precisamente quelle che si pongono in contrasto con la normale gestione di una banca dati, recando così un pregiudizio ingiustificato della banca dati. Secondo Trenitalia c’era uno sfruttamento indebito della totalità del contenuto della sua banca dati, copiando in tempo reale tutti i suoi dati. A difesa, la società Gobright sosteneva che non stava copiando tutto il contenuto, quell’archivio rimane sempre disponibile a Trenitalia, ma attraverso il sistema informatico aveva creato dei bot che in una frazione di secondo entrano nella banca dati di Trenitalia e risolvono la richiesta dell’utente. Questa attività venne ritenuta illegittima. È possibile fare quest’attività attraverso dei software, chiamati bot, che in tempo costante monitorano tutti i dati informativi e appena l’utente da una domanda di questi gli trovano subito la risposta. La difesa di Trenitalia rispose che anche ammettendo che il software estragga di volta in volta la singola informazione, Trenit stava usando la banca dati non per lo scopo per cui era stata realizzata, anzi creava un pregiudizio, perché creava un’altra banca dati in competizione. Il tribunale diede ragione a Trenit, perché Trenitalia aveva lasciato aperto al pubblico questi dati informativi, permettendo a tutti gli utenti di attingere a questi dati, anche per scopi commerciali.
Il nome a dominio è un segno distintivo atipico e per la sua tutela si fa riferimento ai principi dettati per i marchi d’impresa.
L’indiritto IP L’indirizzo IP è un sistema che consente a qualunque soggetto presente in rete di avere un indirizzo, che permette di essere visibile in rete. Consente il reperimento del soggetto e ad esso di interagire col mondo della rete. Il sistema dei nomi a dominio è un sistema informatico che è idoneo a garantire che l’indirizzo di una persona sia certo e univoco e che non sia utilizzabile da terzi per individuare un altro soggetto. Quindi, garantisce che ad un indirizzo corrisponda una ed una sola presenza in rete, garantendo quindi l’unicità della presenza. Questo criterio di identificazione si consegue tramite indirizzo numerico, internet
protocol o indirizzo IP. È rappresentato da 32 bit, con il valore decimale di 4 bits che lo compongono. L’indirizzo sulla rete viene denominato host. Questo sistema è riconoscibile dai server, dai router che governano la rete e serve per far dialogare le apparecchiature informatiche sulla rete. Per noi individui ricordarsi questi indirizzi è complicato, quindi per agevolare l’utilizzo da parte delle persone, c’è un secondo modo di individuare degli host, ovvero attraverso la traduzione dei numeri in un linguaggio alfanumerico.
Questo sistema dei nomi a dominio è stato creato negli anni 80 ed è formato da una specie di albero rovesciato. Si parte dalla radice, il primo livello, dove il suffisso che si pone a destra, chiamato “country code”, identifica l’appartenenza ad un territorio (.it, .es). tutto ciò che si trova a sinistra è il dominio id secondo o terzo livello. Tutto ciò viene stabilito e controllato da ARPA (progetto degli USA). Inizialmente questa agenzia sotto il dipartimento della difesa degli USA prevedeva solamente 7 suffissi (quelli a destra dopo il punto). Questi 7 domini generici stavano a identificare delle presenze sulla rete appartenenti a quella classificazione che il suffisso intendeva rappresentare. ● .gov = governo, ● .com = attività commerciali, ● .int = presenze internazionali, ● .mil = mondo militare, ● .net = soggetti che operano nelle reti. Questo dipartimento non riusciva però a gestire tutta la registrazione di domini, e quindi decise di affidare il lavoro ad un’autorità creata negli Stati Uniti “ IANA ”, Internet Assigned Numbers Authority, aveva il compito di assegnare agli utenti che ne avevano fatto richiesta gli indirizzi IP. Le richieste di registrazione provenienti da tutto il mondo aumentavano sempre di più, per questo vengono create 3 entità, che in base alla competenza territoriale devono gestire le richieste: ● ARIN = America, ● RIPE = Europa, ● APNIC = Asia e Africa. Nel 1996 nascono gli indirizzi IP territoriali, country code, da qui in poi questa architettura ebbe una connotazione morfologica che rimase immutata fino ai giorni nostri.
Normativa ISO 6523 Dato il grande successo di internet, questo divenne qualcosa di cui non si può fare a meno, poiché ha un ruolo fondamentale all’interno della società. L’indirizzo IP, viene inteso come risorsa pubblica , ovvero un bene fondamentalmente collettivo della società. Il processo per l’assegnazione degli indirizzi segue una procedura, un complesso di norme che ciascun soggetto deve osservare per avere una presenza in internet. Questo complesso di norme non sono norme giuridiche emanate da uno stato, ma sono regole tecniche emanate da soggetti privati , dalle grandi multinazionali che hanno costituito internet. Tutta la procedura di registrazione per ottenere un indirizzo IP è stata realizzata attraverso regole provenienti da soggetti privati che non hanno avuto alcuna autorizzazione dallo stato, sono infatti regole sorte spontaneamente. Queste regole tecniche sono state raggruppate all’interno della Normativa IS 6523 questa normativa deve essere necessariamente seguita, altrimenti non sarà possibile scambiare informazioni attraverso internet. La normativa stabilisce che: ● Ogni paese che vuole avere un accesso ad internet deve necessariamente rispettare la Normativa.
I problemi giuridici che possono verificarsi: ● Sovrapposizione tra denominazioni che la legge considera protette. Queste denominazioni sono: nome e cognome di un individuo, la ditta di un’impresa, il marchio, la testata. Queste sono tutelate dalla possibilità che terzi soggetti, non titolati, possano usarli senza il consenso del soggetto titolare. Se accade una sovrapposizione, come si risolve il problema? Il programma valuta solo se la denominazione scelta è libera. Il nome a dominio costituisce un segno distintivo atipico, in quanto il legislatore non l’ha mai considerato, qualcosa fuori dalla legge, che la legge non ha mai disciplinato, ma che comunque gli conferisce un tratto distintivo. Proprio per questo tratto distintivo può confliggere con altri elementi distintivi che identificano altri soggetti nel mondo reale. Chi è legittimo? Se un soggetto ha il diritto di utilizzare una delle denominazioni protette, perché lo ha registrato come marchio, o perché è il suo nome o cognome, quel soggetto deve avere anche il diritto di utilizzare quella denominazione protetta in ogni luogo, dunque anche se un’altra persona l’ha registrata prima è costretto a chiederla. Se entrambi hanno il diritto ad utilizzare la denominazione (Ferrari macchina e Ferrari alcolico), chi lo registra prima ho il diritto di utilizzo.
7. TUTELA DELLA PRIVACY Regolamento UE 2016/ Conoscendo i dati personali di un individuo, come gusti, preferenze e abitudini, si possono conoscere anche informazioni che dovrebbero essere personali e riservate. La regolamentazione dei dati personali è disciplinata dal regolamento UE 2016/679, che è unico per tutti gli stati dell’Unione Europea. A differenze delle normative, i singoli Stati membri non possono applicare modifiche/aggiustamenti al regolamento per renderlo efficace.
Art.1 Regolamento UE 2016/ ● Primo comma : si stabiliscono le norme relative alla protezione delle persone fisiche che riguardo al trattamento dei dati personali, le così dette norme relative alla libera circolazione di tali dati. Ad oggi con questo regolamento ci si rivolge agli individui, mentre in precedenza ci si rivolgeva anche alle persone giuridiche, che ora sono escluse da questo regolamento. La circolazione riguarda il trasferimento e la condivisione finalizzata a un trattamento specifico, anche al di fuori dell’UE, che deve rispettare questo regolamento. ● Secondo comma : si stabilisce che questa sia una libertà fondamentale, rientra cioè nelle facoltà specifiche di una persona, che non solo ha il diritto di accettare o rifiutare la condivisione dei dati, ma ha anche il diritto di avere il controllo sulle modalità si utilizzo e condivisione di tali dati.
Art.4 Regolamento UE 2016/ ● Primo comma : definisce cosa sia un dato personale per la legge: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile attraverso un numero identificativo, i dati relativi all’ubicazione, un identificativo online, il nome o qualunque elemento caratteristico dell’identità fisica, fisiologica, psichica, genetica, economica, culturale e sociale. ● Secondo comma : si stabilisce cosa sia il trattamento del dato personale, cioè ogni tipo di attività che ha a che fare con i dati personali, come la raccolta, la registrazione o qualsiasi altra attività ad essi connessa, compresa la loro eliminazione. ● Settimo comma : stabilisce che è necessaria la presenza di un soggetto che sia titolare del trattamento, cioè il responsabile della raccolta dei dati che è obbligato a rispettare le regole fornite da questo regolamento. Può essere un ente,
un’associazione, un’organizzazione, un servizio o una qualsiasi persona giuridica, anche una persona pubblica o una persona singola. ● Ottavo comma : stabilisce che può esserci un delegato del soggetto titolare dei dati, che ne diventa il responsabile del trattamento, può essere sia privato che una società. ● Undicesimo comma : viene stabilito un presupposto: il consenso da parte dell’interessato. L’individuo deve autorizzare la consegna dei propri dati al titolare de trattamento. Questa volontà, che è esplicita e non dubbia, non può essere violata. Se manca il consenso, salvo alcuni casi specifici, il trattamento viene effettuato abusivamente, sottoponendo il titolare e il responsabile a una sanzione. Il consenso regge quindi tutta la normativa.
Art. 5 Regolamento UE 2016/ L’articolo 5 tratta dei principi applicabili al trattamento dei dati: essi vanno in primis raccolti in modo lecito e trasparente. Alcuni esempi di abusivismo in questo senso sono: gli smart toy o tutti gli apparecchi smart che si inseriscono sempre più spesso nell’ambiente domestico, che ascoltano l’individuo e connettendosi alla rete potrebbero trasmettere informazioni personali, abitudini o tendenze a terzi, senza consenso; sarebbe bene quindi dire il meno possibile in presenza di questi oggetti o spegnerli se non necessari. ● I dati devono essere raccolti con finalità ben specifiche e devono far fronte al principio di minimizzazione, secondo cui le agenzie devono raccogliere solo lo stretto indispensabile per lo scopo al quale la raccolta dati è destinata. ● I dati devono essere anche esatti e se necessario aggiornati, non si possono tenere dati troppo vecchi o fasulli, che vanno rettificati tempestivamente, sempre rispetto alle finalità per le quali sono raccolti.
Art. 6 Regolamento UE 2016/ Ci sono delle attività che stabiliscono se un trattamento è fatto secondo le regole o meno, esso è lecito se è nella misura in cui ricorre una delle seguenti condizioni: a) L’interessato ha espresso consenso , b) Il trattamento è necessario all’ esecuzione di un contratto dove l’interessato è parte o all’esecuzione di misure percentuali adottate su richiesta dello stesso (es. far sapere al corriere l’indirizzo di casa), c) Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (es. versamento delle tasse).
Art. 8 Regolamento EU 2016/ Nell’articolo 8 vengono stabilite le condizioni, che possono essere: ● Orali, in cui è necessaria una registrazione, ad esempio di una telefonata. ● Scritte, in cui è richiesta la sottoscrizione di un modulo. L’interessato ha inoltre il diritto di revocare il consenso prestato in precedenza; tuttavia, in questi casi, tutto ciò che è stato fornito prima della revocazione del consenso rimane. Inoltre, il consenso può essere prestato solo a partire dai 16 anni, non prima. Se si tratta di un minore è necessario l’intervento dei genitori. Ci sono alcuni casi in cui il consenso non è necessario perché viene superato da condizioni o ipotesi specifiche, come la tutela dell’interesse dell’individuo e della sua salute, come potrebbe avvenire nel caso di un incidente per il quale si rende necessaria una trasfusione di sangue per salvargli la vita, dunque, l’autorizzazione all’accesso al suo gruppo sanguineo è necessario per tutelare la vita del soggetto.
Art. 13 Regolamento UE 2016/